02010R0927 — IT — 19.10.2010 — 001.001


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►B

REGOLAMENTO (UE) N. 927/2010 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2010

recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 ottobre 2010

(GU L 272 dell'16.10.2010, pag. 14)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) N. 934/2010 DELLA COMMISSIONE del 18 ottobre 2010

  L 273

13

19.10.2010




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 927/2010 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2010

recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 ottobre 2010



Articolo 1

A decorrere dal 16 ottobre 2010, i dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 ottobre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M1




ALLEGATO I



Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 19 ottobre 2010

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 00 00

SEGALA

0,00

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

0,00

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

0,00

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

0,00

(1)   

Per le merci che arrivano nell'Unione attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo oppure nel Mar Nero,

— 2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)   L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010.




ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

15.10.2010

1) Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:



(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Orzo

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

207,19

147,91

Prezzo FOB USA

203,13

193,13

173,13

109,31

Premio sul Golfo

17,02

Premio sui Grandi laghi

20,14

(1)   Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(2)   Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(3)   Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

2) Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:



Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

19,34  EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

47,73  EUR/t