02022D1981 — IT — 03.01.2024 — 001.001


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DECISIONE (UE) 2022/1981 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 10 ottobre 2022

sull'utilizzo dei servizi del Sistema europeo di banche centrali da parte delle autorità competenti (BCE/2022/33)

(GU L 272 del 20.10.2022, pag. 22)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DECISIONE (UE) 2023/2796 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA  del 4 dicembre 2023

  L 

1

14.12.2023




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DECISIONE (UE) 2022/1981 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 10 ottobre 2022

sull'utilizzo dei servizi del Sistema europeo di banche centrali da parte delle autorità competenti (BCE/2022/33)



Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

1) 

per «autorità competente» si intende un'autorità nazionale competente o la Banca centrale europea (BCE);

2) 

per «autorità nazionale competente» (ANC) si intende un'autorità nazionale competente secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013;

3) 

per «servizi del SEBC» si intendono una o più applicazioni, sistemi, piattaforme, banche dati e servizi elettronici elencati negli allegati I e II della presente decisione;

4) 

per «banca centrale fornitrice» si intende una banca centrale che sviluppa, gestisce o mantiene un servizio del SEBC;

Articolo 2

Utilizzo dei servizi del SEBC da parte delle autorità competenti

1.  
Le autorità competenti utilizzano i servizi del SEBC elencati nell'allegato I ai fini dello svolgimento dei loro compiti ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013.
2.  
Le autorità competenti possono utilizzare i servizi del SEBC elencati nell'allegato II ai fini dello svolgimento dei loro compiti ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013.
3.  
Le autorità competenti che decidono di utilizzare i servizi del SEBC di cui all'allegato II presentano al Consiglio direttivo una dichiarazione con la quale confermano la propria partecipazione e accettano di ottemperare ai relativi obblighi, incluso l'obbligo di versare i loro contributi direttamente alla banca centrale fornitrice in conformità all’articolo 3.
4.  
Le autorità competenti che utilizzano i servizi del SEBC rispettano il quadro normativo che disciplina ciascun servizio del SEBC, inclusi gli accordi tra le banche centrali partecipanti e le banche centrali fornitrici. Gli accordi tra le parti possono instaurare un rapporto contrattuale diretto tra le banche centrali fornitrici e le autorità competenti.
5.  
Quando utilizzano i servizi elencati nell’allegato I, le autorità competenti rispettano i requisiti di cui all’allegato III.

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Articolo 3

Disposizioni finanziarie

1.  
Le autorità competenti partecipanti che utilizzano i servizi del SEBC sostengono i costi per lo sviluppo e la gestione del rispettivo servizio del SEBC secondo uno schema di rimborso definito, basato su un criterio di ripartizione dei costi, come ulteriormente specificato nelle rispettive dotazioni finanziarie conformemente alle norme applicabili in materia di rimborso.
2.  
In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti che utilizzano l’archivio centralizzato sui titoli (Centralised Securities Database, CSDB) e/o la banca dati che si occupa delle statistiche sulla disponibilità in titoli (Securities Holdings Statistics Database, SHSDB) non sono tenute a contribuire ai costi di sviluppo e gestione del CSDB e/o del SHSDB, a seconda dei casi, qualora tali costi siano sostenuti rispettivamente prima del 1o luglio 2023 per l’SHSDB e prima del 1o gennaio 2024 per il CSDB.

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Articolo 4

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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ALLEGATO I

Servizi del SEBC che le autorità competenti sono tenute ad utilizzare

— 
Common granular analytical credit database (AnaCredit)
— 
Centralised Securities Database (CSDB)
— 
CoreNet
— 
Enterprise Service Bus (ESB)
— 
Identity and Access Management Service (IAM)
— 
Register of Institutions and Affiliates Data (RIAD)
— 
Security Holdings Statistics Database (SHSDB).

