E1994C0004

DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA N. 4/94/COL del 19 gennaio 1994 sull'adozione delle norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato (Guida all'applicazione e all'interpretazione degli articoli 61 e 62 dell'accordo SEE e dell'articolo 1 del protocollo 3 all'accordo che istituisce un'Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia)

Gazzetta ufficiale n. L 231 del 03/09/1994 pag. 0001 - 0084


DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA N. 4/94/COL del 19 gennaio 1994 sull'adozione delle norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato (Guida all'applicazione e all'interpretazione degli articoli 61 e 62 dell'accordo SEE e dell'articolo 1 del protocollo 3 all'accordo che istituisce un'Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia)

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare gli articoli da 61 a 64, i punti da 2 a 37 dell'allegato XV e il protocollo 26,

visto l'accordo concluso tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 24 e l'articolo 1 del protocollo 3,

considerando che, ai sensi dell'articolo 24 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità di vigilanza ha il compito di applicare le disposizioni dell'accordo SEE sugli aiuti di Stato e, con l'entrata in vigore dell'accordo, adottare gli atti corrispondenti a quelli della Commissione CE, elencati nell'allegato I all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte;

considerando che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità di vigilanza EFTA emette comunicazioni e adotta orientamenti sulle materie disciplinate dall'accordo SEE, sempreché ciò sia previsto espressamente da tale accordo o dall'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte e l'Autorità di vigilanza EFTA lo ritenga necessario;

ricordando che lo scopo dei suddetti atti è fornire un orientamento ai governi mediante l'indicazione dei principi e delle norme ai quali l'Autorità di vigilanza EFTA si ispira nell'applicare l'Accordo SEE, in particolare l'articolo 49 e gli articoli da 61 a 64, e l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, in particolare il protocollo 3, ai singoli casi di aiuto per garantire un'applicazione uniforme della disciplina SEE sugli aiuti di Stato in tutto lo Spazio economico europeo,

DECIDE:

1. L'Autorità di vigilanza EFTA adotta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato (guida all'applicazione e all'interpretazione degli articoli 61 e 62 dell'accordo SEE e dell'articolo 1 del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte) allegate alla presente decisione.

2. Fa fede il testo inglese della guida, che sarà pubblicato nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1994.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Il Presidente

Knut ALMESTAD

(1) In appresso denominato accordo SEE.

(2) Di seguito denominato accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte.

NORME PROCEDURALI E SOSTANZIALI IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

Guida all'applicazione e all'interpretazione degli articoli 61 e 62 dell'accordo SEE e dell'articolo 1 del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte

INDICE

Parte I: Introduzione

1. Introduzione . 7

2. Base giuridica e disposizioni generali . 8

Parte II: Procedure

3. Procedure di notifica dell'istutizione o della modifica di aiuti . 9

3.1. Disposizioni giuridiche . 9

3.2. La notifica nella pratica corrente . 9

3.2.1. Campo d'applicazione dell'obbligo di notifica . 9

3.2.2. Obbligo di notificare «in tempo utile» . 10

3.2.3. Formalità di notifica . 10

3.2.4. Richieste d'informazioni supplementari . 10

3.3. Divieto di esecuzione della proposta di aiuto finché non sia conclusa l'inchiesta dell'autorità di vigilanza EFTA . 10

4. Decisioni di non sollevare obiezioni . 11

4.1. Termini . 11

4.2. Requisiti delle decisioni . 11

5. Procedura d'inchiesta formale . 12

5.1. Disposizioni giuridiche . 12

5.2. Casi nei quali l'autorità di vigilanza EFTA è tenuta ad aprire un'inchiesta . 12

5.3. Svolgimento della procedura . 12

5.3.1. «Diritti della difesa» dello Stato EFTA interessato . 13

5.3.2. «Diritti della difesa» degli altri Stati EFTA, degli Stati membri della CE, della Commissione CE e dei terzi interessati . 13

5.4. Decisione finale . 13

5.5. Inadempimento di uno Stato EFTA . 14

6. Particolarità riguardanti gli aiuti illegali per motivi procedurali . 14

6.1. Nozione di aiuti illegali per motivi procedurali . 14

6.2. Richiesta d'informazioni . 14

6.2.1. Ingiunzione («misure cautelari») . 15

6.2.2. Svolgimento della procedura . 15

6.2.3. Ordini di recupero . 15

7. Procedura nei casi di aiuti esistenti . 15

7.1. Disposizioni giuridiche . 15

7.2. Nozione di aiuti esistenti . 16

7.3. Scopo della procedura relativa agli aiuti esistenti . 16

7.4. Procedura . 16

7.4.1. Avvio di una procedura d'esame . 16

7.4.2. Proposta di «opportune misure» . 16

7.4.3. Conseguenze giuridiche della proposta di «opportune misure» . 17

8. Termini . 17

9. Pubblicazione delle decisioni . 17

Parte III: Norme sugli aiuti orizzontali

10. Aiuti alle piccole e medie imprese (PMI) . 18

10.1. Introduzione . 18

10.2. Definizione di PMI . 18

10.3. Aiuti alle PMI che ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1 . 19

10.4. Intensità generalmente ammissibile per gli aiuti e favore delle PMI . 19

10.4.1. Auti agli investimenti in generale . 19

10.4.2. Aiuti agli investimenti per la difesa dell'ambiente . 20

10.4.3. Aiuti per la consulenza aziendale, per la formazione e per la diffusione delle conoscenze 20

10.4.4. Aiuti alla ricerca e sviluppo . 20

10.4.5. Aiuti con altre finalità . 20

11. Procedura di approvazione accelerata per i regimi di aiuto alle PMI . 20

11.1. Nuovi regimi di aiuto alle PMI . 21

11.2. Modificazioni dei regimi esistenti . 21

12. Applicazione del regime «de minimis» . 21

12.1. Definizione delle categorie di spesa . 22

12.2. Principi per il calcolo dell'equivalente sovvenzione in valore attuale degli aiuti «de minimis» . 22

12.3. Controllo dell'applicazione del regime «de minimis» da parte dello Stato EFTA . 23

12.4. Calcolo dell'equivalente sovvenzione in valore attuale di un prestito agevolato . 23

12.4.1. Senza periodo di grazia . 23

12.4.2. Con un periodo di grazia . 23

13. Norme applicabili ai casi di cumulo degli aiuti a finalità plurime . 24

13.1. Notifica dei casi significativi di cumulo . 24

13.2. Deroghe . 24

13.3. Gli aiuti considerati . 24

13.4. Discipline di aiuto particolari . 25

14. Aiuti alla ricerca e sviluppo . 25

14.1. Definizione di ricerca e sviluppo e applicabilità dell'articolo 61 dell'accordo SEE agli aiuti in materia di R& S . 25

14.2. Valutazione degli aiuti per la R& S a norma dell'articolo 61 dell'accordo SEE . 26

14.3. Altre condizioni di notifica . 26

14.4. Intensità dell'aiuto . 27

14.5. Spese di R& S da prendere in considerazione per il calcolo dell'intensità dell'aiuto . 27

14.6. Applicazione . 28

15. Aiuti alla tutela dell'ambiente . 28

15.1. Introduzione . 28

15.2. Principali tipi di aiuti di Stato a favore della tutela dell'ambiente . 29

15.2.1. Incentivi agli investimenti, eventualmente associati a normative o ad accordi volontari 29

15.2.2. Aiuti a misure di sostegno orizzontali . 29

15.2.3. Aiuti al funzionamento sotto forma di sovvenzioni, esenzioni da imprese e tasse ambientali e aiuti all'acquisto di prodotti non nocivi per l'ambiente . 30

15.3. Scopo e ambito di applicazione delle norme applicabili agli aiuti alla tutela ambientale 30

15.4. Valutazione degli aiuti alla protezione ambientale a norma dell'articolo 61 dell'accordo SEE . 31

15.4.1. Aiuti agli investimenti . 31

15.4.1.1. Aiuti per l'adeguamento a nuove norme ambientali obbligatorie . 32

15.4.1.2. Aiuti diretti ad incoraggiare l'osservanza di criteri più rigorosi di quelli previsti dalle norme ambientali vigenti . 32

15.4.1.3. Aiuti in caso di inesistenza di norme ambientali obbligatorie . 32

15.4.2. Aiuti alle attività d'informazione, alle formazione e all'assistenza-consulenza . 33

15.4.3. Aiuti al funzionamento . 33

15.4.4. Aiuti all'acquisto di prodotti rispettosi dell'ambiente . 33

15.5. Base della deroga . 34

15.6. Cumulo di aiuti di diversa origine . 34

15.7. Notifica e revisione della disciplina degli aiuti a favore della protezione ambientale . 34

16. Aiuti di salvataggio e aiuti di accompagnamento . 34

17. Garanzie dello Stato . 35

18. Auti diretti a promuovere l'occupazione . 35

Parte IV: Norme relative alle partecipazione delle autorità pubbliche nei capitali delle imprese e agli aiuti alle imprese pubbliche

19. Partecipazione delle autorità pubbliche nei capitali delle imprese . 36

20. Applicazione delle disposizioni sugli aiuti di Stato alle imprese pubbliche dell'industria manifatturiera . 38

20.1. Introduzione . 38

20.2. Imprese pubbliche e norme di concorrenza . 39

20.3. Criteri per determinare la sussistenza di aiuti di Stato . 40

20.4. Una politica più transparente . 41

20.5. Funzionalità del principio dell'investitore in economia di mercato . 41

20.6. Possibilità di deroga . 43

20.7. Varie forme d'intervento statale . 44

20.7.1. Apporti di capitale . 44

20.7.2. Garanzie . 45

20.7.3. Prestiti . 45

20.7.4. Redditività del capitale investito . 46

Parte V: Discipline relative a regimi di aiuto settoriali

21. Aiuti all'industria tessile e dell'abbigliamento . 47

21.1. Peculiarità dell'industria tessile e dell'abbligiamento . 47

21.2. Requisiti di carattere settoriale relativi agli aiuti all'industria tessile . 47

21.2.1. Aiuti ad iniziative tessili collettive . 48

21.2.2. Aiuti alla ristrutturazione dell'industria tessile . 48

21.2.3. Aiuti agli investimenti nell'industria tessile . 48

21.3. Principi generali di applicazione degli aiuti . 49

22. Aiuti al settore delle fibre sintetiche . 49

22.1. Principi generali . 49

22.2. Condizioni particolari di notifica . 50

22.3. Criteri di valutazione . 50

22.4. Termini . 51

23. Aiuti a favore dell'industria automobilistica . 51

23.1. Introduzione . 51

23.2. Definizione del settore . 51

23.3. Condizioni particolari di notifica . 51

23.4. Orientamenti per la valutazione degli aiuti . 52

23.4.1. Aiuti di salvataggio e aiuti alla ristrutturazione . 52

23.4.2. Aiuti regionali . 52

23.4.3. Aiuti agli investimenti innovativi, ammodernamenti o razionalizzazioni . 52

23.4.4. Aiuti alla ricerca a sviluppo . 53

23.4.5. Aiuti alla difesa dell'ambiente e al risparmio energetico . 53

23.4.6. Aiuti alla formazione professionale connessa con gli investimenti . 53

23.4.7. Aiuti al funzionamento . 53

23.5. Relazione annuale . 53

24. Aiuti alle industrie siderurgiche fuori CECA . 54

24.1. Introduzione . 54

24.2. Condizioni particolari di notifica . 54

24.3. Criteri di valutazione degli aiuti . 54

24.4. Relazione . 55

Parte VI: Disciplina degli aiuti regionali

25. Introduzione . 56

26. Principi di valutazione degli aiuti regionali . 57

26.1. Massimali differenziati d'intensità degli aiuti . 57

26.2. Trasparenza . 58

26.3. Specificità regionale . 60

26.4. Ripercussioni settoriali . 60

26.5. Sistema di vigilanza . 60

27. Il metodo comune di valutazione degli aiuti . 61

28. Metodi di applicazione dell'articolo 61, paragrafo 3, lettere a) e c) dell'accordo SEE agli aiuti regionali . 62

28.1. Metodo di applicazione dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a) agli aiuti regionali nazionali . 62

28.1.1. Principi del metodo . 62

28.1.2. Scelta degli indicatori . 63

28.1.3. Regioni eccezionali . 63

28.1.4. Massimali degli aiuti . 63

28.1.5. Categorie di aiuti destinati a promuovere lo sviluppo regionale nelle aree dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a) . 64

28.2. Metodo per l'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) agli aiuti regionali nazionali . 64

28.2.1. Principi del metodo . 65

28.2.2. Prima fase di analisi . 65

28.2.3. Seconda fase di analisi . 66

28.2.4. Massimali d'intensità degli aiuti . 66

Parte VII: Disposizioni particolari

29. Regimi generali di aiuti agli investimenti . 67

30. Relazioni annuali . 67

31. Altre disposizioni specifiche . 68

31.1. Conversioni tra le valute nazionali e l'ECU . 68

Allegati . 69

PARTE I INTRODUZIONE

1. INTRODUZIONE

(1) Nel ratificare l'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) e l'accordo concluso tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte di giustizia), gli Stati EFTA hanno deciso di istituire un'Autorità di vigilanza. A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte e ai sensi dell'articolo 1 del protocollo 3 a tale accordo, all'Autorità di vigilanza è affidato il compito di garantire il rispetto degli obblighi incombenti agli Stati membri in virtù dell'articolo 61 dell'accordo SEE. Questo articolo dichiara, al paragrafo 1, che gli aiuti di Stato sono incompatibili con il funzionamento dell'accordo SEE, fatta eccezione per circostanze determinate nelle quali è o può essere concessa una deroga (paragrafi 2 e 3 e articolo 49).

(2) Nell'applicare questi articoli l'Autorità di vigilanza EFTA terrà debito conto dei principi e delle norme contenuti negli atti di cui al terzo paragrafo dell'allegato XV all'accordo SEE e all'allegato I all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte («Atti di cui la Commissione CE e l'Autorità di vigilanza EFTA tengono debito conto») (1).

(3) Nell'elencare nei suddetti allegati gli atti pertinenti adottati dalla Commissione CE, le parti contraenti hanno sottolineato l'importanza, in materia di aiuti di Stato, del principio di base dell'omogeneità e la necessità di un controllo uniforme degli aiuti di Stato in tutto il territorio oggetto dell'accordo SEE, conformemente ai principi sostanziali e procedurali stabiliti in detti atti. Gli Stati EFTA s'impegnano inoltre, ai sensi dell'articolo 3 dell'accordo SEE, a contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'accordo SEE adottando tutte le misure atte ad assicurare l'osservanza degli obblighi derivanti dall'accordo e ad astenersi da qualsiasi misura che rischi di compromettere tale realizzazione.

(4) Per attuare questo obiettivo in materia di aiuti di Stato, gli Stati EFTA hanno, tra l'altro, notificato all'Autorità di vigilanza EFTA tutti i progetti di concessione o modificazione di aiuti, come stabilito dall'articolo 62 dell'accordo SEE e dall'articolo 1 del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, interpretati secondo le pertinenti sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia CE prima della data della firma dell'accordo SEE (articolo 6 dell'accordo SEE). Altre disposizioni relative alla notifica degli aiuti sono contenute negli atti elencati al terzo paragrafo dell'allegato XV all'accordo SEE e all'allegato I all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte. In base a tali atti, applicati nel contesto SEE, le concessioni di aiuti individuali, specificate negli atti menzionati ai punti 15, 16, da 30 a 34 e 37 dell'allegato XV all'accordo SEE (e ai punti 14, 15, 29 e da 33 a 36 dell'allegato I all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte) devono essere notificate all'Autorità di vigilanza EFTA fin dall'entrata in vigore dell'accordo SEE.

(5) L'Autorità di vigilanza EFTA è tenuta, secondo l'articolo 24 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, ad adottare atti corrispondenti a quelli elencati nell'allegato I all'accordo. L'Autorità ritiene di poter soddisfare nel modo migliore tale obbligo adottando e emanando gli atti corrispondenti in un unico documento consolidato: le presenti norme procedurali e sostanziali nel campo degli aiuti di Stato. Con la presente guida s'intende, pertanto, contribuire all'obiettivo generale della trasparenza in materia di aiuti di Stato.

(6) La presente guida riunisce tutte le discipline contenute nell'allegato I all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte e tutte le norme contenute in atti analoghi adottati dalla Commissione CE tra il 1° agosto 1991 e l'entrata in vigore dell'accordo SEE. Suo scopo è informare le amministrazioni e le imprese nazionali sulle modalità d'interpretazione e di applicazione delle disposizioni dell'accordo SEE relative agli aiuti di Stato da parte dell'Autorità di vigilanza EFTA. Nell'adottare questa guida l'Autorità di vigilanza EFTA mira a garantire un'attuazione, un'applicazione e un'interpretazione uniformi degli articoli 61 e 62 dell'accordo SEE, come previsto nel protocollo 27 all'accordo SEE.

(7) Inoltre, nell'applicare gli articoli 61 e 49 dell'accordo SEE l'Autorità di vigilanza EFTA terrà conto della dichiarazione comune sull'articolo 61, paragrafo 3, lettera b) dell'accordo SEE, della dichiarazione comune sull'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo SEE e della dichiarazione comune sulla costruzione navale.

2. BASE GIURIDICA E DISPOSIZIONI GENERALI

(1) La presente guida è stata adottata dall'Autorità di vigilanza EFTA in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) e dell'articolo 24 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte.

(2) Va notato che nella presente guida per «Stati EFTA» s'intendono gli «Stati EFTA che sono parti contraenti dell'accordo SEE e ai quali tale accordo si applica».

(3) La presente guida può essere modificata o integrata alla luce dell'esperienza o per essere resa conforme alle discipline e agli orientamenti emanati dalla Commissione CE in materia di aiuti di Stato. Alcune parti della guida sono limitate nel tempo (2). Qualsiasi modifica o integrazione sarà effettuata dall'Autorità di vigilanza EFTA nel rispetto dei principi di cooperazione con la Commissione CE stabiliti nel protocollo 27 all'accordo SEE.

(4) La presente guida e le sue future modifiche e integrazioni saranno pubblicate nella sezione SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e nel supplemento SEE, conformemente all'intesa in merito alla pubblicazione d'informazioni attinenti al SEE, cui si fa riferimento nell'atto finale dell'accordo SEE.

PARTE II PROCEDURE (3)

3. PROCEDURE DI NOTIFICA DELL'ISTITUZIONE O DELLA MODIFICA DI AIUTI

3.1. Disposizioni giuridiche

(1) L'articolo 1, paragrafo 3 del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte recita:

«All'Autorità di vigilanza EFTA sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti ad istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE a norma dell'articolo 61 di tale accordo, l'Autorità di vigilanza inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo 2. Lo Stato EFTA interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale».

(2) Sostanzialmente questa disposizione assegna tre obblighi procedurali allo Stato EFTA interessato.

Si tratta

a) dell'obbligo di notifica da parte dello Stato EFTA (prima frase);

b) dell'obbligo di agire «in tempo utile» (prima frase) e

c) del divieto di dare esecuzione alle misure progettate prima che l'Autorità di vigilanza abbia preso una decisione sul caso (terza frase).

(3) Per l'Autorità di vigilanza si tratta, sulla base della casistica della Corte di giustizia CE (4),

a) dell'obbligo di presentare le sue osservazioni, vale a dire di prendere posizione sul caso (prima frase). L'Autorità di vigilanza EFTA può in questa fase autorizzare l'aiuto o avviare la procedura formale di accertamento di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte. La decisione di autorizzazione adottata in questa fase è denominata «decisione di non sollevare obiezioni»;

b) dell'obbligo di agire senza indugio (prima e seconda frase) e

c) dell'obbligo di iniziare la procedura di accertamento formale di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte se nutre dubbi sulla compatibilità dell'aiuto con il funzionamento dell'accordo SEE (seconda frase).

3.2. La notifica nella prassi corrente

3.2.1. Campo d'applicazione dell'obbligo di notifica

(1) Gli Stati EFTA sono tenuti a comunicare all'Autorità di vigilanza per approvazione tutti i regimi o programmi e tutti i casi individuali di aiuto al di fuori dei regimi esistenti previsti.

(2) Una volta che un regime o un programma sia stato autorizzato dall'Autorità di vigilanza, singole concessioni di aiuto nel quadro del regime o programma non richiedono un'ulteriore notifica. Tuttavia, per industrie o tipi di aiuto particolari può essere necessaria la notifica individuale di tutti i casi di concessione dell'aiuto ovvero dei casi in cui l'aiuto supera un certo importo. Tali deroghe sono contemplate nella parte sostanziale della guida o nella decisione di autorizazione del regime o programma.

(3) L'obbligo di notificare l'intenzione di istituire o modificare aiuti non si applica solo al progetto iniziale, bensì anche a successive modifiche sostanziali (non puramente amministrative) del progetto (5). La notifica della modifica è considerata una nuova notifica.

(4) Non è richiesta notifica per gli aiuti che rientrano nella norma «de minimis» di cui al capitolo 12.

(5) Qualora uno Stato EFTA sia in dubbio se la misura che intende adottare contenga o meno elementi di aiuto di Stato, deve informarne l'Autorità di vigilanza EFTA prima di dare effetto alla misura.

3.2.2. Obbligo di notificare «in tempo utile»

(1) La prima frase dell'articolo 1, paragrafo 3 del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte dispone che l'Autorità di vigilanza dev'essere informata dei progetti diretti a istituire nuovi aiuti o a modificare aiuti esistenti «in tempo utile perché presenti le sue osservazioni», vale a dire perché prenda posizione sul caso. Pertanto, ad eccezione dei casi che possono essere trattati secondo la procedura accelerata (cfr. capitolo 11), gli Stati EFTA dovranno calcolare un periodo di due mesi prima che l'Autorità di vigilanza EFTA adotti una decisione.

3.2.3. Formalità di notifica

(1) Per essere valida una notifica deve fare espresso riferimento all'articolo 1, paragrafo 3 del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte o ad altre disposizioni che prescrivino la notifica ed essere trasmessa al servizio responsabile dell'Autorità di vigilanza EFTA.

(2) La data di ricevimento costituisce la data di riferimento per il calcolo del termine entro il quale l'Autorità di vigilanza EFTA deve prendere una decisione sul caso.

(3) L'Autorità di vigilanza EFTA invia alla rappresentanza permanente dello Stato EFTA interessato una dichiarazione che attesta la data alla quale la notifica è stata ricevuta.

(4) Per semplificare e accelerare il trattamento dei casi l'Autorità di vigilanza EFTA raccomanda agli Stati EFTA di allegare alla notifica tutti i documenti informativi elencati all'allegato I, parte I della presente guida. Nella parte II figura un elenco di informazioni supplementari riguardante gli aiuti R& S. Qualsiasi informazione supplementare ritenuta necessaria dallo Stato EFTA interessato ai fini della valutazione del caso, in special modo nei casi di aiuti individuali, va fornita contestualmente alla notifica. Per gli aiuti ai quali si applica la procedura accelerata deve essere utilizzato il formulario standard riprodotto all'allegato II.

3.2.4. Richieste d'informazioni supplementari

(1) Qualora constati che la notifica è incompleta, l'Autorità di vigilanza EFTA dispone di 15 giorni lavorativi per richiedere ulteriori informazioni. La richiesta d'informazioni aggiuntive fa slittare l'inizio del periodo ammesso per esaminare la notifica. Il periodo decorrerà nuovamente soltanto a partire dalla data di ricevimento delle informazioni supplementari richieste. Con apposita dichiarazione di ricevimento l'Autorità di vigilanza indica la nuova data di effetto della notifica.

(2) Di norma il periodo concesso per comunicare le informazioni supplementari è di 20 giorni lavorativi. In assenza di risposta, o se la risposta è incompleta, l'Autorità di vigilanza EFTA invia un sollecito o una richiesta concernente le informazioni mancanti, concedendo di norma 15 giorni lavorativi.

3.3. Divieto di esecuzione della proposta di aiuto finché non sia conclusa l'inchiesta dell'autorità di vigilanza EFTA

(1) L'ultima frase dell'articolo 1, paragrafo 3 del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte dispone che lo Stato EFTA non può dare esecuzione alle misure progettate prima che la procedura di cui all'articolo 1, paragrafo 2 abbia condotto ad una decisione finale. Tale disposizione implica un divieto generale di erogazione dell'aiuto prima della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA anche nei casi in cui non è stata avviata una procedura formale (6).

(2) Per «dare esecuzione» non s'intende solo l'erogazione materiale dell'aiuto al beneficiario. Si ritiene che sia stata data esecuzione all'aiuto non appena si sia costituito l'apparato legislativo atto a consentire la concessione dell'aiuto senza ulteriori formalità.

(3) Se uno Stato EFTA dà esecuzione all'aiuto prima che l'Autorità di sorveglianza EFTA abbia preso una decisione, si applica la procedura esposta al paragrafo 6.2 (si veda anche la nota 1 del paragrafo 4.1).

4. DECISIONI DI NON SOLLEVARE OBIEZIONI

4.1. Termini

(1) L'Autorità di vigilanza EFTA è tenuta prendere una decisione su una notifica entro il termine di due mesi (7). In circostanze eccezionali l'Autorità di vigilanza EFTA e lo Stato EFTA interessato possono concordare una proroga del termine.

(2) Di norma l'Autorità di vigilanza EFTA prende una decisione entro 30 giorni lavorativi.

(3) Essa si è posta però un termine più breve di 20 giorni lavorativi

- per i nuovi regimi di aiuto a favore delle piccole e medie imprese ai quali è applicabile la procedura di approvazione accelerata,

- per le modifiche a regimi di aiuto autorizzati ammesse alla procedura di approvazione accelerata.

Qualora l'Autorità di vigilanza EFTA ritenga che nella fattispecie non ricorrano le condizioni per l'approvazione accelerata, informa lo Stato EFTA che il caso seguirà la procedura abituale.

4.2. Requisiti delle decisioni

(1) Prima di prendere una decisione su un caso di aiuto notificato senza iniziare la procedura di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità di vigilanza EFTA non è tenuta ad informare gli altri Stati EFTA né i terzi interessati (8).

(2) La decisione può fondarsi sul fatto che la misura proposta non rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE o che è ammissibile a deroga ai sensi dell'articolo 61, paragrafi 2 e 3.

(3) La decisione è comunicata par lettera allo Stato EFTA interessato.

(4) Ai sensi del protocollo 27, punto d) all'accordo SEE la decisione è comunicata alla Commissione CE.

(5) Al fine d'informare gli altri Stati EFTA e i terzi interessati una comunicazione sarà pubblicata nella sezione SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e nel relativo supplemento SEE.

(6) Detta comunicazione è generalmente costituita da un elenco standard d'informazioni.

(7) Qualora lo Stato EFTA ritiri la proposta di aiuto, l'Autorità di vigilanza EFTA lo informa per lettera che la pratica è chiusa. Gli altri Stati EFTA e la Commissione CE non vengono informati né viene pubblicata una comunicazione nella sezione SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e nel relativo supplemento SEE.

5. PROCEDURA D'INCHIESTA FORMALE

5.1. Disposizioni giuridiche

(1) L'articolo 1, paragrafo 2 del protocollo 3 recita: «Qualora l'Autorità di vigilanza, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato EFTA, o mediante fondi statali, non è compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE a norma dell'articolo 61 di tale accordo, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato EFTA interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa definito».

5.2. Casi nei quali l'Autorità di vigilanza EFTA è tenuta ad aprire un'inchiesta

(1) L'Autorità di vigilanza EFTA è tenuta ad iniziare la procedura prevista all'articolo 1, paragrafo 2 del protocollo 3 ogniqualvolta sussistano dubbi circa la compatibilità di un aiuto con il funzionamento dell'accordo SEE (9). La procedura si applica in tutti i tipi di casi, tanto a quelli notificati quanto a quelli non notificati o relativi ad aiuti esistenti, benché per questi ultimi debba essere preceduta da una proposta di «opportune misure» (10).

(2) La decisione d'iniziare la procedura lascia impregiudicata la decisione finale che potrà anche constatare che l'aiuto è compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE. Scopo della procedura di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del protocollo 3 è quello di garantire un approfondito esame del caso dando a tutte le parti interessate il diritto di essere ascoltate (11).

5.3. Svolgimento della procedura

(1) Quando l'Autorità di vigilanza EFTA inizia una procedura in un determinato caso, lo Stato EFTA interessato e, ai sensi del protocollo 27, lettera c) dell'accordo SEE, la Commissione CE sono informati per lettera dell'inizio della procedura e gli altri Stati EFTA e i terzi interessati sono informati mediante pubblicazione nella sezione SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e nel relativo supplemento SEE.

(2) La procedura si conclude con una decisione formale.

5.3.1. «Diritti della difesa» dello Stato EFTA interessato

(1) La lettera con la quale lo Stato EFTA interessato è informato dell'avvio della procedura indica i motivi delle obiezioni dell'Autorità di vigilanza EFTA nei confronti dell'aiuto e invita lo Stato EFTA a presentare le sue osservazioni entro un periodo determinato, di norma un mese.

(2) Se lo Stato EFTA ritiene necessario presentare oralmente le sue osservazioni all'Autorità di vigilanza EFTA, le corrispondenti riunioni sono tenute nei tre mesi successivi all'inizio della procedura.

(3) Tra i diritti riconosciuti allo Stato EFTA interessato figura anche il diritto di rispondere alle osservazioni e asserzioni dei terzi interessati (si veda anche il paragrafo 5.3.2).

(4) L'Autorità di vigilanza trasmette allo Stato EFTA interessato una lettera contenente tutte le osservazioni pervenute entro il termine. Lo Stato EFTA interessato dispone di 15 giorni lavorativi per presentare il suo commento a tali osservazioni.

5.3.2. «Diritti della difesa» degli altri Stati EFTA, degli Stati membri della CE, della Commissione CE e dei terzi interessati

(1) Dopo l'inizio della procedura nella sezione SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e nel relativo supplemento SEE è pubblicata una comunicazione che invita gli altri Stati EFTA, gli Stati membri della CE, la Commissione CE e i terzi interessati a presentare le loro osservazioni sul caso entro un mese a decorrere dalla data di pubblicazione. La comunicazione ricalca la lettera che l'Autorità di vigilanza ha inviato allo Stato EFTA interessato per informarlo dell'inizio della procedura, previa eliminazione dei passi della lettera di carattere riservato.

(2) I diritti dei terzi interessati nella procedura di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del protocollo 3 si fondano sulla disposizione che prescrive di invitare «gli interessati a presentare le loro osservazioni». Gli «interessati» di cui al suddetto articolo non sono solo l'impresa o le imprese beneficiarie di un aiuto, ma anche le persone, imprese o associazioni, e in particolare le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali, eventualmente lese nei loro interessi dalla concessione dell'aiuto (12).

(3) La pubblicazione di una comunicazione nella sezione SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e nel relativo supplemento CEE è un mezzo adeguato per informare tutti gli interessati dell'avvio di una procedura (13). L'articolo 1, paragrafo 2 del protocollo non prevede l'invio di comunicazioni individuali a privati.

(4) Nella comunicazione l'autorità di vigilanza EFTA esprime i suoi dubbi sulla compatibilità dell'aiuto con il funzionamento dell'accordo SEE (14).

5.4. Decisione finale

(1) L'Autorità di vigilanza EFTA può prendere una decisione positiva o negativa o può chiudere il caso per ritiro della proposta di aiuto o per inapplicabilità dell'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE.

(2) La decisione è positiva se concede l'autorizzazione per l'aiuto ed è negativa se vieta l'aiuto. Una decisione può essere in parte positiva e in parte negativa. La decisione positiva può essere subordinata a condizioni.

(3) Se lo Stato EFTA non replica all'apertura della procedura o non fornisce tutte le informazioni richieste dall'Autorità di vigilanza EFTA, quest'ultima ha facoltà di adottare una decisione sulla base delle informazioni di cui dispone senza aver ascoltato gli argomenti dello Stato EFTA (15).

(4) La decisione enuncia i motivi sui quali si fonda (16) e specifica gli obblighi imposti allo Stato EFTA interessato (17). L'Autorità di vigilanza EFTA fissa un termine entro il quale lo Stato EFTA deve adempiere i suoi obblighi (18).

(5) L'Autorità di vigilanza EFTA invia allo Stato EFTA il testo integrale della decisione negativa, parzialmente negativa o contenente condizioni; tutti gli altri tipi di decisione sono comunicati allo Stato EFTA per lettera. Conformemente al protocollo 27, lettera d) dell'accordo SEE è informata anche la Commissione CE.

