02012R0377 — IT — 02.08.2022 — 009.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

▼M9

REGOLAMENTO (UE) N. 377/2012 DEL CONSIGLIO

del 3 maggio 2012

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Guinea-Bissau

▼B

(GU L 119 del 4.5.2012, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 458/2012 DEL CONSIGLIO del 31 maggio 2012

  L 142

11

1.6.2012

 M2

REGOLAMENTO (UE) N. 517/2013 DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013

  L 158

1

10.6.2013

 M3

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 559/2013 DEL CONSIGLIO del 18 giugno 2013

  L 167

1

19.6.2013

►M4

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/403 DEL CONSIGLIO del 7 marzo 2017

  L 63

15

9.3.2017

►M5

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/31 DEL CONSIGLIO del 10 gennaio 2018

  L 6

1

11.1.2018

 M6

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1163 DELLA COMMISSIONE del 5 luglio 2019

  L 182

33

8.7.2019

►M7

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1302 DEL CONSIGLIO del 5 agosto 2021

  L 283

9

6.8.2021

►M8

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/595 DELLA COMMISSIONE dell'11 aprile 2022

  L 114

60

12.4.2022

►M9

REGOLAMENTO (UE) 2022/1329 DEL CONSIGLIO del 28 luglio 2022

  L 201

1

1.8.2022

►M10

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1330 DEL CONSIGLIO del 28 luglio 2022

  L 201

3

1.8.2022


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 168, 28.6.2012, pag.  55 (377/2012)

 C2

Rettifica, GU L 294, 10.10.2014, pag.  60 (377/2012)




▼B

▼M9

REGOLAMENTO (UE) N. 377/2012 DEL CONSIGLIO

del 3 maggio 2012

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Guinea-Bissau

▼B



Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«fondi» :

le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra l’altro:

i) 

i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento;

ii) 

i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi;

iii) 

i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;

iv) 

gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività;

v) 

il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni e gli altri impegni finanziari;

vi) 

le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione;

vii) 

i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;

b)

«congelamento di fondi» : il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i fondi o avere accesso a essi in modo da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l’uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;

c)

«risorse economiche» : le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non siano fondi ma che possano essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

d)

«congelamento delle risorse economiche» : il divieto dell’utilizzo di risorse economiche al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l’altro la vendita, la locazione e le ipoteche;

e)

«territorio dell’Unione» : i territori a cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.

Articolo 2

1.  
Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da persone fisiche o giuridiche, entità e organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2012/237/PESC, come persone, entità o organismi che i) intraprendono o sostengono atti che minaccino la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau o ii) sono associati a dette persone, entità o organismi, di cui all’elenco nell’allegato I.
2.  
Nessun fondo o risorsa economica sono messi, direttamente o indirettamente, a disposizione o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato I.
3.  
È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 3

1.  
L’allegato I indica i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone, delle entità e degli organismi.
2.  
L’allegato I riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati. Riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

Articolo 4

1.  

In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell’allegato II possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono:

a) 

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone di cui all’allegato I e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;

b) 

destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute in relazione alla prestazione di servizi legali;

c) 

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla gestione ordinaria o alla custodia di fondi o risorse economiche congelati; o

d) 

necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che in questo caso lo Stato membro abbia comunicato a tutti gli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un’autorizzazione specifica.

2.  
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle eventuali autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.

Articolo 5

1.  

In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell’allegato II possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:

a) 

i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 2 sono stati inclusi nell’allegato I o di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale pronunciata prima di tale data;

b) 

i fondi o le risorse economiche in questione siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;

c) 

il vincolo o la decisione non vadano a favore di una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo di cui all’allegato I; e

d) 

il riconoscimento del vincolo o della decisione non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato.

2.  
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle eventuali autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.

Articolo 6

1.  

L’articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

a) 

interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o

b) 

pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 2 sono stati inseriti nell’allegato I,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati in conformità all’articolo 2, paragrafo 1.

2.  
L’articolo 2, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi nell’Unione accreditino sui conti congelati fondi trasferiti verso i conti della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo elencati, purché tali versamenti siano anch’essi congelati. L’ente finanziario o creditizio informa senza indugio l’autorità competente pertinente in merito a tali operazioni.

Articolo 7

1.  
Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo che lo attua, né per i suoi dirigenti o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti per negligenza.
2.  
Il divieto di cui all’articolo 2, paragrafo 2, non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che hanno messo a disposizione fondi o risorse economiche se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato il divieto in questione.

Articolo 8

▼C1

1.  

Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

▼B

a) 

fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, in particolare i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell’articolo 2, all’autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati, identificata nei siti web elencati nell’allegato II, e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o attraverso tale autorità competente; e

b) 

a collaborare con detta autorità competente per la verifica di queste informazioni.

