02023R2405 — IT — 31.10.2023 — 000.001
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REGOLAMENTO (UE) 2023/2405 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 ottobre 2023 sulla garanzia di condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile (ReFuelEU Aviation) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 2405 del 31.10.2023, pag. 1) |
Rettificato da:
Rettifica, GU L 90126, 26.2.2024, pag. 1 ((UE) 2023/24052023/2405) |
REGOLAMENTO (UE) 2023/2405 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 18 ottobre 2023
sulla garanzia di condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile (ReFuelEU Aviation)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate sulla diffusione e sulla fornitura di carburanti sostenibili per l’aviazione.
Articolo 2
Ambito di applicazione
Fatto salvo il paragrafo 3, il presente regolamento si applica solo ai voli di trasporto aereo commerciale.
Un ente di gestione di un aeroporto non contemplato dall’articolo 3, punto 1), situato nel territorio di uno Stato membro, può richiedere che tale aeroporto sia considerato un aeroporto dell’Unione ai fini del presente regolamento, a condizione che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, al momento della richiesta. Tale ente di gestione dell’aeroporto notifica la richiesta allo Stato membro la cui autorità o le cui autorità sono responsabili dell’aeroporto a norma dell’articolo 11, paragrafo 6. La notifica è accompagnata da una conferma che l’aeroporto soddisfa i requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 1.
Lo Stato membro interessato notifica la decisione di cui al primo comma del presente paragrafo alla Commissione e all’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea («Agenzia») almeno sei mesi prima dell’inizio del periodo di riferimento a decorrere dal quale si applica tale decisione. La decisione dello Stato membro è accompagnata da un parere motivato che indica che si basa su criteri proporzionati e non discriminatori tra aeroporti con caratteristiche concorrenziali analoghe.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
«aeroporto dell’Unione»: un «aeroporto» quale definito all’articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), in cui, nel periodo di riferimento precedente, il traffico passeggeri è stato superiore a 800 000 passeggeri o il traffico merci è stato superiore a 100 000 tonnellate, e che non è situato in una regione ultraperiferica, come indicato all’articolo 349 TFUE;
«ente di gestione di un aeroporto dell’Unione»: in relazione a un aeroporto dell’Unione, il «gestore aeroportuale» quale definito all’articolo 2, punto 2), della direttiva 2009/12/CE o, qualora lo Stato membro interessato abbia riservato la gestione delle infrastrutture centralizzate per i sistemi di distribuzione del carburante a un altro ente a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 96/67/CE del Consiglio ( 2 ), tale altro ente;
«operatore aereo»: un soggetto che ha operato almeno 500 voli di trasporto aereo commerciale di passeggeri o 52 voli di trasporto aereo commerciale «all-cargo» in partenza da aeroporti dell’Unione nel periodo di riferimento precedente oppure, se tale soggetto non può essere identificato, il proprietario dell’aeromobile;
«volo di trasporto aereo commerciale»: un volo operato a fini di trasporto di passeggeri, merci o posta a titolo oneroso o a noleggio, compresi i voli nell’ambito dell’aviazione d’affari operati a fini commerciali;
«rotta»: un viaggio effettuato su un volo, tenuto conto dei luoghi di partenza e di destinazione di tale volo;
«carburante per l’aviazione»: il carburante «drop-in» fabbricato per l’uso diretto negli aeromobili;
«carburanti sostenibili per l’aviazione»: carburanti per l’aviazione che sono:
carburanti sintetici per l’aviazione;
biocarburanti per l’aviazione; o
carburanti per l’aviazione derivanti da carbonio riciclato;
«biocarburanti per l’aviazione»: carburanti per l’aviazione che sono:
«biocarburanti avanzati» quali definiti all’articolo 2, secondo comma, punto 34), della direttiva (UE) 2018/2001;
«biocarburanti» quali definiti all’articolo 2, secondo comma, punto 33), della direttiva (UE) 2018/2001, prodotti a partire dalle materie prime elencate nell’allegato IX, parte B, di detta direttiva; o
