02017D0784 — IT — 01.07.2025 — 003.001


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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/784 DEL CONSIGLIO

del 25 aprile 2017

che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/1401

(GU L 118 del 6.5.2017, pag. 17)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1105 DEL CONSIGLIO  del 24 luglio 2020

  L 242

4

28.7.2020

►M2

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1552 DEL CONSIGLIO  del 25 luglio 2023

  L 188

45

27.7.2023




▼B

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/784 DEL CONSIGLIO

del 25 aprile 2017

che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/1401



Articolo 1

In deroga all'articolo 206 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è autorizzata a disporre che l'IVA dovuta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi ai seguenti soggetti debba essere versata dall'acquirente/destinatario su un apposito conto bancario bloccato dell'amministrazione fiscale:

— 
pubbliche amministrazioni;
— 
società controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile italiano.

▼M2 —————

▼B

Articolo 2

In deroga all'articolo 226 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è autorizzata a imporre che nelle fatture emesse in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a favore dei soggetti elencati all'articolo 1 sia apposta una specifica annotazione secondo cui l'IVA deve essere versata su un apposito conto bancario bloccato dell'amministrazione fiscale.

Articolo 3

L'Italia comunica alla Commissione le misure nazionali di cui agli articoli 1 e 2.

▼M1

Entro il ►M2  30 settembre 2024 ◄ l’Italia trasmette alla Commissione una relazione sulla situazione generale dei rimborsi IVA ai soggetti passivi interessati dalle misure di cui agli articoli 1 e 2 e, in particolare, sulla durata media della procedura di rimborso nonché sull’efficacia di tali misure e di ogni altra misura attuata dall’Italia al fine di ridurre l’evasione fiscale nei settori interessati. Tale relazione include un elenco delle varie misure attuate con relativa data di entrata in vigore.

▼B

Articolo 4

La decisione di esecuzione (UE) 2015/1401 è abrogata a decorrere dal 1o luglio 2017.

Articolo 5

La presente decisione si applica dal 1o luglio 2017 al ►M2  30 giugno 2026 ◄ .

Articolo 6

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.