02003R0147 — IT — 08.02.2020 — 009.001
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REGOLAMENTO (CE) N. 147/2003 DEL CONSIGLIO del 27 gennaio 2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia (GU L 024 del 29.1.2003, pag. 2) |
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Gazzetta ufficiale |
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REGOLAMENTO (CE) N. 631/2007 DEL CONSIGLIO del 7 giugno 2007 |
L 146 |
1 |
8.6.2007 |
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REGOLAMENTO (UE) N. 1137/2010 DEL CONSIGLIO del 7 dicembre 2010 |
L 322 |
2 |
8.12.2010 |
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REGOLAMENTO (UE) N. 642/2012 DEL CONSIGLIO del 16 luglio 2012 |
L 187 |
8 |
17.7.2012 |
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REGOLAMENTO (UE) N. 941/2012 DEL CONSIGLIO del 15 ottobre 2012 |
L 282 |
1 |
16.10.2012 |
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REGOLAMENTO (UE) N. 431/2013 DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013 |
L 129 |
12 |
14.5.2013 |
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REGOLAMENTO (UE) N. 517/2013 DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013 |
L 158 |
1 |
10.6.2013 |
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REGOLAMENTO (UE) N. 1153/2013 DEL CONSIGLIO del 15 novembre 2013 |
L 306 |
1 |
16.11.2013 |
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REGOLAMENTO (UE) N. 478/2014 del Consiglio del 12 maggio 2014 |
L 138 |
1 |
13.5.2014 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1163 DELLA COMMISSIONE del 5 luglio 2019 |
L 182 |
33 |
8.7.2019 |
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L 36 |
1 |
7.2.2020 |
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REGOLAMENTO (CE) N. 147/2003 DEL CONSIGLIO
del 27 gennaio 2003
relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia
Articolo 1
Fatto salvo l'esercizio dei pubblici poteri da parte degli Stati membri, è vietato
Articolo 2
È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di promuovere le operazioni di cui all'articolo 1.
Articolo 2 bis
In deroga all’articolo 1, l’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore del servizio, indicata nei siti web specificati nell’allegato I, può autorizzare, alle condizioni che ritiene appropriate:
la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria, consulenza tecnica, assistenza o formazione relativamente ad attività militari se ha appurato che i finanziamenti, la consulenza, l’assistenza o la formazione in questione mirano unicamente a sostenere o a essere utilizzati dalla missione dell’Unione africana in Somalia (AMISOM) di cui al paragrafo 10, lettera b) della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2111 (2013), o a essere utilizzati unicamente dagli Stati o dalle organizzazioni internazionali, regionali o subregionali conformemente al paragrafo 10, lettera e) dell'UNSCR 2111 (2013);
la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria, consulenza tecnica, assistenza o formazione relativamente ad attività militari se ha appurato che i finanziamenti, la consulenza, l’assistenza o la formazione in questione mirano unicamente a sostenere i partner strategici dell’AMISOM, operanti unicamente nell’ambito del concetto strategico dell’Unione africana del 5 gennaio 2012 (o nell’ambito del successivo concetto strategico dell’Unione africana), in cooperazione e coordinamento con l’AMISOM, conformemente al paragrafo 10, lettera c) dell’UNSCR 2111 (2013), o a essere utilizzati da tali partner;
la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria, consulenza tecnica, assistenza o formazione relativamente ad attività militari se ha appurato che i finanziamenti, la consulenza, l’assistenza o la formazione in questione mirano unicamente a sostenere il personale delle Nazioni Unite, inclusa la missione di assistenza dell’ONU in Somalia (UNSOM), conformemente al paragrafo 10, lettera a) dell’UNSCR 2111 (2013), o a essere utilizzati da tale personale;
la fornitura di consulenza tecnica, assistenza o formazione relativamente ad attività militari, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
l’autorità competente interessata ha appurato che tale consulenza, assistenza o formazione è destinata unicamente a favorire lo sviluppo delle istituzioni di sicurezza, e
