02012R0748 — IT — 18.05.2021 — 010.001


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►B

REGOLAMENTO (UE) N. 748/2012 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 2012

che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) N. 7/2013 DELLA COMMISSIONE dell’8 gennaio 2013

  L 4

36

9.1.2013

►M2

REGOLAMENTO (UE) N. 69/2014 DELLA COMMISSIONE del 27 gennaio 2014

  L 23

12

28.1.2014

►M3

REGOLAMENTO (UE) 2015/1039 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 2015

  L 167

1

1.7.2015

 M4

REGOLAMENTO (UE) 2016/5 DELLA COMMISSIONE del 5 gennaio 2016

  L 3

3

6.1.2016

►M5

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/897 DELLA COMMISSIONE del 12 marzo 2019

  L 144

1

3.6.2019

►M6

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/570 DELLA COMMISSIONE del 28 gennaio 2020

  L 132

1

27.4.2020

►M7

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/699 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 2020

  L 145

1

28.4.2021


Rettificato da:

 C1

Rettifica, GU L 146, 5.6.2019, pag.  116 (2019/897)




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REGOLAMENTO (UE) N. 748/2012 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 2012

che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Campo di applicazione e definizioni

1.  

Il presente regolamento, in conformità con l’articolo 5, paragrafo 5, e l’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 216/2008 stabilisce i requisiti tecnici comuni e le procedure amministrative per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale dei prodotti, delle parti e delle pertinenze, specificando:

a) 

il rilascio di certificati di omologazione, certificati di omologazione ristretti, certificati di omologazione supplementari e modifiche di tali certificati;

b) 

il rilascio di certificati di aeronavigabilità, certificati di aeronavigabilità ristretti, permessi di volo e di certificati di riammissione in servizio;

c) 

il rilascio di approvazioni di progetti di riparazione;

d) 

la dimostrazione di osservanza dei requisiti per la protezione ambientale;

e) 

il rilascio di certificati acustici;

f) 

l’identificazione di prodotti, parti e pertinenze;

g) 

l’omologazione di determinate parti e pertinenze;

h) 

la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione;

i) 

l’emissione di direttive di navigabilità.

2.  

Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:

a) 

per «JAA» si intendono le «autorità aeronautiche comuni» (Joint Aviation Authorities);

b) 

per «JAR» si intendono le «norme aeronautiche comuni» (Joint Aviation Requirements);

c) 

per «parte 21» si intendono i requisiti e le procedure per la certificazione dell’aeromobile, dei prodotti, delle parti, delle pertinenze e delle organizzazioni di progettazione e produzione stabilite nell’allegato I del presente regolamento;

▼M6 —————

▼B

e) 

«sede principale di attività»: la sede centrale o la sede legale dell’impresa dove vengono esercitati le principali funzioni finanziarie nonché il controllo operativo delle attività oggetto del presente regolamento;

f) 

«articolo»: qualsiasi parte o pertinenza idonea all’impiego in aeromobili civili;

g) 

«ETSO»: European Technical Standard Order. Lo «European Technical Standard Order» è una specifica di aeronavigabilità dettagliata, emessa dall’«Agenzia europea per la sicurezza aerea» (in prosieguo l’«Agenzia») al fine di garantire la conformità ai requisiti del presente regolamento e rappresenta lo standard minimo di prestazione per gli articoli in oggetto;

h) 

«EPA»: European Part Approval. Lo «European Part Approval» di un articolo significa che l’articolo è stato fabbricato secondo dati di progettazione approvati non appartenenti al titolare del certificato di omologazione del prodotto in oggetto, fatta eccezione per gli articoli ETSO;

i) 

«aeromobile ELA1», indica il seguente aeromobile leggero europeo con conducente:

i) 

un aeroplano con una massa massima al decollo (MTOM) inferiore o pari a 1 200  kg, non classificato come aeromobile complesso a motore;

ii) 

un veleggiatore o veleggiatore a motore con MTOM inferiore o pari a 1 200  kg;

iii) 

un aerostato con una quantità di gas massima di progettazione o di volume d’aria calda massimo non superiore a 3 400  m3 per le mongolfiere, 1 050  m3 per gli aerostati, 300 m3 per i palloni frenati;

iv) 

un dirigibile progettato per il trasporto di quattro persone al massimo e con una quantità di gas massima di progettazione o di volume di aria calda massimo non superiore a 3 400  m3 per i dirigibili ad aria calda e 1 000  m3 per i dirigibili a gas;

j) 

«aeromobile ELA2», indica il seguente aeromobile leggero europeo con conducente:

i) 

un aeroplano con una massa massima al decollo (MTOM) inferiore o pari a 2 000  kg, non classificato come aeromobile complesso a motore;

ii) 

un veleggiatore o veleggiatore a motore con MTOM inferiore o pari a 2 000  kg;

iii) 

un aerostato;

iv) 

un aerostato ad aria calda;

v) 

un dirigibile a gas che soddisfi tutti i seguenti requisiti:

— 
peso statico massimo 3 %,
— 
spinta non direzionale (eccetto inversione della spinta),
— 
progettazione convenzionale e semplice: della struttura, del sistema di controllo e del sistema di pallonetti,
— 
comandi non servoassistiti;
vi) 

un velivolo ad ala rotante ultraleggero;

▼M5

k) 

per «dati di idoneità operativa (OSD)» si intendono tutti i seguenti dati che figurano in un certificato di omologazione, in un certificato di omologazione ristretto o in un certificato di omologazione supplementare di un aeromobile:

i) 

il programma minimo di formazione per l'abilitazione al tipo dei piloti, inclusa la determinazione dell'abilitazione al tipo;

ii) 

la definizione della portata dei dati fonte di convalida dell'aeromobile diretti a giustificare la qualificazione oggettiva di simulatori o i dati provvisori a giustificazione della loro qualificazione provvisoria;

iii) 

il programma minimo di formazione per l'abilitazione al tipo del personale autorizzato a certificare la manutenzione, compresa la determinazione dell'abilitazione al tipo;

iv) 

la determinazione del tipo o variante per l'equipaggio di cabina e i dati specifici del tipo per l'equipaggio di cabina;

v) 

la lista degli equipaggiamenti minimi di riferimento.

▼B

Articolo 2

Omologazione di prodotti, parti e pertinenze

1.  
È previsto il rilascio di certificati di omologazione per prodotti, parti e pertinenze, come specificato nell’allegato I (parte 21).
2.  
In deroga al paragrafo 1, l’aeromobile, inclusi i prodotti, le parti o le pertinenze installati, che non sono registrati in uno Stato membro, non sono soggetti alle disposizioni contenute nei capitoli H e I dell’allegato I (parte 21). Essi non sono inoltre soggetti alle disposizioni del capitolo P dell’allegato I (parte 21), tranne quando uno Stato membro imponga la presenza di contrassegni di identificazione dell’aeromobile.

Articolo 3

Mantenimento della validità dei certificati di omologazione del tipo e dei relativi certificati di aeronavigabilità

1.  

Per quanto concerne i prodotti in possesso di un certificato di omologazione o di un documento che autorizza il rilascio di un certificato di aeronavigabilità emessi prima del 28 settembre 2003 da uno Stato membro, si applicano le seguenti disposizioni:

a) 

il prodotto si considera dotato di un certificato di omologazione rilasciato conformemente al presente regolamento quando:

▼M2

i) 

la sua base di omologazione era costituita:

— 
dalla base dell’omologazione JAA, per i prodotti omologati con le procedure JAA, secondo quanto definito nelle rispettive schede di navigabilità JAA, oppure
— 
per gli altri prodotti, dalla base di omologazione conforme a quanto definito nella scheda di navigabilità del certificato di omologazione dello Stato di progettazione, quando lo Stato di progettazione era:
— 
uno Stato membro, a meno che l’Agenzia, prendendo in considerazione in particolare modo le specifiche di certificazione utilizzate e l’esperienza di servizio, determini che tale base di omologazione non fornisca un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto dal regolamento (CE) n. 216/2008 e dal presente regolamento, oppure
— 
uno Stato con cui uno Stato membro aveva concluso un accordo bilaterale di aeronavigabilità, o un accordo simile in virtù del quale tali prodotti sono stati omologati in base alle specifiche di certificazione dello Stato di progettazione, a meno che l’Agenzia non determini che tali specifiche di certificazione o l’esperienza di servizio o il sistema di sicurezza di tale Stato di progettazione non forniscano un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto dal regolamento (CE) n. 216/2008 e dal presente regolamento.

L’Agenzia effettuerà una prima valutazione delle implicazioni delle disposizioni di cui al secondo trattino al fine di fornire un parere alla Commissione, compresi eventuali emendamenti al presente regolamento;

▼B

ii) 

i requisiti di protezione ambientale erano quelli elencati nell’allegato 16 della Convenzione di Chicago, applicabili al prodotto;

iii) 

le dirf applicabili erano quelle dello Stato di progettazione;

b) 

il progetto di un singolo aeromobile, presente nel registro di uno Stato membro prima del 28 settembre 2003, si ritiene approvato in conformità del presente regolamento, quando:

i) 

il progetto del tipo di base era un certificato di omologazione di cui alla lettera a);

ii) 

tutte le modifiche del progetto del tipo di base che non rientravano nella responsabilità del titolare del certificato di omologazione erano state approvate; e

iii) 

erano rispettate le direttive di aeronavigabilità emesse o adottate dallo Stato membro di registrazione prima del 28 settembre 2003, compresa qualsiasi variazione alle direttive di aeronavigabilità dello Stato di progettazione approvate dallo Stato membro di registrazione.

2.  

Con riferimento ai prodotti per i quali era in corso un processo di omologazione da parte delle JAA o di uno Stato membro al 28 settembre 2003, si procede come segue:

a) 

qualora un prodotto sia in corso di omologazione da parte di diversi Stati membri, si usa come riferimento il progetto più avanzato;

b) 

non si applicano i punti 21.A.15 lettere a), b) e c) dell’allegato I (parte 21);

▼M2

c) 

in deroga al punto 21.A.17 A dell’allegato I (Parte 21), la base di omologazione è quella stabilita dalle JAA o, eventualmente, dallo Stato membro alla data di richiesta dell’approvazione;

d) 

le verifiche di conformità effettuate secondo le procedure JAA o di uno Stato membro si considerano effettuate dall’Agenzia al fine di conformarsi al punto 21.A.20, lettere a) e d), dell’allegato I (Parte 21).

▼B

3.  

Con riferimento ai prodotti dotati di certificato di omologazione nazionale, o equivalente, per i quali il processo di approvazione di una modifica condotto da uno Stato membro non era ancora concluso nel momento in cui il certificato di omologazione doveva essere conforme al presente regolamento, si procede come segue:

a) 

qualora un processo di approvazione venga portato avanti da diversi Stati membri, il progetto più avanzato viene utilizzato come riferimento;

b) 

non si applica il punto 21.A.93 dell’allegato I (parte 21);

c) 

la base di certificazione applicabile è quella stabilita dalle JAA o, eventualmente, dallo Stato membro alla data della domanda di approvazione della modifica;

d) 

le verifiche della conformità effettuate secondo le procedure JAA o di uno Stato membro si considerano effettuate dall’Agenzia al fine di conformarsi al punto 21.A.103(a)(2) e (b) dell’allegato I (parte 21).

4.  
Con riferimento ai prodotti dotati di certificato di omologazione nazionale, o equivalente, e per i quali il processo di approvazione di un progetto di riparazioni di grande entità condotto da uno Stato membro non risultasse compiuto all’epoca in cui il certificato di omologazione doveva essere determinato in conformità al presente regolamento, le verifiche di conformità effettuate sulla base delle procedure JAA o di uno Stato membro si considerano effettuate dall’Agenzia al fine di conformarsi al punto 21.A.433(a) dell’allegato I (parte 21).
5.  
Un certificato di aeronavigabilità rilasciato da uno Stato membro, attestante la conformità con un certificato di omologazione di cui al paragrafo 1, si considera conforme al presente regolamento.

Articolo 4

Mantenimento della validità dei certificati di omologazione supplementare

1.  
Con riferimento ai certificati di omologazione supplementari emessi da uno Stato membro in conformità alle procedure JAA o alle procedure nazionali applicabili e in relazione alle modifiche dei prodotti proposte da persone diverse dal titolare del certificato di omologazione del prodotto, approvato da uno Stato membro in base alle procedure nazionali applicabili, e qualora il certificato supplementare di omologazione o le modifiche fossero validi al 28 settembre 2003, si supporrà che il certificato supplementare di omologazione o le modifiche siano stati rispettivamente rilasciati e ammesse in conformità al presente regolamento.
2.  

Con riferimento ai certificati di omologazione supplementari per i quali al 28 settembre 2003 fosse in corso un processo di certificazione da parte di uno Stato membro in conformità alle procedure JAA applicabili per i certificati di omologazione supplementari e in relazione altresì alle modifiche di grande entità ai prodotti proposte da persone diverse dal titolare del certificato di omologazione del prodotto, per le quali alla data del 28 settembre 2003 fosse in corso un processo di certificazione da parte di uno Stato membro in conformità alle procedure nazionali applicabili, si procede come segue:

a) 

qualora un processo di certificazione sia stato portato avanti da diversi Stati membri, il progetto più avanzato viene utilizzato come riferimento;

b) 

non si applicano i punti 21.A.113 lettere a) e b) dell’allegato I (parte 21);

c) 

la certificazione di base applicabile è quella fissata dalla JAA o, ove applicabile, dagli Stati membri alla data della richiesta del certificato di omologazione supplementare o dell’approvazione della modifica di grande entità;

d) 

le verifiche della conformità effettuate secondo le procedure JAA o di uno Stato membro si considerano effettuate dall’Agenzia al fine di conformarsi al punto 21.A.115(a) dell’allegato I (parte 21).

▼M2 —————

▼B

Articolo 6

Mantenimento della validità dei certificati concernenti parti e pertinenze

1.  
Le approvazioni di parti e pertinenze rilasciate da uno Stato membro e valide al 28 settembre 2003 si considerano rilasciate conformemente al presente regolamento.
2.  

Con riferimento alle parti e pertinenze per le quali fosse in corso un processo di approvazione o autorizzazione da parte di uno Stato membro al 28 settembre 2003, si procede come segue:

a) 

qualora un processo di autorizzazione fosse portato avanti da diversi Stati membri, il progetto più avanzato viene utilizzato come riferimento;

b) 

non si applica il punto 21.A.603 dell’allegato I (parte 21);

c) 

i requisiti relativi ai dati applicabili stabilito al punto 21.A.605 dell’allegato I (parte 21) sono quelli stabiliti dal pertinente Stato membro alla data di richiesta dell’approvazione o dell’autorizzazione;

d) 

gli accertamenti di conformità compiuti dal pertinente Stato membro si considerano effettuati dall’Agenzia al fine di conformarsi al punto 21.A.606(b), dell’allegato I (parte 21).

Articolo 7

Permesso di volo

Le condizioni determinate anteriormente al 28 marzo 2007 dagli Stati membri in relazione ai permessi di volo, o a altri certificati di aeronavigabilità, rilasciati per aeromobili non dotati di un certificato di aeronavigabilità o di un certificato ristretto di aeronavigabilità rilasciati conformemente al presente regolamento, si considerano essere state determinate conformemente al presente regolamento, a meno che l’Agenzia abbia stabilito prima del 28 marzo 2008 che tali condizioni non garantiscono un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto dal regolamento (CE) n. 216/2008 o dal presente regolamento.

▼M2

Articolo 7 bis

Dati relativi all’idoneità operativa

1.  
Il titolare di un certificato di omologazione di aeromobile rilasciato prima del 17 febbraio 2014 che intenda consegnare un nuovo aeromobile a un operatore UE a partire dal 17 febbraio 2014 deve ottenere l’approvazione in conformità al punto 21.A.21, lettera e), dell’allegato I (Parte 21), tranne per quanto riguarda il programma minimo di formazione per l’abilitazione al tipo del personale autorizzato a certificare la manutenzione e per quanto riguarda i dati fonte di convalida dell’aeromobile diretti a giustificare la qualificazione oggettiva di simulatore(i). L’approvazione deve essere ottenuta entro il 18 dicembre 2015 o prima che l’aeromobile sia operato da un esercente UE, qualora quest’ultima data sia successiva. I dati di idoneità operativa possono essere limitati al modello oggetto della consegna.
2.  
Il richiedente un certificato di omologazione del tipo di un aeromobile per il quale la domanda è stata introdotta prima del 17 febbraio 2014 e per il quale un certificato di omologazione del tipo non sia stato rilasciato prima del 17 febbraio 2014 deve ottenere l’approvazione in conformità al punto 21.A.21, lettera e), dell’allegato I (Parte 21), tranne per quanto riguarda il programma minimo di formazione per l’abilitazione al tipo del personale autorizzato a certificare la manutenzione e per quanto riguarda i dati fonte di convalida dell’aeromobile diretti a giustificare la qualificazione oggettiva di simulatore(i). L’approvazione deve essere ottenuta entro il 18 dicembre 2015 o prima che l’aeromobile sia operato da un esercente UE, qualora quest’ultima data sia successiva. Gli accertamenti di conformità compiuti dalle autorità nell’ambito delle procedure del comitato di valutazione operativo condotte sotto la responsabilità delle JAA o dell’Agenzia prima dell’entrata in vigore del presente regolamento sono accettati dall’Agenzia senza ulteriori verifiche.
3.  
Le relazioni del comitato di valutazione operativa e le liste degli equipaggiamenti minimi di riferimento pubblicate in conformità alle procedure JAA o dall’Agenzia prima dell’entrata in vigore del presente regolamento sono considerate costituire i dati di idoneità operativa approvati in conformità al punto 21.A.21, lettera e), dell’allegato I (Parte 21) e sono incluse nel relativo certificato di omologazione del tipo. Entro il 18 giugno 2014 i pertinenti titolari di certificati di omologazione propongono all’Agenzia una suddivisione dei dati di idoneità operativa in dati obbligatori e dati non obbligatori.
4.  
I titolari di un certificato di omologazione del tipo che include dati di idoneità operativa devono ottenere l’approvazione di un ampliamento della portata della loro approvazione DOA («Design Organisation approval») o di procedure alternative all’approvazione DOA, a seconda dei casi, al fine di includere aspetti di idoneità operativa entro il 18 dicembre 2015.

▼B

Articolo 8

Imprese di progettazione

1.  
Un’impresa responsabile della progettazione di prodotti, parti e pertinenze, o che effettua modifiche o riparazioni, è tenuta a dimostrare la propria idoneità, in linea con le disposizioni di cui all’allegato I (parte 21).
2.  

In deroga al paragrafo 1, l’impresa la cui principale sede di attività sia ubicata in uno Stato non appartenente all’Unione, può dimostrare la propria idoneità mediante il possesso di un certificato rilasciato da quello Stato, relativamente al prodotto, parte o pertinenza oggetto della richiesta, a condizione che:

a) 

lo Stato sia lo Stato di progettazione; e

b) 

l’Agenzia abbia stabilito che il sistema di tale Stato prevede lo stesso livello indipendente di controllo di osservanza previsto dal presente regolamento, attraverso un sistema equivalente per l’approvazione delle imprese, oppure attraverso un intervento diretto dell’autorità competente di tale Stato.

3.  
Le approvazioni DOA rilasciate o riconosciute da uno Stato membro ai sensi delle procedure e delle prescrizioni JAA in vigore prima del 28 settembre 2003 si considerano conformi al presente regolamento.

Articolo 9

Imprese di produzione

1.  
Un’impresa responsabile della fabbricazione di prodotti, parti e pertinenze è tenuta a dimostrare la propria idoneità, in linea con le disposizioni di cui all’allegato I (parte 21).
2.  

In deroga al paragrafo 1, il produttore, la cui principale sede di attività è ubicata in uno Stato non appartenente all’Unione, può dimostrare la propria idoneità con il possesso di un certificato per il prodotto, la parte o la pertinenza a cui si fa riferimento, emesso da quello Stato, a condizione che:

a) 

lo Stato sia lo Stato di produzione; e

b) 

l’Agenzia abbia stabilito che il sistema di tale Stato prevede lo stesso livello indipendente di controllo di conformità previsto dal presente regolamento, attraverso un sistema equivalente per l’approvazione delle imprese, oppure attraverso un intervento diretto dell’autorità competente di tale Stato.

3.  
Le approvazioni dell’impresa di produzione rilasciate da uno Stato membro ai sensi delle procedure JAA applicabili prima del 28 settembre 2003 si considerano conformi al presente regolamento.

▼M5

4.  
In deroga al paragrafo 1 l'impresa di produzione può richiedere all'autorità competente deroghe ai requisiti per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2018/1139 ( 1 ).

▼B

Articolo 10

Misure adottate dall’Agenzia

1.  
L’Agenzia elabora modalità di rispondenza plausibili di cui possono avvalersi le autorità competenti, le imprese e il personale per dimostrare la conformità alle disposizioni di cui all’allegato I (parte 21) del presente regolamento.
2.  
Le modalità di rispondenza plausibili pubblicate dall’Agenzia non introducono nuovi requisiti né rendono meno severi i requisiti di cui all’allegato I (parte 21) del presente regolamento.
3.  
Fatti salvi gli articoli 54 e 55 del regolamento (CE) n. 216/2008, quando sono applicate le modalità di rispondenza plausibili pubblicate dall’Agenzia, i relativi requisiti di cui all’allegato I (parte 21) del presente regolamento sono considerati soddisfatti senza necessità di ulteriori dimostrazioni.

Articolo 11

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1702/2003 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato III.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

PARTE 21

Omologazione di aeromobili e di prodotti, parti e pertinenze correlati e certificazioni delle imprese di progettazione e produzione

▼M5

Indice

21.1.

Generalità

SEZIONE A —

REQUISITI TECNICI

CAPITOLO A —

DISPOSIZIONI GENERALI

21.A.1

Finalità

21.A.2

Adempimenti da parte di persone diverse dal richiedente/titolare di un certificato

21.A.3A

Avarie, malfunzionamenti e difetti

21.A.3B

Direttive di aeronavigabilità

21.A.4

Coordinamento tra progettazione e produzione

CAPITOLO B —

CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO E CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO RISTRETTI

21.A.11

Finalità

21.A.13

Ammissibilità

21.A.14

Dimostrazione di conformità operativa

21.A.15

Domanda

21.A.19

Modifiche che richiedono un nuovo certificato di omologazione del tipo

21.A.20

Dimostrazione di conformità alle premesse di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e ai requisiti di protezione ambientale

21.A.21

Requisiti per il rilascio di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto

21.A.31

Progetto di tipo

21.A.33

Verifiche e prove

21.A.35

Prove in volo

21.A.41

Certificato di omologazione del tipo

21.A.44

Obblighi del titolare

21.A.47

Trasferibilità

21.A.51

Durata e validità prolungata

21.A.55

Conservazione della documentazione

21.A.57

Manuali

21.A.61

Istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità

21.A.62

Disponibilità di dati relativi all'idoneità operativa

21.A.65

Mantenimento dell’integrità strutturale degli aeromobili

(CAPITOLO C — NON APPLICABILE)

CAPITOLO D —

MODIFICHE AL CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO ED AL CERTIFICATO RISTRETTO DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO

21.A.90A

Finalità

21 A.90B

Modifiche standard

21.A.91

Classificazione delle modifiche a un certificato di omologazione del tipo

21.A.92

Ammissibilità

21.A.93

Domanda

21.A.95

Requisiti per l'approvazione di una modifica di minore entità

21.A.97

Requisiti per l'approvazione di una modifica di maggiore entità

21.A.101

Premesse di omologazione, premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e requisiti di protezione ambientale per una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione

21.A.105

Conservazione della documentazione

21.A.107

Istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità

21.A.108

Disponibilità di dati relativi all'idoneità operativa

21.A.109

Obblighi e contrassegno EPA

CAPITOLO E —

CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE SUPPLEMENTARE

21.A.111

Campo d'applicazione

21.A.112A

Ammissibilità

21.A.112B

Dimostrazione di idoneità

21.A.113

Domanda di un certificato di omologazione del tipo supplementare

21.A.115

Requisiti per l'approvazione di modifiche di maggiore entità sotto forma di certificato di omologazione supplementare

21.A.116

Trasferibilità

21.A.117

Modifiche della parte di un prodotto coperta da un certificato di omologazione supplementare

21.A.118A

Obblighi e contrassegno EPA

21.A.118B

Durata e validità

21.A.119

Manuali

21.A.120A

Istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità

21.A.120B

Disponibilità di dati relativi all'idoneità operativa

CAPITOLO F —

PRODUZIONE SENZA APPROVAZIONE DELL'IMPRESA DI PRODUZIONE

21.A.121

Finalità

21.A.122

Ammissibilità

21.A.124

Domanda

21.A.125A

Rilascio di un'autorizzazione a procedere

21.A.125B

Non conformità

21.A.125C

Durata e validità

21.A.126

Sistema di verifica della produzione

21.A.127

Prove: aeromobile

21.A.128

Prove: motori ed eliche

21.A.129

Obblighi del fabbricante

21.A.130

Dichiarazione di conformità

CAPITOLO G —

APPROVAZIONE DELLE IMPRESE DI PRODUZIONE

21.A.131

Finalità

21.A.133

Ammissibilità

21.A.134

Domanda

21.A.135

Rilascio dell'approvazione dell'impresa di produzione

21.A.139

Sistema qualità

21.A.143

Manuale d'impresa

21.A.145

Requisiti per l'approvazione

21.A.147

Modifiche all'impresa di produzione approvata

21.A.148

Trasferimenti di sede

21.A.149

Trasferibilità

21.A.151

Termini di approvazione

21.A.153

Modifiche ai termini di approvazione

21.A.157

Indagini

21.A.158

Non conformità

21.A.159

Durata e validità prolungata

21.A.163

Privilegi

21.A.165

Obblighi del titolare

CAPITOLO H —

CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI RISTRETTI DI AERONAVIGABILITÀ

21.A.171

Finalità

21.A.172

Ammissibilità

21.A.173

Classificazione

21.A.174

Domanda

21.A.175

Lingua

21.A.177

Emendamenti o modifiche

21.A.179

Trasferibilità e riemissione nell'ambito degli Stati membri

21.A.180

Verifiche

21.A.181

Durata e validità

21.A.182

Identificazione degli aeromobili

CAPITOLO I —

CERTIFICATI ACUSTICI

21.A.201

Finalità

21.A.203

Ammissibilità

21.A.204

Domanda

21.A.207

Emendamenti o modifiche

21.A.209

Trasferibilità e riemissione nell'ambito degli Stati membri

21.A.210

Verifiche

21.A.211

Durata e validità

CAPITOLO J —

APPROVAZIONE DOA PER LE IMPRESE DI PROGETTAZIONE

21.A.231

Finalità

21.A.233

Ammissibilità

21.A.234

Domanda

21.A.235

Rilascio dell'approvazione dell'impresa di progettazione

21.A.239

Assicurazione qualità del progetto

21.A.243

Informazioni

21.A.245

Requisiti per l'approvazione

21.A.247

Modifiche del sistema di assicurazione qualità del progetto

21.A.249

Trasferibilità

21.A.251

Termini di approvazione

21.A.253

Modifiche ai termini di approvazione

21.A.257

Indagini

21.A.258

Non conformità

21.A.259

Durata e validità prolungata

21.A.263

Privilegi

21.A.265

Obblighi del titolare

CAPITOLO K —

PARTI E PERTINENZE

21.A.301

Finalità

21.A.303

Conformità ai requisiti applicabili

21.A.305

Approvazione di parti e pertinenze

21.A.307

Messa in servizio di parti e pertinenze

(CAPITOLO L — NON APPLICABILE)

CAPITOLO M —

RIPARAZIONI

21.A.431A

Finalità

21 A.431B

Riparazioni standard

21.A.432A

Ammissibilità

21.A.432B

Dimostrazione di conformità operativa

21.A.432C

Domanda di approvazione di un progetto di riparazione

21.A.433

Requisiti per l'approvazione di un progetto di riparazione

21.A.435

Classificazione e approvazione di progetti di riparazione

21.A.439

Produzione di parti per la riparazione

21.A.441

Esecuzione delle riparazioni

21.A.443

Limitazioni

21.A.445

Danni non riparati

21.A.447

Conservazione della documentazione

21.A.449

Istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità

21.A.451

Obblighi e contrassegno EPA

(CAPITOLO N — NON APPLICABILE)

CAPITOLO O —

AUTORIZZAZIONI ETSO (EUROPEAN TECHNICAL STANDARD ORDER)

21.A.601

Finalità

21.A.602A

Ammissibilità

21.A.602B

Dimostrazione di idoneità

21.A.603

Domanda

21.A.604

Autorizzazioni ETSO per APU (Auxiliary Power Unit)

21.A.605

Requisiti relativi ai dati

21.A.606

Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione ETSO

21.A.607

Privilegi dell'autorizzazione ETSO

21.A.608

Dichiarazione di progetto e prestazioni (DDP)

21.A.609

Obblighi dei titolari di autorizzazioni ETSO

21.A.610

Approvazione delle divergenze dai parametri autorizzati

21.A.611

Modifiche di progetto

21.A.613

Conservazione della documentazione

21.A.615

Verifiche dell'Agenzia

21.A.619

Durata e validità

21.A.621

Trasferibilità

CAPITOLO P —

PERMESSO DI VOLO

21.A.701

Campo d'applicazione

21.A.703

Ammissibilità

21.A.705

Autorità competente

21.A.707

Domanda di permesso di volo

21.A.708

Condizioni di volo

21.A.709

Domanda di approvazione delle condizioni di volo

21.A.710

Approvazione delle condizioni di volo

21.A.711

Rilascio del permesso di volo

21.A.713

Modifiche

21.A.715

Lingua

21.A.719

Trasferibilità

21.A.721

Verifiche

21.A.723

Durata e validità

21.A.725

Rinnovo del permesso di volo

21.A.727

Obblighi del titolare di un permesso di volo

21.A.729

Conservazione della documentazione

CAPITOLO Q —

IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI, PARTI E PERTINENZE

21.A.801

Identificazione di prodotti

21.A.803

Trattamento dei dati identificativi

21.A.804

Identificazione di parti e pertinenze

21.A.805

Identificazione di parti critiche

21.A.807

Identificazione degli articoli ETSO

SEZIONE B —

PROCEDURE PER LE AUTORITÀ COMPETENTI

CAPITOLO A —

DISPOSIZIONI GENERALI

21.B.5

Finalità

21.B.20

Obblighi dell'autorità competente

21.B.25

Requisiti d'impresa per l'autorità competente

21.B.30

Procedure documentate

21.B.35

Modifiche organizzative e delle procedure

21.B.40

Composizione delle controversie

21.B.45

Resoconti/coordinamento

21.B.55

Conservazione della documentazione

21.B.60

Direttive di aeronavigabilità

CAPITOLO B —

CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE E CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI

21.B.70

Specifiche di certificazione

21.B.75

Condizioni speciali

21.B.80

Premesse di omologazione per un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto

21.B.82

Premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa per un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto di un aeromobile

21.B.85

Definizione dei requisiti di protezione ambientale e delle specifiche di certificazione applicabili per un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto

21.B.100

Livello di partecipazione

21.B.103

Rilascio di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto

(CAPITOLO C — NON APPLICABILE)

CAPITOLO D —

MODIFICHE AI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE ED AI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI

21.B.105

Premesse di omologazione, requisiti di protezione ambientale e premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa per una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione

21.B.107

Rilascio dell'approvazione di una modifica di un certificato di omologazione

CAPITOLO E —

CERTIFICATI SUPPLEMENTARI DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO

21.B.109

Premesse di omologazione, requisiti di protezione ambientale e premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa per certificati di omologazione supplementari

21.B.111

Rilascio di certificati di omologazione supplementari

CAPITOLO F —

PRODUZIONE SENZA APPROVAZIONE DI IMPRESA DI PRODUZIONE

21.B.120

Indagini

21.B.125

Non conformità

21.B.130

Rilascio dell'autorizzazione a procedere

21.B.135

Mantenimento dell'autorizzazione a procedere

21.B.140

Emendamento dell'autorizzazione a procedere

21.B.145

Limitazione, sospensione e revoca dell'autorizzazione a procedere

21.B.150

Conservazione della documentazione

CAPITOLO G —

APPROVAZIONE DELLE IMPRESE DI PRODUZIONE

21.B.220

Indagini

21.B.225

Non conformità

21.B.230

Rilascio del certificato

21.B.235

Monitoraggio continuo

21.B.240

Emendamento dell'approvazione di un'impresa di produzione

21.B.245

Sospensione e revoca dell'approvazione di un'impresa di produzione

21.B.260

Conservazione della documentazione

CAPITOLO H —

CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI RISTRETTI DI AERONAVIGABILITÀ

21.B.320

Indagini

21.B.325

Rilascio dei certificati di aeronavigabilità

21.B.326

Certificato di aeronavigabilità

21.B.327

Certificato ristretto di aeronavigabilità

21.B.330

Sospensione e revoca dei certificati di aeronavigabilità e dei certificati ristretti di aeronavigabilità

21.B.345

Conservazione della documentazione

CAPITOLO I —

CERTIFICATI ACUSTICI

21.B.420

Indagini

21.B.425

Rilascio dei certificati acustici

21.B.430

Sospensione e revoca dei certificati acustici

21.B.445

Conservazione della documentazione

CAPITOLO J —

APPROVAZIONE DOA

CAPITOLO K —

PARTI E PERTINENZE

(CAPITOLO L — NON APPLICABILE)

CAPITOLO M —

RIPARAZIONI

21.B.450

Premesse di omologazione e requisiti di protezione ambientale per l'approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità

21.B.453

Rilascio dell'approvazione di un progetto di riparazione

(CAPITOLO N — NON APPLICABILE)

CAPITOLO O —

AUTORIZZAZIONI ETSO

21.B.480

Rilascio dell'autorizzazione ETSO

CAPITOLO P —

PERMESSO DI VOLO

21.B.520

Accertamenti

21.B.525

Rilascio di permessi di volo

21.B.530

Revoca del permesso di volo

21.B.545

Conservazione della documentazione

CAPITOLO Q —

IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI, PARTI E PERTINENZE

Appendici

Appendice I —

Modulo AESA 1 — Certificato di ammissione in servizio/autorizzazione;

▼M6

Appendice II —

Moduli AESA 15a e 15c — Certificato di revisione dell’aeronavigabilità

▼M5

Appendice III —

Modulo AESA 20a — Permesso di volo;

Appendice IV —

Modulo AESA 20b — Permesso di volo (rilasciato da imprese approvate);

Appendice V —

Modulo AESA 24 — Certificato ristretto di aeronavigabilità;

Appendice VI —

Modulo AESA 25 — Certificato di aeronavigabilità;

Appendice VII —

Modulo AESA 45 — Certificato acustico;

Appendice VIII —

Modulo AESA 52 — Dichiarazione di conformità dell'aeromobile;

Appendice IX —

Modulo AESA 53 — Certificato di riammissione in servizio;

Appendice X —

Modulo AESA 55 — Certificato di approvazione dell'impresa di produzione;

Appendice XI —

Modulo AESA 65 — Autorizzazione a procedere a produzione senza approvazione di impresa di produzione;

Appendice XII —

Categorie di prove di volo e relative qualifiche dell'equipaggio di prova di volo.