«biocarburanti» quali definiti all’articolo 2, secondo comma, punto 33), della direttiva (UE) 2018/2001, ad eccezione dei biocarburanti ottenuti da «colture alimentari e foraggere» quali definite all’articolo 2, secondo comma, punto 40), di tale direttiva, che rispettano i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni durante il ciclo di vita di cui all’articolo 29 di tale direttiva e che sono certificati conformemente all’articolo 30 della medesima direttiva;
«carburanti per l’aviazione derivanti da carbonio riciclato»: carburanti per l’aviazione che sono «carburanti derivanti da carbonio riciclato» quali definiti all’articolo 2, secondo comma, punto 35), della direttiva (UE) 2018/2001, che rispettano la soglia di riduzione delle emissioni durante il ciclo di vita di cui all’articolo 29 bis, paragrafo 2, di tale direttiva e che sono certificati conformemente all’articolo 30 della medesima direttiva;
«partita»: quantità di carburanti sostenibili per l’aviazione identificabile tramite un numero e rintracciabile;
«emissioni durante il ciclo di vita»: emissioni, in anidride carbonica equivalente, dei carburanti sostenibili per l’aviazione, che tengono conto delle emissioni in anidride carbonica equivalente della produzione, del trasporto, della distribuzione e dell’uso a bordo di energia, anche durante la combustione, calcolate secondo le metodologie stabilite all’articolo 28, paragrafo 5, o all’articolo 31, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001 o ai sensi della pertinente normativa dell’Unione;
«carburanti sintetici per l’aviazione»: carburanti per l’aviazione che sono «combustibili rinnovabili di origine non biologica» quali definiti all’articolo 2, secondo comma, punto 36), della direttiva (UE) 2018/2001, che rispettano la soglia di riduzione delle emissioni durante il ciclo di vita di cui all’articolo 29 bis, paragrafo 1, di tale direttiva e che sono certificati conformemente all’articolo 30 della medesima direttiva;
«carburanti sintetici per l’aviazione a basse emissioni di carbonio»: carburanti per l’aviazione che sono di origine non biologica, il cui contenuto energetico deriva da idrogeno a basse emissioni di carbonio non fossile, e che soddisfano una soglia di riduzione delle emissioni durante il ciclo di vita del 70 % secondo le metodologie per valutare tali riduzioni delle emissioni durante il ciclo di vita ai sensi della pertinente normativa dell’Unione;
«carburanti convenzionali per l’aviazione»: carburanti per l’aviazione ottenuti da fonti fossili non rinnovabili di carburanti a base di idrocarburi;
«idrogeno per l’aviazione a basse emissioni di carbonio»: idrogeno per l’uso negli aeromobili il cui contenuto energetico deriva da fonti non fossili non rinnovabili e che soddisfa una soglia di riduzione delle emissioni durante il ciclo di vita del 70 % secondo le metodologie per valutare tali riduzioni delle emissioni durante il ciclo di vita ai sensi della pertinente normativa dell’Unione;
«idrogeno rinnovabile per l’aviazione»: idrogeno per l’uso negli aeromobili che è considerato «combustibile rinnovabile di origine non biologica», quale definito all’articolo 2, secondo comma, punto 36), della direttiva (UE) 2018/2001, che rispetta la soglia di riduzione delle emissioni durante il ciclo di vita di cui all’articolo 29 bis, paragrafo 1, di tale direttiva e che è certificato conformemente all’articolo 30 della medesima direttiva;
«idrogeno per l’aviazione»: idrogeno rinnovabile per l’aviazione o idrogeno per l’aviazione a basse emissioni di carbonio;
«carburanti per l’aviazione a basse emissioni di carbonio»: carburanti sintetici per l’aviazione a basse emissioni di carbonio o idrogeno per l’aviazione a basse emissioni di carbonio;
«fornitore di carburante per l’aviazione»: «fornitore di combustibile» quale definito all’articolo 2, secondo comma, punto 38), della direttiva (UE) 2018/2001, che fornisce carburante per l’aviazione o idrogeno per l’aviazione presso un aeroporto dell’Unione;
«gestore del carburante»: un prestatore di servizi di assistenza a terra che organizza ed effettua le operazioni di rifornimento e recupero del carburante, compresi il magazzinaggio e il controllo della qualità e della quantità delle forniture, per gli operatori aerei negli aeroporti dell’Unione, come indicato nell’allegato della direttiva 96/67/CE;
