02009R1071 — IT — 21.02.2022 — 003.001
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REGOLAMENTO (CE) N. 1071/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 ottobre 2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51) |
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REGOLAMENTO (UE) N. 613/2012 DELLA COMMISSIONE del 9 luglio 2012 |
L 178 |
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10.7.2012 |
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REGOLAMENTO (UE) N. 517/2013 DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013 |
L 158 |
1 |
10.6.2013 |
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REGOLAMENTO (UE) 2020/1055 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 luglio 2020 |
L 249 |
17 |
31.7.2020 |
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REGOLAMENTO (CE) N. 1071/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 21 ottobre 2009
che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
In deroga al paragrafo 2, il presente regolamento, a meno che il diritto nazionale disponga altrimenti, non si applica:
alle imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate e che effettuano esclusivamente trasporti nazionali nel loro Stato membro di stabilimento;
alle imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 2,5 tonnellate;
alle imprese che effettuano esclusivamente trasporti di passeggeri su strada a fini non commerciali o che non esercitano la professione di trasportatore di passeggeri su strada come attività principale.
alle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada esclusivamente con veicoli a motore la cui velocità massima autorizzata non superi i 40 km/h.
Ai fini del primo comma, lettera b), qualsiasi trasporto su strada che non rientri nel trasporto per conto terzi o per conto proprio, per il quale non sia percepita alcuna retribuzione diretta o indiretta e che non generi direttamente o indirettamente alcun reddito per il conducente del veicolo o per altri e non sia connesso a un’attività professionale, deve essere considerato un trasporto a fini esclusivamente non commerciali.
Gli Stati membri possono esentare, in tutto o in parte, dall’applicazione delle disposizioni del presente regolamento solo i trasportatori su strada che effettuano esclusivamente trasporti nazionali aventi soltanto una debole incidenza sul mercato dei trasporti, in considerazione:
della natura della merce trasportata; ovvero
della brevità dei percorsi.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
«professione di trasportatore di merci su strada», la professione di un’impresa che esegue, mediante veicoli a motore singoli oppure insiemi di veicoli accoppiati, il trasporto di merci per conto di terzi;
«professione di trasportatore di persone su strada», la professione di un’impresa che, mediante autoveicoli atti, per costruzione e per attrezzatura, a trasportare più di nove persone, conducente compreso, e destinati a tal fine, esegue trasporti di persone con offerta al pubblico o a talune categorie di utenti, dietro corrispettivo versato dalla persona trasportata o dall’organizzatore del trasporto;
«professione di trasportatore su strada», la professione di trasportatore di persone su strada o la professione di trasportatore di merci su strada;
«impresa», qualsiasi persona fisica, qualsiasi persona giuridica, con o senza scopo di lucro, qualsiasi associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro, o qualsiasi ente dipendente dall’autorità pubblica, dotato di personalità giuridica o dipendente da un’autorità dotata di personalità giuridica, che effettua trasporto di persone, oppure qualsiasi persona fisica o giuridica che effettua trasporto di merci a fini commerciali;
«gestore dei trasporti», qualsiasi persona fisica impiegata da un’impresa o, se l’impresa in questione è una persona fisica, questa persona o, laddove previsto, un’altra persona fisica designata da tale impresa mediante contratto, che gestisce in maniera effettiva e continuativa le attività di trasporto dell’impresa;
«autorizzazione a esercitare la professione di trasportatore su strada», la decisione amministrativa che autorizza un’impresa in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento ad esercitare la professione di trasportatore su strada;
«autorità competente»: un’autorità di uno Stato membro a livello nazionale, regionale o locale che, per autorizzare l’esercizio della professione di trasportatore su strada, verifica se un’impresa soddisfi i requisiti stabiliti dal presente regolamento e che ha il potere di concedere, sospendere o ritirare un’autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore su strada;
«Stato membro di stabilimento»: lo Stato membro in cui è stabilita l’impresa, indipendentemente dal paese di provenienza del gestore dei trasporti.
Articolo 3
Requisiti per l’esercizio della professione di trasportatore su strada
Le imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada:
hanno una sede effettiva e stabile in uno Stato membro;
sono onorabili;
possiedono un’adeguata idoneità finanziaria; e
possiedono l’idoneità professionale richiesta.
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Articolo 4
Gestore dei trasporti
L’impresa che esercita la professione di trasportatore su strada indica almeno una persona fisica, il gestore dei trasporti, che sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d), e che:
diriga effettivamente e continuativamente le attività di trasporto dell’impresa;
abbia un vero legame con l’impresa, essendo per esempio dipendente, direttore, proprietario o azionista, o l’amministri o, se l’impresa è una persona fisica, sia questa persona; e
sia residente nella Comunità.
Se non soddisfa il requisito dell’idoneità professionale di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), un’impresa può essere autorizzata dall’autorità competente ad esercitare la professione di trasportatore su strada senza un gestore dei trasporti designato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, purché:
indichi una persona fisica residente nella Comunità che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d), e che sia abilitata, per contratto, ad esercitare le funzioni di gestore dei trasporti per conto dell’impresa;
il contratto che lega l’impresa alla persona di cui alla lettera a) precisi i compiti che questa deve svolgere effettivamente e continuativamente e indichi le sue responsabilità in qualità di gestore dei trasporti. I compiti da precisare sono in particolare quelli riguardanti la gestione della manutenzione dei veicoli, la verifica dei contratti e dei documenti di trasporto, la contabilità di base, la distribuzione dei carichi e dei servizi ai conducenti e ai veicoli e la verifica delle procedure di sicurezza;
la persona di cui alla lettera a) possa dirigere, in qualità di gestore dei trasporti, le attività di trasporto di un massimo di quattro imprese diverse esercitate con un parco complessivo comprendente al massimo cinquanta veicoli. Gli Stati membri possono decidere di ridurre il numero di imprese e/o le dimensioni del parco complessivo di veicoli che tale persona può gestire; e
la persona di cui alla lettera a) svolga i compiti precisati solo nell’interesse dell’impresa e le sue responsabilità siano esercitate indipendentemente da qualsiasi impresa per cui l’impresa svolge attività di trasporto.
