02010D0221 — IT — 18.12.2018 — 011.001
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 15 aprile 2010 recante approvazione delle misure nazionali volte a limitare l’impatto di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità all’articolo 43 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2010) 1850] (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 098 dell'20.4.2010, pag. 7) |
Modificata da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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L 322 |
47 |
8.12.2010 |
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L 80 |
15 |
26.3.2011 |
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DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 2011/403/UE del 7 luglio 2011 |
L 180 |
47 |
8.7.2011 |
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DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 2011/825/UE dell’8 dicembre 2011 |
L 328 |
53 |
10.12.2011 |
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DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 2012/786/UE del 13 dicembre 2012 |
L 347 |
36 |
15.12.2012 |
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DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 2013/213/UE del 29 aprile 2013 |
L 120 |
16 |
1.5.2013 |
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DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 2014/12/UE del 14 gennaio 2014 |
L 11 |
6 |
16.1.2014 |
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DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 2014/250/UE del 29 aprile 2014 |
L 132 |
79 |
3.5.2014 |
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L 47 |
22 |
20.2.2015 |
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L 32 |
158 |
9.2.2016 |
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L 178 |
9 |
16.7.2018 |
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L 322 |
55 |
18.12.2018 |
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 15 aprile 2010
recante approvazione delle misure nazionali volte a limitare l’impatto di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità all’articolo 43 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio
[notificata con il numero C(2010) 1850]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2010/221/UE)
Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione
La presente decisione approva le misure nazionali degli Stati membri indicati negli allegati I, II e III volte a limitare l’impatto e la diffusione di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità all’articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE.
Articolo 2
Approvazione di determinate misure nazionali volte a limitare l’impatto di alcune malattie non elencate nell’allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE
1. Gli Stati membri e le loro regioni indicati nella seconda e quarta colonna della tabella dell’allegato I sono considerati indenni dalle malattie elencate nella prima colonna di tale tabella («zone indenni da malattia»).
2. Gli Stati membri indicati nel paragrafo 1 possono esigere che le partite di animali sottoindicate, introdotte in una zona indenne da malattia, soddisfino le condizioni di cui alle lettere a) e b), per le malattie da cui essa è considerata indenne:
a) gli animali d’acquacoltura destinati all’allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti e al ripopolamento devono essere conformi alle:
i) condizioni per l’immissione sul mercato di cui all’articolo 8 bis, del regolamento (CE) n. 1251/2008;
ii) condizioni d’importazione di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1251/2008;
iii) condizioni di transito di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1251/2008;
b) gli animali acquatici ornamentali destinati agli impianti ornamentali chiusi devono essere conformi alle:
i) condizioni d’importazione di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1251/2008;
ii) condizioni di transito e stoccaggio di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1251/2008.
Articolo 3
Approvazione dei programmi nazionali di eradicazione concernenti alcune malattie non elencate nell’allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE
1. Sono approvati i programmi di eradicazione delle malattie elencate nella prima colonna della tabella dell’allegato II, adottati dagli Stati membri indicati nella seconda colonna di tale tabella, per quanto concerne le zone indicate nella quarta colonna della tabella («programmi di eradicazione»).
2. Fino al ►M10 1o luglio 2021 ◄ , gli Stati membri indicati nella tabella dell’allegato II possono esigere che le partite di animali d’acquacoltura, di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), introdotte in una zona soggetta a un programma di eradicazione, siano conformi alle condizioni stabilite in detto articolo per quanto concerne le malattie oggetto del programma di eradicazione.
Articolo 3 bis
Approvazione dei programmi nazionali di sorveglianza concernenti l’ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar)
1. Sono approvati i programmi di sorveglianza concernenti l’ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar) adottati dagli Stati membri indicati nella seconda colonna della tabella dell’allegato III, per quanto concerne le zone indicate nella quarta colonna di tale tabella («programmi di sorveglianza»).