«sede di attività principale»: sede principale o sede legale di un fornitore di carburante per l’aviazione nello Stato membro in cui ha luogo il controllo finanziario e operativo principale del fornitore di carburante per l’aviazione;
«anno di riferimento»: un periodo di un anno durante il quale devono essere presentate le relazioni di cui agli articoli 8 e 10, che inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre;
«periodo di riferimento»: un periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre dell’anno che precede l’anno di riferimento;
«fabbisogno annuo di carburante per l’aviazione»: il quantitativo di carburante per l’aviazione, indicato come combustibile per il volo dal decollo all’atterraggio sull’aeroporto di destinazione (trip fuel) e come combustibile per il rullaggio (taxi fuel) nell’allegato IV del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione ( 3 ), che è necessario per operare tutti i voli di un operatore aereo contemplati dal presente regolamento, in partenza da un determinato aeroporto dell’Unione, nel corso di un periodo di riferimento;
«quantitativo annuo non caricato»: la differenza tra il fabbisogno annuo di carburante per l’aviazione e il quantitativo effettivamente caricato da un operatore aereo prima dei voli contemplati dal presente regolamento in partenza da un determinato aeroporto dell’Unione, nel corso di un periodo di riferimento;
«quantitativo annuo totale non caricato»: la somma dei quantitativi annui non caricati da un operatore aereo in tutti gli aeroporti dell’Unione, nel corso di un periodo di riferimento;
«sistema relativo ai gas a effetto serra»: un sistema che concede benefici agli operatori aerei che utilizzano carburanti sostenibili per l’aviazione.
Articolo 4
Quote di carburante sostenibile per l’aviazione disponibile negli aeroporti dell’Unione
Tale obbligo si considera soddisfatto anche quando le quote minime di cui al primo comma sono raggiunte utilizzando:
idrogeno rinnovabile per l’aviazione;
carburanti per l’aviazione a basse emissioni di carbonio.
Ai fini del calcolo delle quote minime di cui all’allegato I, quando l’idrogeno per l’aviazione è messo a disposizione degli operatori aerei negli aeroporti dell’Unione:
i valori relativi al contenuto energetico di tutti i combustibili pertinenti sono quelli di cui all’articolo 27, paragrafo 2, lettere g) e h), e all’allegato III della direttiva (UE) 2018/2001 o alle pertinenti norme internazionali per l’aviazione riguardanti i carburanti non inclusi in tale allegato; e
il contenuto energetico dell’idrogeno per l’aviazione fornito deve essere preso in considerazione sia nel numeratore che nel denominatore.
Tuttavia, tale esclusione non si applica alle materie prime incluse nell’allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001, alle condizioni stabilite in tale allegato.
Articolo 5
Obbligo di rifornimento per gli operatori aerei
Tale richiesta è presentata almeno tre mesi prima della data di applicazione prevista dell’esenzione, suffragata da una adeguata e dettagliata motivazione. Tale esenzione dovrebbe essere limitata alle situazioni seguenti:
difficoltà operative gravi e ricorrenti per il rifornimento degli aeromobili in un determinato aeroporto dell’Unione che impediscono agli operatori aerei di effettuare voli turnaround entro un periodo di tempo ragionevole; o
difficoltà strutturali di approvvigionamento di carburante per l’aviazione derivanti dalle caratteristiche geografiche di un determinato aeroporto dell’Unione, che comportano prezzi dei carburanti per l’aviazione significativamente più elevati rispetto ai prezzi applicati in media a tipi di carburanti per l’aviazione analoghi negli altri aeroporti dell’Unione a causa, in particolare, di vincoli specifici concernenti il trasporto di carburante o della limitata disponibilità di carburanti in tale aeroporto dell’Unione e che pongono l’operatore aereo interessato in condizioni di notevole svantaggio competitivo rispetto alle condizioni di mercato esistenti in altri aeroporti dell’Unione con caratteristiche concorrenziali analoghe.
L’esenzione concessa ha un periodo di validità limitato, non superiore a un anno, al termine del quale è riesaminata su richiesta dell’operatore aereo.
