02007D0884 — IT — 01.01.2020 — 004.001


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►B

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2007

che autorizza il Regno Unito a continuare ad applicare una misura di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

(2007/884/CE)

(GU L 346 del 29.12.2007, pag. 21)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO 2011/37/UE del 18 gennaio 2011

  L 19

11

22.1.2011

 M2

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO 2013/681/UE del 15 novembre 2013

  L 316

41

27.11.2013

 M3

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2265 DEL CONSIGLIO del 6 dicembre 2016

  L 342

28

16.12.2016

►M4

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2230 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 2019

  L 333

146

27.12.2019




▼B

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2007

che autorizza il Regno Unito a continuare ad applicare una misura di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

(2007/884/CE)



Articolo 1

In deroga agli articoli 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE, il Regno Unito è autorizzato a limitare al 50 % il diritto dei soggetti che noleggiano o prendono in leasing un autoveicolo di detrarre l’IVA gravante sulle spese di noleggio o di leasing di detto autoveicolo nei casi in cui esso non è utilizzato interamente per fini aziendali.

Articolo 2

In deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, il Regno Unito è autorizzato a non equiparare a prestazioni di servizio a titolo oneroso l’uso a fini privati di un autoveicolo aziendale che un soggetto passivo abbia preso a noleggio o in leasing.

▼M4

Articolo 3

La presente decisione non è più in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito conformemente all'articolo 50, paragrafo 3, TUE o, qualora un accordo di recesso concluso con il Regno Unito conformemente all'articolo 50, paragrafo 2, TUE sia entrato in vigore, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui termina il periodo di transizione, oppure a decorrere dal 31 dicembre 2022, a seconda di quale data sia anteriore.

L'eventuale domanda di autorizzazione a prorogare le misure di deroga autorizzate dalla presente decisione è, se del caso, presentata alla Commissione entro il 1° aprile 2022. La domanda è corredata di una relazione comprendente un riesame della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione dell'IVA che grava sulle spese di noleggio o di leasing di autoveicoli non utilizzati esclusivamente a fini aziendali.

▼B

Articolo 4

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.