lo Stato membro interessato ha informato il comitato istituito dal paragrafo 11 dell'UNSCR 751 (1992) di aver appurato che tale consulenza, assistenza o formazione è destinata unicamente a favorire lo sviluppo delle istituzioni di sicurezza, e dell’intenzione della sua autorità competente di concedere un’autorizzazione e il comitato non ha sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica;
la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria, consulenza tecnica, assistenza o formazione relativamente ad attività militari, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
l’autorità competente interessata ha appurato che i finanziamenti, l’assistenza finanziaria, la consulenza tecnica, l’assistenza o la formazione in questione sono destinati unicamente allo sviluppo delle forze di sicurezza nazionali somale per la sicurezza del popolo somalo; e
il comitato istituito dal paragrafo 11 dell’UNSCR 751 (1992) ha ricevuto una notifica, con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo, da parte del governo federale della Somalia o, in alternativa, dello Stato membro che fornisce i finanziamenti, l’assistenza finanziaria, la consulenza tecnica, l’assistenza o la formazione, di qualsiasi fornitura di tali finanziamenti, assistenza finanziaria, consulenza tecnica, assistenza o formazione, a norma del paragrafo 11 della risoluzione 2498 (2019);
la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria, consulenza tecnica, assistenza o formazione relativamente ad attività militari se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
l’autorità competente interessata ha appurato che i finanziamenti, l’assistenza finanziaria, la consulenza tecnica, l’assistenza o la formazione in questione sono destinati unicamente allo sviluppo delle istituzioni del settore della sicurezza della Somalia diverse da quelle del governo federale della Somalia; e
il comitato istituito dal paragrafo 11 dell’UNSCR 751 (1992) è stato informato dallo Stato membro che fornisce i finanziamenti, l’assistenza finanziaria, la consulenza tecnica, l’assistenza o la formazione, di qualsiasi fornitura di tali finanziamenti, assistenza finanziaria, consulenza tecnica, assistenza o formazione, e il governo federale della Somalia è stato informato parallelamente con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo a norma dei paragrafi 12 e 15 dell’UNSCR 2498 (2019); e
il comitato non ha adottato una decisione negativa entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento di una notifica;
la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria, consulenza tecnica, assistenza o formazione relativamente ad attività militari se ha appurato che i finanziamenti, la consulenza, l’assistenza o la formazione in questione mirano unicamente a sostenere la missione di formazione dell’Unione europea in Somalia (EUTM) o a essere utilizzati da tale missione.
Articolo 3
1. L’articolo 1 non si applica:
alla fornitura di finanziamenti e assistenza finanziaria destinati alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di equipaggiamenti militari non letali a uso esclusivamente umanitario o protettivo, o a materiale per i programmi per la costruzione istituzionale dell’Unione o degli Stati membri, anche nel settore della sicurezza, svolti nell’ambito del processo di pace e di riconciliazione; o
alla fornitura di consulenze tecniche, assistenza o formazione connesse con tali equipaggiamenti non letali.
nel caso in cui tali attività siano state preventivamente comunicate, e solo a titolo informativo, al comitato istituito dal paragrafo 11 dell’UNSCR 751 (1992) dallo Stato membro o dall’organizzazione internazionale regionale o subregionale che le fornisce.
2. L'articolo 1 non si applica neppure agli indumenti protettivi, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportati in Somalia da dipendenti delle Nazioni Unite, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo e personale associato, per loro esclusivo uso personale.
3. L'articolo 2 non si applica alla partecipazione ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di promuovere iniziative approvate dal comitato istituito dal paragrafo 11 della risoluzione 751 (1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
Articolo 3 bis
1. Per garantire un’applicazione rigorosa degli articoli 1 e 3 della decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia ( 1 ), tutti i beni importati nel territorio doganale dell’Unione o esportati dal territorio doganale dell’Unione, diretti in Somalia e provenienti da tale paese, sono assoggettati all’obbligo di fornire, prima dell’arrivo o della partenza, informazioni aggiuntive alle autorità competenti degli Stati membri interessati.