2. Fino al ►M8 30 aprile 2016 ◄ , gli Stati membri indicati nella tabella dell’allegato III possono esigere che le seguenti partite introdotte in una zona indicata nella quarta colonna di tale tabella siano conformi alle seguenti condizioni:
a) le partite di ostriche del Pacifico destinate alle zone di allevamento e di stabulazione devono essere conformi alle prescrizioni relative all’immissione sul mercato di cui all’articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 1251/2008;
b) le partite di ostriche del Pacifico devono essere conformi alle prescrizioni relative all’immissione sul mercato, di cui all’articolo 8 ter del regolamento (CE) n. 1251/2008, qualora esse siano destinate a centri di spedizione e di purificazione o a impianti analoghi, prima del consumo umano, che non sono attrezzati con un sistema di trattamento degli effluenti convalidato dall’autorità competente, che:
i) rende inattivi i virus con involucro; oppure
ii) riduce a un livello accettabile il rischio di trasmissione delle malattie al sistema idrico naturale.
Articolo 4
Relazioni
1. Entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati membri indicati negli allegati I e II presentano alla Commissione una relazione sulle misure nazionali approvate di cui agli articoli 2 e 3.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno, gli Stati membri indicati nell’allegato III presentano alla Commissione una relazione sulle misure nazionali approvate di cui all’articolo 3 bis.
3. Le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 comprendono almeno informazioni aggiornate su:
a) i rischi significativi che le malattie nei riguardi delle quali si applicano le misure nazionali comportano per la situazione sanitaria degli animali d’acquacoltura o degli animali acquatici selvatici, e la necessità e l’adeguatezza di tali misure;
b) le misure nazionali adottate per mantenere lo status di indenne da malattia, compresi i controlli effettuati; le informazioni su tali controlli devono essere fornite utilizzando il modulo figurante nell’allegato VI della decisione 2009/177/CE della Commissione ( 1 );
c) l’evoluzione del programma di eradicazione o di sorveglianza, compresi i controlli effettuati; le informazioni su tali controlli devono essere fornite utilizzando il modulo figurante nell’allegato VI della decisione 2009/177/CE.
Articolo 5
Sospetto e individuazione di malattie nelle zone indenni
1. Qualora uno Stato membro indicato nell’allegato I della presente decisione sospetti la presenza di una malattia in una zona indicata nello stesso allegato come indenne da tale malattia, esso adotta misure almeno equivalenti a quelle stabilite nell’articolo 28, nell’articolo 29, paragrafi 2, 3 e 4, e nell’articolo 30 della direttiva 2006/88/CE.
2. Se l’indagine epizooziologica conferma l’individuazione della malattia di cui al paragrafo 1, lo Stato membro interessato informa la Commissione e gli altri Stati membri della situazione e delle misure adottate per contenere e controllare la malattia.
Articolo 5 bis
Sospetto e individuazione dell’ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar) nelle zone con programmi di sorveglianza
1. Qualora uno Stato membro indicato nella tabella dell’allegato III sospetti la presenza dell’OsHV-1 μνar in una zona indicata nella quarta colonna di tale tabella, esso adotta misure almeno equivalenti a quelle stabilite nell’articolo 28, nell’articolo 29, paragrafi 2, 3 e 4, e nell’articolo 30 della direttiva 2006/88/CE.
2. Se l’indagine epizooziologica conferma l’individuazione dell’OsHV-1 μνar nelle zone di cui al paragrafo 1, lo Stato membro interessato informa la Commissione e gli altri Stati membri della situazione e delle misure adottate per contenere la malattia.
Articolo 6
Abrogazione
La decisione 2004/453/CE è abrogata.
I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.
Articolo 7
Disposizioni transitorie
Per un periodo transitorio che termina il 31 luglio 2010, le partite di animali d’acquacoltura accompagnate da un certificato sanitario rilasciato conformemente all’allegato III della decisione 2004/453/CE possono essere immesse sul mercato, a condizione che raggiungano il luogo di destinazione finale prima di tale data.
Articolo 8
Applicabilità
La presente decisione si applica a decorrere dal 15 maggio 2010.
Articolo 9
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO I
Stati membri e loro regioni considerati indenni dalle malattie indicate in tabella e autorizzati ad adottare le misure nazionali volte a impedire l'introduzione di tali malattie in conformità all'articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE
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Malattia |
Stato membro |
Codice |
Delimitazione geografica della zona in cui si applicano le misure nazionali approvate |
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Viremia primaverile delle carpe (VPC) |
Danimarca |
DK |
Tutto il territorio |
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Irlanda |
IE |
Tutto il territorio |
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Ungheria |
HU |
Tutto il territorio |
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|
Finlandia |
FI |
Tutto il territorio |
|
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Svezia |
SE |
Tutto il territorio |
|
|
Regno Unito |
UK |
Tutto il territorio del Regno Unito I territori di Guernsey, Jersey e dell'Isola di Man |
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Nefrobatteriosi (BKD) |
Irlanda |
IE |
Tutto il territorio |
|
Regno Unito |
UK |
Il territorio dell'Irlanda del Nord I territori di Guernsey, Jersey e dell'Isola di Man |
|
|
Necrosi pancreatica infettiva (IPN) |
Finlandia |
FI |
Le parti continentali del territorio |
|
Svezia |
SE |
Le parti continentali del territorio |
|
|
Regno Unito |
UK |
Il territorio dell'Isola di Man |
|
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Infezione da Gyrodactylus salaris (GS) |
Irlanda |
IE |
Tutto il territorio |
|
Finlandia |
FI |
I bacini idrografici di Tenojoki and Näätämöjoki; i bacini idrografici di Paatsjoki, Tuulomajoki e Uutuanjoki sono da considerarsi zone cuscinetto |
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|
Regno Unito |
UK |
Tutto il territorio del Regno Unito I territori di Guernsey, Jersey e dell'Isola di Man |
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|
Ostreid herpesvirus 1 μvar (OsHV-1μVar) |
Irlanda |
IE |
►M12 Compartimento 1: Sheephaven Bay Compartimento 3: Killala Bay, Broadhaven Bay e Blacksod Bay Compartimento 4: Streamstown Bay Compartimento 5: Bertraghboy Bay e Galway Bay Compartimento A: Tralee Bay Hatchery ◄ |
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Regno Unito |
UK |
►M11 Il territorio della Gran Bretagna fuorché il fiume Roach, il fiume Crouch, l'estuario del fiume Backwater e il fiume Colne nell'Essex, la costa settentrionale del Kent, Poole Harbour nel Dorset e il fiume Teign nel Devon Il territorio dell'Irlanda del Nord fuorché Dundrum Bay, Killough Bay, Lough Foyle, Carlingford Lough, Larne Lough e Strangford Lough Il territorio di Guernsey ◄ |
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Infezione da alfavirus dei salmonidi (SAV) |
Finlandia |
FI |
Le parti continentali del territorio |
ALLEGATO II
Stati membri e loro parti che dispongono di programmi di eradicazione per determinate malattie degli animali di acquacoltura e sono autorizzati ad adottare misure nazionali di lotta contro tali malattie in conformità all'articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE
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Malattia |
Stato membro |
Codice |
Delimitazione geografica della zona in cui si applicano le misure nazionali approvate |
|
Nefrobatteriosi (BKD) |
Svezia |
SE |
Parti continentali del territorio |
|
Necrosi pancreatica infettiva (IPN) |
Svezia |
SE |
Le zone costiere del territorio |
ALLEGATO III
Stati membri e zone che dispongono di programmi di sorveglianza per l'ostreid herpesvirus 1 μVar (OsHV-1 μVar) e sono autorizzati ad adottare misure nazionali di lotta contro tale malattia in conformità all'articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE
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Malattia |
Stato membro |
Codice |
Delimitazione geografica della zona in cui si applicano misure nazionali approvate (Stati membri, zone e compartimenti) |
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( 1 ) GU L 63 del 7.3.2009, pag. 15.