Articolo 6
Obbligo per gli enti di gestione degli aeroporti dell’Unione di agevolare l’accesso ai carburanti sostenibili per l’aviazione
Articolo 7
Promozione della fornitura di idrogeno ed elettricità negli aeroporti dell’Unione
Articolo 8
Obblighi di comunicazione per gli operatori aerei
Entro il 31 marzo di ogni anno di riferimento, e per la prima volta nel 2025, gli operatori aerei trasmettono alle autorità competenti e all’Agenzia le seguenti informazioni relative a un dato periodo di riferimento:
quantitativo totale di carburante per l’aviazione caricato in ciascun aeroporto dell’Unione, espresso in tonnellate;
fabbisogno annuo di carburante per l’aviazione, per aeroporto dell’Unione, espresso in tonnellate;
quantitativo annuo non caricato, per aeroporto dell’Unione, che deve essere comunicato pari a 0 (zero) se il quantitativo annuo non caricato è negativo oppure se è inferiore o pari al 10 % del fabbisogno annuo di carburante per l’aviazione;
quantitativo annuo caricato, per aeroporto dell’Unione, per motivi di conformità alle norme di sicurezza applicabili in relazione al carburante ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, espresso in tonnellate;
quantitativo totale di carburante sostenibile per l’aviazione acquistato da fornitori di carburante per l’aviazione al fine di operare i loro voli, contemplati dal presente regolamento, in partenza da aeroporti dell’Unione, espresso in tonnellate;
per ogni acquisto di carburante sostenibile per l’aviazione, il nome del fornitore di carburante per l’aviazione, il quantitativo acquistato espresso in tonnellate, il processo di conversione, le caratteristiche e l’origine delle materie prime utilizzate per la produzione e le emissioni durante il ciclo di vita del carburante sostenibile per l’aviazione e, se un acquisto comprende diversi tipi di carburante sostenibile per l’aviazione con caratteristiche diverse, le informazioni per ciascun tipo di carburante sostenibile per l’aviazione;
totale dei voli effettuati ai sensi del presente regolamento in partenza da aeroporti dell’Unione, espresso in numero di voli e in ore di volo.
Articolo 9
Operatore aereo che dichiara l’uso di carburanti sostenibili per l’aviazione
Unitamente alla relazione di cui all’articolo 8, gli operatori aerei trasmettono all’Agenzia:
una dichiarazione dei sistemi dei gas a effetto serra cui partecipano e nell’ambito dei quali è possibile comunicare i carburanti sostenibili per l’aviazione;
una dichiarazione attestante di non aver comunicato, nell’ambito di più di un sistema relativo ai gas a effetto serra, partite identiche di carburanti sostenibili per l’aviazione; e
informazioni sulla partecipazione a regimi di sostegno finanziario dell’Unione, nazionali o regionali che consentano agli operatori aerei di essere compensati per i costi dei carburanti sostenibili per l’aviazione acquistati e informazioni che indichino se la stessa partita di carburanti sostenibili per l’aviazione abbia ricevuto o meno sostegno nell’ambito di più di un regime di sostegno finanziario.
Articolo 10
Obblighi di comunicazione per i fornitori di carburanti per l’aviazione
Entro il 14 febbraio di ogni anno di riferimento, e per la prima volta nel 2025, i fornitori di carburante per l’aviazione inseriscono nella banca dati dell’Unione di cui all’articolo 31 bis della direttiva (UE) 2018/2001, le seguenti informazioni relative al periodo di riferimento:
il quantitativo di carburante per l’aviazione fornito in ciascun aeroporto dell’Unione, espresso in tonnellate;
il quantitativo di carburante sostenibile per l’aviazione fornito in ciascun aeroporto dell’Unione, e per ciascun tipo di carburante sostenibile per l’aviazione, come specificato alla lettera c), espresso in tonnellate;
il processo di conversione, le caratteristiche e l’origine delle materie prime utilizzate per la produzione e le emissioni durante il ciclo di vita di ciascun tipo di carburante sostenibile per l’aviazione fornito negli aeroporti dell’Unione;
il tenore di aromatici e naftaleni in volume percentuale e di zolfo in massa percentuale nel carburante per l’aviazione fornito per partita, per aeroporto dell’Unione e a livello di Unione, indicando il volume e la massa totali di ciascuna partita e il metodo di prova applicato per misurare il contenuto di ciascuna sostanza a livello di partita;
il contenuto energetico del carburante per l’aviazione e del carburante sostenibile per l’aviazione forniti in ciascun aeroporto dell’Unione, per ciascun tipo di carburante.