(6) Il testo completo delle decisioni negative, parzialmente negative e contenenti condizioni o, nel caso di tutti gli altri tipi di decisioni, una comunicazione che ricalca la lettera allo Stato EFTA è pubblicata nella sezione SEE della Gazzetta ufficiale CE e nel relativo supplemento SEE.

5.5. Inadempimento di uno Stato EFTA

(1) Qualora lo Stato EFTA interessato non si conformi alla decisione entro il termine stabilito, l'Autorità di vigilanza EFTA può adire direttamente la Corte EFTA, a norma del secondo comma dell'articolo 1, paragrafo 2 del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, chiedendo se del caso un'ingiunzione.

6. PARTICOLARITÀ RIGUARDANTI GLI AIUTI ILLEGALI PER MOTIVI PROCEDURALI

(1) A parte alcune caratteristiche specifiche indicate qui di seguito la procedura relativa agli aiuti dichiarati illegali per motivi procedurali è la stessa di quella degli aiuti notificati.

6.1. Nozione di aiuti illegali per motivi procedurali

(1) L'Autorità di vigilanza EFTA, ritenendo il termine «aiuti non notificati» troppo limitato per comprendere tutti gli aiuti istituiti secondo modalità che contravvengono all'ultima frase dell'articolo 1, paragrafo 3 del protocollo 3, ha deciso di utilizzare la nozione di «aiuti illegali per motivi procedurali» (in appresso semplicemente «aiuti illegali»).

Il termine comprende:

a) aiuti concessi senza notifica preliminare,

b) aiuti concessi applicando erratamente un regime o programma di aiuti autorizzato (aiuti «abusivi» ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del protocollo 3),

c) aiuti notificati in ritardo, cioè dopo essere stati «posti in esecuzione» e

d) aiuti notificati in via preliminare, ma «posti in esecuzione» prima della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA (19).

6.2. Richiesta d'informazioni

(1) Se l'Autorità di vigilanza EFTA viene a conoscenza di un aiuto istituito secondo modalità che possono essere illegali, chiede allo Stato EFTA interessato di fornirle tutte le informazioni sull'aiuto, di solito entro 20 giorni lavorativi. Si tratta del medesimo termine impartito di norma per fornire informazioni supplementari sui casi di aiuto notificati (cfr. 3.2.4, secondo comma). Se necessario sarà inviato un sollecito.

(2) Si ricorda che l'Autorità di vigilanza EFTA ha la facoltà di procedere e di adottare una decisione sulla base delle informazioni a sua disposizione (cfr. 5.4, terzo comma), anche in assenza di qualsiasi notifica da parte dello Stato EFTA interessato.

6.2.1. Ingiunzione («misure cautelari»)

(1) L'Autorità di vigilanza EFTA può chiedere allo Stato EFTA, con una decisione provvisoria, di sospendere il pagamento dell'aiuto in attesa dei risultati degli accertamenti (20). La procedura è così articolata:

(2) Una volta stabilito che l'aiuto è stato concesso illegalmente, l'Autorità di vigilanza EFTA deve dare allo Stato EFTA in questione l'occasione di presentare le sue osservazioni prima di prendere una decisione che imponga a detto Stato di sospendere immediatamente il versamento dell'aiuto in attesa dei risultati degli accertamenti (21).

(3) Se lo Stato EFTA non sospende il versamento dell'aiuto, l'Autorità di vigilanza EFTA ha il diritto, pur proseguendo l'esame quanto al merito, di adire direttamente la Corte EFTA allo scopo di far dichiarare la violazione dell'accordo SEE (22).

6.2.2. Svolgimento della procedura

(1) Nei casi di aiuti illegali l'Autorità di vigilanza EFTA adotta una decisione entro due mesi dal ricevimento di tutte le informazioni.

(2) Nei casi di aiuti illegali, se l'Autorità di vigilanza EFTA constata che l'aiuto è compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE deve prendere una decisione positiva sul merito del caso.

6.2.3. Ordini di recupero

(1) Se la procedura relativa ad aiuti illegali si conclude con una decisione negativa, l'Autorità di vigilanza EFTA può intimare allo Stato EFTA di recuperare l'aiuto dal beneficiario (23).

(2) Il recupero va effettuato conformemente al diritto nazionale, comprese le disposizioni concernenti gli interessi dovuti per il pagamento tardivo degli importi spettanti al governo, di norma a decorrere dalla data di concessione dell'aiuto illegale. Le disposizioni pertinenti del diritto nazionale devono essere applicate in modo che il recupero non sia reso praticamente impossibile (24).

7. PROCEDURA NEI CASI DI AIUTI ESISTENTI

7.1. Disposizioni giuridiche

(1) L'articolo 1, paragrafo 1 del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte recita:

«L'Autorità di vigilanza EFTA procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamente dell'accordo SEE.»

(2) Questa disposizione impone essenzialmente tre obblighi procedurali all'Autorità di vigilanza EFTA ed uno allo Stato EFTA interessato. Incombe all'Autorità di vigilanza:

- tenere sotto esame permanente tutti i regimi di aiuti esistenti negli Stati EFTA (prima frase),

- effettuare detto esame in cooperazione con gli Stati EFTA interessati (prima frase), e

- proporre a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento dell'accordo SEE.

L'obbligo degli Stati EFTA è:

- cooperare con l'Autorità di vigilanza EFTA.

7.2. Nozione di aiuti esistenti

(1) Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1 del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte gli aiuti esistenti comprendono:

- aiuti anteriori o «pre-SEE», ovvero regimi di aiuto in atto anteriormente all'entrata in vigore dell'accordo SEE e aiuti concessi su base individuale fuori regime, per i quali la decisione di concessione è stata adottata prima e i pagamenti previsti sono effettuati dopo l'entrata in vigore dell'accordo SEE;

- aiuti autorizzati, ovvero regimi di aiuti o erogazioni in corso di aiuti autorizzati (cfr. 4.2, secondo comma e 5.4, secondo comma) o presunti autorizzati (cfr. nota 1 in 4.1, primo comma) dall'Autorità di vigilanza EFTA.

7.3. Scopo della procedura relativa agli aiuti esistenti

(1) La procedura per gli aiuti esistenti è intesa a fornire i mezzi per intervenire in merito alle due categorie di aiuti esistenti. L'articolo 1, paragrafo 1 del protocollo 3 all'Accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte è volto a consentire all'Autorità di vigilanza EFTA di eliminare o adattare aiuti pre-SEE incompatibili con il funzionamento dell'accordo SEE (25), nonché di riesaminare i regimi o le erogazioni di aiuti da essa in passato autorizzati, ma che potrebbero non essere più compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE nelle attuali condizioni.

7.4. Procedura

7.4.1. Avvio di una procedura d'esame

(1) Ogniqualvolta l'Autorità di vigilanza EFTA ritenga che un regime esistente di aiuti possa non essere compatibile con lo sviluppo progressivo o con il funzionamento dell'accordo SEE, essa avvia un esame con una richiesta scritta di informazioni allo Stato EFTA interessato. L'avvio di detta procedura d'esame non impone di sospendere l'attuazione del regime di aiuti.

(2) Sino ad ora l'Autorità di vigilanza EFTA non ha stabilito norme procedurali particolareggiate per l'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1 del protocollo 3. L'unica chiara prescrizione che emerge da detto paragrafo è l'obbligo di cooperare con lo Stato EFTA. L'Autorità di vigilanza soddisfa tale obbligo con la richiesta scritta d'informazioni allo Stato EFTA interessato prima di proporre «le opportune misure».

(3) Per contro, lo Stato EFTA ha l'obbligo di fornire le informazioni richieste dall'Autorità di vigilanza. Al fine di consentire l'effettuazione dell'esame con la necessaria sollecitudine, l'Autorità di vigilanza può stabilire per l'inoltro delle informazioni termini analoghi e quelli per i casi di aiuti notificati.

7.4.2. Proposta di «opportune misure»

(1) Dopo aver esaminato il regime esistente di aiuti alla luce delle informazioni fornite dalla Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza può decidere che il regime non necessita di modifiche ed archiviare il caso, oppure può proporre le modifiche che possono apparire opportune per conformare il regime all'accordo SEE. La proposta può essere di

- modificare sostanzialmente il regime,

- inserirvi obblighi procedurali quali la notifica preliminare dei singoli casi di aiuto concessi nel quadro del regime e/o l'obbligo di presentare un rapporto, o

- sopprimere il regime.

(2) L'Autorità di vigilanza EFTA deve motivare le misure che propone e chiedere allo Stato EFTA se le accetta.

7.4.3. Conseguenze guiridiche della proposta di «opportune misure»

(1) Se lo Stato EFTA accetta di apportare le modifiche raccomandate, l'Autorità di vigilanza chiude il caso.

(2) Se lo Stato EFTA rifiuta di apportare le modifiche proposte e l'Autorità di vigilanza le ritiene necessarie, anche dopo aver ascoltato gli argomenti dello Stato EFTA, può intimare allo Stato EFTA di conformarvisi mediante la procedura di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del protocollo 3 (si veda il capitolo 5).

8. TERMINI

(1) I periodi espressi in mesi scadono lo stesso giorno dell'ennesimo mese a decorrere dalla data di ricevimento della corrispondenza. Ad esempio, il termine per prendere una decisione su una notifica ricevuta il 5 maggio è il 5 luglio. Se la data di scadenza coincide con un giorno del calendario inesistente, la scadenza è anticipata all'ultimo giorno del mese di scadenza. Ad esempio, il termine per prendere una decisione su una notifica ricevuta il 31 luglio è il 30 settembre.

(2) I periodi espressi in giorni lavorativi scadono l'ennesimo giorno a decorrere dal giorno lavorativo che segue quello di ricevimento della corrispondenza. Sono «giorni lavorativi» tutti i giorni diversi dal sabato, dalla domenica e dalle festività ufficiali. Nel calcolo del termine entro il quale lo Stato EFTA interessato deve agire si tiene conto delle sue festività ufficiali. Nel calcolo del termine entro il quale l'Autorità di vigilanza EFTA deve agire si tiene conto delle festività ufficiali da essa osservate.

(3) Per le comunicazioni di uno Stato EFTA all'Autorità di vigilanza EFTA che fanno scattare il calcolo di un termine che quest'ultima deve rispettare, la data di ricevimento è confermata nella dichiarazione inviata allo Stato EFTA interessato. Nel caso inverso l'Autorità di vigilanza EFTA considera come data di ricevimento il terzo giorno lavorativo successivo alla data d'impostazione, a meno che lo Stato interessato non provi un ricevimento posteriore. Questi accorgimenti consentono all'Autorità di vigilanza EFTA di calcolare in anticipo tutte le scadenze relative all'esame del caso evitando indebiti ritardi nel processo decisionale.

9. PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI

(1) Il paragrafo d) del protocollo 27 all'accordo SEE prevede che le decisioni finali e le decisioni di avvio ufficiale della procedura di accertamento siano pubblicate. Pertanto, gli Stati EFTA e i terzi interessati sono informati previa pubblicazione nella sezione SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e nel relativo supplemento SEE nelle tre circostanze seguenti:

a) quando l'esame del caso si conclude prima del termine dei due mesi senza apertura della procedura ufficiale di accertamento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte (cfr. 4.2.5);

b) all'apertura della procedura ufficiale di accertamento (cfr. 5.3.1);

c) alle chiusura della procedura ufficiale di accertamento (cfr. 5.4.6).

(2) Oltre alla pubblicazione nella sezione SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e nel relativo supplemento SEE, nella maggior parte dei casi l'Autorità di vigilanza EFTA emette un comunicato stampa per informare il pubblico, di solito lo stesso giorno di adozione della decisione. I comunicati stampa sono emessi in lingua inglese.

(3) Sono escluse dalla pubblicazione tutte le informazioni attinenti a casi di aiuti di Stato considerate sensibili sul piano commerciale, ad eccezione dell'identità dei beneficiari degli aiuti.

PARTE III NORME SUGLI AIUTI ORIZZONTALI

10. AIUTI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI) (26)

(1) I principi illustrati in questo capitolo si applicano agli aiuti alle PMI di tutti i settori esclusi quelli disciplinati da norme specifiche in questa materia, che sono attualmente quelli delle fibre sintetiche, delle automobili, della siderurgia e dei trasporti.

10.1. Introduzione

(1) Le piccole e medie imprese (PMI) svolgono un'importante funzione economica. Innanzitutto hanno un ruolo di particolare rilievo nella creazione di posti di lavoro, specie in un momento in cui le grandi imprese sono in fase di riduzione del numero dei dipendenti. In secondo luogo, essendo più esposte alla concorrenza ma nel contempo più flessibili e adattabili delle grandi imprese, le PMI tendono ad essere in prima linea sul fronte dell'innovazione. In terzo luogo, le PMI sono una rilevante fonte di concorrenza sui mercati e si configurano come motore principale delle modifiche strutturali e della rigenerazione dell'economia nel suo complesso: esse agevolano gli spostamenti di risorse economiche dai settori in declino verso quelli in espansione.

(2) In alcuni comparti dell'economia l'attività delle PMI è d'importanza particolare. Si cita ad esempio l'industria manifatturiera, nella quale la subfornitura svolge un ruolo sempre più significativo. Le PMI sono anche d'importanza essenziale per lo sviluppo regionale.

(3) Le PMI soffrono di alcuni svantaggi rispetto alle grandi imprese solidamente insediate. Per esempio, esse incontrano maggiori difficoltà di finanziamento e risentono più gravemente degli oneri imposti dallo Stato. I costi sostenuti dalle piccole imprese per conformarsi alla normativa pubblica in materia di igiene o di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, di contabilità, ecc., possono essere più elevati e il carico fiscale ad esse imposto più oneroso, tanto in termini di aliquote quanto in termini di costi per conformarsi al sistema fiscale (ad esempio riscossione dei contributi per la sicurezza sociale e dell'IVA).

10.2. Definizione di PMI

(1) Per permettere il controllo degli aiuti di Stato la definizione di PMI qui utilizzata deve delimitare il settore delle PMI in modo che vi rientri la maggior parte delle imprese cui sono riconducibili gli effetti esterni positivi e gli svantaggi descritti più sopra; ma non deve essere così ampia da comprendere molte imprese più grandi che non esplicano necessariamente gli effetti esterni positivi o non hanno gli svantaggi che sono una caratteristica del settore delle PMI. Gli aiuti concessi alle imprese più grandi sulla base di considerazioni valide essenzialmente per le imprese più piccole potrebbero condurre a distorsioni della concorrenza e degli scambi commerciali.

(2) In genere non è necessario distinguere tra piccole imprese e imprese di medie dimensioni. Questa distinzione è invece necessaria quando gli aiuti vengono erogati alle attività prossime alla fase del mercato, come gli investimenti. In tal caso è lecito presumere che gli aiuti alle piccole imprese abbiano effetti distorsivi limitati sulla concorrenza e sugli scambi all'interno del territorio coperto dall'accordo SEE e che viceversa gli aiuti alle imprese di media grandezza generino, al riguardo, effetti distorsivi più rilevanti.

(3) La «PMI» è definitia come un'impresa che:

- ha un massimo di 250 dipendenti;

- ha

- un fatturato annuo non superiore ai 20 milioni di ECU, oppure

- un totale dello stato patrimoniale non superiore ai 10 milioni di ECU;

- non fa capo per più di un quarto ad una o più imprese che non rispondono a questa definizione, ad eccezione delle società finanziarie pubbliche, delle società a capitale di rischio o, purché non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali.

(4) Dove sia necessario distinguere tra piccole e medie imprese, è definita «piccola» l'imprese che:

- ha un massimo di 50 dipendenti;

- ha

- un fatturato annuo non superiore ai 5 milioni di ECU,

oppure

- un totale dello stato patrimoniale non superiore ai 2 milioni di ECU;

- fa capo per non più di un quarto ad una o più imprese che non rispondono a questa definizione, ad eccezione delle società fiunanziarie pubbliche, delle società a capitale di rischio o, purché non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali.

(5) I tre requisiti sono cumulativi, nel senso che un'impresa verrà considerata una «PMI» o una «piccola» impresa, secondo il caso, unicamente qualora soddisfi al requisito dell'indipendenza, non superi il numero massimo di dipendenti e non superi almeno uno degli altri limiti stabiliti per il fatturato o per il totale dello stato patrimoniale.

10.3. Aiuti alle PMI che ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1

(1) Gli aiuti di Stato alle PMI che, per l'intensità dei loro effetti sugli scambi tra gli Stati e sulla concorrenza, ricadono nel disposto dell'articolo 61, paragrafo 1 possono nondimeno avere i requisiti necessari per ottenere una deroga. La deroga più ampia è quella disposta dall'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) in base al quale l'Autorità di vigilanza ha il potere discrezionale di autorizzare gli aiuti che agevolano lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(2) Tenuto conto delle economie esterne positive riconducibili alle PMI, dell'importanza delle PMI per particolari settori dell'industria e per lo sviluppo regionale e considerati i problemi specifici che esse devono affrontare, non vi è dubbio che gli aiuti di Stato a favore delle PMI sono atti ad «agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche».

(3) Occorre però stabilire se gli aiuti di Stato a favore delle PMI alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Ogni valutazione al riguardo deve tener conto del tipo e dell'intensità degli aiuti. Gli aiuti a favore delle attività che sono relativamente distanti dal mercato (come le sovvenzioni per consulenze a fini di miglioramento della gestione generale) incidono sugli scambi solo in modo indiretto e in misura minore rispetto ad altri tipi di aiuto. Aiuti per attività vicine alla fase del mercato, quali gli aiuti agli investimenti, incidono sicuramente meno sugli scambi se sono concessi a PMI piuttosto che a grandi imprese. Ciò è dovuto al fatto che il volume delle vendite delle PMI singolarmente considerate è inferiore a quello delle grandi imprese, tanto più che nelle PMI il fatturato per occupato è sovente più basso; inoltre le PMI sono particolarmente numerose nei settori dell'economia nei quali gli scambi interni al SEE sono relativamente limitati (ad esempio edilizia, alcune industrie alimentari, vendita al minuto, numerosi servizi). Tuttavia, le ripercussioni degli aiuti agli investimenti sugli scambi possono aumentare notevolmente nel caso di imprese che si collocano nella fascia «media» della categoria delle PMI. Tenuto conto di quanto sopra, e a patto che non siano superate determinate intensità di aiuto ritenute accettabili, le ripercussioni degli aiuti alle PMI sulle condizioni degli scambi non sono in genere così marcate da compromettere il funzionamento dell'accordo SEE, specie se si tiene conto delle economie esterne positive dovute all'attività delle PMI.

10.4. Intensità generalmente ammissibile per gli aiuti a favore delle PMI

(1) Come regola generale l'Autorità di vigilanza ritiene che gli aiuti statali aventi gli obiettivi ed i livelli di intensità illustrati in appresso possiedano i requisiti per ottenere una deroga ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) quando riguardano piccole e medie imprese definite come sopra.

10.4.1. Aiuti agli investimenti in generale

(1) I regimi generali di aiuto agli investimenti corrispondenti alla definizione data al capitolo 29 sono incompatibili con il funzionamento dell'accordo SEE e non possono essere autorizzati. Tuttavia, i regimi di aiuto agli investimenti limitati esclusivamente alle PMI possono usufruire di deroga purché siano soddisfatte le condizioni stabilite ai seguenti paragrafi 2 e 3.

(2) Gli aiuti agli investimenti sono consentiti al di fuori delle zone assistite (27) solo fino ad un livello del 15 % lordo (28) per le piccole imprese e del 7,5 % lordo per le imprese medie.

(3) Nelle zone assistite l'Autorità di vigilanza autorizzerà per le PMI (siano esse piccole o medie), in aggiunta alla percentuale di aiuto regionale autorizzata dall'Autorità di vigilanza, un supplemento lordo di 10 punti percentuale per aiuti agli investimenti nelle zone di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) e di 15 punti percentuale nelle zone di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera a). Resta comunque inteso che, nelle zone di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), il cumulo degli aiuti regionali e degli aiuti alle PMI è soggetto a un massimale del 30 % netto e che nelle zone di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera a) il suddetto cumulo è soggetto a un massimale del 75 % netto. La griglia di tassi che ne risulta (si veda la tabella all'allegato V alla presente guida) è intesa a permettere la concessione dei livelli di aiuto più elevati nelle regioni che maggiormente ne abbisognano e a mantenere per tutte le imprese, tranne per quelle più piccole, un differenziale tra le regioni assistite e quelle non assistite.

(4) Le intensità massime consentite riguardano tutti gli aiuti in qualsiasi forma concessi.

10.4.2. Aiuti agli investimenti per la difesa dell'ambiente

(1) Ai sensi della disciplina degli aiuti par la difesa dell'ambiente (si veda il paragrafo 15) gli investimenti che hanno questa finalità (come ad esempio quelli diretti a controllare l'inquinamento, a ridurre le emissioni di CO2, a proteggere la fascia di ozono, ecc.) ricevono un trattamento più favorevole di quello riservato agli investimenti generici quali che siano l'ubicazione e le dimensioni dell'impresa. Le PMI situate nelle zone assistite hanno però il diritto di beneficiare dell'aliquota di aiuto disponibile per gli investimenti in generale, che, per il fatto della maggiorazione regionale prevista in favore delle PMI, è superiore al 15 % netto attualmente autorizzato dalla suddetta disciplina degli aiuti per la difesa dell'ambiente, e non è soggetta all'osservanza delle rigorose condizioni ivi previste.

10.4.3. Aiuti per la consulenza aziendale, per la formazione e per la diffusione delle conoscenze

(1) Per le consulenze esterne e per la formazione e favore delle PMI di nuova costituzione o già esistenti e del loro personale su temi gestionali, finanziari, nuove tecnologie (in modo particolare tecnologie dell'informazione), controllo dell'inquinamento, protezione dei diritti di proprietà intellettuale e su altri soggetti del genere, o per le analisi di fattibilità di nuovi investimenti a rischio, è in linea di massima ammesso un aiuto fino al 50 % lordo. Tuttavia, ciascun regime sarà valutato in relazione alle sue caratteristiche, con particolare riferimento alla distanza dalla fase di mercato, ad eventuali limiti all'ammontare dell'aiuto per impresa, alle possibilità di cumulo e ad altri fattori pertinenti. In via eccezionale la Commissione può autorizzare aiuti superiori al 50 %. In particolare gli aiuti per campagne generali di informazione possono avere un'intensità più elevata poiché il vantaggio finanziario per l'impresa singola è relativamente contenuto.

10.4.4. Aiuti alla ricerca e sviluppo

(1) La disciplina per gli aiuti alla R& S stabilisce che le PMI possono essere autorizzate a ricevere aiuti ad un tasso superiore di 10 punti percentuale a quello autorizzato per le grandi imprese (si veda il capitolo 14).

10.4.5. Aiuti con altre finalità

(1) In presenza di giustificati motivi, l'Autorità di vigilanza EFTA può autorizzare aiuti per altri strumenti di promozione delle PMI, come quelli diretti ad incoraggiare la cooperazione tra imprese.

11. PROCEDURA DI APPROVAZIONE ACCELERATA PER I REGIMI DI AIUTO ALLE PMI (29)

(1) Ai nuovi regimi di aiuto alle PMI e alle modificazioni dei regimi esistenti si applica, a determinate condizioni, una procedura speciale di approvazione accelerata. L'Autorità di vigilanza EFTA ha deciso che normalmente non solleverà obiezioni nei confronti di nuovi regimi di aiuto alle PMI o di modificazioni di regimi esistenti, notificati ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte purché soddisfino i criteri che seguono.

11.1. Nuovi regimi di aiuto alle PMI

(1) I nuovi regimi di aiuto devono essere limitati alle piccole e medie imprese, come definite più sopra ai fini del controllo degli aiuti di Stato, e soddisfare uno dei seguenti criteri:

- nel caso di regimi di aiuto all'investimento, l'intensità dell'aiuto non superi il 7,5 % dell'investimento per le imprese medie e il 15 % per le piccole imprese,

- nel caso di regimi di aiuto finalizzati alla creazioni di posti di lavoro, l'aiuto non superi i 3 000 ECU per posto di lavoro creato,

- in assenza di obiettivi specifici in fatto d'investimenti o creazione di posti di lavoro, l'aiuto complessivo non superi la cifra di 200 000 ECU.

(2) Tutti gli importi sopra indicati sono al lordo di ogni possibile prelievo fiscale.

(3) Gli Stati EFTA devono accertare che i beneficiari non ricevano, per uno stesso progetto, aiuti di entità superiore a quella consentita dai criteri di cui sopra, il che potrebbe avvenire mediante la notifica ripetuta di regimi conformi a tali criteri o il cumulo con altri aiuti erogati nel quadro di regimi a carattere generale, regionale o settoriale.

(4) Il pagamento degli aiuti può avvenire su base nazionale, regionale o locale.

(5) Sono esclusi dalla procedura tutti gli aiuti alle esportazioni all'interno del SEE, gli aiuti al funzionamento e i regimi soggetti ad una disciplina settoriale specifica, che sono attualmente quello relativo alle fibre sintetiche, alle automobili, all'acciaio e ai trasporti.

11.2. Modificazioni dei regimi esistenti

(1) La procedura si applica anche alle modificazioni dei regimi di aiuto esistenti, indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa beneficiaria, già approvati dall'Autorità di vigilanza EFTA, ad eccezione dei casi specifici in cui l'autorizzazione sia stata strettamente limitata ad un arco temporale o agli stanziamenti o alle condizioni oggetto della notifica.

(2) La modifica può consistere in uno dei seguenti casi:

- proroga nel tempo senza aumento delle dotazioni di bilancio;

- proroga nel tempo con aumenti di bilancio fino al 20 % dell'importo originario;

- modifiche intese a rendere più restrittivi i criteri di erogazione.

(3) Un modulo semplificato da utilizzare per le notifiche riguardanti tanto i regimi esistenti che quelli nuovi è riprodotto nell'allegato II alla presente guida.

12. APPLICAZIONE DEL REGIME «DE MINIMIS»

(1) L'Autorità di vigilanza EFTA ritiene che gli aiuti inferiori ad un determinato importo non abbiano un impatto sensibile sulla concorrenza e non incidano sugli scambi tra le parti contraenti. Si può dire, pertanto, che l'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE non trova applicazione e la notifica non è obbligatoria nei casi di erogazione di aiuti definiti in appresso.

(2) Non occorre notificare ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte le somme fino a 50 000 ECU erogate per una determinata categoria di spesa nonché i regimi per i quali l'entità dell'aiuto che una determinata impresa può ottenere su un arco di tempo di tre anni è limitata all'importo menzionato, purché siano osservate le condizioni riportate in appresso.

(3) Va sottolineato che il regime «de minimis» non si applica agli aiuti alle esportazioni e ai settori soggetti a discipline settoriali specifiche, che sono attualmente il settore delle fibre sintetiche, quello delle automobili, dell'acciaio e dei trasporti.

12.1 Definizione delle categorie di spesa

(1) Nell'applicare il regime «de minimis» vanno distinte le seguenti due categorie di spesa:

- investimenti di qualsiasi tipo e per qualsiasi scopo, eccetto la R& S,

- altre spese.

(2) Una data impresa può quindi ricevere aiuti per un massimo di 100 000 ECU per l'insieme delle due categorie in un arco di tre anni senza obbligo di notifica.

(3) Il periodo di tre anni in riferimento al quale il limite è applicabile va calcolato a decorrere dalla data in cui l'impresa interessata riceve per la prima volta un aiuto compreso nel regime «de minimis».

(4) In materia di cumulo tra aiuti compresi nel regime «de minimis» e aiuti nel quadro di un regime autorizzato va applicata la regola seguente.

Se un'impresa che ha beneficiato di aiuti nel quadro della deroga per gli aiuti di minima entità negli ultimi tre anni in una delle due categorie di spesa di cui sopra intende beneficiare di aiuti nel quadro di un regime autorizzato che ricade nella medesima categoria, la somma dell'aiuto di minima entità e dell'aiuto autorizzato non può eccedere l'importo massimo autorizzato dall'Autorità di vigilanza EFTA per il regime notificato se detto importo è superiore a 50 000 ECU. Ciò significa che l'importo erogato nel quadro di quest'ultimo regime deve essere eventualmente ridotto in modo che il totale rientri nel massimale.

12.2. Principi per il calcolo dell'equivalente sovvenzione in valore attuale degli aiuti «de minimis»

(1) Il limite per l'applicazione del regime «de minimis» è fissato a 50 000 ECU. Se l'aiuto viene erogato in forma diversa dalla sovvenzione diretta in denaro, ai fini dell'applicazione del limite del regime «de minimis» il suo ammontare deve essere convertito nel suo equivalente in valore attuale. Le altre forme nelle quali vengono più comunemente erogati aiuti di modesto valore assoluto sono i prestiti agevolati, gli sgravi fiscali e le garanzie sui prestiti. Per convertire gli aiuti erogati in queste forme nel loro equivalente sovvenzione in valore attuale si deve procedere come segue.

(2) L'equivalente sovvenzione in valore attuale va calcolato al lordo, ossia senza dedurre l'imposta eventualmente applicabile all'aiuto. Se l'aiuto non è soggetto ad imposta, come nel caso di certi sgravi fiscali, si considera il valore nominale dell'aiuto, che è contemporaneamente lordo e netto.

(3) Tutti gli aiuti pagabili in futuro devono essere scontati al loro valore attuale. Le sovvenzioni vanno tuttavia considerate come se fossero erogate in una sola volta anche se sono versate in più quote. Il tasso di sconto da applicare è il tasso d'interesse di riferimento comunicato all'Autorità di vigilanza EFTA ogni anno dallo Stato EFTA interessato.

(4) L'equivalente sovvenzione in valore attuale di un prestito agevolato in un dato anno è la differenza tra l'interesse dovuto al tasso d'interesse di riferimento e quello effettivamente pagato. Tutti gli interessi risparmiati fino al completo rimborso del prestito devono essere scontati al loro valore al momento dell'erogazione del prestito e sommati. Un esempio di calcolo dell'equivalente sovvenzione in valore attuale di un prestito agevolato è riportato al paragrafo 12.4. Sono illustrate due varianti, con e senza un periodo di grazia per la restituzione del capitale.

(5) L'equivalente sovvenzione in valore attuale di uno sgravio fiscale è il risparmio in termini di imposta dovuta nell'anno in questione. Anche in questo caso l'imposta che sarà risparmiata in futuro deve essere scontata al suo valore attuale applicando il tasso d'interesse di riferimento.

(6) Per le garanzie sui prestiti, l'equivalente sovvenzione in valore attuale in un dato anno può essere calcolato come la differenza tra a) l'importo residuo garantito moltiplicato per il coefficiente di rischio (probabilità d'insolvenza) e b) l'eventuale premio pagato, ossia: (importo garantito x rischio) - premio.

(7) Il coefficiente di rischio va posto uguale al tasso d'insolvenza registrato per i prestiti erogati in circostanze similari (settore industriale, dimensioni dell'impresa, livello di attività economica generale). Lo sconto al valore attuale deve essere operato come indicato sopra.

12.3. Controllo dell'applicazione del regime «de minimis» da parte dello Stato EFTA

(1) Ciascuno Stato membro deve prendere gli opportuni provvedimenti per assicurare che il regime «de minimis» venga applicato rispettando le regole sopra enunciate. Non è necessario instaurare un sistema di monitoraggio complesso e con molto personale, ma sono indispensabili alcune misure di salvaguardia minime. Si noti che nella stessa disciplina degli aiuti alle PMI (vedi paragrafo 10) si precisa che per ogni aiuto o regime non notificato deve essere imposta espressamente la condizione che qualsiasi aiuto supplementare concesso alla medesima impresa per lo stesso tipo di spesa da altre fonti o in base ad altri regimi non può portare l'importo complessivo degli aiuti di cui l'impresa beneficia al di là del limite di 50 000 ECU per ciascun tipo di spesa definita al paragrafo 12.1. Le autorità che erogano aiuti nell'ambito della semplificazione applicabile agli aiuti di minima entità dovrebbero richiamare detta condizione ai richiedenti ed esigere che questi dichiarino gli eventuali aiuti già ricevuti per accertarsi che non venga superato il limite. Verifiche analoghe dovrebbero essere compiute dalle autorità che erogano aiuti nel quadro di regimi autorizzati.

