02012R0377 — IT — 02.08.2022 — 009.001
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REGOLAMENTO (UE) N. 377/2012 DEL CONSIGLIO del 3 maggio 2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Guinea-Bissau (GU L 119 del 4.5.2012, pag. 1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
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data |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 458/2012 DEL CONSIGLIO del 31 maggio 2012 |
L 142 |
11 |
1.6.2012 |
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REGOLAMENTO (UE) N. 517/2013 DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013 |
L 158 |
1 |
10.6.2013 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 559/2013 DEL CONSIGLIO del 18 giugno 2013 |
L 167 |
1 |
19.6.2013 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/403 DEL CONSIGLIO del 7 marzo 2017 |
L 63 |
15 |
9.3.2017 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/31 DEL CONSIGLIO del 10 gennaio 2018 |
L 6 |
1 |
11.1.2018 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1163 DELLA COMMISSIONE del 5 luglio 2019 |
L 182 |
33 |
8.7.2019 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1302 DEL CONSIGLIO del 5 agosto 2021 |
L 283 |
9 |
6.8.2021 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/595 DELLA COMMISSIONE dell'11 aprile 2022 |
L 114 |
60 |
12.4.2022 |
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L 201 |
1 |
1.8.2022 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1330 DEL CONSIGLIO del 28 luglio 2022 |
L 201 |
3 |
1.8.2022 |
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Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) N. 377/2012 DEL CONSIGLIO
del 3 maggio 2012
concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Guinea-Bissau
Articolo 1
Ai fini del presente regolamento si intende per:
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a) |
«fondi» : le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra l’altro:
i)
i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento;
ii)
i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi;
iii)
i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;
iv)
gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività;
v)
il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni e gli altri impegni finanziari;
vi)
le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione;
vii)
i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie; |
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b) |
«congelamento di fondi» : il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i fondi o avere accesso a essi in modo da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l’uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio; |
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c) |
«risorse economiche» : le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non siano fondi ma che possano essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi; |
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d) |
«congelamento delle risorse economiche» : il divieto dell’utilizzo di risorse economiche al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l’altro la vendita, la locazione e le ipoteche; |
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e) |
«territorio dell’Unione» : i territori a cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite. |
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell’allegato II possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono:
necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone di cui all’allegato I e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;
destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute in relazione alla prestazione di servizi legali;
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla gestione ordinaria o alla custodia di fondi o risorse economiche congelati; o
necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che in questo caso lo Stato membro abbia comunicato a tutti gli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un’autorizzazione specifica.
Articolo 5
In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell’allegato II possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:
i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 2 sono stati inclusi nell’allegato I o di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale pronunciata prima di tale data;
i fondi o le risorse economiche in questione siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;
il vincolo o la decisione non vadano a favore di una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo di cui all’allegato I; e
il riconoscimento del vincolo o della decisione non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato.
Articolo 6
L’articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:
interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o
pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 2 sono stati inseriti nell’allegato I,
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati in conformità all’articolo 2, paragrafo 1.
Articolo 7
Articolo 8
Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:
fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, in particolare i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell’articolo 2, all’autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati, identificata nei siti web elencati nell’allegato II, e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o attraverso tale autorità competente; e
a collaborare con detta autorità competente per la verifica di queste informazioni.
Articolo 9
La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle decisioni pronunciate dalle autorità giurisdizionali nazionali.
Articolo 10
La Commissione è autorizzata a modificare l’allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.
Articolo 11
Articolo 12
Articolo 13
Laddove il presente regolamento stabilisca un obbligo di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l’indirizzo e gli altri recapiti da usare per tali comunicazioni sono quelli indicati nell’allegato II.
Articolo 14
Il presente regolamento si applica:
nel territorio dell’Unione, compreso il suo spazio aereo;
a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione;
a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrata/o o costituita/o conformemente alla legislazione di uno Stato membro;
a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all’interno dell’Unione.