CAPO II
CONDIZIONI DA RISPETTARE PER SODDISFARE I REQUISITI DI CUI ALL’ARTICOLO 3
Articolo 5
Condizioni relative al requisito di stabilimento
Per soddisfare il requisito di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), nello Stato membro di stabilimento un’impresa:
dispone di locali in cui può avere accesso agli originali dei suoi documenti principali, in formato elettronico o in qualsiasi altro formato, in particolare i contratti di trasporto, i documenti relativi ai veicoli a disposizione dell’impresa, i documenti contabili, i documenti di gestione del personale, i contratti di lavoro, i documenti della previdenza sociale, i documenti contenenti dati relativi alla distribuzione e al distacco dei conducenti, i documenti contenenti dati relativi al cabotaggio, ai tempi di guida e ai periodi di riposo e qualsiasi altra documentazione cui l’autorità competente deve poter accedere per la verifica del rispetto da parte dell’impresa delle condizioni stabilite dal presente regolamento;
organizza l’attività della sua flotta di veicoli in modo da garantire che i veicoli a disposizione dell’impresa e utilizzati nel trasporto internazionale ritornino a una delle sedi di attività in tale Stato membro al più tardi entro otto settimane dalla partenza;
è iscritta nel registro delle società commerciali di tale Stato membro o in un registro analogo se richiesto dalla legislazione nazionale;
è soggetta all’imposta sui redditi e, se richiesto dalla legislazione nazionale, deve avere un numero di partita IVA valido;
una volta concessa l’autorizzazione, dispone di uno o più veicoli immatricolati o messi in circolazione e di cui sia stato autorizzato l’utilizzo in conformità della normativa dello Stato membro in questione, indipendentemente dal fatto che tali veicoli siano posseduti a titolo di proprietà o detenuti ad altro titolo, per esempio in virtù di un contratto di vendita a rate, di un contratto di noleggio o di un contratto di leasing;
svolge in modo efficace e continuativo, con l’ausilio delle attrezzature e strutture appropriate, le sue attività commerciali e amministrative nei locali di cui alla lettera a) situati in tale Stato membro e gestisce in modo efficace e continuativo le sue operazioni di trasporto utilizzando i veicoli di cui alla lettera g) con le attrezzature tecniche appropriate situate in tale Stato membro;
dispone ordinariamente, su base continuativa, di un numero di veicoli conformi alle condizioni di cui alla lettera e) e di conducenti che hanno normalmente come base una sede di attività in tale Stato membro che sia, in entrambi i casi, proporzionato al volume delle operazioni di trasporto da essa effettuate.
In aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono esigere che un’impresa disponga nello Stato membro di stabilimento:
proporzionalmente alle dimensioni dell’attività dell’impresa, di personale amministrativo debitamente qualificato nei suoi locali o di un gestore dei trasporti reperibile durante il normale orario d’ufficio;
proporzionalmente alle dimensioni dell’attività dell’impresa, di un’infrastruttura operativa diversa dalle attrezzature tecniche di cui al paragrafo 1, lettera f), nel territorio di tale Stato membro, compreso un ufficio aperto durante il normale orario d’ufficio.
Articolo 6
Condizioni relative al requisito dell’onorabilità
Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri determinano le condizioni che l’impresa e i gestori dei trasporti devono rispettare per soddisfare il requisito dell’onorabilità di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b).
Nel determinare se un’impresa soddisfi tale requisito, gli Stati membri prendono in considerazione il comportamento di tale impresa, dei suoi gestori dei trasporti, dei direttori esecutivi e di qualsiasi altra persona interessata eventualmente individuata dallo Stato membro. I riferimenti nel presente articolo alle condanne, sanzioni o infrazioni comprendono le condanne, sanzioni o infrazioni dell’impresa stessa, dei suoi gestori dei trasporti, dei direttori esecutivi e di qualsiasi altra persona interessata eventualmente individuata dallo Stato membro.
Le condizioni di cui al primo comma prevedono almeno che:
non sussistano validi motivi che inducano a mettere in dubbio l’onorabilità del gestore dei trasporti o dell’impresa di trasporti, come condanne o sanzioni per eventuali infrazioni gravi della normativa nazionale in vigore nei seguenti settori:
diritto commerciale;
legislazione in materia fallimentare;
condizioni di retribuzione e di lavoro della professione;
circolazione stradale;
responsabilità professionale;
traffico di esseri umani o di droga; ►M3 ————— ◄
diritto tributario; e
il gestore dei trasporti o l’impresa di trasporti non siano stati oggetto in uno o più Stati membri di grave condanna penale o di sanzione per infrazione grave della normativa comunitaria riguardante in particolare:
i tempi di guida e di riposo dei conducenti, l’orario di lavoro, l’installazione e l’utilizzo di apparecchi di controllo;
i pesi massimi e le dimensioni massime dei veicoli commerciali nel traffico internazionale;
la qualificazione iniziale e la formazione continua dei conducenti;
l’idoneità a viaggiare su strada dei veicoli commerciali, compreso il controllo tecnico obbligatorio dei veicoli a motore;
l’accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada ovvero l’accesso al mercato del trasporto di persone su strada;
la sicurezza del trasporto di merci pericolose su strada;
l’installazione e l’uso di limitatori di velocità per determinate categorie di veicoli;
le patenti di guida;
l’accesso alla professione;
il trasporto degli animali;
il distacco dei lavoratori nel trasporto su strada;
la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali;
il cabotaggio.
Nel corso del procedimento amministrativo il gestore dei trasporti o gli altri rappresentanti legali dell’impresa di trasporto, a seconda dei casi, hanno il diritto di esporre le loro argomentazioni e spiegazioni.
