02017D0784 — IT — 01.07.2025 — 003.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
|
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/784 DEL CONSIGLIO del 25 aprile 2017 (GU L 118 del 6.5.2017, pag. 17) |
Modificata da:
|
|
|
Gazzetta ufficiale |
||
|
n. |
pag. |
data |
||
|
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1105 DEL CONSIGLIO del 24 luglio 2020 |
L 242 |
4 |
28.7.2020 |
|
|
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1552 DEL CONSIGLIO del 25 luglio 2023 |
L 188 |
45 |
27.7.2023 |
|
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/784 DEL CONSIGLIO
del 25 aprile 2017
che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/1401
Articolo 1
In deroga all'articolo 206 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è autorizzata a disporre che l'IVA dovuta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi ai seguenti soggetti debba essere versata dall'acquirente/destinatario su un apposito conto bancario bloccato dell'amministrazione fiscale:
▼M2 —————
Articolo 2
In deroga all'articolo 226 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è autorizzata a imporre che nelle fatture emesse in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a favore dei soggetti elencati all'articolo 1 sia apposta una specifica annotazione secondo cui l'IVA deve essere versata su un apposito conto bancario bloccato dell'amministrazione fiscale.
Articolo 3
L'Italia comunica alla Commissione le misure nazionali di cui agli articoli 1 e 2.
Entro il ►M2 30 settembre 2024 ◄ l’Italia trasmette alla Commissione una relazione sulla situazione generale dei rimborsi IVA ai soggetti passivi interessati dalle misure di cui agli articoli 1 e 2 e, in particolare, sulla durata media della procedura di rimborso nonché sull’efficacia di tali misure e di ogni altra misura attuata dall’Italia al fine di ridurre l’evasione fiscale nei settori interessati. Tale relazione include un elenco delle varie misure attuate con relativa data di entrata in vigore.
Articolo 4
La decisione di esecuzione (UE) 2015/1401 è abrogata a decorrere dal 1o luglio 2017.
Articolo 5
La presente decisione si applica dal 1o luglio 2017 al ►M2 30 giugno 2026 ◄ .
Articolo 6
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.