(2) A norma dell'articolo 3 dell'accordo SEE, gli Stati EFTA sono tenuti a facilitare all'Autorità di vigilanza l'adempimento dei propri compiti. Solo gli Stati EFTA sono in grado di vigilare sull'applicazione del regime «de minimis» per accertarsi che ne beneficino effettivamente solo gli aiuti che non eccedono l'importo che l'Autorità di vigilanza considera sufficientemente modesto da non incidere in misura significativa sugli scambi e sulla concorrenza. Ai sensi dell'articolo 3 dell'accordo SEE, gli Stati EFTA sono quindi invitati a comunicare all'Autorità di vigilanza i provvedimenti da essi presi per vigilare sul rispetto delle regole sopra enunciate.

12.4. Calcolo dell'equivalente sovvenzione in valore attuale di un prestito agevolato

(1) La seguente nota orientativa dà un esempio di come può essere calcolato l'equivalente sovvenzione in valore attuale di un prestito agevolato.

(2) Un'autorità pubblica si impegna a versare un contributo a titolo di abbuono d'interessi su un prestito di 500 000 ECU a 10 anni per mantenere il tasso d'interesse a carico del beneficiario al 6 %. Il tasso d'interesse ufficiale di riferimento accettato dall'Autorità di vigilanza EFTA per il paese in questione in quell'anno è dell'8 %. Nel calcolare l'equivalente sovvenzione in valore attuale dell'aiuto per la durata del prestito si può ipotizzare che il tasso d'interesse di riferimento rimanga costante per tutto il periodo. L'equivalente in valore attuale dell'abbuono d'interessi dipende dall'esistenza o meno di un periodo di grazia per il rimborso del capitale.

12.4.1. Senza periodo di grazia

(1) Il prestito è rimborsato in rate costanti a partire dall'anno 1. L'equivalente sovvenzione in valore attuale dell'abbuono d'interessi nel primo anno è pari all'importo del capitale moltiplicato per l'abbuono d'interessi in percentuale, diviso per il tasso d'interesse di riferimento, cioè:

1. 500 000 ECU x 0,02/1,08 = 9 259 ECU

L'equivalente sovvenzione per gli anni da 2 a 10 è calcolato nello stesso modo, ma ad un tasso di sconto composto, cioè:

2. 450 000 ECU × 0,02/(1,08)² = 7 716 ECU

3. 400 000 ECU × 0,02/(1,08)³ = 6 351 ECU

4. 350 000 ECU × 0,02/(1,08)4 = 5 145 ECU

5. 300 000 ECU × 0,02/(1,08)5 = 4 083 ECU

6. 250 000 ECU × 0,02/(1,08)6 = 3 151 ECU

7. 200 000 ECU × 0,02/(1,08)7 = 2 334 ECU

8. 150 000 ECU × 0,02/(1,08)8 = 1 621 ECU

9. 100 000 ECU × 0,02/(1,08)9 = 1 000 ECU

10. 50 000 ECU × 0,02/(1,08)10 = 463 ECU

(2) L'ammontare totale dell'equivalente sovvenzione in valore attuale è pari alla somma degli abbuoni scontati di ciascun anno, ossia 41 123 ECU.

12.4.2. Con un periodo di grazia

(1) Nei primi due anni non viene versata alcuna somma a titolo di rimborso del capitale.

(2) Il prestito è rimborsato in rate costanti di 62 500 ECU dal terzo anno in poi. L'equivalente sovvenzione in valore attuale scontato dell'abbuono d'interessi in ogni anno è:

1. 500 000 ECU × 0,02/(1,08) = 9 259 ECU

2. 500 000 ECU × 0,02/(1,08)² = 8 573 ECU

3. 500 000 ECU × 0,02/(1,08)³ = 7 938 ECU

4. 437 500 ECU × 0,02/(1,08)4 = 6 432 ECU

5. 375 000 ECU × 0,02/(1,08)5 = 5 104 ECU

6. 312 500 ECU × 0,02/(1,08)6 = 3 939 ECU

7. 250 000 ECU × 0,02/(1,08)7 = 2 917 ECU

8. 187 500 ECU × 0,02/(1,08)8 = 2 026 ECU

9. 125 000 ECU × 0,02/(1,08)9 = 1 251 ECU

10. 62 500 ECU × 0,02/(1,08)10 = 579 ECU

(3) In questo caso l'equivalente sovvenzione in valore attuale ammonta in totale a 48 018 ECU.

13. NORME APPLICABILI AI CASI DI CUMULO DEGLI AIUTI A FINALITÀ PLURIME (30)

13.1. Notifica dei casi significativi di cumulo

(1) Per cumulo di aiuti s'intende l'applicazione di più di un regime di aiuti a favore di un determinato progetto d'investimenti. Un progetto d'investimenti comprende tutti gli investimenti in capitale fisso (localizzati anche in luoghi differenti), necessari alla realizzazione del progetto stesso.

(2) Per consentire all'Autorità di sorveglianza EFTA di controllare l'intensità degli aiuti cumulati concessi in virtù di regimi diversi ad uno stesso progetto d'investimenti e di valutarne gli effetti sulla concorrenza e sugli scambi tra le parti contraenti, gli Stati EFTA notificano preventivamente all'Autorità di vigilanza EFTA tutti i casi significativi di cumulo, che per definizione sono quei progetti che implicano investimenti d'importo superiore ai 12 milioni di ECU o nei quali l'intensità degli aiuti cumulati supera il 25 % in equivalente sovvenzione netto.

13.2. Deroghe

(1) Nei seguenti casi sono ammesse deroghe a tale obbligo di notifica:

- quando il progetto implica investimenti d'importo inferiore ai 3 milioni di ECU, quale che sia l'intensità degli aiuti cumulati;

- quando l'intensità degli aiuti cumulati, concessi a favore di un progetto d'investimenti, non supera il 10 % in ESN, quale che sia l'ammontare dell'investimento;

- quando l'intensità dell'insieme degli aiuti concessi a favore di un progetto d'investimenti rispetta uno dei massimali fissati per uno dei regimi di aiuti previsti a favore del programma; trattasi dei massimali fissati o accettati dall'Autorità di vigilanza EFTA nell'ambito della presente disciplina o con una decisione individuale.

(2) Questa deroga lascia inalterato l'obbligo degli Stati EFTA di rispettare i massimali stabiliti per ciascuno di questi regimi considerato individualmente.

(3) L'Autorità di vigilanza EFTA può revocare le suddette deroghe qualora rilevi distorsioni di concorrenza.

13.3. Gli aiuti considerati

(1) Gli aiuti da prendere in considerazione ai fini del calcolo delle soglie per la notifica stabilite nei precedenti paragrafi sono quelli a favore d'investimenti in immobilizzazioni, in qualunque forma essi vengano concessi (sovvenizioni, abbuoni d'interessi, esenzioni fiscali, esonero dagli oneri sociali).

(2) Trattasi essenzialmente dei seguenti regimi:

- aiuti regionali,

- aiuti settoriali,

- aiuti a favore delle piccole e medie imprese,

- aiuti per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione,

- aiuti per il risparmio energetico e la tutela dell'ambiente.

(3) Quando gli aiuti a favore degli investimenti sono integrati da aiuti per la formazione del personale, a loro volta motivati dall'investimento e pertanto ad esso direttamente connessi, non può farsi distinzione fra le due categorie di aiuti per la valutazione della relativa intensità. Per questo motivo anche tali aiuti alla formazione devono essere presi in considerazione per il calcolo delle soglie per la notifica, stabilite nei precedenti paragrafi.

(4) Per poter valutare i casi di cumulo in un contesto globale, l'Autorità di vigilanza EFTA, per i casi di cumulo notificati, sarà informata sia della concessione di aiuti di salvataggio alle imprese in difficoltà, di aiuti per la creazione di posti di lavoro e di aiuti al marketing - tipi di aiuto di cui non si tiene conto nel calcolo delle soglie per la notifica - sia di ogni altro intervento finanziario dello Stato o di altre autorità pubbliche, quando detto intervento possa essere qualificato come un aiuto o esista la presunzione che si tratti di un aiuto.

(5) L'Autorità di vigilanza EFTA sarà del pari informata della concessione di tipi di aiuto menzionati nei precedenti paragrafi che non sono direttamente connessi all'investimento notificato.

13.4. Discipline di aiuto particolari

(1) Le norme relative al cumulo degli aiuti non pregiudicano le norme relative agli aiuti a finalità regionale, di cui al paragrafo 26.4.4, e non incidono sull'obbligo degli Stati EFTA di notificare i casi individuali ai sensi delle disposizioni già stabilite o che verranno adottate dall'Autorità di vigilanza EFTA nelle sue decisioni su regimi particolari di aiuti a finalità regionale o settoriale.

14. AIUTI ALLA RICERCA E SVILUPPO (31)

(1) Le disposizioni dell'accordo SEE relative agli aiuti di Stato devono essere applicate in modo costruttivo per incoraggiare la cooperazione, che contribuisce alla diffusione delle nuove tecnologie. Nello svolgere il controllo sugli aiuti di Stato si dovrebbe sempre tener presente la necessità di canalizzare le risorse verso le industrie che contribuiscono a migliorare la competitività.

14.1. Definizione di ricerca e sviluppo e applicabilità dell'articolo 61 dell'accordo SEE agli aiuti in materia di R& S

(1) I principi qui esposti riguardano gli aiuti alla ricerca e sviluppo direttamente progettati e connessi con l'ultima fase della produzione e con la commercializzazione di nuovi prodotti, processi o servizi, che ricadono sotto il disposto dell'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE.

(2) L'Autorità di vigilanza EFTA ritiene opportuno distinguere le attività R& S in diversi tipi, definiti in appresso. Queste definizioni dovranno servire ad aiutare gli Stati EFTA a formualre le loro notificazioni. Esse non hanno carattere normativo, bensì solo indicativo.

- Per ricerca fondamentale l'Autorità di vigilanza EFTA intende un accrescimento generale delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesso con obiettivi industriali e commerciali.

- La ricerca industriale di base è l'attività teorica o sperimentale originale che ha per obiettivo di realizzare una nuova o migliore comprensione delle leggi della scienza e della tecnica quali si applicano in un settore industriale o alle attività di un'impresa particolare.

- Ricerca applicata e sviluppo. La prima consiste, secondo l'Autorità di vigilanza EFTA, in un'attività d'indagine o di sperimentazione, basata sui risultati della ricerca industriale di base e finalizzata all'acquisizione di nuove conoscenze che agevolino la realizzazione di obiettivi pratici specifici, quali la creazione di nuovi prodotti, processi di produzione o servizi; normalmente si conclude con la creazione di un primo prototipo. Lo sviluppo può essere considerato come l'attività basata sulla ricerca applicata, volta a creare prodotti, processi di produzione o servizi nuovi o sostanzialmente migliorati fino a, ma senza comprendere, l'applicazione industriale e lo sfruttamento commerciale. Tale fase include normalmente progetti pilota e progetti dimostrativi, nonché il necessario lavoro di sviluppo ulteriore, e culmina in un insieme di informazioni relative alla produzione o in un suo equivalente.

(3) Nell'esaminare le notifiche degli Stati EFTA l'Autorità di vigilanza EFTA utilizza le suddette definizioni pratiche quali indicatori della prossimità dell'attività al mercato vero e proprio e li raffronta al valore degli aiuti proposti. Tuttavia, data la difficoltà di definire le attività di ricerca e sviluppo, per poter individuare con esattezza il punto di prossimità al mercato dell'azione che gli Stati EFTA intendono intraprendere, essa si basa sulle definizioni e sugli obiettivi indicati dagli Stati EFTA nelle loro proposte, e non esige né cerca un'aderenza rigorosa a categorie o definizioni predeterminate delle attività di ricerca e sviluppo.

(4) Gli aiuti di Stato per la ricerca fondamentale, che non viene normalmente effettuata nel settore dell'economia costituito dal mercato, non rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE.

(5) Tuttavia, nei casi eccezionali in cui la ricerca sia effettuata all'interno o a vantaggio di imprese particolari, l'Autorità di vigilanza EFTA non può escludere la possibilità che gli aiuti rientrino nel campo d'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1.

(6) L'articolo 61 dell'accordo SEE non si applica alle attività di R& S svolte da istituti d'istruzione superiore o di ricerca, salvo il caso in cui tali attività siano svolte su base contrattuale o in collaborazione con il settore privato.

(7) L'Autorità di vigilanza EFTA ha un atteggiamento favorevole nei confronti degli aiuti alla ricerca e sviluppo quando esamina i singoli progetti di aiuto a norma dell'articolo 61 dell'accordo SEE. Tale atteggiamento favorevole è giustificato da vari fattori: gli obiettivi di tale tipo di aiuti, i fabbisogni di finanziamento spesso notevoli di questo settore, i rischi connessi e, data la distanza di tali progetti dal mercato, la scarsa probabilità di distorsioni della concorrenza o degli scambi fra i paesi SEE.

14.2. Valutazione degli aiuti per la R& S a norma dell'articolo 61 dell'accordo SEE

(1) Quando gli aiuti alle imprese per attività di ricerca e sviluppo rientrano nella fattispecie dell'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE, e sono pertanto soggetti ad esame da parte dell'Autorità di vigilanza EFTA può esserne dichiarata la compatibilità con il funzionamento dell'accordo SEE in base ad una delle deroghe di cui all'articolo 61, paragrafo 3.

(2) Qualsiasi aiuto che, previo esame da parte dell'Autorità di vigilanza EFTA, risulti destinato a promuovere l'esecuzione di un importante progetto di comune interesse europeo può beneficiare della deroga di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera b). L'Autorità di vigilanza EFTA può considerare tale aiuto compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE unicamente su tale base.

(3) Tutti gli altri aiuti alla ricerca e sviluppo cui si applica l'articolo 61, paragrafo 1, ma non la deroga di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera b), possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo SEE. In tali casi, oltre ad esaminare se l'aiuto promuova lo sviluppo di talune attività economiche o di talune regioni, l'Autorità di vigilanza EFTA deve anche valutare se è probabile che alteri le condizioni degli sambi all'interno del territorio cui si applica l'accordo SEE in misura contraria al funzionamento dell'accordo stesso.

14.3. Altre condizioni di notifica

(1) L'Autorità di vigilanza EFTA desidera che i programmi di aiuto siano realizzati con la massima trasparenza possibile. Ciò significa che devono essere indicati chiaramente gli obiettivi da raggiungere, i beneficiari, ecc. Tutte le varie categorie di costi che s'intendono ridurre tramite gli aiuti devono essere specificati in forma tale da permettere di calcolare il valore rispetto ai costi.

(2) Data l'intrinseca importanza ed il ruolo delle grandi imprese nella concorrenza all'interno del territorio cui si applica l'accordo SEE e nel commercio tra le parti contraenti, l'Autorità di vigilanza EFTA richiede, a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, la notifica preventiva dei casi individuali di aiuto a favore di imprese che cooperino con un istituto accademico o altro istituto pubblico in un progetto o programma di R& S per il quale si prevede una spesa totale superiore a 20 milioni di ECU. Se un progetto o un programma di R& S sovvenzionato viene svolto esclusivamente da una o più imprese operanti nel settore del mercato si potrà applicare una soglia inferiore mediante una decisione di autorizzazione di tali regimi.

(3) Nel caso di Eureka la notifica individuale sarà necessaria solo per gli aiuti concessi ad un'impresa che partecipa ad un progetto richiedente una spesa totale superiore a 30 milioni di ECU, all'interno del quale il contributo dello Stato EFTA al progetto è pari almeno a 4 milioni di ECU. La soglia di 30 milioni di ECU per gli aiuti di una certa importanza, che vanno notificati individualmente, si riferisce ai costi totali del progetto, compresi i contributi di tutti i partecipanti diversi dai beneficiari dell'aiuto. Tale disposizione si applica solo alle concessioni specifiche di aiuti effettuata nel quadro dei regimi esistenti di aiuto R& S. Qualsiasi altro aiuto dev 'essere notificato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di sorveglianza e sulla Corte, indipendentemente dal suo ammontare.

(4) Nell'allegato I alla presente guida è riportato l'elenco delle informazioni da fornire nelle notificazioni di aiuti di Stato. Nella sezione II dell'allegato sono indicate le informazioni supplementari da fornire in merito agli aiuti alla ricerca e sviluppo.

14.4 Intensità dell'aiuto

(1) Nel valutare l'applicabilità dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo SEE l'Autorità di vigilanza EFTA si baserà sui seguenti principi per quanto riguarda l'intensità degli aiuti proposti.

(2) L'intensità ammissibile dell'aiuto verrà giudicata dall'Autorità di vigilanza EFTA caso per caso. La valutazione terrà conto della natura del progetto o programma, dei rischi tecnici e finanziari, di considerazioni di politica economica legate alla competitività dell'industria europea, nonché dei rischi di falsare la concorrenza ed alterare gli scambi tra le parti contraenti dell'Accordo SEE.

(3) Una valutazione generale di tali rischi ha indotto l'Autorità di vigilanza EFTA a ritenere che le attività di ricerca industriale di base possono beneficiare di aiuti più elevati di quelli destinati alla ricerca applicata e allo sviluppo, che sono attività più strettamente collegate all'introduzione sul mercato dei risultati della R& S e che pertanto, se oggetto di aiuti, hanno maggiori probabilità di falsare la concorrenza e gli scambi.

(4) Tenendo conto di tali fattori e considerando che occorre assicurare che l'impresa beneficiaria coinvolta nel progetto intervenga con una parte cospicua delle proprie risorse, l'Autorità di vigilanza EFTA ritiene che, di regola, il livello di aiuto per la ricerca industriale di base non debba oltrepassare il 50 % dei costi lordi del progetto o del programma. Quando l'attività sovvenzionata si avvicina al mercato vero e proprio, ossia entra nella fase di ricerca applicata e sviluppo, l'Autorità di vigilanza EFTA, nell'esaminare e valutare le proposte nazionali, cercherà di stabilire in linea di principio livelli di aiuto sempre minori. Lo Stato EFTA interessato dovrà indicare con precisione il tipo di attività di ricerca e sviluppo in questione e, nell'esaminare tali proposte, esso farà costantemente ricorso ai propri servizi di esperti.

(5) L'Autorità di vigilanza EFTA prenderà in considerazione livelli di aiuto più elevati nei casi in cui i singoli progetti vengano riconosciuti di speciale importanza economica o risultino legati a progetti o programmi della Comunità cui partecipano Stati EFTA, o riguardino zone meno favorite del territorio cui si applica l'accordo SEE, o siano collegati a servizi assistenziali specifici o implichino un rischio specifico molto elevato. Un criterio di cui si terrà ugualmente conto è la massima disponibilità possibile dei risultati della ricerca e sviluppo. Una deroga particolare può altresì essere concessa per aiuti effettivamente destinati a piccole e medie imprese; in tal caso, ad esempio, saranno ammessi aiuti ad un tasso superiore di 10 punti a quello autorizzato in altri casi. In nessun caso, tuttavia, il volume totale dell'aiuto potrà essere tanto elevato da ridurre il contributo finanziario dell'impresa ad un punto tale che ne risulti affievolito l'impegno in ordine alla realizzazione del progetto.

14.5. Spese di R& S da prendere in considerazione per il calcolo dell'intensità dell'aiuto

(1) Per il calcolo dell'intensità dell'aiuto destinato alle attività di R& S si terrà conto delle seguenti spese:

- costi di personale (ricercatori, tecnici, altri collaboratori), calcolati come quota della spesa totale necessaria per realizzare il progetto;

- altre spese correnti, calcolate allo stesso modo (costi materiali, forniture, ecc.);

- strumenti ed attrezzature, terreni e fabbricati. I relativi costi possono essere presi in considerazione solo se questi beni vengono utilizzati esclusivamente per la ricerca e lo sviluppo. All'occorrenza, i costi devono essere ripartiti proporzionalmente tra il progetto in questione ed altri progetti o attività per i quali possono essere utilizzati i suddetti beni strumentali;

- servizi di consulenza ed equivalenti, incluse le spese per acquisizione di ricerche, conoscenze tecniche, brevetti, ecc.;

- ulteriori spese generali derivanti direttamente dal progetto e dal programma di ricerca e sviluppo da promuoversi.

14.6. Applicazione

(1) Nell'ambito del suo programma d'applicazione dei presenti orientamenti l'Autorità di vigilanza EFTA prepara un elenco completo degli aiuti alla R& S previsti in ogni Stato EFTA. Essa avvia discussioni bilaterali volte ad ottenere le informazioni necessarie ed esamina i regimi di aiuto in collaborazione con lo Stato EFTA interessato. Nell'applicare gli orientamenti propone, se del caso, opportune misure per risolvere gli eventuali problemi che potrebbero presentarsi nel quadro degli aiuti esistenti. Se necessario, l'elenco completo degli aiuti potrà essere oggetto di una riunione multilaterale tra gli Stati EFTA e l'Autorità di vigilanza EFTA.

(2) Le proposte di aiuto alla ricerca e sviluppo devono contribuire a realizzare gli obiettivi enunciati nell'articolo 61, paragrafo 3 dell'accordo SEE e suscitare nuove iniziative nel settore, al di là delle normali operazioni che le imprese effettuano in ogni caso nella loro attività quotidiana oppure corrispondere ad una situazione eccezionale per la quale le risorse proprie dell'impresa siano insufficienti. L'obiettivo degli aiuti dovrebbe essere di fornire incentivi e compensazioni per rischi e costi particolari. Nel caso in cui questo effetto di stimolo non risulti evidente, o l'attività di R& S sia troppo vicina alla fase di effettiva produzione e commercializzazione, l'atteggiamento positivo che l'Autorità di vigilanza EFTA generalmente adotta nei confronti degli aiuti alla R& S può non trovare applicazione.Tali aiuti verranno esaminati con particolare attenzione, onde evitare che diventino l'equivalente di aiuti al funzionamento.

(3) L'Autorità di vigilanza EFTA applica i summenzionati orientamenti alle imprese del settore pubblico, facendo pieno uso degli strumenti a sua disposizione.

15. AIUTI ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE (32)

15.1. Introduzione

(1) Gli articoli 73-75 dell'accordo SEE sanciscono esplicitamente la competenza delle parti contraenti nel settore dell'ambiente. Oltre a confermare il principio «chi inquina paga», queste disposizioni prevedono che i requisiti di protezione ambientale accompagnino la definizione e l'attuazione delle altre politiche delle parti contraenti sottolineando la necessità di un'azione preventiva. Il tema dell'integrazione della dimensione ambientale nelle altre politiche è ripreso, insieme al concetto di «sviluppo sostenibile», nel quinto Programma comunitario per l'ambiente (33). Ciò dimostra che l'impostazione tradizionale, basata quasi esclusivamente sulla regolamentazione e in particolare sull'osservanza di determinati standard, non è stata del tutto soddisfacente e che è necessario un ampliamento della gamma dei mezzi d'azione. Strumenti diversi (regolamentazioni, azioni volontarie e incentivi o disincentivi economici) o varie combinazioni di strumenti potrebbero costituire il modo migliore per conseguire gli obiettivi ambientali perseguiti in una determinata situazione, a seconda del contesto giuridico, tecnico, economico e sociale. Rientrano tra tali strumenti sia gli incentivi finanziari positivi, cioè le sovvenzioni, che i disincentivi, cioè le imposte e i prelievi fiscali.

(2) Nell'applicazione delle disposizioni dell'accordo SEE sugli aiuti di Stato deve riflettersi il ruolo che gli strumenti economici possono svolgere nella politica ambientale. In altri termini, occorre prendere in considerazione una gamma più ampia di interventi finanziari in questo campo. La politica di controllo degli aiuti e la politica dell'ambiente devono inoltre sostenersi a vicenda nel garantire un'applicazione più rigorosa del principio «chi inquina paga».

(3) Le sovvenzioni possono costituire la soluzione più accettabile nelle situazioni in cui il principio «chi inquina paga» - che costringe a «internalizzare» tutti i costi ambientali, cioè ad assorbirli nei costi di produzione delle imprese - non è ancora pienamente applicato. Tuttavia, tali aiuti, soprattutto quelli concessi nei settori più inquinanti dell'industria, possono falsare la concorrenza, creare ostacoli agli scambi e mettere in pericolo il funzionamento dell'accordo SEE. È un dato di fatto che le imprese di tutti gli Stati SEE devono investire per trasformare impianti, attrezzature e metodi di produzione in modo che soddisfino i requisiti ambientali, assorbendo così gradualmente i costi ecologici esterni. Pertanto, gli aiuti di Stato possono finire per avvantaggiare talune imprese rispetto alle imprese concorrenti insediate in altri Stati SEE che, pur essendo tenute alle stesse prescrizioni in materia ambientale, non beneficiano di siffatti aiuti.

15.2. Principali tipi di aiuti di Stato a favore della tutela dell'ambiente

(1) Vengono illustrate in appresso le principali tipologie di aiuti di Stato a favore dell'ambiente notificate negli ultimi anni alla Commissione CE, distinguendo tre grandi categorie: aiuti agli investimenti, misure di sostegno orizzontale e aiuti al funzionamento.

15.2.1. Incentivi agli investimenti, eventualmente associati a normative o ad accordi volontari

(1) In molti settori della politica ambientale le imprese devono rispettare per legge determinate norme. Tali norme tassative possono essere frutto del recepimento a livello nazionale di accordi internazionali o di una normativa comunitaria, oppure possono essere istituite esclusivamente in funzione di obiettivi nazionali, regionali o locali; in ogni caso, la caratteristica comune è l'esistenza di un obbligo giuridico.

(2) Tuttavia, per salvaguardare o ripristinare una qualità dell'ambiente accettabile, in particolare nelle zone ad alta concentrazione industriale, è necessario elevare gradualmente i livelli di protezione ed incoraggiare le imprese ad osservare livelli di protezione più elevati rispetto a quelli stabiliti per legge.

(3) L'obiettivo ultimo degli incentivi agli investimenti è di promuovere un graduale miglioramento della qualità dell'ambiente. Gli aiuti agli investimenti rientrano di solito, all'interno della CE, in una delle seguenti categorie:

- aiuti nel quadro di programmi destinati ad agevolare l'adeguamento degli impianti delle imprese a nuove norme oppure ad incoraggiare le imprese a conformarvisi più rapidamente (aiuti disponibili per un periodo limitato per accelerare l'osservanza delle nuove norme);

- aiuti per incoraggiare le imprese ad andare significativamente oltre quanto imposto dalle norme vigenti tramite investimenti che riducano le emissioni a livelli molto inferiori a quelli prescritti dalla normativa in vigore o da nuove norme;

- aiuti concessi in assenza di norme vincolanti nel quadro di accordi in base ai quali le imprese adottano misure importanti di lotta contro l'inquinamento senza o prima che vi siano tenute per legge;

- aiuti agli investimenti in settori nei quali l'azione ambientale è prioritaria e reca beneficio alla collettività nel suo insieme più che al singolo investitore, ragion per cui richiede l'intervento della collettività; è il caso, ad esempio, della gestione dei rifiuti e del riciclaggio;

- aiuti destinati a riparare danni ambientali intervenuti in passato per i quali le imprese non hanno un obbligo giuridico di disinquinamento.

15.2.2. Aiuti a misure di sostegno orizzontali

(1) Le misure di sostegno orizzontali hanno lo scopo di contribuire a trovare soluzioni a problemi ambientali e di diffonderne la conoscenza in modo da estenderne l'applicazione. Rientrano nel novero di queste attività i seguenti settori:

- ricerca e sviluppo di tecnologie meno inquinanti;

- informazione tecnica, servizi di consulenza e formazione del personale sulle nuove tecnologie e pratiche ambientali;

- audit ambientali nelle imprese;

- campagne generali di informazione e di sensibilizzazione sui problemi dell'ambiente, promozione generale dei marchi ecologici di qualità e pubblicizzazione dei vantaggi derivanti dai prodotti non nocivi per l'ambiente, ecc.

15.2.3. Aiuti al funzionamento sotto forma di sovvenzioni, esenzioni da imposte e tasse ambientali e aiuti all'acquisto di prodotti non nocivi per l'ambiente

(1) Malgrado i progressi realizzati nel ridurre l'inquinamento e nell'introdurre tecnologie più pulite, molte sono le attività economiche che provocano danni all'ambiente ma i cui costi ambientali non si ripercuotono sui costi di produzione e sui prezzi dei prodotti. Inversamente, i vantaggi ambientali dei prodotti e degli impianti meno inquinanti non si traducono, di norma, in prezzi più bassi per i consumatori. Sta emergendo tuttavia la chiara tendenza ad adottare misure per trasformare in costi e vantaggi interni alcuni di questi costi e vantaggi esterni vuoi tramite imposte o tasse per i servizi ambientali vuoi mediante sovvenzioni.

(2) L'introduzione di imposte e tasse ambientali può dar luogo alla concessione di aiuti di Stato, poiché vi possono essere imprese che non sono in grado di sostenere immediatamente l'onere finanziario che esse comportano ed abbisognano di un'esenzione temporanea. Tale esenzione costituisce un aiuto al funzionamento, che potrà assumere le seguenti forme:

- esenzione dal pagamento delle imposte ambientali introdotte in alcuni paesi, laddove è necessario per impedire che le imprese di questi Stati risultino svantaggiate rispetto ai loro concorrenti di paesi in cui non esistono misure analoghe;

- sovvenzioni che coprono parzialmente o totalmente i costi di funzionamento di impianti di trattamento dei rifiuti, di riciclaggio o trattamento delle acque o installazioni analoghe, che possono essere gestiti da organismi semipubblici e che forniscono un servizio per il quale gli utenti devono pagare una tassa; le tasse connesse ai costi dei servizi ambientali rispondono al principio «chi inquina paga»; tuttavia, può essere necessario dilazionare l'introduzione dell'intero ammontare della tassa o concedere sovvenzioni indirette ad alcuni utenti a scapito di altri, specialmente durante la transizione dai metodi tradizionali di smaltimento dei rifiuti alle nuove tecniche di riciclaggio o di condizionamento; inoltre lo Stato può addossarsi una parte dei costi d'investimento di tali impianti.

(3) Tra le sovvenzioni che dovrebbero contribuire a concretare gli effetti ambientali positivi di talune tecnologie si trovano:

- le sovvenzioni dirette o indirette per coprire i costi di produzione supplementari delle energie rinnovabili e

- gli aiuti per incoraggiare i consumatori e le imprese ad acquistare prodotti rispettosi dell'ambiente (34) invece dei prodotti classici meno costosi.

15.3. Scopo e ambito di applicazione delle norme applicabili agli aiuti alla tutela ambientale

(1) La presente disciplina è intesa a contemperare le esigenze della politica di concorrenza e quelle della politica ambientale, dato l'ampio ricorso ad aiuti di Stato nell'ambito di quest'ultima. Di norma, tali aiuti sono giustificati quando gli effetti negativi che esercitano sulla concorrenza sono più che compensati dai vantaggi che arrecano all'ambiente. La disciplina mira ad assicurare trasparenza e coerenza nelle modalità secondo cui le disposizioni dell'accordo SEE sugli aiuti di Stato sono applicate dall'Autorità di vigilanza EFTA all'ampia gamma di strumenti testé citati (provvedimenti normativi e fiscali, sovvenzioni, misure di formazione e informazione) che vengono utilizzati dagli Stati EFTA a fini di protezione ambientale. Nella parte che segue vengono pertanto illustrati i criteri che l'Autorità di vigilanza EFTA applicherà nel valutare se i vari aiuti di Stato concessi a fini di protezione ambientale siano compatibili con l'articolo 61 dell'accordo SEE. L'intento non è di incoraggiare gli Stati EFTA a concedere aiuti, bensì, qualora intendano farlo, di orientarli nell'individuazione dei tipi e dei livelli di aiuto accettabili.

(2) La presente disciplina si applica agli aiuti concessi in tutti i settori contemplati dall'accordo SEE, inclusi quelli assoggettati a norme settoriali specifiche in materia di aiuti di Stato (attualmente i settori delle fibre sintetiche, delle automobili, dell'acciaio e dei trasporti), quando queste ultime non dispongono diversamente.

(3) Il presente capitolo illustra le modalità seguite dall'Autorità di vigilanza EFTA nel valutare, alla luce dell'articolo 61, gli aiuti di Stato concessi nel campo della protezione ambientale per i seguenti scopi:

- investimenti;

- attività d'informazione, formazione e assistenza-consulenza;

- in taluni casi, sovvenzioni temporanee a copertura di costi di funzionamento;

- acquisto o uso di prodotti non nocivi per l'ambiente.

La disciplina si applica a prescindere dalla forma degli aiuti (35).