Nel corso del procedimento amministrativo, l’autorità competente valuta se, a causa di particolari circostanze, la perdita dell’onorabilità costituisca una risposta sproporzionata nel caso di specie. Nell’ambito di tale valutazione l’autorità competente tiene conto del numero di infrazioni gravi delle norme nazionali e dell’Unione, di cui al terzo comma del paragrafo 1, nonché del numero delle infrazioni più gravi della normativa dell’Unione stabilite all’allegato IV, per le quali al gestore dei trasporti o all’impresa di trasporto sono state inflitte condanne o sanzioni. Tale constatazione è debitamente motivata e giustificata.
Se ritiene che la perdita dell’onorabilità sia sproporzionata, l’autorità competente decide che l’impresa in questione continua a possedere il requisito dell’onorabilità. I motivi di tale decisione sono iscritti nel registro nazionale. Il numero di tali decisioni è indicato nella relazione di cui all’articolo 26, paragrafo 1.
Se l’autorità competente non ritiene che la perdita dell’onorabilità sia sproporzionata rispetto all’infrazione, la condanna o la sanzione comportano la perdita dell’onorabilità.
A tal fine la Commissione:
stabilisce le categorie e i tipi di infrazione che sono riscontrati con maggiore frequenza;
definisce il livello di gravità delle infrazioni in base al potenziale rischio per la vita o di lesioni gravi che esse comportano, nonché di distorsione della concorrenza nel mercato dei trasporti su strada, compromettendo tra l’altro le condizioni di lavoro dei lavoratori del settore dei trasporti;
indica la frequenza del ripetersi dell’evento al di là della quale le infrazioni ripetute sono considerate più gravi, tenendo conto del numero di veicoli adibiti alle attività di trasporto dirette dal gestore dei trasporti.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 25, paragrafo 3.
Articolo 7
Condizioni relative al requisito dell’idoneità finanziaria
Per soddisfare il requisito di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), un’impresa deve in ogni momento essere in grado di ottemperare agli obblighi finanziari che le incombono nel corso dell’esercizio contabile annuale. Sulla base dei conti annuali certificati da un revisore o da un altro soggetto debitamente riconosciuto, l’impresa dimostra di disporre ogni anno di capitale e di riserve, per un valore di almeno:
9 000 EUR per il primo veicolo a motore utilizzato;
5 000 EUR per ogni veicolo a motore supplementare o insieme di veicoli accoppiati utilizzati con una massa a carico tecnicamente ammissibile superiore a 3,5 tonnellate; e
900 EUR per ogni veicolo a motore supplementare o insieme di veicoli accoppiati utilizzati con una massa a carico tecnicamente ammissibile superiore a 2,5 tonnellate ma non a 3,5 tonnellate.
Sulla base dei conti annuali certificati da un revisore o da un altro soggetto debitamente riconosciuto, le imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati, la cui massa a carico tecnicamente ammissibile superi le 2,5 tonnellate ma non le 3,5 tonnellate, dimostrano di disporre ogni anno di un capitale e di riserve, per un valore di almeno:
1 800 EUR per il primo veicolo utilizzato; e
900 EUR per ogni veicolo supplementare utilizzato.
Gli Stati membri possono esigere che le imprese stabilite nel loro territorio dimostrino di avere a disposizione per tali veicoli lo stesso valore in capitale e riserve previsti per i veicoli di cui al precedente comma. In tali casi, l’autorità competente dello Stato membro interessato ne informa la Commissione, che mette tali informazioni a disposizione del pubblico.
Ai fini del presente regolamento, il valore dell’euro è fissato ogni anno nelle valute degli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell’unione economica e monetaria. Si applicano i tassi vigenti il primo giorno lavorativo di ottobre e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Entrano in vigore il 1o gennaio dell’anno civile successivo.
Le voci contabili di cui al primo comma sono definite nella quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società ( 1 ).
Articolo 8
Condizioni relative al requisito dell’idoneità professionale
Le persone interessate sostengono l’esame nello Stato membro in cui hanno la loro residenza normale o nello Stato membro in cui lavorano.
Per «residenza normale» si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia durante almeno 185 giorni l’anno, a motivo di legami personali che rivelano l’esistenza di una stretta correlazione tra la persona in questione e il luogo in cui abita.
Tuttavia, nel caso di una persona i cui legami professionali risultino in un luogo diverso da quello dei suoi legami personali e che, pertanto, soggiorni alternativamente in luoghi diversi situati in due o più Stati membri, si presume che la residenza normale sia quella del luogo dei legami personali, purché tale persona vi ritorni regolarmente. Questa condizione non è richiesta allorché la persona soggiorna in uno Stato membro per l’esecuzione di una missione di durata determinata. La frequenza di un’università o di una scuola non implica il trasferimento della residenza normale.
Uno Stato membro può dispensare dall’esame in determinate materie i titolari di taluni diplomi rilasciati nell’ambito dell’istruzione superiore o dell’istruzione tecnica nello Stato stesso, da esso specificamente designati a tal fine ed implicanti le conoscenze in tutte le materie elencate all’allegato I. La dispensa si applica solo alle sezioni della parte I dell’allegato I per le quali il diploma contempla tutte le materie elencate nel titolo di ogni sezione.
Uno Stato membro può dispensare da determinate parti degli esami i titolari di attestati di idoneità professionale validi per operazioni di trasporto nazionale nello Stato membro in questione.
Articolo 9
Dispensa dall’esame
Gli Stati membri possono decidere di dispensare dagli esami di cui all’articolo 8, paragrafo 1, le persone che dimostrino di aver diretto in maniera continuativa un’impresa di trasporti di merci su strada o un’impresa di trasporti di persone su strada in uno o più Stati membri nei dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009.
Ai fini del rilascio di una licenza a un’impresa di trasporto di merci su strada che utilizza esclusivamente veicoli a motore singoli o insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate, gli Stati membri possono decidere di dispensare dagli esami di cui all’articolo 8, paragrafo 1, le persone che dimostrino di aver diretto in maniera continuativa un’impresa dello stesso tipo nei dieci anni precedenti il 20 agosto 2020.
