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19.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 18/6 |
Ricorso proposto il 7 dicembre 2022 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro la Norvegia
(Causa E-15/22)
(2023/C 18/04)
In data 7 dicembre 2022 dinanzi alla Corte EFTA ha proposto ricorso contro la Norvegia l'Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Kyrre Isaksen, Marte Brathovde e Melpo-Menie Joséphidès, in qualità di agenti della suddetta Autorità, con sede in Avenue des Arts 19H, 1000 Bruxelles (Belgio).
L'Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di:
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1. |
Dichiarare che, omettendo di fornire e gestire servizi di collegamento dati entro il 5 febbraio 2018, la Norvegia è venuta meno agli obblighi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione, del 16 gennaio 2009, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo (1), e |
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2. |
condannare la Norvegia al pagamento delle spese processuali. |
Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso
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Con il presente ricorso l'Autorità di vigilanza EFTA («l'Autorità») chiede di dichiarare che la Norvegia non ha ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione («il regolamento»). |
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Con una lettera al governo norvegese datata 31 maggio 2018, l'Autorità ha chiesto informazioni relative allo stato dell'attuazione dei servizi di collegamento dati in Norvegia. In data 2 luglio 2018 il governo norvegese ha risposto, confermando che il fornitore di servizi di traffico aereo designato dalla Norvegia, ossia Avinor Air Navigation Services (Avinor Flysikring), non aveva ancora attuato i servizi di collegamento dati, come disposto dal regolamento. |
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In seguito a una lettera di costituzione in mora inviata dall'Autorità il 10 giugno 2020, il governo norvegese, nella sua risposta dal 12 ottobre 2020, non ha contestato la valutazione dell'Autorità, ossia che la Norvegia era venuta meno agli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento. |
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In un parere motivato del 10 novembre 2021 l'Autorità ha ribadito la sua valutazione e ha concluso che la Norvegia, omettendo di fornire e gestire servizi di collegamento dati entro il 5 febbraio 2018, è venuta meno agli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento. |
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Nella sua lettera del 15 febbraio 2022, il governo norvegese faceva riferimento a difficoltà tecniche, costi sproporzionati e questioni di sicurezza quali motivi della mancata attuazione dei servizi di collegamento dati entro il termine stabilito dal regolamento o nel parere motivato dell'Autorità. |
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L'Autorità sostiene che il regolamento non contempla una base giuridica integrata nell'accordo SEE o diversamente nel medesimo accordo, in grado di giustificare nella fattispecie la mancata ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafo 1, del predetto regolamento. |