02020D1352 — IT — 27.04.2021 — 001.001


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►B

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1352 DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 2020

che concede alla Repubblica di Malta sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID‐19

(GU L 314 del 29.9.2020, pag. 42)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/676 DEL CONSIGLIO  del 23 aprile 2021

  L 144

3

27.4.2021




▼B

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1352 DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 2020

che concede alla Repubblica di Malta sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID‐19



Articolo 1

Malta soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672.

Articolo 2

▼M1

1.  
L’Unione mette a disposizione di Malta un prestito dell’importo massimo di 420 817 000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.

▼B

2.  
Il periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 18 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la stessa ha preso effetto.
3.  
La Commissione eroga l’assistenza finanziaria dell’Unione a favore di Malta al massimo in otto rate. Una rata può essere versata in una o più tranche. Le scadenze delle tranche della prima rata possono essere superiori alla scadenza media massima di cui al paragrafo 1. In tal caso le scadenze delle tranche successive sono fissate in modo che la scadenza media massima di cui al paragrafo 1 sia rispettata una volta che tutte le rate siano state erogate.

▼M1

4.  
La prima rata è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo di prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672. Eventuali rate successive sono erogate in conformità dei termini di tale accordo di prestito o, se del caso, con riserva dell’entrata in vigore di un addendum allo stesso, o di un accordo di prestito.

▼B

5.  
Malta paga, per ciascuna rata, i costi del finanziamento dell’Unione di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2020/672, oltre a eventuali commissioni, costi e spese derivanti dal finanziamento in cui incorra l’Unione relativi al prestito concesso a norma del paragrafo 1 del presente articolo.
6.  
La Commissione decide in merito all’importo e all’erogazione delle rate, nonché all’importo delle tranche.

▼M1

Articolo 3

Malta può finanziare le misure seguenti:

a) 

l’integrazione salariale relativa alla COVID-19, secondo quanto previsto nella «legge maltese sulle imprese (Cap. 463 delle leggi di Malta)/L-Att dwar il-Korporazzjoni għall-Intrapriża tà Malta (Kap. 463 tal-Liġijiet tà Malta)» e nell’«avviso del governo n. 389 del 13 aprile 2020/Notifikazzjoni tal-Gvern Nru 389 tat-13 tà April 2020», come prorogata e modificata nel 2020 e nel 2021;

b) 

la prestazione di invalidità relativa alla COVID-19, secondo quanto previsto nell’«avviso del governo n. 331 del 25 marzo 2020/Notifikazzjoni tal-Gvern Nru 331 tal-25 tà Marzu 2020»;

c) 

la prestazione parentale relativa alla COVID-19, secondo quanto previsto nell’«avviso del governo n. 330 del 25 marzo 2020/Notifikazzjoni tal-Gvern Nru 330 tal-25 tà Marzu 2020»;

d) 

la prestazione medica relativa alla COVID-19, secondo quanto previsto nell’«avviso del governo n. 353 del 30 marzo 2020/Notifikazzjoni tal-Gvern Nru 353 tat-30 tà Marzu 2020».

Articolo 4

1.  
Malta informa la Commissione, entro il 30 marzo 2021 e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.
2.  
Qualora le misure di cui all’articolo 3 siano basate sulla spesa pubblica programmata e siano state oggetto di una decisione di esecuzione che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1352, Malta informa la Commissione, entro sei mesi dalla data di adozione di tale decisione di esecuzione di modifica e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.

▼B

Articolo 5

La Repubblica di Malta è destinataria della presente decisione.

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione al destinatario.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.