CAPO III
AUTORIZZAZIONE E SORVEGLIANZA
Articolo 10
Autorità competenti
Ogni Stato membro designa una o più autorità competenti per assicurare la corretta attuazione del presente regolamento. Dette autorità competenti sono incaricate di:
istruire le domande presentate dalle imprese;
autorizzare l’esercizio della professione di trasportatore su strada, nonché sospendere o revocare le autorizzazioni rilasciate;
dichiarare una persona fisica inidonea a dirigere le attività di trasporto di un’impresa in qualità di gestore dei trasporti;
procedere ai controlli necessari per verificare se un’impresa soddisfi i requisiti di cui all’articolo 3.
Articolo 11
Istruzione e registrazione delle domande
Fino al 31 dicembre 2012 l’autorità competente, per accertare l’onorabilità dell’impresa, verifica, in caso di dubbio, se al momento della domanda il gestore o i gestori dei trasporti designati siano dichiarati in uno Stato membro inidonei a dirigere le attività di trasporto di un’impresa a norma dell’articolo 14.
A decorrere dal 1o gennaio 2013 l’autorità competente, per accertare l’onorabilità dell’impresa, verifica, accedendo ai dati di cui all’articolo 16, paragrafo 2, primo comma, lettera f), mediante accesso diretto e sicuro alla parte pertinente dei registri nazionali o su richiesta, se al momento della domanda il gestore o i gestori dei trasporti designati siano dichiarati in uno Stato membro inidonei a dirigere le attività di trasporto di un’impresa a norma dell’articolo 14.
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Articolo 12
Controlli
Articolo 13
Procedura di sospensione e di revoca delle autorizzazioni
Se constata che un’impresa rischia di non soddisfare più i requisiti di cui all’articolo 3, l’autorità competente ne informa l’impresa in questione. Se constata che uno o più di tali requisiti non sono soddisfatti, l’autorità competente può assegnare all’impresa uno dei seguenti termini per regolarizzare la situazione:
un termine non superiore a sei mesi, prorogabile di tre mesi in caso di decesso o di incapacità fisica del gestore dei trasporti, per l’assunzione di un sostituto del gestore dei trasporti nel caso in cui il gestore dei trasporti non soddisfi più il requisito dell’onorabilità o dell’idoneità professionale;
un termine non superiore a sei mesi nel caso in cui l’impresa debba regolarizzare la propria situazione fornendo la prova di disporre di una sede effettiva e stabile;
un termine non superiore a sei mesi nel caso in cui il requisito dell’idoneità finanziaria non sia stato soddisfatto, affinché l’impresa possa dimostrare che tale requisito è nuovamente soddisfatto in via permanente.
Articolo 14
Dichiarazione di inidoneità del gestore dei trasporti
L’autorità competente non riabilita il gestore dei trasporti prima che sia trascorso un anno dalla data della perdita dell’onorabilità e, in ogni caso, non prima che il gestore dei trasporti abbia dimostrato di aver seguito una formazione adeguata per un periodo di almeno tre mesi o di avere superato un esame riguardante le materie elencate nella parte I dell’allegato I del presente regolamento.
Articolo 15
Decisioni delle autorità competenti e ricorsi
Le decisioni negative adottate dalle autorità competenti degli Stati membri in forza del presente regolamento, compresi il rigetto di una domanda, la sospensione o il ritiro di un’autorizzazione esistente e la dichiarazione di inidoneità di un gestore dei trasporti, sono motivate.
Tali decisioni tengono conto delle informazioni disponibili sulle infrazioni commesse dall’impresa o dal gestore dei trasporti e che possono pregiudicare l’onorabilità dell’impresa, nonché di tutte le altre informazioni a disposizione dell’autorità competente. Esse precisano le misure di riabilitazione applicabili in caso di sospensione dell’autorizzazione o di dichiarazione di inidoneità.
CAPO IV
SEMPLIFICAZIONE E COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 16
Registri elettronici nazionali
Ai fini dell’attuazione del presente regolamento, in particolare degli articoli da 11 a 14 e dell’articolo 26, ciascuno Stato membro tiene un registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada che sono state autorizzate da un’autorità competente da esso designata ad esercitare la professione di trasportatore su strada. Il trattamento dei dati contenuti nel registro si svolge sotto il controllo dell’autorità pubblica designata a tal fine. I relativi dati contenuti nel registro elettronico nazionale sono accessibili a tutte le autorità competenti dello Stato membro in questione.
Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione adotta una decisione sui requisiti minimi dei dati da inserire nel registro elettronico nazionale dalla data della sua istituzione al fine di agevolare la futura interconnessione dei registri. Essa può raccomandare l’inclusione delle targhe di immatricolazione dei veicoli oltre ai dati menzionati al paragrafo 2.
I registri elettronici nazionali contengono almeno i dati seguenti:
denominazione e forma giuridica dell’impresa;
indirizzo della sede;
i nomi dei gestori dei trasporti designati per l’adempimento dei requisiti di cui all’articolo 3 inerenti all’onorabilità e all’idoneità professionale o, se del caso, il nome di un rappresentante legale;
tipo di autorizzazione, numero di veicoli oggetto dell’autorizzazione e, se del caso, numero di serie della licenza comunitaria e delle copie certificate;
numero, categoria e tipo di infrazioni gravi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), che hanno dato luogo a una condanna o a una sanzione negli ultimi due anni;
nome delle persone dichiarate inidonee a dirigere le attività di trasporto di un’impresa finché non sia stata ripristinata l’onorabilità di dette persone ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, e misure di riabilitazione applicabili;
il numero di immatricolazione dei veicoli a disposizione dell’impresa, a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera g);
il numero di persone occupate nell’impresa al 31 dicembre dell’anno precedente, registrato nel registro nazionale entro il 31 marzo di ogni anno;
il fattore di rischio dell’impresa a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/22/CE.
I dati di cui al primo comma, lettere da a) a d), sono accessibili al pubblico, in conformità delle pertinenti disposizioni sulla protezione dei dati personali.
Gli Stati membri possono scegliere di mantenere i dati di cui al primo comma, lettere da e) a i), in registri separati. In tali casi, i dati di cui alle lettere e) e f) sono resi disponibili su richiesta o sono direttamente accessibili a tutte le autorità competenti dello Stato membro in questione. Le informazioni richieste sono fornite entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è pervenuta la richiesta.
I dati di cui al primo comma, lettere g), h) e i), devono essere a disposizione delle autorità competenti durante i controlli su strada entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’atto di esecuzione, adottato a norma del paragrafo 6, che specifica le funzionalità per consentire che i dati siano messi a disposizione delle autorità competenti durante i controlli su strada.
I dati di cui al primo comma, lettere da e) a i), sono accessibili ad autorità diverse dalle autorità competenti solo qualora dette autorità siano debitamente investite dei poteri di controllo e di sanzione nel settore del trasporto su strada e dispongano di personale giurato o altrimenti soggetto a un obbligo formale di segretezza.
I dati attinenti a imprese la cui autorizzazione sia stata sospesa o ritirata restano nel registro elettronico nazionale per due anni a decorrere dalla scadenza della sospensione o dalla revoca della licenza e sono eliminati subito dopo.
I dati riguardanti persone dichiarate inidonee all’esercizio della professione di trasportatore su strada restano nel registro elettronico nazionale finché non sia ripristinata l’onorabilità delle stesse a norma dell’articolo 6, paragrafo 3. Una volta adottate le misure di riabilitazione o altre misure aventi effetto equivalente, i dati sono subito eliminati.
I dati di cui al primo e al secondo comma indicano i motivi della sospensione o del ritiro dell’autorizzazione o della dichiarazione di inidoneità, a seconda dei casi, e la rispettiva durata.
Entro 14 mesi dall’adozione di un atto di esecuzione relativo a una formula comune per calcolare il fattore di rischio ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/22/CE, la Commissione adotta atti di esecuzione che specificano le funzionalità per consentire che i dati di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere g), h) e i), siano messi a disposizione delle autorità competenti durante i controlli su strada.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 25, paragrafo 3.
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Articolo 17
Protezione dei dati personali
Per quanto riguarda l’applicazione della direttiva 95/46/CE, gli Stati membri provvedono in particolare affinché:
ogni soggetto sia informato ogni qual volta si registrino o si preveda di trasmettere a terzi i dati che lo riguardano. L’informazione indica l’identità dell’autorità responsabile del trattamento dei dati, il tipo dei dati trattati e le relative ragioni;
ogni soggetto abbia diritto di accesso ai dati che lo riguardano detenuti dall’autorità responsabile del trattamento di tali dati. Tale diritto è esercitabile senza limitazioni, a intervalli ragionevoli e senza ritardi o spese eccessive per il richiedente;
ogni soggetto abbia il diritto di ottenere la rettifica, la cancellazione o il blocco di dati incompleti o inesatti che lo riguardano;
ogni soggetto abbia il diritto di opporsi, per ragioni legittime e cogenti, al trattamento dei dati che lo riguardano. In caso di opposizione giustificata, tali dati non possono più essere oggetto di trattamento;
le imprese rispettino, se del caso, le disposizioni relative alla protezione dei dati personali.
Articolo 18
Cooperazione amministrativa fra Stati membri
CAPO V
RICONOSCIMENTO RECIPROCO DEGLI ATTESTATI E DI ALTRI DOCUMENTI
Articolo 19
Certificati di onorabilità e altri documenti equivalenti
Articolo 20
Attestati relativi all’idoneità finanziaria
Quando prescrive ai suoi cittadini determinate condizioni di idoneità finanziaria a integrazione di quelle di cui all’articolo 7, uno Stato membro ammette come prova sufficiente, per i cittadini di altri Stati membri, un attestato rilasciato da un’autorità competente dello Stato membro o degli Stati membri in cui risiedeva abitualmente il gestore dei trasporti o qualsiasi altra persona interessata che certifichi l’osservanza delle condizioni prescritte. Tale attestato si basa sulle informazioni specifiche prese in considerazione nel nuovo Stato membro di stabilimento.
Articolo 21
Attestati di idoneità professionale
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 22
Sanzioni
Articolo 23
Disposizioni transitorie
Le imprese che anteriormente al 4 dicembre 2009 dispongono di un’autorizzazione per esercitare la professione di trasportatore su strada si conformano alle disposizioni del presente regolamento entro il 4 dicembre 2011.
In deroga all’articolo 1, paragrafo 2, fino al 21 maggio 2022, le imprese di trasporto di merci su strada che effettuano operazioni di trasporto internazionale esclusivamente con veicoli a motore singoli o insiemi di veicoli, la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate, sono esentate dalle disposizioni del presente regolamento, salvo laddove diversamente previsto dalla normativa dello Stato membro di stabilimento.
In deroga all’articolo 16, paragrafo 2, l’obbligo di includere il fattore di rischio delle imprese nei registri elettronici nazionali si applica a decorrere da 14 mesi dopo l’entrata in vigore dell’atto di esecuzione relativo alla formula comune per il calcolo del rischio di cui all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/22/CE.
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Articolo 24 bis
Esercizio della delega
Articolo 25
Procedura di comitato
Articolo 26
Relazioni e riesame
Ogni due anni gli Stati membri elaborano una relazione sulle attività delle autorità competenti e la trasmettono alla Commissione. La relazione comprende:
un quadro d’insieme del settore in relazione all’onorabilità, all’idoneità finanziaria e all’idoneità professionale;
il numero, per anno e per tipo, delle autorizzazioni rilasciate a norma del presente regolamento, il numero delle autorizzazioni sospese, il numero delle autorizzazioni ritirate, il numero di dichiarazioni di inidoneità e le relative motivazioni. Le relazioni relative al periodo successivo al 21 maggio 2022 comprendono anche un elenco di tali elementi suddivisi per:
trasportatori di passeggeri su strada;
trasportatori di merci su strada che utilizzano esclusivamente veicoli a motore singoli o insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate; e
tutti gli altri trasportatori di merci su strada;
il numero degli attestati di idoneità professionale rilasciati ogni anno;
le statistiche di base sui registri elettronici nazionali e il loro uso da parte delle autorità competenti; e
un quadro d’insieme degli scambi di informazioni con altri Stati membri in applicazione dell’articolo 18, paragrafo 2, comprendente in particolare il numero annuo di infrazioni accertate notificate ad altri Stati membri e il numero delle risposte ricevute, nonché il numero annuo delle domande e risposte ricevute in applicazione dell’articolo 18, paragrafo 3.
