02014R1388 — IT — 10.12.2020 — 001.001
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REGOLAMENTO (UE) N. 1388/2014 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 2014 (GU L 369 del 24.12.2014, pag. 37) |
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REGOLAMENTO (UE) 2020/2008 DELLA COMMISSIONE dell’8 dicembre 2020 |
L 414 |
15 |
9.12.2020 |
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REGOLAMENTO (UE) N. 1388/2014 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2014
che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
CAPO I
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 1
Campo di applicazione
Il presente regolamento non si applica:
agli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;
agli aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
agli aiuti concessi alle imprese in difficoltà, ad eccezione di quelli destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali e di quelli a favore di imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà ma che lo sono diventate nel periodo dal 1o gennaio 2020 al 30 giugno 2021;
ai regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali;
agli aiuti ad hoc a favore delle imprese descritte alla lettera (e);
agli aiuti a favore di interventi che non sarebbero stati ammissibili al sostegno a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 508/2014;
agli aiuti concessi a imprese che non possono chiedere di beneficiare del sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per i motivi indicati all'articolo 10, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (UE) n. 508/2014.
Il presente regolamento non si applica alle misure di aiuto di Stato che di per sé, o a causa delle condizioni cui sono subordinate o per il metodo di finanziamento previsto, comportano una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare:
gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato. È tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una filiale nello Stato membro che concede l'aiuto al momento del pagamento dell'aiuto;
gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali;
gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.
Articolo 2
Soglia di notifica
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
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(1) |
«aiuto» : qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato; |
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(2) |
«piccole e medie imprese» o «PMI» : imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I; |
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(3) |
«prodotti della pesca e dell'acquacoltura» : prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 ( 1 ); |
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(4) |
«calamità naturali» : i terremoti, le valanghe, le frane e le inondazioni, le trombe d'aria, gli uragani, le eruzioni vulcaniche e gli incendi boschivi di origine naturale; |
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(5) |
«impresa in difficoltà» : un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
(a)
nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
(b)
nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
(c)
qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
(d)
qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; |
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(6) |
«aiuti ad hoc» : gli aiuti non concessi nell'ambito di un regime di aiuti; |
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(7) |
«regime di aiuti» : qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito; |
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(8) |
«aiuti individuali» :
(a)
aiuti ad hoc; e
(b)
gli aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti; |
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(9) |
«equivalente sovvenzione lordo» : importo dell'aiuto se fosse stato erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri; |
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(10) |
«anticipo rimborsabile» : prestito a favore di un progetto versato in una o più rate le cui condizioni di rimborso dipendono dall'esito del progetto; |
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(11) |
«avvio dei lavori» : la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito; |
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(12) |
«regimi fiscali subentrati a regimi precedenti» : regimi sotto forma di agevolazioni fiscali che rappresentano una versione modificata di regimi fiscali preesistenti dello stesso tipo e che li sostituiscono; |
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(13) |
«intensità di aiuto» : importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri; |
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(14) |
«data di concessione degli aiuti» : data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti. |
Articolo 4
Condizioni per l'esenzione
Articolo 5
Trasparenza degli aiuti
Sono considerate trasparenti le seguenti categorie di aiuti:
gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni e di contributi in conto interessi;
gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, il cui equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento prevalente al momento della concessione;
gli aiuti concessi sotto forma di garanzie:
se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commissione; o
se, prima dell'attuazione della misura, il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato approvato in base alla comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie ( 3 ) o a comunicazioni successive, previa notifica alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato e in vigore in quel momento; tale metodo deve riferirsi esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento;
gli aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali, qualora la misura stabilisca un massimale per garantire che la soglia applicabile non venga superata;
gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili, se l'importo totale nominale dell'anticipo rimborsabile non supera le soglie applicabili nel quadro del presente regolamento o se, prima dell'attuazione della misura, la metodologia di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo dell'anticipo rimborsabile è stata accettata previa notifica alla Commissione.
Ai fini del presente regolamento non sono considerati trasparenti le seguenti categorie di aiuti:
gli aiuti sotto forma di conferimenti di capitale;
gli aiuti sotto forma di misure per il finanziamento del rischio.
Articolo 6
Effetto di incentivazione
Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni:
nome e dimensioni dell'impresa;
descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine;
ubicazione del progetto o dell'attività;
elenco dei costi ammissibili;
tipologia dell'aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto o l'attività.
In deroga al paragrafo 2, si considera che le misure sotto forma di agevolazioni fiscali abbiano un effetto di incentivazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
la misura introduce un diritto a beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro; e
la misura è stata adottata ed è entrata in vigore prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività sovvenzionati, tranne nel caso dei regimi fiscali subentrati a regimi precedenti se l'attività era già coperta dai regimi precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali.