2. Le norme che disciplinano l’obbligo di fornire informazioni prima dell’arrivo o della partenza, in particolare per quanto riguarda la persona che fornisce tali informazioni, i termini da rispettare e i dati richiesti, sono stabilite nelle disposizioni pertinenti in materia di dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e di dichiarazioni in dogana di cui alla normativa doganale ( 2 ).
3. Inoltre, la persona che fornisce le informazioni di cui al paragrafo 2 dichiara se i beni rientrano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea ( 3 ) e, nel caso in cui la loro esportazione sia soggetta ad esenzione, fornisce precisazioni sulla licenza di esportazione rilasciata.
4. Fino al 31 dicembre 2010, le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e gli elementi aggiuntivi richiesti indicati nel presente articolo possono essere presentati per iscritto tramite documenti commerciali, portuali o di trasporto, purché contengano le precisazioni necessarie.
5. A decorrere dal 1o gennaio 2011, gli elementi aggiuntivi richiesti di cui al paragrafo 3 sono presentati per iscritto o utilizzando una dichiarazione in dogana, a seconda dei casi.
Articolo 3 ter
1. È vietato:
importare nell’Unione carbone di legna:
originario della Somalia o
esportato dalla Somalia;
acquistare carbone di legna situato in Somalia o originario della Somalia;
trasportare carbone di legna originario della Somalia o esportato dalla Somalia in qualsiasi altro paese; e
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, assicurazioni e riassicurazioni collegati all’importazione, al trasporto o all’acquisto di carbone di legna dalla Somalia di cui alle lettere a), b) e c); e
partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere il divieto di cui alle lettere a), b), c) e d).
2. Ai fini del presente articolo, per «carbone di legna» si intendono i prodotti elencati nell’allegato II.
3. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano all’acquisto o al trasporto di carbone di legna esportato dalla Somalia prima del 22 febbraio 2012.
Articolo 3 quater
1. Sono vietati la vendita, l’esportazione, la fornitura o il trasferimento, diretti o indiretti, alla Somalia, di componenti di ordigni esplosivi improvvisati elencati nell’allegato III, a partire dai territori degli Stati membri o da parte di cittadini degli Stati membri al di fuori dei territori degli Stati membri, oppure con l’utilizzo di navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, a meno che l’autorità competente dello Stato membro in questione, indicata sui siti web elencati nell’allegato I, abbia concesso un’autorizzazione preventiva.
2. Le autorità competenti degli Stati membri non concedono alcuna autorizzazione ai sensi del paragrafo 1 ove vi siano prove sufficienti per dimostrare che l’articolo o gli articoli saranno utilizzati per fabbricare ordigni esplosivi improvvisati in Somalia o che esiste un rischio significativo di un siffatto utilizzo.
Articolo 4
Fatti salvi i diritti e gli obblighi degli Stati membri sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, la Commissione mantiene tutti i contatti necessari con il comitato del Consiglio di sicurezza di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ai fini dell'effettiva applicazione del presente regolamento.
Articolo 5
La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme o alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.
Articolo 6
Il presente regolamento si applica a prescindere dagli eventuali diritti conferiti od obblighi imposti da qualsiasi accordo internazionale, da qualsiasi contratto stipulato o da qualsiasi licenza o permesso concessi prima dell'entrata in vigore del regolamento stesso.
Articolo 6 bis
La Commissione modifica ►M3 l'allegato I ◄ in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.
Articolo 7
1. Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
In attesa che sia adottata la legislazione eventualmente necessaria a tal fine, le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento sono, se del caso, quelle stabilite dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1318/2002 del Consiglio, del 22 luglio 2002, relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia ( 4 ).
2. Ciascuno Stato membro ha la responsabilità di avviare procedimenti nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo sotto la sua giurisdizione, nei casi di violazione dei divieti stabiliti dal presente regolamento da parte di tale persona, entità od organismo.