Articolo 27
Elenchi delle autorità competenti
Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione, entro il 4 dicembre 2011, l’elenco delle autorità competenti da esso designate per le autorizzazioni all’esercizio della professione di trasportatore su strada, nonché l’elenco delle autorità o degli organismi autorizzati responsabili dell’organizzazione degli esami di cui all’articolo 8, paragrafo 1, e del rilascio degli attestati. La Commissione pubblica l’elenco consolidato di tali autorità e organismi relativo a tutta la Comunità nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 28
Comunicazione delle misure nazionali
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che essi adottano nel settore disciplinato dal presente regolamento entro trenta giorni a decorrere dalla relativa data di adozione e per la prima volta entro il 4 dicembre 2011.
Articolo 29
Abrogazione
La direttiva 96/26/CE è abrogata.
Articolo 30
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 4 dicembre 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
I. ELENCO DELLE MATERIE DI CUI ALL’ARTICOLO 8
Le conoscenze da prendere in considerazione per l’accertamento ufficiale dell’idoneità professionale da parte degli Stati membri devono vertere almeno sulle materie indicate nel presente elenco, rispettivamente, per il trasporto su strada di merci e per il trasporto su strada di persone. Con riguardo a tali materie, i candidati trasportatori devono possedere il livello di conoscenze e di attitudini pratiche necessarie per dirigere un’impresa di trasporti.
Il livello minimo delle conoscenze, indicato in appresso, non può essere inferiore al livello 3 della struttura dei livelli di formazione di cui all’allegato della decisione 85/368/CEE del Consiglio ( 10 ), vale a dire al livello delle conoscenze raggiunto nel corso dell’istruzione obbligatoria, completata da una formazione professionale e da una formazione tecnica complementare o da una formazione tecnica scolastica o altra, di livello secondario.
A. Elementi di diritto civile
In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve in particolare:
conoscere i principali contratti utilizzati nei trasporti su strada, nonché i diritti e gli obblighi che ne derivano;
essere in grado di negoziare un contratto di trasporto giuridicamente valido, in particolare per quanto riguarda le condizioni di trasporto;
in relazione al trasporto su strada di merci:
essere in grado di esaminare un reclamo presentato dal committente relativamente a danni derivanti da perdite o avarie delle merci durante il trasporto o al ritardo nella consegna, nonché di valutare gli effetti del reclamo sulla propria responsabilità contrattuale;
conoscere le disposizioni della convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) e gli obblighi da essa derivanti;
in relazione al trasporto su strada di persone:
essere in grado di esaminare un reclamo presentato dal committente relativamente a danni provocati alle persone o ai loro bagagli in occasione di un incidente avvenuto durante il trasporto o relativo a danni derivanti da ritardo, nonché di valutare gli effetti del reclamo sulla propria responsabilità contrattuale.
B. Elementi di diritto commerciale
In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve in particolare:
conoscere le condizioni e le formalità previste per l’esercizio di un’attività commerciale e gli obblighi generali dei trasportatori (registrazione, libri contabili, ecc.), nonché le conseguenze del fallimento;
possedere una conoscenza adeguata delle diverse forme di società commerciali e delle norme che ne disciplinano la costituzione e il funzionamento.
C. Elementi di diritto sociale
In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve conoscere, in particolare:
il ruolo e il funzionamento dei vari soggetti ed organismi sociali che operano nel settore dei trasporti su strada (sindacati, consigli di impresa, rappresentanti del personale, ispettori del lavoro, ecc.);
gli obblighi dei datori di lavoro in materia di previdenza sociale;
le norme applicabili ai contratti di lavoro subordinato delle diverse categorie di dipendenti delle imprese di trasporto su strada (forma dei contratti, obblighi delle parti, condizioni e durata del lavoro, ferie pagate, retribuzione, risoluzione del contratto, ecc.);
le regole applicabili in materia di tempi di guida, di riposo e di orario di lavoro, in particolare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3821/85, del regolamento (CE) n. 561/2006, della direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 ) e della direttiva 2006/22/CE e le misure pratiche di applicazione di queste normative; e
le regole applicabili in materia di qualificazione iniziale e di formazione continua dei conducenti, in particolare quelle stabilite dalla direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 12 ).
D. Elementi di diritto tributario
In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve conoscere in particolare la disciplina relativa:
all’imposta sul valore aggiunto (IVA) per i servizi di trasporto;
alla tassa di circolazione degli autoveicoli;
alle imposte su alcuni autoveicoli utilizzati per i trasporti su strada di merci, nonché ai pedaggi e ai diritti di utenza riscossi per l’uso di alcune infrastrutture;
alle imposte sui redditi.