Gli Stati membri dispongono del quadro giuridico e amministrativo necessario a livello nazionale per garantire che le informazioni inserite dai fornitori di carburante per l’aviazione nella banca dati dell’Unione siano accurate e siano state verificate e oggetto di audit a norma dell’articolo 31 bis della direttiva (UE) 2018/2001.
L’Agenzia e le autorità competenti hanno accesso alla banca dati dell’Unione. L’Agenzia utilizza le informazioni in essa contenute dopo che sono state verificate a livello di Stato membro a norma dell’articolo 31 bis della direttiva (UE) 2018/2001.
Articolo 11
Autorità competente
Tale fornitore di carburante per l’aviazione può presentare alla propria autorità competente una richiesta motivata in cui chiede di essere riassegnato a un altro Stato membro, qualora abbia fornito le quote più elevate del suo carburante per l’aviazione in detto Stato membro nei due anni precedenti la richiesta. La decisione di riassegnazione è adottata entro sei mesi dalla richiesta del fornitore di carburante per l’aviazione, è soggetta all’accordo delle autorità competenti dello Stato membro di riassegnazione ed è trasmessa senza indebito ritardo all’Agenzia e alla Commissione. Essa si applica a decorrere dall’inizio del periodo di riferimento successivo alla data della sua adozione.
Articolo 12
Applicazione delle norme
In deroga al primo comma, ai carburanti sintetici per l’aviazione si applicano le norme seguenti nei periodi compresi tra il 1o gennaio 2030 e il 31 dicembre 2031 e tra il 1o gennaio 2032 e il 31 dicembre 2034:
i fornitori di carburante per l’aviazione che, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2030 e il 31 dicembre 2031, non abbiano interamente rispettato l’obbligo di cui all’articolo 4 in relazione alle quote medie di carburanti sintetici per l’aviazione, forniscono al mercato, entro la fine del periodo compreso tra il 1o gennaio 2032 e il 31 dicembre 2034, una quantità di carburante sintetico per l’aviazione pari a quella che consente di rispettare integralmente l’obbligo, in aggiunta alla quantità prevista dall’obbligo relativo a tale periodo; e
i fornitori di carburante per l’aviazione che, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2032 e il 31 dicembre 2034, non abbiano interamente rispettato l’obbligo di cui all’articolo 4 in relazione alle quote medie di carburanti sintetici per l’aviazione, forniscono al mercato, nel periodo di riferimento successivo, una quantità di carburante sintetico per l’aviazione pari a quella che consente di rispettare integralmente l’obbligo, in aggiunta alla quantità prevista dall’obbligo relativo al periodo di riferimento.
L’adempimento degli obblighi di cui al primo e al secondo comma del presente paragrafo non esonera il fornitore di carburante per l’aviazione dall’obbligo di pagare le sanzioni pecuniarie di cui ai paragrafi 4 e 5.
Ove tali entrate siano destinate al bilancio generale di uno Stato membro, si ritiene che tale Stato membro abbia rispettato il primo comma se attua politiche di sostegno finanziario per sostenere progetti di ricerca e innovazione nel settore dei carburanti sostenibili per l’aviazione, la produzione di carburanti sostenibili per l’aviazione o politiche a sostegno di meccanismi che consentono di colmare le differenze di prezzo tra i carburanti sostenibili per l’aviazione e i carburanti convenzionali per l’aviazione, che hanno un valore equivalente o superiore alle entrate generate dalle sanzioni pecuniarie.
Entro il 25 settembre 2026, e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri pubblicano una relazione sull’impiego delle entrate aggregate generate dalle sanzioni pecuniarie come pure informazioni sul livello di spesa destinato a progetti di ricerca e innovazione nel settore dei carburanti sostenibili per l’aviazione, alla produzione di carburanti sostenibili per l’aviazione o a politiche a sostegno di meccanismi che consentono di colmare le differenze di prezzo tra i carburanti sostenibili per l’aviazione e i carburanti convenzionali per l’aviazione.