▼B

21.1.    Generalità

Ai fini del presente allegato I (parte 21), per «autorità competente» si intende:

a) 

per le imprese con sede principale d’attività in uno Stato membro, l’autorità designata da detto Stato membro, o l’Agenzia, se così richiesto da tale Stato membro; oppure

b) 

per le imprese con sede principale d’attività in un paese terzo, l’Agenzia.

SEZIONE A

REQUISITI TECNICI

CAPITOLO A —   DISPOSIZIONI GENERALI

21.A.1    Finalità

La presente sezione definisce le disposizioni generali che disciplinano i diritti e i doveri dei richiedenti e dei titolari di tutti i certificati rilasciati, o da rilasciare, in conformità alla presente Sezione.

21.A.2    Adempimenti da parte di persone diverse dal richiedente/titolare di un certificato

Le azioni e gli obblighi cui devono adempiere i richiedenti e i titolari di una certificazione relativa a un prodotto, una parte o una pertinenza in virtù della presente sezione possono essere espletati in loro vece da altre persone fisiche o giuridiche, a condizione che i suddetti richiedenti o titolari dimostrino di avere stipulato con tali entità accordi atti a garantire che le responsabilità del titolare siano trasferite correttamente al momento e in seguito.

21.A.3A    Avarie, malfunzionamenti e difetti

a) Sistema di raccolta, controllo ed analisi dei dati.

I titolari di certificati di omologazione, certificati di omologazione ristretti, certificati di omologazione supplementari, autorizzazioni ETSO (European Technical Standard Order) o di approvazioni di progettazione di modifiche di maggiore entità, o qualsiasi altra approvazione emessa in base al presente regolamento, devono istituire un sistema per la raccolta, il controllo e l’analisi delle notifiche di non conformità e dei dati relativi ad avarie, malfunzionamenti, difetti o altre occorrenze che hanno o possano avere ripercussioni negative sul mantenimento dell’aeronavigabilità del prodotto, parte o pertinenza oggetto dei certificati e delle autorizzazioni di cui sopra. Le informazioni relative al sistema devono essere messe a disposizione di tutti gli operatori noti del prodotto, della parte o della pertinenza e, su richiesta, di ogni persona autorizzata ai sensi delle normative vigenti.

b) Come informare l’Agenzia

1) 

I titolari di certificati di omologazione, certificati di omologazione ristretti, certificati di omologazione supplementare, autorizzazioni ETSO, approvazioni alla progettazione di modifiche di maggiore entità o altre approvazioni emesse in conformità al presente regolamento sono tenuti ad informare l’Agenzia in merito a qualsiasi avaria, malfunzionamento, difetto o altre evenienze di cui siano venuti a conoscenza, in merito a un prodotto, una parte o una pertinenza oggetto dei certificati e delle autorizzazioni di cui sopra, che ha dato luogo o possa dar luogo a condizioni di non sicurezza.

2) 

La notifica deve essere effettuata nella forma e nei modi stabiliti dall’Agenzia, quanto prima possibile, ed, in ogni caso, entro e non oltre 72 ore dall’identificazione di una potenziale condizione di non sicurezza, fatte salve circostanze eccezionali.

c) Verifica delle segnalazioni

1) 

Quando una non conformità segnalata in base alla lettera b) del presente regolamento, o ai sensi del punto 21.A.129(f)(2) o 21.A.165(f)(2), è il risultato di una carenza di progettazione o di fabbricazione, il titolare del certificato di omologazione del tipo, del certificato di omologazione del tipo ristretto, del certificato di omologazione del tipo supplementare, dell’approvazione alla progettazione di modifiche maggiori o dell’autorizzazione ETSO, o il fabbricante, a seconda dei casi, provvederà ad investigare le cause di detta carenza ed a riferire all’Agenzia i risultati della propria indagine, nonché le azioni correttive attuate o le proposte d’azione che intende avanzare.

2) 

Se l’Agenzia ritiene necessario supplire alla carenza con un’azione correttiva, il titolare dei certificati o delle autorizzazioni di cui sopra, o il fabbricante, a seconda dei casi, sottoporrà i dati di riferimento all’Agenzia.

21.A.3B    Direttive di aeronavigabilità

a) Per «direttiva di aeronavigabilità» si intende un documento, emanato o adottato dall’Agenzia, che prescrive le azioni da eseguire a carico di un aeromobile al fine di ripristinare un adeguato livello di sicurezza, laddove il livello di sicurezza di detto aeromobile rischi palesemente di essere compromesso.

b) L’Agenzia emana una direttiva di aeronavigabilità quando:

1) 

ha determinato la presenza di una condizione di non sicurezza a bordo di un aeromobile, risultato di una carenza dell’aeromobile stesso, o di un motore, un’elica, una parte o una pertinenza installati a bordo; e

2) 

vi è probabilità che la condizione di cui sopra si manifesti o interessi anche altri aeromobili.

c) Quando l’Agenzia decreta l’emanazione di una direttiva di aeronavigabilità per correggere la condizione di non sicurezza di cui alla lettera b), o per richiedere l’esecuzione di una verifica, il titolare del certificato di omologazione del tipo, del certificato di omologazione del tipo ristretto, del certificato di omologazione del tipo supplementare, dell’approvazione della concezione di una modifica di maggiore entità, dell’autorizzazione ETSO o di qualsiasi ulteriore approvazione da emettere ai sensi del presente regolamento, deve procedere come segue:

1) 

proporre l’azione correttiva adeguata o le verifiche del caso, o entrambe, e sottoporre i dettagli delle proposte all’Agenzia per l’approvazione;

2) 

ottenuta l’approvazione delle proposte di cui al punto l) da parte dell’Agenzia, rendere disponibili i dati descrittivi adeguati e le istruzioni esecutive a tutti gli operatori o proprietari noti del prodotto, della parte o della pertinenza e, su richiesta, a ogni persona tenuta al rispetto della direttiva di aeronavigabilità.

d) Le direttive di aeronavigabilità, devono contenere perlomeno le seguenti informazioni:

1) 

l’identificazione della condizione di non sicurezza;

2) 

l’identificazione dell’aeromobile interessato;

3) 

l’azione o le azioni correttive richieste;

4) 

il termine ultimo per l’attuazione delle azioni correttive;

5) 

la data di entrata in vigore.

▼M2

21.A.4    Coordinamento tra progettazione e produzione

I titolari di certificati di omologazione, certificati di omologazione ristretti, certificati di omologazione supplementare, autorizzazioni ETSO, approvazioni di una modifica ad un certificato di omologazione o approvazioni di un progetto di riparazione, sono tenuti a collaborare con l’impresa di produzione nella misura necessaria al fine di assicurare:

a) 

un efficace coordinamento tra le fasi di progettazione e produzione, come previsto ai punti 21 A.122, 21 A.130, lettera b), punti 3) e 4), 21 A.133 e 21 A.165, lettera c), punti 2) e 3), a seconda dei casi, e

b) 

garantire il continuo mantenimento dell’aeronavigabilità di prodotti, parti o pertinenze.

▼B

CAPITOLO B —   CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO E CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO RISTRETTI

21.A.11    Finalità

Il presente capitolo definisce la procedura per il rilascio di certificati di omologazione del tipo per prodotti e certificati ristretti di omologazione del tipo per aeromobili e stabilisce altresì i diritti ed i doveri dei richiedenti e dei titolari di detti certificati.

21.A.13    Ammissibilità

Sono ammesse ad avanzare richiesta di omologazione del tipo, o di omologazione limitata ai sensi del presente capitolo, le persone fisiche o giuridiche che abbiano dimostrato, o si apprestino a dimostrare, la propria conformità operativa alle prescrizioni di cui al punto 21.A.14.

21.A.14    Dimostrazione di conformità operativa

▼M5

a) Il richiedente un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto deve dimostrare la propria conformità operativa detenendo un'approvazione DOA (Design Organisation Approval), rilasciata dall'Agenzia ai sensi del capitolo J.

▼B

b) In deroga a quanto stabilito alla lettera a), quale procedura alternativa per dimostrare la propria conformità operativa, il richiedente può domandare l’approvazione dell’Agenzia per l’impiego di procedure che definiscano le specifiche prassi di progettazione, le risorse e la sequenza di attività necessarie a conformarsi al presente allegato I (parte 21), se il prodotto in questione è uno dei seguenti:

1) 

un aeromobile ELA2;

2) 

un motore o un’elica installati su un aeromobile ELA2;

3) 

un motore a cilindri,

4) 

un’elica a passo fisso o variabile.

▼M5

c) In deroga alla lettera a), il richiedente può dimostrare la propria conformità operativa ottenendo dall'Agenzia l'approvazione del proprio programma di certificazione istituito in conformità al punto 21.A.15, lettera b), quando il prodotto da omologare è:

1) 

un aeromobile ELA1; oppure

2) 

un motore o un'elica installati su un aeromobile ELA1.

▼B

21.A.15    Domanda

a) Le domande di omologazione del tipo o omologazione limitata devono essere presentate all’Agenzia nelle modalità stabilite dalle procedure amministrative applicabili, definite dalla stessa Agenzia.

▼M7

b) Le domande di certificato di omologazione o di certificato di omologazione ristretto devono comprendere almeno i dati descrittivi preliminari del prodotto, l’uso previsto del prodotto e il tipo di operazioni per le quali è richiesta l’omologazione. Devono inoltre comprendere un programma di certificazione per la dimostrazione di conformità ai sensi del punto 21.A.20 o essere integrate, dopo la presentazione della domanda iniziale, da tale programma, costituito da:

▼M5

1) 

una descrizione dettagliata del progetto di tipo, comprendente tutte le configurazioni da omologare;

2) 

le caratteristiche di funzionamento e i limiti operativi proposti;

3) 

l'uso previsto del prodotto e il tipo di operazioni per le quali è richiesta l'omologazione;

4) 

una proposta relativa alle premesse iniziali di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e ai requisiti di protezione ambientale, preparata in conformità ai requisiti e alle opzioni di cui ai punti 21.B.80, 21.B.82 e 21.B.85;

5) 

una proposta relativa alla scomposizione del programma di certificazione in gruppi significativi delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità, compresa una proposta concernente le modalità di rispondenza e i relativi documenti di conformità;

6) 

una proposta di valutazione dei gruppi significativi delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità che affronti la probabilità di una non conformità non rilevata alle premesse di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa o ai requisiti di protezione ambientale e le potenziali conseguenze di tale non conformità sulla sicurezza del prodotto o sulla protezione dell'ambiente. La valutazione proposta deve contemplare almeno gli elementi di cui ai sottopunti da 1) a 4) del punto 21.B.100, lettera a). Sulla base di tale valutazione la domanda deve comprendere una proposta relativa alla partecipazione dell'Agenzia nella verifica delle attività e dei dati per la dimostrazione di conformità; e

7) 

un calendario di esecuzione del progetto, comprese le tappe principali.

c) Dopo la presentazione iniziale all'Agenzia, il programma di certificazione deve essere aggiornato dal richiedente se ci sono modifiche del progetto di certificazione che interessano uno qualsiasi dei punti da 1 a 7 della lettera b).

▼M7

d) La domanda di certificato di omologazione o di certificato di omologazione ristretto di un aeromobile deve comprendere il supplemento di domanda di approvazione dei dati di idoneità operativa oppure essere integrata in tal senso dopo la presentazione della domanda iniziale.

▼M5

e) La domanda di certificato di omologazione o di certificato di omologazione ristretto di un aeromobile o aerogiro di grandi dimensioni è valida per cinque anni e la domanda di qualunque altro certificato di omologazione o certificato di omologazione ristretto è valida per tre anni, ad eccezione del caso in cui il richiedente dimostri, al momento della domanda, che il prodotto richiede tempi più lunghi per la dimostrazione e per la dichiarazione della conformità e ottenga l'accordo dell'Agenzia in tal senso.

f) Qualora il certificato di omologazione o il certificato di omologazione ristretto non sia stato rilasciato, o sia evidente che non sarà rilasciato, entro il termine di cui alla lettera e) il richiedente può:

1) 

presentare una nuova domanda e rispettare le premesse di omologazione, le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e i requisiti di protezione ambientale, definiti e comunicati dall'Agenzia in conformità ai punti 21.B.80, 21.B.82 e 21.B.85 alla data di presentazione della nuova domanda; oppure

2) 

chiedere una proroga del termine di cui alla lettera e) e proporre una nuova data di rilascio del certificato di omologazione o del certificato di omologazione ristretto. In tal caso il richiedente deve rispettare le premesse di omologazione, le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e i requisiti di protezione ambientale, definiti e comunicati dall'Agenzia in conformità ai punti 21.B.80, 21.B.82 e 21.B.85 alla data scelta dal richiedente stesso. Tuttavia nel caso di una domanda di certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto per un aeromobile o un aerogiro di grandi dimensioni tale data non può essere anteriore di oltre cinque anni rispetto alla nuova data proposta dal richiedente e nel caso di una domanda di qualunque altro certificato di omologazione o certificato di omologazione ristretto non può essere anteriore di oltre tre anni rispetto alla nuova data proposta dal richiedente.

▼M5 —————

▼B

21.A.19    Modifiche che richiedono un nuovo certificato di omologazione del tipo

Ogni persona fisica o giuridica che propone una modifica ad un prodotto deve presentare una nuova domanda di omologazione se l’Agenzia ritiene che la modifica di progetto, potenza, spinta o massa sia di entità tale da richiedere una completa rivalutazione dell’osservanza delle premesse di omologazione applicabili.

▼M5

21.A.20    Dimostrazione di conformità alla base di omologazione, alla base di omologazione dei dati di idoneità operativa e ai requisiti di protezione ambientale

a) 

Dopo l'approvazione del programma di certificazione da parte dell'Agenzia, il richiedente deve dimostrare la conformità alle premesse di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e ai requisiti di protezione ambientale, quali definiti e comunicati al richiedente dall'Agenzia in conformità ai punti 21.B.80, 21.B.82, 21.B.85; deve inoltre sottoporre all'Agenzia le prove che dimostrano tale conformità.

b) 

Il richiedente deve comunicare all'Agenzia eventuali difficoltà o eventi insorti durante il processo di dimostrazione di conformità che possano avere una conseguenza di rilievo sulla valutazione del rischio di cui al punto 21.A.15, lettera b), 6), o sul programma di certificazione o che possano comunque esigere una modifica del livello di partecipazione dell'Agenzia precedentemente comunicato al richiedente in conformità al punto 21.B.100, lettera c).

c) 

Il richiedente deve registrare gli elementi dimostrativi della conformità nei documenti di conformità, come previsto dal programma di certificazione.

d) 

Una volta completate tutte le dimostrazioni di conformità in base al programma di certificazione, comprese eventuali verifiche e prove in conformità al punto 21.A.33, e una volta concluse tutte le prove in volo in conformità al punto 21.A.35, il richiedente deve dichiarare:

1) 

di aver dimostrato la conformità alle premesse di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e ai requisiti di protezione ambientale, definiti e comunicati dall'Agenzia, in base al programma di certificazione approvato dall'Agenzia stessa; e

2) 

non sia stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza del prodotto per gli impieghi per i quali è richiesta l'omologazione.

e) 

Il richiedente deve presentare all'Agenzia la dichiarazione di conformità di cui alla lettera d). Qualora il richiedente sia titolare di un'appropriata approvazione DOA, la dichiarazione di conformità deve essere redatta in conformità al capitolo J e deve essere presentata all'Agenzia.

21.A.21    Requisiti per il rilascio di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto

a) 

Al fine di ottenere il rilascio di un certificato di omologazione oppure, se l'aeromobile non soddisfa i requisiti essenziali di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1139, di un certificato di omologazione ristretto, il richiedente deve:

1) 

dimostrare la propria conformità operativa in conformità al punto 21.A.14;

2) 

conformarsi al punto 21.A.20;

3) 

dimostrare che il motore e l'elica, se installati sull'aeromobile:

A) 

sono stati omologati con apposito certificato emesso o stabilito ai sensi del presente regolamento; oppure

B) 

sono risultati conformi alle premesse di omologazione di aeromobili stabilita e ai requisiti di protezione ambientale, definiti e comunicati dall'Agenzia, necessari a garantire la sicurezza in volo dell'aeromobile.

b) 

In deroga alla lettera a), 2), su richiesta del richiedente inclusa nella dichiarazione di cui al punto 21.A.20, lettera d), il richiedente ha diritto ad ottenere il rilascio del certificato di omologazione o del certificato di omologazione ristretto dell'aeromobile prima di avere dimostrato la conformità alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa, a condizione che dimostri la conformità prima della data in cui tali dati di idoneità operativa debbano essere effettivamente utilizzati.

▼M5 —————

▼B

21.A.31    Progetto di tipo

a) Il progetto di tipo deve comprendere:

1) 

i disegni, le specifiche e l’elenco di tali disegni e specifiche, necessari a definire la configurazione e le caratteristiche di costruzione del prodotto che è stato dimostrato conforme alle premesse di omologazione applicabili ed ai requisiti di protezione ambientale;

2) 

le informazioni sui materiali, nonché sui processi e metodi di fabbricazione e montaggio del prodotto, necessari a garantirne la conformità;

▼M2

3) 

la sezione approvata relativa alle limitazioni di aeronavigabilità, nelle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità, come definito nelle specifiche di certificazione applicabili; e

▼M5

4) 

qualsiasi altro dato che consenta, per confronto, la determinazione dell'aeronavigabilità e, se pertinente, delle caratteristiche ambientali di prodotti successivi di tipo identico.

▼B

b) Tutti i progetti di tipo devono essere adeguatamente identificati.

▼M5

21.A.33    Verifiche e prove

a) 

(Riservato)

b) 

Prima di ogni prova nel corso della dimostrazione di conformità prescritta al punto 21.A.20, il richiedente deve avere verificato quanto segue:

1) 

per l'esemplare di prova:

i) 

che i materiali ed i processi siano adeguatamente conformi alle specifiche del progetto di tipo in esame;

ii) 

che le parti dei prodotti siano adeguatamente conformi ai disegni del progetto di tipo in esame; e

iii) 

che i processi di fabbricazione, costruzione e montaggio siano adeguatamente conformi a quelli specificati nel progetto di tipo in esame; e

2) 

che le apparecchiature di prova e la strumentazione di misura da utilizzare per i test siano idonee allo scopo e correttamente calibrate.

c) 

Sulla base delle verifiche effettuate in conformità alla lettera b), il richiedente deve rilasciare una dichiarazione di conformità che illustri le potenziali non conformità, motivando perché queste non comprometteranno i risultati dei test, e deve consentire all'Agenzia di eseguire la verifica che essa riterrà necessaria per determinare la veridicità di tale dichiarazione.

d) 

Il richiedente deve consentire all'Agenzia di:

1) 

verificare dati e informazioni correlati alla dimostrazione di conformità; e

2) 

effettuare o assistere a qualsiasi prova o verifica condotta allo scopo di dimostrare la conformità.

e) 

Per tutte le prove e verifiche effettuate dall'Agenzia o in sua presenza in conformità alla lettera d), 2):

1) 

il richiedente deve presentare all'Agenzia la dichiarazione di conformità di cui alla lettera c); e

2) 

non sono consentite modifiche dell'esemplare di prova, delle apparecchiature di prova e della strumentazione di misura che possano avere ripercussioni sulla veridicità della dichiarazione di conformità, tra il momento del rilascio della dichiarazione di conformità di cui alla lettera c) e il momento della presentazione dell'esemplare di prova all'Agenzia per le verifiche del caso.

▼B

21.A.35    Prove in volo

a) Le prove in volo per il rilascio di un certificato di omologazione del tipo devono essere svolte conformemente alle condizioni specificate in merito dall’Agenzia.

b) Il richiedente deve eseguire tutte le prove in volo che l’Agenzia ritiene necessarie:

1) 

a determinare la conformità alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili;

2) 

verificare che vi siano garanzie sufficienti che l’aeromobile, le sue parti e pertinenze siano affidabili e funzionino correttamente per gli aeromobili da certificare secondo il presente allegato I (parte 21), fatta eccezione per

i) 

alianti e alianti a motore,

ii) 

aerostati e dirigibili definiti in ELA1 o ELA2,

iii) 

aeromobili con massa di decollo massima (MTOM) minore o uguale a 2 722  kg.

c) (Riservato)

d) (Riservato)

e) (Riservato)

f) Le prove in volo prescritte alla lettera b)2) devono includere:

1) 

per gli aeromobili dotati di motori a turbina di un tipo non utilizzato in precedenza su aeromobili omologati, almeno 300 ore di esercizio con una serie completa di motori conformi a un certificato di omologazione del tipo, e;

2) 

per tutti gli altri aeromobili, almeno 150 ore di esercizio.

▼M5

21.A.41    Certificato di omologazione

Devono far parte del certificato di omologazione e del certificato di omologazione ristretto il progetto di tipo, le limitazioni operative, la scheda tecnica di omologazione per l'aeronavigabilità e le emissioni, le premesse di omologazione ed i requisiti di protezione ambientale applicabili in relazione ai quali l'Agenzia ha registrato la conformità, nonché tutte le altre condizioni o limitazioni prescritte per il prodotto nelle specifiche di certificazione e nei requisiti di protezione ambientale applicabili. Il certificato di omologazione ed il certificato di omologazione ristretto dell'aeromobile devono inoltre comprendere le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa applicabili, i dati di idoneità operativa e la scheda tecnica di omologazione acustica. La scheda tecnica del certificato di omologazione e del certificato di omologazione ristretto dell'aeromobile deve comprendere le rilevazioni relative alla conformità ai limiti delle emissioni di CO2 e la scheda tecnica del certificato di omologazione del motore deve comprendere le rilevazioni relative alla conformità ai limiti delle emissioni dei motori.

▼M7

21.A.44    Obblighi del titolare

Il titolare di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto:

a) 

è soggetto agli obblighi di cui ai punti 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.55, 21.A.57, 21.A.61, 21.A.62 e 21.A.65; a tal fine, deve continuare a rispettare i requisiti di ammissibilità definiti al punto 21.A.14; e

b) 

è tenuto a specificare la marcatura in conformità al capitolo Q.

A decorrere dal 18 maggio 2022, l’obbligo di soddisfare gli obblighi di cui alla lettera a) è da intendersi come riferito ai punti 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.5, 21.A.6, 21.A.7, 21.A.62 e 21.A.65; a tal fine, il titolare di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto deve continuare a rispettare i requisiti di ammissibilità definiti al punto 21.A.14;

▼B

21.A.47    Trasferibilità

Il certificato di omologazione del tipo o il certificato di omologazione ristretto del tipo possono essere trasferiti unicamente ad una persona fisica o giuridica che sia in grado di assumersi gli obblighi di cui al punto 21.A.44 e che, a tal fine, abbia dimostrato la propria capacità operativa ai sensi del punto 21.A.14.

21.A.51    Durata e validità prolungata

a) I certificati di omologazione del tipo ed i certificati ristretti di omologazione del tipo sono emessi a tempo indeterminato. La loro validità è tuttavia soggetta alle seguenti condizioni:

1) 

il titolare deve continuare ad operare ai sensi del presente allegato I (parte 21);

2) 

il certificato non deve essere ceduto né revocato in base alle procedure amministrative applicabili fissate dall’Agenzia.

b) In caso di rinuncia o revoca il certificato del tipo o il certificato del tipo ristretto devono essere restituiti all’Agenzia.

▼M2

21.A.55    Conservazione della documentazione

Il titolare del certificato di omologazione del tipo o del certificato di omologazione del tipo ristretto è tenuto a conservare a disposizione dell’Agenzia tutte le informazioni progettuali, i disegni e i resoconti delle prove, compresi i fascicoli di ispezione del prodotto sottoposto a prova, che dovranno essere archiviati per fornire le informazioni necessarie a garantire il mantenimento della aeronavigabilità e della validità dei dati di idoneità operativa, nonché la conformità del prodotto ai requisiti di protezione ambientale.

21.A.57    Manuali

Il titolare del certificato di omologazione del tipo o del certificato di omologazione del tipo ristretto è tenuto a redigere, conservare ed aggiornare gli originali di tutti i manuali indicati nelle premesse applicabili di omologazione del tipo, nelle premesse applicabili di omologazione dei dati di idoneità operativa e nei requisiti di protezione ambientale applicabili al prodotto, ed a fornirne copia all’Agenzia, su richiesta.

▼B

21.A.61    Istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità

a) Il titolare del certificato di omologazione del tipo o del certificato ristretto di omologazione del tipo è tenuto a fornire, perlomeno, una serie di istruzioni complete per il mantenimento dell’aeronavigabilità, ivi compresi i dati descrittivi e le istruzioni per la realizzazione stilati in base alle premesse di omologazione, a tutti i possessori noti di uno o più aeromobili, motori o eliche, al momento della consegna del prodotto o al momento del rilascio del primo certificato di aeronavigabilità dell’aeromobile in questione, quale delle due scadenze sia posteriore; è tenuto altresì a mettere tali istruzioni a disposizione, su richiesta, di tutte le persone chiamate al rispetto dei termini delle stesse. La disponibilità di alcuni manuali o di parte delle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità, che trattano delle revisioni o di altre forme di manutenzione generale, può essere ritardata sino all’entrata in servizio del prodotto, ma è obbligatoria prima che uno qualsiasi dei prodotti raggiunga la durata utile o completi il proprio ciclo/numero di ore di funzionamento.

b) Dovranno inoltre essere previste modifiche alle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità; le modifiche saranno messe a disposizione di tutti gli operatori noti del prodotto e, su richiesta, di ogni persona tenuta al rispetto di dette istruzioni. L’impresa deve sottoporre all’Agenzia un piano che illustri nel dettaglio le modalità di informazione del personale interessato in caso di modifiche alle istruzioni.

▼M2

21.A.62    Disponibilità di dati relativi all’idoneità operativa

Il titolare di un certificato di omologazione del tipo o di un certificato di omologazione del tipo ristretto mette a disposizione:

a) 

di tutti gli operatori dell’aeromobile noti dell’UE, almeno una serie completa di dati di idoneità operativa preparati in conformità alle premesse fondamentali di idoneità operativa applicabili, prima che i dati di idoneità operativa debbano essere usati da un’organizzazione di addestramento o un operatore UE; e

b) 

di tutti gli operatori dell’aeromobile noti dell’UE ogni modifica dei dati di idoneità operativa; e

c) 

su richiesta, i dati pertinenti di cui alle lettere a) e b) di cui sopra, a:

1) 

l’autorità competente responsabile della verifica di conformità a uno o più elementi di questa serie di dati di idoneità operativa; e

2) 

chiunque sia tenuto a osservare uno o più elementi di questa serie di dati di idoneità operativa.

▼M7

21.A.65    Mantenimento dell’integrità strutturale degli aeromobili

Il titolare del certificato di omologazione o del certificato di omologazione ristretto per un aeromobile di grandi dimensioni deve garantire la validità del programma di mantenimento dell’integrità strutturale per tutta la vita operativa dell’aeromobile, tenendo in considerazione l’esperienza di servizio e le operazioni in corso.

▼B

(CAPITOLO C — NON APPLICABILE)

CAPITOLO D —   MODIFICHE AL CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO ED AL CERTIFICATO RISTRETTO DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO

▼M2

21.A.90A    Finalità

Il presente capo stabilisce la procedura di approvazione delle modifiche ai certificati di omologazione del tipo, e definisce i diritti e i doveri dei richiedenti e dei titolari di dette approvazioni. Il presente capo definisce inoltre le modifiche standard non soggette a una procedura di approvazione ai sensi dello stesso. Nel presente capo, i riferimenti ai certificati del tipo comprendono i certificati del tipo ed i certificati del tipo ristretti.

▼B

21.A.90B    Modifiche standard

▼M2

a) Le modifiche standard sono modifiche a un certificato di omologazione del tipo:

1) 

relative a:

i) 

aeromobili con massa al decollo massima (MTOM) minore o uguale a 5 700  kg;

ii) 

aerogiri con massa al decollo massima (MTOM) minore o uguale a 3 175  kg;

iii) 

veleggiatori o veleggiatori a motore, aerostati ad aria calda e dirigibili, quali definiti in ELA1 o ELA2,

2) 

che seguono i dati di progettazione inclusi nelle specifiche di certificazione pubblicate dall’Agenzia contenenti metodologie, tecniche e prassi per effettuare e identificare le modifiche standard, comprese le istruzioni pertinenti per il mantenimento dell’aeronavigabilità; e

3) 

che non siano in conflitto con i dati dei titolari del certificato del tipo.

▼B

b) I punti da 21.A.91 a 21A.109 non si applicano alle modifiche standard.

▼M5

21.A.91    Classificazione delle modifiche a un certificato di omologazione

Le modifiche a un certificato di omologazione vengono classificate come modifiche di minore e maggiore entità. Una «modifica di minore entità» non ha un effetto significativo sulla massa, sull'equilibrio, sulla resistenza strutturale, sull'affidabilità, sulle caratteristiche operative, sui dati di idoneità operativa o su altre caratteristiche che incidono sull'aeronavigabilità del prodotto o sulle sue caratteristiche ambientali. Fatto salvo il disposto del punto 21.A.19, tutte le altre modifiche si considerano «modifiche di maggiore entità» ai sensi del presente capitolo. Modifiche di maggiore e minore entità sono soggette ad approvazione in conformità al punto 21.A.95 o 21.A.97, a seconda dei casi, e devono essere opportunamente identificate.

▼M2

21.A.92    Ammissibilità

a) 

Solo il detentore del certificato di omologazione può richiedere l’approvazione di una modifica di maggiore entità a un certificato di omologazione del tipo ai sensi del presente capo; in caso di modifiche maggiori a un certificato di omologazione del tipo, si applica il capo E.

b) 

Ogni persona fisica o giuridica può inoltrare domanda di approvazione di una modifica di minore entità a un certificato di omologazione del tipo ai sensi del presente capo.

▼M5

21.A.93    Domanda

a) 

La domanda di approvazione di una modifica di un certificato di omologazione deve essere presentata nella forma e nei modi definiti dall'Agenzia.

▼M7

b) 

La domanda deve comprendere un programma di certificazione per dimostrare la conformità ai sensi del punto 21.A.20, o essere integrata, dopo la presentazione della domanda iniziale, da tale programma, costituito da:

▼M5

1) 

una descrizione della modifica che specifichi:

i) 

la configurazione o le configurazioni del prodotto nel certificato di omologazione cui afferisce la modifica in questione;

ii) 

tutti gli aspetti del prodotto nel certificato di omologazione, compresi i manuali già approvati, modificati o interessati dalla modifica; e

iii) 

quando la modifica riguarda i dati di idoneità operativa, le eventuali modifiche necessarie ai dati di idoneità operativa;

2) 

l'identificazione di ogni ulteriore controllo necessario a dimostrare che la modifica e gli aspetti da essa interessati sono conformi alle premesse di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e ai requisiti di protezione ambientale; e

3) 

per una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione:

i) 

una proposta relativa alla base iniziale di omologazione, alla base di omologazione dei dati di idoneità operativa e ai requisiti di protezione ambientale, preparata in conformità ai requisiti e alle opzioni di cui al punto 21.A.101;

ii) 

una proposta relativa alla scomposizione del programma di certificazione in gruppi significativi delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità, compresa una proposta concernente le modalità di rispondenza e i relativi documenti di conformità;

iii) 

una proposta di valutazione dei gruppi significativi delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità che affronti la probabilità di una non conformità non rilevata alle premesse di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa o ai requisiti di protezione ambientale e le potenziali conseguenze di tale non conformità sulla sicurezza del prodotto o sulla protezione dell'ambiente. La valutazione proposta deve contemplare almeno gli elementi di cui ai sottopunti da 1) a 4) del punto 21.B.100, lettera a). Sulla base di tale valutazione la domanda deve comprendere una proposta relativa alla partecipazione dell'Agenzia nella verifica delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità; e

iv) 

un calendario di esecuzione del progetto, comprese le tappe principali.

c) 

La domanda di modifica del certificato di omologazione di un aeromobile o un aerogiro di grandi dimensioni ha una validità di cinque anni; la domanda di modifica di qualunque altro certificato di omologazione ha una validità di tre anni. Qualora la modifica non sia stata approvata, o sia evidente che non verrà approvata, entro il termine di cui alla presente lettera, il richiedente può:

1) 

presentare una nuova domanda di modifica del certificato e rispettare le premesse di omologazione, le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e i requisiti di protezione ambientale, definiti dall'Agenzia in conformità al punto 21.A.101 e comunicati in conformità al punto 21.B.105 alla data di presentazione della nuova domanda; oppure

▼M7

2) 

chiedere una proroga del termine indicato nella prima frase della lettera c) per la prima domanda e proporre una nuova data per il rilascio dell’approvazione. In tal caso il richiedente deve rispettare le premesse di omologazione, le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e i requisiti di protezione ambientale, stabiliti dall’Agenzia in conformità al punto 21.A.101 e comunicati in conformità al punto 21.B.105, alla data scelta dal richiedente stesso. Tuttavia nel caso di una domanda di modifica di certificato di omologazione o di certificato di omologazione ristretto di un aeromobile o aerogiro di grandi dimensioni, tale data non deve essere anteriore di oltre cinque anni rispetto alla nuova data proposta dal richiedente e nel caso di una domanda di modifica di qualunque altro certificato di omologazione o certificato di omologazione ristretto non può essere anteriore di oltre tre anni rispetto alla nuova data proposta dal richiedente.

▼M5

21.A.95    Requisiti per l'approvazione di una modifica di minore entità

a) 

Le modifiche di minore entità a un certificato di omologazione sono classificate e approvate:

1) 

dall'Agenzia; oppure

2) 

da un'impresa di progettazione approvata nei limiti dei suoi privilegi di cui al punto 21.A.263, lettera c), 1) e 2), quali registrati nei termini di approvazione.

b) 

Una modifica di minore entità di un certificato di omologazione può essere approvata soltanto:

1) 

se è stato dimostrato che la modifica e gli aspetti interessati dalla stessa soddisfano le premesse di omologazione e i requisiti di protezione ambientale cui fa riferimento il certificato di omologazione;

2) 

nel caso di una modifica riguardante dati di idoneità operativa, se è stato dimostrato che le necessarie modifiche dei dati di idoneità operativa sono conformi alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa cui fa riferimento il certificato di omologazione;

3) 

se è stata dichiarata la conformità alle premesse di omologazione applicabili ai sensi del punto 1 e se gli elementi dimostrativi della conformità sono stati registrati nei documenti di conformità; e

4) 

se non è stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza del prodotto per gli impieghi per i quali è richiesta l'omologazione.

c) 

In deroga alla lettera b),1), le specifiche di certificazione diventate applicabili dopo quelle cui fa riferimento il certificato di omologazione possono essere utilizzate per l'approvazione di una modifica di minore entità a condizione che non abbiano ripercussioni sulla dimostrazione della conformità.

d) 

In deroga alla lettera a), su richiesta del richiedente inclusa nella dichiarazione di cui al punto 21.A.20, lettera d), una modifica di minore entità a un certificato di omologazione di un aeromobile può essere approvata prima che sia stata dimostrata la conformità alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa, a condizione che il richiedente dimostri la conformità prima che tali dati di idoneità operativa siano effettivamente utilizzati.

e) 

Il richiedente deve presentare all'Agenzia i dati giustificativi relativi alla modifica e una dichiarazione attestante che la conformità è stata dimostrata ai sensi della lettera b).

f) 

L'approvazione di una modifica di minore entità di un certificato di omologazione deve essere limitata alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) nel certificato di omologazione cui si riferisce la modifica in questione.