Articolo 15
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Elenco delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi o delle entità di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 2
Persone
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Nome |
Informazioni sull'identità (data e luogo di nascita (d.d.n. e l.d.n.), numero di passaporto/carta d'identità, ecc.) |
Motivi dell'inserimento nell'elenco |
Data di designazione |
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1. |
António INJAI (alias «António INDJAI») |
Cittadinanza: Guinea-Bissau Data di nascita: 20.1.1955 Luogo di nascita: Encheia, Sector de Bissorá, Região de Oio, Guinea-Bissau Ascendenti: Wasna Injai (nome del padre) e Quiritche Cofte (nome della madre) Designazione: a) tenente generale b) capo di Stato maggiore delle forze armate Passaporto: passaporto diplomatico AAID00435 Data di rilascio: 18.2.2010 Luogo di rilascio: Guinea-Bissau Data di scadenza: 18.2.2013 Data della designazione ONU: 18.5.2012 (a norma del punto 4 dell'UNSCR 2048 (2012) Avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5782445 |
António Injai è stato coinvolto in prima persona nella pianificazione e nella guida dell'ammutinamento del 1o aprile 2010, culminato con la cattura illegale del primo ministro, Carlo Gomes Junior, e dell'allora capo di Stato maggiore delle forze armate, José Zamora Induta; durante il periodo elettorale 2012, nelle sue vesti di capo di Stato maggiore delle forze armate, Injai ha rilasciato dichiarazioni nelle quali minacciava di rovesciare le autorità elette e porre fine al processo elettorale; António Injai è stato coinvolto nella pianificazione operativa del colpo di Stato del 12 aprile 2012. All'indomani del colpo di Stato, il primo comunicato del «Comando militare» è stato emanato dallo stato maggiore delle forze armate, guidato dal generale Injai. |
3.5.2012 |
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2. |
Mamadu TURE (alias «N'Krumah») |
Cittadinanza: Guinea-Bissau Data di nascita: 26.4.1947 Designazione: a) maggiore generale b) capo di Stato maggiore delle forze armate Passaporto diplomatico n. DA0002186 Data di rilascio: 30.3.2007 Luogo di rilascio: Guinea-Bissau Data di scadenza: 26.8.2013 Data della designazione ONU: 18.5.2012 (a norma del punto 4 dell'UNSCR 2048 (2012) Avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5782456 |
Membro del «Comando militare» che ha assunto la responsabilità del colpo di Stato del 12 aprile 2012. |
3.5.2012 |
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3. |
Estêvão NA MENA |
Cittadinanza: Guinea-Bissau Data di nascita: 7.3.1956 Designazione: ispettore generale delle forze armate Data della designazione ONU: 18.5.2012 (a norma del punto 4 dell'UNSCR 2048 (2012) Avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5782449 |
Membro del «Comando militare» che ha assunto la responsabilità del colpo di Stato del 12 aprile 2012. |
3.5.2012 |
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4. |
Ibraima CAMARÁ (alias «Papa Camará») |
Cittadinanza: Guinea-Bissau Data di nascita: 11.5.1964 Ascendenti: Suareba Camará (nome del padre) e Sale Queita (nome della madre) Designazione: a) brigadier generale b) capo di Stato maggiore delle forze aeree Passaporto diplomatico n. AAID00437 Data di rilascio: 18.2.2010 Luogo di rilascio: Guinea-Bissau Data di scadenza: 18.2.2013 Data della designazione ONU: 18.5.2012 (a norma del punto 4 dell'UNSCR 2048 (2012) Avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5781782 |
Membro del «Comando militare» che ha assunto la responsabilità del colpo di Stato del 12 aprile 2012. |
3.5.2012 |
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5. |
Daba NAUALNA (alias «Daba Na Walna») |
Cittadinanza: Guinea-Bissau Data di nascita: 6.6.1966 Ascendenti: Samba Naualna (nome del padre) e In-Uasne Nanfafe (nome della madre) Designazione: a) tenente colonnello b) portavoce del «Comando militare» Passaporto n. SA 0000417 Data di rilascio: 29.10.2003 Luogo di rilascio: Guinea-Bissau Data di scadenza: 10.3.2013 Data della designazione ONU: 18.5.2012 (a norma del punto 4 dell'UNSCR 2048 (2012) Avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5782452 |
Portavoce del «Comando militare» che ha assunto la responsabilità del colpo di Stato del 12 aprile 2012. |
3.5.2012 |
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12. |
Júlio NHATE |
Cittadinanza: Guinea-Bissau Data di nascita: 28.9.1965 Designazione: a) tenente colonnello b) comandante del reggimento paracadutisti Data della designazione ONU: 18.7.2012 (a norma del punto 4 dell'UNSCR 2048 (2012) Avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5782454 |
Membro del «Comando militare» che ha assunto la responsabilità del colpo di Stato del 12 aprile 2012. Fedele alleato di António Injai, il tenente colonnello Júlio Nhate ha la responsabilità materiale del colpo di Stato del 12 aprile 2012, avendone condotto le operazioni militari. |