Articolo 13
Raccolta e pubblicazione dei dati
L’Agenzia pubblica ogni anno una relazione tecnica sulla base delle relazioni di cui agli articoli 7, 8 e 10 e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione comprende come minimo le informazioni seguenti:
il quantitativo aggregato di carburante sostenibile per l’aviazione acquistato dagli operatori aerei a livello dell’Unione, per l’utilizzo sui voli contemplati dal presente regolamento in partenza da un aeroporto dell’Unione, e per aeroporto dell’Unione;
il quantitativo aggregato di carburante sostenibile per l’aviazione e di carburanti sintetici per l’aviazione forniti a livello dell’Unione, per Stato membro e per aeroporto dell’Unione. La relazione include il quantitativo e il tipo di materie prime utilizzate a livello dell’Unione, per Stato membro e per aeroporto dell’Unione, e un’analisi della capacità dei fornitori di carburante per l’aviazione di rispettare le quote minime di cui all’allegato I;
per quanto possibile, il quantitativo di carburante sostenibile per l’aviazione fornito nei paesi terzi con i quali l’Unione, o l’Unione e i suoi Stati membri, ha concluso un accordo che disciplina la fornitura di servizi aerei, e in altri paesi terzi qualora tali informazioni siano pubblicamente disponibili;
la situazione del mercato, comprese le informazioni sui prezzi, e le tendenze nella produzione e nell’uso di carburante sostenibile per l’aviazione nell’Unione e per Stato membro e, per quanto possibile, nei paesi terzi con i quali l’Unione, o l’Unione e i suoi Stati membri, ha concluso un accordo che disciplina la fornitura di servizi aerei, nonché in altri paesi terzi, comprese informazioni sull’evoluzione del divario di prezzo tra i carburanti sostenibili per l’aviazione e i carburanti convenzionali per l’aviazione;
lo stato di conformità dell’ente di gestione di un aeroporto dell’Unione per quanto riguarda gli obblighi di cui all’articolo 6;
lo stato di conformità di ciascun operatore aereo e fornitore di carburante per l’aviazione soggetto a un obbligo ai sensi del presente regolamento nel periodo di riferimento;
l’origine e le caratteristiche di tutti i carburanti sostenibili per l’aviazione e le caratteristiche di sostenibilità dell’idrogeno per l’aviazione acquistati dagli operatori aerei per l’utilizzo su voli contemplati dal presente regolamento in partenza da aeroporti dell’Unione;
il tenore medio totale di aromatici e naftaleni in volume percentuale e di zolfo in massa percentuale nel carburante per l’aviazione fornito per aeroporto dell’Unione e a livello dell’Unione;
lo stato di avanzamento dei progetti negli aeroporti dell’Unione che perseguono le iniziative di cui all’articolo 7, paragrafo 3.
Articolo 14
Sistema di etichettatura ambientale
Gli operatori aerei possono chiedere il rilascio di etichette a norma del presente articolo anche per i loro voli contemplati dal presente regolamento in arrivo negli aeroporti dell’Unione. Se un operatore aereo chiede il rilascio di un’etichetta a norma del presente comma, esso la richiede per tutti i suoi voli in arrivo negli aeroporti dell’Unione.
Le etichette rilasciate a norma del presente articolo comprendono le informazioni seguenti:
l’impronta di carbonio prevista per passeggero, espressa secondo il sistema metrico decimale, come per esempio in chilogrammi di CO2 per passeggero, per il periodo di validità dell’etichetta;
l’efficienza prevista in termini di CO2 per chilometro, espressa secondo il sistema metrico decimale, come per esempio in grammi di CO2 per passeggero per chilometro, per il periodo di validità dell’etichetta.
L’impronta di carbonio prevista per passeggero e l’efficienza prevista in termini di CO2 per chilometro di un volo sono determinate dall’Agenzia sulla base di una metodologia standardizzata fondata su dati scientifici e delle informazioni fornite dagli operatori aerei in merito a tutti o ad alcuni dei seguenti fattori:
i tipi di aeromobili, il numero medio di passeggeri e di carichi di merci integrati, ove necessario, da stime di tali fattori, quali i coefficienti di riempimento medio per la rotta specificata per un dato periodo di tempo; e
le prestazioni del combustibile utilizzato sui voli effettuati dall’operatore aereo sulla base della diffusione di carburanti e utilizzando parametri quali il quantitativo totale di carburanti sostenibili per l’aviazione caricati, la percentuale rispetto alla diffusione totale di carburanti, la qualità e l’origine, la composizione e le emissioni durante il ciclo di vita derivanti dall’utilizzo del carburante calcolati per il volo.