Articolo 7 bis
1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano nei siti web che figurano ►M3 nell'allegato I ◄ o attraverso gli stessi.
2. Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle loro autorità competenti senza indugio dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e le notificano ogni successiva modifica.
Articolo 8
Il presente regolamento si applica:
Articolo 9
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Siti web per informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea
BELGIO
https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties
https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions
https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions
BULGARIA
https://www.mfa.bg/en/101
REPUBBLICA CECA
www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html
DANIMARCA
http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/
GERMANIA
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html
ESTONIA
http://www.vm.ee/est/kat_622/
IRLANDA
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
GRECIA
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
SPAGNA
http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx
FRANCIA
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/
CROAZIA
http://www.mvep.hr/sankcije
ITALIA
https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe
CIPRO
http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument
LETTONIA
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIA
http://www.urm.lt/sanctions
LUSSEMBURGO
https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html
UNGHERIA
http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf
MALTA
https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx
PAESI BASSI
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties
AUSTRIA
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
POLONIA
https://www.gov.pl/web/dyplomacja
PORTOGALLO
http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx
ROMANIA
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVENIA
http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi
SLOVACCHIA
https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
FINLANDIA
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
SVEZIA
http://www.ud.se/sanktioner
REGNO UNITO
https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions
Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:
Commissione europea
Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)
EEAS 07/99
1049 Bruxelles, Belgio
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu
ALLEGATO II
Prodotti che rientrano nella definizione di «carbone di legna»
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Codice SA |
Designazione delle merci |
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4402 |
Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato |
ALLEGATO III
Elenco degli articoli di cui all’articolo 3 quater
1. Attrezzature e dispositivi, non specificati al punto 2 dell’allegato IV della decisione 2010/231/PESC del Consiglio ( 5 ), che sono appositamente progettati per innescare esplosivi con mezzi elettrici o non elettrici (ad esempio, apparecchi di innesco, detonatori, ignitori, micce detonanti).
2. «Tecnologia»«necessaria» alla «produzione» o alla «utilizzazione» degli articoli di cui al punto 1 (le definizioni dei termini «tecnologia»«necessaria», «produzione» e «utilizzazione» si trovano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea ( 6 )).
3. Materiali esplosivi di seguito elencati e miscele contenenti uno o più di tali materiali:
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Denominazione della sostanza |
Chemicals Abstract Service Registry Number (CAS RN) |
Codice della nomenclatura combinata (NC) (1) |
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nitrato di ammonio gasolio (ANFO) |
6484-52-2 (nitrato di ammonio) |
3102 30 3102 40 |
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nitrocellulosa (contenente più del 12,5 % di azoto m/m) |
9004-70-0 |
|
|
nitroglicole |
55-63-0 |
ex 2920 90 70 |
|
tetranitrato di pentaeritrite (PETN) |
78-11-5 |
ex 2920 90 70 |
|
cloruro di picrile |
88-88-0 |
ex 2904 99 00 |
|
2,4,6-trinitrotoluene (TNT) |
118-96-7 |
2904 20 00 |
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(1) I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1) e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva. |
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4. Precursori di esplosivi:
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Denominazione della sostanza |
Chemicals Abstract Service Registry Number (CAS RN) |
Codice della nomenclatura combinata (NC) |
|
nitrato di ammonio |
6484-52-2 |
3102 30 |
|
nitrato di potassio |
7757-79-1 |
2834 21 00 |
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clorato di sodio |
7775-09-9 |
2829 11 00 |
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acido nitrico |
7697-37-2 |
ex 2808 |
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acido solforico |
7664-93-9 |
ex 2807 |
( 1 ) GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17.
( 2 ) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1); regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1); regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).
( 3 ) GU C 69 del 18.3.2010, pag. 19.
( 4 ) GU L 194 del 23.7.2002, pag. 1.
( 5 ) Decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che abroga la posizione comune 2009/138/PESC (GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17).
( 6 ) GU C 98 del 15.3.2018, pag. 1.