02007R0218 — IT — 01.01.2021 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 218/2007 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2007

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini

(GU L 062 del 1.3.2007, pag. 22)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/254 DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2021

  L 58

17

19.2.2021




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 218/2007 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2007

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini



Articolo 1

Per i prodotti importati nella Comunità sono aperti i seguenti contingenti:

a) 

un contingente tariffario di 20 000 hl ►M1  (tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito) ◄ per il vino (voci tariffarie 2204 29 65 e 2204 29 75 ), con dazio contingentale di 8 EUR/hl (numero d'ordine 09.0095),

b) 

un contingente tariffario di 40 000 hl ►M1  (tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito) ◄ per il vino (voci tariffarie 2204 21 79 e 2204 21 80 ), con dazio contingentale di 10 EUR/hl (numero d'ordine 09.0097).

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.