L’Agenzia può chiedere all’operatore aereo di fornire informazioni supplementari necessarie per il rilascio dell’etichetta.
Se l’operatore aereo non presenta tutte le informazioni necessarie affinché l’Agenzia rilasci l’etichetta richiesta, l’Agenzia respinge la richiesta.
L’operatore aereo può presentare ricorso contro le decisioni dell’Agenzia adottate a norma del presente paragrafo e del paragrafo 7 del presente articolo. Tale ricorso è presentato alla commissione di ricorso di cui all’articolo 105 del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ) entro dieci giorni dalla notifica della decisione. Si applicano gli articoli 106 e 107, l’articolo 108, paragrafi 2 e 3, e gli articoli 111, 112, 113 e 114 del regolamento (UE) 2018/1139. Qualsiasi decisione da parte dall’Agenzia a norma del presente paragrafo è adottata senza indebito ritardo.
L’operatore aereo adegua di conseguenza, senza ritardo, l’esposizione dell’etichetta.
Al fine di garantire l’attuazione uniforme e il rispetto delle norme di cui al presente articolo, la Commissione adotta, entro il 1o gennaio 2025, atti di esecuzione recanti disposizioni dettagliate per quanto riguarda:
la metodologia standardizzata fondata su dati scientifici di cui al paragrafo 4, basata sui migliori dati scientifici disponibili, in particolare i dati forniti dall’Agenzia e compresa la metodologia per l’utilizzo delle stime di cui al paragrafo 4, lettera a);
la procedura con cui gli operatori aerei sono tenuti a fornire all’Agenzia le informazioni pertinenti per il rilascio di un’etichetta e la procedura per il rilascio di tale etichetta da parte dell’Agenzia, compreso il termine entro il quale l’Agenzia deve adottare una decisione a norma del paragrafo 6;
la durata della validità delle etichette rilasciate a norma del presente articolo, non superiore a un anno;
le condizioni alle quali l’Agenzia deve effettuare il riesame di cui al paragrafo 7;
la procedura di cui al paragrafo 7 attraverso la quale l’Agenzia può revocare le etichette esistenti o rilasciare una nuova etichetta;
i modelli per l’esposizione delle etichette rilasciate a norma del presente articolo;
la garanzia di un facile accesso a tutte le etichette rilasciate in formato leggibile tramite un dispositivo informatico;
la possibilità e le condizioni alle quali gli operatori aerei possono esporre, senza utilizzare un’etichetta a norma del presente articolo, informazioni sulle prestazioni ambientali analoghe a quelle di cui al paragrafo 3 per i voli in partenza da aeroporti dell’Unione.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 16, paragrafo 3.
Articolo 15
Meccanismi di flessibilità
Tale possibile sistema, che incorpora elementi di un sistema «book and claim», potrebbe consentire agli operatori aerei o ai fornitori di carburante, ovvero a entrambi, di acquistare carburanti sostenibili per l’aviazione mediante accordi contrattuali con i fornitori di carburante per l’aviazione e di dichiarare l’uso di carburanti sostenibili per l’aviazione negli aeroporti dell’Unione.
La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui espone i principali risultati della valutazione effettuata a norma del presente paragrafo, corredata, se del caso, di una proposta legislativa.
Articolo 16
Procedura di comitato
Articolo 17
Relazioni e riesame
Per quanto possibile, la relazione contiene informazioni sugli sviluppi delle politiche nei paesi terzi interessati, anche nel contesto dei loro accordi multilaterali e bilaterali con l’Unione o con l’Unione e i suoi Stati membri, nonché sullo sviluppo di un potenziale quadro strategico per la fornitura e il caricamento di carburanti sostenibili per l’aviazione a livello dell’ICAO.