21.A.97    Requisiti per l'approvazione di una modifica di maggiore entità

a) 

Le modifiche di maggiore entità a un certificato di omologazione sono classificate e approvate:

1) 

dall'Agenzia; oppure

2) 

da un'impresa di progettazione approvata nei limiti dei suoi privilegi di cui al punto 21.A.263, lettera c), 1) e 8), quali registrati nei termini di approvazione.

b) 

Una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione può essere approvata soltanto:

1) 

se è stato dimostrato che la modifica e gli aspetti interessati dalla stessa sono conformi alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale stabiliti dall'Agenzia in conformità al punto 21.A.101;

2) 

nel caso di una modifica riguardante i dati di idoneità operativa, se è stato dimostrato che le necessarie modifiche dei dati di idoneità operativa soddisfano le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa stabiliti dall'Agenzia in conformità al punto 21.A.101; e

3) 

se è stata dimostrata la conformità ai punti 1) e 2) ai sensi del punto 21.A.20, così come applicabile alla modifica.

c) 

In deroga ai punti 2) e 3) della lettera b), su richiesta del richiedente inclusa nella dichiarazione di cui al punto 21.A.20, lettera d), una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione di un aeromobile può essere approvata prima che sia stata dimostrata la conformità alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa, a condizione che il richiedente dimostri la conformità prima che tali dati di idoneità operativa siano effettivamente utilizzati.

d) 

L'approvazione di una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione deve essere limitata alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) nel certificato di omologazione cui si riferisce la modifica in questione.

21.A.101    Premesse di omologazione, premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e requisiti di protezione ambientale per una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione

a) 

Una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione e gli aspetti interessati da tale modifica devono essere conformi alle specifiche di certificazione applicabili al prodotto modificato alla data della domanda di modifica o alle specifiche di certificazione diventate applicabili dopo tale data in conformità alla seguente lettera f). La validità della domanda è determinata in conformità al punto 21.A.93, lettera c). Il prodotto modificato deve inoltre essere conforme ai requisiti di protezione ambientale definiti dall'Agenzia in conformità al punto 21.B.85.

b) 

▼M7

Salvo quanto previsto alla lettera h), in deroga alla lettera a), un precedente emendamento di una specifica di certificazione di cui alla lettera a) e di qualsiasi altra specifica di certificazione direttamente correlata può essere utilizzato in una qualsiasi delle seguenti situazioni, a meno che il precedente emendamento non sia diventato applicabile prima della data di applicabilità delle specifiche di certificazione corrispondenti cui fa riferimento il certificato di omologazione:

▼M5

1) 

una modifica che l'Agenzia non ritiene significativa. Per determinare se una determinata modifica è significativa, l'Agenzia deve analizzarla nel contesto di tutte le modifiche pertinenti apportate in precedenza al progetto, nonché di tutte le revisioni delle specifiche di certificazione applicabili, cui fa riferimento il certificato di omologazione del prodotto. Devono essere automaticamente considerate significative le modifiche che soddisfano uno dei seguenti criteri:

i) 

la configurazione generale o i principi di costruzione non sono mantenuti;

ii) 

viene meno la validità dei presupposti utilizzati per l'omologazione del prodotto da modificare;

2) 

ogni sistema, parte o pertinenza che l'Agenzia non ritiene siano interessati dalla modifica;

3) 

ogni aspetto, sistema, parte o pertinenza, interessato/a dalla modifica, in relazione ai quali l'Agenzia ritenga che la conformità alle specifiche di certificazione di cui alla lettera a) non contribuisca concretamente al livello di sicurezza del prodotto modificato o sia irrealizzabile.

c) 

In deroga alla lettera a), nel caso di una modifica di un aeromobile (che non sia un aerogiro) con peso massimo inferiore o uguale a 2 722  kg (6 000 lb) o di un aerogiro non a turbina con peso massimo inferiore o uguale a 1 361  kg (3 000 lb), la modifica e gli aspetti interessati dalla stessa devono essere conformi alle premesse di omologazione cui fa riferimento il certificato di omologazione. Se tuttavia ritiene che la modifica di un aspetto sia significativa, l'Agenzia può prescrivere che la modifica e gli aspetti interessati dalla stessa si conformino a un emendamento di una specifica di certificazione delle premesse di omologazione cui fa riferimento il certificato di omologazione e a qualunque altra specifica di certificazione direttamente collegata, a meno che l'Agenzia non ritenga anche che la conformità a tale emendamento non contribuisca concretamente al livello di sicurezza del prodotto modificato o sia irrealizzabile.

d) 

Se l'Agenzia ritiene che le specifiche di certificazione applicabili alla data della domanda di modifica non offrano parametri adeguati in relazione alla modifica proposta, la modifica e gli aspetti interessati dalla stessa devono conformarsi anche a tutte le condizioni speciali, e ai relativi emendamenti, prescritti dall'Agenzia in conformità al punto 21.B.75, al fine di garantire un livello di sicurezza equivalente a quello stabilito dalle specifiche di certificazione applicabili alla data della domanda di modifica.

e) 

In deroga a quanto stabilito alle lettere a), b) e c), la modifica e gli aspetti interessati dalla stessa possono conformarsi a una specifica alternativa alla specifica di certificazione definita dall'Agenzia, ove ciò sia proposto dal richiedente, a condizione che l'Agenzia ritenga che l'alternativa garantisca un livello di sicurezza:

1) 

nel caso di un certificato di omologazione:

i) 

equivalente a quello delle specifiche di certificazione definite dall'Agenzia in conformità alle lettere a), b) o c) di cui sopra; oppure

ii) 

conforme ai requisiti essenziali di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1139;

2) 

nel caso di un certificato di omologazione ristretto, adeguato all'uso previsto.

f) 

Se il richiedente sceglie di osservare una specifica di certificazione definita in un emendamento che diventa applicabile successivamente alla data di presentazione della domanda di modifica di un certificato di omologazione, la modifica e i settori da essa interessati devono essere conformi anche a tutte le altre specifiche di certificazione direttamente collegate.

g) 

Se la domanda di modifica del certificato di omologazione di un aeromobile comprende modifiche dei dati di idoneità operativa o è integrata in tal senso dopo la presentazione della domanda iniziale, le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa devono essere stabilite in conformità alle lettere da a) a f).

▼M7

h) 

Per gli aeromobili di grandi dimensioni soggetti all’allegato I, punto 26.300, del regolamento (UE) 2015/640 della Commissione ( 2 ), il richiedente deve rispettare le specifiche di certificazione che garantiscano quanto meno un livello di sicurezza equivalente a quello garantito dall’allegato I, punti 26.300, 26.320 e 26.330, del regolamento (UE) 2015/640, fatta eccezione per i richiedenti certificati di omologazione supplementari che non devono tenere conto del punto 26.303.

▼M5 —————

▼M2

21.A.105    Conservazione della documentazione

Per ciascuna modifica, il richiedente è tenuto a conservare a disposizione dell’Agenzia tutte le informazioni progettuali, i disegni e i resoconti delle prove, compresi i fascicoli di ispezione del prodotto sottoposto a prova, che dovranno essere archiviati per fornire le informazioni necessarie a garantire il mantenimento della aeronavigabilità e la conformità ai requisiti applicabili di protezione ambientale del prodotto modificato.

▼B

21.A.107    Istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità

▼M2

a) Il titolare autorizzato ad apportare una modifica di minore entità ad un certificato di omologazione del tipo è tenuto a fornire, perlomeno, una serie completa delle variazioni correlate, se esistono, alle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità del prodotto oggetto di modifica, preparate in conformità alle premesse di omologazione applicabili, a tutti i possessori noti di uno o più aeromobili, motori od eliche interessati/e dalla modifica, al momento della consegna del prodotto o al momento del rilascio del primo certificato di aeronavigabilità dell’aeromobile in questione, a seconda di quale delle due scadenze sia posteriore; è tenuto altresì a mettere tali variazioni a disposizione, su richiesta, di chiunque sia tenuto al rispetto dei termini delle suddette istruzioni.

▼B

b) Inoltre, le modifiche alle variazioni apportate alle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità dovranno essere rese disponibili a tutti gli operatori conosciuti del prodotto interessato alle modifiche di minore entità e dovranno essere inoltre resi disponibili su richiesta a qualsiasi persona a cui si richiede di osservare una qualsiasi di queste istruzioni.

▼M2

21.A.108    Disponibilità di dati relativi all’idoneità operativa

Nel caso di una modifica riguardante dati di idoneità operativa, il titolare dell’approvazione di una modifica di minore entità mette a disposizione:

a) 

di tutti gli operatori dell’aeromobile sottoposto a modifica noti dell’UE, almeno una serie completa di modifiche ai dati di idoneità operativa preparata in conformità alle premesse fondamentali di idoneità operativa applicabili, prima che i dati di idoneità operativa debbano essere utilizzati da un’organizzazione di addestramento o da un operatore UE; e

b) 

di tutti gli operatori dell’aeromobile sottoposto a modifica noti dell’UE ogni modifica dei dati di idoneità operativa interessati; e

c) 

su richiesta, le parti pertinenti delle modifiche di cui alle lettere a) e b) di cui sopra:

1) 

dell’autorità competente responsabile della verifica della conformità a uno o più elementi dei dati di idoneità operativa interessati; e

2) 

di ogni soggetto tenuto a osservare uno o più elementi di questa serie di dati di idoneità operativa.

▼M2

21.A.109    Obblighi e contrassegno EPA

Il titolare di una modifica di minore entità a un certificato di omologazione del tipo deve:

a) 

adempiere agli obblighi stabiliti ai punti 21.A.4, 21.A.105 e 21.A.107 e 21.A.108; e

b) 

specificare il contrassegno, incluse le lettere EPA (European Part Approval), in conformità al punto 21.A.804, lettera a).

▼B

CAPITOLO E —   CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE SUPPLEMENTARE

▼M5

21.A.111    Campo d'applicazione

Il presente capitolo stabilisce la procedura di approvazione di modifiche di maggiore entità al certificato di omologazione secondo le regole della certificazione supplementare e definisce altresì i diritti e i doveri dei richiedenti e dei titolari dei suddetti certificati di omologazione supplementare. Nel presente capitolo, i riferimenti ai certificati di omologazione comprendono i certificati di omologazione ed i certificati di omologazione ristretti.

21.A.112A    Ammissibilità

Possono richiedere un certificato di omologazione supplementare alle condizioni fissate nel presente capitolo le persone fisiche o giuridiche che abbiano dimostrato, o si apprestino a dimostrare, la propria idoneità in conformità al punto 21.A.112B.

▼B

21.A.112B    Dimostrazione di idoneità

▼M5

a) Il richiedente che domanda un certificato di omologazione supplementare deve dimostrare la propria idoneità detenendo un'approvazione DOA (Design Organisation Approval), rilasciata dall'Agenzia ai sensi del capitolo J.

▼B

b) In deroga a quanto stabilito alla lettera a), quale procedura alternativa per dimostrare la propria idoneità, il richiedente può domandare l’approvazione dell’Agenzia per l’impiego di procedure che definiscano le specifiche prassi di progettazione, le risorse e la sequenza di attività necessarie a conformarsi al presente capitolo.

▼M5

c) In deroga alla lettera a), nel caso dei prodotti di cui al punto 21.A.14, lettera c), il richiedente può dimostrare la propria idoneità ottenendo dall'Agenzia l'approvazione del proprio programma di certificazione istituito in conformità al punto 21.A.93, lettera b).

▼B

21.A.113    Domanda di un certificato di omologazione del tipo supplementare

a) La domanda di omologazione supplementare deve essere inoltrata nella forma e nei modi stabiliti dall’Agenzia.

▼M5

b) Nella domanda di un certificato di omologazione supplementare il richiedente deve:

i) 

includere le informazioni richieste al punto 21.A.93, lettera b);

ii) 

precisare se i dati di certificazione sono stati o saranno preparati interamente dal richiedente o sulla base di un accordo con il titolare dei dati del certificato di omologazione.

▼M5

c) Il punto 21.A.93, lettera c), si applica ai requisiti relativi alla scadenza di validità della domanda e ai requisiti relativi alla necessità di aggiornare le premesse di omologazione, le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e i requisiti di protezione ambientale se la modifica non è stata approvata o è evidente che non sarà approvata entro la scadenza stabilita.

▼M5 —————

▼M5

21.A.115    Requisiti per l'approvazione di modifiche di maggiore entità sotto forma di certificato di omologazione supplementare

a) 

I certificati di omologazione supplementari sono rilasciati:

1) 

dall'Agenzia; oppure

2) 

da un'impresa di progettazione approvata nei limiti dei suoi privilegi di cui al punto 21.A.263, lettera c), 1) e 9), quali registrati nei termini di approvazione.

b) 

Il certificato di omologazione supplementare può essere rilasciato soltanto:

1) 

se il richiedente ha dimostrato la propria idoneità conformemente al punto 21.A.112B;

2) 

se è stato dimostrato che la modifica di un certificato di omologazione e gli aspetti interessati dalla stessa sono conformi alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale definiti dall'Agenzia in conformità al punto 21.A.101;

3) 

nel caso di un certificato di omologazione supplementare riguardante i dati di idoneità operativa, se è stato dimostrato che le modifiche necessarie dei dati di idoneità operativa sono conformi alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa definiti dall'Agenzia in conformità al punto 21.A.101;

4) 

se è stata dimostrata la conformità ai punti 2) e 3) ai sensi del punto 21.A.20 così come applicabile alla modifica; e

5) 

se il richiedente ha specificato di avere fornito i dati di certificazione sulla base di un accordo con il titolare dei dati del certificato di omologazione in conformità al punto 21.A.113, lettera b):

i) 

se il titolare del certificato di omologazione ha indicato di non avere alcuna obiezione tecnica alle informazioni trasmesse a norma del punto 21.A.93; e

ii) 

se il titolare del certificato di omologazione ha accettato di collaborare con il titolare del certificato di omologazione supplementare per garantire l'adempimento di ogni obbligo per il mantenimento dell'aeronavigabilità del prodotto modificato, in conformità ai punti 21.A.44 e 21.A.118A.

c) 

In deroga alla lettera b), 3) e 4), su richiesta del richiedente inclusa nella dichiarazione di cui al punto 21.A.20, lettera d), il richiedente ha diritto a ottenere il rilascio di un certificato di omologazione supplementare di un aeromobile prima di avere dimostrato la conformità alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa, a condizione che dimostri la conformità prima della data in cui tali dati debbano essere effettivamente utilizzati.

d) 

Un certificato di omologazione supplementare deve essere limitato alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) nel certificato di omologazione cui si riferisce la modifica di maggiore entità in questione.

▼B

21.A.116    Trasferibilità

Il certificato di omologazione del tipo supplementare può essere trasferito unicamente ad una persona fisica o giuridica che sia in grado di assumersi le responsabilità di cui al punto 21.A.118A e che, a tal fine, abbia dimostrato di poter soddisfare i requisiti del punto 21.A.112B, fatta eccezione per gli aeromobili ELA1 per i quali la persona fisica o giuridica ha richiesto l’approvazione dell’Agenzia per l’impiego di procedure che definiscano le sue attività per adempiere tali obblighi.

21.A.117    Modifiche della parte di un prodotto coperta da un certificato di omologazione supplementare

a) Le modifiche di minore entità apportate al punto di un prodotto coperta da un certificato di omologazione del tipo supplementare devono essere classificate ed approvate in conformità al capitolo D.

b) Tutte le modifiche di maggiore entità della parte di un prodotto coperta da omologazione supplementare devono essere approvate con un certificato di omologazione del tipo supplementare separato, ai sensi del presente capitolo.

c) In deroga alla lettera b), un cambiamento di maggiore entità a quella parte di prodotto coperta da un’omologazione di tipo supplementare trasmessa da un titolare di tale omologazione può essere approvata come modifica al certificato supplementare del tipo esistente.

21.A.118A    Obblighi e contrassegno EPA

I titolari di certificati di omologazione supplementare devono:

▼M2

a) 

adempiere alle obbligazioni:

1) 

di cui ai punti 21.A.3 A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.105, 21.A.119, 21.A.120 e 21.A.120B;

2) 

implicitamente derivanti dalla collaborazione con il titolare del certificato di omologazione del tipo ai sensi del punto 21.A.115, lettera d), 2);

continuando, a tal fine, a rispettare i criteri di cui al punto 21.A.112B;

▼B

b) 

specificare il contrassegno, ivi incluse le lettere EPA, in conformità al punto 21.A.804(a).

21.A.118B    Durata e validità

a) Il certificato di omologazione del tipo supplementare è concesso a tempo indeterminato. La sua validità è tuttavia soggetta alle seguenti condizioni:

1) 

il titolare deve continuare ad operare ai sensi del presente allegato I (parte 21);

2) 

il certificato non deve essere ceduto o revocato in base alle procedure amministrative applicabili fissate dall’Agenzia.

b) In caso di rinuncia o revoca, il certificato supplementare tipo dovrà essere restituito all’Agenzia.

▼M2

21.A.119    Manuali

Il titolare del certificato di omologazione del tipo supplementare è tenuto a redigere, conservare ed aggiornare gli originali delle modifiche introdotte nei manuali richiesti dalle premesse fondamentali applicabili di omologazione, dalla premesse fondamentali applicabili dei dati di idoneità operativa e dai requisiti di protezione ambientale applicabili al prodotto in questione, al fine di trattare le modifiche introdotte conformemente al certificato di omologazione del tipo supplementare; è tenuto altresì a fornire copia di questi manuali all’Agenzia su richiesta.

21.A.120A    Istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità

▼B

a) Il titolare del certificato di omologazione del tipo supplementare di un aeromobile, motore o elica, è tenuto a fornire perlomeno una serie completa di variazioni alle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità, stilate in base alle premesse di omologazione, a tutti i possessori noti di uno o più aeromobili, motori o eliche che incorporano le funzionalità oggetto del certificato, al momento della consegna del prodotto o al momento del rilascio del primo certificato di aeronavigabilità dell’aeromobile in questione, a seconda di quale delle due scadenze sia posteriore; è tenuto altresì a rendere disponibili tali variazioni, su richiesta, a tutte le persone chiamate al rispetto dei termini di dette istruzioni. La disponibilità di alcuni manuali o di parte delle variazioni apportate alle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità, che trattano delle revisioni o di altre forme di manutenzione generale, può essere deferita sino all’entrata in servizio del prodotto, ma è obbligatoria prima che uno qualsiasi dei prodotti raggiunga la durata utile o completi il proprio ciclo/numero di ore di funzionamento.

b) Inoltre, le modifiche alle variazioni apportate alle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità dovranno essere messe a disposizione di tutti gli operatori noti del prodotto soggetto a omologazione supplementare e, su richiesta, di ogni persona tenuta al rispetto di dette istruzioni. L’Agenzia dovrà ricevere un piano che illustri nel dettaglio le modalità di informazione del personale interessato in caso di modifiche alle istruzioni.

▼M2

21.A.120B    Disponibilità di dati relativi all’idoneità operativa

Nel caso di una modifica riguardante dati di idoneità operativa, il titolare del certificato di omologazione del tipo supplementare mette a disposizione:

a) 

di tutti gli operatori dell’aeromobile sottoposto a modifica noti dell’UE, almeno una serie completa di modifiche ai dati di idoneità operativa preparata in conformità alla premesse fondamentali di idoneità operativa applicabili, prima che i dati di idoneità operativa debbano essere utilizzati da un’organizzazione di addestramento o da un operatore UE; e

b) 

di tutti gli operatori dell’aeromobile sottoposto a modifica noti dell’UE, ogni modifica dei dati di idoneità operativa interessati; e

c) 

su richiesta, le parti pertinenti delle modifiche di cui alle lettere a) e b) di cui sopra:

1) 

dell’autorità competente responsabile della verifica della conformità a uno o più elementi dei dati di idoneità operativa interessati; e

2) 

di ogni soggetto tenuto a osservare uno o più elementi di questa serie di dati di idoneità operativa.

▼B

CAPITOLO F —   PRODUZIONE SENZA APPROVAZIONE DELL’IMPRESA DI PRODUZIONE

21.A.121    Finalità

a) Il presente capitolo definisce la procedura per la dimostrazione della conformità ai dati di progettazione applicabili, di prodotti, parti e pertinenze da fabbricarsi a cura di un’impresa di produzione non approvata ai sensi del capitolo G.

b) Il presente capitolo stabilisce le regole che stanno alla base dell’attività del fabbricante di un determinato prodotto, parte o strumento fabbricato in conformità a questo capitolo.

21.A.122    Ammissibilità

Non vi sono limiti di ammissibilità quanto alle caratteristiche dei richiedenti per la dimostrazione della conformità di singoli prodotti, parti o pertinenze ai sensi del presente capitolo, purché:

a) 

il richiedente detenga o abbia richiesto un’approvazione relativa al progetto di tale prodotto, parte o pertinenza; oppure

b) 

il richiedente abbia assicurato un adeguato coordinamento tra produzione e progettazione, in virtù di un accordo con il richiedente o il titolare di un’approvazione relativa al progetto.

21.A.124    Domanda

a) Le richieste di autorizzazione a procedere alla dimostrazione della conformità di singoli prodotti, parti o pertinenze ai sensi del presente capitolo devono essere inoltrate nella forma e nei modi stabiliti dall’autorità competente.

b) Dette richieste devono contenere quanto segue.

1) 

A seconda del caso, prove evidenti che:

i) 

il rilascio di un’approvazione all’impresa di produzione ai sensi del capitolo G sarebbe inopportuno; oppure;

ii) 

l’approvazione dell’impresa di produzione ai sensi del capitolo G è subordinata alla certificazione/approvazione del prodotto, parte o pertinenza secondo il presente capitolo.

2) 

una sintesi delle informazioni richieste al punto 21.A.125A(b).

21.A.125A    Rilascio di un’autorizzazione a procedere

L’autorità competente rilascerà al richiedente un’autorizzazione a procedere alla dimostrazione di conformità di singoli prodotti, parti o pertinenze ai sensi del presente capitolo, dopo che il richiedente:

a) 

avrà istituito un sistema di verifica della produzione che assicuri che tutti i prodotti, parti o pertinenze sono conformi ai dati di progettazione applicabili e sono in grado di funzionare in condizioni di sicurezza;

b) 

avrà fornito un manuale che contiene:

1) 

una descrizione del sistema di verifica della produzione richiesto alla lettera a);

2) 

una descrizione delle modalità di ispezione e dei termini di giudizio in merito al sistema di verifica della produzione;

3) 

una descrizione delle prove di cui ai punti 21.A.127 e 21.A.128, e i nomi delle persone autorizzate ai fini del punto 21.A.130(a);

c) 

avrà dimostrato di essere in grado di ottemperare ai requisiti dei punti 21.A.3 e 21.A.129(d).

21.A.125B    Non conformità

a) In caso di mancato rispetto evidente ed oggettivo dei requisiti del presente allegato I (parte 21) da parte del titolare di un’autorizzazione a procedere, le non conformità saranno classificate come segue.

1) 

Di livello 1 sono tutte le non conformità al presente allegato I (parte 21) in grado di determinare violazioni incontrollate dei dati di progettazione applicabili e di compromettere quindi la sicurezza dell’aeromobile;

2) 

Di livello 2 sono tutte le non conformità al presente allegato I (parte 21) che non rientrano nella categoria di livello 1.

b) Di livello 3 sono tutte le occorrenze che, in maniera oggettiva e dimostrabile, implichino problemi potenzialmente in grado di generare non conformità classificate alla lettera a).

c) Dopo il ricevimento delle non conformità in base al punto 21.B.125:

1) 

in caso di una non conformità di livello 1, il titolare dell’autorizzazione a procedere deve intraprendere azioni correttive soddisfacenti per l’autorità competente entro 21 giorni dalla conferma scritta delle non conformità;

2) 

in caso di una non conformità di livello due, il periodo di azione correttivo assicurato dall’autorità competente sarà appropriato alla natura della non conformità, ma in ogni caso, all’inizio non sarà superiore a tre mesi. In alcune circostanze e sulla base della natura della non conformità l’autorità competente può estendere il periodo di tre mesi in base a lla presentazione di un piano d’azione correttivo soddisfacente approvato dall’autorità competente;

3) 

una non conformità di livello 3 non richiede un’autorizzazione immediata da parte del titolare dell’autorizzazione a procedere.

d) In presenza di non conformità di livello 1 o 2, l’autorizzazione a procedere può essere soggetta a limitazione, sospensione parziale o totale ed a revoca ai sensi del punto 21.B.145. Il titolare dell’autorizzazione a procedere dovrà rapidamente confermare il ricevimento dell’avviso di limitazione, sospensione o revoca di detta autorizzazione.

21.A.125C    Durata e validità

a) L’autorizzazione a procedere sarà emessa per un periodo limitato e comunque non superiore ad un anno e rimarrà valida a meno che:

1) 

il titolare della lettera d’autorizzazione non dimostri il rispetto dei requisiti applicabili presenti in questo capitolo; oppure

2) 

vi è la prova che il produttore non possa mantenere un livello di controllo soddisfacente della produzione di prodotti, parti o pertinenze nell’ambito di questo accordo; oppure

3) 

il produttore non fa più fronte ai requisiti previsti al punto 21.A.122, oppure

4) 

l’autorizzazione a procedere è stata ceduta, revocata ai sensi del punto 21.B.145 o è scaduta.

b) In caso di cessione, revoca o scadenza, l’autorizzazione a procedere dovrà essere restituita all’autorità competente.

21.A.126    Sistema di verifica della produzione

a) Il sistema di verifica della produzione prescritto al punto 21.A.125A(a) dovrà determinare che:

1) 

i materiali nuovi e le parti acquistate o subappaltate, utilizzati nel prodotto finito, siano quelli specificati nei dati di progettazione;

2) 

i materiali nuovi e le parti acquistate o subappaltate siano adeguatamente identificati;

3) 

i processi, le tecniche di fabbricazione ed i metodi di montaggio che possono incidere sulla qualità e sulla sicurezza del prodotto finito siano applicati in conformità alle specifiche accettate dall’autorità competente;

4) 

le modifiche al progetto, ivi compresa la sostituzione di materiali, siano state approvate ai sensi dei Capitoli D o E e sottoposte a controllo prima di essere incorporate nel prodotto finito.

b) Il sistema di verifica della produzione prescritto al punto 21.A.125A(a) deve altresì garantire che:

1) 

le parti interessate siano sottoposte a ispezione per verificare la rispondenza ai dati di progettazione in fasi di produzione in cui ciò possa essere determinato accuratamente;

2) 

i materiali soggetti a danno o deterioramento siano adeguatamente immagazzinati e protetti;

3) 

i disegni di progetto vigenti siano tempestivamente messi a disposizione del personale di fabbricazione e di ispezione, e utilizzati secondo necessità;

4) 

i materiali e le parti di scarto siano tenuti separati e chiaramente identificati in modo da evitare che vengano installati nel prodotto finito;

5) 

i materiali e le parti che sono accantonati perché difformi dai dati o dalle specifiche del progetto, ma per cui si vuole vagliare un’eventuale installazione nel prodotto finito, siano sottoposti a una procedura approvata di revisione progettuale e di fabbricazione. I materiali e le parti dichiarati idonei in virtù di questa procedura devono essere adeguatamente identificati e sottoposti ad ulteriore verifica in caso di riparazione o rielaborazione. I materiali e le parti che vengono scartati in virtù di questa procedura devono essere contrassegnati ed eliminati in modo tale da garantire che non vengano incorporati nel prodotto finito;

6) 

i resoconti delle verifiche ispettive della produzione siano conservati, identificati in modo da ricollegarli al prodotto o al punto completato/a, se possibile, ed archiviati dal fabbricante allo scopo di fornire le informazioni necessarie a garantire il mantenimento della navigabilità del prodotto.

21.A.127    Prove: aeromobile

a) I produttori di aeromobili fabbricati conformemente al presente capitolo devono stabilire una procedura approvata di test del prodotto a terra ed in volo, oltre che formulari di controllo, con cui verificare ciascun aeromobile e valutare gli elementi salienti della conformità al punto 21.A.125A(a).

b) Ciascuna procedura di verifica della produzione deve comprendere quanto segue:

1) 

una verifica delle caratteristiche di manovra;

2) 

una verifica delle prestazioni in volo (utilizzando la normale strumentazione dell’aeromobile);

3) 

una verifica del corretto funzionamento di tutti gli equipaggiamenti e sistemi dell’aeromobile;

4) 

una verifica che tutti gli strumenti siano correttamente contrassegnati e che tutti i cartelli ed i manuali richiesti siano posizionati dopo il test in volo;

5) 

una verifica delle caratteristiche operative dell’aeromobile al suolo;

6) 

una verifica di tutti gli altri elementi caratteristici dell’aeromobile sottoposto al test.

21.A.128    Prove: motori ed eliche

I produttori di motori o eliche fabbricati conformemente al presente capitolo devono sottoporre ciascun motore o elica a passo variabile, ad un opportuno test funzionale, come specificato nella documentazione del titolare del certificato del tipo, allo scopo di determinarne l’idoneità in tutta la gamma di operazioni per cui è omologato/a e valutare così gli elementi salienti della conformità al punto 21.A.125A(a).

21.A.129    Obblighi del fabbricante

Il fabbricante di un prodotto, una parte o una pertinenza realizzata ai sensi di questo capitolo è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

a) 

mettere ogni prodotto, parte o pertinenza a disposizione dell’autorità competente per eventuali controlli;

b) 

conservare nel luogo di fabbricazione i dati tecnici ed i disegni necessari a determinare la conformità del prodotto ai dati di progettazione applicabili;

c) 

gestire il sistema di verifica della produzione che garantisce che ciascun prodotto è conforme ai dati di progettazione ed è in condizione di funzionare in sicurezza;

d) 

fornire assistenza al titolare del certificato di omologazione del tipo, del certificato di omologazione del tipo ristretto o dell’approvazione del progetto, nell’affrontare le azioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità in relazione a prodotti, parti o pertinenze fabbricati;

e) 

istituire e mantenere un sistema di rendicontazione interno, ai fini della sicurezza, che consenta la raccolta e la valutazione delle non conformità, per individuare i trend non ottimali e definire le misure correttive, distinguendo le inefficienze maggiori. Il sistema deve prevedere anche l’esame delle informazioni rilevanti in merito alle non conformità, oltre che un metodo per la diffusione delle stesse;

f) 
1) 

segnalare al titolare del certificato di omologazione del tipo, del certificato di omologazione del tipo ristretto o dell’approvazione del progetto ogni caso in cui prodotti, parti o pertinenze messi in servizio dal fabbricante abbiano successivamente rivelato difformità dai dati di progettazione applicabili, ed accertare con il titolare del certificato di omologazione, del certificato di omologazione ristretto o dell’approvazione le difformità in grado di determinare condizioni di non sicurezza;

2) 

riferire all’Agenzia ed all’autorità competente dello Stato membro le difformità in grado di generare una condizione di non sicurezza, identificate in base al paragrafo 1. Le notifiche devono avvenire nella forma e nei modi ritenuti fissati dall’Agenzia in conformità al punto 21.A.3A(b)(2) oppure devono essere accettate dall’autorità competente dello Stato membro;

3) 

laddove il fabbricante sia fornitore di un’altra impresa di produzione, riferire anche a quest’ultima di tutti i casi di prodotti, parti o pertinenze forniti/e che abbiano rivelato, in seguito, eventuali discrepanze dai dati di progettazione applicabili.

21.A.130    Dichiarazione di conformità

a) I fabbricanti di prodotti, parti o pertinenze ai sensi del presente capitolo devono rilasciare una dichiarazione di conformità, modulo 52 AESA (cfr. l’appendice VIII), per l’aeromobile completo, o il modulo 1 AESA per altri prodotti, parti o pertinenze (cfr. l’appendice I). La dichiarazione deve essere firmata da una persona autorizzata che ricopra un incarico di responsabilità nell’impresa di fabbricazione.

▼M5

b) La dichiarazione di conformità deve comprendere quanto indicato di seguito:

1) 

per ciascun prodotto, parte o pertinenza, una dichiarazione attestante che il prodotto, la parte o pertinenza è conforme al progetto approvato ed è in condizione di funzionare in sicurezza;

2) 

per ciascun aeromobile, una dichiarazione attestante che l'aeromobile è stato sottoposto a verifiche al suolo ed in volo in conformità al punto 21.A.127, lettera a);

3) 

per ciascun motore di aeromobile o elica a passo variabile, una dichiarazione attestante che il motore o l'elica a passo variabile sono stati sottoposti dal fabbricante a un test funzionale finale, in conformità al punto 21.A.128;

4) 

inoltre, nel caso di requisiti ambientali:

i) 

una dichiarazione attestante che il motore completo rispetta i requisiti relativi ai limiti delle emissioni dei motori applicabili alla data di fabbricazione del motore; e

ii) 

una dichiarazione attestante che l'aeromobile completo rispetta i requisiti relativi ai limiti delle emissioni di CO2 applicabili alla data di rilascio del primo certificato di aeronavigabilità.

▼B

c) I fabbricanti di detti prodotti, parti o pertinenze devono altresì:

1) 

in occasione del trasferimento di proprietà iniziale del prodotto, parte o pertinenza; o

2) 

in occasione della richiesta di rilascio del primo certificato di aeronavigabilità dell’aeromobile; o

3) 

in occasione della prima richiesta di rilascio di un documento di messa in servizio per un aeromobile, un motore, un’elica, una parte o una pertinenza,

presentare una dichiarazione di conformità all’autorità competente per la convalida.

d) L’autorità competente convalida la dichiarazione di conformità controfirmandola se, dopo le verifiche del caso, ritiene che il prodotto, parte o pertinenza sia conforme ai dati di progettazione applicabili ed in condizione di funzionare in sicurezza.

CAPITOLO G —   APPROVAZIONE DELLE IMPRESE DI PRODUZIONE

21.A.131    Finalità

Questo capitolo stabilisce:

a) 

il presente capitolo definisce la procedura di approvazione delle imprese di produzione i cui prodotti, parti e pertinenze si siano dimostrati conformi ai dati di progettazione applicabili.

b) 

Il presente capitolo stabilisce altresì le norme che governano i diritti ed i doveri dei richiedenti e dei titolari di dette approvazioni.

21.A.133    Ammissibilità

Ogni persona fisica o giuridica («impresa») può presentare domanda di approvazione ai sensi del presente capitolo. A tal fine, il richiedente deve:

a) 

giustificare che, per un determinato ambito di attività, l’approvazione ai sensi del presente capitolo testimonierebbe la conformità ad uno specifico progetto;

b) 

detenere o avere richiesto un’approvazione specifica per il progetto;

c) 

avere garantito un adeguato coordinamento tra produzione e progettazione, in virtù di un accordo con il richiedente o il titolare di un’approvazione specifica relativa al progetto.

