16.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 216/8


Ricorso proposto il 16 dicembre 2015 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro la Repubblica d’Islanda

(Causa E-30/15)

(2016/C 216/05)

In data 16 dicembre 2015 dinanzi alla Corte EFTA ha proposto ricorso contro la Repubblica d’Islanda l’Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Carsten Zatschler, Clémence Perrin e Marlene Lie Hakkebo, in qualità di agenti della suddetta Autorità, con sede in Rue Belliard, 35, 1040 Bruxelles, Belgio.

L’Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di:

1.

dichiarare che, omettendo di adottare o di comunicare all’Autorità di vigilanza EFTA, entro i termini prescritti, le misure necessarie ad attuare l’atto di cui al punto 15 q del capo XIII dell’allegato II dell’accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l’ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale), adattato all’accordo dal relativo protocollo 1, la Repubblica d’Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all’atto e all’articolo 7 dell’accordo;

2.

condannare la Repubblica d’Islanda al pagamento delle spese processuali.

Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso

L’istanza riguarda l’inadempimento da parte della Repubblica d’Islanda dell’obbligo di conformarsi, entro il 14 marzo 2015, al parere motivato formulato dall’Autorità di vigilanza EFTA in data 14 gennaio 2015 riguardante la mancata osservanza da parte di detto Stato dell’obbligo di recepire nel proprio ordinamento giuridico interno la direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l’ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale, di cui al punto 15 q del capo XIII dell’allegato II dell’accordo sullo Spazio economico europeo, adattato all’accordo SEE dal relativo protocollo 1 («l’atto»).

L’Autorità di vigilanza EFTA sostiene che, omettendo di adottare le misure necessarie ad attuare l’atto entro i termini prescritti, la Repubblica d’Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all’atto e all’articolo 7 dell’accordo SEE.