2.  
Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente agli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 9

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle decisioni pronunciate dalle autorità giurisdizionali nazionali.

Articolo 10

La Commissione è autorizzata a modificare l’allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 11

1.  
Qualora decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un’entità o a un organismo le misure di cui all’articolo 2, paragrafo 1, il Consiglio modifica di conseguenza l’allegato I.
2.  
Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell’inserimento nell’elenco alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo di cui al paragrafo 1 direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo la possibilità di presentare osservazioni.
3.  
Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la propria decisione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo interessata/o.
4.  
L’elenco di cui all’allegato I è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi.

Articolo 12

1.  
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
2.  
Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, così come ogni successiva modifica di tali norme.

Articolo 13

Laddove il presente regolamento stabilisca un obbligo di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l’indirizzo e gli altri recapiti da usare per tali comunicazioni sono quelli indicati nell’allegato II.

Articolo 14

Il presente regolamento si applica:

a) 

nel territorio dell’Unione, compreso il suo spazio aereo;

b) 

a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c) 

a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione;

d) 

a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrata/o o costituita/o conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

e) 

a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all’interno dell’Unione.

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi o delle entità di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 2



Persone

▼M1

▼B

 

Nome

Informazioni sull'identità (data e luogo di nascita (d.d.n. e l.d.n.), numero di passaporto/carta d'identità, ecc.)

Motivi dell'inserimento nell'elenco

Data di designazione

▼M4

1.

António INJAI

(alias «António INDJAI»)

Cittadinanza: Guinea-Bissau

Data di nascita: 20.1.1955

Luogo di nascita: Encheia, Sector de Bissorá, Região de Oio, Guinea-Bissau

Ascendenti: Wasna Injai (nome del padre) e Quiritche Cofte (nome della madre)

Designazione: a) tenente generale b) capo di Stato maggiore delle forze armate

Passaporto: passaporto diplomatico AAID00435

Data di rilascio: 18.2.2010

Luogo di rilascio: Guinea-Bissau

Data di scadenza: 18.2.2013

Data della designazione ONU: 18.5.2012 (a norma del punto 4 dell'UNSCR 2048 (2012)

Avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5782445

António Injai è stato coinvolto in prima persona nella pianificazione e nella guida dell'ammutinamento del 1o aprile 2010, culminato con la cattura illegale del primo ministro, Carlo Gomes Junior, e dell'allora capo di Stato maggiore delle forze armate, José Zamora Induta; durante il periodo elettorale 2012, nelle sue vesti di capo di Stato maggiore delle forze armate, Injai ha rilasciato dichiarazioni nelle quali minacciava di rovesciare le autorità elette e porre fine al processo elettorale; António Injai è stato coinvolto nella pianificazione operativa del colpo di Stato del 12 aprile 2012. All'indomani del colpo di Stato, il primo comunicato del «Comando militare» è stato emanato dallo stato maggiore delle forze armate, guidato dal generale Injai.

3.5.2012

2.

Mamadu TURE (alias «N'Krumah»)

Cittadinanza: Guinea-Bissau

Data di nascita: 26.4.1947

Designazione: a) maggiore generale b) capo di Stato maggiore delle forze armate

Passaporto diplomatico n. DA0002186

Data di rilascio: 30.3.2007

Luogo di rilascio: Guinea-Bissau

Data di scadenza: 26.8.2013

Data della designazione ONU: 18.5.2012 (a norma del punto 4 dell'UNSCR 2048 (2012)

Avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5782456

Membro del «Comando militare» che ha assunto la responsabilità del colpo di Stato del 12 aprile 2012.

3.5.2012

3.

Estêvão NA MENA

Cittadinanza: Guinea-Bissau

Data di nascita: 7.3.1956

Designazione: ispettore generale delle forze armate

Data della designazione ONU: 18.5.2012 (a norma del punto 4 dell'UNSCR 2048 (2012)

Avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5782449

Membro del «Comando militare» che ha assunto la responsabilità del colpo di Stato del 12 aprile 2012.

3.5.2012

4.

Ibraima CAMARÁ

(alias «Papa Camará»)

Cittadinanza: Guinea-Bissau

Data di nascita: 11.5.1964

Ascendenti: Suareba Camará (nome del padre) e Sale Queita (nome della madre)

Designazione: a) brigadier generale b) capo di Stato maggiore delle forze aeree

Passaporto diplomatico n. AAID00437

Data di rilascio: 18.2.2010

Luogo di rilascio: Guinea-Bissau

Data di scadenza: 18.2.2013

Data della designazione ONU: 18.5.2012 (a norma del punto 4 dell'UNSCR 2048 (2012)

Avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5781782

Membro del «Comando militare» che ha assunto la responsabilità del colpo di Stato del 12 aprile 2012.