(4) Nell'ambito della presente disciplina gli aiuti al risparmio energetico saranno considerati alla stregua di aiuti alla protezione ambientale, se ed in quanto mirino a realizzare - ed effettivamente realizzino - vantaggi importanti per l'ambiente e risultino necessari alla luce dei risparmi sui costi realizzati dagli investitori. Sono soggetti alla presente disciplina anche gli aiuti alle energie rinnovabili, se ed in quanto consistono in aiuti agli investimenti. In casi particolari possono essere autorizzati, tuttavia, livelli di aiuto più elevati di quelli previsti nel successivo paragrafo 15.4.1. Gli aiuti al funzionamento per la produzione di energie rinnovabili saranno valutati in base alle loro peculiarità.

(5) Gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo nel settore ambientale sono assoggettati alle norme stabilite al capitolo 14 della presente guida.

15.4. Valutazione degli aiuti alla protezione ambientale a norma dell'articolo 61 dell'accordo SEE

(1) Gli aiuti di Stato alla protezione ambientale soddisfano spesso i criteri stabiliti all'articolo 61, paragrafo 1; essi conferiscono un vantaggio ad alcune imprese particolari - diversamente dalle misure generali che vanno a vantaggio di tutte le imprese - e possono incidere sugli scambi intracomunitari.

(2) Tuttavia, se gli aiuti soddisfano le condizioni risportate di seguito, l'Autorità di vigilanza EFTA può considerarli ammissibili ad usufruire di una delle deroghe previste dall'articolo 61 dell'accordo SEE. Ovviamente, l'esenzione viene concessa se risultano osservate altre disposizioni dell'accordo SEE.

15.4.1. Aiuti agli investimenti

(1) Possono essere autorizzati, nei limiti stabiliti dalla presente disciplina, gli aiuti agli investimenti in terreni (se strettamente necessari per conseguire taluni obiettivi di tutela ambientale), edifici, impianti e beni strumentali destinati a ridurre o ad eliminare l'inquinamento e le nocività ambientali ovvero ad adeguare i metodi di produzione ai fini della salvaguardia dell'ambiente. I costi ammissibili devono limitarsi strettamente ai costi d'investimento aggiuntivi necessari per conseguire gli obiettivi di protezione ambientale. Sono esclusi i costi degli investimenti di carattere generale non ascrivibili alla tutela dell'ambiente. Pertanto, quando vengono costruiti nuovi impianti o vengono sostituiti quelli esistenti non saranno ritenute ammissibili le spese di investimento sostenute unicamente per creare o sostituire la capacità produttiva senza migliorarne la compatibilità ambientale. Analogamente, laddove gli investimenti incrementino la capacità degli impianti esistenti e ne migliorino la compatibilità ambientale i costi saranno considerati ammissibili in proporzione alla capacità iniziale dell'impianto. In ogni caso, gli aiuti che esteriormente appaiono destinati a misure di protezione ambientale ma che, in realtà, sono destinati agli investimenti in generale sono esclusi dalle norme sugli aiuti alla protezione ambientale. È il caso, ad esempio, delle sovvenzioni al reimpianto di un'unità produttiva in un nuovo sito nella stessa area. Aiuti siffatti non rientrano nella presente disciplina in quanto recenti casi all'interno della CE hanno dimostrato che possono risultare in contrasto con la politica di concorrenza e di coesione. Essi saranno quindi valutati caso per caso fino a quando l'esperienza acquisita consentirà di emanare norme più generali.

(2) Le norme che disciplinano gli aiuti generali agli investimenti si applicano anche agli investimenti intesi a rimediare a danni provocati in passato all'ambiente, ad esempio rendendo nuovamente utilizzabili siti industriali inquinati. Qualora i responsabili dell'inquinamento non possono essere identificati o chiamati a renderne conto, gli aiuti al risanamento di tali zone possono non rientrare nel disposto dell'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE in quanto non conferiscono un vantaggio finanziario gratuito a imprese o industrie particolari. Tali casi saranno esaminati in base alle loro peculiarità.

(3) In generale gli aiuti agli investimenti a favore dell'ambiente possono essere autorizzati entro i livelli d'intensità stabiliti qui di seguito (36). Queste disposizioni si applicano tanto agli investimenti effettuati da imprese singole quanto agli investimenti in impianti di pubblica utilità.

15.4.1.1. Aiuti per l'adeguamento a nuove norme ambientali obbligatorie

(1) Gli aiuti agli investimenti effettuati dalle imprese per conformarsi a nuove norme obbligatorie o ad altri nuovi obblighi giuridici, che comportino l'adeguamento degli impianti e dei beni strumentali in modo che soddisfino ai nuovi requisiti di legge, possono essere autorizzati fino ad un'intensità massima lorda del 15 % (37) dei costi ammissibili. Tali aiuti possono essere concessi solo per un breve periodo e solo per impianti in servizio da almeno due anni al momento dell'entrata in vigore delle nuove norme o dei nuovi obblighi.

(2) Nel caso d'investimenti effettuati da piccole e medie imprese, come definite, ai fini del controllo degli aiuti di Stato, al capitolo 10 della presente Guida, è ammessa una maggiorazione dell'aiuto di 10 punti percentuali lordi. Qualora gli investimenti abbiano luogo in regioni assistite, gli aiuti possono essere concessi fino alla normale intensità di aiuto regionale autorizzata dall'Autorità di vigilanza EFTA per la regione interessata, con una maggiorazione per le PMI di 10 punti percentuali lordi nelle regioni di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) e di 15 punti percentuali lordi nelle regioni di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera a) (38).

(3) Conformemente al principio «chi inquina paga», nessun aiuto può, di norma, essere concesso agli investimenti necessari per conformare i nuovi impianti a norme obbligatorie. Tuttavia, le imprese che invece di adattare semplicemente gli impianti installati da più di due anni decidano di sostituirli con impianti nuovi che rispondono alle nuove norme, possono beneficiare di aiuti per la quota di investimenti corrispondente ai costi di adattamento dei vecchi impianti.

(4) Qualora coesistano norme SEE e nazionali obbligatorie per lo stesso tipo di danno o inquinamento, la norma da prendere in considerazione nell'applicare questa disposizione è quella più rigorosa.

15.4.1.2. Aiuti diretti ad incoraggiare l'osservanza di criteri più rigorosi di quelli previsti dalle norme ambientali vigenti

(1) Gli aiuti a favore di investimenti che consentono di raggiungere livelli di protezione dell'ambiente significativamente superiori a quelli previsti dalle norme vigenti possono essere autorizzati a concorrenza di un livello massimo del 30 % lordo dei costi ammissibili. L'intensità dell'aiuto effettivamente concesso per il superamento delle norme deve essere proporzionata al miglioramento dell'ambiente che viene realizzato ed agli investimenti necessari per conseguirlo.

(2) Nel caso d'investimenti realizzati da PMI può essere consentita una maggiorazione dell'aiuto di 10 punti percentuali lordi. Nelle regioni assistite possono essere concessi aiuti a concorrenza del normale tasso d'intensità degli aiuti regionali autorizzato dall'Autorità di vigilanza EFTA per tali regioni, con le eventuali già menzionate maggiorazioni a favore delle PMI (39).

(3) Qualora coesistano norme SEE e nazionali obbligatorie per lo stesso tipo di danno o inquinamento, la norma da prendere in considerazione nell'applicare questa disposizione è quella più rigorosa.

(4) Se un progetto prevede in parte investimenti per l'adattamento alle nuove norme e in parte investimenti per il superamento delle norme stesse devono essere distinti i costi ammissibili relativi a ciascuna categoria e applicate le rispettive intensità.

15.4.1.3. Aiuti in caso di inesistenza di norme ambientali obbligatorie

(1) Nei settori in cui non esistono norme obbligatorie o altri obblighi giuridici cui le imprese siano assoggettate ai fini della protezione ambientale, le imprese che effettuano investimenti per migliorare significativamente i loro risultati ambientali o per adeguarli a quelli di imprese di altri Stati SEE nei quali vigono norme obbligatorie, possono beneficiare del livello di aiuto e delle stesse condizioni di proporzionalità previste per il superamento delle norme esistenti (cfr. i punti precedenti).

(2) Se un progetto prevede in parte investimenti per l'adeguamento alle nuove norme e in parte investimenti per il superamento delle norme stesse occorre distinguere i costi ammissibili relativi a ciascuna categoria e applicare le rispettive intensità.

15.4.2 Aiuti alle attività d'informazione, alla formazione e all'assistenza-consulenza

(1) Gli aiuti concessi per la realizzazione di campagne pubblicitarie di sensibilizzazione generale sulla protezione dell'ambiente e d'informazione mirata, ad esempio sulla raccolta selettiva dei rifiuti, la conservazione delle risorse naturali o i prodotti rispettosi dell'ambiente possono non rientrare affatto nell'ambito di applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE se la loro portata è generale e le attività sovvenzionate sono talmente lontane dalla fase di mercato da non lasciar individuare vantaggi finanziari per imprese particolari. Anche quando rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, gli aiuti per tali attività potranno, di norma, usufruire di deroghe.

(2) Possono essere autorizzati anche aiuti alla formazione e all'assistenza-consulenza in campo ambientale. Per le PMI tali aiuti possono essere autorizzati a concorrenza del 50 % dei costi ammissibili. Nelle regioni assistite possono essere autorizzati aiuti tanto per le PMI come per le grandi imprese, per la formazione e l'assistenza-consulenza ad un tasso almeno pari a quello autorizzato per gli aiuti agli investimenti.

15.4.3. Aiuti al funzionamento

(1) L'Autorità di vigilanza EFTA non autorizza normalmente aiuti al funzionamento che consentano alle imprese di non sostenere i costi finanziari derivanti dall'inquinamento o dalle nocività da esse causati. In casi ben determinati, tuttavia, possono essere fatte eccezioni. Fino ad oggi la Commissione CE ha accordato deroghe solo nel caso della gestione dei rifiuti e dell'esenzione dal pagamento delle imposte e tasse ambientali. Tali casi saranno valutati in base alle loro caratteristiche specifiche e alla luce dei criteri rigorosi applicabili ai due settori testé ricordati. Tali criteri sono che l'aiuto deve avere come unico scopo la compensazione dei costi aggiuntivi rispetto ai costi della produzione tradizionale; deve essere temporaneo e, in linea di massima, decrescente per fornire un incentivo alla riduzione dell'inquinamento o alla rapida introduzione di metodi più efficienti di utilizzazione delle risorse. L'aiuto, inoltre, non deve essere incompatibile con altre disposizioni dell'accordo SEE, in particolare con quelle relative alla libera circolazione delle merci e dei servizi.

(2) Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, il finanziamento pubblico dei costi aggiuntivi della raccolta selettiva, del recupero e del trattamento dei rifiuti comunali a beneficio delle imprese e dei consumatori può contenere aiuti di Stato, ma può essere autorizzato a condizione che le imprese siano tassate proporzionalmente al loro utilizzo del sistema o alla quantità di rifiuti da esse prodotti nei loro stabilimenti. Gli aiuti alla raccolta, al recupero e al condizionamento di rifiuti industriali ed agricoli saranno considerati caso per caso.

(3) L'esenzione temporanea dal pagamento di nuove imposte ambientali può essere accordata, se necesario, per compensare perdite di competitività, in particolare a livello internazionale. Un altro fattore da prendere in considerazione è la contropartita che le imprese interessate devono fornire sotto il profilo della riduzione dell'inquinamento da esse prodotto.

15.4.4. Aiuti all'acquisto di prodotti rispettosi dell'ambiente

(1) Le misure di aiuto miranti ad incoraggiare i consumatori finali (imprese e consumatori privati) all'acquisto di prodotti rispettosi dell'ambiente possono non rientrare nell'ambito dell'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE poiché non conferiscono un tangibile beneficio finanziario a determinate imprese. Se dovessero tuttavia ricadere sotto tale disposizione, tali misure verranno valutate in base alle loro caratteristiche e potranno essere autorizzate purché siano concesse senza discriminazioni riguardo all'origine dei prodotti, non eccedano il 100 % dei costi di tutela ambientale aggiuntivi (40) e non siano in contrasto con altre disposizioni dell'accordo o con le sue norme di applicazione (41), con particolare riferimento alla libera circolazione delle merci.

15.5. Base della deroga

(1) Entro i limiti e alle condizioni di cui ai punti da 15.4.1 a 15.4.4 gli aiuti suindicati saranno autorizzati dall'Autorità di vigilanza EFTA in virtù della deroga prevista dall'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo SEE per «gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività . . ., sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse». Gli aiuti alla protezione ambientale concessi nelle regioni assistite ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a) possono invece essere autorizzati in conformità di tale disposizione.

(2) Gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo, che siano prioritari nel campo della protezione dell'ambiente e abbiano, in taluni casi, effetti benefici al di là delle frontiere dello Stato o degli Stati SEE interessati, possono essere autorizzati ai sensi della deroga di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera b) dell'accordo SEE. Occorre, tuttavia, che l'aiuto sia necessario alla realizzazione del progetto, il quale deve essere concreto, ben definito e qualitativamente importante e deve costituire un contributo esemplare, chiaramente identificabile al comune interesse europeo. Qualora venga applicata tale deroga, l'Autorità di vigilanza EFTA può autorizzare aiuti a tassi più elevati dei massimali stabiliti per gli aiuti autorizzati in virtù dell'articolo 61, paragrafo 3,lettera c).

15.6. Cumulo di aiuti di diversa origine

(1) I limiti stabiliti nella presente disciplina riguardo all'intensità degli aiuti che possono essere concessi per i diversi scopi nell'ambito della protezione ambientale si applicano agli aiuti di qualsiasi origine.

15.7. Notifica e revisione della disciplina degli aiuti a favore della protezione ambientale

(1) Eccezion fatta per i regimi di aiuto classificati come «de minimis» (si veda il capitolo 12), le norme sugli aiuti a favore della protezione ambientale non influiscono sull'obbligo fatto agli Stati EFTA di notificare, in forza dell'articolo 61, paragrafo 3 del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, tutti i regimi di aiuto, tutte le possibili modifiche di tali regimi nonché ogni misura individuale di aiuto alle imprese al di fuori dei regimi autorizzati. Nella notifica gli Stati EFTA devono fornire all'Autorità di vigilanza tutte le informazioni pertinenti necessarie a provare, tra l'altro, la finalità ambientale degli aiuti e il calcolo dei costi ammissibili. Restano applicabili le norme della procedura di autorizzazione accelerata per i regimi di aiuti alle PMI e per la modificazione di regimi esistenti (si veda il capitolo 11) nonché quelle relative alla notifica del cumulo di aiuti (si veda il capitolo 13). Nell'autorizzare un regime di aiuti l'Autorità di vigilanza EFTA può chiedere la notifica individuale degli aiuti superiori ad una determinata soglia o relativi a determinati settori, oltre a quelli di cui al paragrafo 2 del punto 15.3, o quando ricorrano determinate circostanze.

(2) L'autorità di vigilanza EFTA vigilerà sugli effetti dei regimi di aiuto esistenti e proporrà misure opportune ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1 del protocollo 3 qualora accerti che gli aiuti in questione danno origine a distorsioni della concorrenza contrarie al funzionamento dell'accordo SEE.

(3) L'Autorità di vigilanza EFTA si atterrà alla presente disciplina nel valutare gli aiuti a finalità ambientale fino alla fine del 1999. Prima della fine del 1996 essa effettuerà una revisione del suo funzionamento. L'Autorità di vigilanza EFTA potrà emendare la disciplina in qualsiasi momento qualora ciò appaia opportuno per tener conto di altre politiche delle parti contraenti, quali la politica di concorrenza, la politica ambientale e la politica regionale nonché d'impegni internazionali.

16. AIUTI DI SALVATAGGIO E AIUTI DI ACCOMPAGNAMENTO (42)

(1) La posizione dell'Autorità di vigilanza EFTA nei confronti degli aiuti di salvataggio (aiuti accordati alle imprese per un periodo limitato e destinati allo studio delle loro possibilità di ristrutturazione/riconversione) e degli aiuti di accompagnamento (aiuti accordati alle imprese per mantenerle in attività in attesa che la ristrutturazione/conversione produca i suoi effetti) è illustrata in appresso.

(2) Gli aiuti di salvataggio, destinati semplicemente a garantire il mantenimento dell'attività di un'impresa in attesa di una diagnosi relativa ai suoi problemi e delle soluzioni da apportarvi, devono rispettare le seguenti condizioni:

- consistere in aiuti di tesoreria nella forma di garanzia di crediti o di crediti rimborsabili ad un tasso equivalente a quello del mercato;

- limitarsi nel loro ammontare a quanto è necessario per continuare la gestione dell'impresa (ad esempio, copertura degli oneri salariali e dell'approvvigionamento corrente);

- essere versati soltanto per il periodo necessario (di regola, sei mesi), alla definizione di misure di risanamento necessarie e possibili;

- essere giustificati da ragioni sociali acute ed essere subordinati al fatto che l'operatività dell'impresa da essi consentita non abbia l'effetto di squilibrare la situazione industriale in altri Stati EFTA o in altri Stati membri della Comunità europea.

(3) Anche gli aiuti di accompagnamento devono essere strettamente subordinati all'attuazione di un valido programma di ristrutturazione/riconversione, atto a ripristinare realmente la competitività della produzione di cui trattasi. Essi devono essere di un'intensità e di un ammontare limitati allo stretto necessario per garantire l'equilibrio dell'impresa durante il periodo transitorio inevitabile prima che un tale programma produca i suoi effetti, ciò che implica una durata ben limitata ed una decrescenza sufficiente.

(4) Sia per gli aiuti di salvataggio che per gli aiuti di accompagnamento l'Autorità di vigilanza EFTA richiede che i programmi settoriali definiti per la loro applicazione o in casi concreti significativi di tale applicazione, come definiti al capitolo 29, le vengano preventivamente notificati.

17. GARANZIE DELLO STATO (43)

(1) Le garanzie concesse dallo Stato direttamente o mediante delega dello Stato tramite istituzioni finanziarie ricadono nel disposto dell'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE.

(2) Ogni caso di concessione di garanzia di Stato dev'essere notificato all'Autorità di vigilanza EFTA, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, sia che avvenga in applicazione di un regime generale di garanzia esistente sia in applicazione di una misura specifica.

(3) L'Autorità di vigilanza EFTA accetterà le garanzie soltanto se subordinate per contratto a condizioni specifiche che possano spingersi fino alla dichiarazione obbligatoria di fallimento dell'impresa beneficiaria o ad una analoga procedura. Tali condizioni dovranno essere concordate unicamente nel corso dell'esame iniziale da parte dell'Autorità di vigilanza EFTA della garanzia proposta/aiuto di Stato secondo le procedure normali dell'articolo 1, paragrafo 3 del protocollo 3 all'Accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte.

(4) Qualora capitasse che uno Stato EFTA desideri rendere operativa la garanzia a condizioni diverse da quelle inizialmente concordate, l'Autorità di vigilanza EFTA considererà trattarsi di un nuovo aiuto da notificare ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte.

18. AIUTI DIRETTI A PROMUOVERE L'OCCUPAZIONE (44)

(1) Gli aiuti all'occupazione che si limitano a ridurre i costi della manodopera senza corrispondere ad esigenze specifiche vengono considerati aiuti al funzionamento e, come tali, incompatibili, in linea di massima, con il funzionamento dell'accordo SEE. D'altro canto, l'Autorità di vigilanza EFTA assume un atteggiamento generalmente favorevole nei confronti di regimi di aiuto diretti a promuovere l'occupazione, purchè non siano destinati semplicemente a mantenere i posti di lavoro esistenti, bensì ad incoraggiare le imprese ad assumere nuovo personale e, in particolare, a creare nuovi posti di lavoro per categorie specifiche di lavoratori particolarmente svantaggiate, ad esempio i giovani o i disoccupati a lungo termine, e purchè l'aiuto non sia limitato ad industrie o imprese particolari.

(2) In questo contesto l'Autorità di vigilanza EFTA prende in considerazione la necessità d'incoraggiare gli sforzi particolari intrapresi dalle imprese per assumere tali lavoratori. Nella maggior parte dei casi questi aiuti non incidono sugli scambi in misura contraria al funzionamento dell'accordo SEE.

PARTE IV NORME RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE NEI CAPITALI DELLE IMPRESE E AGLI AIUTI ALLE IMPRESE PUBBLICHE

19. PARTECIPAZIONE DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE NEI CAPITALI DELLE IMPRESE (45)

(1) La posizione generale dell'Autorità di vigilanza EFTA nei confronti delle assunzioni di partecipazioni delle autorità pubbliche nonché dei relativi obblighi degli Stati EFTA è esposta qui di seguito.

(2) Vanno considerate come assunzioni di partecipazioni pubbliche le partecipazioni dirette dello Stato e degli altri enti territoriali, nonché le assunzioni di partecipazione effettuate da organismi finanziari o di altra natura (46) a vocazione nazionale, regionale o settoriale, i cui fondi provengano da risorse di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE o sui quali lo Stato o gli altri enti territoriali esercitano un'influenza dominante.

(3) L'accordo SEE prevede sia il principio della neutralità nei confronti del regime di proprietà delle imprese (articolo 125) sia il principio dell'eguaglianza delle imprese pubbliche e di quelle private. In forza di questi principi, l'azione dell'Autorità di vigilanza EFTA non può svantaggiare né sfavorire i pubblici poteri quando procedono a conferimenti di capitale di rischio alle imprese. Inoltre, l'Autorità di vigilanza EFTA non deve pronunciarsi sulla scelta che le imprese possono effettuare fra mezzi diversi di finanziamento, consistenti in prestiti o apporti di capitale di rischio, pubblica o privata che ne sia l'origine.

(4) Quando, alla luce degli orientamenti definiti nel presente capitolo, appare che il comportamento dei pubblici poteri in occasione di conferimenti di capitali sotto forma di assunzioni di partecipazione in un'impresa sia in contraddizione con quello che sarà d'ora innanzi menzionato come il «principio dell'investitore in un'economia di mercato» perché non fornisce semplicemente capitale di rischio alle normali condizioni di un'economia di mercato, è indispensabile effettuare una valutazione alla luce dell'articolo 61 dell'accordo SEE. Il principio dell'investitore in un'economia di mercato è sviluppato ulteriormente al capitolo 20 della presente guida.

(5) Si possono distinguere quattro tipi di situazioni nelle quali i pubblici poteri possono essere indotti ad assumere partecipazioni nel capitale delle imprese:

- al momento della creazione dell'impresa,

- in caso di parziale o totale trasferimento della proprietà dal settore privato a quello pubblico,

- in imprese esistenti appartenenti al settore pubblico, in seguito a conferimenti di capitali o a dotazioni, convertite in capitale,

- in imprese esistenti del settore privato, in occasione di aumenti del capitale sociale.

(6) In tale contesto occorre distinguere quattro categorie di casi:

a) La semplice acquisizione parziale o totale di attività in un'impresa esistente senza apporto di capitale fresco non costituisce un aiuto a favore di questa impresa.

b) Non vi è aiuto pubblico nemmeno quando, in occasione di un apporto di nuovo capitale in imprese, tale apporto si verifica in circostanze che sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di un'economia di mercato. Questa situazione si ha a priori:

- quando in occasione della creazione di nuove imprese con partecipazione pubblica totale, di maggioranza o di minoranza, i pubblici poteri seguono i criteri di un finanziatore nelle normali condizioni di un'economia di mercato;

- quando, in occasione di un apporto di nuovo capitale nelle imprese pubbliche, questo apporto risponde a nuove esigenze d'investimento e ai costi ad esse direttamente connessi, a condizione che il settore in cui l'impresa esercita l'attività non accusi eccessi strutturali di capacità nel SEE e la situazione finanziaria dell'impresa sia sana;

- quando, in caso di incremento della partecipazione dei pubblici poteri nelle imprese, l'apporto di capitale è proporzionale al numero di quote di capitale detenute dai pubblici poteri ed ha luogo parallelamente ad un conferimento di fondi di un azionista privato; la quota parte detenuta dall'investitore privato deve avere una rilevanza economica effettiva;

- quando la partecipazione, nonostante si verifichi nelle condizioni descritte in uno degli ultimi due trattini della seguente lettera c), riguarda piccole e medie imprese che, per le loro ridotte dimensioni, non possono offrire sufficienti garanzie sui mercati finanziari privati, ma le cui prospettive possano nondimeno giustificare una partecipazione pubblica superiore all'attivo netto di tali imprese o superiore al volume di investimenti privati in queste stesse imprese;

- quando l'intento strategico dell'investimento (sbocchi, approvvigionamenti) è tale che l'assunzione di partecipazione può essere assimilata al normale comportamento di un investitore, benché la redditività dell'investimento sia differita;

- quando le possibilità di sviluppo dell'impresa beneficiaria del conferimento di capitale, imputabili alla capacità innovativa risultante da investimenti di ogni tipo, consentono di considerare l'operazione alla stregua di un investimento ad alto rischio ma che, con ogni probabilità, in ultima istanza sarà redditizio.

c) Si tratta invece di aiuti di Stato quando, in occasione di apporti di capitale nuovo nelle imprese, tale apporto si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di un'economia di mercato.

Questo caso si ha quando:

- la situazione finanziaria dell'impresa ed in particolare la struttura ed il volume dell'indebitamento sono tali da fare apparire ingiustificata la previsione di un rendimento normale (in dividendi o in valore) dei capitali investiti entro un termine ragionevole di tempo;

- l'impresa non sia in grado, già a causa dell'insufficienza del margine lordo di autofinanziamento, di ottenere sul mercato di capitali i mezzi finanziari necessari per realizzare un programma d'investimenti;

- l'assunzione di partecipazione è una partecipazione temporanea la cui durata ed il prezzo di cessione sono stabiliti in anticipo, in modo tale che il rendimento risultante per l'investitore è sensibilmente inferiore alla remunerazione cui avrebbe potuto aspirare effettuando un investimento di durata analoga sul mercato dei capitali;

- l'assunzione di partecipazione pubblica ha per oggetto la ripresa o la prosecuzione totale o parziale dell'attività (47) non redditizia di un'impresa in difficoltà tramite la creazione di una nuova entità giuridica;

- in occasione di un conferimento di capitale in imprese il cui capitale è suddiviso fra azionisti privati ed azionisti pubblici, la partecipazione pubblica raggiunge una proporzione sensibilmente superiore a quella iniziale, e il disimpegno relativo degli azionisti privati è essenzialmente imputabile alle cattive prospettive di redditività dell'impresa;

- l'ammontare della partecipazione supera l'ammontare del valore effettivo (attività nette, compreso eventualmente il valore dell'avviamento o delle conoscenze tecnologiche) dell'impresa beneficiaria quando non si tratti di imprese quali quelle di cui al quarto comma della precedente lettera b).

d) Non può escludersi che determinate assunzioni di partecipazione non rientrino nelle categorie descritte nelle lettere b) e c) e che non sia pertanto possibile accertare a priori se costituiscono o meno aiuto di Stato.

Esistono tuttavia dei casi in cui si ha una presunzione di aiuto. Ciò vale quando:

- l'intervento finanziario pubblico abbina un'assunzione di partecipazione ad altre modalità d'intervento che devono essere notificate ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte;

- le assunzioni di partecipazione sono effettuate in determinati settori che versano in particolari difficoltà in circostanze non contemplate nella lettera c). Infatti, quando l'Autorità di vigilanza EFTA rileva che un settore presenta eccessi strutturali di capacità e anche se la maggioranza dei casi rientra nell'ambito della lettera c), può ritenere necessario procedere ad un controllo di tutte le assunzioni di partecipazioni in questo settore, comprese quelle di cui alla lettera b).

(7) Indipendentemente dalla facoltà di cui l'Autorità di vigilanza EFTA dispone sempre di chiedere agli Stati EFTA informazioni caso per caso, giova ricordare e precisare gli obblighi incombenti agli Stati EFTA.

(8) In ordine ai casi di cui al paragrafo 6, lettera a), non occorre prevedere obblighi particolari a carico degli Stati EFTA.

(9) Per i casi di cui al paragrafo 6, lettera b), l'Autorità di vigilanza EFTA chiede di essere informata a posteriori sulla base di relazioni periodiche degli Stati EFTA, in linea di massima annuali, sulle assunzioni di partecipazioni effettuate dagli organismi finanziari e direttamente dagli enti pubblici. Questa informazione dovrà contenere almeno le seguenti indicazioni, eventualmente nel quadro delle relazioni degli organismi finanziari:

- nome dell'organismo o dell'ente che effettua la partecipazione,

- nome dell'impresa beneficiaria,

- ammontare dell'assunzione di partecipazione,

- ammontare del capitale dell'impresa prima dell'assunzione di partecipazione,

- settori di attività dell'impresa,

- numero di dipendenti.

(10) Per i casi di cui al paragrafo 6, lettera c), trattandosi di aiuti di Stato, gli Stati EFTA sono obbligati a notificarli all'Autorità di vigilanza EFTA, conformemente all'articolo 1, paragrafo 3 del Protocollo all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, prima della loro attuazione.

(11) Per i casi menzionati al paragrafo 6, lettera d), e per i quali non sia possibile determinare a priori se si tratti o meno di un aiuto, l'Autorità di vigilanza EFTA dovrà esserne informata a posteriori sulla base di relazioni periodiche degli Stati EFTA, in linea di massima annuali, secondo le modalità descritte al precedente paragrafo 9.

(12) In relazione ai casi trattati al paragrafo 6, lettera d), per i quali esiste una presunzione di aiuto, l'Autorità di vigilanza EFTA dovrà esserne informata preliminarmente. Dopo aver esaminato i dati che le saranno stati trasmessi, essa deciderà, nel termine di quindici giorni lavorativi, se queste informazioni devono essere considerate o no come una notifica ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte.

(13) Ferma restando la facoltà dell'Autorità di vigilanza EFTA di chiedere informazioni su casi concreti, l'obbligo d'informazione sistematica a posteriori vale solo per le partecipazioni in imprese che superino una delle tre soglie seguenti:

- totale di bilancio: 4 milioni di ECU,

- ammontare netto del fatturato: 8 milioni di ECU,

- numero di dipendenti: 250.

(14) L'Autorità di vigilanza EFTA potrà modificare queste soglie alla luce dell'esperienza acquisita.

(15) Gli Stati EFTA effettuano inoltre determinate forme d'interventi che, senza presentare tutte le caratteristiche di un conferimento di capitale sotto forma di partecipazione pubblica, vi assomigliano al punto di poter essere ad essa assimilati. Ciò vale in particolare per conferimenti di capitale sotto forma di prestiti obbligazionari convertibili o prestiti il cui rendimento finanziario dipende almeno in parte dai risultati finanziari dell'impresa. I criteri del paragrafo 6 si applicano anche a queste forme d'interventi e gli Stati EFTA sono soggetti agli obblighi enunciati ai precedenti paragrafi da 7 a 14.

20. APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONE SUGLI AIUTI DI STATO ALLE IMPRESE PUBBLICHE DELL'INDUSTRIA MANIFATTURIERA (48)

20.1. Introduzione

(1) Un'applicazione rigorosa della politica in materia di aiuti di Stato è necessaria per il buon funzionamento dell'accordo SEE. Un settore ritenuto degno di attenzione a questo proposito è quello delle imprese pubbliche, nel quale esiste la necessità sia di una maggiore trasparenza sia dello sviluppo di una politica specifica. L'esperienza accumulata dalla Commissione CE ha dimostrato che:

- in molti casi le discipline degli aiuti considerano, nel caso delle imprese pubbliche, solamente i conferimenti di capitali e non le altre forme di finanziamento pubblico;

- tali discipline riguardano per di più generalmente solo le imprese pubbliche in perdita;

- una parte importante degli aiuti alle imprese pubbliche erogati al di fuori dei regimi di aiuto approvati (accessibili anche alle imprese private) non sono stati notificati conformemente alla normativa vigente.

(2) L'attenzione di questo capitolo è incentrata sull'atto di cui al punto 1 dell'allegato XV all'accordo SEE (49), denominato in appresso «direttiva sulla trasparenza»; esso sviluppa inoltre il principio ormai ben stabilito secondo il quale si concreta un aiuto di Stato quando lo Stato fornisce un finanziamento ad un'impresa in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante in condizioni normali di economia di mercato. Si illustra quindi come l'Autorità di vigilanza EFTA intenda aumentare la trasparenza applicando tale principio a tutte le forme di finanziamento pubblico e alle imprese in tutte le situazioni.