21.A.134    Domanda

Le domande di approvazione di un’impresa di produzione devono essere inoltrate all’autorità competente nella forma e nei modi stabiliti da detta autorità; devono altresì includere un quadro delle informazioni richieste al punto 21.A.143 ed i termini di approvazione secondo il punto 21.A.151.

21.A.135    Rilascio dell’approvazione dell’impresa di produzione

L’autorità competente approva l’impresa di produzione una volta appurata la sua conformità ai requisiti applicabili ai sensi del presente capitolo.

21.A.139    Sistema qualità

a) L’impresa di produzione deve dimostrare di avere istituito un sistema qualità e di essere in grado di gestirlo in maniera adeguata. Il sistema qualità deve essere opportunamente documentato e deve permettere all’impresa di garantire che ciascun prodotto, parte o pertinenza, realizzato/a dall’impresa stessa o da suoi partner, oppure fornito/a da terzi o a questi subappaltato/a, sia conforme ai dati di progettazione applicabili e in condizione di funzionare in sicurezza, affinché l’impresa possa godere dei privilegi esposti al punto 21.A.163.

b) Il sistema qualità deve prevedere quanto segue.

1) 

In linea con le finalità dall’approvazione, procedure di controllo per:

i) 

il rilascio, l’approvazione e la modifica dei documenti;

ii) 

la valutazione, l’audit ed il controllo di fornitori e subappaltatori;

iii) 

la verifica che i prodotti, le parti, i materiali e gli equipaggiamenti, ivi compresi gli articoli forniti nuovi o utilizzati dagli acquirenti dei prodotti, siano quelli specificati nei dati di progettazione;

iv) 

l’identificazione e la rintracciabilità;

v) 

i processi di fabbricazione;

vi) 

l’ispezione ed il collaudo, ivi compresi i voli d’officina;

vii) 

la taratura di utensili, maschere di montaggio e strumentazione di prova;

viii) 

il controllo degli elementi non conformi;

ix) 

il coordinamento ai fini dell’aeronavigabilità con il richiedente o il titolare dell’approvazione del progetto;

x) 

la compilazione e la tenuta dei registri;

xi) 

la competenza e le qualifiche del personale;

xii) 

il rilascio dei certificati di aeronavigabilità;

xiii) 

la movimentazione, il deposito ed il confezionamento;

xiv) 

gli audit interni di qualità e le conseguenti azioni correttive;

xv) 

i lavori che rientrano nei termini di approvazione ed effettuati in sedi esterne alle infrastrutture approvate;

xvi) 

i lavori svolti a produzione ultimata ma prima della consegna, al fine di mantenere l’aeromobile in condizione di funzionare in sicurezza;

xvii) 

rilascio di un permesso di volo e approvazione delle condizioni di volo associate.

Le procedure di controllo devono contenere disposizioni specifiche per tutte le parti critiche.

2) 

Una funzione di assicurazione qualità indipendente, che sorvegli la conformità alle procedure documentate del sistema qualità e la loro adeguatezza. La funzione di sorveglianza deve prevedere un sistema di rendiconto alla persona o al gruppo di persone di cui si fa riferimento al punto 21.A.145(c)(2) e, in seconda battuta, al responsabile di cui al punto 21.A.145(c)(1), per garantire, come necessario, l’attuazione di misure correttive.

21.A.143    Manuale d’impresa

a) L’impresa di produzione deve fornire all’autorità competente un manuale che la riguardi e che contenga le seguenti informazioni.

1) 

Una dichiarazione firmata dal dirigente responsabile, attestante che il manuale dell’impresa di produzione e gli eventuali testi di riferimento che definiscono la rispondenza dell’impresa approvata ai requisiti del presente Capitolo, saranno seguiti in ogni momento.

2) 

I titoli ed i nominativi dei responsabili accettati dall’autorità competente secondo il punto 21.A.145(c)(2).

3) 

I compiti e le responsabilità del o dei responsabili di cui al punto 21.A.145(c)(2), ivi comprese le materie per le quali essi possono trattare direttamente con l’autorità competente per conto dell’impresa.

4) 

Un organigramma dell’impresa che mostri le gerarchie di responsabilità delle persone di cui ai punti 21.A.145(c)(1) e (2).

5) 

Un elenco del personale autorizzato a certificare, di cui al punto 21.A.145(d).

6) 

Una descrizione generale delle risorse umane.

7) 

Una descrizione generale delle infrastrutture ubicate in ognuna delle sedi specificate nel certificato di approvazione dell’impresa di produzione.

8) 

Una descrizione generale delle attività dell’impresa di produzione rilevanti ai fini dell’approvazione.

9) 

La procedura di notifica all’autorità competente delle modifiche in seno all’impresa.

10) 

La procedura di modifica del manuale dell’impresa di produzione.

11) 

Una descrizione del sistema qualità e delle procedure di cui al punto 21.A.139(b)(1).

12) 

In elenco dei terzi di cui al punto 21.A.139(a).

▼M3

13. 

Se devono essere effettuate prove di volo, un manuale operativo che definisca le strategie e le procedure dell'impresa in materia di prove di volo. Tale manuale operativo della prova di volo include:

i) 

una descrizione dei processi dell'impresa per quanto riguarda le prove di volo, tra cui la partecipazione dell'impresa nella procedura di rilascio del permesso di volo;

ii) 

i requisiti relativi all'equipaggio, tra cui composizione, competenza, validità e limitazioni del tempo di volo, in conformità all'appendice XII del presente allegato I (parte 21), se del caso;

iii) 

le procedure per il trasporto di persone diverse dai membri dell'equipaggio e per l'addestramento a prove di volo, se del caso;

iv) 

una strategia in materia di gestione della sicurezza e del rischio e le relative metodologie;

v) 

le procedure per stabilire gli strumenti e l'equipaggiamento da portare a bordo;

vi) 

un elenco di documenti necessari per la prova di volo.

▼B

b) Il manuale deve essere emendato affinché riporti sempre una descrizione aggiornata dell’impresa di produzione, ed all’autorità competente deve essere fornita copia delle modifiche.

21.A.145    Requisiti per l’approvazione

Sulla base delle informazioni presentate in conformità al punto 21.A.143, l’impresa di produzione deve dimostrare quanto segue:

a) 

in merito ai requisiti di approvazione generali: infrastrutture, condizioni di lavoro, equipaggiamenti ed utensili, processi e materiali, numero e competenze dei membri del personale e prassi organizzative sono adeguati alle attribuzioni degli obblighi di cui al punto 21.A.165;

▼M5

b) 

per quanto riguarda tutti i dati necessari relativi all'aeronavigabilità e all'ambiente:

1) 

l'impresa di produzione riceve tutti i dati di cui sopra dall'Agenzia e dal titolare o dal richiedente del certificato di omologazione, del certificato di omologazione ristretto o dell'approvazione del progetto, comprese eventuali esenzioni concesse in relazione agli obblighi di cessazione di produzione di CO2, in modo da poter determinare la conformità ai dati di progettazione applicabili;

2) 

l'impresa di produzione dispone di una procedura atta a garantire che i dati relativi all'aeronavigabilità e all'ambiente siano integrati correttamente nei propri dati di produzione; e

3) 

i suddetti dati siano tenuti aggiornati e a disposizione del personale che deve accedervi per lo svolgimento dei propri compiti;

c) 

in merito al personale e ai responsabili di direzione:

1) 

l'impresa di produzione ha nominato un dirigente responsabile, che risponde direttamente all'autorità competente. Il suo compito all'interno dell'impresa è assicurarsi che tutta la produzione venga eseguita nel rispetto dei parametri prescritti e che l'impresa di produzione operi sempre in conformità ai dati ed alle procedure illustrati nel manuale d'impresa di cui al punto 21.A.143;

2) 

al fine di garantire che l'impresa osservi i requisiti del presente allegato (parte 21), sono stati nominati ed individuati un responsabile o un gruppo di responsabili ed è stata definita la portata della loro autorità. Dette persone rispondono direttamente al dirigente responsabile di cui al punto 1. Le persone nominate devono essere in grado di mostrare il livello di conoscenza, preparazione ed esperienza appropriato per adempiere alle proprie responsabilità;

3) 

a tutti i livelli, al personale sono stati conferiti poteri necessari per l'esercizio delle funzioni assegnate e, all'interno dell'impresa di produzione, sussiste un coordinamento completo ed efficace in materia di dati relativi all'aeronavigabilità e all'ambiente;

▼B

d) 

in merito al personale di certificazione, autorizzato dall’impresa a firmare i documenti rilasciati secondo il punto 21.A.163, e nei termini ed ai sensi dell’approvazione:

1) 

le conoscenze, la preparazione (comprese altre funzioni all’interno dell’impresa) e l’esperienza del personale autorizzato a certificare sono adeguate alle responsabilità assegnate;

2) 

l’impresa di produzione conserva la documentazione relativa a tutto il personale di certificazione, ivi compresi gli estremi delle sue autorizzazioni;

3) 

al personale abilitato a certificare è data prova della portata dell’autorizzazione.

21.A.147    Modifiche all’impresa di produzione approvata

▼M5

a) Una volta che sia stata rilasciata l'approvazione, tutte le modifiche all'impresa di produzione approvata, rilevanti ai fini della dimostrazione di conformità o dell'aeronavigabilità e delle caratteristiche ambientali di prodotti, parti o pertinenze, ed in particolare qualsiasi modifica al sistema qualità, devono essere approvate dall'autorità competente. Le domande di approvazione devono essere presentate per iscritto all'autorità competente e l'impresa di produzione deve dimostrare a tale autorità, prima dell'attuazione della modifica, che quest'ultima è conforme ai requisiti del presente capitolo.

▼B

b) L’autorità competente prescriverà le condizioni in base a cui l’impresa di produzione approvata ai sensi di questo Capitolo può operare nel corso di tali modifiche, a meno che l’autorità stessa non decreti la sospensione dell’approvazione.

21.A.148    Trasferimenti di sede

Trasferimenti e cambi di sede delle infrastrutture di produzione dell’impresa approvata si considerano modifiche di natura rilevante e sono soggetti quindi alle prescrizioni di cui al punto 21.A.147.

21.A.149    Trasferibilità

Fatta eccezione per il cambio di proprietà, che si ritiene una modifica rilevante ai sensi del punto 21.A.147, l’approvazione di un’impresa di produzione non è trasferibile.

21.A.151    Termini di approvazione

I termini di approvazione identificano l’entità dei lavori ed i prodotti o le categorie di parti e pertinenze, o entrambi, per le quali/i quali il titolare gode dei privilegi definiti nel punto 21.A.163.

Questi termini sono considerati parte integrante dell’approvazione di un’impresa di produzione.

21.A.153    Modifiche ai termini di approvazione

Qualsiasi modifica ai termini di approvazione deve essere approvata dall’autorità competente. Le domande di modifica dei termini di approvazione devono essere inoltrate nella forma e nei modi stabiliti dall’autorità competente. Il richiedente deve soddisfare i requisiti applicabili del presente capitolo.

21.A.157    Indagini

L’impresa di produzione deve provvedere affinché l’autorità competente possa compiere verifiche investigative, ivi inclusi controlli riguardanti partner e subappaltatori, necessarie a determinare la conformità e la continua rispondenza ai requisiti applicabili del presente capitolo.

21.A.158    Non conformità

a) In caso di evidente ed oggettivo non rispetto dei requisiti del presente allegato I (parte 21) da parte del titolare dell’approvazione di un’impresa di produzione, le non conformità saranno classificate come segue.

1) 

Di livello 1 sono tutte le non conformità al presente allegato I (parte 21) in grado di determinare violazioni incontrollate dei dati di progettazione applicabili e di compromettere quindi la sicurezza dell’aeromobile.

2) 

Di livello 2 sono tutte le non conformità al presente allegato I (parte 21) che non rientrano nella categoria di livello 1.

b) Di livello 3 sono tutte le occorrenze che, in maniera oggettiva e dimostrabile, implichino problemi potenzialmente in grado di generare non conformità classificate alla lettera a).

c) Dopo avere ricevuto la notizia della non conformità in base al punto 21.B.225,

1) 

per le non conformità di livello 1, il titolare dell’approvazione deve intraprendere azioni correttive giudicate soddisfacenti dall’autorità competente entro e non oltre 21 giorni lavorativi dalla conferma per iscritto della non conformità;

2) 

per le non conformità di livello 2, il periodo di azione correttiva autorizzato dall’autorità competente dovrà essere appropriato alla natura della non conformità, ma in ogni caso non sarà superiore ai tre mesi. In alcune circostanze e sulla base della natura della non conformità l’autorità competente può estendere il periodo di tre mesi salvo la presentazione di un soddisfacente piano d’azione correttiva approvato dall’autorità competente;

3) 

una non conformità di livello 3 non richiede un’azione immediata da parte del titolare dell’approvazione.

d) In presenza di non conformità di livello 1 o 2, l’approvazione può essere limitata, sospesa o revocata, in toto o in parte, in conformità a quanto previsto al punto 21.B.245. Il titolare dell’approvazione dell’impresa di produzione è tenuto a fornire puntualmente la conferma del ricevimento dell’avviso di limitazione, sospensione o revoca di detta approvazione.

21.A.159    Durata e validità prolungata

a) L’approvazione dell’impresa di produzione viene concessa a tempo indeterminato. La sua validità è tuttavia soggetta alle seguenti condizioni:

1) 

l’impresa di produzione non deve omettere di dimostrare l’osservanza dei requisiti applicabili del presente capitolo; oppure

2) 

il titolare o uno dei suoi partner o subappaltatori non devono impedire l’esecuzione delle verifiche ispettive da parte dell’autorità competente, in conformità al punto 21.A.157; oppure

3) 

non deve emergere prova del fatto che l’impresa di produzione non sia in grado di mantenere un controllo soddisfacente della produzione dei prodotti, delle parti o delle pertinenze oggetto dell’approvazione; oppure

4) 

l’impresa di produzione deve essere sempre conforme ai requisiti stabiliti al punto 21.A.133; oppure;

5) 

il certificato è stato ceduto o revocato ai sensi del punto 21.B.245.

b) In caso di cessione o revoca, il certificato deve essere restituito all’autorità competente.

21.A.163    Privilegi

In forza dell’approvazione rilasciata secondo il punto 21.A.135, il titolare dell’approvazione dell’impresa di produzione può:

a) 

espletare attività produttive ai sensi del presente allegato I (parte 21);

b) 

nel caso di aeromobili completi e dietro presentazione di una dichiarazione di conformità (modulo 52 AESA) in conformità al punto 21.A.174, ottenere il rilascio di un certificato di aeronavigabilità per gli aeromobili, e di un certificato acustico, senza ulteriori dimostrazioni;

c) 

per altri prodotti, parti o pertinenze, rilasciare certificati di riammissione in servizio (modulo 1 AESA) senza ulteriori dimostrazioni;

d) 

eseguire la manutenzione di aeromobili nuovi, di produzione propria, e rilasciare un certificato di riammissione in servizio (modulo 53 AESA) in merito agli interventi effettuati;

e) 

secondo le procedure concordate con la sua autorità competente per la produzione e ove la stessa impresa di produzione controlli, in base alla sua approvazione dell’impresa di produzione, la configurazione dell’aeromobile e ne attesti la conformità alle condizioni di progetto approvate per il volo, rilasciare un permesso di volo conformemente al punto 21.A.711(c) compresa l’approvazione delle condizioni di volo conformemente al punto 21.A.710(b).

21.A.165    Obblighi del titolare

I titolari dell’approvazione di un’impresa di produzione sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi.

a) 

garantire che il manuale d’impresa, fornito ai sensi del punto 21.A.143, e la documentazione inerente siano i riferimenti operativi di base all’interno dell’impresa;

b) 

vegliare affinché l’impresa di produzione continui ad operare in conformità ai dati ed alle procedure approvate per l’approvazione dell’impresa stessa;

c) 
1) 

Controllare che tutti gli aeromobili completati siano conformi al progetto di tipo e in condizione di funzionare in sicurezza, prima di rilasciare dichiarazioni di conformità all’autorità competente; oppure

▼M1

2) 

determinare che altri prodotti, parti o pertinenze siano completi e conformi ai dati di progettazione approvati, oltre che in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento, prima di rilasciare un modulo 1 AESA per certificarne la conformità ai dati di progettazione approvati e le condizioni per la sicurezza di funzionamento;

▼M6

3) 

inoltre, nel caso di requisiti ambientali, controllare che:

i) 

il motore completo rispetta i requisiti relativi ai limiti delle emissioni dei motori applicabili alla data di fabbricazione del motore; e

ii) 

che l’aeromobile completo rispetta i requisiti relativi ai limiti delle emissioni di CO2 applicabili alla data di rilascio del primo certificato di aeronavigabilità.

▼M1

4) 

controllare che gli altri prodotti, parti o pertinenze siano conformi ai dati applicabili, prima di rilasciare una certificazione di conformità al modulo 1 AESA;

▼B

d) 

registrare tutti i dettagli del lavoro eseguito;

e) 

istituire e mantenere un sistema di rendicontazione interno, nell’interesse della sicurezza, che consenta la raccolta e la valutazione delle non conformità, al fine di individuare i trend non ottimali o affrontare eventuali mancanze, distinguendo le inefficienze maggiori. Il sistema deve prevedere anche l’esame delle informazioni rilevanti in merito alle non conformità, oltre che un metodo per la diffusione delle stesse;

f) 
1) 

segnalare al titolare del certificato di omologazione del tipo o dell’approvazione del progetto ogni caso in cui prodotti, parti o pertinenze messi in servizio dall’impresa di produzione abbiano rivelato, in seguito, difformità dai dati di progettazione applicabili, ed indagare con il titolare del certificato o dell’approvazione per individuare le difformità in grado di determinare condizioni di non sicurezza.

2) 

riferire all’Agenzia ed all’autorità competente dello Stato membro, le difformità in grado di generare una condizione di non sicurezza, identificate in base al paragrafo 1. Le notifiche devono avvenire nella forma e nei modi stabiliti dall’agenzia in conformità al punto 21.A.3(b)(2) o essere accettate dalle autorità competenti dello Stato membro;

3) 

laddove il titolare dell’approvazione dell’impresa di produzione sia fornitore di un’altra impresa di produzione, riferire anche a quest’ultima di tutti i casi di prodotti, parti o pertinenze forniti/e che abbiano rivelato, in seguito, eventuali discrepanze dai dati di progettazione applicabili;

g) 

fornire assistenza al titolare del certificato di omologazione del tipo o dell’approvazione del progetto, nell’affrontare le azioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità in relazione a prodotti, parti o pertinenze fabbricati;

h) 

istituire un sistema di archiviazione che includa i requisiti imposti a partner, fornitori e subappaltatori, garantendo la conservazione dei dati utilizzati per comprovare la conformità di prodotti, parti o pertinenze. Tali dati devono essere tenuti a disposizione dell’autorità competente e conservati in modo da fornire le informazioni necessarie a garantire il mantenimento dell’aeronavigabilità di prodotti, parti o pertinenze;

i) 

qualora il titolare rilasci un certificato di riammissione in servizio nei termini della sua approvazione, sarà tenuto a controllare, prima del rilascio, che tutti gli aeromobili completi siano stati sottoposti alla manutenzione necessaria e siano in condizione di funzionare in sicurezza;

j) 

se applicabile in virtù del privilegio di cui al punto 21.A.163(e), determinare le condizioni alle quali può essere rilasciato un permesso di volo;

k) 

se applicabile, in virtù del privilegio di cui al punto 21.A.163(e), stabilire la conformità con il punto 21.A.711 c) ed e), prima di rilasciare un permesso di volo per un aeromobile.

CAPITOLO H —   CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI RISTRETTI DI AERONAVIGABILITÀ

21.A.171    Finalità

Il presente capitolo definisce la procedura per l’emissione dei certificati di aeronavigabilità.

21.A.172    Ammissibilità

Sono ammessi a richiedere la certificazione di aeronavigabilità per un aeromobile ai sensi del presente capitolo tutti gli individui e persone giuridiche, o i loro rappresentanti, sotto il cui nome/ragione sociale sia registrato o sarà registrato l’aeromobile nel territorio di uno Stato membro («Stato membro di registrazione»).

21.A.173    Classificazione

I certificati di aeronavigabilità si classificano come segue.

a) 

Certificati di aeronavigabilità — rilasciati ad aeromobili conformi ad un certificato di omologazione del tipo emesso ai sensi del presente allegato I (parte 21).

b) 

Certificati ristretti di aeronavigabilità — rilasciati ad aeromobili che:

1) 

sono conformi a un certificato ristretto di omologazione del tipo emesso ai sensi del presente allegato I (parte 21); o

2) 

hanno dato prova all’Agenzia di rispettare determinate determinate specifiche di aeronavigabilità e di garantire un adeguato livello di sicurezza.

21.A.174    Domanda

a) In forza del punto 21.A.172, le domande di certificazione di aeronavigabilità devono essere inoltrate nella forma e nei modi stabiliti dall’autorità competente dello Stato membro di registrazione.

▼M5

b) Le domande di certificazione di aeronavigabilità o di certificazione ristretta di aeronavigabilità devono comprendere:

1) 

la classe di certificazione per cui viene richiesta l'aeronavigabilità;

2) 

per gli aeromobili nuovi:

i) 

una dichiarazione di conformità:

— 
rilasciata ai sensi del punto 21.A.163, lettera b); oppure
— 
rilasciata ai sensi del punto 21.A.130 e convalidata dall'autorità competente; oppure
— 
per gli aeromobili importati, una dichiarazione dell'autorità esportatrice comprovante la conformità dell'aeromobile ad un progetto approvato dall'Agenzia;
ii) 

uno schema di peso e bilanciamento con i requisiti di carico; e

iii) 

il manuale di volo, quando prescritto dalle specifiche di certificazione applicabili per un particolare aeromobile.

▼M6

3) 

per gli aeromobili usati originari di:

i) 

uno Stato membro, un certificato di revisione dell’aeronavigabilità rilasciato in conformità all’allegato I (parte M) o all’allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione ( 3 );

▼M7

ii) 

un paese terzo:

— 
una dichiarazione rilasciata dall’autorità competente dello Stato in cui l’aeromobile è, o è stato, registrato, comprovante lo stato di aeronavigabilità dell’aeromobile nel suo registro all’atto del trasferimento;
— 
uno schema di peso e bilanciamento con i requisiti di carico;
— 
il manuale di volo, quando prescritto dal codice di aeronavigabilità per l’aeromobile;
— 
la documentazione storica per stabilire i parametri di produzione, modifica e manutenzione dell’aeromobile, comprese tutte le limitazioni connesse a un certificato ristretto di aeronavigabilità rilasciato in conformità a quanto stabilito al punto 21.B.327;
— 
una raccomandazione per il rilascio di un certificato di aeronavigabilità o di un certificato ristretto di aeronavigabilità e di un certificato di revisione dell’aeronavigabilità a seguito di una revisione dell’aeronavigabilità in conformità all’allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014 ( 4 ) o di un certificato di revisione dell’aeronavigabilità in conformità all’allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014;
— 
la data di rilascio del primo certificato di aeronavigabilità e, se si applicano i parametri dell’annesso 16, volume III, della convenzione di Chicago, i dati relativi ai valori metrici di CO2.

▼B

c) se non diversamente concordato, le dichiarazioni di cui alle lettere b)2)i) e b)3)ii) devono essere rilasciate non oltre i 60 giorni antecedenti la presentazione dell’aeromobile all’autorità competente dello Stato membro di registrazione.

21.A.175    Lingua

I manuali, i cartelli, gli elenchi, i contrassegni degli strumenti e le altre informazioni richieste dalle specifiche di certificazione applicabili, devono essere redatti in una o più lingue ufficiali dell’Unione europea ritenute accettabili dall’autorità competente dello Stato membro di registrazione.

21.A.177    Emendamenti o modifiche

Il certificato di aeronavigabilità può essere emendato o modificato solo dall’autorità competente dello Stato membro di registrazione.

21.A.179    Trasferibilità e riemissione nell’ambito degli Stati membri

a) Se la proprietà di un aeromobile è cambiata:

1) 

e rimane iscritta nel medesimo registro, il certificato di aeronavigabilità, o il certificato ristretto di aeronavigabilità conforme esclusivamente a un certificato ristretto di omologazione del tipo, viene trasferito insieme all’aeromobile;

2) 

e l’aeromobile viene registrato in un altro Stato membro, il certificato di aeronavigabilità, o il certificato ristretto di aeronavigabilità conforme esclusivamente a un certificato ristretto di omologazione del tipo, verrà rilasciato:

▼M6

i) 

su esibizione del precedente certificato di aeronavigabilità e di un certificato di revisione dell’aeronavigabilità valido rilasciato in conformità all’allegato I (parte M) o all’allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione;

▼B

ii) 

una volta soddisfatti i requisiti del punto 21.A.175.

b) Se è cambiata la proprietà dell’aeromobile e quest’ultimo dispone di un certificato ristretto di aeronavigabilità non conforme a un certificato di omologazione ristretto, il certificato di aeronavigabilità può essere trasferito insieme all’aeromobile a patto che quest’ultimo rimanga sullo stesso registro, o essere emesso solo e esclusivamente con il consenso formale dell’autorità competente dello Stato membro di registrazione a cui è trasferito.

21.A.180    Verifiche

Su richiesta dell’autorità competente dello Stato membro di registrazione, il titolare del certificato di aeronavigabilità deve garantire l’accesso all’aeromobile per il quale il certificato è stato rilasciato.

21.A.181    Durata e validità

a) Il certificato di aeronavigabilità viene concesso a tempo indeterminato. La sua validità è tuttavia soggetta alle seguenti condizioni:

▼M7

1) 

conformità ai requisiti applicabili del progetto del modello e di mantenimento dell’aeronavigabilità; e

▼B

2) 

iscrizione dell’aeromobile sul medesimo registro;

3) 

il certificato di omologazione del tipo o di omologazione limitata in virtù del quale viene certificata l’aeronavigabilità, non deve essere stato in precedenza annullato secondo quanto disposto al punto 21.A.51;

4) 

il certificato non deve essere ceduto o revocato secondo il punto 21.B.330.

b) In caso di restituzione o revoca, il certificato deve essere restituito alla competente autorità dello Stato membro di registrazione.

21.A.182    Identificazione degli aeromobili

I richiedenti di una certificazione di aeronavigabilità secondo il presente capitolo devono dimostrare che il proprio aeromobile è identificato in conformità al Capitolo Q.

CAPITOLO I —   CERTIFICATI ACUSTICI

21.A.201    Finalità

Il presente capitolo definisce la procedura per il rilascio di certificati acustici.

21.A.203    Ammissibilità

Sono ammessi a richiedere la certificazione acustica per un aeromobile ai sensi del presente capitolo tutte le persone fisiche e giuridiche, o i loro rappresentanti, sotto il cui nome/ragione sociale sia registrato o sarà registrato l’aeromobile nel territorio di uno Stato membro (Stato membro di registrazione).

21.A.204    Domanda

a) In conformità a quanto stabilito al punto 21.A.203, le domande di certificazione acustica devono essere inoltrate nella forma e nei modi stabiliti dall’autorità competente dello Stato membro di registrazione.

b) Le domande devono includere quanto segue.

1) 

Per aeromobili nuovi:

i) 

una dichiarazione di conformità:

— 
rilasciata in conformità a quanto stabilito al punto 21.A.163(b), o
— 
rilasciata in conformità a quanto stabilito al punto 21.A.130 e convalidata dall’autorità competente, o
— 
per aeromobili importati, una dichiarazione sottoscritta dall’autorità esportatrice, comprovante la rispondenza dell’aeromobile ad un progetto approvato dall’Agenzia;
ii) 

le informazioni sulla rumorosità determinate in base ai requisiti acustici applicabili;

2) 

per aeromobili usati:

i) 

le informazioni sulla rumorosità determinate in base ai requisiti acustici applicabili; e

ii) 

la documentazione storica per risalire ai parametri di produzione, modifica e manutenzione dell’aeromobile;

c) se non diversamente concordato, le dichiarazioni di cui alla lettera b)(1) devono essere rilasciate non oltre i 60 giorni antecedenti la presentazione dell’aeromobile all’autorità competente dello Stato membro di registrazione.

21.A.207    Emendamenti o modifiche

Il certificato acustico può essere emendato o modificato solo dall’autorità competente dello Stato membro di registrazione.

21.A.209    Trasferibilità e riemissione nell’ambito degli Stati membri

Nel caso in cui la proprietà di un aeromobile sia variata:

a) 

se l’aeromobile rimane iscritto nel medesimo registro, il certificato acustico viene trasferito insieme all’aeromobile; oppure

b) 

se l’aeromobile viene registrato in un altro Stato membro, il certificato acustico deve essere rilasciato dietro presentazione del certificato acustico precedente.

21.A.210    Verifiche

Su richiesta dell’autorità competente dello Stato membro di registrazione o dell’Agenzia, al fine di condurre le opportune Verifiche, il titolare del certificato acustico deve garantire l’accesso all’aeromobile per cui il certificato è stato rilasciato.

21.A.211    Durata e validità

a) Il certificato acustico viene concesso a tempo indeterminato. La sua validità è tuttavia soggetta alle seguenti condizioni:

▼M7

1) 

conformità ai requisiti applicabili del progetto del modello, di protezione ambientale e di mantenimento dell’aeronavigabilità; e

▼B

2) 

iscrizione dell’aeromobile nel medesimo registro; e

3) 

il certificato di omologazione del tipo o di omologazione limitata in virtù del quale viene rilasciata la certificazione acustica, non deve essere stato annullato secondo il punto 21.A.51;

4) 

il certificato non deve essere ceduto o revocato secondo il punto 21.B.430.

b) In caso di cessione o revoca, il certificato deve essere restituito alla competente autorità dello Stato membro di registrazione.

CAPITOLO J —   APPROVAZIONE DOA PER LE IMPRESE DI PROGETTAZIONE

▼M5

21.A.231    Campo d'applicazione

Il presente capitolo definisce la procedura di approvazione delle imprese di progettazione e stabilisce le regole che disciplinano i diritti ed i doveri dei richiedenti e dei titolari di dette approvazioni. Nel presente capitolo i riferimenti ai certificati di omologazione comprendono i certificati di omologazione ed i certificati di omologazione ristretti.

▼B

21.A.233    Ammissibilità

Ogni persona fisica o giuridica («impresa») può richiedere un’approvazione ai sensi del presente capitolo:

a) 

in conformità ai requisiti dei punti 21.A.14, 21.A.112B, 21.A.432B o 21.A.602B; oppure

b) 

per l’approvazione di modifiche minori o progetti di riparazioni minori, se richiesto allo scopo di ottenere i privilegi di cui al punto 21.A.263.

21.A.234    Domanda

Le domande di approvazione di un’organizzazione devono essere inoltrate nella forma e nei modi stabiliti dall’Agenzia e devono includere il quadro delle informazioni di cui al punto 21.A.243 e i termini di approvazione il cui rilascio è richiesto ai sensi del punto 21.A.251.

21.A.235    Rilascio dell’approvazione dell’impresa di progettazione

Una volta dimostrata la conformità dell’impresa ai requisiti del presente capitolo, l’Agenzia rilascia un’autorizzazione DOA.

21.A.239    Assicurazione qualità del progetto

a) L’impresa deve dimostrare di avere istituito, e di essere in grado di gestire, un sistema di assicurazione qualità per il controllo e la supervisione delle fasi di progettazione, e delle relative modifiche, di prodotti, parti e pertinenze per cui si richiede l’approvazione. Il sistema deve permettere all’impresa quanto segue:

▼M2

1) 

garantire che la progettazione di prodotti, parti e pertinenze, o le modifiche alla progettazione degli stessi, siano conformi alle premesse fondamentali applicabili di omologazione, alla premesse fondamentali applicabili dei dati di idoneità operativa ed ai requisiti di protezione ambientale applicabili; e

▼B

2) 

garantire che le sue responsabilità siano trasferite correttamente in conformità:

i) 

alle prescrizioni del presente allegato I (parte 21);

ii) 

ai termini dell’approvazione rilasciata ai sensi del punto 21.A.251;

3) 

sorvegliare in modo indipendente l’osservanza e l’adeguatezza delle procedure documentate del sistema. La funzione di sorveglianza deve prevedere un sistema di rendiconto alla persona o al gruppo di persone responsabili dell’attuazione di misure correttive.

b) Il sistema di assicurazione qualità del progetto deve comprendere una funzione di verifica indipendente delle prove di osservanza in base alle quali l’impresa presenta all’Agenzia le dichiarazioni di conformità e la relativa documentazione.

c) L’impresa di progettazione deve specificare in che modo il sistema di assicurazione qualità del progetto valuta l’idoneità di parti o pertinenze progettate da partner o subappaltatori, oltre che dei compiti da loro svolti, secondo metodi definiti in procedure scritte.

21.A.243    Informazioni

▼M3

a) L'impresa di progettazione deve fornire all'Agenzia un breve manuale che descriva, direttamente o mediante riferimenti, la propria struttura organizzativa, le procedure in atto ed i prodotti, o le modifiche ai prodotti, che vengono progettati. Se devono essere effettuate prove di volo, è necessario fornire un manuale operativo che definisca le strategie e le procedure dell'impresa in materia di prove di volo. Tale manuale operativo della prova di volo include:

i) 

una descrizione dei processi dell'impresa per quanto riguarda le prove di volo, tra cui la partecipazione dell'impresa nella procedura di rilascio del permesso di volo;

ii) 

i requisiti relativi all'equipaggio, tra i quali composizione, competenza, validità e limitazioni del tempo di volo, in conformità all'appendice XII del presente allegato I (parte 21), se del caso;

iii) 

le procedure per il trasporto di persone diverse dai membri dell'equipaggio e per l'addestramento a prove di volo, se del caso;

iv) 

una strategia in materia di gestione della sicurezza e del rischio e le relative metodologie;

v) 

le procedure per stabilire gli strumenti e l'equipaggiamento da portare a bordo;

vi) 

un elenco di documenti necessari per la prova di volo.

▼B

b) Se parti, pertinenze o modifiche ai prodotti sono progettate da partner o subappaltatori, il manuale deve contenere una dichiarazione relativa al modo in cui l’impresa di progettazione garantisce, per tutte le parti e pertinenze, la conformità in base al punto 21.A.239(b); deve contenere altresì, direttamente o mediante riferimenti, descrizioni ed informazioni sulla struttura organizzativa e le attività di progettazione di partner o subappaltatori, nella misura necessaria a rilasciare tale dichiarazione.

c) Il manuale deve essere emendato perché riporti sempre una descrizione aggiornata dell’impresa, e all’Agenzia deve essere fornita copia delle modifiche.

d) L’impresa di progettazione deve fornire una dichiarazione relativa alle qualifiche ed all’esperienza del personale dirigente e delle altre persone che, al suo interno, hanno autorità decisionale in materia di aeronavigabilità e protezione ambientale.