E. Gestione commerciale e finanziaria dell’impresa
In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve in particolare:
conoscere le disposizioni giuridiche e pratiche relative all’uso degli assegni, dei vaglia cambiari, dei pagherò cambiari, delle carte di credito e degli altri strumenti o mezzi di pagamento;
conoscere le diverse forme di crediti (bancari, documentari, fideiussioni, ipoteche, leasing, renting, factoring, ecc.), nonché gli oneri e gli obblighi che ne derivano;
sapere che cos’è un bilancio, come si presenta ed essere in grado di interpretarlo;
essere in grado di leggere e interpretare un conto profitti e perdite;
essere in grado di effettuare un’analisi della situazione finanziaria e della redditività dell’impresa, in particolare in base ai rapporti finanziari;
essere in grado di redigere un bilancio;
conoscere i vari elementi dell’impresa che compongono il prezzo di costo (costi fissi, costi variabili, fondi di esercizio, ammortamenti, ecc.) ed essere in grado di effettuare calcoli per autoveicolo, per chilometro, per viaggio o per tonnellata;
essere in grado di elaborare un organigramma relativo a tutto il personale dell’impresa e organizzare programmi di lavoro, ecc.;
conoscere i principi degli studi di mercato (marketing), della pubblicità e delle pubbliche relazioni, compresi i servizi di trasporto, la promozione della vendita, l’elaborazione di schede clienti, ecc.;
conoscere i vari tipi di assicurazioni che si applicano ai trasporti su strada (assicurazioni di responsabilità, sulle persone trasportate, sulle cose trasportate, sui bagagli trasportati) nonché le garanzie e gli obblighi che ne derivano;
conoscere le applicazioni telematiche nel settore dei trasporti su strada;
in relazione al trasporto su strada di merci:
essere in grado di applicare le norme in materia di fatturazione dei servizi di trasporto su strada di merci e conoscere il contenuto e gli effetti degli Incoterms;
conoscere le varie categorie di soggetti ausiliari dei trasporti, il loro ruolo, le loro funzioni e, ove opportuno, il loro statuto;
in relazione al trasporto su strada di persone:
essere in grado di applicare le norme in materia di tariffazione e di formazione dei prezzi nei trasporti pubblici e privati di persone;
essere in grado di applicare le norme in materia di fatturazione dei servizi di trasporto su strada di persone.
F. Accesso al mercato
In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve conoscere, in particolare:
le normative professionali per le categorie dei trasporti su strada per conto di terzi, per la locazione di autoveicoli industriali e per il subappalto, in particolare le norme relative all’organizzazione ufficiale della professione, all’accesso alla professione, alle autorizzazioni per i trasporti su strada intracomunitari ed extracomunitari, ai controlli e alle sanzioni;
la normativa relativa alla costituzione di un’impresa di trasporti su strada;
i vari documenti necessari per l’effettuazione dei servizi di trasporto su strada e per procedere alle verifiche della presenza, sia all’interno dell’impresa che a bordo degli autoveicoli, dei documenti conformi relativi a ciascun trasporto effettuato, in particolare quelli concernenti l’autoveicolo, il conducente, la merce e i bagagli;
in relazione al trasporto su strada di merci:
le norme relative all’organizzazione del mercato dei trasporti su strada di merci, alla movimentazione delle merci e alla logistica;
le formalità da effettuarsi in occasione del valico delle frontiere, la funzione dei documenti T e dei carnet TIR, nonché gli obblighi e le responsabilità che derivano dalla loro utilizzazione;
in relazione al trasporto su strada di persone:
le norme relative all’organizzazione del mercato dei trasporti su strada di persone;
le norme relative all’istituzione di servizi di trasporto e l’elaborazione di programmi di trasporto.
G. Norme tecniche e di gestione tecnica
In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve in particolare:
conoscere le regole relative al peso e alle dimensioni degli autoveicoli negli Stati membri, nonché le procedure relative ai trasporti eccezionali che derogano a tali norme;
essere in grado di scegliere, in funzione delle esigenze dell’impresa, gli autoveicoli e i loro singoli elementi (telaio, motore, organi di trasmissione, sistemi di frenatura, ecc.);
conoscere le formalità relative all’omologazione, all’immatricolazione e al controllo tecnico dei veicoli;
essere in grado di tenere conto delle misure da adottare contro l’inquinamento atmosferico causato dalle emissioni dei veicoli a motore e l’inquinamento acustico;
essere in grado di elaborare programmi di manutenzione periodica degli autoveicoli e delle apparecchiature;
in relazione al trasporto su strada di merci:
conoscere i diversi tipi di strumenti di movimentazione delle merci e di carico (sponde, container, palette, ecc.) ed essere in grado di stabilire procedure e istruzioni relative alle operazioni di carico e scarico delle merci (ripartizione del carico, accatastamento, stivaggio, bloccaggio, ecc.);
conoscere le varie tecniche del trasporto combinato rotaia-strada o con navi traghetto a caricamento orizzontale;
essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme relative al trasporto di derrate deperibili, in particolare quelle derivanti dall’accordo sui trasporti internazionali di derrate deperibili e sui mezzi speciali da utilizzare per tali trasporti (ATP);
essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme sul trasporto di animali vivi.
H. Sicurezza stradale
In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve in particolare:
conoscere le qualifiche richieste ai conducenti (patente di guida, certificati medici, attestati di idoneità, ecc.);
essere in grado di intervenire per garantire il rispetto, da parte dei conducenti, delle norme, dei divieti e delle limitazioni alla circolazione vigenti nei vari Stati membri (limitazioni di velocità, precedenze, fermata e sosta, uso dei proiettori, segnaletica stradale, ecc.);
essere in grado di elaborare istruzioni destinate ai conducenti sulla verifica delle norme di sicurezza in materia di condizioni del veicolo, delle apparecchiature e del carico e delle relative misure preventive;
essere in grado di istituire un codice di condotta da applicarsi in caso di incidente e di attuare procedure atte a evitare che si ripetano incidenti o infrazioni gravi;
essere in grado di attuare le procedure necessarie per fissare le merci in condizioni di sicurezza e conoscere le relative tecniche;
in relazione al trasporto su strada di persone:
avere conoscenze elementari della geografia stradale degli Stati membri.
II. ORGANIZZAZIONE DELL’ESAME
Gli Stati membri organizzano un esame scritto obbligatorio che possono integrare con un esame orale per verificare se i candidati trasportatori su strada possiedono il livello di conoscenze richiesto nelle materie elencate nella parte I e, in particolare, l’idoneità ad utilizzare gli strumenti e le tecniche correlati a tali materie e a svolgere i compiti esecutivi e di coordinamento previsti.
L’esame scritto obbligatorio si compone di due prove:
domande scritte sotto forma di domande a scelta multipla con quattro opzioni di risposta, domande a risposta diretta o una combinazione delle due formule;
esercizi scritti/studi di casi.
La durata minima di ciascuna delle due prove è di due ore.
Qualora venga organizzato un esame orale, gli Stati membri possono subordinare la partecipazione a detto esame al superamento dell’esame scritto.
Se organizzano anche un esame orale, gli Stati membri devono prevedere, per ciascuna delle tre prove, una ponderazione dei punti che non può essere inferiore al 25 % né superiore al 40 % del punteggio complessivo attribuibile.
Se organizzano unicamente un esame scritto, gli Stati membri devono prevedere, per ciascuna prova, una ponderazione dei punti che non può essere inferiore al 40 % né superiore al 60 % del punteggio complessivo attribuibile.
Per l’insieme delle prove i candidati devono ottenere una media di almeno il 60 % del punteggio complessivo attribuibile e la percentuale di punti ottenuti in una prova non deve essere inferiore al 50 % del punteggio totalizzabile. Lo Stato membro ha facoltà di ridurre la percentuale dal 50 % al 40 % esclusivamente per una prova.
ALLEGATO II
Elementi di sicurezza dell’attestato di idoneità professionale
L’attestato deve presentare almeno due dei seguenti elementi di sicurezza:
ALLEGATO III
Modello di attestato di idoneità professionale
COMUNITÀ EUROPEA
(Colore beige Pantone 467, o il colore più vicino possibile a questo colore, formato DIN A4 carta di cellulosa 100 g/m2 o superiore)
(Testo redatto nella lingua, nelle lingue o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia l’attestato)
|
Sigla distintiva dello Stato membro (1) che rilascia l’attestato |
Denominazione dell’autorità o dell’organismo autorizzato (2) |
|
►M2
(1)
Sigle distintive degli Stati membri: (B) Belgio, (BG) Bulgaria, (CZ) Repubblica ceca, (DK) Danimarca, (D) Germania, (EST) Estonia, (IRL) Irlanda, (GR) Grecia, (E) Spagna, (F) Francia, (HR) Croazia, (I) Italia, (CY) Cipro, (LV) Lettonia, (LT) Lituania, (L) Lussemburgo, (H) Ungheria, (MT) Malta, (NL) Paesi Bassi, (A) Austria, (PL) Polonia, (P) Portogallo, (RO) Romania, (SLO) Slovenia, (SK) Slovacchia, (FIN) Finlandia, (S) Svezia, (UK) Regno Unito. ◄
(2)
Autorità oppure organismo preventivamente designato a tal fine, da ogni Stato membro della Comunità europea, per rilasciare il presente attestato. |
|
ATTESTATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER IL TRASPORTO SU STRADA DI MERCI/PERSONE ( 15 )
N. …
…
attesta che ( 16 ) …
nato/a a … il …
ha superato le prove dell’esame (anno: …; sessione: …) ( 17 ) organizzato per ottenere l’attestato di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci/persone (15) , conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada ( 18 ).
Il presente attestato costituisce la prova sufficiente dell’idoneità professionale di cui all’articolo 21, del regolamento (CE) n. 1071/2009.
Rilasciato a … il … ( 19 )
ALLEGATO IV
Infrazioni più gravi ai fini dell’articolo 6, paragrafo 2
Superamento del 25 % o più dei tempi limite di guida fissati per sei giorni o due settimane.
Superamento, durante un periodo di lavoro giornaliero, del 50 % o più dei tempi limite di guida fissati per un giorno.
Mancata installazione di un tachigrafo e/o di un limitatore di velocità, o installazione nel veicolo e/o utilizzo di un dispositivo fraudolento in grado di modificare i dati registrati dall’apparecchio di controllo e/o dal limitatore di velocità o falsificazione dei fogli di registrazione o dei dati scaricati dal tachigrafo e/o dalla carta del conducente.
Guida senza un certificato di revisione valido, ove tale documento sia richiesto a norma del diritto comunitario, e/o guida con difetti molto gravi, tra l’altro, al sistema di frenatura, al sistema di sterzo, alle ruote/agli pneumatici, alla sospensione o al telaio che rischierebbero di mettere direttamente in pericolo la sicurezza stradale in misura tale da determinare una decisione di fermo del veicolo.
Trasporto di merci pericolose in violazione di un divieto o con mezzi di contenimento vietati o non approvati o senza precisare sul veicolo che trasporta merci pericolose mettendo così in pericolo la vita delle persone o l’ambiente in misura tale da determinare una decisione di fermo del veicolo.
Trasporto di persone o merci senza essere in possesso di una patente di guida valida o effettuato da un’impresa che non è titolare di una licenza comunitaria valida.
Guida con una carta del conducente che è stata falsificata o di cui il conducente non è il titolare o che è stata ottenuta sulla base di false dichiarazioni e/o di documenti falsificati.
Trasporto di merci con superamento della massa massima a carico tecnicamente ammissibile del 20 % o più per i veicoli il cui peso massimo a pieno carico ammissibile superi le 12 tonnellate e del 25 % o più per i veicoli il cui peso massimo a pieno carico ammissibile non superi le 12 tonnellate.
( 1 ) GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.
( 2 ) Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 35).
( 3 ) Regolamento (UE) n. 1213/2010 della Commissione, del 16 dicembre 2010, che stabilisce norme comuni sull’interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada (GU L 335 del 18.12.2010, pag. 21).
( 4 ) Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI») (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1).
( 5 ) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
( 6 ) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
( 7 ) GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.
( 8 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
( 9 ) GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 1.
( 10 ) Decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunità europee (GU L 199 del 31.7.1985, pag. 56).
( 11 ) Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 35).
( 12 ) Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4).
( 13 ) Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).
( 14 ) Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).
( 15 ) Cancellare la voce che non interessa.
( 16 ) Cognome e nome; luogo e data di nascita.
( 17 ) Identificazione dell’esame.
( 18 ) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51.
( 19 ) Sigillo e firma dell’autorità o dell’organismo autorizzato che rilascia l’attestato.