(3) Il presente capitolo non tratta la questione della compatibilità degli aiuti con il funzionamento dell'accordo SEE nei casi di deroga da esso previsti e si limita a considerare l'industria manifatturiera. L'autorità di vigilanza EFTA potrà peraltro avvalersi dell'approccio descritto nella presente disciplina anche in singoli casi al di fuori dell'industria manifatturiera nella misura in cui questi principi si applichino in quei settori e qualora lo consideri determinante per accertare l'esistenza o meno di un aiuto di Stato.

20.2. Imprese pubbliche e norme di concorrenza

(1) L'accordo SEE è neutrale riguardo alla scelta che uno Stato membro CE o uno Stato EFTA può operare fra proprietà pubblica o privata e non pregiudica il diritto degli Stati ad avere un'economia mista (articolo 25). L'accordo SEE stabilisce altresì che le regole generali di concorrenza si applicano alle imprese pubbliche (articolo 59, paragrafo 1). L'articolo 59, paragrafo 2 prevede una deroga specifica alla norma generale dell'articolo 59, paragrafo 1, in quanto le imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono soggette alle regole di concorrenza solo nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, del compito specifico loro affidato. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi delle parti contraenti. Nel contesto delle disposizioni riguardanti gli aiuti di Stato ciò significa che gli aiuti concessi alle imprese pubbliche devono, alla stessa stregua di quelli alle imprese private, essere previamente notificati all'Autorità di vigilanza EFTA affinchè esamini se ricadono nel disposto dell'articolo 61, paragrafo 1. Se ricadono nel disposto dell'articolo 61, paragrafo 1, spetta all'Autorità di vigilanza EFTA determinare se possono beneficiare di una delle deroghe generali previste nell'accordo SEE così che l'aiuto diventi compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE. L'Autorità di vigilanza EFTA ha quindi il compito di assicurare che non vi sia discriminazione ai danni delle imprese pubbliche o private nell'applicazione delle norme di concorrenza.

(2) La direttiva sulla trasparenza stabilisce che gli Stati EFTA assicurano la trasparenza delle relazioni finanziarie tra i poteri pubblici e le imprese pubbliche facendo risultare tutte le assegnazioni di risorse pubbliche operate e la loro utilizzazione effettiva (articolo 1) e comunicano all'Autorità di vigilanza EFTA su richiesta, i dati in materia (articolo 1) unitamente con ogni altra informazione necessaria - in particolare gli obiettivi perseguiti (articolo 5). Sebbene la trasparenza in questione riguardi tutte le assegnazioni di risorse pubbliche, vanno citati in particolare:

- il ripianamento delle perdite di esercizio;

- i conferimenti di capitale;

- i conferimenti a fondo perduto o i prestiti a condizioni privilegiate;

- la concessione di vantaggi finanziari sotto forma di non percezione dei benefici o di non restituzione dei crediti;

- la rinuncia ad una remunerazione normale delle risorse pubbliche impiegate;

- la compensazione di oneri imposti dai poteri pubblici.

(3) La trasparenza delle assegnazioni di risorse pubbliche dev'essere realizzata a prescindere dalle modalità di erogazione dei finanziamenti. La direttiva sulla trasparenza si applica pertanto non solo ai fondi erogati direttamente alle autorità pubbliche, ma anche ai flussi finanziari provenienti indirettamente tramite altre imprese pubbliche sulle quali i poteri pubblici possano esercitare un'influenza dominante (articolo 2).

(4) La legittimità della direttiva sulla trasparenza è stata confermata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee con decisione del 6 luglio 1982 (50).

(5) I principi sviluppati dalla Corte di giustizia in tale sentenza in merito alla direttiva sulla trasparenza sono ormai parte della giurisprudenza consolidata. Nel contesto SEE tali principi possono essere sintentizzati come segue:

- la trasparenza delle relazioni finanziarie e la messa a disposizione delle informazioni richieste oggetto della direttiva sono necessarie e rispettano il principio di proporzionalità;

- la direttiva rispetta il principio della parità di trattamento tra imprese pubbliche e private;

- per il controllo dell'osservanza dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 1 del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità di vigilanza EFTA ha un interesse legittimo:

- ad essere informata di tutte le assegnazioni di tutte le risorse pubbliche alle imprese pubbliche e

- a conoscere le assegnazioni di risorse pubbliche alle imprese pubbliche operate sia direttamente dai poteri pubblici che indirettamente tramite altre imprese pubbliche.

20.3. Criteri per determinare la sussistenza di aiuti di Stato

(1) Quando le imprese pubbliche, alla stessa stregua di quelle private, beneficiano di fondi erogati nel quadro di regimi di aiuto trasparenti approvati dall'Autorità di vigilanza EFTA, è palese la sussistenza dell'aiuto e sono note le condizioni alle quali l'aiuto stesso è stato autorizzato dall'Autorità di vigilanza EFTA. Per contro, per le altre forme di finanziamento pubblico elencate nella direttiva sulla trasparenza, la situazione non è sempre altrettanto chiara. In certe circostanze le imprese pubbliche possono trarre vantaggio dalla natura del loro rapporto particolare con le autorità pubbliche, ottenendo da queste finanziamenti in base a considerazioni estranee alla semplice logica economica cui si ispira di norma la proprietà. Per assicurare il rispetto di tale principio di parità di trattamento, l'aiuto dev'essere valutato come corrispondente alla differenza fra le condizioni alle quali lo Stato ha assegnato i fondi dell'impresa pubblica e le condizioni alle quali un investitore privato, operante secondo la logica di un investitore in condizioni normali di economia di mercato, avrebbe accettato di finanziare un'impresa privata. Il fatto che la concorrenza divenga sempre più globale e intensa sia sul mercato mondiale sia sul mercato comunitario ha molteplici implicazioni per le imprese europee, per esempio per quanto riguarda la R& S, le strategie d'investimento e il loro finanziamento. Le imprese pubbliche e private in settori similari ed in comparabili situazioni economiche e finanziarie devono essere sottoposte al medesimo trattamento in ciò che concerne il detto finanziamento. Qualora vengano erogati finanziamenti pubblici a condizioni più favorevoli (in termini economici, a un costo inferiore) di quelle alle quali un proprietario privato accetterebbe di finanziare un'impresa privata in posizione finanziaria e concorrenziale comparabile, l'impresa pubblica si trova a ricevere un vantaggio che le imprese private non ottengono dai loro proprietari. È così violato il principio della parità di trattamento fra imprese pubbliche e private a meno che il finanziamento pubblico a condizioni più favorevoli non sia considerato come un aiuto e valutato alla luce delle deroghe previste dall'accordo.

(2) Questo principio, che individua nell'investitore commerciale operante in normali condizioni di mercato il parametro per stabilire se sussista o meno un aiuto di Stato e, in caso positivo, per quantificare siffatto aiuto, è stato adottato e applicato dalla Commissione CE in numerosi casi individuali (51). Applicando lo stesso principio in vari altri casi la Commissione ha dichiarato che i conferimenti di capitale da parte dello Stato non costituivano aiuti, giacché si poteva ragionevolmente scontare una redditività normale in termini di dividendi o di incremento di valore del capitale (52).

(3) Va notato che non è importante che i capitali erogati alle imprese pubbliche provengano direttamente dallo Stato; essi possono essere stati versati indirettamente tramite società a partecipazione statale o altre imprese pubbliche.

(4) Anche la Corte di giustizia delle Comunità europee ha accettato il principio dell'investitore in economia di mercato, considerando giustificato richiamarvisi per determinare la sussistenza di aiuti di Stato. La Corte ha dichiarato che nell'ipotesi di un'impresa il cui capitale sociale sia quasi totalmente nelle mani delle pubbliche autorità si deve in particolare valutare se, in circostanze analoghe, un socio privato, basandosi sulle possibilità di reddito prevedibile, astrazion fatta da qualsiasi considerazione di carattere sociale o di politica regionale o settoriale, avrebbe effettuato un conferimento di capitale del genere (53). La Corte ha ulteriormente definito il principio dell'investitore in economia di mercato, facendo una distinzione fra un investitore privato avente prospettive a breve termine, anche speculative, e la holding privata avente prospettive di più lungo termine. Va precisato che il comportamento dell'investitore privato cui deve essere raffrontato l'intervento dell'investitore pubblico che persegue obiettivi di politica economica, anche se non è necessariamente quello del comune investitore che colloca capitali in funzione della loro capacità di produrre reddito a termine più o meno breve, deve quanto meno corrispondere a quelle di una holding privata o di un gruppo imprenditoriale privato che persegue una politica strutturale, globale o settoriale, guidato da prospettive di redditività a più lungo termine. Un investitore privato può ragionevolmente conferire nuovo capitale per garantire la sopravvivenza di un impresa temporaneamente in difficoltà, ma che, previa riorganizzazione, sia eventualmente in grado di ridivenire redditizia. Una società madre può parimenti, per un periodo limitato, supportare le perdite di una delle sue società controllate allo scopo di consentire la cessazione delle attività di quest'ultima nelle migliori condizioni. Simili decisioni possono essere motivate non soltanto dalla probabilità di ricavare un profitto materiale diretto, ma anche da altre considerazioni, quali la salvaguardia dell'immagine del gruppo o il riorientamento delle sue attività. Tuttavia, i nuovi conferimenti di capitale dissociati da qualsiasi prospettiva di redditività, anche a lungo termine, devono essere considerati come aiuti (54).

20.4. Una politica più trasparente

(1) Uno degli scopi del presente capitolo è ottenere una maggiore trasparenza attraverso un'applicazione più sistematica delle discipline sugli aiuti di Stato:

- alle imprese pubbliche in tutte le situazioni e non solo alle imprese in perdita;

- a tutte le forme di finanziamento pubblico menzionate nella direttiva sulla trasparenza (articolo 3), in particolare ai prestiti, alle garanzie e alla rinuncia ad un normale rendimento e non solo alle partecipazioni nel capitale.

(2) La maggior trasparenza della politica viene perseguita applicando chiaramente il principio dell'investitore in economia di mercato alle imprese pubbliche in tutte le situazioni e a tutte le risorse pubbliche oggetto della direttiva sulla trasparenza. Tale principio viene applicato perché rappresenta un parametro appropriato e pratico sia per misurare il vantaggio finanziario di cui un'impresa pubblica può fornire rispetto ad un'impresa privata equivalente, sia per garantire la parità di trattamento tra imprese pubbliche e private.

20.5. Funzionalità del principio dell'investitore in economia di mercato

(1) È stato notato che l'applicazione del principio dell'investitore in economia di mercato potrebbe causare certi inconvenienti. Pertanto, si è ritenuto necessario fornire alcune informazioni supplementari. Non è intenzione dell'Autorità EFTA sostituirsi alle scelte dell'investitore privato. Qualsiasi richiesta di finanziamento addizionale presuppone naturalmente che le imprese pubbliche e le autrorità pubbliche, alla stessa stregua delle imprese private e dei loro finanziatori privati, procedano ad un'analisi del rischio e del risultato probabile del progetto in questione. L'Autorità di vigilanza EFTA è consapevole a sua volta del fatto che tale analisi del rischio impone alle imprese pubbliche, come a quelle private, di esercitare capacità imprenditoriali, il che comporta necessariamente un ampio margine di giudizio da parte dell'investitore; entro tale ampio margine di giudizio la valutazione operata dall'investitore pubblico non può essere considerata come afferente ad aiuti di Stato. Nel valutare la giustificazione dell'apporto di fondi lo Stato EFTA dovrà decidere se s'imponga una notifica ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte. Al riguardo è opportuno fare riferimento al paragrafo 6, lettera d) e al paragrafo 12 del capitolo 19 della presente guida. Solo quando non vi sono motivi obiettivi per attendersi ragionevolmente da un investimento un saggio di rendimento adeguato, quale sarebbe accettabile per un investitore privato in un'impresa privata comparabile operante in normali condizioni di mercato, si tratta di un aiuto di Stato, anche se l'investimento è finanziato in tutto o in parte con fondi pubblici. L'Autorità di vigilanza EFTA non intende procedere ad un'analisi ex-ante dei progetti d'investimento, tranne nei casi di notifica preliminare a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte.

(2) È escluso che l'Autorità di vigilanza EFTA si avvalga del senno di poi per stabilire a posteriori che l'apporto di capitali pubblici ha costituito un aiuto di Stato, basandosi sul solo fatto che il tasso di rendimento ottenuto non è risultato adeguato. Solo i progetti per i quali l'Autorità di vigilanza EFTA può dimostrare che, al momento in cui è stata presa la decisione di investimento/finanziamento, non sussistevano motivi obiettivi o di buona fede per scontare ragionevolmente un tasso di rendimento adeguato in un'impresa privata comparabile, sono da considerare come aiuti di Stato. Solo in questi casi, infatti, si concreta un'assegnazione di risorse ad un costo inferiore a quello al quale sarebbero accessibili per un'impresa privata, e sussiste quindi una sovvenzione. Naturalmente, per il rischio stesso insito in ogni investimento, non tutti i progetti avranno successo ed alcuni investimenti potranno dare un rendimento inferiore a quello normale o risultare un vero e proprio fallimento, proprio come può accadere ad un investitore privato. Questo approccio, inoltre, permette di evitare una discriminazione fra i progetti il cui periodo di recupero è rispettivamente lungo o breve, purchè i rischi siano adeguatamente ed obiettivamente valutati e scontati al momento della decisione d'investimento, così come farebbe un investitore privato.

(3) L'Autorità di vigilanza EFTA ammette che le decisioni imprenditoriali d'investimento comportano necessariamente un ampio margine di valutazione. L'Autorità di vigilanza EFTA deve però applicare il principio dell'investitore in economia di mercato ogni qualvolta l'assegnazione di risorse pubbliche non possa essere ragionevolmente spiegata se non come aiuto di Stato. Tale approcchio sarà da applicare anche agli eventuali finanziamenti incrociati, operati all'interno di un gruppo pubblico di imprese, mediante compensazione dei risultati delle imprese che conseguono utili con quelli delle imprese in perdita. Tale fenomeno si presenta nel settore privato nel caso in cui la consociata in perdita abbia un piano strategico con buone prospettive di redditività a lungo termine, oppure qualora la compensazione interna comporti un utile netto per il gruppo nel suo complesso. L'Autorità di vigilanza EFTA terrà conto di siffatti obiettivi strategici in caso di compensazione interna tra imprese a partecipazione pubblica, considerandola come un aiuto solo quando possa dimostrare che non esistono altre spiegazioni ragionevoli del flusso di fondi. Per motivi fiscali o altri, certe imprese, pubbliche o private, posseggono spesso numerose controllate distinte. Tuttavia, l'Autorità di vigilanza EFTA non chiede di norma informazioni sui flussi di fondi esistenti fra le diverse affiliate appartenenti ad uno stesso gruppo.

(4) L'Autorità di vigilanza EFTA è consapevole inoltre del diverso approccio che un investitore commerciale può avere a seconda che detenga una partecipazione di minoranza in una società o il pieno controllo di un grande gruppo. Nel primo caso la relazione avrà perlopiù un carattere essenzialmente speculativo e sarà finalizzata all'interesse a breve termine, mentre nel secondo l'interesse andrà visto generalmente in una prospettiva di più lungo periodo. In tale ottica, l'autorità pubblica che controlla una singola impresa o un gruppo di imprese pubbliche non sarà di norma motivata da considerazioni di profitto immediato, come nel caso di semplice partecipazione di minoranza senza controllo, e avrà quindi un orizzonte temporale più lungo. L'Autorità di vigilanza EFTA terrà debitamente conto del tipo di partecipazione delle autorità pubbliche nel valutarne il comportamento secondo il criterio dell'investitore in economia di mercato equivalente. Questa osservazione si applica anche alla valutazione delle richieste di finanziamenti supplementari per ricapitalizzazione di una società, caso che va distinto da quello dei finanziamenti destinati a progetti specifici (55). L'Autorità di vigilanza EFTA è conscia inoltre del fatto che un investitore commerciale in economia di mercato sarà generalmente meglio disposto nei confronti di richieste di finanziamenti supplementari se l'impresa o il gruppo che li richiedono hanno fornito in passato una redditività soddisfacente in termini di dividendi o d'incremento del capitale investito. Le richieste di finanziamento di una società che abbia dato sotto questo profilo risultati inferiori a quelli di imprese equivalenti verranno esaminate di norma con maggiore scetticismo dall'investitore o dal proprietario privato chiamato a fornire nuovi fondi. Se il finanziamento richiesto è necessario per salvaguardare il valore dell'intero investimento l'investitore pubblico come quello privato terrà conto logicamente di questo più vasto contesto nell'esaminare se l'impegno di nuovi capitali sia commercialmente giustificato. Infine, quando si sia deciso di dismettere una linea di attività economicamente non redditizia nel medio-lungo termine, è da presumere che un gruppo sia pubblico che privato deciderà lo scadenzario e l'entità delle sue chiusure tenendo conto dell'impatto sulla credibilità generale e sulla struttura del gruppo.

(5) Nel valutare le richieste di ulteriore finanziamento un azionista disporrà di norma di tutte le informazioni atte a permettergli una valutazione dell'opportunità di darvi seguito. L'entità e il grado di disaggregazione delle informazioni fornite dall'impresa in cerca di capitali possono variare a seconda del tipo e del volume dei finanziamenti richiesti, del rapporto tra l'impresa e l'azionista o anche dei risultati passati dell'impresa in termini di remunerazione del capitale investito (56). Di norma un investitore commerciale in economia di mercato non fornirà finanziamenti addizionali senza disporre di un volume d'informazioni adeguate. Considerazioni analoghe devono valere anche per le imprese pubbliche in cerca di finanziamenti. La documentazione finanziaria contenente le informazioni in materia dovrebbe essere fornita all'Autorità di vigilanza EFTA, su specifica richiesta, qualora essa la ritenga utile per valutare se le proposte d'investimento costituiscano un aiuto di Stato (57).

(6) L'Autorità di vigilanza EFTA non divulgherà le informazioni fornite che siano coperte dal segreto professionale. Pertanto, i progetti d'investimento non verranno sottoposti dall'Autorità di vigilanza EFTA ad un esame preliminare, se non nei casi in cui comportano un elemento di aiuto di Stato e sussiste l'obbligo di previa notifica a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte. Peraltro, qualora abbia giustificati motivi per ritenere che l'assegnazione di fondi ad imprese pubbliche possa concretare un aiuto di Stato, l'Autorità di vigilanza EFTA, in forza dei poteri conferitile dall'articolo 61 dell'accordo SEE e dall'articolo 1 del protocollo 3, potrà richiedere agli Stati EFTA le informazioni necessarie per accertare se il caso in questione comporti o meno un elemento di aiuto.

20.6. Possibilità di deroga

(1) L'Autorità di vigilanza EFTA riconosce che quando lo Stato decide di esercitare il suo diritto di proprietà pubblica gli obiettivi commerciali non costituiscono sempre la motivazione essenziale. Talvolta le imprese pubbliche sono destinate a svolgere, accanto o in aggiunta alle loro attività commerciali di base, anche funzioni non commerciali. Per esempio, in alcuni Stati EFTA le imprese pubbliche possono essere utilizzate quali locomotive per l'economia in contesti antirecessione, per la ristrutturazione di industrie in difficoltà o per lo sviluppo regionale. Le imprese pubbliche possono insediarsi ad esempio in regioni meno sviluppate dove i costi sono più alti, o mantenere livelli di occupazione superiori a quelli rispondenti ad un mero criterio di profitto. Inoltre la fornitura di certi servizi può comprendere un elemento di servizio pubblico, imposto eventualmente da considerazioni di natura politica o anche per legge. Tali obiettivi o funzioni «non commerciali» (o beni sociali) hanno un costo che in ultima analisi dev'essere coperto dallo Stato (cioè dai contribuenti) sotto forma di finanziamento (apporti di capitali) o di minor rendimento del capitale investito. Queste forme di aiuto per la fornitura di servizi pubblici possono in certe circostanze falsare la concorrenza. Salvo in caso di applicabilità delle deroghe previste dall'accordo SEE, l'assegnazione di detti obiettivi non commerciali non esonera peraltro le imprese pubbliche dall'osservanza delle regole di concorrenza.

(2) Per l'adempimento dei compiti affidatile dall'accordo SEE l'Autorità di vigilanza EFTA deve disporre delle informazioni indispensabili per accertare se i flussi finanziari alle imprese pubbliche costituiscono o meno aiuti di Stato, per quantificarli e per stabilire quindi se sia applicabile una delle deroghe previste dall'accordo SEE. Il presente capitolo ha per obiettivo soltanto la maggiore trasparenza dei flussi finanziari in oggetto, che costituisce una prima tappa essenziale. La seconda tappa, consistente nel decidere se un aiuto identificato sia compatibile, non viene trattata in questa sede, giacché tale decisione verrà presa in base ai principi ben noti applicati dall'Autorità di vigilanza EFTA in materia.

20.7. Varie forme d'intervento statale

(1) Nel decidere se le risorse pubbliche assegnate ad imprese pubbliche costituiscono o meno aiuti di Stato, l'Autorità di vigilanza EFTA analizzerà i vari aspetti illustrati in appresso per ciascuno dei tipi d'intervento oggetto del presente capitolo: conferimenti di capitale, garanzie, prestiti, redditività dell'investimento (58). Detti aspetti vengono indicati per fornire agli Stati EFTA una guida in merito alla posizione che l'Autorità di vigilanza EFTA potrà verosimilmente assumere nei singoli casi. Nell'applicare questa politica l'Autorità di vigilanza EFTA terrà presente il principio dell'investitore in economia di mercato sopra descritto.

20.7.1. Apporti di capitale

(1) Un apporto di capitale è considerato un aiuto di Stato se viene effettuato in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante in condizioni normali di economia di mercato. È così, di norma, in una situazione in cui la struttura e le prospettive future dell'impresa sono tali da non permettere di attendersi, entro un lasso di tempo ragionevole, un rendimento normale dell'investimento con riferimento ad un'impresa privata comparabile (sotto forma di dividendi o di incremento di valore del capitale). Un investitore commerciale in economia di mercato fornirà capitale di rischio se il valore attuale (59) dei flussi di cassa attesi dall'investimento progettato (che spetteranno all'investitore in forma di dividendi e/o guadagni in conto capitale, debitamente corretti del rischio) è superiore al costo del nuovo apporto.

(2) In alcuni Stati gli investitori sono obbligati per legge a ricapitalizzare le imprese qualora l'accumulo delle perdite abbia fatto scendere il capitale al di sotto di un livello prestabilito. Uno Stato può affermare che tali apporti di capitale non possono essere considerati alla stregua di aiuti giacché sono il semplice adempimento di un obbligo di legge. Tuttavia, tale «obbligo» risulta più apparente che reale: l'investitore commerciale posto in una simile situazione dovrà considerare anche tutte le altre possibilità, compresa quella di liquidare o comunque dismettere l'investimento. Qualora la liquidazione o dismissione risultasse l'opzione finanziariamente più sana, tenuto conto dell'impatto sul gruppo, ma non venisse attuata, ogni successivo apporto di capitale o intervento statale dovrebbe essere considerato come un aiuto di Stato.

(3) Nell'operare il raffronto fra il comportamento dello Stato e quello di un investitore commerciale in economia di mercato, in particolare nel caso di un'impresa non in perdita, l'Autorità di vigilanza EFTA valuterà la situazione finanziaria dell'impresa nel momento in cui viene proposto l'apporto di nuovo capitale ed esaminerà, sulla base degli elementi indicati in appresso, se il valore del capitale investito contenga un elemento di aiuto: quest'ultimo corrisponderà alla differenza fra il costo dell'investimento e il valore opportunamente attualizzato dell'investimento stesso. Si deve sottolineare che i criteri sotto esposti sono indispensabili ad ogni analisi ma non sono sufficienti poiché si deve tener conto anche dei principi esposti più oltre e del fatto che i fondi richiesti siano destinati a progetti d'investimento o ad una ristrutturazione finanziaria.

- Risultato degli utili o delle perdite: si procederà ad un'analisi dei bilanci dell'impresa sull'arco di più anni, calcolando gli opportuni indici di redditività e valutandone la tendenza.

- Indicatori finanziari: il quoziente di indebitamento (o leverage) verrà confrontato con i parametri generalmente considerati come normali, con i valori medi del settore industriale di appartenenza, con quelli di imprese simili concorrenti, ecc. Si procederà al calcolo di vari quozienti di liquidità e di solvibilità, per accertare la situazione finanziaria dell'impresa (in particolare per valutare la potenzialità di finanziamento mediante ricorso al credito di una società operante in condizioni normali di mercato). L'Autorità di vigilanza EFTA è consapevole delle difficoltà di un tale raffronto tra Stati EFTA, tenuto conto in particolare delle diverse pratiche o norme di contabilità, e ne terrà conto nello scegliere gli opportuni parametri di riferimento ai quali rapportare la situazione delle imprese pubbliche beneficiarie di finanziamenti.

- Proiezioni finanziarie: quando l'apporto di capitale richiesto riguardi il finanziamento di un programma d'investimento, si esamineranno ovviamente in maniera approfondita il programma stesso e le ipotesi su cui si fonda, per accertare se l'investimento sia giustificato.

- Situazione di mercato: si esamineranno le tendenze di mercato (risultati passati e principali prospettive future) nonché la quota di mercato dell'impresa su un arco di tempo ragionevole, analizzando a fondo le proiezioni per il futuro.

20.7.2. Garanzie

(1) La posizione adottata dall'Autorità di vigilanza EFTA in relazione alle garanzie sui prestiti figura al capitolo 17 della presente guida. Essa riguarda tutte le garanzie concesse dallo Stato - direttamente o indirettamente attraverso istituzioni finanziarie - rientranti nel campo d'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE. Solo valutando le garanzie al momento della loro concessione è possibile individuarne tutti gli effetti reali o potenziali sulla concorrenza. Il fatto di ricevere una garanzia, anche senza doversene avvalere, può infatti permettere ad un'impresa di proseguire l'attività, eliminando dal mercato le imprese concorrenti che non abbiano beneficiato di agevolazioni analoghe. L'impresa in questione ha quindi ottenuto un vantaggio a danno dei concorrenti, ha cioè ricevuto un aiuto avente effetti sulla concorrenza. L'individuazione dell'elemento di aiuto insito in una garanzia presuppone un'analisi della situazione finanziaria della società che ricorre al credito. L'elemento di aiuto di tali garanzie corrisponderà alla differenza tra l'interesse che il debitore dovrebbe pagare sul mercato libero e quello effettivamente ottenuto grazie alla garanzia, al netto del costo della garanzia stessa. Affinché i creditori possano validamente fare appello alla garanzia dello Stato, quest'ultima dovrà essere stata data in maniera esplicita, tanto nel caso di un'impresa pubblica che di una privata. Se la garanzia è ritenuta incompatibile con il funzionamento dell'accordo SEE, in esito ad una valutazione alla luce delle deroghe previste dall'accordo SEE, l'impresa dovrà rimborsare allo Stato il valore dell'aiuto corrispondente, anche se ciò può comportare una dichiarazione d'insolvenza, di modo che le pretese dei creditori siano soddisfatte. Queste disposizioni valgono indistintamente per le imprese private e per quelle pubbliche, e non sono necessarie per queste ultime disposizioni particolari al di là delle osservazioni di cui sopra.

(2) Le imprese pubbliche il cui statuto giuridico esclude la possibilità di fallimento o liquidazione coatta godono di fatto di un aiuto permanente, equivalente ad una garanzia su tutti i loro debiti, quando detto statuto consente all'impresa di ottenere crediti a condizioni più favorevoli di quelle che sarebbero altrimenti praticate.

(3) Nel caso in cui un'autorità pubblica assuma una partecipazione in un'impresa pubblica comportante l'assunzione di una responsabilità illimitata invece della normale responsabilità limitata, l'Autorità di vigilanza EFTA assimilerà tale partecipazione alla prestazione di una garanzia sulla totalità dei fondi oggetto della responsabilità illimitata e tratterà quindi detta garanzia in base ai principi illustrati sopra.

20.7.3. Prestiti

(1) Un finanziatore operante in normali condizioni di economia di mercato, quando concede un prestito ad un cliente, ha la consapevolezza del rischio dell'operazione, consistente ovviamente nella possibilità che il beneficiario non sia in grado di rimborsare il prestito: la perdita potenziale riguarda non solo la totalità dell'importo anticipato (cioè il capitale), ma anche gli interessi dovuti e non pagati al momento dell'insolvenza. Il rischio inerente ad un prestito trova in genere riflesso in due distinti parametri:

a) il tasso d'interesse applicato,

b) le garanzie richieste a copertura del prestito.

(2) Il fatto che un prestito presenti un alto grado di rischio si rifletterà di norma in entrambi i parametri sopra enunciati. Se in pratica ciò non avviene, l'Autorità di vigilanza EFTA sarà indotta a ritenere che l'operazione finanziaria comporti un vantaggio per l'impresa e configuri quindi un aiuto. Considerazioni analoghe valgono nell'ipotesi in cui le attività gravate da garanzie specifiche o generiche siano insufficienti a coprire integralmente l'importo del prestito. L'Autorità di vigilanza EFTA esamina con grande attenzione le garanzie prestate a copertura dei prestiti. Il procedimento di valutazione è analogo a quello proposto per gli apporti di capitale.

(3) L'elemento di aiuto corrisponde alla differenza tra il tasso d'interesse che l'impresa dovrebbe pagare (che dipende a sua volta dalla situazione finanziaria dell'impresa e dalle garanzie che può fornire) e il tasso effettivamente pagato. (Questa analisi dei prestiti in un'unica fase si fonda sul presupposto che, in caso d'insolvenza, il creditore eserciterà i suoi diritti legali di recupero delle sue spettanze.) Nel caso estremo in cui venga erogato un prestito senza garanzia ad una società che in circostanze normali non sarebbe in grado di ottenere alcun credito (ad esempio perché le prospettive di rimborso sono bassissime), il prestito equivarrà di fatto ad una sovvenzione e l'Autorità di vigilanza EFTA lo considererà come tale.

(4) Le diverse situazioni verranno analizzate dal punto di vista del finanziatore nel momento in cui il prestito viene approvato. Se il finanziatore decide di concedere il prestito (o è direttamente o indirettamente obbligato a farlo, come nel caso di banche controllate dallo Stato) a condizioni che nella prassi bancaria non potrebbero considerarsi come normali, esiste un elemento di aiuto che occorrerà quantificare. Queste regole si applicano naturalmente anche alle imprese private che ricevano prestiti da enti finanziari pubblici.

20.7.4. Redditività del capitale investito

(1) Al pari di ogni investitore in economia di mercato, lo Stato dovrebbe attendersi dai propri investimenti un rendimento normale, analogo a quello ottenuto da un'impresa privata comparabile, sotto forma di dividendi o d'incremento del capitale (60). Il saggio di rendimento viene misurato dal profitto (al netto degli ammortamenti ma al lordo delle imposte e degli accantonamenti), espresso in percentuale del capitale investito. Si tratta perciò di una misura che è neutra rispetto alle forme di finanziamento prescelte dalle singole imprese (capitale di credito o capitale proprio), in base a decisioni che nel caso di imprese pubbliche possono essere ispirate da considerazioni estranee a quelle esclusivamente commerciali. Se questo rendimento normale rimane assente al di là del breve periodo ed appare improbabile anche ad orizzonte più lungo (con l'incertezza che gli utili futuri a più lungo termine siano stati scontati in maniera adeguata) e l'impresa pubblica non ha preso provvedimenti per portare rimedio alla situazione, si può presumere che benefici indirettamente di un aiuto, giacché lo Stato rinuncia al profitto che un investitore in economia di mercati si attenderebbe da un investimento analogo. Il saggio di rendimento normale verrà definito possibilmente con riferimento alla situazione di imprese private comparabili. L'Autorità di vigilanza EFTA è consapevole delle difficoltà insite in confronti di questo tipo tra gli Stati EFTA. Inoltre, i confronti degli indici di redditività si trovano ulteriormente complicati da differenze dei mercati dei capitali, situazioni valutarie e disparità dei tassi d'interesse nei vari Stati EFTA. Là dove le pratiche contabili rendono incerta una valutazione accurata del capitale, anche all'interno di uno stesso Stato EFTA, compromettendo così i calcoli del saggio di rendimento, l'Autorità di vigilanza EFTA studierà la possibilità di avvalersi di valutazioni opportunamente corrette, oppure di criteri semplificati, come il cash flow dell'esercizio (al netto degli ammortamenti ma al lordo degli accantonamenti), quale approssimazione del risultato economico.