▼M2

21.A.245    Requisiti per l’approvazione

L’impresa di progettazione deve dimostrare, sulla base delle informazioni presentate in conformità al punto 21.A.243 che, oltre alla conformità al punto 21.A.239:

a) 

il personale di tutte le divisioni tecniche è all’altezza, per numero ed esperienza, dei compiti assegnati, ed è stato investito di poteri sufficienti a svolgerli; e la natura di questi compiti, unitamente alla sistemazione, alle infrastrutture e agli equipaggiamenti, consente al personale di soddisfare gli obiettivi di aeronavigabilità, idoneità operativa e protezione dell’ambiente stabiliti per il prodotto;

b) 

in relazione alle questioni di aeronavigabilità, idoneità operativa e di protezione ambientale, esiste, tra le divisioni ed al loro interno, un coordinamento totale ed efficace.

21.A.247    Modifiche del sistema di assicurazione qualità del progetto

Una volta concessa l’approvazione DOA, qualsiasi modifica al sistema di assicurazione qualità del progetto, di natura significativa ai fini della dimostrazione della conformità o dell’aeronavigabilità, dell’idoneità operativa e dei requisiti di protezione ambientale del prodotto, deve essere approvata dall’Agenzia. La richiesta di approvazione va inoltrata per iscritto all’Agenzia, e l’impresa di progettazione deve dimostrare, nel proporre l’emendamento al manuale e prima dell’attuazione dello stesso, che continuerà a essere conforme al presente capo anche dopo l’emendamento.

▼B

21.A.249    Trasferibilità

Fatta eccezione per il cambio di proprietà, che si ritiene una modifica rilevante ai sensi del punto 21.A.247, l’approvazione DOA di un’impresa di progettazione non è trasferibile.

▼M5

21.A.251    Termini di approvazione

I termini di approvazione devono identificare i tipi di progettazione e le categorie di prodotti, parti e pertinenze per le quali l'impresa di progettazione è stata approvata, oltre che le funzioni e i compiti che essa è autorizzata a espletare in materia di aeronavigabilità, idoneità operativa e caratteristiche ambientali dei prodotti. Per le approvazioni DOA che riguardano omologazioni o autorizzazioni ETSO (European Technical Standard Order) per propulsori ausiliari (APU), i termini di approvazione devono contenere anche l'elenco dei prodotti o APU. I termini di approvazione sono definiti quale parte integrante dell'approvazione DOA.

▼B

21.A.253    Modifiche ai termini di approvazione

Qualsiasi modifica ai termini di approvazione deve essere approvata dall’Agenzia. La domanda di modifica dei termini di approvazione deve essere inoltrata nella forma e nei modi stabiliti dall’Agenzia. L’impresa di progettazione deve soddisfare i requisiti applicabili del presente capitolo.

21.A.257    Indagini

a) L’impresa di progettazione deve provvedere affinché l’Agenzia possa compiere verifiche investigative, ivi inclusi controlli riguardanti partner e subappaltatori, necessari a determinare la conformità e la continua rispondenza ai requisiti applicabili di questo capitolo.

b) L’impresa di progettazione deve consentire all’Agenzia di esaminare qualsiasi relazione ed effettuare tutte le verifiche necessarie, nonché effettuare o assistere a qualsiasi prova di volo ed al suolo necessaria a determinare la veridicità della dichiarazione di osservanza presentata dal richiedente secondo il punto 21.A.239(b).

21.A.258    Non conformità

▼M5

a) Se nel corso delle indagini di cui ai punti 21.A.257 e 21.B.100 vengono riscontrate prove oggettive del mancato rispetto dei requisiti applicabili del presente allegato da parte del titolare di un'approvazione DOA, le non conformità sono classificate come segue:

1) 

di «livello 1» sono tutte le non conformità ai requisiti del presente allegato in grado di determinare non conformità incontrollate ai requisiti applicabili e di compromettere la sicurezza dell'aeromobile;

2) 

di «livello 2» sono tutte le non conformità ai requisiti del presente allegato che non rientrano nella categoria di «livello 1».

▼B

b) Di livello 3 sono tutte le occorrenze che, in maniera oggettiva e dimostrabile, implicano problemi potenzialmente in grado di generare non conformità classificate alla lettera a).

▼M5

c) Una volta che le non conformità sono state notificate in base alle procedure amministrative applicabili stabilite dall'Agenzia:

1) 

per le non conformità di «livello 1», il titolare di un'approvazione DOA deve dimostrare di avere intrapreso azioni correttive, giudicate soddisfacenti dall'Agenzia, entro un periodo non superiore a 21 giorni lavorativi dalla conferma scritta della non conformità;

2) 

per le non conformità di «livello 2», il titolare di un'approvazione DOA deve dimostrare di avere intrapreso opportune azioni correttive, giudicate soddisfacenti dall'Agenzia, entro un periodo di tempo stabilito dall'Agenzia che sia consono alla natura della non conformità e sia inizialmente non superiore a tre mesi. L'Agenzia può prorogare il termine iniziale qualora ritenga che la natura della non conformità lo consenta e qualora il richiedente abbia presentato un piano d'azione correttivo giudicato soddisfacente dall'Agenzia; e

3) 

una non conformità di «livello 3» non richiede un intervento immediato del titolare di un'approvazione DOA.

d) Per non conformità di «livello 1» o «livello 2», l'approvazione DOA può essere soggetta ad una sospensione o revoca parziale o totale in conformità alle procedure amministrative applicabili fissate dall'Agenzia. In tal caso il titolare di un'approvazione DOA deve confermare tempestivamente il ricevimento dell'avviso di sospensione o revoca dell'approvazione DOA.

▼B

21.A.259    Durata e validità prolungata

a) L’approvazione DOA viene concessa a tempo indeterminato. La sua validità è tuttavia soggetta alle seguenti condizioni:

1) 

l’impresa di progettazione non deve omettere di dimostrare l’osservanza dei requisiti applicabili del presente capitolo; oppure;

2) 

il titolare o uno dei suoi partner o subappaltatori non devono impedire l’esecuzione delle verifiche ispettive da parte dell’Agenzia, in conformità al punto 21.A.257; oppure;

3) 

non deve emergere prova del fatto che il sistema di assicurazione qualità dell’impresa non sia in grado di controllare e supervisionare in modo adeguato la progettazione dei prodotti che sono oggetto dell’approvazione, e le relative modifiche; oppure;

4) 

il certificato non deve essere ceduto o revocato in conformità alle procedure amministrative applicabili fissate dall’Agenzia.

b) In caso di rinuncia o revoca, il certificato deve essere restituito all’Agenzia.

▼M5

21.A.263    Privilegi

a) 

(Riservato)

b) 

(Riservato)

c) 

Il titolare di un'approvazione DOA, nei limiti dei termini di approvazione stabiliti dall'Agenzia e nel rispetto delle pertinenti procedure di assicurazione qualità del progetto, è autorizzato a:

1) 

classificare come «di maggiore entità» o «di minore entità» le modifiche a un certificato di omologazione o a un certificato di omologazione supplementare e a progetti di riparazione;

2) 

approvare le modifiche minori a un certificato di omologazione o a un certificato di omologazione supplementare e a progetti di riparazioni di minore entità;

3) 

(Riservato)

4) 

(Riservato)

5) 

approvare determinati progetti di riparazione di maggiore entità di prodotti o propulsori ausiliari (APU) ai sensi del capitolo M;

6) 

approvare per determinati aeromobili le condizioni di volo in base alle quali un permesso di volo può essere rilasciato in conformità al punto 21.A.710, lettera a), 2), fatta eccezione per i permessi di volo da rilasciare ai fini del punto 21.A.701, lettera a), 15);

7) 

rilasciare un permesso di volo in conformità al punto 21.A.711, lettera b), per un aeromobile che ha progettato o modificato, o per il quale ha approvato, a norma del punto 21.A.263, lettera c), 6), le condizioni di volo in base alle quali il permesso di volo può essere rilasciato, e laddove il titolare stesso di un'approvazione DOA:

i) 

controlli la configurazione dell'aeromobile, e

ii) 

ne attesti la conformità alle condizioni di progettazione approvate per il volo;

8) 

approvare determinate modifiche di maggiore entità a un certificato di omologazione ai sensi del capitolo D; e

9) 

rilasciare determinati certificati di omologazione supplementari ai sensi del capitolo E e approvare determinate modifiche di maggiore entità di tali certificati.

21.A.265    Obblighi del titolare

Il titolare di un'approvazione DOA deve, nei limiti dei termini di approvazione, stabiliti dall'Agenzia:

a) 

tenere il manuale di cui al punto 21.A.243 in conformità al sistema di assicurazione qualità del progetto;

b) 

garantire che detto manuale o le procedure pertinenti incluse mediante riferimenti incrociati siano utilizzati come documenti operativi di base all'interno dell'impresa;

c) 

far sì che la progettazione dei prodotti, come pure le relative modifiche e riparazioni siano conformi alle specifiche e ai requisiti applicabili e non presentino caratteristiche che pregiudichino la sicurezza;

d) 

fornire all'Agenzia dichiarazioni e la relativa documentazione a conferma della conformità alla lettera c), fatta eccezione per i processi di approvazione eseguiti in conformità al punto 21.A.263, lettera c);

e) 

fornire all'Agenzia dati e informazioni in merito alle azioni richieste a norma del punto 21.A.3B;

f) 

stabilire, in conformità al punto 21.A.263, lettera c), 6), le condizioni di volo in base alle quali è possibile rilasciare un permesso di volo;

g) 

stabilire, in conformità al punto 21.A.263, lettera c), 7), la conformità alle lettere b) ed e) del punto 21.A.711 prima di rilasciare un permesso di volo per un aeromobile;

h) 

contrassegnare i dati e le informazioni pubblicati sotto l'autorità dell'impresa di progettazione approvata nei limiti dei termini di approvazione stabiliti dall'Agenzia con la seguente dicitura: «Il contenuto tecnico del presente documento è approvato sotto l'autorità della DOA rif. AESA. 21 J.[XXXX]».

▼B

CAPITOLO K —   PARTI E PERTINENZE

21.A.301    Finalità

Il presente capitolo definisce la procedura relativa all’approvazione di parti e pertinenze.

21.A.303    Conformità ai requisiti applicabili

La dimostrazione della conformità di parti e pertinenze da installare in un prodotto omologato deve avvenire:

a) 

unitamente alle procedure di omologazione di cui ai capitoli B, D o E per il prodotto in cui esse devono essere installate; oppure

b) 

ove opportuno, in base alle procedure di autorizzazione ETSO di cui al capitolo O; o

c) 

per i componenti standard, in conformità agli standard ufficialmente riconosciuti.

21.A.305    Approvazione di parti e pertinenze

Laddove l’approvazione di una parte o pertinenza sia una premessa fondamentale per il diritto unionale o le disposizioni dell’Agenzia, detta parte o pertinenza dovrà essere conforme ai parametri ETSO o alle specifiche che l’Agenzia giudicherà equivalenti in quel determinato caso.

21.A.307    Messa in servizio di parti e pertinenze per l’installazione

L’installazione di parti o pertinenze in un prodotto omologato è consentita nei casi in cui è in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento e:

a) 

accompagnato da un certificato di ammissione in servizio/autorizzazione (Modulo AESA 1), che attesta che il prodotto è stato fabbricato in conformità dei dati di progettazione approvati ed è contrassegnato in conformità al capitolo Q; o

b) 

una parte standard; o

c) 

nel caso di aeromobili ELA1 o ELA2, una parte o pertinenza che sia:

1) 

temporalmente non limitata, né parte della struttura primaria né parte dei controlli di volo;

2) 

realizzata in conformità alla progettazione applicabile;

3) 

contrassegnata in conformità al capitolo Q;

4) 

identificata per l’installazione in uno specifico aeromobile;

5) 

destinata all’installazione in un aeromobile per il quale il proprietario ha verificato la conformità alle condizioni da 1 a 4 e ha accettato la responsabilità di tale conformità.

(CAPITOLO L — NON APPLICABILE)

CAPITOLO M —   RIPARAZIONI

21.A.431A    A Finalità

▼M5

a) Il presente capitolo definisce la procedura di approvazione di un progetto di riparazione di un prodotto, di una parte o di una pertinenza e stabilisce altresì i diritti ed i doveri dei richiedenti e dei titolari di tali approvazioni.

▼B

b) Il presente capitolo definisce le riparazioni standard non soggette a un processo di approvazione ai sensi dello stesso capitolo.

▼M5

c) Con «riparazione» si intende l'eliminazione del danno e/o il ripristino della condizione di aeronavigabilità, successivamente alla messa in servizio iniziale, a cura del fabbricante di un prodotto, di una parte o di una pertinenza.

d) L'eliminazione del danno mediante sostituzione di parti o pertinenze, senza richiedere un'attività di progettazione, è da considerarsi un intervento di manutenzione, non soggetto quindi ad approvazione ai sensi del presente allegato.

▼B

e) La riparazione a un articolo ETSO diverso da un’unità di potenza ausiliaria è da considerarsi una modifica al progetto ETSO e, come tale, deve essere trattata secondo quanto disposto nel punto 21.A.611.

▼M5

f) Nel presente capitolo i riferimenti ai certificati di omologazione comprendono i certificati di omologazione ed i certificati di omologazione ristretti.

▼B

21.A.431B    Riparazioni standard

a) Le riparazioni standard sono riparazioni:

1) 

relative a:

i) 

aeromobili con massa di decollo massima (MTOM) minore o uguale a 5 700  kg;

ii) 

aerogiri con massa di decollo massima (MTOM) minore o uguale a 3 175  kg;

iii) 

veleggiatori e veleggiatori a motore, aerostati ad aria calda e dirigibili, quali definiti in ELA1 o ELA2;

▼M7

2) 

che seguono i dati di progettazione inclusi nelle specifiche di certificazione pubblicate dall’Agenzia contenenti metodologie, tecniche e prassi per effettuare e identificare le riparazioni standard, comprese le istruzioni pertinenti per il mantenimento dell’aeronavigabilità; e

▼B

3) 

che non siano in conflitto con i dati dei titolari del certificato di tipo.

b) I punti da 21A.432A a 21A.451 non si applicano alle riparazioni standard.

21.A.432A    Ammissibilità

a) Sono ammesse a richiedere l’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità alle condizioni fissate nel presente capitolo le persone fisiche o giuridiche che abbiano dimostrato, o si apprestino a dimostrare, la propria conformità operativa alle prescrizioni del punto 21.A.432B.

b) Non vi sono limiti di ammissibilità quanto alle caratteristiche dei richiedenti per l’approvazione di progetti di riparazioni minori.

21.A.432B    Dimostrazione di conformità operativa

▼M5

a) Il richiedente che domanda l'approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità deve dimostrare la propria idoneità detenendo un'approvazione DOA, rilasciata dall'Agenzia ai sensi del capitolo J.

▼B

b) In deroga a quanto stabilito alla lettera a), quale procedura alternativa per dimostrare la propria conformità operativa, il richiedente può domandare l’approvazione dell’Agenzia per l’impiego di procedure che definiscano le specifiche prassi di progettazione, le risorse e la sequenza di attività necessarie a conformarsi al presente capitolo.

▼M5

c) In deroga alla lettera a), nel caso dei prodotti di cui al punto 21.A.14, lettera c), il richiedente può dimostrare la propria idoneità ottenendo dall'Agenzia l'approvazione del proprio programma di certificazione istituito in conformità al punto 21.A.432C, lettera b).

▼M5

21.A.432C    Domanda di approvazione di un progetto di riparazione

a) 

La domanda di approvazione di un progetto di riparazione deve essere presentata nella forma e nei modi stabiliti dall'Agenzia.

b) 

▼M7

La domanda di approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità deve comprendere un programma di certificazione o essere integrata, dopo la presentazione della domanda iniziale, da tale programma, contenente:

▼M5

1. 

una descrizione del danno e del progetto di riparazione che identifichi la configurazione del progetto di tipo in base al quale è effettuata la riparazione;

2. 

l'identificazione di tutti gli aspetti del progetto di tipo e dei manuali già approvati, modificati o interessati dal progetto di riparazione;

3. 

l'identificazione di ogni ulteriore controllo necessario a dimostrare che il progetto di riparazione e gli aspetti da esso interessati sono conformi alle premesse di omologazione cui fa riferimento, a seconda dei casi, il certificato di omologazione, il certificato di omologazione supplementare o l'autorizzazione ETSO per APU;

4. 

eventuali emendamenti proposti delle premesse di omologazione cui fa riferimento, a seconda dei casi, il certificato di omologazione, il certificato di omologazione supplementare o l'autorizzazione ETSO per APU;

5. 

una proposta relativa alla scomposizione del programma di certificazione in gruppi significativi delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità, comprese le modalità di rispondenza e la procedura proposta per dimostrare la conformità al punto 21.A.433, lettera a), 1), nonché i riferimenti ai relativi documenti di conformità;

6. 

una proposta di valutazione dei gruppi significativi delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità che affronti la probabilità di una non conformità non rilevata alle premesse di omologazione e le potenziali conseguenze di tale non conformità sulla sicurezza del prodotto. La valutazione proposta deve contemplare almeno gli elementi di cui ai sottopunti da 1) a 4) del punto 21.B.100, lettera a). Sulla base di tale valutazione la domanda deve comprendere una proposta relativa alla partecipazione dell'Agenzia nella verifica delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità; e

7. 

specificare se i dati di certificazione sono preparati interamente dal richiedente o sulla base di un accordo con il titolare dei dati del certificato di omologazione.

▼M5

21.A.433    Requisiti per l'approvazione di un progetto di riparazione

a) 

Un progetto di riparazione può essere approvato soltanto:

1) 

se è stato dimostrato, in base al programma di certificazione di cui al punto 21.A.432C, lettera b), che il progetto di riparazione è conforme alle premesse di omologazione cui fa riferimento, a seconda dei casi, il certificato di omologazione, il certificato di omologazione supplementare o l'autorizzazione ETSO per APU, nonché ad eventuali emendamenti stabiliti e comunicati dall'Agenzia in conformità al punto 21.B.450;

2) 

se è stata dichiarata la conformità alle premesse di omologazione applicabile ai sensi della lettera a), 1), e se gli elementi dimostrativi della conformità sono stati registrati nei documenti di conformità;

▼M7

3) 

se non è stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza del prodotto per gli impieghi per i quali è richiesta l’omologazione;

▼M5

4) 

nel caso in cui il richiedente abbia specificato di avere fornito i dati di certificazione sulla base di un accordo con il titolare dei dati del certificato di omologazione in conformità al punto 21.A.432C, lettera b), 7):

i) 

se il titolare ha comunicato di non avere alcuna obiezione tecnica alle informazioni trasmesse a norma della lettera a), 2); e

ii) 

se il titolare ha accettato di collaborare con il titolare dell'approvazione del progetto di riparazione per garantire l'adempimento di ogni obbligo per il mantenimento dell'aeronavigabilità del prodotto modificato in conformità al punto 21.A.451;

▼M7

5) 

se, per una riparazione di un aeromobile soggetto all’allegato I, punto 26.302, del regolamento (UE) 2015/640, è stato dimostrato che l’integrità strutturale della riparazione e della struttura interessata è quanto meno equivalente al livello di integrità strutturale stabilito per la struttura di base all’allegato I, punto 26.302, del regolamento (UE) 2015/640.

▼M5

b) 

Il richiedente deve presentare all'Agenzia la dichiarazione di cui alla lettera a), 2), e, su richiesta dell'Agenzia, tutti i dati giustificativi necessari.

21.A.435    Classificazione e approvazione di progetti di riparazione

a) 

Un progetto di riparazione deve essere classificato come «di maggiore entità» o «di minore entità» in conformità ai criteri di cui al punto 21.A.91 per una modifica del certificato di omologazione.

b) 

Un progetto di riparazione è classificato e approvato:

1) 

dall'Agenzia; oppure

2) 

da un'impresa di progettazione approvata nei limiti dei suoi privilegi di cui al punto 21.A.263, lettera c), 1), 2) e 5), quali registrati nei termini di approvazione.

▼M5 —————

▼B

21.A.439    Produzione di parti per la riparazione

Le parti e le pertinenze da utilizzare nelle riparazioni devono essere fabbricate conformemente ai dati di produzione basati su tutte le informazioni di progetto necessari forniti dal titolare dell’approvazione di un progetto di riparazione:

a) 

secondo il capitolo F; oppure

b) 

da un’impresa debitamente approvata, in conformità al capitolo G; oppure

c) 

da un’impresa di manutenzione debitamente approvata.

21.A.441    Esecuzione delle riparazioni

▼M6

a) l’esecuzione delle riparazioni sarà effettuata a norma dell’allegato I (parte M), dell’allegato II (parte 145), dell’allegato V ter (parte ML) o dell’allegato V quinquies (parte CAO) del regolamento (UE) n. 1321/2014, o da un’impresa di produzione approvata in conformità al capitolo G del presente allegato, in virtù del privilegio di cui al punto 21.A.163(d);

▼B

b) L’impresa di progettazione deve fornire all’impresa che esegue la riparazione tutte le istruzioni necessarie per l’installazione.

21.A.443    Limitazioni

L’approvazione di un progetto di riparazione può essere soggetta a limitazioni: in tal caso, essa conterrà tutte le istruzioni e le limitazioni necessarie. Dette istruzioni e limitazioni devono essere comunicate dal titolare dell’approvazione del progetto all’esercente, secondo una procedura concordata con l’Agenzia.

21.A.445    Danni non riparati

a) Quando un danno ad un prodotto, parte o pertinenza non viene riparato, e non è coperto da dati precedentemente approvati, le conseguenze sul piano dell’aeronavigabilità possono essere determinate unicamente:

1) 

dall’Agenzia; oppure

2) 

da un’impresa di progettazione debitamente approvata e secondo una procedura concordata con l’Agenzia.

Tutte le limitazioni del caso devono essere trattate conformemente alle procedure del punto 21.A.443.

b) Se l’impresa che esegue la valutazione del danno secondo la lettera a) non è né l’Agenzia né il titolare del certificato di omologazione del tipo, del certificato di omologazione del tipo supplementare o dell’autorizzazione ETSO per APU, essa deve dare prova della fondatezza delle informazioni su cui basa la propria valutazione, facendo ricorso a risorse interne o in virtù di un accordo con il titolare del certificato di omologazione del tipo, del certificato di omologazione del tipo supplementare o di un’autorizzazione ETSO per APU, o il produttore, a seconda del caso.

21.A.447    Conservazione della documentazione

Le informazioni progettuali, i disegni, i risultati delle prove, le istruzioni e le limitazioni eventualmente definite secondo il punto 21.A.443, oltre che i giustificativi della classificazione e le prove dell’approvazione del progetto, per tutte le riparazioni, devono:

a) 

essere archiviate dal titolare dell’approvazione del progetto di riparazione e tenuti a disposizione dell’Agenzia;

b) 

essere conservati dal titolare dell’approvazione del progetto di riparazione, per fornire le informazioni necessarie a garantire il mantenimento della navigabilità di prodotti, parti o pertinenze riparati.

21.A.449    Istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità

a) Il titolare dell’approvazione del progetto di riparazione è tenuto a fornire, perlomeno, una serie completa delle modifiche alle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità determinate dalla progettazione della riparazione, ivi compresi i dati descrittivi e le istruzioni per la realizzazione stilati in base ai requisiti applicabili, a tutti gli esercenti degli aeromobili che integrano la riparazione. I prodotti, le parti o le pertinenze riparati possono essere riammessi in servizio prima del completamento delle modifiche a dette istruzioni, ma solo per un periodo di funzionamento limitato e d’accordo con l’Agenzia. Le modifiche alle istruzioni di cui sopra devono essere messe a disposizione, su richiesta, di tutte le persone tenute al rispetto dei termini delle stesse. La disponibilità di alcuni manuali o di parte delle modifiche alle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità, che trattano delle revisioni o di altre forme di manutenzione generale, può essere deferita sino all’entrata in servizio del prodotto, ma deve essere disponibile prima che uno qualsiasi dei prodotti completi il proprio numero di ore di funzionamento o i cicli ore/volo previsti.

b) Se il titolare dell’approvazione del progetto di riparazione aggiorna le modifiche alle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità, dovrà comunicare gli aggiornamenti a tutti gli esercenti e, su richiesta, a tutte le persone tenute al rispetto dei termini delle istruzioni modificate. L’Agenzia dovrà ricevere un piano che illustri nel dettaglio le modalità di informazione degli interessati in caso di aggiornamenti delle modifiche alle istruzioni.

21.A.451    Obblighi e contrassegno EPA

a) I titolari di un’approvazione di una riparazione di maggiore entità devono:

1) 

adempiere alle obbligazioni:

i) 

esposte nei punti 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.439, 21.A.441, 21.A.443, 21.A.447 e 21.A.449;

ii) 

implicitamente derivanti dalla collaborazione con il titolare del certificato di omologazione del tipo, del certificato di omologazione del tipo supplementare o di un’autorizzazione ETSO per APU, ai sensi del punto 21.A.433(b), a seconda dei casi;

2) 

specificare il contrassegno, ivi incluse le lettere EPA, in conformità al punto 21.A.804(a).

b) Fatta eccezione per i titolari di omologazioni o per i titolari di un’autorizzazione APU per cui si applica il punto 21.A.44, i titolari dell’approvazione di un progetto di riparazione minore devono:

1) 

adempiere agli obblighi di cui ai punti 21.A.4, 21.A.447 e 21.A.449; e

2) 

specificare le indicazioni, incluse le lettere EPA, in conformità al punto 21.A.804(a).

(CAPITOLO N — NON APPLICABILE)

CAPITOLO O —   AUTORIZZAZIONI ETSO (EUROPEAN TECHNICAL STANDARD ORDER)

21.A.601    Finalità

Il presente capitolo definisce la procedura per il rilascio delle autorizzazioni ETSO e le regole che governano i diritti ed i doveri di richiedenti e titolari di dette autorizzazioni.

21.A.602    Ammissibilità

Sono ammesse a richiedere l’autorizzazione ETSO tutte le persone fisiche o giuridiche che producono, o si apprestano a produrre, un articolo ETSO e che abbiano dimostrato, o si apprestino a dimostrare, la propria conformità operativa ai sensi del punto 21.A.602B.

21.A.602B    Dimostrazione di idoneità

L’entità che richiede un’autorizzazione ETSO deve dimostrare la propria conformità operativa nella maniera seguente.

a) 

Per la produzione, detenendo un’approvazione d’impresa rilasciata in conformità al capitolo G, o in virtù dell’ottemperanza alle procedure del Capitolo F.

b) 

Per la progettazione:

1) 

nel caso di APU, detenendo un’approvazione DOA rilasciata dall’Agenzia in conformità al capitolo J;

2) 

per tutti gli altri articoli, aderendo a procedure che definiscano, nello specifico, le prassi di progettazione, le risorse e la sequenza di attività necessarie a conformarsi al presente allegato I (parte 21).

21.A.603    Domanda

a) La domanda di autorizzazione ETSO deve essere inoltrata nella forma e nei modi stabiliti dall’Agenzia e deve includere il quadro delle informazioni richieste nel punto 21.A.605.

b) Nei casi in cui è prevista una serie di modifiche di minore entità conformemente al punto 21.A.611, il richiedente deve specificare nella sua domanda il numero del modello base dell’articolo ed il codice prodotto associato, seguito da un segno di parentesi in luogo del suffisso alfanumerico variabile che sarà aggiunto di volta in volta.

▼M5

21.A.604    Autorizzazioni ETSO per APU (Auxiliary Power Unit)

In merito alle autorizzazioni ETSO per un'unità di potenza ausiliaria:

a) 

in deroga a quanto stabilito ai punti 21.A.603, 21.A.610 e 21.A.615, si applicano i punti seguenti: 21.A.15, 21.A.20, 21.A.21, 21.A.31, 21.A.33, 21.A.44, 21.B.75 e 21.B.80. Tuttavia un'autorizzazione ETSO è emessa in conformità al punto 21.A.606 in luogo del certificato di omologazione;

▼M6

b) 

in deroga a quanto stabilito al punto 21.A.611, i requisiti del capitolo D si applicano all’approvazione di modifiche di progetto da parte del titolare dell’autorizzazione ETSO per APU e alle modifiche di progetto da parte di altri richiedenti classificate come modifiche di minore entità e i requisiti del capitolo E si applicano all’approvazione di modifiche di progetto da parte di altri richiedenti classificate come modifiche di maggiore entità. Laddove si applicano i requisiti del capitolo E, deve essere rilasciata un’autorizzazione ETSO distinta in luogo del certificato di omologazione supplementare; e

▼M5

c) 

i requisiti del capitolo M si applicano all'approvazione dei progetti di riparazione.

21.A.605    Requisiti relativi ai dati

a) 

Il richiedente deve presentare all'Agenzia i seguenti documenti:

1) 

un programma di certificazione per l'autorizzazione ETSO, nel quale siano illustrati i mezzi per dimostrare la conformità al punto 21.A.606, lettera b);

2) 

una dichiarazione di conformità che certifichi il rispetto, da parte del richiedente, dei requisiti fissati in questo capitolo;

3) 

una dichiarazione di progetto e prestazioni (DDP, Declaration of Design and Performance) attestante che il richiedente ha dimostrato la conformità dell'articolo all'ETSO applicabile conformemente al programma di certificazione;

4) 

una copia dei dati tecnici richiesti dall'ETSO applicabile;

5) 

il manuale dell'impresa (o un riferimento ad esso) di cui al punto 21.A.143 per l'ottenimento di un'adeguata approvazione di impresa di produzione a norma del capitolo G, oppure il manuale (o un riferimento ad esso) di cui al punto 21.A.125A, lettera b), per le finalità di produzione senza approvazione di impresa di produzione in conformità al capitolo F;

6) 

per le APU, il manuale (o un riferimento al esso) di cui al punto 21.A.243 per l'ottenimento di un'adeguata approvazione di impresa di progettazione a norma del capitolo J;

7) 

per tutti gli altri articoli, le procedure (o un riferimento ad esse) di cui al punto 21.A.602B, lettera b), 2).

b) 

Il richiedente deve segnalare all'Agenzia eventuali difficoltà o eventi insorti nel corso del processo di approvazione che possano avere ripercussioni significative sull'autorizzazione ETSO.

21.A.606    Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione ETSO

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ETSO, il richiedente deve:

a) 

dimostrare la propria idoneità conformemente al punto 21.A.602B;

b) 

dimostrare che l'articolo è conforme alle specifiche tecniche dell'ETSO applicabile o alle eventuali divergenze dalle stesse, approvate in conformità al punto 21.A.610;

c) 

conformarsi ai requisiti del presente capitolo; e

d) 

dichiarare che non è stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza del prodotto per gli impieghi per i quali è richiesta l'omologazione.

▼B

21.A.607    Privilegi dell’autorizzazione ETSO

Il titolare di un’autorizzazione ETSO ha la facoltà di produrre ed identificare gli articoli con il contrassegno ETSO.

21.A.608    Dichiarazione di progetto e prestazioni (DDP)

a) La DDP deve contenere perlomeno le seguenti informazioni:

1) 

i dettagli di cui al punto 21.A.31, lettere a) e b), che identificano l’articolo e i suoi parametri di fabbricazione e di prova;

2) 

le prestazioni nominali dell’articolo, se del caso, direttamente o con riferimento ad altri documenti supplementari;

3) 

una dichiarazione di conformità comprovante che l’articolo risponde ai requisiti ETSO;

4) 

i riferimenti ai risultati dei test;

5) 

i riferimenti ai manuali di manutenzione, revisione e riparazione appropriati;

6) 

i livelli di conformità, laddove la norma ETSO ne preveda più d’uno;

7) 

l’elenco delle discrepanze tollerate secondo il punto 21.A.610.

b) La DDP deve essere sottoscritta, con data e firma, dal titolare dell’autorizzazione ETSO o da un suo rappresentante autorizzato.

21.A.609    Obblighi dei titolari di autorizzazioni ETSO

I titolari delle autorizzazioni ETSO ai sensi del presente capitolo devono:

a) 

fabbricare ogni articolo conformemente ai capitoli G o F, che garantiscono che tutti gli articoli ultimati sono conformi ai dati di progettazione ed idonei all’installazione in sicurezza;

b) 

preparare e mantenere, per ciascun modello di articolo per il quale è stata rilasciata un’autorizzazione ETSO, un archivio aggiornato con tutti i dati e la documentazione tecnica ai sensi del punto 21.A.613;

c) 

preparare, mantenere ed aggiornare gli originali di tutti i manuali richiesti dalle specifiche di certificazione applicabili all’articolo;

d) 

mettere a disposizione degli utenti e dell’Agenzia, su richiesta, i manuali di manutenzione, revisione e riparazione necessari all’uso ed alla manutenzione dell’articolo, nonché le relative modifiche;

e) 

contrassegnare ciascun articolo in conformità al punto 21.A.807;

f) 

conformarsi alle disposizioni dei punti 21.A.3A, 21.A.3B e 21.A.4;

g) 

continuare ad uniformarsi ai requisiti di qualifica di cui al punto 21.A.602B.

21.A.610    Approvazione delle divergenze dai parametri autorizzati

a) Il fabbricante che chiede l’autorizzazione a discostarsi da un parametro di performance ETSO deve dimostrare che la divergenza rispetto a tale parametro sarà compensata da fattori o caratteristiche di progetto che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.

b) La richiesta di autorizzazione a divergere da un parametro deve essere presentata all’Agenzia, unitamente a tutti i dati pertinenti.

21.A.611    Modifiche di progetto

a) Il titolare ETSO è autorizzato ad apportare modifiche di minore entità al progetto (ovvero qualsiasi modifica che non sia di maggiore entità) senza ulteriori nulla osta da parte dell’Agenzia. In questi casi, l’articolo modificato conserverà il numero di modello originale (per identificare le modifiche di minore entità si cambia o si corregge il codice prodotto), ed il fabbricante dovrà inoltrare all’Agenzia tutti i dati sottoposti a revisione, necessari alla conformità al punto 21.A.603(b).

b) Tutte le modifiche di progetto operate dal titolare di un’autorizzazione ETSO e di entità tale da richiedere un’indagine sostanzialmente completa per determinarne la conformità ETSO, si considerano modifiche di maggiore entità. Prima di procedere in tal senso, il titolare deve attribuire all’articolo una nuova designazione di tipo o di modello, e richiedere una nuova autorizzazione ai sensi del punto 21.A.603.

c) Non sono ammesse ad approvazione, in base al presente Capitolo O, le modifiche di progetto effettuate da persone fisiche o giuridiche diverse dal titolare dell’autorizzazione ETSO che ha presentato la dichiarazione di conformità dell’articolo, a meno che il richiedente non faccia separatamente domanda di autorizzazione ETSO ai sensi del punto 21.A.603.

21.A.613    Conservazione della documentazione

Oltre a quanto prescritto per la conservazione dei documenti nell’ambito del sistema qualità, si fa obbligo di tenere a disposizione dell’Agenzia tutte le informazioni progettuali, i disegni ed i resoconti delle prove, compresi i fascicoli di ispezione dell’articolo sottoposto a prova, e di archiviare detta documentazione per fornire le informazioni necessarie a garantire il mantenimento della navigabilità dell’articolo e del prodotto omologato nel quale esso andrà montato.

21.A.615    Verifiche dell’Agenzia

Su richiesta, i richiedenti ed i titolari di autorizzazioni ETSO relative ad articoli devono consentire all’Agenzia di:

a) 

presenziare a qualsiasi prova;

b) 

ispezionare gli archivi dei dati tecnici di tali articoli.

21.A.619    Durata e validità

a) L’autorizzazione ETSO viene concessa a tempo indeterminato. La sua validità è tuttavia soggetta alle seguenti condizioni:

1) 

devono continuare a sussistere le condizioni richieste al momento della concessione dell’autorizzazione ETSO;

2) 

il titolare deve adempiere alle obbligazioni prescritti nel punto 21.A.609, oppure;

3) 

l’articolo non deve dar luogo a rischi intollerabili durante l’impiego, oppure

4) 

l’autorizzazione non deve essere ceduta o revocata secondo le procedure amministrative applicabili fissate dall’Agenzia.

b) In caso di rinuncia o revoca, il certificato dovrà essere restituito all’Agenzia.

21.A.621    Trasferibilità

Fatta eccezione per il cambio di proprietà, che si considera una modifica rilevante e soggetta quindi alle prescrizioni dei punti 21.A.147 e 21.A.247, a seconda del caso, le autorizzazioni ETSO rilasciate ai sensi del presente allegato I (parte 21) non sono trasferibili.

CAPITOLO P —   PERMESSO DI VOLO

21.A.701    Campo d’applicazione

a) Il permesso di volo è rilasciato conformemente al presente capitolo a aeromobili non conformi — o per i quali non è stata provata la conformità — alle specifiche di aeronavigabilità applicabili, ma in grado di volare in sicurezza in determinate condizioni e per i seguenti fini:

1) 

sviluppo;

2) 

dimostrazione della conformità a regolamenti o specifiche di certificazione;

3) 

formazione del personale di imprese di progettazione o produzione;

4) 

voli di prova di aeromobili di nuova produzione;

5) 

voli di aeromobili in corso di produzione tra gli impianti di produzione;

6) 

voli finalizzati a ottenere l’accettazione da parte dei clienti;

7) 

consegna o esportazione dell’aeromobile;

8) 

voli finalizzati a ottenere l’autorizzazione delle autorità;

9) 

indagini di mercato, inclusa la formazione degli equipaggi del cliente;

10) 

mostre ed esibizioni aeree;

11) 

voli per spostare l’aeromobile in strutture di manutenzione o nelle quali effettuare la revisione dell’aeronavigabilità o in un luogo di deposito;

12) 

voli di aeromobili di peso superiore al peso massimo certificato al decollo per tratte superiori a quelle normali sopra superfici acquatiche, o zone di terra sprovviste di idonee strutture per l’atterraggio o della possibilità di fare rifornimento di carburante;

13) 

tentativi di stabilire nuovi record, competizioni aeree o analoghe;

14) 

voli con aeromobili rispondenti ai requisiti applicabili in materia di aeronavigabilità prima che ne sia stata accertata la conformità ai requisiti ambientali;

15) 

attività di volo non commerciali su singoli aeromobili non complessi o tipi di aeromobili per i quali non è previsto un certificato di aeronavigabilità o un certificato ristretto di aeronavigabilità;

▼M5

16) 

voli di aeromobili per la risoluzione dei problemi o la verifica del funzionamento di uno o più sistemi, parti o pertinenze dopo la manutenzione.

▼B

b) Il presente capitolo stabilisce la procedura per il rilascio dei permessi volo e di approvazione delle relative condizioni di volo e definisce i diritti e i doveri dei richiedenti e dei titolari di detti permessi e dette approvazioni di condizioni di volo.

21.A.703    Ammissibilità

a) Tutte le persone fisiche o giuridiche possono richiedere un permesso di volo eccetto quando tale permesso sia richiesto ai fini del punto 21.A.701(a)(15), nel qual caso il richiedente deve essere il proprietario.

b) Non vi sono limiti di ammissibilità quanto alle caratteristiche dei richiedenti per l’approvazione di condizioni di volo.

21.A.705    Autorità competente

In deroga al punto 21.1 del presente allegato I (parte 21), per «autorità competente» si intende:

a) 

l’autorità designata dallo Stato membro di registrazione; oppure

b) 

in caso di aeromobili non registrati, l’autorità designata dallo Stato membro che ha imposto i contrassegni di identificazione.

21.A.707    Domanda di permesso di volo

a) Ai sensi del punto 21.A.703 e quando al richiedente non sia stato concesso il privilegio di rilasciare un permesso di volo, la domanda di permesso di volo è presentata all’autorità competente nella forma e con le modalità stabilite da quest’ultima.

b) Le domande permesso di volo devono indicare:

1. 

lo o gli scopi del volo o dei voli conformemente al punto 21.A.701;

2. 

i motivi per i quali l’aeromobile non è conforme ai requisiti applicabili di aeronavigabilità;

3. 

le condizioni di volo approvate conformemente al punto 21.A.710.

c) Qualora le condizioni di volo non siano state approvate al momento di presentazione della domanda di permesso di volo, deve essere presentata una domanda di approvazione delle condizioni di volo conformemente al punto 21.A.709.

21.A.708    Condizioni di volo

Le condizioni di volo comprendono:

a) 

la o le configurazioni per cui è richiesto il permesso di volo;

b) 

le eventuali condizioni o limitazioni necessarie per l’utilizzo sicuro dell’aeromobile, tra cui:

1) 

le condizioni o limitazioni imposte per le rotte o gli spazi aerei utilizzati per il volo, o entrambi;

▼M3

2) 

eventuali condizioni o limitazioni imposte all'equipaggio per l'utilizzo dell'aeromobile, oltre a quelle definite nell'appendice XII del presente allegato I (parte 21);

▼B

3) 

eventuali limitazioni al trasporto di persone diverse dai membri dell’equipaggio;

4) 

le limitazioni operative, le procedure specifiche o le condizioni tecniche da rispettare;

5) 

lo specifico programma di prove in volo (se pertinente);

6) 

le disposizioni specifiche di aeronavigabilità continua, incluse le istruzioni di manutenzione e il regime nel quale devono essere eseguite;

c) 

le prove che l’aeromobile è in grado di volare in sicurezza nelle condizioni o limitazioni di cui alla lettera b);

d) 

il metodo usato per il controllo della configurazione dell’aeromobile in modo da garantire il rispetto delle condizioni stabilite.

21.A.709    Domanda di approvazione delle condizioni di volo

a) Ai sensi del punto 21.A.707(c), e quando il richiedente non disponga del privilegio di approvare le condizioni di volo, deve essere presentata una domanda di approvazione delle condizioni di volo:

1) 

quando l’approvazione delle condizioni di volo è relativa alla sicurezza di progetto, all’Agenzia nella forma e con le modalità da essa stabilite; oppure

2) 

quando l’approvazione delle condizioni di volo non è relativa alla sicurezza di progetto, all’autorità competente nella forma e con le modalità da essa stabilite.

b) Le domande di approvazione delle condizioni di volo devono includere:

1) 

le condizioni di volo proposte;

2) 

la documentazione giustificativa di tali condizioni; e

3) 

una dichiarazione attestante che l’aeromobile è in grado di volare in sicurezza nelle condizioni o limitazioni di cui al punto 21.A.708(b).

21.A.710    Approvazione delle condizioni di volo

a) Quando l’approvazione delle condizioni di volo è relativa alla sicurezza del progetto, le condizioni di volo sono approvate:

1) 

dall’Agenzia; oppure

2) 

da un’impresa di progettazione debitamente autorizzata ai sensi del privilegio di cui al punto 21.A.263(c)(6).

b) Quando l’approvazione delle condizioni di volo non è relativa alla sicurezza del progetto, le condizioni di volo sono approvate dall’autorità competente o da dall’impresa di progettazione debitamente approvata che rilascia anche il permesso di volo.

c) Prima di approvare le condizioni di volo, l’Agenzia, l’autorità competente o l’impresa di progettazione approvata devono accertarsi che l’aeromobile sia in grado di operare in sicurezza tenuto conto delle limitazioni e condizioni specifiche. L’agenzia o l’autorità competente possono effettuare o imporre al richiedente di effettuare tutte le verifiche o le prove necessarie a tal fine.

21.A.711    Rilascio del permesso di volo

a) L’autorità competente può rilasciare un permesso di volo (modulo AESA 20a, cfr. l’appendice III) alle condizioni specificate al punto 21.B.525.

b) Un’impresa di progettazione debitamente approvata può rilasciare un permesso di volo (modulo AESA 20b, cfr. l’appendice IV) in virtù del privilegio concessole ai sensi del punto 21.A.263(c)(7), quando le condizioni di volo di cui al punto 21.A.708 sono state approvate conformemente al punto 21.A.710.

c) Un’impresa di progettazione debitamente approvata può rilasciare un permesso di volo (modulo AESA 20b, cfr. l’appendice IV) in virtù del privilegio concessole ai sensi del punto 21.A.163(e), quando le condizioni di volo di cui al punto 21.A.708 sono state approvate conformemente al punto 21.A.710.

▼M7

d) Un’impresa approvata può rilasciare un permesso di volo (modulo AESA 20b, cfr. l’appendice IV) in virtù del privilegio concessole in conformità all’allegato I (parte M), punto M.A.711, o all’allegato V quater (parte CAMO), punto CAMO.A.125, o all’allegato V quinquies (parte CAO), punto CAO.A.095, del regolamento (UE) n. 1321/2014, se le condizioni di volo di cui al punto 21.A.708 del presente allegato sono state approvate in conformità al punto 21.A.710 del presente allegato;

▼B

e) Il permesso di volo deve specificare lo scopo o gli scopi e le eventuali condizioni e limitazioni approvate ai sensi del punto 21.A.710.

f) Per i permessi rilasciati ai sensi delle lettere b), c) o d) una copia del permesso di volo e delle relative condizioni di volo deve essere presentata all’autorità competente entro e non oltre tre giorni.

g) Se è dimostrato che una qualsiasi delle condizioni specificate al punto 21.A.723(a) non è soddisfatta in relazione al permesso di volo che un’impresa ha rilasciato a norma della lettera b), c) o d), l’impresa revoca immediatamente il permesso di volo e ne informa subito l’autorità competente.

21.A.713    Modifiche

a) Ogni modifica che invalidi le condizioni di volo o la documentazione associata stabilita ai fini del permesso di volo deve essere approvata conformemente al punto 21.A.710. Se pertinente, la domanda deve essere presentata conformemente al punto 21.A.709.

b) Ogni modifica che incida sul contenuto del permesso di volo richiede il rilascio di un nuovo permesso di volo conformemente al punto 21.A.711.

21.A.715    Lingua

I manuali, i cartelli, gli elenchi, i contrassegni degli strumenti e le altre informazioni richieste dalle specifiche di certificazione applicabili, devono essere redatti in una o più lingue ufficiali dell’Unione europea ritenute accettabili dall’autorità competente.

21.A.719    Trasferibilità

a) Un permesso di volo non è trasferibile.

b) In deroga alla lettera a), nel caso di un permesso di volo rilasciato ai fini del punto 21.A.701(a)(15), qualora sia cambiata la proprietà di un aeromobile, il permesso di volo viene trasferito insieme all’aeromobile purché quest’ultimo resti sullo stesso registro, oppure è rilasciato soltanto previo accordo dell’autorità competente dello Stato membro di registrazione al quale è trasferito.

21.A.721    Verifiche

Il titolare o il richiedente di un permesso di volo deve garantire l’accesso all’aeromobile interessato su richiesta dell’autorità competente.

21.A.723    Durata e validità

a) Un permesso di volo viene rilasciato per un massimo di 12 mesi e resta valido a condizione che:

1) 

sia mantenuta la conformità alle condizioni e limitazioni di cui al punto 21.A.711(e) associate al permesso di volo;

2) 

il permesso di volo non venga restituito o revocato;

3) 

l’aeromobile rimanga sullo stesso registro.

b) In deroga alla lettera a), un permesso di volo rilasciato ai fini del punto 21.A.701(a)(15) può essere rilasciato a tempo indeterminato.

c) In caso di cessione o revoca, il permesso di volo deve essere restituito all’autorità competente.

21.A.725    Rinnovo del permesso di volo

Il rinnovo del permesso di volo è trattato alla stregua di una modifica conformemente al punto 21.A.713.

21.A.727    Obblighi del titolare di un permesso di volo

Il titolare di un permesso di volo deve garantire che siano soddisfatte e mantenute tutte le condizioni e limitazioni associate al permesso di volo.

21.A.729    Conservazione della documentazione

a) Il titolare dell’approvazione delle condizioni di volo deve tenere a disposizione dell’Agenzia e dell’autorità competente tutti i documenti prodotti per determinare e giustificare le condizioni di volo e deve conservarli al fine di fornire le informazioni necessarie per garantire il mantenimento dell’aeronavigabilità dell’aeromobile.

b) La corrispondente impresa approvata deve tenere a disposizione dell’Agenzia o dell’autorità competente tutti i documenti relativi al rilascio dei permessi di volo in virtù del privilegio concesso alle imprese approvate, ivi compresi documenti di ispezione, documenti giustificativi dell’approvazione delle condizioni di volo e lo stesso permesso di volo, e deve conservarli al fine di fornire le informazioni necessarie per garantire il mantenimento dell’aeronavigabilità dell’aeromobile.

CAPITOLO Q —   IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI, PARTI E PERTINENZE

21.A.801    Identificazione di prodotti

a) I prodotti vanno identificati con le seguenti informazioni:

1) 

denominazione del fabbricante;

2) 

designazione del prodotto;

3) 

numero di serie del fabbricante;

4) 

qualsiasi ulteriore informazione che l’Agenzia ritenga appropriata.

b) Le persone fisiche o giuridiche che fabbricano aeromobili o motori ai sensi del capitolo G o F sono tenute ad identificare aeromobili e motori con una targa a prova di fuoco che riporti le informazioni di cui alla lettera a), realizzata mediante incisione, stampaggio, impressione a rilievo o altro metodo approvato di marcatura a prova di fuoco. La targa deve essere posizionata e fissata in maniera tale che sia accessibile e leggibile e non possa essere staccata durante il normale esercizio, né smarrita o distrutta in caso di incidente.

c) Le persone fisiche o giuridiche che fabbricano eliche, pale d’elica o mozzi d’elica ai sensi del capitolo G o F sono tenuti ad identificare i prodotti con una targa incisa, stampata, impressa a rilievo o con altro metodo approvato di marcatura a prova di fuoco, posizionata su una superficie non critica, che riporti le informazioni di cui alla lettera a) e che non possa diventare illeggibile o venire staccata durante il normale esercizio, né smarrita o distrutta in caso di incidente.

d) Per i palloni liberi pilotati, la targa di identificazione di cui alla lettera b) deve essere fissata all’involucro dell’aerostato e collocata, se possibile, in un punto in cui risulti leggibile dall’operatore quando il pallone è gonfio. La navicella, la struttura di carico e tutti i gruppi di riscaldamento, inoltre, devono essere contrassegnati in modo indelebile e leggibile con il nome del fabbricante, il codice prodotto, o equivalente, e il numero di serie, o equivalente.

21.A.803    Trattamento dei dati identificativi

a) Sono vietate la rimozione, la modifica e la collocazione di informazioni identificative di cui al punto 21.A.801(a), su aeromobili, motori, eliche, pale d’elica e mozzi d’elica, o di cui al punto 21.A.807(a) nel caso di APU, senza l’approvazione dell’Agenzia.

b) Sono vietate altresì la rimozione e l’installazione di targhe identificative di cui al punto 21.A.801, o di cui al punto 21.A.807 nel caso di APU, senza l’approvazione dell’Agenzia.

c) In deroga a quanto stabilito alle lettere a) e b), le persone fisiche o giuridiche addette alla manutenzione che operano ai sensi dei regolamenti attuativi applicabili e nel rispetto di metodologie, tecniche e prassi definite dall’Agenzia, sono autorizzati a:

1) 

rimuovere, modificare o collocare le informazioni identificative di cui al punto 21.A.801(a) su aeromobili, motori, eliche, pale d’elica o mozzi d’elica, o di cui al punto 21.A.807(a) nel caso di APU; o

2) 

rimuovere una targa identificativa di cui al punto 21.A.801, o di cui al punto 21.A.807 nel caso di APU, se l’operazione si rende necessaria durante gli interventi.

d) È vietato installare una targa di identificazione, rimossa ai sensi della lettera c) 2), su aeromobili, motori, eliche, pale d’elica o mozzi d’elica diversi da quelli dai quali è stata rimossa.

21.A.804    Identificazione di parti e pertinenze

a) Tutte le parti o pertinenze devono essere contrassegnate in modo indelebile e leggibile con:

1) 

un nome, marchio o simbolo che identifichi il costruttore con modalità identificate dai dati di progettazione applicabili; nonché

2) 

il codice prodotto, come definito nei dati di progettazione applicabili; nonché

3) 

le lettere EPA (European Part Approval) per parti e pertinenze fabbricate secondo dati di progettazione approvati non appartenenti al titolare del certificato di omologazione del tipo del prodotto di riferimento, fatta eccezione per gli articoli ETSO.

b) In deroga a quanto stabilito alla lettera a), se l’Agenzia determina che una parte o pertinenza è troppo piccola o comunque inidonea ad essere contrassegnata con le informazioni richieste dalla lettera a), il documento di messa in servizio che accompagnerà detta parte o pertinenza, o il relativo contenitore, dovranno includere le informazioni che non è stato possibile applicare al prodotto.

21.A.805    Identificazione di parti critiche

In aggiunta ai requisiti del punto 21.A.804, i fabbricanti di parti destinate all’installazione su prodotti omologati ed identificate come «parti critiche», devono contrassegnare indelebilmente ed in modo leggibile dette parti con un codice prodotto ed un numero di serie.

21.A.807    Identificazione degli articoli ETSO

a) I titolari di autorizzazioni ETSO ai sensi del Capitolo O devono contrassegnare indelebilmente ed in modo leggibile ciascun articolo con le seguenti informazioni:

1) 

denominazione e recapito del fabbricante;

2) 

nome, tipo, codice prodotto o designazione del modello dell’articolo;

3) 

numero di serie o data di fabbricazione dell’articolo, o entrambi, e

4) 

numero ETSO applicabile.

b) In deroga a quanto stabilito alla lettera a), se l’Agenzia determina che una parte è troppo piccola o comunque inidonea ad essere contrassegnata con le informazioni richieste dalla lettera a), il documento di messa in servizio che accompagnerà detta parte, o il relativo contenitore, dovranno includere le informazioni che non è stato possibile applicare al prodotto.

c) I fabbricanti di APU ai sensi del capitolo G o F sono tenuti ad identificare i prodotti con una targa a prova di fuoco che riporti le informazioni di cui alla lettera a), realizzata mediante incisione, stampaggio, impressione a rilievo o altro metodo approvato di marcatura a prova di fuoco. La targa deve essere posizionata e fissata in maniera da essere in una posizione leggibile ed accessibile e non potere essere staccata durante il normale esercizio, né smarrita o distrutta in caso di incidente.

SEZIONE B

PROCEDURE PER LE AUTORITÀ COMPETENTI

CAPITOLO A —   DISPOSIZIONI GENERALI

21.B.5    Finalità

▼M5

a) La presente sezione definisce la procedura a cui deve conformarsi l'autorità competente nell'esercizio delle proprie attività e responsabilità, in merito all'emissione, alla riconferma, all'emendamento, alla sospensione e alla revoca dei certificati, delle approvazioni e delle autorizzazioni di cui al presente allegato I.

▼B

b) In conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 216/2008, l’Agenzia deve mettere a punto specifiche di certificazione e materiali di riferimento che agevolino gli Stati membri nell’esecuzione delle direttive della presente sezione.

21.B.20    Obblighi dell’autorità competente

L’autorità competente di uno Stato membro è responsabile dell’esecuzione della sezione A, capitoli F, G, H, I e P, solo nei riguardi di richiedenti e titolari la cui principale sede di attività sia nel proprio territorio.

21.B.25    Requisiti d’impresa per l’autorità competente

a) Generalità

Lo Stato membro deve designare un’autorità competente incaricata dell’esecuzione della sezione A, capitoli F, G, H, I e P, con procedure, struttura organizzativa e personale documentati.

b) Risorse

1) 

Il personale in forza deve essere in numero adeguato a portare a termine i compiti assegnati.

2) 

L’autorità competente dello Stato membro deve nominare un dirigente responsabile, o più dirigenti responsabili, che veglino sull’esecuzione della o delle attività di competenza, ivi incluse le comunicazioni con l’Agenzia e le altre autorità nazionali.

c) Qualifiche e formazione

Il personale addetto deve essere opportunamente qualificato e possedere le conoscenze, la preparazione e l’esperienza necessarie all’esecuzione degli incarichi affidati.

21.B.30    Procedure documentate

a) L’autorità competente dello Stato membro deve stilare procedure documentate per descrivere la propria struttura organizzativa, oltre che i mezzi ed i metodi di rispondenza ai requisiti del presente allegato I (parte 21). Le procedure devono essere costantemente aggiornate e fungere da documenti di riferimento in ambito esecutivo per tutte le attività.

b) Una copia delle procedure e dei relativi emendamenti deve essere messa a disposizione dell’Agenzia.

21.B.35    Modifiche organizzative e delle procedure

a) L’autorità competente dello Stato membro è tenuta a notificare all’Agenzia qualsiasi modifica significativa intervenuta a carico della propria struttura organizzativa e delle procedure documentate.

b) L’autorità competente dello Stato membro deve aggiornare tempestivamente le procedure documentate alla luce delle modifiche intervenute, per garantirne un’efficace implementazione.

21.B.40    Composizione delle controversie

a) L’autorità competente dello Stato membro deve istituire una prassi per la composizione delle controversie nell’ambito delle procedure documentate.

b) In caso di controversia insanabile tra le autorità competenti degli Stati membri, è responsabilità dei dirigenti di cui al punto 21.B.25(b)(2) sottoporre la questione all’arbitrato dell’Agenzia.

21.B.45    Resoconti/coordinamento

a) Per favorire lo scambio di informazioni rilevanti per la sicurezza di prodotti, parti e pertinenze, l’autorità competente dello Stato membro deve garantire un adeguato livello di coordinamento tra le squadre di certificazione, indagine, approvazione o autorizzazione al proprio interno, nonché con gli altri Stati membri e l’Agenzia.

b) L’autorità competente dello Stato membro deve notificare all’Agenzia tutte le difficoltà riscontrate nella messa in atto del presente allegato I (parte 21).

21.B.55    Conservazione della documentazione

L’autorità competente dello Stato membro è tenuta a conservare o a mantenere l’accesso a tutta la documentazione relativa ai certificati, approvazioni ed autorizzazioni emanati in base alle normative nazionali, e la cui responsabilità sia stata trasferita all’Agenzia, fintantoché la documentazione stessa non verrà trasferita all’Agenzia.

21.B.60    Direttive di aeronavigabilità

Quando l’autorità competente di uno Stato membro riceve una direttiva di aeronavigabilità dall’autorità competente di un paese non appartenente all’Unione, detta norma deve essere inoltrata all’Agenzia per la diffusione, ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 216/2008.

▼M5

CAPITOLO B —   CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE E CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI

21.B.70    Specifiche di certificazione

L'Agenzia, a norma dell'articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139, deve pubblicare specifiche di certificazione e altre specifiche dettagliate, comprese le specifiche di certificazione relative all'aeronavigabilità, ai dati di idoneità operativa e alla protezione ambientale, che le autorità competenti, le organizzazioni e il personale possono utilizzare per dimostrare la conformità di prodotti, parti e pertinenze ai pertinenti requisiti essenziali di cui agli allegati II, IV e V di detto regolamento, nonché ai requisiti di protezione ambientale di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e all'allegato III di tale regolamento. Tali specifiche devono essere sufficientemente dettagliate e precise per indicare ai richiedenti le condizioni in base alle quali devono essere emessi, modificati o integrati i certificati.

21.B.75    Condizioni speciali

a) 

L'Agenzia deve definire nel dettaglio le specifiche tecniche, ovvero le «condizioni speciali», applicabili ad un prodotto, se le relative specifiche di certificazione non contengono parametri di sicurezza adeguati o appropriati per il prodotto in questione, per uno dei seguenti motivi:

1) 

il prodotto presenta caratteristiche progettuali nuove o inusuali rispetto alle prassi di progettazione su cui si basano le specifiche di certificazione applicabili;

2) 

l'uso previsto del prodotto è inabituale; oppure

3) 

l'esperienza maturata con prodotti simili in uso o prodotti che presentano caratteristiche progettuali analoghe o che comportano rischi di recente individuazione ha dimostrato che possono verificarsi condizioni tali da pregiudicare la sicurezza.

b) 

Le condizioni speciali contengono le norme di sicurezza che l'Agenzia ritiene necessarie per garantire un livello di sicurezza equivalente a quello delle specifiche di certificazione applicabili.

21.B.80    Premesse di omologazione per un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto

L'Agenzia stabilisce le premesse di omologazione e le notifica al richiedente che presenta domanda per il rilascio di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto. Le premesse di omologazione comprendono:

a) 

specifiche per la certificazione di aeronavigabilità, definite dall'Agenzia sulla base di quelle applicabili al prodotto alla data di richiesta del certificato in questione, a meno che:

1) 

il richiedente non scelga di osservare, o sia tenuto a osservare a norma del punto 21.A.15, lettera f), le specifiche di certificazione diventate applicabili dopo la data della domanda. Se il richiedente sceglie di osservare una specifica di certificazione diventata applicabile dopo la data di presentazione della domanda, l'Agenzia deve comprendere nelle premesse di omologazione ogni altra specifica di certificazione direttamente collegata; oppure

2) 

l'Agenzia non accetti un'alternativa a una specifica di certificazione definita che non può essere osservata, per la quale siano stati individuati fattori compensativi che garantiscono un livello di sicurezza equivalente; oppure

3) 

l'Agenzia non accetti o prescriva altri mezzi che:

i) 

nel caso di un certificato di omologazione, dimostrino la conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1139; oppure

ii) 

nel caso di un certificato di omologazione ristretto, garantiscano un livello di sicurezza adeguato all'uso previsto; e

b) 

da tutte le condizioni speciali prescritte dall'Agenzia in conformità al punto 21.B.75, lettera a).

21.B.82    Premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa per un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto di aeromobile

L'Agenzia stabilisce le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e le notifica al richiedente che presenta domanda per il rilascio di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto di aeromobile. Le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa comprendono:

a) 

le specifiche di certificazione per i dati di idoneità operativa definite dall'Agenzia sulla base di quelle applicabili all'aeromobile alla data della domanda o alla data del supplemento di domanda per i dati di idoneità operativa, qualora quest'ultima data sia successiva, a meno che:

1) 

il richiedente non scelga di osservare, o non sia tenuto a osservare a norma del punto 21.A.15, lettera f), le specifiche di certificazione diventate applicabili dopo la data della domanda. Se il richiedente sceglie di osservare una specifica di certificazione diventata applicabile dopo la data di presentazione della domanda, l'Agenzia deve comprendere nelle premesse di omologazione ogni altra specifica di certificazione direttamente collegata; oppure

2) 

l'Agenzia non accetti o non prescriva mezzi alternativi per dimostrare la conformità ai requisiti essenziali pertinenti degli allegati II, IV e V del regolamento (UE) 2018/1139.

b) 

tutte le condizioni speciali prescritte dall'Agenzia in conformità al punto 21.B.75, lettera a).

▼M5

21.B.85    Definizione dei requisiti di protezione ambientale e delle specifiche di certificazione applicabili per un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto

a) 

L'Agenzia definisce e comunica al richiedente che richiede il rilascio di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto di un aeromobile o di un certificato di omologazione supplementare o che richiede una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione supplementare, i requisiti acustici di riferimento di cui all'allegato 16 volume I, parte II, capitolo 1, della convenzione di Chicago e:

1) 

ai capitoli 2, 3, 4 e 14, per i velivoli subsonici a reazione;

2) 

ai capitoli 3, 4, 5, 6, 10 e 14, per i velivoli ad elica;

3) 

ai capitoli 8 e 11, per gli elicotteri;

4) 

al capitolo 12, per i velivoli supersonici; e

5) 

al capitolo 13, per gli aeromobili a rotore basculante.

b) 

L'Agenzia deve definire e comunicare al richiedente di cui alla lettera a) i requisiti applicabili in materia di emissioni per la prevenzione delle fuoriuscite intenzionali di combustibile dagli sfiati (fuel venting) per gli aeromobili di cui all'allegato 16, volume II, parte II, capitoli 1 e 2, della convenzione di Chicago.

c) 

L'Agenzia deve definire e comunicare al richiedente di cui alla lettera a) i requisiti applicabili in materia di emissioni di fumo, gas e particolato per i motori di cui all'allegato 16, volume II, parte III, capitolo 1, della convenzione di Chicago e:

1) 

al capitolo 2, per le emissioni di fumo e di gas dei motori turbogetto e turbofan destinati esclusivamente alla propulsione a velocità subsoniche;

2) 

al capitolo 3, per le emissioni di fumo e di gas dei motori turbogetto e turbofan destinati esclusivamente alla propulsione a velocità supersoniche; e

3) 

al capitolo 4, per le emissioni di particolato dei motori turbogetto e turbofan destinati esclusivamente alla propulsione a velocità subsoniche.

d) 

L'Agenzia deve definire e comunicare al richiedente di cui alla lettera a) i requisiti applicabili in materia di emissioni di CO2 dell'aeromobile di cui all'allegato 16, volume III, parte II, capitolo 1, della convenzione di Chicago e

1) 

al capitolo 2, per i velivoli subsonici a reazione; e

2) 

al capitolo 2, per i velivoli ad elica subsonici.

▼M5

21.B.100    Livello di partecipazione

a) 

L'Agenzia stabilisce il suo livello di partecipazione alla verifica delle attività e dei dati per la dimostrazione di conformità connessi alla domanda di un certificato di omologazione, di un certificato di omologazione ristretto, di approvazione di una modifica di maggiore entità, di un certificato di omologazione supplementare, di approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità o di autorizzazioni ETSO per APU. A tal fine procede sulla base di una valutazione di gruppi significativi delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità del programma di certificazione. Tale valutazione esamina:

— 
la probabilità di una non conformità non rilevata alle premesse di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e ai requisiti di protezione ambientale; e
— 
il potenziale impatto di tale non conformità sulla sicurezza del prodotto o sulla protezione ambientale,

e prende in considerazione almeno gli elementi seguenti:

1. 

caratteristiche nuove o inusuali del progetto di certificazione, compresi aspetti operativi, organizzativi e di gestione delle conoscenze;

2. 

complessità della progettazione e/o della dimostrazione di conformità;

3. 

criticità della progettazione o della tecnologia e relativi rischi per la sicurezza e l'ambiente, compresi quelli individuati in progetti analoghi; e

4. 

prestazioni ed esperienza dell'impresa di progettazione del richiedente nell'ambito in questione.

b) 

Per l'approvazione di un progetto di riparazione di minore entità, di una modifica di minore entità o di un'autorizzazione ETSO diversa da APU, l'Agenzia deve stabilire il proprio grado di partecipazione a livello dell'intero progetto di certificazione, tenendo conto di eventuali caratteristiche nuove o inusuali, della complessità del progetto e/o della dimostrazione di conformità, delle criticità della progettazione o della tecnologia, nonché delle prestazioni e dell'esperienza dell'impresa di progettazione del richiedente.

c) 

L'Agenzia deve comunicare al richiedente il proprio livello di partecipazione e aggiornare tale livello ove ciò sia giustificato da informazioni aventi un impatto rilevante sul rischio precedentemente valutato a norma delle lettere a) e b). L'Agenzia deve informare il richiedente circa il cambiamento del livello di partecipazione.

21.B.103    Rilascio di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto

a) 

L'Agenzia rilascia un certificato di omologazione di un aeromobile, un motore o un'elica oppure un certificato di omologazione ristretto per un aeromobile a condizione che:

1. 

il richiedente si sia conformato al punto 21.A.21;

2. 

l'Agenzia, tramite le verifiche della dimostrazione di conformità in base al proprio livello di partecipazione determinato in conformità al punto 21.B.100, non abbia rilevato alcuna non conformità alle premesse di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa, ove applicabili a norma del punto 21.B.82, e ai requisiti di protezione ambientale; e

3. 

non sia stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza del prodotto per gli impieghi per i quali è richiesta l'omologazione.

b) 

In deroga alla lettera a), su richiesta del richiedente inclusa nella dichiarazione di cui al punto 21.A.20, lettera d), l'Agenzia può rilasciare un certificato di omologazione di un aeromobile prima che sia stata dimostrata la conformità alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa, a condizione che il richiedente dimostri la conformità prima della data in cui tali dati di idoneità operativa debbano essere effettivamente utilizzati.

▼B

(CAPITOLO C — NON APPLICABILE)

CAPITOLO D —   MODIFICHE AI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE ED AI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI

▼M2 —————

▼M5

21.B.105    Premesse di omologazione, requisiti di protezione ambientale e premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa per una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione

L'Agenzia stabilisce le premesse di omologazione applicabili, i requisiti di protezione ambientale e, nel caso di una modifica riguardante i dati di idoneità operativa, le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa definite in conformità al punto 21.A.101 e le notifica al richiedente che presenta domanda di una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione.

21.B.107    Rilascio dell'approvazione di una modifica di un certificato di omologazione

a) 

L'Agenzia rilascia l'approvazione di una modifica di un certificato di omologazione a condizione che:

1) 

il richiedente che presenta domanda di approvazione si sia conformato:

i) 

al punto 21.A.95 per una modifica di minore entità; oppure

ii) 

al punto 21.A.97 per una modifica di maggiore entità;

2) 

l'Agenzia, tramite la verifica della dimostrazione di conformità in base al proprio livello di partecipazione determinato in conformità alle lettera a) o b) del punto 21.B.100, non abbia rilevato alcuna non conformità alle premesse di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa, ove applicabili a norma del punto 21.B.82, e ai requisiti di protezione ambientale; e

3) 

non sia stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza del prodotto per gli impieghi per i quali è richiesta l'omologazione.

b) 

Nel caso di una modifica riguardante dati di idoneità operativa, in deroga ai punti 1) e 2) della lettera a), su richiesta del richiedente inclusa nella dichiarazione di cui al punto 21.A.20, lettera d), l'Agenzia può approvare una modifica di un certificato di omologazione di un aeromobile prima che sia stata dimostrata la conformità alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa, a condizione che il richiedente dimostri la conformità prima della data in cui tali dati di idoneità operativa debbano essere effettivamente utilizzati.

c) 

L'approvazione delle modifiche dei dati di idoneità operativa deve essere inclusa nell'approvazione della modifica del certificato di omologazione.

d) 

L'approvazione di una modifica di un certificato di omologazione deve essere limitata alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) nel certificato di omologazione cui si riferisce la modifica in questione.

▼B

CAPITOLO E —   CERTIFICATI SUPPLEMENTARI DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO

▼M5

Nel presente capitolo i riferimenti ai certificati di omologazione comprendono i certificati di omologazione e i certificati di omologazione ristretti.