1.6.2012 |
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13. |
Tchipa NA BIDON |
Cittadinanza: Guinea-Bissau Data di nascita: 28.5.1954 Ascendenti: «Nabidom» Designazione: a) tenente colonnello b) capo dell'intelligence Passaporto: passaporto diplomatico DA0001564 Data di rilascio: 30.11.2005 Luogo di rilascio: Guinea-Bissau Data di scadenza: 15.5.2011 Data della designazione ONU: 18.7.2012 (a norma del punto 4 dell'UNSCR 2048 (2012) Avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5782446 |
Membro del «Comando militare» che ha assunto la responsabilità del colpo di Stato del 12 aprile 2012. |
1.6.2012 |
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▼M10 ————— |
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16. |
Idrissa DJALÓ (alias: Idriça Djaló) |
Cittadinanza: Guinea-Bissau Data di nascita: 18 dicembre 1954 Designazione: a) maggiore b) consulente per il protocollo del capo di Stato maggiore delle forze armate c) colonnello d) capo del protocollo del quartier generale delle forze armate (successivamente) Passaporto: AAISO40158 Data di rilascio: 12.10.2012 Luogo di rilascio: Guinea-Bissau Data di scadenza: 2.10.2015 Data della designazione ONU: 18.7.2012 (a norma del punto 4 dell'UNSCR 2048 (2012) Avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5782443 |
Punto di contatto per il «Comando militare» che ha assunto la responsabilità del colpo di Stato del 12 aprile 2012 e uno dei suoi membri più attivi. È stato uno dei primi ufficiali a dichiarare pubblicamente la propria affiliazione al «Comando militare», firmando uno dei suoi primi comunicati (n. 5, in data 13 aprile 2012). Il maggiore Djaló appartiene anche all'intelligence militare. |
18.7.2012 |
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▼M7 ————— |
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▼M10 ————— |
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▼M7 ————— |
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▼M10 ————— |
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21. |
Tenente Julio NA MAN |
Cittadinanza: della Guinea-Bissau Funzione ufficiale: Aiutante di campo del Capo di Stato maggiore delle Forze armate |
Membro del «Comando militare» che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012. Il tenente Na Man ha avuto un ruolo attivo, agli ordini di António Injai, nel comando operativo del colpo di stato del 12 aprile. Ha inoltre partecipato a riunioni con i partiti politici a nome del «Comando militare». |
1.6.2012 |
ALLEGATO II
Siti web che contengono informazioni sulle autorità competenti degli Stati membri di cui all’articolo 4, paragrafo 1, all’articolo 5, paragrafo 1, e all’articolo 8, paragrafo 1, e indirizzo per le notifiche o altre comunicazioni alla Commissione europea
BELGIO
https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions
BULGARIA
https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions
CECHIA
www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html
DANIMARCA
http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/
GERMANIA
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html
ESTONIA
https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid
IRLANDA
https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/
GRECIA
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
SPAGNA
https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx
FRANCIA
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/
CROAZIA
https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955
ITALIA
https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/
CIPRO
https://mfa.gov.cy/themes/
LETTONIA
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIA
http://www.urm.lt/sanctions
LUSSEMBURGO
https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html
UNGHERIA
https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato
MALTA
https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx
PAESI BASSI
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties
AUSTRIA
https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/
POLONIA
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe
https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions
PORTOGALLO
https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas
ROMANIA
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVENIA
http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi
SLOVACCHIA
https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
FINLANDIA
https://um.fi/pakotteet
SVEZIA
https://www.regeringen.se/sanktioner
Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:
Commissione europea
Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali (DG FISMA)
Rue de Spa 2/Spastraat 2
1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu