02016R1675 — IT — 16.07.2023 — 009.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1675 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2016

che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/105 DELLA COMMISSIONE  del 27 ottobre 2017

  L 19

1

24.1.2018

 M2

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/212 DELLA COMMISSIONE  del 13 dicembre 2017

  L 41

4

14.2.2018

 M3

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1467 DELLA COMMISSIONE  del 27 luglio 2018

  L 246

1

2.10.2018

 M4

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/855 DELLA COMMISSIONE  del 7 maggio 2020

  L 195

1

19.6.2020

 M5

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/37 DELLA COMMISSIONE  del 7 dicembre 2020

  L 14

1

18.1.2021

 M6

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/229 DELLA COMMISSIONE  del 7 gennaio 2022

  L 39

4

21.2.2022

 M7

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/410 DELLA COMMISSIONE  del 19 dicembre 2022

  L 59

3

24.2.2023

►M8

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1219 DELLA COMMISSIONE  del 17 maggio 2023

  L 160

1

26.6.2023




▼B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1675 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2016

che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

L'elenco delle giurisdizioni dei paesi terzi con carenze strategiche nei rispettivi regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione («paesi terzi ad alto rischio») figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.




ALLEGATO

Paesi terzi ad alto rischio

I.   Paesi terzi ad alto rischio che hanno preso per iscritto un impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e che hanno elaborato con il GAFI un piano d'azione.

▼M8



N.

Paese terzo ad alto rischio (1)

1

Afghanistan

2

Barbados

3

Burkina Faso

4

Isole Cayman

5

Repubblica democratica del Congo

6

Gibilterra

7

Haiti

8

Giamaica

9

Giordania

10

Mali

11

Mozambico

12

Myanmar

13

Nigeria

14

Panama

15

Filippine

16

Senegal

17

Sud Africa

18

Sud Sudan

19

Siria

20

Tanzania

21

Trinidad e Tobago

22

Uganda

23

Emirati arabi uniti

24

Vanuatu

25

Yemen

(1)   

Fatta salva la posizione giuridica del Regno di Spagna per quanto riguarda la sovranità e la giurisdizione sul territorio di Gibilterra.

▼B

II.   Paesi terzi ad alto rischio che hanno preso un impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e che hanno deciso di chiedere assistenza tecnica per l'attuazione del piano d'azione del GAFI, individuati nella dichiarazione pubblica del GAFI.



N.

Paese terzo ad alto rischio

1

Iran

III.   Paesi terzi ad alto rischio che presentano rischi continui e sostanziali di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo avendo ripetutamente omesso di rimediare alle carenze individuate, che sono individuati nella dichiarazione pubblica del GAFI.



N.

Paese terzo ad alto rischio

1

Repubblica popolare democratica di Corea