02016R0759 — IT — 14.12.2019 — 003.002
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/759 DELLA COMMISSIONE del 28 aprile 2016 relativo alla definizione di elenchi di paesi terzi, parti di paesi terzi e territori dai quali gli Stati membri autorizzano l'introduzione nell'Unione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e alla determinazione delle specifiche dei certificati, recante modifica del regolamento (CE) n. 2074/2005 e abrogazione della decisione 2003/812/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 126 del 14.5.2016, pag. 13) |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1793 DELLA COMMISSIONE del 10 ottobre 2016 |
L 274 |
48 |
11.10.2016 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/731 DELLA COMMISSIONE del 25 aprile 2017 |
L 108 |
7 |
26.4.2017 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/626 DELLA COMMISSIONE del 5 marzo 2019 |
L 131 |
31 |
17.5.2019 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/628 DELLA COMMISSIONE dell'8 aprile 2019 |
L 131 |
101 |
17.5.2019 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2124 DELLA COMMISSIONE del 10 ottobre 2019 |
L 321 |
73 |
12.12.2019 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/759 DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 2016
relativo alla definizione di elenchi di paesi terzi, parti di paesi terzi e territori dai quali gli Stati membri autorizzano l'introduzione nell'Unione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e alla determinazione delle specifiche dei certificati, recante modifica del regolamento (CE) n. 2074/2005 e abrogazione della decisione 2003/812/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
CAPO 1
IMPORTAZIONI DI DETERMINATI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE
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CAPO 2
TRANSITO DI DETERMINATI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE
Articolo 3
Elenchi di paesi terzi, parti di paesi terzi e territori
I paesi terzi, le parti di paesi terzi e i territori in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano il transito attraverso l'Unione di materie prime e di materie prime trattate per la produzione di gelatina e di collagene destinati al consumo umano dirette verso un paese terzo, immediatamente dopo il transito oppure previo magazzinaggio nell'Unione secondo quanto disposto dall'articolo 12, paragrafo 4, e dall'articolo 13 della direttiva 97/78/CE del Consiglio ( 1 ), sono specificati nell'allegato I del presente regolamento, rispettivamente nella parte IV e nella parte V.
Articolo 4
Modello di certificato
1. Il modello di certificato per il transito attraverso l'Unione delle materie prime e delle materie prime trattate di cui all'articolo 3 figura nell'allegato III.
Tale certificato deve essere compilato conformemente alle note che figurano nell'allegato IV e nel pertinente modello di certificato.
2. È consentito il ricorso alla certificazione elettronica e ad altri sistemi armonizzati a livello dell'Unione.
Articolo 5
Deroga per il transito attraverso Lettonia, Lituania e Polonia
1. In deroga all'articolo 3, il transito su strada o per ferrovia tra gli specifici posti d'ispezione frontalieri in Lettonia, Lituania e Polonia elencati e contrassegnati con la nota particolare 13 nell'allegato I della decisione 2009/821/CE della Commissione ( 2 ) di partite delle materie prime o delle materie prime trattate di cui all'articolo 3 del presente regolamento provenienti dalla o destinate alla Russia, direttamente o attraverso un altro paese terzo, è autorizzato purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
la partita è sigillata dal veterinario ufficiale in servizio presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata, con un sigillo numerato progressivamente.
▼M5 —————
CAPO 3
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 6
Modifiche
L'allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005 è così modificato:
alla sezione I, i capitoli I, II, III e VI sono soppressi;
le appendici I, II, III e VI sono soppresse.
Articolo 7
Abrogazione
La decisione 2003/812/CE è abrogata.
Articolo 8
Disposizioni transitorie
Le partite di prodotti di origine animale per i quali sono stati rilasciati i pertinenti certificati conformemente al regolamento (CE) n. 2074/2005 possono continuare a essere introdotte nell'Unione, a condizione che il certificato sia stato firmato prima del 3 dicembre 2016.
Articolo 9
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
▼M3 —————
▼M4 —————
ALLEGATO III
MODELLO DI CERTIFICATO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO L'UNIONE, IL TRANSITO IMMEDIATO O DOPO IL MAGAZZINAGGIO, DI MATERIE PRIME O DI MATERIE PRIME TRATTATE PER LA PRODUZIONE DI GELATINA/COLLAGENE DESTINATI AL CONSUMO UMANO
ALLEGATO IV
NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DEI CERTIFICATI
(menzionate all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 1)
I certificati sono rilasciati dal paese terzo esportatore sulla base dei modelli contenuti negli allegati II e III, secondo lo schema di modello che corrisponde ai prodotti di origine animale in questione.
Essi contengono, nel rispetto della numerazione che figura nel modello, gli attestati richiesti per qualsiasi paese terzo e, se del caso, le garanzie supplementari richieste per il paese terzo esportatore o per parte di esso.
Se lo Stato membro di destinazione impone per i prodotti di origine animale in questione ulteriori condizioni di certificazione, nell'originale del certificato devono essere inseriti anche gli attestati relativi al soddisfacimento di tali condizioni.
Qualora il modello di certificato preveda la scelta tra varie diciture, quelle non pertinenti possono essere barrate con l'apposizione della sigla e del timbro del funzionario che procede alla certificazione oppure possono essere del tutto soppresse dal certificato.
Per i prodotti di origine animale esportati da uno o più territori o da una o più zone dello stesso paese esportatore elencati o menzionati nell'allegato I, spediti verso la stessa destinazione e trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aeromobile o nave, deve essere presentato un certificato unico e distinto.
L'originale di ciascun certificato è composto di un unico foglio oppure, nei casi in cui occorrano più pagine, deve essere costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile.
Il certificato è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro del posto d'ispezione frontaliero attraverso il quale la partita entra nell'UE e dello Stato membro di destinazione. Gli Stati membri in questione possono tuttavia autorizzare la redazione del certificato nella lingua ufficiale di un altro Stato membro, accompagnata se necessario da una traduzione ufficiale.
Se al fine di identificare i vari elementi che compongono la partita (elenco di cui al punto I.28 del modello del certificato) si allegano fogli supplementari al certificato, anche questi ultimi formano parte integrante del certificato originale e su ciascuna pagina vanno apposti la firma e il timbro del funzionario che procede alla certificazione.
Se il certificato, compresi i fogli supplementari di cui alla lettera f), è costituito da più di una pagina, ogni pagina deve essere numerata in basso (indicando il numero della pagina e il numero totale delle pagine) e recare in alto il numero di riferimento del certificato attribuito dall'autorità competente.
L'originale del certificato deve essere compilato e firmato da un veterinario ufficiale oppure da un altro ispettore ufficiale designato, ove ciò sia previsto dal modello di certificato. Le autorità competenti del paese terzo esportatore garantiscono l'applicazione di criteri di certificazione equivalenti a quelli stabiliti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio ( 3 ).
La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa. La stessa norma si applica anche ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.
Il numero di riferimento del certificato di cui alle caselle I.2 e II.a. deve essere assegnato dall'autorità competente.
( 1 ) Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9).
( 2 ) Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1).
( 3 ) Direttiva 96/93/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale (GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28).