(2) In presenza di un saggio di rendimento insufficiente un'impresa privata prenderà gli opportuni provvedimenti o sarà costretta a farlo dai propri azionisti. Normalmente ciò comporterà la predisposizione di un piano dettagliato per migliorare la redditività generale. Nel caso di un'impresa pubblica che presentasse un'insufficiente redditività l'Autorità di vigilanza EFTA potrebbe riscontrare elementi di aiuto suscettibili di essere analizzati alla luce dell'articolo 61. L'impresa pubblica ottiene di fatto capitali ad un tasso inferiore a quello di mercato, il che equivale ad una sovvenzione.

(3) Analogamente, se lo Stato rinuncia a percepire i dividendi da un'impresa pubblica e gli utili così trattenuti non danno un tasso di rendimento normale quale sopra definito, di fatto l'impresa in questione viene sovvenzionata dallo Stato. È possibile che, per motivi estranei a considerazioni di carattere commerciale, lo Stato preferisca rinunciare ai dividendi (o accettare una distribuzione degli utili in misura ridotta) anziché procedere a conferimenti periodici di capitale. Ma la sostanza del fenomeno resta la stessa e questa periodica capitalizzazione dei dividendi dev'essere considerata alla stessa stregua di un apporto di nuovo capitale e valutata alla luce dei principi sopra esposti.

PARTE V DISCIPLINE RELATIVE A REGIMI DI AIUTO SETTORIALI

21. AIUTI ALL'INDUSTRIA TESSILE E DELL'ABBIGLIAMENTO (61)

(1) Per evitare che gli aiuti di Stato concessi all'industria tessile e dell'abbigliamento alterino le condizioni della concorrenza in misura contraria al funzionamento dell'accordo SEE è stabilita la seguente disciplina.

21.1. Peculiarità dell'industria tessile e dell'abbigliamento

(1) L'industria tessile e dell'abbigliamento sta attraversando difficoltà di adattamento che hanno una duplice origine: l'evoluzione di talune produzioni nei paesi in via di sviluppo in relazione alla tendenza di fondo verso una progressiva apertura dei mercati tessili a livello mondiale e i progressi tecnici che potrebbero trasformare in un prossimo futuro le condizioni di produzione e di commercializzazione dell'industria tessile e dell'abbigliamento.

(2) Gli aiuti all'industria tessile e dell'abbigliamento hanno spesso ripercussioni molto marcate sulla concorrenza e sugli scambi all'interno del territorio cui si applica l'accordo SEE, poiché gli scambi di tali prodotti all'interno del SEE sono intensi. Sebbene i problemi di adattamento siano quasi gli stessi in tutto il territorio cui si applica l'accordo SEE, la situazione può differire sensibilmente da un paese all'altro a seconda del grado di adattamento già raggiunto. Nonostante la stretta interdipendenza dei diversi settori tessili i problemi di adattamento non si manifestano ovunque con la stessa acuità.

(3) L'Autorità di vigilanza EFTA ritiene auspicabile, quando uno Stato EFTA stima di dover intervenire a favore del settore tessile in modo più o meno particolare, che ciò sia fatto per mezzo di un regime specifico al settore.

(4) Qualora tuttavia lo Stato EFTA, al fine di determinare l'aiuto da accordare, ritenga necessario prendere in considerazione alcuni problemi extrasettoriali, in particolare quelli regionali, le condizioni fissate per la concessione dell'aiuto devono permettere di orientare ogni decisione di aiuto all'industria tessile o ad una delle imprese del settore (motivazione settoriale e extrasettoriale) e devono consentire inoltre la valutazione dell'impatto di ognuno dei detti aiuti sulla situazione dell'industria in tutto il territorio cui si applica l'accordo SEE.

(5) I presenti orientamenti riguardano esclusivamente l'aspetto settoriale degli aiuti citati nel precedente comma, essendo ovvio però che, se gli aiuti avessero anche motivazioni extrasettoriali e in particolare regionali, si dovrebbe procedere al loro esame sotto il profilo regionale. L'aspetto regionale deve essere concepito e valutato tanto in funzione dei problemi di sviluppo regionale che in funzione degli effetti di tali problemi sul settore, sotto il profilo della concorrenza e degli scambi tra le parti contraenti.

21.2. Requisiti di carattere settoriale relativi agli aiuti all'industria tessile

(1) In taluni casi gli aiuti concessi dagli Stati EFTA all'industria tessile possono essere giustificati, soprattutto se si tratta di ovviare a pressanti problemi sociali. L'Autorità di vigilanza EFTA ricorda tuttavia che gli aiuti in questo settore rischiano di determinare distorsioni della concorrenza insopportabili per i concorrenti che non fruiscano di tali provvidenze. Ciò vale soprattutto per gli aiuti destinati all'ammodernamento e alla razionalizzazione. Detti aiuti possono quindi essere ammessi solo se conformi a taluni requisiti e in particolare:

- se non determinano un aumento della capacità produttiva;

- se non tengono conto soltanto della situazione nazionale dell'industria in parola, ma anche di quella del resto del territorio cui si applica l'accordo SEE. Secondo il parere dell'Autorità di vigilanza EFTA gli eventuali aiuti all'industria tessile dovrebbero essere progettati e applicati rispettando le categorie e le condizioni che seguono. Essi saranno comunque valutati, al momento opportuno, dall'Autorità di vigilanza EFTA tenendo conto di queste ultime.

21.2.1. Aiuti ad iniziative tessili collettive

(1) Questa prima categoria comprende gli aiuti a favore di iniziative collettive intraprese da enti pubblici, scientifici o professionali e che si propongano di:

- promuovere la ricerca fondamentale e applicata sulle nuove fibre, sui perfezionamenti del trattamento delle fibre esistenti e sui processi di trasformazione;

- perfezionare le programmazioni a breve termine intese a neutralizzare le fluttuazioni cicliche di attività particolarmente importanti nel mercato tessile.

(2) La concessione di tali aiuti dovrebbe essere connessa con una sostanziale partecipazione del settore industriale interessato alle spese delle iniziative sovvenzionate. Essi non possono alterare la concorrenza e gli scambi più di quanto sia indispensabile.

21.2.2. Aiuti alla ristrutturazione dell'industria tessile

(1) Per aiuti alla ristrutturazione s'intendono gli aiuti ad imprese tessili che si propongono di:

- agevolare l'eliminazione delle capacità eccedenti nei settori dove si manifestino;

- favorire la conversione delle attività marginali verso altre attività diverse dalle tessili;

- migliorare la struttura industriale e commerciale del settore tessile nel senso di una concentrazione orizzontale o di un'integrazione verticale, sempre che tali aiuti non si traducano in incrementi della capacità di produzione.

(2) Le modalità degli aiuti dovranno possedere i seguenti requisiti:

- avere brevi periodi di applicazione;

- comportare una partecipazione importante dei beneficiari alle spese e ai rischi delle iniziative sovvenzionate;

- presentare un diretto collegamento fra la concessione degli aiuti e le iniziative sovvenzionate;

- permettere un'agevole valutazione dei loro effetti sulle iniziative sovvenzionate ed un raffronto di questi ultimi in tutto il territorio cui si applica l'accordo SEE;

- non alterare, in ogni caso, gli scambi e la concorrenza in misura superiore all'indispensabile.

21.2.3. Aiuti agli investimenti nell'industria tessile

(1) Questa categoria comprende gli aiuti all'ammodernamento del settore tessile nonché quelli alla riconversione aell'interno dello stesso settore.

(2) Poiché questi aiuti hanno ripercussioni particolarmente sensibili sulle posizioni concorrenziali, alla loro erogazione devono presiedere criteri molto restrittivi.

(3) Oltre all'obbligo di non incrementare la capacità produttiva e di tener conto della situazione di tutto il territorio cui si applica l'accordo SEE nel settore beneficiario, tali aiuti dovrebbero essere giustificati da problemi sociali particolarmente acuti.

(4) Essi dovrebbero inoltre essere conformi alle condizioni generali già accennate in rapporto agli aiuti alla trasformazione delle strutture dell'industria tessile (paragrafo 21.2.2), nonché alle esigenze seguenti:

- avere un campo d'applicazione strettamente limitato alle sole attività tessili colpite sia da problemi sociali di particolare acutezza sia da problemi gravi di adattamento;

- tendere a permettere entro breve termine ai beneficiari un livello di competitività sufficiente da affrontare con successo il mercato internazionale dei tessili, tenuto conto in particolare della tendenza fondamentale verso l'apertura progressiva dei mercati sul piano mondiale;

- superare i meri criteri di valutazione settoriale prendendo anche in considerazione le esigenze di uno sviluppo dinamico generale delle strutture sul territorio cui si applica l'accordo SEE.

21.3. Principi generali di applicazione degli aiuti

(1) Nel concedere aiuti all'industria tessile si dovrebbe inoltre tener conto delle esigenze seguenti:

- la necessità di impedire l'insorgere di ulteriori eccessi di capacità produttiva nell'industria, che già soffre di sovraccapacità strutturale;

- l'importanza d'incoraggiare la riconversione di settori o industrie caratterizzati da eccessi di capacità e promuovere lo sviluppo della ricerca finalizzata a nuove tecnologie produttive;

- l'esigenza di un coordinamento permanente delle decisioni adottate dall'Autorità di vigilanza EFTA, previo esame dei vari aiuti a qualsiasi azienda o settore di attività dell'industria tessile e dell'abbigliamento.

(2) L'Autorità di vigilanza EFTA ritiene che sia nell'interesse dell'industria stessa evitare il rischio di una «gara al rialzo» nell'erogazione di aiuti da parte degli Stati EFTA.

(3) Una proliferazione di interventi nazionali non coordinati e di diversa intensità non può infatti dar luogo ad un miglioramento duraturo del settore, né a livello nazionale né a livello SEE, ma si ripercuoterebbe al contrario sulle condizioni di concorrenza senza indurre né progressi nella situazione dell'industria né l'introduzione di nuove tecnologie. Aiuti di questo tipo avrebbero un effetto deleterio sugli scambi commerciali e sarebbero condannati a neutralizzarsi reciprocamente, vanificando l'impegno delle autorità e inducendo risultati minori di quelli sperati.

(4) Le linee direttrici per gli aiuti all'industria tessile e dell'abbigliamento devono prendere in considerazione le caratteristiche specifiche di tale comparto industriale, in particolare la gamma e lo sviluppo dei prodotti, delle tecnologie e dei mercati, e il fatto che la sua struttura si presta a subire rapide trasformazioni.

(5) Il termine «eccesso di capacità» implica pertanto che si tenga conto di un arco sufficientemente differenziato di sottosettori. Esso va inoltre considerato in rapporto con il previsto sviluppo delle condizioni di concorrenza.

(6) Devono essere evitati aiuti nazionali specifici che creino capacità supplementari in quei settori dell'industria tessile e dell'abbigliamento nei quali si rilevano eccessi strutturali di capacità o fenomeni di persistente stagnazione del mercato.

(7) Nei settori dell'industria tessile e dell'abbigliamento in cui si è verificato un crollo dei prezzi in tutto il territorio cui si applica l'accordo SEE a causa dell'eccesso di capacità e della contrazione dei mercati si possono considerare, a priori, favorevolmente gli aiuti erogati ad aziende impegnate in una riconversione verso altre attività o altri settori.

(8) In un momento in cui l'industria in questione è alla ricerca di nuove tecnologie volte a migliorare la sua produttività e a differenziare i suoi prodotti da quelli dei paesi non SEE possono essere considerati favorevolmente sia gli aiuti destinati a perfezionare i processi e le tecniche di produzione, sia gli aiuti alla ricerca applicata, svolta da organismi specializzati, purché i risultati siano resi disponibili al settore in tutto il territorio cui si applica l'accordo SEE a condizioni di concorrenza commerciale e senza discriminazioni.

22. AIUTI AL SETTORE DELLE FIBRE SINTETICHE (62)

22.1. Principi generali

(1) L'esperienza del passato e la costanza dei fenomeni di sovraccapacità impongono all'Autorità di vigilanza EFTA di assicurarsi che le condizioni della concorrenza siano, specie in questo settore, determinate dal gioco normale del mercato. L'Autorità di vigilanza ritiene inoltre che un tasso elevato di utilizzo degli impianti delle imprese produttrici di fibre sintetiche costituisce un mezzo efficace per migliorare la loro competitività internazionale.

(2) L'Autorità di vigilanza EFTA informa gli Stati EFTA e i terzi interessati della sua volontà di evitare qualsiasi intervento finanziario pubblico che implichi la creazione di capacità supplementari, o anche il mantenimento delle capacità esistenti nel settore delle fibre sintetiche. Per raggiungere questo obiettivo essa intende subordinare la sua autorizzazione degli aiuti ad una riduzione significativa delle capacità produttive delle imprese beneficiarie. Ciò significa che l'Autorità di vigilanza lascia alle imprese l'onere di finanziare con i propri mezzi gli investimenti destinati ad aumentare o a mantenere le capacità produttive che esse considerino necessarie per adeguare la loro produzione all'evoluzione dei mercati e delle tecnologie. Come conseguenza logica l'Autorità di vigilanza richiede la notifica di qualsiasi progetto di aiuto, sotto qualsiasi forma, ai produttori di fibre sintetiche concesso per sostenere tali attività.

(3) L'Autorità di vigilanza EFTA invita gli Stati EFTA a trasmetterle le informazioni necessarie per permetterle di valutare le conseguenze settoriali di qualsiasi aiuto a favore di un'impresa produttrice di fibre sintetiche. Tale obbligo si impone in linea generale, anche qualora si tratti di aiuti finanziati in applicazione di un regime già approvato dall'Autorità di vigilanza. Per quanto riguarda gli aiuti che rientrano nelle discipline degli aiuti in materia di ricerca/sviluppo e di ambiente, l'esame sul merito dei regimi notificati è effettuato applicando le disposizioni di tali discipline.

(4) Per quanto riguarda il campo materiale sul quale essa esercita, conformemente agli articoli 61 e 62 dell'accordo SEE e all'articolo 1 del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, il suo controllo specifico, l'Autorità di vigilanza EFTA informa gli Stati EFTA nonché i terzi interessati che esso comprende quattro fibre (poliestere, poliammide, acrilico e polipropilene) indipendentemente dal loro impiego finale, tessile o industriale. Dal punto di vista del processo industriale, i principi esposti in questo capitolo si riferiscono alla produzione e alla testurizzazione delle fibre, nonché alla loro polimerizzazione nella misura in cui tale operazione è integrata tecnicamente nella produzione di fibre.

22.2. Condizioni particolari di notifica

(1) Tutti gli aiuti erogati dalle autorità pubbliche in applicazione di regimi di aiuto esistenti ad imprese che operano nel settore delle fibre sintetiche definito ai precedenti paragrafi è soggetto a notifica preventiva in base all'articolo 1, paragrafo 3 del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte.

22.3. Criteri di valutazione

(1) I progetti di aiuti agli investimenti delle imprese rientranti nel campo di applicazione della disciplina sopra definito verranno pertanto esaminati, in futuro, sulla base dei criteri sottoindicati.

(2) Ogni progetto sarà valutato in base al funzionamento dell'accordo SEE che, nel settore delle fibre sintetiche, è determinato sostanzialmente dall'esigenze della ristrutturazione del settore stesso. L'Autorità di vigilanza EFTA ha una posizione favorevole sul piano generale nei confronti degli aiuti concessi per ovviare agli svantaggi strutturali di cui soffrono le regioni sfavorite degli Stati EFTA.

(3) Nel valutare la riduzione significativa delle capacità produttive da richiedere all'impresa candidata ad un aiuto agli investimenti, fermo restando che nell'ipotesi inversa di aumento o mantenimento delle capacità l'Autorità di vigilanza EFTA esprimerà parere negativo sul progetto di aiuto, la riduzione sarà valutata tenuto conto delle caratteristiche specifiche di ogni progetto e in particolare:

- dell'intensità dell'aiuto progettato;

- del volume e della localizzazione degli investimenti da sovvenzionare (per esempio, ammissibilità del progetto agli aiuti regionali in forza dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a) o c) dell'accordo SEE, nel qual caso la riduzione delle capacità potrebbe essere valutata alla luce della gravità dello svantaggio strutturale della regione);

- dell'evoluzione del tasso medio di utilizzo delle capacità produttive sia del settore (63) che dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e del gruppo industriale di cui eventualmente fa parte.

(4) Quest'ultimo criterio del tasso medio di utilizzo delle capacità produttive deve permettere all'Autorità di vigilanza EFTA di assicurarsi che la ristrutturazione dell'impresa beneficiaria dell'aiuto non è stata resa necessaria a seguito dell'acquisizione recente di capacità inutilizzate diventate rapidamente obsolete. Esso facilita, inoltre, in linea più generale il controllo della redditività dell'impresa beneficiaria.

(5) Ai fini della quantificazione delle capacità produttive, l'Autorità di vigilanza EFTA invita gli Stati EFTA ad esprimere i dati non solo in tonnellate, ma anche in decitex, trattandosi di fili. L'Autorità di vigilanza introduce quest'ultima variabile per poter tener conto nella sua valutazione da un lato del decitex medio al momento della concessione dell'aiuto, e dall'altro, del decitex che sarà prodotto dopo la realizzazione degli investimenti sovvenzionati.

22.4. Termini

(1) Le norme fissate in questo capitolo si applicano fino al 31 dicembre 1994 salvo diversa disposizione dell'Autorità di vigilanza EFTA.

23. AIUTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA (64)

23.1. Introduzione

(1) Dato che l'industria automobilistica è particolarmente sensibile alla concorrenza l'Autorità di vigilanza EFTA ha deciso di stabilire le seguenti norme per gli aiuti di Stato concessi in questo settore. Lo scopo di tali misure è di stabilire la piena trasparenza dei flussi di aiuto erogati all'industria e, contestualmente, di imporre una più severa disciplina all'erogazione di aiuti in modo da assicurare che la competitività dell'industria comunitaria non venga falsata da una concorrenza sleale. L'Autorità di vigilanza EFTA può mettere in atto una politica efficace solo se è in grado di prendere posizione su casi individuali di aiuto prima che quest'ultimo venga erogato. Di conseguenza, fra le misure d'inquadramento è previsto l'obbligo di preventiva notificazione di tutti i casi significativi di aiuti indipendentemente dalla loro finalità, nonchè una relazione annuale su tutti gli aiuti versati.

23.2. Definizione del settore

(1) Per «industria automobilistica» s'intende la fabbricazione e l'assemblaggio di autoveicoli a motore e la fabbricazione di motori per autoveicoli.

(2) Per «autoveicoli» s'intendono le autovetture per il trasporto di persone (auto prodotte in serie, auto sportive e di lusso), furgoni, autocarri, trattori stradali, autobus urbani, autobus per turismo ed altri veicoli commerciali.

(3) Non rientrano in tale categoria le autovetture non destinate alla circolazione su strada (ad esempio le automobili da corsa e i veicoli adibiti al trasporto sulla neve o sui campi da golf), i motocicli, i rimorchi, i trattori agricoli e forestali, le roulotte, i furgoni e gli autocarri per usi speciali (ad esempio i veicoli antincendio, gli autocarri-officina), gli autocarri a cassone ribaltabile, gli autocarrelli industriali (ad esempio carrelli stivatori, carrelli elevatori «travel carriers», carrelli portatori) e i veicoli militari.

(4) Per «motori per autoveicoli» s'intendono i motori con accensione a compressione o a scintilla destinati agli autoveicoli come sopra definiti.

(5) Sono escluse tutte le parti, pezzi staccati ed accessori per gli autoveicoli e per i loro motori.

(6) Tuttavia, sono soggetti all'obbligo di preventiva notifica gli aiuti ottenuti da un costruttore di autoveicoli o da una sua filiale per la fabbricazione di parti, pezzi staccati o accessori anche quando gli aiuti sono concessi per la fabbricazione di parti, pezzi staccati o accessori sotto licenza o protetti dal brevetto di un costruttore di autoveicoli o di una sua filiale.

23.3. Condizioni particolari di notifica

(1) Sono soggetti all'obbligo di notifica preventiva, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, gli aiuti che le autorità pubbliche intendono concedere, in applicazione di regimi di aiuti esistenti, a favore di una o più imprese operanti nel settore automobilistico come sopra definito, se il costo del progetto assistito supera i 12 milioni di ECU. Per quanto riguarda gli aiuti che le autorità pubbliche intendono concedere al di fuori del campo d'applicazione di un regime di aiuti autorizzato, qualsiasi progetto di questo tipo, indipendentemente dal suo costo e dall'intensità dell'aiuto, è naturalmente soggetto senza eccezione all'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte. Gli aiuti non direttamente collegati ad un progetto specifico debbono essere notificati anche se concessi in virtù dei regimi di aiuto già autorizzati dall'Autorità di vigilanza EFTA. Il modulo standard per la notifica di progetti di aiuto a favore dell'industria automobilistica figura nell'allegato VI alla presente guida.

23.4. Orientamenti per la valutazione degli aiuti

(1) L'obbligo di notificazione preventiva di tutti gli aiuti al settore automobilistico ha lo scopo di consentire all'Autorità di vigilanza EFTA di accertare più direttamente la compatibilità degli aiuti erogati a tale settore con le regole di concorrenza dell'accordo SEE.

(2) La valutazione dell'aiuto deve tener conto di fattori economici ed industriali di ordine generale, delle caratteristiche specifiche del settore e della società interessata, nonché di fattori regionali e sociali. Beninteso, l'Autorità di vigilanza EFTA non pretende d'imporre una sua strategia di politica industriale al settore: decisioni del genere competono evidentemente all'industria e al mercato stesso. L'Autorità di vigilanza EFTA si è prefissa lo scopo di assicurare che l'industria automobilistica operi in futuro in un clima di concorrenza leale rimuovendo le distorsioni degli scambi dovuti agli aiuti e creando un ambiente generalmente favorevole alla concorrenza, capace di promuovere la produttività e la competitività del settore.

(3) I criteri cui si ispirerà l'Autorità di vigilanza EFTA nel valutare i casi di aiuto varieranno a seconda degli obiettivi perseguiti dall'aiuto in questione. Comunque, in tutti i casi, sarà necessario assicurare che l'entità dell'aiuto concesso sia proporzionata ai problemi che esso mira a risolvere. I criteri di valutazione che l'Autorità di vigilanza EFTA seguirà nell'esaminare vari tipi di aiuto saranno i seguenti.

23.4.1. Aiuti di salvataggio e aiuti alla ristrutturazione

(1) In linea di principio, gli aiuti di salvataggio e alla ristrutturazione dovrebbero essere autorizzati soltanto in circostanze eccezionali. L'aiuto dev'essere subordinato all'esistenza di un soddisfacente piano di riassetto. Sarà necessario vegliare a che l'aiuto non consenta ai beneficiari di aumentare la propria quota di mercato a spese di concorrenti che non fruiscono di aiuti. Nell'ipotesi di sovraccapacità l'Autorità di vigilanza EFTA può esigere tagli di capacità per contribuire al risanamento del settore.

23.4.2. Aiuti regionali

(1) L'Autorità di vigilanza EFTA adotta in genere un atteggiamento positivo nei confronti degli aiuti agli investimenti per l'insediamanto di nuovi impianti di produzione, di autoveicoli o l'estensione di impianti già attivi, diretti a colmare handicap strutturali nelle regioni svantaggiate degli Stati EFTA. I benefici sul piano dello sviluppo regionale (ad esempio la promozione di uno sviluppo durevole della regione tramite la creazione di posti di lavoro in imprese efficienti) dovrebbe essere messa a confronto con le eventuali conseguenze negative sul settore nel suo complesso (come la creazione di importanti sovraccapacità).

23.4.3. Aiuti agli investimenti innovativi, ammodernamenti o razionalizzazioni

(1) Nel contesto del mercato SEE delle automobili, la concorrenza fra i produttori si farà più intensa mentre aumenteranno gli effetti distorsivi degli aiuti. Di conseguenza, l'Autorità di vigilanza EFTA, nell'esaminare gli aiuti per ammodernamenti e innovazioni, adotterà criteri rigorosi. Misure del genere devono essere prese dalle società stesse e, di norma, finanziate con i loro fondi propri o con prestiti bancari ottenuti nell'ambito delle loro normali attività in un mercato concorrenziale. Aiuti erogati per una razionalizzazione fondamentale devono essere oggetto di un attento esame al fine di accertare se essi determinino effettivamente cambiamenti radicali necessari nella struttura e nell'organizzazione delle attività della società e che lo sforzo finanziario richiesto ecceda quanto le società stesse potrebbero finanziare con i propri fondi in situazioni normali. Saranno parimenti oggetto di esame le proposte di aiuto per investimenti innovativi, al fine di accertare che essi siano realmente collegati all'introduzione di prodotti o procedimenti autenticamente innovativi.

23.4.4. Aiuti alla ricerca e sviluppo

(1) L'Autorità di vigilanza EFTA adotta un atteggiamento positivo nei confronti degli aiuti alla ricerca e sviluppo precompetitivi. Tuttavia, l'Autorità di vigilanza EFTA veglierà parimenti, in conformità con la disciplina sugli aiuti di Stato per la ricerca e sviluppo (si veda il capitolo 14), a che si faccia una netta distinzione fra la ricerca e lo sviluppo propriamente detti e l'introduzione di nuove tecnologie conseguenti agli investimenti produttivi (ammodernamenti).

23.4.5. Aiuti alla difesa dell'ambiente e al risparmio energetico

(1) Lo sviluppo di veicoli meno inquinanti e che risparmino energia risponde ad un'esigenza imperativa dell'industria automobilistica e dovrebbe pertanto essere finanziato con i fondi propri dell'impresa. Gli aiuti per il controllo generale dell'inquinamento, ad esempio quelli concessi nel quadro della disciplina degli aiuti per la difesa dell'ambiente (si veda il capitolo XV), potranno ancora essere accettati nell'ambito dei regimi di aiuto esistenti. Tutti questi casi saranno esaminati individualmente.

23.4.6. Aiuti alla formazione professionale connessa con gli investimenti

(1) L'Autorità di vigilanza EFTA adotta generalmente un atteggiamento positivo nei confronti dei programmi di formazione, riqualificazione e riconversione. Le proposte di aiuto in questi settori saranno esaminate al fine di assicurare che non si concretino nel puro e semplice alleggerimento di costi che le imprese dovrebbero di norma sopportare da sole, e in particolare che non eludano gli orientamenti qui definiti.

(2) Di conseguenza, l'Autorità di vigilanza EFTA intende procedere ad un attento esame, nell'ambito degli orientamenti qui definiti, degli aiuti a favore delle misure di formazione professionale a livello d'impresa rese necessarie dagli investimenti, e quindi direttamente connesse a questi ultimi. L'Autorità di vigilanza EFTA assicurerà:

- che tali aiuti non superino un ragionevole livello d'intensità, allorquando sono connessi ad investimenti produttivi;

- che le misure di formazione professionale previste dal progetto corrispondano ad autentici cambiamenti qualitativi delle qualifiche richieste alla forza lavoro ed interessino una percentuale rilevante di questa, in modo che risultino credibilmente finalizzate a salvaguardare l'occupazione e creare nuove possibilità di lavoro per persone che rischiano la disoccupazione.

(3) Le iniziative di formazione professionale assunte da una o da tutte le imprese in conseguenza degli investimenti da esse effettuati e che non possiedono i requisiti sopra indicati devono essere considerate come facenti parte dell'investimento stesso o verranno valutate alla luce dei criteri applicabili alle varie forme di aiuto agli investimenti, quali sopra definiti.

(4) Possono essere considerate compatibili le misure di riqualificazione professionale dei lavoratori quando siano dirette a permetterne il reimpiego nella stessa impresa, non siano collegate ad investimenti e mirino a salvaguardare l'occupazione e a creare nuovi posti di lavoro per persone che rischiano la disoccupazione nell'ambito di una ristrutturazione.

23.4.7. Aiuti al funzionamento

(1) Gli aiuti al funzionamento hanno effetti distorsivi diretti e continuati in un settore sensibile come quello automobilistico: pertanto essi non dovrebbero essere autorizzati, neppure in regioni svantaggiate. Nessun nuovo aiuto al funzionamento sarà autorizzato nel settore in questione e l'autorità di vigilanza EFTA proporrà, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1 del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, a tutti gli Stati EFTA che attualmente li concedono, di eliminare progressivamente gli aiuti al funzionamento ivi esistenti.

23.5. Relazione annuale

(1) Gli Stati membri sono invitati a trasmettere all'Autorità di vigilanza EFTA una relazione annuale in cui siano indicati tutti i pagamenti effettuati a titolo di aiuto, sotto qualsiasi forma, a favore di costruttori di autoveicoli o di motori per autoveicoli durante l'anno di riferimento. La relazione annuale indicherà altresì tutti gli aiuti versati a progetti che non superano la soglia dei 12 milioni di ECU, e che non sono quindi soggetti a notificazione preventiva. La relazione deve pervenire all'Autorità di vigilanza EFTA non oltre il terzo mese che segue l'anno di riferimento. I dettagli relativi alle informazioni da includere nella relazione annuale figurano all'allegato VII alla presente guida.

24. AIUTI ALLE INDUSTRIE SIDERURGICHE FUORI CECA (65)

24.1. Introduzione

(1) I principi esposti in questo capitolo si applicano alle attività siderurgiche che non rientrano nell'ambito di applicazione del protocollo 14 all'accordo SEE. Tali attività sono formate da una serie di settori e sottosettori che presentano le seguenti caratteristiche principali:

- i settori non sono compresi nel campo di applicazione del trattato CECA;

- in tali settori l'acciaio subisce una prima trasformazione prima dell'ulteriore trasformazione in prodotto finale.

(2) I principali sottosettori che compongono la prima trasformazione dell'acciaio sono i seguenti:

- tubi (senza saldatura, saldati di grandi dimensioni, saldati di piccole e medie dimensioni),

- prodotti trafilati e tirati,

- laminazione e profilatura a freddo,

- fucinatura (fucinatura, stampaggio),

- fonderie,

- imbutitura e taglio.

(3) Lo scopo della presente disciplina, che riconosce la particolare sensibilità della situazione di concorrenza nei settori siderurgici fuori CECA, è di salvaguardare la parità delle condizioni di concorrenza e di scambio nonché di evitare che gli aiuti versati a filiali di gruppi siderurgici per attività al di fuori del campo di applicazione del trattato CECA non vadano in ultima analisi a vantaggio di attività CECA aggirando così la disciplina necessaria e rigorosa degli aiuti in questo settore.

24.2. Condizioni particolari di notifica

(1) Fatte salve le norme generali di notifica, gli Stati EFTA notificano in anticipo all'Autorità di vigilanza EFTA tutti gli aiuti individuali concessi nei settori dei tubi non saldati e dei tubi saldati di notevoli dimensioni (´Y > 406,4 mm), e ciò astrazion fatta dall'importanza degli aiuti o dalle regioni dove si trovano le imprese che ne fruiscono.

(2) Gli aiuti concessi all'industria siderurgica fuori CECA nel quadro di regimi esistenti sono soggetti all'obbligo di notifica preventiva dei casi individuali di aiuto che superano le soglie stabilite al capitolo 29.

24.3. Criteri di valutazione degli aiuti

(1) L'esame dei casi di aiuto si basa sui seguenti parametri principali:

- Grado di integrazione di ognuno dei settori con le attività di cui al protocollo 14 dell'accordo SEE: soltanto nel caso di un'integrazione sufficientemente significativa, esiste il rischio di un trasferimento da un settore all'altro.

- Soltanto i tubi non saldati, i tubi saldati di grandi dimensioni (´Y > 406,4 mm), la fucinatura e successivamente la trafilatura hanno notevole grado d'integrazione tecnica con le attività siderurgiche di cui al protocollo 14 all'accordo SEE.

- Situazione economica e finanziaria del settore: in linea generale i settori in difficoltà sono quelli che possono maggiormente fruire di notevoli aiuti. La produzione di tubi, la fucinatura, la trafilatura di acciai dolci e le fonderie registrano problemi di capacità eccedentarie e pertanto di serie difficoltà di ordine economico e finanziario.

- Struttura del settore: i settori caratterizzati da una notevole concentrazione dell'attività in seno ad alcuni grandi gruppi devono essere oggetto di una particolare attenzione rispetto a quelli con una struttura dispersa, le cui imprese reagiscono con maggiore capacità di adattamento a situazioni di capacità eccedentaria. Soltanto la produzione di tubi, la fucinatura e la trafilatura di acciai dolci registrano una notevole concentrazione mentre per gli altri settori c'è una maggiore dispersione.