21.B.109    Premesse di omologazione, requisiti di protezione ambientale e premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa per i certificati di omologazione supplementari

L'Agenzia stabilisce le premesse di omologazione applicabili, i requisiti di protezione ambientale e, nel caso di una modifica riguardante i dati di idoneità operativa, le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa definite in conformità al punto 21.A.101 e le notifica al richiedente che presenta domanda di un certificato di omologazione supplementare.

21.B.111    Rilascio di certificati di omologazione supplementari

a) 

L'Agenzia rilascia il certificato di omologazione supplementare a condizione che:

1) 

il richiedente si sia conformato al punto 21.A.115, lettera b);

2) 

l'Agenzia, tramite la verifica della dimostrazione di conformità in base al proprio livello di partecipazione stabilito in conformità al punto 21.B.100, lettera a), non abbia rilevato alcuna non conformità alle premesse di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa, ove applicabili a norma del punto 21.B.82, e ai requisiti di protezione ambientale; e

3) 

non sia stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza del prodotto per gli impieghi per i quali è richiesta l'omologazione.

b) 

Nel caso di un certificato di omologazione supplementare che riguarda i dati di idoneità operativa, in deroga ai punti 1) e 2) della lettera a), su richiesta del richiedente inclusa nella dichiarazione di cui al punto 21.A.20, lettera d), l'Agenzia può rilasciare un certificato di omologazione supplementare prima che sia stata dimostrata la conformità alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa, a condizione che il richiedente dimostri la conformità prima della data in cui tali dati debbano essere effettivamente utilizzati.

c) 

L'approvazione delle modifiche dei dati di idoneità operativa deve essere inclusa nel certificato di omologazione supplementare.

d) 

Il certificato di omologazione supplementare deve essere limitato alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) nel certificato di omologazione cui si riferisce la modifica di maggiore entità in questione.

▼B

CAPITOLO F —   PRODUZIONE SENZA APPROVAZIONE DELL’IMPRESA DI PRODUZIONE

21.B.120    Indagini

a) L’autorità competente nominerà una squadra di indagine per ciascun richiedente o titolare di un’autorizzazione a procedere, per condurre tutte le attività relative a detta autorizzazione; la squadra sarà formata da un caposquadra con compiti di gestione e coordinamento e, se necessario, da uno o più componenti. Il caposquadra risponde direttamente al dirigente responsabile dell’attività, come definito al punto 21.B.25 (b)(2).

b) L’autorità competente deve eseguire verifiche sufficienti a giustificare raccomandazioni a carico dei titolari o dei richiedenti, per l’emissione, la riconferma, la modifica, la sospensione o la revoca dell’autorizzazione a procedere.

c) L’autorità competente deve redigere le procedure di verifica delle attività dei richiedenti o dei titolari delle autorizzazioni a procedere, nell’ambito delle procedure documentate e tenendo conto, perlomeno, dei seguenti elementi:

1) 

valutazione delle domande ricevute;

2) 

designazione di una squadra di indagine;

3) 

preparazione e pianificazione delle indagini;

4) 

valutazione della documentazione (manuale, procedure ecc.);

5) 

audit e verifiche;

6) 

follow-up delle azioni correttive;

7) 

raccomandazioni per il rilascio, la modifica, la sospensione o la revoca dell’autorizzazione a procedere.

21.B.125    Non conformità

a) Quando, nel corso di audit o con altri mezzi, l’autorità competente riscontri un evidente e oggettivo non rispetto da parte del titolare dell’autorizzazione a procedere dei requisiti applicabili della sezione A del presente allegato, tali non conformità saranno trattate conformemente al punto 21.A.125B(a).

b) L’autorità competente prenderà le seguenti misure:

1) 

in presenza di non conformità di livello 1, l’autorità competente intraprenderà un’azione immediata per revocare, limitare o sospendere, in toto o in parte, a seconda della portata della non conformità, la lettera di autorizzazione, fino a quando l’impresa non abbia portato a termine delle azioni correttive;

2) 

per le non conformità di livello 2, l’autorità competente accorderà un periodo di azione correttiva consono alla natura della non conformità che non sarà comunque superiore a tre mesi. In talune circostanze, alla fine di questo primo periodo ed in base alla natura della non conformità, l’autorità competente può prorogare il periodo di tre mesi sulla base dell’esistenza di un piano correttivo soddisfacente.

c) L’autorità competente è tenuta a sospendere l’autorizzazione a procedere, in toto o in parte, in caso di incapacità a conformarsi entro il termine concesso dall’autorità competente.

21.B.130    Rilascio dell’autorizzazione a procedere

a) Accertata la conformità del fabbricante alle prescrizioni della sezione A, capitolo F, l’autorità competente emana un’autorizzazione a procedere, attestante la conformità dei singoli prodotti, parti o pertinenze (modulo 65 AESA, cfr. l’appendice XI) senza ulteriore indugio.

b) L’autorizzazione a procedere deve riportare la natura della concessione, il termine di validità e, se del caso, le limitazioni annesse all’autorizzazione.

c) La validità dell’autorizzazione a procedere non dovrà essere superiore ad un anno.

21.B.135    Mantenimento dell’autorizzazione a procedere

L’autorità competente considera valida l’autorizzazione a procedere subordinatamente alle seguenti condizioni:

a) 

il fabbricante utilizza correttamente il modulo 52 AESA (cfr. l’appendice VIII) come dichiarazione di conformità per gli aeromobili completi, ed il modulo 1 AESA (cfr. l’appendice I) per prodotti diversi da aeromobili completi, parti e pertinenze; e

b) 

le verifiche ispettive eseguite dall’autorità competente prima della ratifica del modulo 52 AESA (cfr. l’appendice VIII) o del modulo 1 AESA (cfr. l’appendice I), come prescritto nel punto 21.A.130, lettera c), non hanno riscontrato alcuna inosservanza alla luce dei requisiti o delle procedure contenuti nel manuale fornito dal fabbricante, o alla luce della conformità dei rispettivi prodotti, parti e pertinenze. Scopo dei controlli è verificare perlomeno che:

1) 

l’autorizzazione riguardi il prodotto, la parte o la pertinenza in corso di verifica, e rimanga valida;

2) 

il manuale descritto al punto 21.A.125 A(b), nello stato di emendamento dichiarato nell’autorizzazione a procedere, sia impiegato dal fabbricante come documento operativo di base. Diversamente, l’ispezione non potrà continuare ed i certificati di messa in servizio non saranno convalidati;

3) 

la produzione sia stata eseguita nelle condizioni prescritte dall’autorizzazione a procedere ed in maniera soddisfacente;

4) 

le verifiche ed i test (incluse le prove in volo, se del caso), di cui al punto 21.A.130(b)(2) e/o (b)(3), siano stati eseguiti nelle condizioni prescritte dall’autorizzazione a procedere ed in maniera soddisfacente;

5) 

le verifiche da parte dell’autorità competente, descritte o invocate nell’autorizzazione a procedere, siano state eseguite e giudicate idonee;

6) 

la dichiarazione di conformità sia rispondente al punto 21.A.130, e le informazioni in essa contenute non ne impediscano la ratifica;

c) 

L’autorizzazione a procedere non è scaduta.

21.B.140    Emendamento dell’autorizzazione a procedere

a) L’autorità competente investigherà, nel modo adeguato ed in conformità al punto 21.B.120, l’opportunità di emendare l’autorizzazione a procedere.

b) Accertato che i requisiti della sezione A, capitolo F continuano a sussistere, l’autorità competente provvederà ad emendare di conseguenza l’autorizzazione a procedere.

21.B.145    Limitazione, sospensione e revoca dell’autorizzazione a procedere

a) La limitazione, la sospensione o la revoca dell’autorizzazione a procedere devono essere comunicate per iscritto al titolare della stessa. L’autorità competente è tenuta a comunicare le ragioni per la limitazione, la sospensione o la revoca e informare il titolare dell’autorizzazione in merito al suo diritto di ricorso.

b) Il provvedimento di sospensione dell’autorizzazione può essere annullato solo dopo che sia stata ripristinata la conformità alla sezione A del capitolo F.

21.B.150    Conservazione della documentazione

a) L’autorità competente deve istituire un sistema di archiviazione dei documenti che consenta un’adeguata tracciabilità dell’iter di emissione, riconferma, emendamento, sospensione e revoca delle singole autorizzazioni.

b) La documentazione deve contenere perlomeno quanto segue:

1) 

i documenti forniti dal richiedente o dal titolare dell’autorizzazione a procedere;

2) 

i documenti redatti nel corso delle verifiche ispettive, nei quali sono descritti le attività e gli esiti delle indagini di cui al punto 21.B.120;

3) 

l’autorizzazione a procedere, inclusi eventuali emendamenti;

4) 

i verbali degli incontri con il fabbricante.

c) La documentazione deve essere tenuta in archivio per almeno sei anni dopo la scadenza dell’autorizzazione a procedere.

d) L’autorità competente deve altresì conservare in archivio tutte le dichiarazioni di conformità (modulo 52 AESA, cfr. l’appendice VIII) ed i certificati di riammissione in servizio (modulo 1 AESA, cfr. l’appendice I) che ha ratificato.

CAPITOLO G —   APPROVAZIONE DELLE IMPRESE DI PRODUZIONE

21.B.220    Indagini

a) L’ autorità competente nominerà una squadra di approvazione per ciascun richiedente o titolare dell’approvazione di un’impresa di produzione, per condurre tutte le attività relative a detta approvazione; la squadra sarà formata da un caposquadra con compiti di gestione e coordinamento e, se necessario, da uno o più componenti. Il caposquadra risponde direttamente al dirigente responsabile dell’attività, come definito al punto 21.B.25(b)(2).

b) L’autorità competente deve eseguire verifiche sufficienti a giustificare raccomandazioni a carico dei titolari o dei richiedenti, per l’emissione, la riconferma, la modifica, la sospensione o la revoca dell’approvazione d’impresa.

c) L’ autorità competente deve stilare procedure di verifica delle attività dei richiedenti o dei titolari dell’approvazione di un’impresa di produzione, nell’ambito delle procedure documentate e tenendo conto perlomeno dei seguenti elementi:

1) 

valutazione delle domande ricevute;

2) 

designazione di una squadra di approvazione;

3) 

preparazione e pianificazione delle indagini;

4) 

valutazione della documentazione (manuale d’impresa, procedure ecc.);

5) 

audit;

6) 

follow-up delle azioni correttive;

7) 

raccomandazioni per il rilascio, la modifica, la sospensione o la revoca dell’approvazione dell’impresa di produzione;

8) 

monitoraggio continuo.

21.B.225    Non conformità

a) Quando, nel corso di audit o con altri mezzi, l’autorità competente riscontri un evidente e oggettivo non rispetto da parte del titolare di un’approvazione di impresa di produzione dei requisiti applicabili della sezione A, le non conformità saranno trattate conformemente al punto 21.A.158(a).

b) L’autorità competente prenderà le seguenti misure:

1) 

in presenza di non conformità di livello 1, l’autorità competente intraprenderà un’azione immediata per revocare, limitare o sospendere, in toto o in parte, a seconda della portata della non conformità, la lettera di autorizzazione, fino a quando l’impresa non abbia portato a termine delle azioni correttive;

2) 

per le non conformità di livello 2, l’autorità competente accorderà un periodo di azione correttiva consono alla natura della non conformità che non sarà comunque superiore a tre mesi. In talune circostanze, alla fine di questo primo periodo e in base alla natura della non conformità, l’autorità competente può prorogare il periodo di tre mesi sulla base dell’esistenza di un piano correttivo soddisfacente.

c) Nel caso in cui l’impresa non si adegui alla tempistica concordata, l’autorità competente intraprenderà le azioni necessarie per la sospensione totale o parziale dell’approvazione.

21.B.230    Rilascio del certificato

a) Accertata la conformità dell’impresa di produzione con le prescrizioni applicabili della sezione A, capitolo G, l’autorità competente rilascia un’approvazione d’impresa (modulo 55 AESA, cfr. l’appendice X) senza ulteriore indugio.

b) Il numero di riferimento sarà menzionato sul modulo AESA 55 nel modo specificato dall’Agenzia.

21.B.235    Monitoraggio continuo

a) Per giustificare il mantenimento dell’approvazione dell’impresa di produzione, l’autorità competente deve sottoporre quest’ultima a una costante sorveglianza, diretta a:

1) 

verificare che il sistema qualità del titolare dell’approvazione sia sempre conforme alla sezione A, capitolo G;

2) 

verificare che l’impresa del titolare dell’approvazione operi in conformità del manuale;

3) 

verificare l’efficacia delle procedure delineate nel manuale d’impresa; nonché

4) 

monitorare tramite campionatura gli standard relativi a prodotti, parti o pertinenze.

b) Il controllo prolungato deve essere effettuato conformemente al punto 21.B.220.

c) Attenendosi ad un programma di monitoraggio continuo, l’autorità competente, nell’arco di 24 mesi, dovrà sottoporre l’approvazione dell’impresa a una revisione completa per verificarne l’ottemperanza ai requisiti del presente allegato I (parte 21). Le attività di sorveglianza possono prevedere indagini di vario tipo nel corso del biennio. Il numero delle verifiche può variare in funzione della complessità dell’impresa, del numero delle sedi e della criticità della produzione. La frequenza minima dei controlli a carico del titolare dell’approvazione, nell’ambito del programma di sorveglianza dell’autorità competente, è di uno all’anno.

21.B.240    Emendamento dell’approvazione di un’impresa di produzione

a) Nello svolgimento delle attività di sorveglianza, l’autorità competente deve controllare anche eventuali modifiche minori.

b) L’autorità competente deve investigare, in conformità al punto 21.B.220, le modifiche di natura significativa apportate all’approvazione dell’impresa di produzione, o alla domanda di approvazione, da parte del titolare e, se necessario, deve disporre l’emendamento della portata e dei termini dell’approvazione.

c) Accertato che i requisiti della sezione A, capitolo G continuano a sussistere, l’autorità competente provvederà ad emendare di conseguenza l’approvazione dell’impresa di produzione.

21.B.245    Sospensione e revoca dell’approvazione di un’impresa di produzione

a) In presenza di non conformità di livello 1 o 2, l’autorità competente può sospendere o revocare l’approvazione di un’impresa di produzione, in toto o in parte, come qui di seguito descritto.

1) 

In presenza di non conformità di livello 1, l’approvazione dell’impresa viene immediatamente sospesa. Se il titolare dell’approvazione dell’impresa di produzione non si conforma a quanto previsto al punto 21.A.158(c)1, l’approvazione viene revocata.

2) 

In presenza di non conformità di livello 2, l’autorità competente deciderà in merito a qualsiasi restrizione al fine dell’approvazione mediante la sospensione temporanea dell’approvazione o di parti di essa. Se il titolare dell’approvazione dell’impresa di produzione non si conforma a quanto stabilito al punto 21.A.158(c)(2), l’approvazione viene revocata.

b) La limitazione, la sospensione o la revoca dell’approvazione dell’impresa di produzione devono essere comunicate per iscritto al titolare. L’autorità competente si impegna a comunicare i motivi della sospensione o della revoca e ad informare il titolare dell’autorizzazione in merito al suo diritto di ricorso.

c) Il provvedimento di sospensione dell’approvazione può essere annullato solo dopo aver ripristinato la conformità alla sezione A, capitolo G.

21.B.260    Conservazione della documentazione

a) L’autorità competente deve istituire un sistema di archiviazione dei documenti che consenta un’adeguata tracciabilità dell’iter di emissione, riconferma, emendamento, sospensione e revoca delle singole approvazioni alle imprese di produzione.

b) La documentazione deve contenere perlomeno quanto segue:

1) 

i documenti forniti dal richiedente o dal titolare del certificato di approvazione di un’impresa di produzione;

2) 

i documenti redatti nel corso delle verifiche ispettive, nei quali sono descritti le attività e gli esiti delle indagini di cui al punto 21.B.220, ivi incluse le non conformità rilevate in conformità al punto 21.B.225;

3) 

il programma di sorveglianza continua, ivi inclusi i resoconti delle indagini condotte;

4) 

il certificato di approvazione dell’impresa di produzione comprese eventuali modifiche;

5) 

i verbali degli incontri con il titolare dell’approvazione dell’impresa di produzione.

c) La documentazione deve essere conservata in archivio per almeno sei anni.

CAPITOLO H —   CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI RISTRETTI DI AERONAVIGABILITÀ

21.B.320    Indagini

a) L’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve condurre indagini sufficienti a giustificare raccomandazioni a carico dei titolari o dei richiedenti, per l’emissione, la riconferma, la modifica, la sospensione o la revoca di certificati ed autorizzazioni.

b) L’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve stilare procedure di valutazione che tengano conto, perlomeno, degli elementi seguenti:

1) 

valutazione dell’idoneità del richiedente;

2) 

valutazione dell’ammissibilità della domanda;

3) 

classificazione dei certificati di aeronavigabilità;

4) 

valutazione della documentazione ricevuta con la domanda;

5) 

ispezione dell’aeromobile;

6) 

determinazione delle condizioni necessarie e di restrizioni o limiti per i certificati di aeronavigabilità.

21.B.325    Rilascio dei certificati di aeronavigabilità

a) Accertata la conformità ai requisiti del punto 21.B.326 e ai requisiti applicabili della sezione A del capitolo H del presente allegato I (parte 21), l’autorità competente dello Stato membro di registrazione rilascia o modifica il certificato di aeronavigabilità (modulo 25 AESA, cfr. l’appendice VI) senza ulteriore indugio.

b) Accertata la conformità ai requisiti del punto 21.B.327 e ai requisiti applicabili della sezione A, capitolo H del presente allegato I (parte 21), l’autorità competente dello Stato membro di registrazione rilascia o modifica un certificato ristretto di aeronavigabilità (modulo 24 AESA, cfr. l’appendice V) senza ulteriore indugio.

▼M7

c) Nel caso di aeromobili provenienti da un paese terzo, oltre al certificato di aeronavigabilità appropriato di cui alla lettera a) o b), l’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve rilasciare:

1. 

per gli aeromobili nuovi o usati soggetti all’allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, un certificato di prima revisione dell’aeronavigabilità (modulo AESA 15a, appendice II);

2. 

per gli aeromobili nuovi soggetti all’allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, un certificato di prima revisione dell’aeronavigabilità (modulo AESA 15c, appendice II);

3. 

per gli aeromobili usati soggetti all’allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, un certificato di prima revisione dell’aeronavigabilità (modulo AESA 15c, appendice II), se l’autorità competente ha effettuato la revisione dell’aeronavigabilità.

▼M5

21.B.326    Certificato di aeronavigabilità

L'autorità competente dello Stato membro di registrazione provvede a rilasciare un certificato di aeronavigabilità per:

a) 

aeromobili nuovi:

1) 

su presentazione della documentazione di cui al punto 21.A.174, lettera b) 2);

2) 

se l'autorità competente dello Stato membro di registrazione ha verificato che l'aeromobile è conforme a un progetto approvato ed è in condizioni di operare in sicurezza. A tal fine tale autorità può decidere di condurre verifiche ispettive; e

3) 

se l'autorità competente dello Stato membro di registrazione ha accertato che l'aeromobile è conforme ai requisiti applicabili in materia di emissioni di CO2 alla data di rilascio del primo certificato di aeronavigabilità;

b) 

aeromobili usati:

1) 

su presentazione della documentazione di cui al punto 21.A.174, lettera b), 3) e comprovante che:

i) 

l'aeromobile è conforme a un progetto di tipo approvato sulla base di un certificato di omologazione e di eventuali certificati di omologazione supplementari, modifiche o riparazioni approvati in conformità al presente allegato I (parte 21); nonché

ii) 

le direttive di aeronavigabilità applicabili sono state rispettate; e

▼M6

iii) 

l’aeromobile è stato ispezionato in conformità alle disposizioni di cui all’allegato I (parte M) o all’allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014, a seconda dei casi;

▼M5

iv) 

l'aeromobile era conforme ai requisiti applicabili in materia di emissioni di CO2 alla data di rilascio del primo certificato di aeronavigabilità;

2) 

se l'autorità competente dello Stato membro di registrazione ha accertato che l'aeromobile è conforme a un progetto approvato ed è in condizioni di operare in sicurezza. A tal fine tale autorità può decidere di condurre verifiche ispettive; e

3) 

se l'autorità competente dello Stato membro di registrazione ha accertato che l'aeromobile era conforme ai requisiti applicabili in materia di emissioni di CO2 alla data di rilascio del primo certificato di aeronavigabilità.

▼B

21.B.327    Certificato ristretto di aeronavigabilità

a) L’autorità competente dello Stato membro di registrazione provvede a rilasciare un certificato ristretto di aeronavigabilità per:

1) 

aeromobili nuovi:

i) 

su presentazione della documentazione di cui al punto 21.A.174(b)(2);

ii) 

quando l’autorità competente dello Stato membro di registrazione ha verificato che l’aeromobile è conforme a un progetto approvato dall’Agenzia sulla base di un certificato ristretto di omologazione del tipo o in conformità di determinate specifiche di aeronavigabilità ed è in condizioni di operare in sicurezza. A tal fine, tale autorità può decidere di condurre verifiche ispettive;

2) 

aeromobili usati:

i) 

su presentazione della documentazione di cui al punto 21.A.174(b)(3) e comprovante che:

A) 

l’aeromobile è conforme a un progetto approvato sulla base di un certificato di omologazione limitato o in conformità a determinate specifiche di aeronavigabilità e di eventuali certificati di omologazione supplementare, modifiche o riparazioni, approvati in conformità al presente allegato I (parte 21); nonché

B) 

le direttive di aeronavigabilità applicabili sono state rispettate; nonché

▼M6

C) 

l’aeromobile è stato ispezionato in conformità alle disposizioni di cui all’allegato I (parte M) o all’allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014, a seconda dei casi;

▼B

ii) 

se l’autorità competente dello Stato membro di registrazione ha verificato che l’aeromobile è conforme al progetto approvato ed è in condizioni di operare in sicurezza. A tal fine, tale autorità può decidere di condurre verifiche ispettive.

b) Per gli aeromobili non conformi ai requisiti fondamentali citati nel regolamento (CE) n. 216/2008, e pertanto non idonei all’omologazione limitata, l’Agenzia, tenuto debito conto delle discrepanze da detti requisiti fondamentali, provvederà a:

1) 

certificare e verificare la conformità a determinate specifiche di aeronavigabilità, per garantire adeguati livelli di sicurezza nei limiti delle destinazioni d’uso; nonché

2) 

definire le limitazioni per l’impiego dei suddetti aeromobili.

c) Le limitazioni d’uso accompagneranno i certificati ristretto di aeronavigabilità e potranno includere restrizioni dello spazio aereo, per tener conto delle divergenze dai requisiti fondamentali di aeronavigabilità stabiliti nel regolamento (CE) n. 216/2008.

21.B.330    Sospensione e revoca dei certificati di aeronavigabilità e dei certificati ristretti di aeronavigabilità

a) Se vi è prova evidente che una qualsiasi delle condizioni specificate al punto 21.A.181(a) non è soddisfatta, l’autorità competente dello Stato membro di registrazione sospende o revoca il certificato di aeronavigabilità.

b) Alla notifica di sospensione o revoca di un certificato di aeronavigabilità o di un certificato ristretto di aeronavigabilità, l’autorità competente dello Stato membro di registrazione rende noti i motivi alla base del provvedimento di sospensione o revoca e informa il titolare del certificato in merito al suo diritto di presentare ricorso.

21.B.345    Conservazione della documentazione

a) L’autorità competente dello Stato membro di registrazione è tenuta ad istituire un sistema di archiviazione dei documenti che consenta un’adeguata tracciabilità dell’iter di emissione, riconferma, emendamento, sospensione e revoca dei singoli certificati di aeronavigabilità.

b) La documentazione deve contenere perlomeno quanto segue:

1) 

i documenti forniti dal richiedente;

2) 

i documenti redatti nel corso delle verifiche ispettive, nei quali sono descritti le attività e gli esiti delle indagini di cui al punto 21.B.320(b); e

3) 

una copia del certificato o autorizzazione al volo, ed eventuali emendamenti.

c) La documentazione deve essere tenuta in archivio per almeno sei anni dopo l’espunzione dal registro nazionale.

CAPITOLO I —   CERTIFICATI ACUSTICI

21.B.420    Indagini

a) L’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve condurre indagini sufficienti a giustificare raccomandazioni a carico dei titolari o dei richiedenti, per l’emissione, la riconferma, la modifica, la sospensione o la revoca del certificato acustico.

b) L’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve stilare procedure di valutazione nell’ambito delle procedure documentate, che tengano conto perlomeno dei seguenti elementi:

1) 

valutazione dell’ammissibilità;

2) 

valutazione della documentazione ricevuta con la domanda;

3) 

ispezione dell’aeromobile.

21.B.425    Rilascio dei certificati acustici

Accertata la conformità ai requisiti della sezione A, capitolo I, l’autorità competente dello Stato membro di registrazione rilascia o emenda, a seconda dei casi, il certificato acustico (modulo 45 AESA, cfr. l’appendice VII) senza ulteriore indugio.

21.B.430    Sospensione e revoca dei certificati acustici

a) Se vi è prova evidente che alcune delle condizioni specificate nel punto 21.A.211(a) non sono soddisfatte, l’autorità competente dello Stato membro di registrazione sospende o revoca il certificato acustico.

b) All’atto dell’emissione dell’avviso di sospensione e revoca di un certificato acustico che l’autorità competente dello Stato membro di registrazione specificherà le ragioni per la sospensione e la revoca ed informerà il detentore del certificato sul suo diritto di appello.

21.B.445    Conservazione della documentazione

a) L’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve istituire un sistema di archiviazione dei documenti, con criteri minimi di conservazione, che consenta un’adeguata tracciabilità dell’iter di emissione, riconferma, emendamento, sospensione e revoca dei singoli certificati acustici.

b) La documentazione deve contenere perlomeno quanto segue:

1) 

i documenti forniti dal richiedente;

2) 

i documenti redatti nel corso delle verifiche ispettive, nei quali sono descritti le attività ed i risultati finali delle indagini di cui al punto 21.B.420(b);

3) 

una copia del certificato e dei suoi emendamenti.

c) La documentazione deve essere tenuta in archivio per almeno sei anni dopo l’espunzione dal registro nazionale.

CAPITOLO J —   APPROVAZIONE DOA

Saranno valide le procedure amministrative fissate dall’Agenzia.

CAPITOLO K —   PARTI E PERTINENZE

Saranno valide le procedure amministrative fissate dall’Agenzia.

(CAPITOLO L — NON APPLICABILE)

CAPITOLO M —   RIPARAZIONI

▼M5

21.B.450    Premesse di omologazione e requisiti di protezione ambientale per l'approvazione di un progetto di riparazione

L'Agenzia definisce eventuali modifiche delle premesse di omologazione, cui fa riferimento, a seconda dei casi, il certificato di omologazione, il certificato di omologazione supplementare o l'autorizzazione ETSO per APU, che l'Agenzia ritenga necessarie per mantenere un livello di sicurezza pari a quello precedentemente definito e le notifica al richiedente che presenta domanda di approvazione di un progetto di riparazione.

21.B.453    Rilascio dell'approvazione di un progetto di riparazione

a) 

L'Agenzia rilascia l'approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità a condizione che:

1) 

il richiedente abbia dimostrato la propria idoneità conformemente al punto 21.A.432B;

2) 

il richiedente si sia conformato al punto 21.A.433;

3) 

l'Agenzia, tramite la verifica della dimostrazione della conformità in base al proprio livello di partecipazione stabilito in conformità al punto 21.B.100, lettera a), non abbia rilevato alcuna non conformità alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale; e

4) 

non sia stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza del prodotto per gli impieghi per i quali è richiesta l'omologazione.

b) 

L'Agenzia rilascia l'approvazione di un progetto di riparazione di minore entità a condizione che il richiedente si sia conformato ai punti 2) e 4) della lettera a) e che l'Agenzia, tramite la verifica della dimostrazione di conformità in base al proprio livello di partecipazione in conformità al punto 21.B.100, lettera b), non abbia rilevato alcuna non conformità alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale.

▼B

(CAPITOLO N — NON APPLICABILE)

CAPITOLO O —   AUTORIZZAZIONI ETSO

▼M5

21.B.480    Rilascio dell'autorizzazione ETSO

L'Agenzia rilascia l'autorizzazione ETSO a condizione che:

a) 

il richiedente si sia conformato al punto 21.A.606;

b) 

l'Agenzia, tramite la verifica della dimostrazione di conformità in base al proprio livello di partecipazione in conformità al punto 21.B.100, lettera b), non abbia rilevato alcuna non conformità alle specifiche tecniche dell'ETSO applicabile o eventuali divergenze dalle stesse, approvate in conformità al punto 21.A.610; e

c) 

non sia stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza dell'articolo per gli impieghi per i quali è richiesta l'omologazione.

▼B

CAPITOLO P —   PERMESSO DI VOLO

21.B.520    Accertamenti

a) L’autorità competente deve eseguire accertamenti sufficienti a giustificare il rilascio o la revoca del permesso di volo.

b) L’autorità competente deve predisporre procedure di valutazione che includano quantomeno gli elementi seguenti:

1) 

verifica dell’ammissibilità del richiedente;

2) 

verifica dell’ammissibilità della domanda;

3) 

valutazione della documentazione pervenuta con la domanda;

4) 

ispezione dell’aeromobile;

5) 

approvazione delle condizioni di volo conformemente al punto 21.A.710(b).

21.B.525    Rilascio di permessi di volo

L’autorità competente rilascia un permesso di volo (modulo 20a AESA, cfr. l’appendice III) senza ulteriore indugio:

a) 

su presentazione delle informazioni richieste al punto 21.A.707; nonché

b) 

quando le condizioni di volo di cui al punto 21.A.708 siano state approvate conformemente al punto 21.A.710; nonché

c) 

quando l’autorità competente, attraverso proprie indagini, che possono includere verifiche, o mediante procedure concordate con il richiedente, ha accertato che l’aeromobile è conforme al progetto di cui al punto 21.A.708 prima del volo.

21.B.530    Revoca del permesso di volo

a) Se è dimostrato che una qualsiasi delle condizioni specificate al punto 21.A.723(a) non è soddisfatta in relazione a un permesso di volo da essa rilasciato, l’autorità competente revoca il permesso.

b) Alla notifica di revoca del permesso di volo, l’autorità competente rende noti i motivi alla base del provvedimento di revoca e informa il titolare del permesso di volo in merito al suo diritto di presentare ricorso.

21.B.545    Conservazione della documentazione

a) L’autorità competente istituisce un sistema di archiviazione dei documenti che consente un’adeguata tracciabilità dell’iter di emissione e revoca dei singoli permessi di volo.

b) L’archivio deve contenere quantomeno:

1) 

i documenti forniti dal richiedente;

2) 

i documenti redatti nel corso delle verifiche ispettive, nei quali sono descritti le attività e gli esiti delle indagini di cui al punto 21.B.520(b); e

3) 

una copia del permesso di volo.

c) La documentazione deve essere conservata per almeno sei anni dopo la scadenza del permesso di volo.

CAPITOLO Q —   IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI, PARTI E PERTINENZE

Saranno valide le procedure amministrative fissate dall’Agenzia.




Appendici

MODULI AESA

Se i moduli in appendice vengono rilasciati in una lingua diversa dall’inglese, dovranno essere accompagnati da una traduzione in inglese.

I modelli AESA («Agenzia europea per la sicurezza aerea») a cui si fa riferimento nelle appendici di questa parte devono presentare obbligatoriamente le seguenti caratteristiche. Gli Stati membro devono assicurare che i moduli AESA da essi emessi siano riconoscibili e sono inoltre responsabili per la stampa di detti moduli.

Appendice I — Modulo AESA 1 Certificato di ammissione in sevizio

▼M6

Appendice II — Moduli AESA 15a e 15c — Certificato di revisione dell’aeronavigabilità

▼B

Appendice III — Modulo AESA 20a Permesso di volo

Appendice IV — Modulo AESA 20b Permesso di volo (rilasciato da imprese approvate)

Appendice V — Modulo AESA 24 Certificato di aeronavigabilità limitata

Appendice VI — Modulo AESA 25 Certificato di aeronavigabilità

Appendice VII — Modulo AESA 45 Certificato acustico

Appendice VIII — Modulo AESA 52 Dichiarazione di conformità dell’aeromobile

Appendice IX — Modulo AESA 53 Certificato riammissione in sevizio

Appendice X — Modulo AESA 55 Certificato di approvazione di impresa di produzione

Appendice XI — Modulo AESA 65 Autorizzazione a procedere a produzione senza approvazione di impresa di produzione

Appendice XII — Categorie di prove di volo e delle relative qualifiche dell'equipaggio di prova di volo 85




Appendice I

Certificato di ammissione in servizio/autorizzazione — Modulo AESA 1 di cui all’allegato I (parte 21)

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►(1)(2)(3)(4)(5) M2  

Istruzioni per l’uso del modulo 1 AESA

▼M2

Le presenti istruzioni si riferiscono solo all’uso del modulo 1 AESA a fini di produzione. Si richiama l’attenzione all’appendice II dell’allegato I (Parte M) del regolamento (CE) n. 2042/2003 che riguarda l’uso del modulo 1 AESA a fini di manutenzione.

▼B

1.   OGGETTO E USO

1.1. Lo scopo primario del certificato consiste nel dichiarare l’aeronavigabilità di nuovi prodotti, parti e pertinenze («elementi»).

1.2. Deve essere stabilita una correlazione tra il certificato e gli elementi. L’originatore deve conservare un certificato in condizioni che permettano di verificare i dati originali.

1.3. Il certificato può essere accettato da molte autorità di aeronavigabilità, ma può dipendere da accordi bilaterali e/o dalla politica seguita dall’autorità di aeronavigabilità.

1.4. Il certificato non costituisce una ricevuta o lettera di vettura.

1.5. Gli aeromobili non devono essere autorizzati utilizzando il certificato.

1.6. Il certificato non costituisce approvazione per l’installazione dell’elemento su un determinato aeromobile, motore o elica, ma serve all’utilizzatore finale a stabilire il suo status di approvazione di aeronavigabilità.

1.7. Lo stesso certificato non può riguardare l’autorizzazione di elementi di produzione e di elementi di manutenzione.

1.8. Lo stesso certificato non può riguardare elementi certificati in conformità di «dati approvati» e di «dati non approvati».

2.   FORMATO GENERALE

2.1. Il certificato deve essere conforme al formato allegato inclusi i numeri di campo e la collocazione di ogni campo. Le dimensioni dei campi possono essere adattate alle singole certificazioni, ma comunque non in maniera tale da rendere irriconoscibile il certificato.

2.2. Il certificato deve essere in formato «landscape» ma le dimensioni complessive possono essere aumentate o ridotte in misura consistente a condizione che il certificato rimanga riconoscibile e leggibile. Nel dubbio consultare l’autorità competente.

2.3. La dichiarazione di responsabilità dell’utilizzatore/installatore può figurare su entrambi i lati del modulo.

2.4. Il certificato deve essere stampato in maniera chiara e leggibile.

2.5. Il certificato può essere prestampato o redatto al computer ma, in entrambi i casi, la stampa di righe e caratteri deve essere chiara e leggibile e conforme al formato definito.