La relazione valuta la competitività dei vettori aerei e degli hub aeroportuali dell’Unione rispetto ai loro concorrenti nei paesi terzi interessati, nonché l’eventuale reinstradamento, in particolare attraverso una deviazione del traffico verso gli hub aeroportuali di paesi terzi, il che comporta la rilocalizzazione delle emissioni di CO2. In particolare, in assenza di un regime obbligatorio a livello internazionale sull’uso di carburanti sostenibili per l’aviazione per i voli internazionali con un livello di ambizione analogo rispetto ai requisiti stabiliti nel presente regolamento ovvero in assenza di meccanismi elaborati a livello internazionale che consentano di evitare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e di distorsione della concorrenza per il trasporto aereo internazionale, entro il 31 dicembre 2026 la Commissione prende in considerazione, se del caso, meccanismi mirati volti a prevenire tali effetti, compresa, ove opportuno, l’estensione al trasporto aereo internazionale del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere istituito dal regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ), nonché altri tipi di misure che tengano conto del fatto che la destinazione finale del volo si trova al di fuori del territorio dell’Unione.
Nell’ambito della prima relazione o in una precedente relazione a sé stante presentata al Parlamento europeo e al Consiglio, la Commissione valuta eventuali misure per ottimizzare il tenore di carburante nei carburanti per l’aviazione.
Articolo 18
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2024.
Tuttavia, gli articoli 4, 5, 6, 8 e 10 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Quote di carburante sostenibile per l’aviazione di cui all’articolo 4
Dal 1o gennaio 2025, ogni anno, una quota minima del 2 % di carburanti sostenibili per l’aviazione;
dal 1o gennaio 2030, ogni anno, una quota minima del 6 % di carburanti sostenibili per l’aviazione, di cui:
per il periodo dal 1o gennaio 2030 al 31 dicembre 2031, una quota media dell’1,2 % di carburanti sintetici per l’aviazione, di cui, ogni anno, una quota minima dello 0,7 % di carburanti sintetici per l’aviazione;
per il periodo dal 1o gennaio 2032 al 31 dicembre 2034, una quota media del 2,0 % di carburanti sintetici per l’aviazione, di cui, ogni anno, una quota minima dell’1,2 % dal 1o gennaio 2032 al 31 dicembre 2033 e del 2,0 % dal 1o gennaio 2034 al 31 dicembre 2034;
dal 1o gennaio 2035, ogni anno, una quota minima del 20 % di carburanti sostenibili per l’aviazione, di cui una quota minima del 5 % di carburanti sintetici per l’aviazione;
dal 1o gennaio 2040, ogni anno, una quota minima del 34 % di carburanti sostenibili per l’aviazione, di cui una quota minima del 10 % di carburanti sintetici per l’aviazione;
dal 1o gennaio 2045, ogni anno, una quota minima del 42 % di carburanti sostenibili per l’aviazione, di cui una quota minima del 15 % di carburanti sintetici per l’aviazione;
dal 1o gennaio 2050, ogni anno, una quota minima del 70 % di carburanti sostenibili per l’aviazione, di cui una quota minima del 35 % di carburanti sintetici per l’aviazione.
ALLEGATO II
Modello per la comunicazione da parte dell’operatore aereo
Modello per la comunicazione da parte dell’operatore aereo sui caricamenti di carburanti per l’aviazione
Aeroporto dell’Unione |
Codice ICAO dell’aeroporto dell’Unione |
Fabbisogno annuo di carburante per l’aviazione (in tonnellate) |
Carburante per l’aviazione effettivamente caricato (in tonnellate) |
Quantitativo annuo non caricato (in tonnellate) |
Quantitativo annuo totale non caricato (in tonnellate) |
Quantitativo annuo caricato in conformità delle norme di sicurezza in relazione al carburante (in tonnellate) |
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Modello per la comunicazione da parte dell’operatore aereo sugli acquisti di carburanti sostenibili per l’aviazione
Numero totale di voli effettuati |
Numero totale di ore di volo |
Fornitore di carburante |
Quantitativo acquistato (in tonnellate) |
Processo di conversione |
Caratteristiche |
Origine delle materie prime |
Emissioni durante il ciclo di vita |
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( 1 ) Direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali (GU L 70 del 14.3.2009, pag. 11).
( 2 ) Direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (GU L 272 del 25.10.1996, pag. 36).
( 3 ) Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).
( 4 ) Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (GU L 14 del 22.1.1993, pag. 1).
( 5 ) Regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi e che abroga la direttiva 2014/94/UE (GU L 234 del 22.9.2023, pag. 1).
( 6 ) Regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, relativo all’elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1o gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo (GU L 219 del 22.8.2009, pag. 1).
( 7 ) Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).
( 8 ) Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 52).