- Importanza economica rispetto all'attività siderurgica di cui al protocollo 14 all'accordo SEE: il consumo di acciaio è uno dei parametri che permettono di valutare la dimensione economica di un settore rispetto agli altri nell'insieme della siderurgia cui non si applica il protocollo 14 all'accordo SEE. In base a tale parametro solo la produzione di tubi, la trafilatura e i prodotti tirati hanno una notevole importanza.

24.4. Relazione

(1) Gli Stati EFTA comunicano due volte l'anno in una relazione all'Autorità di vigilanza EFTA gli aiuti versati durante i sei mesi precedenti in favore dei sottosettori citati al precedente paragrafo 24.2.1 nonché dei sottosettori dei tubi saldati di piccole e medie dimensioni, della fucinatura, delle fonderie e della trafilatura di acciai dolci.

(2) Le relazioni devono essere trasmesse entro i due mesi successivi alla fine di ogni semestre.

(3) L'Autorità di vigilanza EFTA si riserva il diritto di modificare gli elenchi dei sottosettori citati ai paragrafi 24.2.1 e 24.4.1 introducendovi, se del caso, nuovi sottosettori qualora constatasse che gli aiuti in favore di questi sottosettori possono alterare negativamente le condizioni degli scambi tra le parti contraenti.

PARTE VI DISCIPLINA DEGLI AIUTI REGIONALI (66)

25. INTRODUZIONE

(1) Gli aiuti a finalità regionale, quando sono adeguati ed oculatamente applicati, costituiscono uno degli strumenti indispensabili dello sviluppo regionale e permettono ai singoli Stati di effettuare una politica regionale intesa a favorire un'espansione più equilibrata tra le varie regioni.

(2) Tuttavia, gli aiuti concessi per promuovere lo sviluppo regionale possono contenere un rischio di distorsione della concorrenza e degli scambi tra i paesi in misura incompatibile con il funzionamento dell'accordo SEE.

(3) Un'applicazione non coordinata degli aiuti regionali può, soprattutto in situazioni sociali ed economiche diverse, avere effetti negativi sul funzionamento dell'accordo SEE. Pertanto il rispetto di una disciplina che vieta gli aiuti regionali nelle regioni più sviluppate e li autorizza in quelle meno sviluppate, a seconda della gravità dei problemi, avrà certamente effetti favorevoli sulle regioni più svantaggiate. È obiettivo dichiarato della presente disciplina prevenire i rischi di una gara al più alto livello di aiuti.

(4) Nell'istituire la presente disciplina l'Autorità di vigilanza EFTA è ben consapevole del fatto che gli aiuti di Stato non sono il fattore determinante principale ed immutabile delle decisioni delle imprese riguardo all'ubicazione e alle dimensioni delle loro attività produttive. A tali decisioni concorre una serie complessa di fattori, in particolare socio-economici, che spiegano perchè anche una notevole intensità degli aiuti può essere insufficiente in talune regioni ad assicurare la continuazione della produzione o ad attrarre nuovi investimenti. Per quanto riguarda quest'ultimo fattore, l'esperienza insegna che le imprese che possono effettivamente scegliere l'ubicazione dei loro stabilimenti fondano la loro decisione su un ampio ventaglio di variabili, tra cui l'ubicazione dei loro fornitori e dei loro clienti, la disponibilità e la qualità della manodopera, la legislazione sociale, il diritto delle società, i costi della manodopera, l'imposizione fiscale, ecc. dei vari Stati membri, che incidono tutte sul funzionamento degli stabilimenti.

(5) I rischi di distorsione della concorrenza e degli scambi devono perciò essere valutati in vario modo a seconda dei fattori che favoriscono o impediscono lo sviluppo delle diverse regioni del territorio cui si applica l'accordo SEE. Questo è, inoltre, il motivo per il quale l'Autorità di vigilanza EFTA, nell'esercitare i poteri conferitile dall'articolo 61 dell'Accordo SEE, tiene conto del fatto che gli Stati EFTA sono nella posizione migliore per conoscere, a livello nazionale, tutti gli elementi significativi necessari a valutare i bisogni delle loro regioni.

(6) L'articolo 61, paragrafo 3 dell'accordo SEE prevede due situazioni distinte nelle quali l'Autorità di vigilanza EFTA può considerare gli aiuti regionali compatibili con il funzionamento dell'accordo. Si tratta delle lettere a) e c) che si applicano a due diversi gradi di svantaggio regionale. Il metodo di applicazione dell'articolo 61, paragrafo 3, lettere a) e c) è illustrato al capitolo 28 della presente guida.

(7) Sulla base delle considerazioni sopra esposte la presente disciplina definisce i principi da osservare nel coordinamento della politica regionale, validi per tutte le regioni del territorio cui si applica l'accordo SEE, sempre tenendo conto dei problemi specifici di ciascuna regione.

(8) I principi di coordinamento degli aiuti regionali sono stabiliti sulla base di cinque aspetti principali che costituiscono un insieme:

- massimali d'intensità degli aiuti differenziati a seconda della gravità dei problemi regionali;

- trasparenza;

- specificità regionale;

- ripercussioni settoriali;

- un sistema di controllo.

Tali aspetti principali di coordinamento sono ulteriormente sviluppati nei capitoli da 26 a 28 della presente guida.

(9) È stabilito un metodo comune di valutazione dei vari regimi di aiuto e dei casi individuali. Il metodo comune, illustrato al capitolo 27 della presente guida, si applica anche agli aiuti diversi da quelli classificati come aiuti regionali. Tuttavia, si devono tener presenti i metodi specifici presentati al capitolo 12 della presente guida, che vanno applicati agli aiuti classificati come aiuti de minimis.

(10) Il metodo comune di cui al capitolo 27 si basa sull'intensità dell'aiuto espressa

- in percentuale dell'investimento iniziale oppure

- con un importo espresso nell'unità di conto europea (ECU) per posto di lavoro creato con l'investimento iniziale.

(11) È definito investimento iniziale l'investimento in attività fisse per la creazione di un nuovo stabilimento, per l'ampliamento di uno stabilimento esistente o per l'avvio di un'attività che comporta un cambiamento fondamentale nella gamma dei prodotti o nel processo produttivo di uno stabilimento esistente (tramite razionalizzazione, ristrutturazione o ammodernamento). Può essere considerato investimento iniziale anche un investimento in attività fisse effettuato rilevando un'impresa che ha chiuso o avrebbe chiuso se non fosse stata acquistata. Il modo in cui l'investimento iniziale così definito è individuato nei regimi di aiuti regionali degli Stati EFTA è esaminato dall'Autorità di vigilanza EFTA nel corso del suo riesame dei regimi di aiuto esistenti, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1 del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte e della sua valutazione di nuovi aiuti ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3 del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte.

26. PRINCIPI DI VALUTAZIONE DEGLI AIUTI REGIONALI

26.1. Massimali differenziati d'intensità degli aiuti

(1) I massimali d'intensità degli aiuti sono fissati in equivalente sovvenzione netto (ESN) espressi in percentuale dell'investimento iniziale o in unità di conto europee (ECU) per posto di lavoro creato dall'investimento iniziale. Il massimale si applica a tutti gli aiuti regionali concessi ad uno stesso investimento. I massimali si differenziano a seconda della gravità dei problemi nelle regioni in questione.

(2) Gli aiuti regionali complessivi, concessi ad un dato investimento iniziale o alla creazione di posti di lavoro, devono rispettare uno degli appropriati massimali alternativi.

(3) Se uno Stato EFTA sceglie di esprimere l'intensità dell'aiuto in ECU per posto di lavoro creato, deve essere rispettato anche un massimale aggiuntivo espresso in percentuale dell'investimento iniziale (si veda il punto 28.2.4). Questo massimale aggiuntivo non si applica al settore terziario e al trasferimento di uno stabilimento.

(4) Ai fini del precedente paragrafo 3, sono considerate settore terziario le attività elencate nelle sezioni G, H, I, J, K, L, M, N e O della Classificazione industriale generale delle attività economiche nella Comunità europea (NACE-Riv. 1) (67), ad eccezione delle seguenti attività elencate alla sezione I (trasporti, magazzinaggio e comunicazioni): divisione 60 (trasporti terrestri) divisione 61 (trasporti marittimi e per vie d'acqua), divisione 62 (trasporti aerei), gruppo 63.1 (movimentazione merci e magazzinaggio) e gruppo 63.2 (altre attività connesse ai trasporti).

(5) Nel caso di trasferimento di impianti in una zona di aiuti, i massimali saranno:

- del 100 % del costo di trasferimento dei macchinari e delle attrezzature oppure

- l'idoneo massimale fissato conformemente ai massimali differenziati d'intensità degli aiuti, applicato al valore dei macchinari e delle attrezzature o al numero di lavoratori trasferiti.

(6) I massimali di aiuto non possono essere stabiliti una volta per tutte. Si deve perciò fare in modo di assicurare che il massimale scelto corrisponda effettivamente ai bisogni e ai problemi delle zone beneficiarie.

(7) Il livello di tutti i massimali sarà riesaminato, di norma, al termine di un periodo di tre anni e tenuto conto in particolare dell'esperienza acquisita, dell'evoluzione delle situazioni regionali nel territorio cui si applica l'accordo SEE (soprattutto dell'evoluzione della disoccupazione), del numero di posti di lavoro creati o mantenuti e delle modifiche apportate ai regimi di aiuto.

Aiuti non subordinati ad un investimento iniziale o alla creazione di nuovi posti di lavoro

(8) Aiuti a finalità regionale che non sono subordinati ad un investimento iniziale o alla creazione di nuovi posti di lavoro possono avere il carattere di aiuti al funzionamento. L'Autorità di vigilanza EFTA esprime riserve in linea di principio in merito alla compatibilità degli aiuti al funzionamento con il funzionamento dell'Accordo SEE.

(9) Le circostanze nelle quali l'Autorità di vigilanza EFTA, nonostante le sue riserve di principio, può ritenere gli aiuti al funzionamento compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE, sono specificate al punto 28.1.5.

Deroghe

(10) Deroghe ai massimali d'intensità o ai principi relativi agli aiuti non subordinati ad un investimento iniziale o alla creazione di nuovi posti di lavoro, relativi all'aumento o all'introduzione di taluni aiuti, possono essere ammesse dall'Autorità di vigilanza EFTA purché si faccia ricorso alla comunicazione preventiva della giustificazione del caso, conformemente alla procedura di cui all'articolo 1 del protocollo 3 all'accordo sull'autorità di vigilanza e sulla Corte. Tali deroghe saranno comunicate periodicamente dall'Autorità di vigilanza EFTA agli Stati EFTA.

26.2. Trasparenza

(1) La trasparenza degli aiuti costituisce una condizione essenziale per garantire il coordinamento e la valutazione dei regimi generali di aiuti regionali.

(2) Un aiuto è trasparente quando è misurabile secondo il metodo comune di valutazione. Il metodo comune si basa sull'importanza relativa dell'aiuto rispetto all'importo dell'investimento iniziale, espressa in percentuale, o, in alternativa, sull'importo dell'aiuto espresso in ECU per posto di lavoro creato con l'investimento iniziale. Tuttavia, si può procedere ad una valutazione degli aiuti anche quando essa comporta ipotesi che introducono un margine a volte molto ampio d'incertezza nei calcoli. Gli aiuti che non si possono in qualche modo misurare vanno considerati non trasparenti.

(3) Gli Stati EFTA sono tenuti a garantire la trasparenza degli aiuti regionali eliminando gli aiuti non trasparenti, modificando i regimi d'aiuto esistenti e improntando i regimi nuovi in direzioni di un'autentica trasparenza.

Metodo di misurazione a posteriori

(4) Per garantire la trasparenza l'Autorità di vigilanza EFTA, nelle sue decisioni di autorizzazione dei regimi di aiuti a finalità regionale che comprendono sia gli aiuti che possono sia gli aiuti che non possono essere misurati in anticipo, richiederà l'adozione di un metodo di misurazione a posteriori. Gli Stati EFTA interessati devono inserire nei propri regimi di aiuti una norma che preveda, nei singoli casi, la detrazione dell'equivalente sovvenzione netto degli aiuti misurabili a priori dal corrispondente massimale al fine di determinare l'importo dell'aiuto che può ancora essere corrisposto. L'aiuto che non può essere misurato a priori sarà corrisposto a concorrenza di tale importo espresso in equivalente sovvenzione netto. Nel caso in cui la corresponsione dell'aiuto sia ripartita su un certo numero di anni, il saldo residuo alla fine di ciascun anno può essere riportato all'anno successivo ed essere aumentato del tasso di attualizzazione/riferimento. Tale procedura continua ad applicarsi fino al momento in cui l'aiuto cessa conformemente alle sue particolari condizioni di pagamento o fino all'esaurimento del massimale.

(5) Si deve qui ricordare che i massimali non sono necessariamente quelli fissati ai punti 28.1.4 e 28.2.4, bensì quelli fissati dagli stati EFTA e accettati dall'Autorità di vigilanza EFTA a norma dell'articolo 1 del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte.

Misurabilità degli aiuti subordinati ad investimenti iniziali o alla creazione di posti di lavoro

(6) Gli aiuti al fattore lavoro sono ritenuti misurabili quando l'aiuto concesso per posto di lavoro creato può essere espresso come equivalente sovvenzione netto in ECU. Agli aiuti al fattore lavoro, che non possono essere così espressi, si applica tuttavia il sistema di misurazione a posteriori di cui al precedente paragrafo 4.

(7) Le sovvenzioni in conto canoni sono considerate misurabili quando sono limitate nel tempo e quando è fissata la percentuale del canone locativo concessa ogni anno a titolo di aiuto. Il canone locativo sugli immobili, escluso il terreno su cui essi insistono, è ritenuto equivalente ad un tasso di reddito sul valore dell'immobile; detto tasso di reddito è parimenti assimilato al tasso di riferimento. Il canone locativo per i terreni è per ipotesi ritenuto uguale al tasso reale di reddito, ossia alla differenza tra il tasso di riferimento e il tasso d'inflazione. Il valore in capitale degli immobili e dei terreni va incluso nella base tipo, al fine di definire l'investimento sulla cui base gli aiuti devono essere misurati.

(8) Gli aiuti nella forma di garanzie per prestiti sono misurati equiparando la garanzia ad un contributo in conto interessi su un prestito equivalente al valore dell'importo garantito. Il valore dell'equivalente sovvenzione in conto interessi è pari alla differenza tra il tasso di riferimento applicabile in un singolo Stato EFTA e il tasso d'interesse al quale il governo dello stesso Stato può contrarre prestiti nello stesso periodo cui si riferisce il tasso di riferimento. Gli oneri imposti da uno Stato EFTA per la concessione di una garanzia sono dedotti dal valore della garanzia in tal modo calcolata. La percentuale dei pagamenti effettuati ogni anno per conto degli inadempimenti sul totale delle garanzie offerte sarà comunicata annualmente dallo Stato EFTA all'Autorità di vigilanza EFTA. Tali informazioni sui tassi di inadempienza possono essere utilizzate per modificare il valore della garanzia. Qualora uno Stato EFTA preferisca non utilizzare tale metodo per valutare le garanzie, esso notificherà all'Autorità di vigilanza EFTA tutti i singoli casi comportanti investimenti superiori a 1,5 milioni di ECU in cui vengono concesse garanzie.

(9) Alle agevolazioni fiscali si applica il metodo di misurazione a posteriori di cui al precedente paragrafo 4.

Misurabilità degli aiuti non subordinati ad un investimento iniziale o alla creazione di posti di lavoro

(10) Gli aiuti relativi agli investimenti di rinnovo saranno misurati in base ad un metodo che viene introdotto con grandi riserve, poichè è in esso insito un ampio grado di approssimazione. Si ritiene tuttavia necessario porre tutti gli Stati EFTA nella stessa posizione per quanto concerne i massimali. Il metodo di seguito descritto sarà pertanto usato per garantire l'osservanza dei massimali, almeno fino a quando l'Autorità di vigilanza EFTA non renderà note le eventuali condizioni in cui essa può considerare gli aiuti di questo tipo come compatibili.

(11) Gli aiuti agli investimenti di rinnovo saranno misurati esprimendo in primo luogo l'aiuto quale equivalente sovvenzione netto dell'investimento iniziale tramite un idoneo tasso di attualizzazione. I tempi di un investimento di rinnovo in base al metodo comune di valutazione. Questo equivalente sovvenzione netto sarà poi messo in relazione all'investimento di rinnovo si baseranno sulla vita media del macchinario.

(12) Agli aiuti concessi sotto forma di sgravi fiscali e aventi caratteristiche di aiuti al funzionamento si applica il metodo di misurazione a posteriori di cui al precedente paragrafo 4.

(13) Gli aiuti concessi al fattore lavoro e aventi il carattere di aiuti al funzionamento, espressi in importi fissi per determinati periodi e per ciascun occupato, sono misurati calcolando, mediante il tasso di riferimento, l'equivalente sovvenzione netto dell'importo necessario per ottenere la corresponsione dell'aiuto. L'uso di tale metodo di misurazione si basa sul presupposto che l'importo pagato per ciascun occupato non possa essere aumentato. Qualora non fosse fissato l'importo che viene corrisposto, si applicherà il metodo di misurazione a posteriori di cui al precedente paragrafo 4.

Misurabilità degli aiuti per il trasferimento di impianti

(14) Gli aiuti concessi per il trasferimento di impianti sono ritenuti misurabili quando sono espressi in percentuale delle spese di trasloco (ivi compresi i costi dello smontaggio e del rimontaggio) oppure in percentuale del valore dei macchinari ed attrezzature trasferiti. Quando è già stato concesso un aiuto in uno dei due modi suindicati, il valore suddetto non può essere fatto rientrare tra le spese in conto capitale ammissibili ad ulteriore aiuto e va pertanto escluso dalla base tipo.

(15) Gli aiuti concessi in relazione al numero di lavoratori trasferiti sono coordinati con riferimento ai massimali espressi in ECU per posto di lavoro creato.

26.3. Specificità regionale

(1) La specificità regionale sarà posta in opera alla luce dei seguenti principi:

- gli aiuti regionali non devono coprire l'intero territorio nazionale, cioè gli aiuti generali non possono essere concessi sotto forma di aiuti allo sviluppo regionale;

- i regimi di aiuto devono specificare chiaramente, sia territorialmente, sia in senso quantitativo, la delimitazione delle regioni aiutate o, all'interno di queste, la delimitazione delle zone che fruiscono degli aiuti;

- ad eccezione del caso dei poli di sviluppo, gli aiuti regionali non devono essere concessi in maniera puntuale, cioè in zone geografiche isolate che non hanno praticamente nessuna influenza sullo sviluppo di una data regione;

- quando si tratti di far fronte a problemi di diversa natura, intensità o urgenza, l'intensità degli aiuti deve essere adattata in relazione ai suddetti;

- la graduazione e la scala delle aliquote degli aiuti in relazione alle varie zone e regioni devono essere chiaramente indicate.

26.4. Ripercussioni settoriali

(1) La mancanza di specificità settoriale della maggior parte dei regimi generali di aiuti a finalità regionale è una delle caratteristiche intrinseche di questi regimi, in quanto un aiuto regionale viene spesso accordato senza distinzione a tutti i settori industriali. Tuttavia, gli effetti degli aiuti sulla concorrenza e sugli scambi si avvertono appunto a livello dei beni e dei servizi ed è difficile apprezzare tali effetti qualora gli aiuti regionali manchino di specificità settoriale.

(2) Di conseguenza, la massima attenzione deve essere rivolta agli aspetti settoriali delle informazioni in materia di aiuti che gli Stati EFTA devono fornire all'Autorità di vigilanza EFTA. Si ricorda a questo proposito che qualora un regime di aiuti regionali abbia finalità mista, regionale e settoriale, è indispensabile che detto regime sia comunicato in quanto tale all'Autorità di vigilanza EFTA a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, affinché possa essere valutato sotto il profilo regionale e sotto il profilo settoriale.

(3) In mancanza di una soluzione generale al problema delle ripercussioni settoriali, l'Autorità di vigilanza EFTA, dopo aver consultato gli Stati EFTA, esaminerà le opportunità di applicare adeguate restrizioni nell'accordare aiuti regionali, se tali restrizioni sono giustificate dalla situazione di un determinato settore.

(4) Qualora un investimento benefici di un aiuto regionale e di altri tipi di aiuto accordati su una base diversificata a livello regionale, l'aiuto regionale può essere concesso solo se il cumulo dell'aiuto regionale e della componente regionale degli altri tipi di aiuto non supera i massimali approvati dall'Autorità di vigilanza EFTA.

26.5. Sistema di vigilanza

(1) L'autorità di vigilanza EFTA vigilerà sull'applicazione dei principi di coordinamento mediante la notifica a posteriori dei casi importanti di applicazione dei regimi di aiuti regionali, secondo una procedura che garantisce il segreto d'ufficio. Gli obblighi relativi alla presentazione di un rapporto saranno stabiliti nelle decisioni riguardanti i regimi di aiuti regionali conformemente all'articolo 1 del protocollo 3 dell'accordo sull'autorità di vigilanza e sulla Corte.

L'esisto dell'applicazione dei principi del coordinamento sarà esaminato periodicamente insieme ai funzionari nazionali responsabili degli aiuti. Gli elementi più salienti di tale esame figureranno nella revisione periodica della disciplina degli aiuti di Stato che l'Autorità di vigilanza EFTA preparerà a norma del protocollo 27, lettera b) dell'accordo SEE.

27. IL METODO COMUNE DI VALUTAZIONE DEGLI AIUTI

(1) Il metodo comune di valutazione degli aiuti permette di confrontare gli aiuti all'interno di uno stesso regime e fra i diversi regimi di aiuto degli Stati EFTA, prendendo in considerazione l'importo massimo teorico che può essere accordato. Tale importo massimo teorico può essere molto diverso dall'importo effettivo dell'aiuto concesso in un caso determinato.

(2) Per i calcoli si considera soltanto l'aiuto al netto dei tributi, cioè l'equivalente-sovvenzione netto che resta acquisito dal beneficiario dopo che questi ha pagato le imposte sugli utili, assumendo come ipotesi che i profitti realizzati dall'impresa sin dal primo anno siano tali da dover versare il massimo dei contributi.

(3) Le definizioni di base e le convenzioni sono le seguenti:

a) La base tipo dell'aiuto comprende tre categorie di spese d'investimento: terreno, fabbricati, macchinari ed attrezzature. Questa convenzione comporta un margine di approssimazione più o meno ampio a seconda degli elementi che rientrano nelle tre categorie di spese. L'applicazione del metodo implica dunque rettifiche della base, a seconda che l'aiuto sia accordato soltanto ad una parte di queste categorie o a spese supplementari. Per queste ultime la condizione di trasparenza è quella di conoscere la loro entità rispetto alla base tipo.

b) I criteri di ripartizione all'interno della base tipo dell'aiuto sono stabiliti dagli Stati EFTA e comunicati all'Autorità di vigilanza EFTA. I criteri sono medie molto approssimative. Su questo punto il metodo si discosta dunque dal principio di considerare soltanto l'importo massimo teorico dell'aiuto.

c) Il momento del pagamento dell'aiuto è lo stesso per tutti gli aiuti. Anche questa semplificazione introduce un margine di approssimazione, ma nel senso di un certo aumento dell'intensità. Non si tiene conto dello scarto fra la data o le date di versamento rispetto al momento in cui è stata decisa la concessione dell'aiuto. I crediti a tasso agevolato o con abbuoni d'interesse sono ricondotti alla stessa data delle sovvenzioni mediante un calcolo di attualizzazione.

d) Il problema della fiscalizzazione eterogenea degli aiuti all'interno di un medesimo regime generale, a seconda delle varie forme di aiuto, e fra i vari regimi generali di aiuti regionali degli Stati EFTA, per una stessa forma di aiuto, è risolto adottando la formula del risultato netto a fiscalizzazione avvenuta, espresso in equivalente sovvenzione, degli aiuti che rimangono acquisiti dal beneficiario. Ciò implica l'ipotesi che l'impresa consegua degli utili sin dall'inizio e che tali utili, alla fine del primo esercizio, siano sufficienti a pagare il massimo d'imposte prelevate sugli aiuti.

e) Gli elementi di calcolo per i crediti a tasso agevolato o con abbuono d'interessi sono i seguenti:

- la quota: percentuale delle spese d'investimento, tenuto conto della base tipo, coperta dal credito;

- la durata del credito;

- la durata del periodo di franchigia di ammortamento;

- l'entità della riduzione del tasso d'interesse.

I testi legislativi, regolamentari o amministrativi comunicati all'Autorità di vigilanza EFTA devono contenere le suddette indicazioni, affinché il regime di aiuti sia trasparente.

f) Il tasso d'interesse di riferimento è utilizzato per adeguare gli aiuti ai valori attuali e calcolare gli elementi di aiuto dei crediti. Il tasso di riferimento deve riflettere il tasso d'interesse medio sul mercato considerato. Il tasso di riferimento è stabilito dall'Autorità di vigilanza EFTA su proposta dello Stato EFTA all'inizio di ogni anno sulla base del tasso annuo medio dell'anno precedente. Tuttavia, nel caso si verificasse una variazione significativa del tasso di riferimento, esso sarà adeguato di comune accordo dall'Autorità di vigilanza EFTA e dallo Stato EFTA interessato. Tale adeguamento sarà effettuato solo in presenza di una discrepanza considerevole tra il tasso di riferimento corrente e la media dei tassi registrati in un periodo di tre mesi.

g) Gli aiuti fiscali trasparenti sono quelli che soddisfano le seguenti condizioni:

- l'imposta, prelevata secondo un'aliquota forfettaria o massima d'imposizione, deve avere come base imponibile un importo investito nella regione;

- inoltre, l'aiuto deve essere determinato mediante una quota dell'aliquota d'imposizione e deve avere una durata precisa.

Tuttavia, qualsiasi aiuto fiscale può essere reso trasparente fissando un massimale espresso in percentuale dell'investimento.

(4) Il metodo comune di valutazione si applica all'esame e al calcolo dell'intensità degli aiuti per i regimi di aiuti a finalità regionale. Molte delle ipotesi e delle convenzioni utilizzate al livello dei regimi generali non sono necessarie per la valutazione dei singoli casi. Ai fini dell'applicazione di tale metodo, nell'esame dei casi singoli dovrebbero essere introdotti i seguenti perfezionamenti:

- in luogo della base tipo teorica, l'utilizzazione del costo effettivo dei terreni, dei fabbricati e dei macchinari;

- il tasso di riferimento/attualizzazione sarà il tasso in vigore all'inizio del progetto;

- quando gli aiuti e/o gli investimenti non sono concessi o effettuati in un singolo anno, saranno presi in considerazione i tempi effettivi degli aiuti e degli investimenti. In questo caso gli investimenti e gli aiuti verranno rapportati, mediante calcolo di attualizzazione basato sull'anno solare, all'anno in cui l'investimento è iniziato;

- nel calcolo delle sovvenzioni in conto canoni o dei periodi di riduzione dei canoni locativi per gli immobili di proprietà dello Stato, si utilizzano le effettive sovvenzioni in conto canoni o riduzioni del canone locativo e l'effettivo valore in capitale degli immobili.

(5) Il metodo comune di valutazione descrive un metodo applicabile a ciascun tipo o categoria di aiuti. Tuttavia, qualora per motivi di carattere amministrativo o di altra natura, l'Autorità di vigilanza EFTA ritenga che il metodo normalmente impiegato sia di difficile o inadeguata utilizzazione per un particolare tipo di aiuto, essa cercherà un metodo alternativo equivalente per superare tali difficoltà. L'Autorità di vigilanza EFTA comunicherà periodicamente agli Stati EFTA i particolari di detti metodi alternativi.

28. METODI DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 61, PARAGRAFO 3, LETTERE a) E c) DELL'ACCORDO SEE AGLI AIUTI REGIONALI

(1) Conformemente ai principi di base sugli aiuti regionali sopra illustrati l'Autorità di vigilanza EFTA ha adottato metodi di applicazione dell'articolo 61, paragrafo 3, lettere a) e c) dell'accordo SEE. Tali metodi di valutazione sono descritti di seguito.

(2) Va notato che, conformemente alla dichiarazione congiunta sull'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo SEE, qualora determinate regioni non siano considerate ammissibili all'aiuto nel contesto dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a) e conformemente ai criteri delle prima fase di analisi nel quadro del disposto della lettera c) mediante l'applicazione dei metodi sotto illustrati, è possibile effettuare un esame secondo altri criteri, ad esempio una densità di popolazione molto bassa.

28.1. Metodo di applicazione dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a) agli aiuti regionali nazionali

(1) L'articolo 61, paragrafo 3, lettera a) stabilisce che gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita è anormalmente basso, oppure esiste una grave forma di sotto occupazione possono essere considerati compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE.

28.1.1. Principi del metodo

(1) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a) l'Autorità di vigilanza EFTA basa le sue decisioni su un metodo che le consente di valutare il livello relativo di sviluppo di differenti regioni rispetto alla media dello Spazio economico europeo. Il metodo è basato sui seguenti principi:

- la situazione socioeconomica delle regioni previste dall'articolo 61, paragrafo 3, lettera a) è valutata anzitutto sulla base del PIL/PPA (prodotto interno lordo misurato in parità di potere d'acquisto) pro capite utilizzando l'indice SEE della regione calcolato in media su un periodo minimo di tre anni, possibilmente sulla base degli ultimi tre anni;

- il livello relativo dello sviluppo regionale è confrontato con la media SEE;

- per determinare l'ammissibilità delle regioni ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), si fà riferimento alla situazione delle regioni corrispondenti alle regioni del livello II della NUTS (68) dell'Unione europea, a condizione che la regione di livello II interessata abbia un PIL/PPA pro capite di 75 o meno, il che indica un tenore di vita anormalmente basso e una grave sotto occupazione. Ciò significa che se una regione relativamente avvantaggiata fa parte di una zona altrimenti poco sviluppata, può essere considerata ammissibile ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), purchè la regione di livello II alla quale appartiene rientri nella soglia prevista di PIL/PPA. D'altro lato, però, una regione più svantaggiata sarà esclusa qualora il requisito della soglia non sia soddisfatto;

- su questa base, le regioni di livello III sono unità geografiche paragonabili alle regioni di livello III della NUTS dell'Unione europea, che sono utilizzate per differenziare i massimali di aiuto all'interno di una regione di livello II.

28.1.2. Scelta degli indicatori

(1) Il metodo utilizza il PIL pro capite misurato in parità di potere d'acquisto (PPA), una misura basata sul confronto dei prezzi negli Stati SEE per lo stesso campione di prodotti e servizi. Si ottiene così un metodo di misurazione del tenore di vita che tiene conto delle differenze del costo della vita fra le regioni dei vari Stati SEE.

(2) La sottoccupazione comprende tutti coloro che in un modo o nell'altro non sono pienamente occupati. In genere, nelle zone in cui esiste una forte sottoccupazione, la produttività tenderà ad essere bassa e come tale si rifletterà anche nei dati riguardanti il PIL. Per le aree in questione - prevalentemente aree rurali con un'infrastruttura industriale sottosviluppata o un livello limitato di attività terziarie - le statistiche sulla disoccupazione non costituiscono un parametro soddisfacente per valutare la sottoccupazione. Il livello tecnologico generalmente basso dell'infrastruttura industriale e il carattere poco sofisticato delle attività di servizio conducono ad una relativa predominanza del lavoro nel processo produttivo. Ciò può nascondere un livello significativo di sottoccupazione che non emerge dai dati sulla disoccupazione.

28.1.3. Regioni ecezionali

(1) In aggiunta alle regioni selezionate in base al suddetto metodo, altre regioni possono essere considerate ammissibili ad usufruire della deroga di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), anche in considerazione della dichiarazione congiunta sull'articolo 61, paragrafo 1, lettera c) dell'accordo SEE, in modo da tener conto della loro situazione eccezionale, quale ad esempio quella delle regioni con una densità di popolazione molto bassa.

28.1.4. Massimali degli aiuti

(1) È stato fissato come massimale d'intensità degli aiuti applicabile nelle aree dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a) l'aliquota del 75 % in equivalente sovvenzione netto (ESN) dell'investimento iniziale; il massimale alternativo sarà un equivalente sovvenzione netto di 13 000 ECU per posto di lavoro creato dall'investimento (69).