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ALLEGATO II

Servizi del SEBC che le autorità competenti possono utilizzare

— 
ESCB Teleconference System
— 
Secure ESCB Email (SEE)
— 
ESCB public key infrastructure (ESCB PKI)
— 
ESCB Performing Survey Initiative LimeSurvey-based Solution (EPSILON)
— 
ENTM Modelling tool and repository (ENTM)




ALLEGATO III

Requisiti per i servizi del SEBC che le autorità competenti sono tenute ad utilizzare

1) Le autorità competenti svolgono i compiti e si assumono le responsabilità corrispondenti al loro ruolo nel relativo servizio del SEBC.

2) Le autorità competenti adeguano i propri sistemi interni e le proprie interfacce interne affinché funzionino in maniera impeccabile con il servizio del SEBC.

3) Le autorità competenti saranno responsabili per eventuali perdite o danni derivanti da atti e/o omissioni dolosi o colposi nell'assolvimento dei propri obblighi. Le limitazioni della responsabilità stabilite nell’accordo tra il livello 2 e il livello 3 si applicheranno di conseguenza.

4) Spetta alle autorità competenti l’onere di provare di non aver violato il proprio dovere di diligenza, nei limiti della ragionevolezza, nell’adempimento dei loro obblighi, compreso il funzionamento delle infrastrutture tecniche.

5) L’esternalizzazione, la delega o il subappalto da parte di una autorità competente a terzi lasceranno impregiudicata la responsabilità di tale autorità competente.

Le autorità competenti possono esternalizzare, delegare o subappaltare ad un terzo esclusivamente compiti che abbiano o possano avere un impatto significativo sulla conformità ai requisiti stabiliti nel presente allegato nella misura in cui abbiano ottenuto il consenso esplicito, preventivo e in forma scritta (o il consenso tacito come previsto al paragrafo 6) da parte delle banche centrali dell’Eurosistema, o da parte delle banche centrali del SEBC, a seconda dei casi. Tale consenso non è necessario laddove il terzo sia un soggetto affiliato alla relativa autorità competente e ove i diritti e gli obblighi di tale autorità competente restino sostanzialmente invariati.

6) Le autorità competenti danno un preavviso ragionevole ove pianifichino eventuali esternalizzazioni, deleghe o subappalti di cui al paragrafo 5 e dettagliano i requisiti di cui si propone l’applicazione a tale esternalizzazione, delega o subappalto.

Il comitato del SEBC competente risponde a eventuali richieste di consenso di cui al paragrafo 5 entro due mesi dalla notifica dell’esternalizzazione, delega o subappalto pianificati. L’eventuale rifiuto di concedere il consenso è motivato. Ove l’autorità competente non riceva risposta entro il termine di due mesi, può ripetere la notifica della propria richiesta al comitato del SEBC competente. Le banche centrali dell'Eurosistema, ovvero le banche centrali del SEBC, a seconda dei casi, disporranno di un ulteriore mese per rispondere alla seconda notifica. In mancanza di una risposta entro tale termine, si riterrà che l'autorità competente abbia ricevuto il consenso a procedere con l’esternalizzazione, la delega o il subappalto.

7) Le autorità competenti mantengono riservate tutte le informazioni e i know-how sensibili, segreti o riservati (siano essi di natura commerciale, finanziaria, regolamentare, tecnica o di altra natura) che siano classificate come tali e appartengano alla banca centrale fornitrice e/o ad altre banche centrali del SEBC/dell’Eurosistema, e non possono rivelare tali informazioni ad eventuali terzi senza il consenso esplicito, preventivo e in forma scritta della banca centrale interessata o delle banche centrali interessate.

8) Le autorità competenti limitano l’accesso alle informazioni e al know-how di cui al paragrafo 7 al personale tecnico rilevante e tale accesso può essere esercitato esclusivamente nel caso di chiare necessità operative.

9) Le autorità competenti stabiliscono misure adeguate per impedire l'accesso a tali informazioni e know-how riservati da parte di soggetti diversi dal personale tecnico rilevante.

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10) Nel caso in cui l’utilizzo del servizio del SEBC comporti il trattamento di dati personali da parte dell’autorità competente, quest’ultima osserva la normativa applicabile in materia di protezione dei dati.

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11) L'accesso ai dati personali può essere concesso solo a coloro che hanno necessità di sapere per svolgere i loro compiti e adempiere alle loro responsabilità in relazione al relativo servizio del SEBC.