02022D1981 — IT — 03.01.2024 — 001.001
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DECISIONE (UE) 2022/1981 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 10 ottobre 2022 (GU L 272 del 20.10.2022, pag. 22) |
Modificata da:
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DECISIONE (UE) 2023/2796 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 4 dicembre 2023 |
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1 |
14.12.2023 |
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DECISIONE (UE) 2022/1981 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 10 ottobre 2022
sull'utilizzo dei servizi del Sistema europeo di banche centrali da parte delle autorità competenti (BCE/2022/33)
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
per «autorità competente» si intende un'autorità nazionale competente o la Banca centrale europea (BCE);
per «autorità nazionale competente» (ANC) si intende un'autorità nazionale competente secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013;
per «servizi del SEBC» si intendono una o più applicazioni, sistemi, piattaforme, banche dati e servizi elettronici elencati negli allegati I e II della presente decisione;
per «banca centrale fornitrice» si intende una banca centrale che sviluppa, gestisce o mantiene un servizio del SEBC;
Articolo 2
Utilizzo dei servizi del SEBC da parte delle autorità competenti
Articolo 3
Disposizioni finanziarie
Articolo 4
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
ALLEGATO I
Servizi del SEBC che le autorità competenti sono tenute ad utilizzare
ALLEGATO II
Servizi del SEBC che le autorità competenti possono utilizzare
ALLEGATO III
Requisiti per i servizi del SEBC che le autorità competenti sono tenute ad utilizzare
1) Le autorità competenti svolgono i compiti e si assumono le responsabilità corrispondenti al loro ruolo nel relativo servizio del SEBC.
2) Le autorità competenti adeguano i propri sistemi interni e le proprie interfacce interne affinché funzionino in maniera impeccabile con il servizio del SEBC.
3) Le autorità competenti saranno responsabili per eventuali perdite o danni derivanti da atti e/o omissioni dolosi o colposi nell'assolvimento dei propri obblighi. Le limitazioni della responsabilità stabilite nell’accordo tra il livello 2 e il livello 3 si applicheranno di conseguenza.
4) Spetta alle autorità competenti l’onere di provare di non aver violato il proprio dovere di diligenza, nei limiti della ragionevolezza, nell’adempimento dei loro obblighi, compreso il funzionamento delle infrastrutture tecniche.
5) L’esternalizzazione, la delega o il subappalto da parte di una autorità competente a terzi lasceranno impregiudicata la responsabilità di tale autorità competente.
Le autorità competenti possono esternalizzare, delegare o subappaltare ad un terzo esclusivamente compiti che abbiano o possano avere un impatto significativo sulla conformità ai requisiti stabiliti nel presente allegato nella misura in cui abbiano ottenuto il consenso esplicito, preventivo e in forma scritta (o il consenso tacito come previsto al paragrafo 6) da parte delle banche centrali dell’Eurosistema, o da parte delle banche centrali del SEBC, a seconda dei casi. Tale consenso non è necessario laddove il terzo sia un soggetto affiliato alla relativa autorità competente e ove i diritti e gli obblighi di tale autorità competente restino sostanzialmente invariati.
6) Le autorità competenti danno un preavviso ragionevole ove pianifichino eventuali esternalizzazioni, deleghe o subappalti di cui al paragrafo 5 e dettagliano i requisiti di cui si propone l’applicazione a tale esternalizzazione, delega o subappalto.
Il comitato del SEBC competente risponde a eventuali richieste di consenso di cui al paragrafo 5 entro due mesi dalla notifica dell’esternalizzazione, delega o subappalto pianificati. L’eventuale rifiuto di concedere il consenso è motivato. Ove l’autorità competente non riceva risposta entro il termine di due mesi, può ripetere la notifica della propria richiesta al comitato del SEBC competente. Le banche centrali dell'Eurosistema, ovvero le banche centrali del SEBC, a seconda dei casi, disporranno di un ulteriore mese per rispondere alla seconda notifica. In mancanza di una risposta entro tale termine, si riterrà che l'autorità competente abbia ricevuto il consenso a procedere con l’esternalizzazione, la delega o il subappalto.
7) Le autorità competenti mantengono riservate tutte le informazioni e i know-how sensibili, segreti o riservati (siano essi di natura commerciale, finanziaria, regolamentare, tecnica o di altra natura) che siano classificate come tali e appartengano alla banca centrale fornitrice e/o ad altre banche centrali del SEBC/dell’Eurosistema, e non possono rivelare tali informazioni ad eventuali terzi senza il consenso esplicito, preventivo e in forma scritta della banca centrale interessata o delle banche centrali interessate.
8) Le autorità competenti limitano l’accesso alle informazioni e al know-how di cui al paragrafo 7 al personale tecnico rilevante e tale accesso può essere esercitato esclusivamente nel caso di chiare necessità operative.
9) Le autorità competenti stabiliscono misure adeguate per impedire l'accesso a tali informazioni e know-how riservati da parte di soggetti diversi dal personale tecnico rilevante.
10) Nel caso in cui l’utilizzo del servizio del SEBC comporti il trattamento di dati personali da parte dell’autorità competente, quest’ultima osserva la normativa applicabile in materia di protezione dei dati.
11) L'accesso ai dati personali può essere concesso solo a coloro che hanno necessità di sapere per svolgere i loro compiti e adempiere alle loro responsabilità in relazione al relativo servizio del SEBC.