02017D1208 — IT — 12.07.2019 — 001.001


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►B

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1208 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2017

che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato GHB119 (BCS-GHØØ5-8), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati

[notificata con il numero C(2017) 4457]

(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 173 del 6.7.2017, pag. 23)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1195 DELLA COMMISSIONE  del 10 luglio 2019

  L 187

43

12.7.2019




▼B

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1208 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2017

che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato GHB119 (BCS-GHØØ5-8), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati

[notificata con il numero C(2017) 4457]

(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Organismo geneticamente modificato e identificatore unico

In conformità al regolamento (CE) n. 65/2004, al cotone geneticamente modificato (Gossypium hirsutum L.) GHB119, di cui all'allegato, lettera b), della presente decisione, è assegnato l'identificatore unico BCS-GHØØ5-8.

Articolo 2

Autorizzazione

Ai fini previsti dall'articolo 4, paragrafo 2, e dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 sono autorizzati, alle condizioni stabilite nella presente decisione, i seguenti prodotti:

(a) 

alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti od ottenuti da cotone GHB119;

(b) 

mangimi contenenti, costituiti o derivati da cotone GHB119;

(c) 

cotone GHB119 in prodotti che lo contengano o ne sono costituiti, per tutti gli usi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.

Articolo 3

Etichettatura

1.  
Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell'organismo» è «cotone».
2.  
La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull'etichetta dei prodotti contenenti o costituiti da cotone GHB119, ad eccezione dei prodotti di cui all'articolo 2, lettera a), e nei documenti che li accompagnano.

Articolo 4

Monitoraggio degli effetti ambientali

1.  
Il titolare dell'autorizzazione provvede affinché sia elaborato e attuato il piano di monitoraggio degli effetti ambientali di cui alla lettera h) dell'allegato.
2.  
Il titolare dell'autorizzazione presenta alla Commissione relazioni annuali sull'attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio, in conformità alla decisione 2009/770/CE.

Articolo 5

Registro comunitario

Le informazioni indicate nell'allegato della presente decisione sono inserite nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, istituito dall'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003.

▼M1

Articolo 6

Titolare dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione è BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Stati Uniti, rappresentata da BASF SE, Germania.

▼B

Articolo 7

Validità

La presente decisione si applica per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di notifica.

Articolo 8

Destinatario

►M1  BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania, è destinataria della presente decisione. ◄ .




ALLEGATO

▼M1

(a)    Titolare dell'autorizzazione

Nome

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Indirizzo

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Stati Uniti

Rappresentata da BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania.

▼B

(b)    Designazione e specifica dei prodotti

1) 

alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato BCS-GHØØ5-8;

2) 

mangimi contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato BCS-GHØØ5-8;

3) 

cotone geneticamente modificato BCS-GHØØ5-8 nei prodotti che lo contengono o che sono da esso costituiti, per tutti gli usi diversi da quelli di cui ai punti 1) e 2), ad eccezione della coltivazione.

BCS-GHØØ5-8 quale descritto nella domanda, esprime la proteina PAT, che conferisce tolleranza all'erbicida a base di glufosinato ammonio, e la proteina Cry2Ae, che conferisce resistenza ad alcuni organismi infestanti dell'ordine dei lepidotteri.

(c)    Etichettatura

1) 

Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura stabiliti all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell'organismo» è «cotone»;

2) 

la dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull'etichetta dei prodotti contenenti o costituiti dal cotone di cui alla presente decisione, ad eccezione dei prodotti di cui all'articolo 2, lettera a), e nei documenti che li accompagnano.

(d)    Metodo di rilevamento

1) 

Metodo evento-specifico, basato sulla PCR in tempo reale per la quantificazione del cotone BCS-GHØØ5-8;

2) 

convalidato sul DNA genomico estratto da semi di cotone BCS-GHØØ5-8, dal laboratorio di riferimento dell'UE istituito con regolamento (CE) n. 1829/2003 pubblicato all'indirizzo http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx;

3) 

materiale di riferimento: ERM-BF428 accessibile tramite il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea, all'indirizzo https://crm.irmm.jrc.ec.europa.eu/jrc/en/reference-materials/catalogue.

(e)    Identificatore unico

BCS-GHØØ5-8

(f)    Informazioni richieste a norma dell'allegato II del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della Convenzione sulla diversità biologica

[Centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing House), numero di registro: pubblicato nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati alla notifica].

(g)    Condizioni o restrizioni per l'immissione in commercio, l'utilizzo o la manipolazione dei prodotti

Non applicabile.

(h)    Piano di monitoraggio degli effetti ambientali

Piano di monitoraggio degli effetti ambientali conformemente all'allegato VII della direttiva 2001/18/CE.

[Link: piano pubblicato nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati]

(i)    Requisiti relativi al monitoraggio successivo all'immissione in commercio dell'utilizzo degli alimenti destinati al consumo umano

Non applicabile.

Nota: in futuro potrà essere necessario modificare i link ai documenti pertinenti. Tali modifiche saranno rese pubbliche mediante aggiornamento del registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.