In deroga ai paragrafi 1 e 2, per le seguenti categorie di aiuti non è richiesto o si presume un effetto di incentivazione:
gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 44;
gli aiuti sotto forma di esenzioni o riduzioni fiscali adottati dagli Stati membri in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera f), e dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2003/96/CE, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 45 del presente regolamento.
Articolo 7
Intensità di aiuto e costi ammissibili
Articolo 8
Cumulo
Gli aiuti esentati dal presente regolamento possono essere cumulati:
con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili,
con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente regolamento.
Articolo 9
Pubblicazione e informazione
Lo Stato membro interessato garantisce la pubblicazione delle seguenti informazioni in un sito web esaustivo sugli aiuti di Stato, a livello regionale o nazionale:
le informazioni sintetiche di cui all'articolo 11 nel formato standardizzato di cui all'allegato II o un link che vi dia accesso;
il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui all'articolo 11 o un link che vi dia accesso;
le informazioni di cui all'allegato III su ciascun aiuto individuale superiore a 30 000 EUR.
Per i regimi sotto forma di agevolazioni fiscali le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), sono considerate soddisfatte se gli Stati membri pubblicano le informazioni richieste per gli importi degli aiuti individuali in base ai seguenti intervalli (in milioni di EUR):
0,03-0,2;
0,2-0,4;
0,4-0,6;
0,6-0,8;
0,8-1.
La Commissione pubblica sul suo sito web:
i link ai siti web sugli aiuti di Stato di cui al paragrafo 1;
le informazioni sintetiche di cui all'articolo 11.
CAPO II
CONTROLLO
Articolo 10
Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria
Se uno Stato membro concede aiuti presumibilmente esentati dall'obbligo di notifica a norma del presente regolamento senza adempiere alle condizioni previste nei capi I, II e III, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto adottate dallo Stato membro interessato, le quali altrimenti soddisferebbero le condizioni del presente regolamento, dovranno esserle notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Le misure da notificare possono essere limitate a quelle adottate a favore di determinati tipi di aiuto o di alcuni beneficiari o alle misure adottate da talune autorità dello Stato membro interessato.
Articolo 11
Relazioni
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione:
attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione, le informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata a norma del presente regolamento nel formato standardizzato di cui all'allegato II, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese le sue modifiche, entro venti giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore;
una relazione annuale, di cui al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione ( 5 ), in formato elettronico, sull'applicazione del presente regolamento, contenente le informazioni indicate nel regolamento (CE) n. 794/2004 relativamente all'intero anno o alla porzione di anno in cui il presente regolamento si applica.
Articolo 11 bis
Deroghe agli obblighi di informazione e pubblicazione
In deroga all’articolo 9, paragrafo 5, e all’articolo 11, lettera a), qualora uno Stato membro intenda prorogare le misure per le quali sono state presentate informazioni sintetiche alla Commissione, le informazioni sintetiche relative alla proroga di tali misure si considerano comunicate alla Commissione e pubblicate, purché non siano state apportate alle misure interessate modifiche sostanziali diverse da un aumento del bilancio.
Articolo 12
Controllo
Per consentire alla Commissione di controllare gli aiuti esentati dall'obbligo di notifica ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri conservano registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'aiuto ad hoc o l'ultimo aiuto a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del presente regolamento.
CAPO III
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI
SEZIONE 1
Sviluppo sostenibile della pesca
Articolo 13
Aiuti all'innovazione
Gli aiuti a favore dell'innovazione del settore della pesca che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:
tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 508/2014; e
il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento.
Articolo 14
Aiuti per servizi di consulenza
Gli aiuti per servizi di consulenza che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:
tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 508/2014; e
il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento.
Articolo 15
Aiuti a favore dei partenariati tra esperti scientifici e pescatori
Gli aiuti a favore dei partenariati tra esperti scientifici e pescatori che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:
tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 508/2014; e
il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento.
Articolo 16
Aiuti per la promozione del capitale umano, della creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale
Gli aiuti per la promozione del capitale umano, della creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:
tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 508/2014; e
il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento.
Articolo 17
Aiuti per la diversificazione e le nuove forme di reddito
Gli aiuti per la diversificazione e le nuove forme di reddito che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:
tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 508/2014; e
il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento.
Articolo 18
Aiuti all'avviamento a favore dei giovani pescatori
Gli aiuti all'avviamento a favore dei giovani pescatori che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:
tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 508/2014; e
il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento.
Articolo 19
Aiuti per la promozione della salute e della sicurezza
Gli aiuti per la promozione della salute e della sicurezza che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:
tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 508/2014 e le condizioni di cui agli atti delegati adottati sulla base dell'articolo 32, paragrafo 4, di detto regolamento; e
il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento.
Articolo 20
Aiuti per i fondi di mutualizzazione per eventi climatici avversi ed emergenze ambientali
Gli aiuti per i fondi di mutualizzazione per eventi climatici avversi ed emergenze ambientali che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:
tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 508/2014; e
il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento.
Articolo 21
Aiuti a favore dei sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca
Gli aiuti a favore dei sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:
tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 508/2014; e
il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento.
Articolo 22
Aiuti per l'ideazione e l'attuazione di misure di conservazione e della cooperazione regionale
Gli aiuti per l'ideazione e l'attuazione di misure di conservazione e della cooperazione regionale che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:
tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 508/2014; e
il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento.
Articolo 23
Aiuti volti a limitare l'impatto della pesca sull'ambiente marino e ad adeguare la pesca alla protezione delle specie
Gli aiuti volti a limitare l'impatto della pesca sull'ambiente marino e ad adeguare la pesca alla protezione delle specie che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:
tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 38 del regolamento (UE) n. 508/2014; e
il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento.
Articolo 24
Aiuti per l'innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine
Gli aiuti per l'innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:
tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 508/2014; e
il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento.
Articolo 25
Aiuti per la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e per i regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili
Gli aiuti per la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e per i regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:
tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 508/2014 e le condizioni di cui agli atti delegati adottati sulla base dell'articolo 40, paragrafo 4, di detto regolamento; e
il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento.
Articolo 26
Aiuti volti a migliorare l'efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici
Gli aiuti volti a migliorare l'efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, ad eccezione degli aiuti per la sostituzione o l'ammodernamento dei motori, che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:
tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 508/2014 e le condizioni di cui agli atti delegati adottati sulla base dell'articolo 41, paragrafo 10, di detto regolamento; e
il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento.
Articolo 27
Aiuti intesi a promuovere il valore aggiunto, la qualità dei prodotti e l'utilizzo delle catture indesiderate
Gli aiuti intesi a promuovere il valore aggiunto, la qualità dei prodotti e l'utilizzo delle catture indesiderate che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:
tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 508/2014; e
il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento.
Articolo 28
Aiuti per i porti di pesca, i luoghi di sbarco, le sale per la vendita all'asta e i ripari di pesca
Gli aiuti per i porti di pesca, i luoghi di sbarco, le sale per la vendita all'asta e i ripari di pesca che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:
tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 508/2014; e
il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento.
Articolo 29
Aiuti per la pesca nelle acque interne e per la fauna e la flora nelle acque interne
Gli aiuti per la pesca nelle acque interne e per la fauna e la flora nelle acque interne che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:
tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 44 del regolamento (UE) n. 508/2014; e
il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento.
SEZIONE 2
Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura
Articolo 30
Aiuti per l'innovazione nel settore dell'acquacoltura
Gli aiuti per l'innovazione nel settore dell'acquacoltura che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:
tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 508/2014; e
il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento.
Articolo 31
Aiuti per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura
Gli aiuti per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:
tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 46 e 48 del regolamento (UE) n. 508/2014; e
il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento.
Articolo 32
Aiuti per i servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese acquicole
Gli aiuti per i servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese acquicole che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:
tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 46 e 49 del regolamento (UE) n. 508/2014; e
il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento.
Articolo 33
Aiuti per la promozione del capitale umano e del collegamento in rete nel settore dell'acquacoltura
Gli aiuti per la promozione del capitale umano e del collegamento in rete nel settore dell'acquacoltura che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:
tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 46 e 50 del regolamento (UE) n. 508/2014; e
il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento.
Articolo 34
Aiuti intesi ad aumentare il potenziale dei siti di acquacoltura
Gli aiuti intesi ad aumentare il potenziale dei siti di acquacoltura che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:
tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 46 e 51 del regolamento (UE) n. 508/2014; e
il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento.
Articolo 35
Aiuti per la promozione di nuovi operatori dell'acquacoltura sostenibile
Gli aiuti per la promozione di nuovi operatori dell'acquacoltura sostenibile che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:
tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 46 e 52 del regolamento (UE) n. 508/2014; e
il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento.
Articolo 36
Aiuti per la conversione ai sistemi di ecogestione e audit e all'acquacoltura biologica
Gli aiuti per la conversione ai sistemi di ecogestione e audit e all'acquacoltura biologica che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:
tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 46 e 53 del regolamento (UE) n. 508/2014; e
il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento.
Articolo 37
Aiuti per la prestazione di servizi ambientali da parte dell'acquacoltura
Gli aiuti per la prestazione di servizi ambientali da parte dell'acquacoltura che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:
tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 46 e 54 del regolamento (UE) n. 508/2014; e
il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento.