2.6. Il certificato deve essere in inglese e, se opportuno, in una o più altre lingue.

2.7. Le singole voci da inserire nel certificato possono essere stampate a macchina o mediante il computer, oppure scritte a mano, a lettere maiuscole, per consentire un’immediata leggibilità.

2.8. Per una maggiore chiarezza, limitare al minimo l’uso di abbreviazioni.

2.9. Lo spazio disponibile sul retro del certificato essere utilizzato dal dichiarante per l’aggiunta di ulteriori informazioni, ma mai di certificazioni. L’eventuale uso del retro del certificato deve essere indicato nel campo appropriato sul fronte del certificato.

3.   COPIE

3.1. Non c’è limite al numero di copie del certificato inviate al cliente o trattenute dal dichiarante.

4.   ERRORI SU UN CERTIFICATO

4.1. Se un utilizzatore finale trova un errore su un certificato, deve indicarlo per iscritto al dichiarante. Quest’ultimo può rilasciare un nuovo certificato se è possibile verificare e correggere l’errore.

4.2. Il nuovo certificato deve avere un nuovo numero di riferimento, essere firmato e datato.

4.3. La richiesta di nuovo certificato può essere soddisfatta senza dover riverificare le condizioni dell’elemento. Il nuovo certificato non è un attestato delle condizioni attuali e deve fare riferimento al precedente certificato nel campo 12 con la seguente dichiarazione: «Il presente certificato corregge gli errori presenti nel campo(i) [inserire campo(i) corretto(i)] del certificato [inserire il numero di riferimento originale] datato [inserire data di rilascio originale] e non riguarda la conformità/condizione/autorizzazione al servizio». Entrambi i certificati devono essere conservati per il periodo previsto per il primo.

5.   COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO DA PARTE DEL DICHIARANTE

Campo 1   Autorità competente di approvazione/Stato

Indicare il nome e lo Stato della autorità competente sotto la cui giurisdizione è rilasciato il presente certificato. Se l’autorità competente è l’Agenzia, indicare solo «AESA».

Campo 2   Intestazione del modulo 1 AESA

«CERTIFICATO DI AMMISSIONE IN SERVIZIO MODULO 1 AESA»

Campo 3   Numero di riferimento del modulo

Inserire il numero unico stabilito dal sistema/procedura di numerazione dell’impresa identificata nel campo 4; può consistere anche di caratteri alfanumerici.

Campo 4   Società (nome e indirizzo)

Inserire il nome e l’indirizzo completi dell’impresa di produzione (riferimento al modulo 55 AESA foglio A) che immette gli elementi oggetto del presente certificato. È permesso inserire loghi e simili purché non fuoriescano dal campo.

Campo 5   Ordine/Contratto/Fattura

Per facilitare la tracciabilità dell’acquirente degli elementi, inserire il numero dell’ordine, del contratto, della fattura o numeri di riferimento analoghi.

Campo 6   Elemento

Inserire i numeri di elemento per linea quando vi sono più linee. Questo campo permette un riferimento incrociato più facile con le osservazioni contenute nel campo 12.

Campo 7   Descrizione

Inserire il nome o la descrizione dell’elemento. Utilizzare preferibilmente il termine già utilizzato nelle istruzioni per il mantenimento della navigabilità o i dati di manutenzione (ad esempio il catalogo illustrato delle parti, il manuale di manutenzione dell’aeromobile, il bollettino di servizio, il manuale per la manutenzione dei componenti).

Campo 8   Numero della parte

Inserire il numero della parte come appare sull’elemento o etichetta/imballaggio. Nel caso di un motore o elica si può utilizzare la designazione del tipo.

Campo 9   Quantità

Indicare il quantitativo di elementi.

Campo 10   Numero di serie

Se il regolamento richiede che l’elemento venga identificato con un numero di serie, inserirlo in questo campo. Può anche essere inserito qualsiasi altro numero di serie non richiesto dal regolamento. Se non vi è un numero di serie identificato sull’elemento, inserire «n.d.».

Campo 11   Status/Lavoro

Inserire o «PROTOTIPO» o «NUOVO».

Inserire «PROTOTIPO» per:

i) 

la produzione di un nuovo elemento in conformità di dati di progettazione non approvati;

ii) 

ricertificazione da parte dell’impresa identificata nel campo 4 del certificato precedente in seguito a modifica o rettifica di un elemento, prima dell’immissione in servizio (ad esempio, dopo l’inserimento di una modifica di progettazione, la correzione di un difetto, un’ispezione o un test o la proroga della durata a magazzino). I particolari dell’immissione originale e del lavoro di modifica o rettifica devono essere inseriti nel campo 12.

Inserire «NUOVO» per:

i) 

la produzione di un nuovo elemento in conformità dei dati di progettazione approvati;

ii) 

ricertificazione da parte dell’impresa identificata nel campo 4 del certificato precedente dopo il lavoro di alterazione o correzione su un elemento, prima dell’entrata in servizio (ad esempio, dopo l’incorporazione di una modifica di progettazione, la correzione di un difetto, un’ispezione o un test o il rinnovo della durata a magazzino). I particolari dell’immissione originale e del lavoro di modifica o rettifica devono essere inseriti nel campo 12;

iii) 

ricertificazione da parte del fabbricante del prodotto o dell’impresa identificata nel campo 4 del certificato precedente di elementi da «prototipo» (conformità solo a dati non approvati) a «nuovo» (conformità a dati approvati e in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento), successivamente all’approvazione dei dati di progettazione applicabili, a condizione che i dati di progettazione non siano cambiati. Deve essere inserita la seguente dichiarazione nel campo 12:

RICERTIFICAZIONE DI ELEMENTI DA «PROTOTIPO» A «NUOVO». IL PRESENTE DOCUMENTO CERTIFICA L’APPROVAZIONE DEI DATI DI PROGETTAZIONE [INSERIRE NUMERO CO/COS, LIVELLO DI REVISIONE], IN DATA [INSERIRE DATA SE NECESSARIA PER IDENTIFICAZIONE DELLO STATUS DI REVISIONE], IN BASE AI QUALI QUESTO ELEMENTO (QUESTI ELEMENTI) È(SONO) STATO(I) COSTRUITO(I);

il riquadro «dati di progettazione approvati e in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento» deve essere riportato nel campo 13a;

iv) 

l’esame di un nuovo elemento autorizzato in precedenza, prima dell’immissione in servizio in conformità a norme o specifiche stabilite dall’acquirente (i cui particolari e quelli dell’autorizzazione originale devono essere inseriti nel campo 12) o per stabilire l’aeronavigabilità (una spiegazione della base di ammissione e i particolari del rilascio originale devono essere inseriti nel campo 12).

Campo 12   Osservazioni

Descrivere il lavoro identificato nel campo 11, vuoi direttamente o con riferimento alla documentazione di supporto, necessaria all’utilizzatore o all’installatore per stabilire l’aeronavigabilità degli elementi in relazione al lavoro che viene certificato. Se necessario, è possibile utilizzare un foglio separato come riferimento dal modulo 1 AESA. Ogni dichiarazione deve indicare chiaramente a quali elementi del campo 6 si riferisce. Se non vi è nulla da dichiarare, si scriverà «Nulla».

Inserire la giustificazione dell’autorizzazione dei dati di progettazione non approvati nel campo 12 (ad esempio, in attesa del certificato di omologazione, solo per prove, in attesa di dati approvati).

Se si stampano i dati da un modulo 1 AESA elettronico, eventuali dati che non siano appropriati in altri campi devono essere inseriti in questo campo.

Campo 13a   Indicare solo uno dei due riquadri:

1) contrassegnare il riquadro «i dati di progettazione approvati sono in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento» se l’elemento(i) è stato costruito utilizzando dati di progettazione approvati e considerato in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento;

2) contrassegnare il riquadro «i dati di progettazione non approvati specificati nel campo 12» se l’elemento(i) è stato costruito utilizzando dati di progettazione non approvati applicabili. Identificare i dati nel campo 12 (ad esempio, in attesa del certificato di omologazione, solo per prove, in attesa di dati approvati).

Lo stesso certificato non può riguardare elementi autorizzati sulla base di dati di progettazione approvati e non approvati.

Campo 13b   Firma autorizzata

Questo spazio sarà completato con la firma della persona autorizzata. Solo le persone specificamente autorizzate secondo le norme e le politiche della autorità competente possono firmare questo campo. Per favorire il riconoscimento, è possibile aggiungere un numero unico che identifica la persona autorizzata.

Campo 13c   Numero di approvazione/autorizzazione

Inserire il numero/riferimento di approvazione/autorizzazione. Questo numero o riferimento viene rilasciato dall’autorità competente.

Campo 13d   Nome

Inserire il nome della persona che firma il campo 13b in modo leggibile.

Campo 13e   Data

Inserire la data alla quale il campo 13b è firmato, la data deve essere nel formato dd = 2 cifre giorno, mmm = prime 3 lettere del mese, yyyy = 4 cifre anno.

Campi 14a-14e   Requisiti generali per i campi 14a-14e:

autorizzazione non utilizzata a fini di produzione. Rendere più sfumato o più scuro o contrassegnare in altro modo per impedire un uso involontario o non autorizzato.

Responsabilità dell’utente/installatore

Introdurre la seguente dichiarazione nel certificato per avvertire gli utilizzatori finali che non sono sollevati dalle loro responsabilità per quanto riguarda l’installazione e l’uso degli elementi accompagnati dal modulo:

«IL PRESENTE CERTIFICATO NON COSTITUISCE UN’AUTORIZZAZIONE AUTOMATICA DI INSTALLAZIONE.

SE L’UTENTE/INSTALLATORE EFFETTUA IL LAVORO SECONDO LE DIRETTIVE NAZIONALI DI UN’AUTORITÀ AERONAUTICA DIVERSA DA QUANTO SPECIFICATO NEL CAMPO 1, È TENUTO OBBLIGATORIAMENTE A VERIFICARE CHE L’AUTORITÀ AERONAUTICA CUI FA CAPO ACCETTI I PRODOTTI DELL’AUTORITÀ SPECIFICATA NEL CAMPO 1.

LE DICHIARAZIONI DI CUI AI CAMPI 13A E 14A NON COSTITUISCONO UNA CERTIFICAZIONE DELL’INSTALLAZIONE. IN QUALSIASI CASO, LA DOCUMENTAZIONE DELLA MANUTENZIONE DEGLI AEROMOBILI DEVE CONTENERE UN CERTIFICATO DI INSTALLAZIONE RILASCIATO DALL’UTENTE/INSTALLATORE IN CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE NAZIONALI, PRIMA CHE L’AEROMOBILE TORNI A VOLARE.»

▼M6




Appendice II

Modulo AESA 15a — Certificato di revisione dell’aeronavigabilità

[STATO MEMBRO]

Stato membro dell’Unione europea (*)

CERTIFICATO DI REVISIONE DELL’AERONAVIGABILITÀ (AIRWORTHINESS REVIEW CERTIFICATE - ARC)

Riferimento ARC: ........................

A norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, la [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO] certifica che l’aeromobile seguente:

Costruttore dell’aeromobile: …

Designazione dell’aeromobile a cura del costruttore: …

Registrazione dell’aeromobile: …

Numero di serie dell’aeromobile: …

è da considerare aeronavigabile alla data della revisione.



Data di rilascio: …

Data di scadenza: …

Ore di volo della cellula (FH) alla data del rilascio (**): …



Firmato: …

Autorizzazione n.: …

1° rinnovo: nel corso dell’ultimo anno l’aeromobile è rimasto in ambiente controllato in conformità all’allegato I (parte M), punto M.A.901, del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione. L’aeromobile è da considerare aeronavigabile alla data del rilascio del certificato.



Data di rilascio: …

Data di scadenza: …

Ore di volo della cellula (FH) alla data del rilascio (**):…



Firmato: …

Autorizzazione n.: …

Nome della società: …

Riferimento dell’approvazione: …

2° rinnovo: nel corso dell’ultimo anno l’aeromobile è rimasto in ambiente controllato in conformità all’allegato I (parte M), punto M.A.901, del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione. L’aeromobile è da considerare aeronavigabile alla data del rilascio del certificato.



Data di rilascio: …

Data di scadenza: …

Ore di volo della cellula (FH) alla data del rilascio (**):…



Firmato: …

Autorizzazione n.: …

Nome della società: …

Riferimento dell’approvazione: …

Modulo AESA 15a — versione 5

(*) Cancellare nel caso di paesi terzi.

(**) Eccetto per dirigibili.

▼M7

Certificato di revisione dell’aeronavigabilità — Modulo AESA 15c

NOTA: le persone e le imprese che effettuano la revisione dell’aeronavigabilità in concomitanza con l’ispezione delle 100 ore/annuale possono utilizzare il retro del presente modulo per rilasciare il CRS di cui al punto ML.A.801 corrispondente all’ispezione delle 100 ore/annuale.

CERTIFICATO DI REVISIONE DELL’AERONAVIGABILITÀ (AIRWORTHINESS REVIEW CERTIFICATE — ARC) (per aeromobili conformi alla parte ML)

Riferimento ARC: ………..

In conformità al regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio:

[NOME DELL’AUTORITÀ COMPETENTE] (**)

certifica:

□…..di aver effettuato una revisione dell’aeronavigabilità in conformità al regolamento (UE) n. 1321/2014 sull’aeromobile seguente:

[oppure]

□.….che l’aeromobile nuovo seguente:

Costruttore dell’aeromobile: …………………………………. Designazione dell’aeromobile a cura del costruttore: ……………………………

Registrazione dell’aeromobile: …………………………… Numero di serie dell’aeromobile: ………………

(e che l’aeromobile in questione) è ritenuto aeronavigabile alla data della revisione.

Data di rilascio: .................................................................. Data di scadenza: …………………………………

Ore di volo della cellula (FH) alla data della revisione (*): …………………………………………………

Firmato: ............................................................................ Autorizzazione n. (se del caso): ……………………….

[OPPURE]

[NOME, INDIRIZZO E RIFERIMENTO DELL’APPROVAZIONE DELL’IMPRESA APPROVATA] (**)

[oppure]

[NOME COMPLETO DEL PERSONALE AUTORIZZATO A CERTIFICARE E NUMERO DELLA LICENZA CONFORME ALLA PARTE 66 (O EQUIVALENTE NAZIONALE)] (**)

certifica di aver effettuato una revisione dell’aeronavigabilità in conformità al regolamento (UE) n. 1321/2014 sull’aeromobile seguente:

Costruttore dell’aeromobile: …………………………………. Designazione dell’aeromobile a cura del costruttore: ……………………………

Registrazione dell’aeromobile: …………………………… Numero di serie dell’aeromobile:………………

e attesta che l’aeromobile in questione è ritenuto aeronavigabile alla data della revisione.

Data di rilascio: .................................................................. Data di scadenza: ………………………………

Ore di volo della cellula (FH) alla data della revisione (*): ……………………………………………………

Firmato: ............................................................................ Autorizzazione n. (se del caso): ……………………….

================================================================================

1o rinnovo: l’aeromobile è conforme alle condizioni di cui al punto ML.A.901, lettera c), dell’allegato V ter (parte ML).

Data di rilascio: .................................................................. Data di scadenza: ………………………………

Ore di volo della cellula (FH) alla data del rilascio (*): …………………………………………………………

Firmato: ............................................................................ Autorizzazione n.: ………………………

Nome della società: ............................................................. Riferimento dell’approvazione: ……………………

================================================================================

2o rinnovo: l’aeromobile è conforme alle condizioni di cui al punto ML.A.901, lettera c), dell’allegato V ter (parte ML).

Data di rilascio: .................................................................. Data di scadenza: ……………………………………

Ore di volo della cellula (FH) alla data del rilascio (*): ……………………………………………………………

Firmato: ............................................................................ Autorizzazione n.: ………………………

Nome della società: ............................................................. Riferimento dell’approvazione: ………………………

(*) Esclusi palloni liberi e dirigibili.

(**) Il responsabile del rilascio del modulo può adattarlo alle proprie esigenze sopprimendo il nome, la dichiarazione di certificazione, il riferimento all’aeromobile di cui trattasi e i dettagli del rilascio che non sono pertinenti per l’uso del modulo stesso.

Modulo AESA 15c — versione 4.

▼B




Appendice III

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Appendice IV

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Appendice V

Certificato ristretto di aeronavigabilità — Modulo AESA 24

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Appendice VI

Certificato di aeronavigabilità — Modulo AESA 25

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Appendice VII

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Appendice VIII

Dichiarazione di conformità dell’aeromobile — Modulo AESA 52

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Istruzioni per l’uso della dichiarazione di conformità dell’aeromobile — Modulo 52 AESA

1.   OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1. L’uso della dichiarazione di conformità dell’aeromobile rilasciata da un costruttore nell’ambito del punto 21, sezione A, capitolo F, è descritta al punto 21.A.130 e nei corrispondenti strumenti di messa in conformità accettabili.

1.2. Lo scopo della dichiarazione di conformità dell’aeromobile (modulo 52 AESA) rilasciata a norma del punto 21, sezione A, capitolo G, è di consentire al titolare di una adeguata approvazione di impresa di produzione di esercitare il diritto di ottenere un certificato di aeronavigabilità di un singolo aeromobile dalla autorità competente dello Stato membro di registrazione.

2.   GENERALITÀ

2.1. La dichiarazione di conformità deve essere conforme al formato allegato inclusi i numeri di campo e la collocazione di ogni campo. Le dimensioni dei campi possono essere adattate alle singole certificazioni, ma comunque non in maniera tale da rendere irriconoscibile la dichiarazione di conformità. Nel dubbio consultare l’autorità competente.

2.2. La dichiarazione di conformità deve essere prestampata o redatta al computer ma, in entrambi i casi, la stampa di righe e caratteri deve essere chiara e leggibile. La prestampa è permessa in conformità del modulo allegato, ma non sono autorizzate altre certificazioni.

2.3. La compilazione può essere fatta a macchina o mediante il computer, oppure a mano, a lettere maiuscole, per consentire un’immediata leggibilità. È accettabile la lingua inglese e, ove opportuno, una o più lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia il documento.

2.4. Una copia della dichiarazione e tutti gli allegati di riferimento devono essere conservati dall’impresa di produzione riconosciuta.

3.   COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DA PARTE DEL DICHIARANTE

3.1. In tutti i campi deve figurare una voce per attribuire validità di dichiarazione al documento.

3.2. Una dichiarazione di conformità non può essere rilasciata alla autorità competente dello Stato membro di registrazione a meno che la progettazione dell’aeromobile e i suoi prodotti installati siano approvati.

3.3. Le informazioni richieste ai campi 9, 10, 11, 12, 13 e 14 possono fare riferimento a documenti identificati separati conservati in archivio dall’impresa di produzione, a meno che l’autorità competente disponga altrimenti.

3.4. Questa dichiarazione di conformità non deve includere quegli elementi dell’equipaggiamento dei quali si può chiedere l’installazione per soddisfare norme operative applicabili. Alcuni di questi elementi individuali però possono essere inclusi nel campo 10 o nella progettazione omologata. Si ricorda quindi agli operatori la loro responsabilità di assicurare la conformità alle norme operative applicabili per il loro funzionamento.

Campo 1

Inserire il nome dello Stato di produzione.

Campo 2

Autorità competente sotto la cui autorità è rilasciata la dichiarazione di conformità.

Campo 3

In questo campo deve essere prestampato un solo numero di serie per il controllo della dichiarazione e a fini di tracciabilità. Tranne nel caso di un documento preparato al computer, il numero non deve essere prestampato quando il computer è programmato per produrre e stampare un numero unico.

Campo 4

Il nome e l’indirizzo completi dell’impresa che rilascia la dichiarazione. Questo campo può essere prestampato. È permesso inserire loghi e simili purché non fuoriescano dal campo.

Campo 5

Descrizione completa del tipo di aeromobile come viene definito nel certificato di omologazione e nella relativa scheda tecnica.

Campo 6

Numeri di riferimento del certificato di omologazione per l’aeromobile in oggetto.

Campo 7

Se l’aeromobile è registrato, tale marca sarà la marca di registrazione. Se l’aeromobile non è registrato si adotterà una marca che venga accettata dalla autorità competente dello Stato membro e, se del caso, dalla autorità competente di un paese terzo.

Campo 8

Il numero di identificazione assegnato dal costruttore a fini di controllo e tracciabilità e assistenza tecnica al prodotto. Tale numero è talvolta definito come numero di serie del fabbricante o del costruttore.

Campo 9

Descrizione completa del tipo di motore e dell’elica come vengono definiti nel certificato di omologazione e nella relativa scheda tecnica. Deve figurare anche il numero di identificazione del costruttore e la relativa ubicazione.

Campo 10

Modifiche di progettazione approvate alla definizione dell’aeromobile.

Campo 11

Elenco di tutte le direttive (o equivalenti) di aeronavigabilità applicabili ed una dichiarazione di conformità, assieme a una descrizione del metodo di conformità del singolo aeromobile inclusi prodotti e parti installati, pertinenze ed equipaggiamenti. Indicare eventuali termini imposti per la conformità.

Campo 12

Indicare deviazioni approvate non intenzionali dal progetto omologato indicate talvolta come concessioni, divergenze o non conformità.

Campo 13

Possono essere incluse in questo campo solo le esenzioni, rinunce o deroghe autorizzate.

Campo 14

Osservazioni. Eventuali dichiarazioni, informazioni, dati particolari o limitazioni che possono influire sulla aeronavigabilità dell’aeromobile. Se non vi sono informazioni o dati di questo tipo, scrivere: «NULLA».

Campo 15

Inserire «Certificato di aeronavigabilità» o «Certificato di aeronavigabilità ristretto» o per il Certificato di aeronavigabilità richiesto.

Campo 16

In questo campo devono essere annotati requisiti supplementari come quelli notificati da un paese importatore.

Campo 17

La validità della dichiarazione di conformità dipende dalla completa compilazione di tutti i campi del modulo. Copia della relazione della prova di volo, assieme a eventuali difetti registrati e particolari di correzioni, deve essere conservata in archivio dal titolare della approvazione di impresa di costruzione. La relazione deve essere soddisfacente e firmata dal personale qualificato per la certificazione e da un membro del personale di volo, ad esempio il pilota o l’ingegnere che hanno effettuato la prova di volo. Le prove di volo effettuate sono quelle definite al sistema di controllo della qualità, stabilito al punto 21.A.139, in particolare 21.A.139(b)(1)(vi), per garantire che l’aeromobile sia conforme ai dati di progettazione applicabili e in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento.

L’elenco degli elementi forniti (o messi a disposizione) per soddisfare gli aspetti relativi alla sicurezza di funzionamento di questa dichiarazione devono essere conservati in archivio dal titolare dell’approvazione di impresa di produzione.

Campo 18

La dichiarazione di conformità può essere firmata dalla persona autorizzata a farlo dal titolare dell’approvazione di produzione in conformità al punto 21.A.145(d). Non utilizzare timbri di gomma per la firma.

Campo 19

Il nome della persona che firma il certificato deve essere dattiloscritto o stampato in modo leggibile.

Campo 20

Indicare la data della firma della dichiarazione di conformità.

Campo 21

Indicare il riferimento dell’autorizzazione dell’autorità competente.




Appendice IX

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CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE IN SERVIZIO — MODELLO AESA 53

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il campo BREVE DESCRIZIONE DEL LAVORO SVOLTO che appare nel MODELLO AESA 53 dovrebbe comprendere il riferimento ai dati approvati utilizzati per svolgere il lavoro.

II campo LUOGO, che appare nel MODELLO AESA 53, si riferisce al luogo in cui si sono svolti i lavori di manutenzione, e non al luogo in cui si trova la sede dell'impresa (se diversa).




Appendice X

Certificati di approvazione dell’impresa di produzione di cui al capitolo G dell’allegato I (parte 21) — Modulo 55 AESA

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Appendice XI

Autorizzazione a procedere — Modulo AESA 65 di cui all’allegato I (parte 21), capitolo F

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▼M3




Appendice XII

Categorie di prove di volo e relative qualifiche dell'equipaggio di prova di volo

A.    Aspetti generali

La presente appendice definisce le qualifiche necessarie per l'equipaggio di condotta impegnato nello svolgimento di prove di volo per aeromobili certificati o da certificare in conformità a CS-23 per gli aeromobili con una massa massima al decollo (MTOM) pari o superiore a 2 000  kg, CS-25, CS-27, CS-29 o codici di aeronavigabilità equivalenti.

B.    Definizioni

1.

«Tecnico di prova di volo» : ogni tecnico che partecipa a operazioni di prove di volo a terra o in volo.

2.

«Tecnico responsabile di prova di volo» : tecnico di prova di volo al quale sono stati assegnati dei compiti in un aeromobile ai fini dello svolgimento di prove di volo o che assiste il pilota nell'esercizio dell'aeromobile e dei suoi sistemi durante le operazioni di prova di volo.

3.

«Prove di volo» :

3.1. 

voli effettuati per la fase di sviluppo di un nuovo progetto (aeromobili, sistemi di propulsione, parti e pertinenze);

3.2. 

voli effettuati per dimostrare la conformità alla base di certificazione o al progetto di tipo;

3.3. 

i voli destinati a sperimentare nuovi concetti di progettazione, che richiedono manovre non convenzionali o profili per i quali potrebbe essere possibile uscire dall'inviluppo già approvato dell'aeromobile;

3.4. 

voli di addestramento per prove di volo.

C.    Categorie di prove di volo

1.    Aspetti generali

Le descrizioni che seguono riguardano i voli effettuati da imprese di progettazione e di produzione a norma dell'allegato I (parte 21).

2.    Campo d'applicazione

Se alla prova partecipa più di un aeromobile, ogni volo individuale di aeromobile deve essere valutato a norma della presente appendice per determinare se si tratta di una prova di volo e, se del caso, la sua categoria.

I voli di cui al punto 6), lettera B, 3) sono i soli voli che rientrano nel campo di applicazione della presente appendice.

3.    Categorie di prove di volo

Le prove di volo includono le quattro categorie seguenti:

3.1. 

Categoria Uno (1)

a) 

Volo(i) iniziale (i) di un nuovo tipo di aeromobile o di un aeromobile le cui caratteristiche di volo o di pilotaggio possono aver subito importanti modifiche;

b) 

voli durante i quali può essere prevista la possibilità di riscontrare caratteristiche di volo significativamente diverse da quelle già note;

c) 

voli effettuati per sperimentare caratteristiche o tecniche di aeromobili nuove o inusuali;

d) 

voli effettuati per determinare o espandere l'inviluppo di volo;

e) 

voli effettuati per determinare le prestazioni regolamentari, le caratteristiche di volo e le qualità di manovra quando ci si avvicina ai limiti dell'inviluppo di volo;

f) 

addestramento di prova di volo per prove di volo di categoria 1.

3.2. 

Categoria Due (2)

a) 

Voli non classificati di categoria 1 su un aeromobile il cui tipo è non ancora stato certificato;

b) 

voli non classificati di categoria 1 su un aeromobile di un tipo già certificato, dopo l'incorporazione di una modifica non ancora approvata e che:

i) 

richiedono una valutazione del comportamento generale dell'aeromobile; oppure

ii) 

richiedono una valutazione delle procedure di base relative all'equipaggio, quando è in funzione o è necessario un sistema nuovo o modificato; oppure

iii) 

devono volare intenzionalmente al di fuori dei limiti dell'inviluppo operativo attualmente approvato, ma all'interno dell'inviluppo di volo oggetto della sperimentazione.

c) 

Addestramento di prova di volo per prove di volo di categoria 2.

3.3. 

Categoria Tre (3)

Voli effettuati per il rilascio dell'attestato di conformità per un aeromobile di nuova costruzione che non richiede un volo al di fuori delle limitazioni del certificato di omologazione o del manuale di volo dell'aeromobile.

3.4. 

Categoria Quattro (4)

Voli non classificati di categoria 1 o 2 su un aeromobile di un tipo già certificato, nel caso di incorporazione di una modifica di progettazione non ancora approvata.

D.    Competenza ed esperienza di piloti e ingegneri capo di prove di volo

1.    Aspetti generali

Piloti e ingegneri capo di prove di volo devono possedere le competenze e l'esperienza specificate nella seguente tabella.



 

Categorie di prove di volo

Aeromobili

1

2

3

4

aeromobili regionali (commuter) CS- 23 o aventi una velocità di progetto in picchiata superiore a 0.6 (MD) o un ceiling massimo al di sopra di 7 260  m (25 000 ft), CS- 25, CS- 27, CS- 29 o codici di aeronavigabilità equivalenti

Competenza di livello 1

Competenza di livello 2

Competenza di livello 3

Competenza di livello 4

Altri CS-23 con MTOM pari o superiore a 2 000  kg

Competenza di livello 2

Competenza di livello 2

Competenza di livello 3

Competenza di livello 4

1.1.   Competenza di livello 1

1.1.1. I piloti devono conformarsi ai requisiti dell'allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011 ( 5 ).

1.1.2. Il tecnico responsabile di prova di volo deve avere:

a) 

completato con successo un corso di addestramento di competenza di livello 1; nonché

b) 

un minimo di 100 ore di esperienza di volo, incluso l'addestramento per prove di volo.

1.2.   Competenza di livello 2

1.2.1. I piloti devono conformarsi ai requisiti dell'allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011.

1.2.2. Il tecnico responsabile di prova di volo deve avere:

a) 

completato con successo un corso di addestramento di competenza di livello 1 o livello 2; nonché

b) 

un minimo di 50 ore di esperienza di volo, incluso l'addestramento per prove di volo.

I corsi di addestramento delle competenze di livello 1 o di livello 2 per tecnico responsabile di prova di volo devono vertere almeno sulle seguenti materie:

i) 

prestazioni;

ii) 

stabilità e controllo/caratteristiche di manovra;

iii) 

sistemi;

iv) 

gestione delle prove; nonché

v) 

gestione del rischio/sicurezza.

1.3.   Competenza di livello 3

1.3.1. Il/I pilota/i deve/devono essere in possesso di una licenza valida adeguata alla categoria di aeromobile in prova, rilasciata in conformità alla parte FCL ed essere titolare/i almeno di una licenza di pilota commerciale (CPL). Inoltre, il pilota in comando deve:

a) 

avere una abilitazione alla prova di volo, oppure

b) 

avere almeno 1 000 ore di esperienza di volo come pilota in comando su aeromobili che presentano complessità e caratteristiche analoghe, e

c) 

aver partecipato, per ogni classe o tipo di aeromobile, a tutti i voli che rientrano nel programma che ha portato al rilascio del certificato individuale di aeronavigabilità di almeno cinque aeromobili.

1.3.2. Il tecnico responsabile di prova di volo deve:

a) 

soddisfare i livelli di competenza 1 o 2, oppure;

b) 

avere accumulato una esperienza significativa di volo rilevante per il compito in questione; nonché

c) 

aver partecipato a tutti i voli che rientrano nel programma che ha portato al rilascio del certificato individuale di navigabilità di almeno cinque aeromobili.

1.4.   Competenza di livello 4:

1.4.1. Il/I pilota/i deve/devono essere in possesso di una licenza valida adeguata alla categoria di aeromobile in prova, rilasciata in conformità alla parte FCL ed essere titolare/i almeno di una licenza di pilota commerciale (CPL). Il pilota in comando deve avere un'abilitazione alla prova di volo o avere almeno 1 000 ore come pilota in comando su aeromobili che presentano complessità e caratteristiche analoghe.

1.4.2. La competenza ed esperienza richieste agli ingegneri capo di prove di volo sono definite nel manuale operativo dei prove di volo.

2.    Ingegneri capo di prove di volo

Gli ingegneri capo di prove di volo devono ottenere un'autorizzazione dell'impresa di cui sono dipendenti che descriva l'ambito delle loro funzioni all'interno della stessa. L'autorizzazione deve contenere le seguenti informazioni:

a) 

nome;

b) 

data di nascita;

c) 

esperienza e formazione;

d) 

posizione all'interno dell'impresa;

e) 

ambito dell'autorizzazione;

f) 

data del primo rilascio dell'autorizzazione;

g) 

data di scadenza dell'autorizzazione, se del caso; nonché

h) 

numero identificativo dell'autorizzazione.

Gli ingegneri capo di prove di volo sono nominati solo per un volo specifico se sono fisicamente e mentalmente idonei ad adempiere in sicurezza ai compiti e responsabilità assegnati.

L'impresa deve mettere a disposizione dei titolari tutti i documenti pertinenti relativi alle autorizzazioni.

E.    Competenza ed esperienza di altri ingegneri di prova di volo.

Gli altri ingegneri di prova di volo a bordo dell'aeromobile devono avere un'esperienza e un addestramento adeguati ai compiti loro assegnati in qualità di membri dell'equipaggio, e in conformità al manuale operativo di prova di volo, se del caso.

L'impresa deve mettere a disposizione degli ingegneri di prova di volo interessati tutti i documenti pertinenti relativi alle loro attività di volo.

▼B




ALLEGATO II



Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione

(GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6).

Regolamento (CE) n. 381/2005 della Commissione

(GU L 61 dell’8.3.2005, pag. 3).

Regolamento (CE) n. 706/2006 della Commissione

(GU L 122 del 9.5.2006, pag. 16).

Regolamento (CE) n. 335/2007 della Commissione

(GU L 88 del 29.3.2007, pag. 40).

Regolamento (CE) n. 375/2007 della Commissione

(GU L 94 del 4.4.2007, pag. 3).

Regolamento (CE) n. 287/2008 della Commissione

(GU L 87 del 29.3.2008, pag. 3).

Regolamento (CE) n. 1057/2008 della Commissione

(GU L 283 del 28.10.2008, pag. 30).

Regolamento (CE) n. 1194/2009 della Commissione

(GU L 321 dell’8.12.2009, pag. 5).




ALLEGATO III



Tavola di Concordanza

Regolamento (CE) n. 1702/2003

Il presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1., paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) ad h)

Articolo 1, paragrafo 2, lettere i) e j)

Articolo 2, paragrafi 1 e 2

Articolo 2, paragrafi 1 e 2

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2 bis, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 3, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 2 bis, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articolo 2 bis, paragrafo 1, lettere c) e d)

Articolo 2 bis, paragrafi da 2 a 5

Articolo 3, paragrafi da 2 a 5

Articolo 2 ter

Articolo 4

Articolo 2 quater, paragrafo 1

Articolo 5

Articolo 2 quater, paragrafi 2 e 3

Articolo 2 quinquies

Articolo 6

Articolo 2 sexies, primo comma

Articolo 7

Articolo 2 sexies, secondo comma

Articolo 3, paragrafi 1 e 2 e la prima frase del punto 3

Articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 3, paragrafo 3, seconda frase, paragrafi 4 e 5

Articolo 3, paragrafo 6

Articolo 4, paragrafi 1, 2 e la prima frase del punto 3

Articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 4, paragrafo 3, seconda frase, paragrafi 4, 5 e 6

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 12

Articolo 5, paragrafi da 2 a 5

Allegato

Allegato I

Allegato II

Allegato III



( 1 ) Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).

( 2 ) Regolamento (UE) 2015/640 della Commissione, del 23 aprile 2015, relativo a specifiche di aeronavigabilità supplementari per determinati tipi di operazioni e che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 (GU L 106 del 24.4.2015, pag. 18).

( 3 ) Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).

( 4 ) Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).

( 5 ) Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).