3.5.2012

5.

Daba NAUALNA

(alias «Daba Na Walna»)

Cittadinanza: Guinea-Bissau

Data di nascita: 6.6.1966

Ascendenti: Samba Naualna (nome del padre) e In-Uasne Nanfafe (nome della madre)

Designazione: a) tenente colonnello b) portavoce del «Comando militare»

Passaporto n. SA 0000417

Data di rilascio: 29.10.2003

Luogo di rilascio: Guinea-Bissau

Data di scadenza: 10.3.2013

Data della designazione ONU: 18.5.2012 (a norma del punto 4 dell'UNSCR 2048 (2012)

Avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5782452

Portavoce del «Comando militare» che ha assunto la responsabilità del colpo di Stato del 12 aprile 2012.

3.5.2012

▼M10 —————

▼M5 —————

▼M4

12.

Júlio NHATE

Cittadinanza: Guinea-Bissau

Data di nascita: 28.9.1965

Designazione: a) tenente colonnello b) comandante del reggimento paracadutisti

Data della designazione ONU: 18.7.2012 (a norma del punto 4 dell'UNSCR 2048 (2012)

Avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5782454

Membro del «Comando militare» che ha assunto la responsabilità del colpo di Stato del 12 aprile 2012. Fedele alleato di António Injai, il tenente colonnello Júlio Nhate ha la responsabilità materiale del colpo di Stato del 12 aprile 2012, avendone condotto le operazioni militari.

1.6.2012

13.

Tchipa NA BIDON

Cittadinanza: Guinea-Bissau

Data di nascita: 28.5.1954

Ascendenti: «Nabidom»

Designazione: a) tenente colonnello b) capo dell'intelligence

Passaporto: passaporto diplomatico DA0001564

Data di rilascio: 30.11.2005

Luogo di rilascio: Guinea-Bissau

Data di scadenza: 15.5.2011

Data della designazione ONU: 18.7.2012 (a norma del punto 4 dell'UNSCR 2048 (2012)

Avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5782446

Membro del «Comando militare» che ha assunto la responsabilità del colpo di Stato del 12 aprile 2012.

1.6.2012

▼M10 —————

▼M4

16.

Idrissa DJALÓ (alias: Idriça Djaló)

Cittadinanza: Guinea-Bissau

Data di nascita: 18 dicembre 1954

Designazione: a) maggiore b) consulente per il protocollo del capo di Stato maggiore delle forze armate c) colonnello d) capo del protocollo del quartier generale delle forze armate (successivamente)

Passaporto: AAISO40158

Data di rilascio: 12.10.2012

Luogo di rilascio: Guinea-Bissau

Data di scadenza: 2.10.2015

Data della designazione ONU: 18.7.2012 (a norma del punto 4 dell'UNSCR 2048 (2012)

Avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5782443

Punto di contatto per il «Comando militare» che ha assunto la responsabilità del colpo di Stato del 12 aprile 2012 e uno dei suoi membri più attivi. È stato uno dei primi ufficiali a dichiarare pubblicamente la propria affiliazione al «Comando militare», firmando uno dei suoi primi comunicati (n. 5, in data 13 aprile 2012). Il maggiore Djaló appartiene anche all'intelligence militare.

18.7.2012

▼M7 —————

▼M10 —————

▼M7 —————

▼M10 —————

▼M1

21.

Tenente Julio NA MAN

Cittadinanza: della Guinea-Bissau

Funzione ufficiale: Aiutante di campo del Capo di Stato maggiore delle Forze armate

Membro del «Comando militare» che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012. Il tenente Na Man ha avuto un ruolo attivo, agli ordini di António Injai, nel comando operativo del colpo di stato del 12 aprile. Ha inoltre partecipato a riunioni con i partiti politici a nome del «Comando militare».

1.6.2012




ALLEGATO II

Siti web che contengono informazioni sulle autorità competenti degli Stati membri di cui all’articolo 4, paragrafo 1, all’articolo 5, paragrafo 1, e all’articolo 8, paragrafo 1, e indirizzo per le notifiche o altre comunicazioni alla Commissione europea

▼M8

BELGIO

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

CECHIA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANIMARCA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

GERMANIA

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONIA

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRLANDA

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPAGNA

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CROAZIA

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALIA

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CIPRO

https://mfa.gov.cy/themes/

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUSSEMBURGO

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

UNGHERIA

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

PAESI BASSI

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLONIA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTOGALLO

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVACCHIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

https://um.fi/pakotteet

SVEZIA

https://www.regeringen.se/sanktioner

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea

Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali (DG FISMA)

Rue de Spa 2/Spastraat 2

1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu