02019R0452 — IT — 23.12.2021 — 002.001
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REGOLAMENTO (UE) 2019/452 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 marzo 2019 che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione (GU L 079I del 21.3.2019, pag. 1) |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1298 DELLA COMMISSIONE del 13 luglio 2020 |
L 304 |
1 |
18.9.2020 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2126 DELLA COMMISSIONE del 29 settembre 2021 |
L 432 |
1 |
3.12.2021 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/452 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 19 marzo 2019
che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
«investimento estero diretto», un investimento di qualsiasi tipo da parte di un investitore estero inteso a stabilire o mantenere legami durevoli e diretti tra l'investitore estero e l'imprenditore o l'impresa cui è messo a disposizione il capitale al fine di esercitare un'attività economica in uno Stato membro, compresi gli investimenti che consentono una partecipazione effettiva alla gestione o al controllo di una società che esercita un'attività economica;
«investitore estero», una persona fisica di un paese terzo o un'impresa di un paese terzo che intende realizzare o ha realizzato un investimento estero diretto;
«controllo», una procedura che consente di valutare, esaminare, autorizzare, sottoporre a condizioni, vietare o liquidare investimenti esteri diretti;
«meccanismo di controllo», uno strumento di applicazione generale, come una legge o un regolamento, accompagnato dalle relative prescrizioni amministrative o norme di attuazione o dai relativi orientamenti, che definisce i termini, le condizioni e le procedure per valutare, esaminare, autorizzare, sottoporre a condizioni, vietare o liquidare investimenti esteri diretti per motivi di sicurezza o di ordine pubblico;
«investimento estero diretto oggetto di un controllo in corso», un investimento estero diretto oggetto di una valutazione o di un esame formale in corso ai sensi di un meccanismo di controllo;
«decisione di controllo», una misura adottata in applicazione di un meccanismo di controllo;
«impresa di un paese terzo», un'impresa costituita o comunque organizzata conformemente alla legislazione di un paese terzo.
Articolo 3
Meccanismi di controllo degli Stati membri
Articolo 4
Fattori che possono essere presi in considerazione dagli Stati membri e dalla Commissione
Nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione possono prendere in considerazione i suoi effetti potenziali, tra l'altro, a livello di:
infrastrutture critiche, siano esse fisiche o virtuali, tra cui l'energia, i trasporti, l'acqua, la salute, le comunicazioni, i media, il trattamento o l'archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, e le strutture sensibili, nonché gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l'utilizzo di tali infrastrutture;
tecnologie critiche e prodotti a duplice uso quali definiti nell'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio ( 1 ), tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie;
sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l'energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare;
accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni; o
libertà e pluralismo dei media.
Nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione tengono altresì conto, in particolare, se:
l'investitore estero sia direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica, inclusi organismi statali o forze armate, di un paese terzo, anche attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti;
l'investitore estero sia già stato coinvolto in attività che incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno Stato membro; o
vi sia un grave rischio che l'investitore intraprenda attività illegali o criminali.
Articolo 5
Relazione annuale
Articolo 6
Meccanismo di cooperazione in relazione agli investimenti esteri diretti oggetto di un controllo in corso
La Commissione notifica agli altri Stati membri in merito all'avvenuta formulazione di osservazioni.
La Commissione notifica agli altri Stati membri in merito all'avvenuta emissione di un parere.
Le eventuali richieste di informazioni supplementari sono debitamente giustificate, si limitano alle informazioni necessarie per la formulazione di osservazioni ai sensi del paragrafo 2 o per l'emissione di un parere ai sensi del paragrafo 3, sono proporzionate alla finalità della richiesta e non sono indebitamente onerose per lo Stato membro che effettua il controllo. Le richieste di informazioni e le risposte fornite dagli Stati membri sono inviate contestualmente alla Commissione.
In deroga al primo comma, se sono state richieste informazioni supplementari ai sensi del paragrafo 6, tali osservazioni o pareri sono emessi entro 20 giorni civili dal ricevimento delle informazioni aggiuntive o della notifica ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5.
In deroga al paragrafo 6, la Commissione può emettere un parere a seguito delle osservazioni formulate da altri Stati membri se possibile entro il termine di cui al presente paragrafo, e in ogni caso entro cinque giorni dalla scadenza di tale termine.
Articolo 7
Meccanismo di cooperazione in relazione agli investimenti esteri diretti non oggetto di un controllo in corso
La Commissione notifica agli altri Stati membri in merito all'avvenuta formulazione di osservazioni.
La Commissione notifica agli altri Stati membri in merito all'avvenuta emissione di un parere.
Le eventuali richieste di informazioni sono debitamente motivate, si limitano alle informazioni necessarie per la formulazione di osservazioni ai sensi del paragrafo 1 o per l'emissione di un parere ai sensi del paragrafo 2, sono proporzionate alla finalità della richiesta e non sono indebitamente onerose per lo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato.
Le richieste di informazioni e le risposte fornite dagli Stati membri sono inviate contestualmente alla Commissione.
Articolo 8
Investimenti esteri diretti che possono incidere su progetti o programmi di interesse per l'Unione
Le procedure di cui agli articoli 6 e 7 si applicano mutatis mutandis, fatte salve le modifiche seguenti:
nell'ambito della notifica di cui all'articolo 6, paragrafo 1, o delle osservazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafo 1, uno Stato membro può indicare se ritiene che un investimento estero diretto possa incidere sui progetti o programmi di interesse per l'Unione;
il parere della Commissione è trasmesso agli altri Stati membri;
lo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato prende nella massima considerazione il parere della Commissione e fornisce a quest'ultima una spiegazione qualora non lo segua.
Articolo 9
Obblighi di informazione
Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono:
l'assetto proprietario dell'investitore estero e dell'impresa in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato, comprese informazioni sull'investitore finale e sulla partecipazione al capitale;
il valore approssimativo dell'investimento estero diretto;
i prodotti, i servizi e le attività commerciali dell'investitore estero e dell'impresa in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato;
gli Stati membri in cui l'investitore estero e l'impresa in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato esercitano attività commerciali pertinenti;
il finanziamento dell'investimento e la sua fonte, sulla base delle migliori informazioni di cui dispone lo Stato membro;
la data in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato.
Nel caso in cui nessuna informazione sia fornita, le osservazioni formulate da un altro Stato membro o il parere emesso dalla Commissione possono basarsi sulle informazioni a loro disposizione.
Articolo 10
Riservatezza delle informazioni trasmesse
Articolo 11
Punti di contatto
Articolo 12
Gruppo di esperti in materia di controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea
Il gruppo di esperti in materia di controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea che fornisce consulenza e competenze alla Commissione continua a discutere delle questioni relative al controllo degli investimenti esteri diretti, a condividere le migliori prassi e gli insegnamenti appresi e a scambiare opinioni sulle tendenze e le questioni di interesse comune attinenti agli investimenti esteri diretti. La Commissione valuta inoltre la possibilità di chiedere la consulenza di tale gruppo su questioni sistemiche relative all'attuazione del presente regolamento.
Le discussioni all'interno del gruppo sono tenute riservate.
Articolo 13
Collaborazione internazionale
Gli Stati membri e la Commissione possono cooperare con le autorità responsabili dei paesi terzi su questioni riguardanti il controllo degli investimenti esteri diretti per motivi di sicurezza e di ordine pubblico.
Articolo 14
Trattamento dei dati personali
Articolo 15
Valutazione
Articolo 16
Esercizio della delega
Articolo 17
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento si applica dall'11 ottobre 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
Elenco dei progetti o programmi di interesse per l’Unione di cui all’articolo 8, paragrafo 3
1. Programmi europei GNSS (Galileo ed EGNOS) ( 2 )
Regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo all’attuazione e all’esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 1).
2. Copernicus ( 3 )
Regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il programma Copernicus e che abroga il regolamento (UE) n. 911/2010 (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 44).
3. Azione preparatoria relativa alla preparazione del nuovo programma dell’UE GOVSATCOM
Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, in particolare l’articolo 58, paragrafo 2, lettera b) (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
4. Programma spaziale
Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell’Unione e l’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 69).
5. Orizzonte 2020, compresi i programmi di ricerca e sviluppo a norma dell’articolo 185 TFUE e le imprese comuni o qualsiasi altra struttura creata a norma dell’articolo 187 TFUE
Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104), comprese le iniziative relative a tecnologie abilitanti fondamentali quali l’intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori e la cibersicurezza.
6. Orizzonte Europa, compresi i programmi di ricerca e sviluppo a norma dell’articolo 185 TFUE e le imprese comuni o qualsiasi altra struttura creata a norma dell’articolo 187 TFUE
Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).
7. Programma Euratom di ricerca e formazione 2021-2025
Regolamento (Euratom) 2021/765 del Consiglio, del 10 maggio 2021, che istituisce il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia atomica per il periodo 2021-2025 che integra il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e abroga il regolamento (Euratom) 2018/1563 (GU L 167 I del 12.5.2021, pag. 81).
8. Reti transeuropee dei trasporti (TEN-T)
Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).
9. Reti transeuropee dell’energia (TEN-E)
Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39).
10. Reti transeuropee delle telecomunicazioni ( 4 )
Regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell’infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 14).
11. Meccanismo per collegare l’Europa
Regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 (GU L 249 del 14.7.2021, pag. 38).
12. Programma Europa digitale
Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell’11.5.2021, pag. 1).
13. Programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa
Regolamento (UE) 2018/1092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell’industria della difesa dell’Unione (GU L 200 del 7.8.2018, pag. 30).
14. Azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa
Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/20121, in particolare l’articolo 58, paragrafo 2, lettera b) (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
15. Fondo europeo per la difesa
Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149).
16. Cooperazione strutturata permanente (PESCO)
Decisione (PESC) 2018/340 del Consiglio, del 6 marzo 2018, che fissa l’elenco dei progetti da sviluppare nell’ambito della PESCO (GU L 65 dell’8.3.2018, pag. 24).
Decisione (PESC) 2018/1797 del Consiglio, del 19 novembre 2018, che modifica e aggiorna la decisione (PESC) 2018/340 che fissa l’elenco dei progetti da sviluppare nell’ambito della PESCO (GU L 294 del 21.11.2018, pag. 18).
Decisione (PESC) 2019/1909 del Consiglio, del 12 novembre 2019, che modifica e aggiorna la decisione (PESC) 2018/340 che fissa l’elenco dei progetti da sviluppare nell’ambito della PESCO (GU L 293 del 14.11.2019, pag. 113).
17. Impresa comune europea per ITER
Decisione 2007/198/Euratom del Consiglio, del 27 marzo 2007, che istituisce l’Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione e le conferisce dei vantaggi (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 58).
18. Programma UE per la salute (EU4Health)
Regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce un programma d’azione dell’Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 («programma UE per la salute») (EU4Health) e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 1).
( 1 ) Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).
( 2 ) Il regolamento (UE) n. 1285/2013 è mantenuto nel presente allegato alla luce dell’articolo 110, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/696.
( 3 ) Il regolamento (UE) n. 377/2014 è mantenuto nel presente allegato alla luce dell’articolo 110, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/696.
( 4 ) Il regolamento (UE) n. 283/2014 è mantenuto nel presente allegato alla luce dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1153 che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014.