Articolo 38
Aiuti per le misure sanitarie
Gli aiuti per le misure sanitarie che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:
tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 46 e 55 del regolamento (UE) n. 508/2014; e
il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento.
Articolo 39
Aiuti per le misure relative alla salute e al benessere degli animali
Gli aiuti per le misure relative alla salute e al benessere degli animali che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:
tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 46 e 56 del regolamento (UE) n. 508/2014; e
il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento.
Articolo 40
Aiuti all'assicurazione degli stock acquicoli
Gli aiuti all'assicurazione degli stock acquicoli che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:
tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 46 e 57 del regolamento (UE) n. 508/2014; e
il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento.
SEZIONE 3
Misure connesse alla commercializzazione e alla trasformazione
Articolo 41
Aiuti alle misure di commercializzazione
Gli aiuti alle misure di commercializzazione che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:
tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) n. 508/2014; e
il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento.
Articolo 42
Aiuti alla trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
Gli aiuti alla trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:
tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 69 del regolamento (UE) n. 508/2014; e
il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento.
SEZIONE 4
Altre categorie di aiuti
Articolo 43
Aiuti per la raccolta dei dati
Gli aiuti per la raccolta dei dati che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:
tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 77 del regolamento (UE) n. 508/2014; e
il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento.
Articolo 44
Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali
La concessione degli aiuti di cui al presente articolo è subordinata alle seguenti condizioni:
l'autorità pubblica competente di uno Stato membro ha riconosciuto formalmente il carattere di calamità naturale dell'evento; e
esiste un nesso causale diretto tra la calamità naturale e il danno subito dall'impresa.
I costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da un'autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede l'aiuto o da un'impresa di assicurazione. I danni possono includere quanto segue:
danni materiali ad attivi quali edifici, attrezzature, macchinari, scorte e mezzi di produzione;
perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi dalla data in cui si è verificata la calamità.
La perdita di reddito è calcolata sottraendo:
il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti della pesca e dell'acquacoltura ottenuti nell'anno della calamità naturale, o in ciascun anno successivo su cui incide la distruzione totale o parziale dei mezzi di produzione, per il prezzo medio di vendita ottenuto nello stesso anno,
dal risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi medi annui di prodotti della pesca e dell'acquacoltura ottenuti nei tre anni precedenti la calamità naturale o una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti la calamità naturale, escludendo l'anno con la produzione più alta e quello con la produzione più bassa, per il prezzo medio di vendita ricavato.
Articolo 45
Esenzioni e riduzioni fiscali in conformità della direttiva 2003/96/CE
CAPO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 46
Disposizioni transitorie
Articolo 47
Entrata in vigore e applicabilità
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2015
Esso si applica fino al 31 dicembre 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
DEFINIZIONE DI PMI
Articolo 1
Impresa
Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.
Articolo 2
Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese
Articolo 3
Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari
Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 % dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:
società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate («business angels»), a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1 250 000 EUR;
università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.
Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di una o più altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.
Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.
Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato rilevante.
Articolo 4
Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento
Articolo 5
Effettivi
Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:
dai dipendenti dell'impresa;
dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerate come gli altri dipendenti dell'impresa;
dai proprietari gestori;
dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.
Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.
Articolo 6
Determinazione dei dati dell'impresa
Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (la più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata.
Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.
Sempre ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.
ALLEGATO II
Informazioni relative agli aiuti di Stato esentati alle condizioni previste dal presente regolamento da trasmettere mediante l'applicazione informatica della Commissione in conformità dell'articolo 11
ALLEGATO III
Disposizioni in materia di pubblicazione delle informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1
Gli Stati membri organizzano i loro siti Internet esaustivi sugli aiuti di Stato sui quali pubblicare le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, in modo da consentire un accesso agevole alle informazioni.
Le informazioni sono pubblicate in formato foglio di calcolo che consente di ricercare ed estrarre i dati e di pubblicarli agevolmente su Internet, ad esempio in formato CSV o XML. L'accesso al sito web è consentito a tutti gli interessati senza restrizioni. Per accedere al sito non vi è alcun obbligo di registrazione preventiva.
Le informazioni sugli aiuti individuali da pubblicare a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), sono le seguenti:
( 1 ) Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).
( 2 ) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
( 3 ) GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10.
( 4 ) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).
( 5 ) Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).
( 6 ) NUTS — Nomenclatura delle unità territoriali statistiche. Generalmente la regione è specificata a livello 2.
( 7 ) Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1).
( 8 ) Equivalente sovvenzione lordo. Per i regimi fiscali questo importo può essere comunicato secondo gli intervalli di cui all'articolo 9, paragrafo 2.
( 9 ) Se l'aiuto viene concesso tramite più strumenti d'aiuto, l'importo dell'aiuto deve essere precisato per ogni strumento.