6.4.2017   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/17


Ricorso proposto il 1o febbraio 2017 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro la Repubblica d’Islanda

(Causa E-3/17)

(2017/C 108/15)

In data 1o febbraio 2017 dinanzi alla Corte EFTA ha proposto ricorso contro la Repubblica d’Islanda l’Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Carsten Zatschler e Maria Moustakali, in qualità di agenti della suddetta Autorità, con sede in Rue Belliard 35, 1040 Bruxelles, Belgio.

L’Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di:

1.

dichiarare che, mantenendo in vigore un regime di autorizzazione per le carni fresche e i prodotti a base di carne, di cui all’articolo 10 della legge n. 25/1993 e agli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (IS) n. 448/2012, la Repubblica d’Islanda è venuta meno agli obblighi derivanti dall’atto di cui al punto 1.1.1 del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE, direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno modificata e adattata all’accordo SEE dal relativo protocollo 1 e dagli adattamenti settoriali del relativo allegato I, e in particolare dall’articolo 5 di tale direttiva.

2.

condannare la Repubblica d’Islanda al pagamento delle spese processuali.

Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso

L’Autorità di vigilanza EFTA («ESA») sostiene che la Repubblica d’Islanda ha violato i suoi obblighi a norma della direttiva 89/662/CEE, mantenendo in vigore un regime di autorizzazione per l’importazione di, tra l’altro, carni fresche e prodotti a base di carne.

L’ESA sostiene che le norme in materia di scambi di prodotti di origine animale all’interno del SEE e di controlli veterinari sono armonizzate a livello di SEE. La direttiva 89/662/CEE del Consiglio disciplina i controlli veterinari negli scambi di prodotti di origine animale all’interno del SEE. Il suo obiettivo principale è quello di eliminare i controlli veterinari alle frontiere interne del SEE, rafforzando al contempo i controlli effettuati nel luogo di origine. Le autorità competenti dello Stato SEE di destinazione possono soltanto verificare, mediante controlli a campione non discriminatori, il rispetto della pertinente normativa SEE.

L’ESA sostiene che, mantenendo in vigore il regime di autorizzazione per l’importazione di carni fresche e prodotti a base di carne, la Repubblica d’Islanda impone altri obblighi, che non sono consentiti dal quadro armonizzato dei controlli veterinari a livello del SEE.

Secondo l’ESA, la non conformità con il diritto del SEE dell’imposizione di altri obblighi è già stata riconosciuta dalla Corte EFTA nella sua sentenza nella causa E-17/15 Ferskar kjötvörur ehf. contro Repubblica d’Islanda.