(2) I principi di coordinamento stabiliscono che i massimali d'intensità degli aiuti devono essere adeguati alla natura, intensità o urgenza dei problemi regionali. Mentre tutte le regioni a norma dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a) hanno gravi problemi regionali in confronto alla media SEE, fra regioni all'interno di uno stesso Stato possono esistere notevoli disparità per quanto riguarda il tenore di vita e la sottoccupazione.

(3) Di conseguanza, l'Autorità di vigilanza EFTA si avvarrà del suo potere discrezionale per esigere una differenziazione regionale nell'intensità degli aiuti al di sotto del 75 % in equivalente sovvenzione netto. Pertanto, il massimale dell'intensità degli aiuti nel quadro di un regime di aiuti regionale sarà costituito dal massimale notificato dallo Stato EFTA all'Autorità di vigilanza EFTA, a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte e approvato dall'Autorità di vigilanza EFTA in sede di adozione della sua successiva decisione.

28.1.5. Categorie di aiuti destinati a promuovere lo sviluppo regionale nelle aree dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a)

(1) Gli aiuti regionali possono essere generalmente divisi in due categorie: aiuti destinati ad un investimento iniziale o alla creazione di nuovi posti di lavoro ed aiuti aventi carattere di continuità, destinati a superare svantaggi particolari o permanenti (aiuti al funzionamento).

(2) Considerati i gravi svantaggi delle regioni dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), gli aiuti destinati ad un investimento iniziale possono non sempre essere adeguati o sufficienti per attirare investimenti nella regione o per permettere lo sviluppo dell'attività economica locale. Le imprese situate in queste regioni devono normalmente affrontare oneri addizionali dovuti alla loro sfavorevole ubicazione e alla carenza di infrastrutture che possono pregiudicare permanentemente la loro competitività.

(3) A determinate condizioni un certo aiuto al funzionamento può dare risultati positivi nelle zone più povere del territorio cui si applica l'accordo SEE.

- Anzitutto, alcune regioni sono così seriamente sfavorite sul piano dei costi e delle infrastrutture da rendere estremamente difficile perfino la salvaguardia degli investimenti esistenti. Nelle fasi iniziali dello sviluppo, la salvaguardia degli investimenti esistenti, eventualmente a breve o medio termine, può costituire la condizione sine qua non per attirare nuovi investimenti che contribuiranno a loro volta allo sviluppo della regione. In molte regioni dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a) non esiste ancora una struttura industriale diffusa. La maggior parte delle imprese sono di piccole dimensioni, operano in settori tradizionali e non si espandono senza uno stimolo dall'esterno. In questo contesto difficile è giustificabile che si ammettano alcune forme di assistenza come gli aiuti alla commercializzazione, al fine di permettere alle imprese di queste regioni di partecipare effettivamente al mercato SEE sia come produttori che come consumatori. Altrimenti, le opportunità offerte dallo spazio economico europeo rischiano di restare fuori della loro portata.

- Inoltre, alcune regioni possono presentare svantaggi strutturali così gravi, dovuti ad esempio alla loro distante ubicazione, da essere pressoché insuperabili. Come esempio concreto, le regioni insulari in posizione periferica possono risentire nei loro scambi commerciali di uno svantaggio permanente in materia di costi a motivo dell'onere supplementare rappresentato dalle maggiori spese di trasporto. Lo stesso vale per i costi delle comunicazioni. Gli aiuti al funzionamento di questo tipo possono promuovere rapporti più stretti fra le regioni meno sviluppate e le regioni centrali, favorendo in questo modo l'integrazione economica generale nel territorio cui si applica l'accordo SEE.

(4) Tenuto conto delle specifiche difficoltà di queste regioni, l'Autorità di vigilanza EFTA può, mediante deroga, autorizzare taluni aiuti al funzionamento nelle regioni dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), alle seguenti condizioni:

- l'aiuto dev'essere limitato nel tempo e destinato a superare gli svantaggi strutturali di imprese situate nelle regioni dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a);

- l'aiuto dev'essere destinato a promuovere uno sviluppo durevole ed equilibrato nell'attività economica e non deve condurre, a livello SEE, ad una eccessiva capacità settoriale tale da far sì che il problema settoriale risultante per lo spazio economico europeo sia più grave del problema regionale originale; in questo contesto è opportuno un approccio settoriale e in particolare s'impone l'osservanza delle norme SEE applicabili a certi settori industriali, che sono attualmente quelli delle fibre sintetiche, dei tessili e dell'abbigliamento, delle automobili, dell'acciaio e dei trasporti;

- tali aiuti non devono essere concessi in violazione delle norme specifiche che disciplinano la concessione degli aiuti alle imprese in difficoltà;

- gli aiuti destinati a promuovere le esportazioni verso altri Stati SEE sono esclusi;

- gli Stati EFTA devono inviare all'Autorità di vigilanza EFTA una relazione annuale sull'applicazione di tali aiuti da cui risulti la spesa globale (o le minori entrate in caso di agevolazioni fiscali e riduzioni in materia di previdenza sociale) per ogni tipo di aiuto e la menzione dei settori interessati.

28.2. Metodo per l'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) agli aiuti regionali nazionali

(1) L'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) stabilisce che gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, possono essere considerati compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE.

28.2.1. Principi del metodo

(1) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), l'Autorità di vigilanza EFTA basa le sue decisioni su un metodo che permette di valutare la situazione socioeconomica di una regione, sia nel contesto nazionale che nel contesto degli obblighi derivanti dall'accordo SEE. Ciò consente all'Autorità di vigilanza EFTA, nell'interesse del funzionamento dell'accordo SEE, di verificare se esiste una rilevante disparità regionale e, in caso affermativo, di autorizzare lo Stato EFTA interessato, a prescindere dal livello del suo sviluppo economico, ad attuare una politica regionale nazionale.

(2) Le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sono basate sui seguenti criteri:

- di norma le regioni sono definite sulla base di unità geografiche corrispondenti al livello III della NUTS dell'Unione europea (in casi eccezionali giustificati può essere usata un'unità più piccola o più grande);

- nella prima fase dell'analisi la situazione socio-economica di una regione è valutata in base a due criteri alternativi: il prodotto nazionale lordo pro capite (PNL) o il valore aggiunto lordo al costo dei fattori (VAL) e la disoccupazione strutturale;

- nella seconda fase di analisi vengono considerati altri indicatori rilevanti.

28.2.2. Prima fase di analisi

(1) La situazione socioeconomica di una regione è considerata in relazione a determinati parametri che sono calcolati in due tappe. La prima tappa si riferisce ad una disparità regionale minima in un contesto nazionale mentre nella seconda tappa questa disparità minima richiesta viene aggiustata in modo da tener conto della situazione di quegli Stati che hanno un livello di sviluppo più favorevole in un contesto SEE.

(2) Poiché un aiuto può essere ammissibile soltanto se agevola lo sviluppo di talune regioni economiche, è necessario che la regione in questione presenti un certo ritardo all'interno dello Stato EFTA, ossia una disparità regionale negativa minima nel contesto nazionale a prescindere dalla situazione relativa dello Stato EFTA all'interno del SEE. Questo requisito della disparità regionale minima nel contesto nazionale si considera soddisfatto se nella regione:

- il reddito misurato sulla base PIL/VAL (prodotto interno lordo/valore aggiunto lordo) pro capite è inferiore almeno del 15 % rispetto alla media dello Stato EFTA interessato o

- la disoccupazione strutturale è superiore almeno del 10 % rispetto alla media dello Stato EFTA interessato.

(3) Ciò si verifica quando l'indice del PIL/VAL per la regione non è superiore ad una soglia di base di 85 o quando l'indice della disoccupazione strutturale non è inferiore ad una soglia di base di 110. In ambedue i casi l'indice per lo Stato EFTA interessato è pari a 100.

(4) Per la disoccupazione strutturale è stato stabilito un indice relativamente più flessibile per tener conto delle importanti necessità di ridurre la disoccupazione.

(5) Allo stesso tempo gli aiuti possono essere ammissibili sontanto se non alterano le condizioni degli scambi in misura contraria al funzionamento dell'accordo SEE. Poiché è contrario al funzionamento dell'accordo SEE incrementare il divario esistente tra le regioni e aggravare il ritardo delle regioni meno favorite, l'Autorità di vigilanza EFTA ha stabilito che per poter concedere aiuti alle regioni negli Stati EFTA in cui l'indicatore evidenzia una situazione più favorevole di quella della media SEE, le disparità regionali nazionali di tali regioni devono essere proporzionalmente più grandi.

(6) È pertanto necessario stabilire la posizione relativa degli Stati EFTA all'interno del territorio cui si applica l'accordo SEE. Per misurare tale posizione vengono calcolati due indici europei per ogni Stato EFTA. Tali indici esprimono la posizione dello Stato EFTA in relazione al reddito e alla disoccupazione strutturale sotto forma di percentuale della corrispondente media SEE. Essi sono calcolati come valori medi su un periodo di cinque anni e vengono aggiornati annualmente. Nella seconda fase, l'indice europeo è utilizzato per aggiustare il rispettivo indice di base per ogni Stato EFTA che si situa al di sopra della media SEE, conformemente alla sua posizione relativa all'interno del territorio cui si applica l'accordo SEE, applicando la seguente formula:

( indice di base + indice di base × 100 indice SEE ) : 2 = indice modificato

(7) Poichè la situazione di ciascuna regione viene esaminata anzitutto nel contesto nazionale, la formula così concepita attenua l'impatto dell'indice SEE. Quanto più la situazione di uno Stato EFTA è favorevole rispetto alla media SEE, tanto più grande dev'essere la disparità di una regione all'interno del contesto nazionale per giustificare l'ammontare dell'aiuto.

(8) Per evitare i casi in cui l'indice della disoccupazione strutturale risulterebbe essere un criterio troppo rigoroso, la disparità massima richiesta è stata fissata all'indice 145. Ciò facilita la concessione di aiuti nelle regioni in cui la situazione della disoccupazione è realmente grave rispetto al contesto nazionale mentre potrebbe sembrare non altrettanto grave in un contesto SEE. Data la variazione più ridotta dell'indice del PIL/VAL non è stato necessario stabilire una disparità massima richiesta.

28.2.3. Seconda fase di analisi

(1) La prima fase dell'analisi più sopra descritta permette un esame di base della situazione socioeconomica di una regione nel suo contesto nazionale e nel suo contesto SEE in termini di disoccupazione e livelli di reddito. Tuttavia si possono utilizzare molti altri indicatori economici per mettere meglio a fuoco la situazione socioeconomica di una determinata regione. Di conseguenza, il fatto che dalla prima analisi risulti l'indice richiesto non rende automaticamente una regione ammissibile agli aiuti di Stato.

(2) La prima fase di analisi deve essere completata da una seconda fase che permette di prendere in considerazione altri indicatori rilevanti basati su dati statistici SEE e nazionali. Questi altri indicatori rilevanti possono includere la tendenza e la struttura della disoccupazione, l'andamento dell'occupazione, i saldi migratori, la pressione demografica, la densità della popolazione, il tasso di attività, la produttività, la struttura dell'attività economica (in particolare la rilevanza dei settori in declino), gli investimenti, la situazione geografica, la topografia e l'infrastruttura.

(3) È possibile che questi altri indicatori rilevanti rivelino, specialmente per quanto riguarda la dichiarazione congiunta sull'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo SEE, un'adeguata giustificazione di aiuti regionali anche in quelle regioni che non rispondono pienamente ai parametri stabiliti nel corso della prima fase.

28.2.4. Massimali d'intensità degli aiuti

(1) Sono stati stabiliti massimali differenziati d'intensità degli aiuti conformemente ai principi di coordinamento, che prevedono che l'intensità dell'aiuto deve essere adattata in relazione alla natura, all'intensità o all'urgenza dei problemi regionali.

(2) Di conseguenza, l'Autorità di vigilanza EFTA applicherà un massimale di aiuto del 30 % in equivalente sovvenzione netto dell'investimento iniziale o un equivalente sovvenzione netto di 5 500 ECU per posto di lavoro creato dall'investimento iniziale, ma quest'ultima cifra non deve superare il 40 % dell'equivalente sovvenzione netto dell'investimento iniziale (70).

(3) In pratica, i massimali approvati dall'Autorità di vigilanza EFTA possono essere inferiori, e sono spesso notevolmente inferiori ai massimali sopra menzionati. Se, ad esempio, il massimale autorizzato espresso in equivalente sovvenzione netto dell'investimento iniziale è del 20 %, il massimale alternativo sarà di 3 500 ECU per posto di lavoro creato, ma non potrà superare il 25 % dell'equivalente sovvenzione netto dell'investimento iniziale (71).

PARTE VII DISPOSIZIONI PARTICOLARI

29. REGIMI GENERALI DI AIUTI AGLI INVESTIMENTI

(1) I regimi generali di aiuti agli investimenti, cioè i regimi che non riguardano un settore specifico (aiuto settoriale) o una regione specifica (aiuto regionale) e non perseguono un obiettivo specifico (aiuto orizzontale) non hanno i requisiti per usufruire di alcuna delle deroghe previste dall'articolo 61, paragrafi 2 e 3 dell'accordo SEE (72). Essi sono pertanto incompatibili con il funzionamento dell'accordo SEE e non possono essere autorizzati dall'Autorità di vigilanza EFTA.

(2) Le ragioni sono due. Innanzitutto, gli investimenti costituiscono una spesa normale che un'impresa effettua nel proprio interesse e non dovrebbero perciò, in circostanze normali, richiedere l'assistenza dello Stato. Se in un mercato sempre più integrato vengono forniti incentivi ad un'attività così vicina al mercato, tali aiuti tenderanno ad alterare la concorrenza e gli scambi e determineranno una cattiva distribuzione delle risorse. In secondo luogo, gli aiuti generici agli investimenti operano contro l'obiettivo del superamento degli svantaggi strutturali di cui soffrono le regioni meno favorite degli Stati EFTA. Aiuti agli investimenti messi a disposizione di zone non assistite nelle parti più prospere del territorio cui si applica l'Accordo SEE riducono il fattore di attrazione degli incentivi offerti in zone assistite, specialmente nelle regioni meno sviluppate.

(3) Benché i regimi generali di aiuti agli investimenti siano incompatibili con l'accordo SEE e gli Stati EFTA siano obbligati a conformarsi alle disposizioni dell'accordo SEE relative a tale materia nel quadro del loro obbligo generale di adottare tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'accordo SEE (articolo 3 dell'accordo SEE), in alcuni Stati EFTA siffatti regimi potrebbero ancora essere in applicazione. Fino alla loro abolizione o modificazione, l'Autorità di vigilanza EFTA è tenuta a controllarne l'applicazione. I casi individuali di applicazione di tali regimi devono pertanto essere notificati in anticipo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1 del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, quando superano le seguenti soglie (73):

- per gli aiuti d'intensità espressa in equivalente sovvenzione netto superiore al 15 % degli investimenti: tutti i casi di applicazione;

- per gli aiuti d'intensità superiore al 10 %, ma che non superino il 15 %: i casi nei quali gli investimenti superino i 3 milioni di ECU;

- per gli aiuti d'intesità superiore al 5 %, ma non eccedenti il 10 %: i casi nei quali gli investimenti superino i 6 milioni di ECU;

- per gli aiuti d'intensità non eccedente il 5 %: i casi nei quali gli investimenti superino i 9 milioni di ECU.

30. RELAZIONI ANNUALI

(1) In linea di massima l'Autorità di vigilanza EFTA chiede agli Stati EFTA di fornire per ciascun regime di aiuti autorizzato alcune informazioni fondamentali sotto forma di relazioni annuali su tutti i regimi di aiuto applicati, per poterli mantenere costantemente sotto controllo. I dati comunicati consentiranno all'Autorità di vigilanza EFTA di controllare più efficacemente se l'attuazione di ciascun regime di aiuti soddisfa o continua a soddisfare le condizioni necessarie all'applicazione di una delle deroghe di cui all'articolo 61, paragrafi 2 e 3 dell'accordo SEE.

(2) Per evitare di far ricadere un ingiusto onere amministrativo sugli Stati EFTA, le relazioni dettagliate saranno richieste solo per un numero molto limitato di regimi di aiuto, mentre le relazioni semplificate, la cui presentazione sarà prevista in generale nelle decisioni di autorizzazione di un regime, dovranno contenere solo un numero limitato d'informazioni.

(3) Nell'allegato III alla presente guida è riprodotto lo schema di una relazione dettagliata e nell'allegato IV quello di una relazione semplificata da presentare per tutti i regimi di aiuto per i quali non è richiesta una relazione dettagliata. Per gli aiuti notificati nel quadro della procedura di autorizzazione accelerata e per i regimi con una dotazione annuale che non supera i 5 milioni di ECU è richiesta solo una relazione molto semplificata.

(4) Le relazioni annuali dovrebbero riferirsi a due esercizi finanziari:

- l'esercizio nel quale la relazione è ricevuta (esercizio n) e per il quale dovrebbero essere indicate la spesa stimata o le minori entrate dovute agli sgravi fiscali;

- l'esercizio precedente (esercizio n-1) per il quale sono stati assunti gli impegni ed effettivamente eseguite le spese e dovrebbero essere presentati i dati esatti relativi alle minori entrate.

(5) Per ciascun regime la prima relazione dovrebbe essere inviata all'Autorità di vigilanza EFTA entro sei mesi dalla fine dell'esercizio finanziario nel quale il regime è stato autorizzato dall'Autorità di vigilanza EFTA. Le successive relazioni annuali dovrebbero essere inviate all'Autorità di vigilanza EFTA entro sei mesi dalla fine dell'esercizio n-1.

(6) Qualora le relazioni non siano presentate entro il termine, l'Autorità di vigilanza EFTA potrebbe essere costretta ad avviare la procedura di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte in merito al regime di aiuti in questione.

(7) Oltre alle informazioni da fornire nelle relazioni regolari gli Stati EFTA forniranno all'Autorità di vigilanza EFTA tutte le informazioni specifiche da essa richieste, senza le quali essa non può autorizzare l'aiuto.

(8) Le procedure riguardanti le relazioni annuali si applicano in generale agli aiuti di Stato. Tuttavia, esse non si applicano agli aiuti a favore dei trasporti, nel cui ambito le notifiche e le relazioni annuali sono disciplinate da altre norme, né agli aiuti che rientrano nella disciplina degli aiuti alla siderurgia (CECA) e all'industria automobilistica. Infine esse non si applicano agli aiuti de minimis. Tuttavia, le disposizioni relative alle relazioni annuali si applicano in generale alla siderurgia fuori CECA, nella misura in cui l'Autorità di vigilanza EFTA lo ritenga necessario, con una decisione caso per caso.

31. ALTRE DISPOSIZIONI SPECIFICHE

31.1. Conversioni tra le valute nazionali e l'ECU

Tutti gli importi espressi in ECU nella presente guida saranno convertiti nelle valute degli Stati EFTA nel corso di tutto l'anno solare ai tassi di cambio correnti del primo giorno dell'anno nel quale sono disponibili i valori di cambio dell'ECU in tutte le valute dello Spazio economico europeo. I tassi di cambio possono essere adeguati durante l'anno previo accordo tra l'Autorità di vigilanza EFTA e lo Stato EFTA interessato, se si renderà necessario in seguito ad una variazione significativa.

(1) Va rilevato che la presente guida contiene solo atti non vincolanti, corrispondenti a quelli emanati dalla Commissione CE prima dell'entrata in vigore dell'accordo SEE. Gli atti vincolanti nel campo degli aiuti di Stato sono contenuti o menzionati nel testo dell'accordo SEE, in particolare nell'allegato XIII, sezione I, paragrafo iv) e nell'allegato XV, prima parte.

(2) Attualmente il capitolo 15 (auiti in materia di ambiente - 31. 12. 1999) e il capitolo 22 (aiuti all'industria delle fibre sintetiche - 31. 12. 1999).

(3) Questa parte della guida costituisce un prospetto generale delle norme procedurali applicabili nel campo degli aiuti di Stato. Essa si basa sulle norme pertinenti della Commissione europea contenute nelle comunicazioni e nelle lettere della Commissione che sono elencate ai punti 2-7 e 10 dell'allegato XV all'accordo SEE, sulle sentenze pertinenti della Corte di giustizia CE e sulla prassi della Commissione.

(4) Corte di giustizia CE, sentenza del 20 marzo 1984, causa 84/82, Germania/Commissione, Raccolta 1984, pag. 1451, punti 12 e segg., con riferimento alla sentenza dell'11 dicembre 1973, causa 120/73, Lorenz/Germania, Raccolta 1973, pag. 1471, punto 3.

(5) Corte di giustizia CE, sentenza del 9 ottobre 1984, cause 91 e 127/83, Heineken Brouwerijen/Inspecteurs der Vennootschapsbelasting, Raccolta 1984, pag. 3452, paragrafi 16-18.

(6) Cfr. Corte di giustizia CE, sentenza dell'11 dicembre 1973, causa 120/73, Lorenz/Germania Raccolta 1973, pag. 1471, punto 4; sentenza dell'11 dicembre 1973, causa 121/73, Markmann c/Germania, Raccolta 1973, pag. 1495, punto 4; sentenza dell'11 dicembre 1973, causa 122/73, Nordsee c/Germania, Raccolta 1973, pag. 1511, punto 4; sentenza dell'11 dicembre 1973, causa 141/73, Lohrey c/Germania, Raccolta 1973, pag. 1527, punto 4; sentenza del 15 luglio 1964, causa 6/64, Costa c/ENEL, Raccolta 1964, pag. 585; sentenza del 21 maggio 1977, cause 31/77 e 53/77, Commissione c/Regno Unito, Raccolta 1977, pag. 921, punto 16; sentenza del 3 maggio 1985, cause 67/85, 68/85 e 70/85, Van der Kooy c/Commissione, Raccolta 1985, pag. 1315, punto 35; sentenza del 24 febbraio 1987, causa 310/85, Deufil c/Commissione, Raccolta 1987, pag. 901, punto 24.

(7) Due mesi è stato ritenuto un periodo appropriato nella giurisprudenza della Corte di giustizia CE. Cfr. sentenza dell'11 dicembre 1973, causa 120/73, Lorenz/Germania, Raccolta 1973, pag. 1471, punto 4; sentenza del 20 marzo 1984, causa 84/82, Germania c/Commissione, Raccolta 1984, pag. 1451, punto 11 e sentenza del 30 giugno 1992, causa C-312/90, Spagna c/Commissione, Raccolta 1992, pag. I-4117, punti 18-19. Va ricordato che al termine di questo periodo lo Stato interessato può concedere l'aiuto progettato, purché ne informi preventivamente l'Autorità di vigilanza EFTA. Di conseguenza, l'aiuto sarà annoverato tra gli aiuti esistenti e, se lo Stato EFTA procederà alla sua esecuzione senza informarne l'Autorità di vigilanza EFTA, l'aiuto sarà considerato illegale sotto il profilo procedurale.

(8) Cfr. sentenza della Corte di giustizia CE del 20 marzo 1984, causa 84/82, Germania/Commissione, Raccolta 1984, pag. 1451, punto 13 sentenza del 9 ottobre 1984, cause 91/83 e 127/83, Heineken Brouwerijen/Inspecteurs der Vennootschapsbelasting, Raccolta 1984, pag. 3435, punti 12-15.

(9) Corte di giustizia CE, sentenza del 20 marzo 1984, causa 84/82, Germania c/Commissione, Raccolta 1984, pag. 1451, punto 12 e segg., che fa rinvio alla sentenza dell'11 dicembre 1973, causa 120/73, Lorenz c/Germania, Raccolta 1973, pag. 1471, punto 3.

(10) Cfr. infra, punto 8.4.2, e Corte di giustizia CE, sentenza del 30 giugno 1992, causa n. C-312/90, Spagna c/Commissione, Raccolta 1992, pag. I-4117 e sentenza del 30 giugno 1992, causa n. C-47/91, Italia c/Commissione, Raccolta 1992, pag. I-4145.

(11) Corte di giustizia CE, sentenza del 20 marzo 1984, causa 84/82, Germania c/Commissione, Raccolta 1984, pag. 1451 punto 13; sentenza del 4 febbraio 1992, causa n. C-294/90, British Aerospace e Rover Group c/Commissione, Raccolta 1992, pag. I-493, punti 7-14.

(12) Corte di giustizia CE, sentenza del 14 novembre 1984, causa 323/82, Intermills c/Commissione, Raccolta 1984, pag. 3809, punto 16.

(13) Ibidem, pag. 3827, punto 17.

(14) Ibidem, pag. 3827, punto 21.

(15) Cfr. Corte di giustizia CE, sentenza del 21 marzo 1990, causa C 142/87, Belgio c/Commissione Raccolta 1990-I pag. 959, punto 18; sentenza del 14 febbraio 1990, causa C 301/87, Francia c/Commissione («Boussac») Raccolta 1990, pag. I-307, punto 22; sentenza del 13 luglio 1988, causa 102/87, Francia c/Commissione Raccolta 1988, pag. 4067, punto 27; sentenza del 19 luglio 1986, causa 40/85, Belgio c/Commissione, Raccolta 1986, pag. 2321, punti 20 e 22; sentenza del 10 luglio 1986, causa 234/84, Belgio c/Commissione Raccolta 1986, pag. 2263, punti 16, 17 e 22.

(16) Corte di giustizia CE, sentenza del 21 marzo 1990, causa C-142/87, Belgio c/Commissione, Raccolta 1990, pag. I-959, punto 40; sentenza dell'8 marzo 1988, cause 62 e 72/87, Exécutif régional wallon c/Commissione, Raccolta 1988, pag. 1573, punti 24 e segg.; sentenza del 2 febbraio 1988, cause riunite 67/85, 68/85 e 70/85, Van der Kooy c/Commissione, Raccolta 1988, pag. 219, punti 69-76; sentenza del 14 ottobre 1987, causa 248/84 Germania c/Commissione, Raccolta 1987, pag. 4013, punti 18 e 21-22; sentenza del 13 marzo 1985, cause 296/87 e 318/82, Paesi Bassi e Leeuwarder Papierwarenfabriek c/Commissione, Raccolta 1985, pag. 809, punti 19 e 22-27; sentenza del 14 novembre 1984, causa 323/82, Intermills c/Commissione, Raccolta 1984, pag. 3809, punti 23 e 35-39.

(17) Corte di giustizia CE, sentenza del 13 luglio 1988, causa 102/87, Francia c/Commissione, Raccolta 1988, pag. 4067, punti 32 e 33; sentenza del 2 febbraio 1988, causa 213/85, Commissione c/Paesi Bassi, Raccolta 1988, pag. 281, punti 19 e 29; sentenza del 2 febbraio 1988, cause riunite 67/85, 68/85 e 70/85, Van der Kooy c/Commissione, Raccolta 1988, pag. 219, punti 62-68; e sentenza del 12 luglio 1973, causa 70/72, Commissione c/Germania, Raccolta 1973, pag. 813, punto 23.

(18) Cfr. l'articolo 1, paragrafo 2 del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte.

(19) Per l'interpretazione di «porre in esecuzione» si veda il paragrafo 3.3.

(20) Corte di giustizia CE, sentenza del 14 febbraio 1990, causa C-301/87, Francia c/Commissione, Raccolta 1990, pag. I-307, punti 19-20.

(21) Ibidem, pag. 356, punto. 19.

(22) Ibidem, pag. 357, punto 23.

(23) Il principio è stato affermato per la prima volta dalla Corte di giustizia CE nella sentenza del 12 luglio 1973, causa 70/72, Commissione c/Germania, Raccolta 1973, pag. 813, punti 10-13; cfr. inoltre sentenza del 21 marzo 1990, causa C-142/87, Belgio c/Commissione, Raccolta 1990, pag. I-959, punti 65-66; sentenza del 24 febbraio 1987, causa 310/85, Deufil c/Commissione, Raccolta 1987, pag. 901, punto 24.

(24) Cfr. Corte di giustizia CE, sentenza del 21 marzo 1990, causa C-142/87, Belgio c/Commissione, Raccolta 1990, pag. I-959, punti 58-63; nonché sentenza del 20 settembre 1990, causa 5/89, Commissione c/Germania, Raccolta 1990, pag. I-3437, punto 12; del 21 febbraio 1990, causa C-74/89, Commissione c/Belgio, Raccolta 1990, pag. I-491; nonché sentenza del 2 febbraio 1989, causa 94/87, Commissione c/Germania, Raccolta 1989, pag. 175, punto 12.

(25) Cfr. Corte di giustizia CE, sentenza del 15 luglio 1964, causa 6/64, Costa c/Enel, Raccolta 1964, pag. 595.

(26) Questo capitolo corrisponde alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU n. C 213 del 19. 8. 1992, pag. 2).

(27) Per «zona assistita» s'intende una zona di uno Stato EFTA ammissibile ad usufruire di aiuti regionali a norma delle disposizioni stabilite nella sezione VI della presente guida.

(28) Cioè, il valore nominale (al lordo dell'imposta) dei contributi in conto capitale oppure il valore attualizzato, al lordo dell'imposta, di prestiti a tasso d'interesse agevolato, entrambi espressi in termini di percentuale del costo dell'investimento. Le cifre «nette» s'intendono dopo la deduzione dell'imposta.

(29) Questo capitolo corrisponde alla comunicazione della Commissione agli Stati membri relativa alla procedura di approvazione accelerata per i regimi di aiuto alle PMI e per la modificazione di regimi esistenti (GU n. C 213 del 19. 8. 1992, pag. 10).

(30) Questo capitolo corrisponde alla comunicazione della Commissione sul cumulo degli aiuti a finalità plurime (GU n. C 3 del 5. 1. 1985, pag. 2) (punto 34 dell'allegato XV all'accordo SEE).

(31) Questo capitolo corrisponde alla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (GU n. C 83 dell'11. 4. 1986, pag. 2) e alla lettera della Commissione agli Stati membri SG (90) D/01620 del 5 febbraio1990 (punti 30-31 dell'allegato XV all'accordo SEE).

(32) Questo capitolo corrisponde alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (non ancora pubblicata).

(33) COM(92) 23 def., volume II, 27. 3. 1992 e risoluzione del Consiglio del 1° febbraio 1993.

(34) I criteri generali per i prodotti rispettosi dell'ambiente sono enumerati nel regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (GU n. L 99, 11. 4. 1992, pag. 1) (l'atto sarà prevedibilmente approvato con il pacchetto complementare ad aggiungere all'accordo SEE).

(35) Le principali forme di aiuto sono sovvenzioni, prestiti agevolati, garanzie, sgravi fiscali, esenzione dal pagamento di tasse e imposte ambientali e vantaggi in natura.

(36) Le norme per gli aiuti agli investimenti stabilite dalla presente disciplina lasciano impregiudicate le disposizioni di altre normative SEE già vigenti o che entreranno in vigore in futuro, in particolare nel campo della protezione ambientale.

(37) Per intensità lorda s'intende il valore nominale (prima dell'applicazione dell'imposta) delle sovvenzioni e il valore attualizzato (sempre al lordo dell'imposta), dei contributi in conto interessi in proporzione al costo dell'investimento. Le cifre corrispondenti dopo deduzione dell'imposta rappresentano l'intensità netta.

(38) Si veda il capitolo 10. Se gli aiuti per gli investimenti a favore dell'ambiente ottenibili - in forza di questa disciplina - in una regione non assistita superano il tasso d'intensità normale degli aiuti regionali autorizzati in una regione assistita ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dello stesso paese, il tasso d'intensità degli aiuti nella regione assistita può essere elevato a quello ottenibile nella regione non assistita.

(39) Se gli aiuti agli investimenti a favore dell'ambiente ottenibili in una regione non assistita superano il normale tasso d'intensità degli aiuti regionali autorizzati in una regione assistita ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dello stesso paese il tasso d'intensità degli aiuti concessi nella regione assistita può essere elevato fino a quello ottenibile nella regione non assistita.

(40) Salvo il caso in cui la normativa SEE vieti aiuti pari al 100 %: si veda, ad esempio, l'atto di cui al punto 3 del capitolo I dell'allegato II all'accordo SEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai veicoli a motore (direttiva 91/441/CEE del Consiglio che modifica la direttiva 70/220/CEE). NB: adeguamenti nel settore automobilistico relativi agli Stati EFTA figurano al capitolo I dell'allegato II all'accordo SEE.

(41) Ad esempio l'atto di cui al punto 3 del capitolo I dell'allegato II all'accordo SEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico provocato dalle emissioni dei veicoli a motore (direttiva 91/441/CEE del Consiglio che modifica la direttiva 70/220/CEE) (che contiene anche obblighi di notificazione) e l'atto di cui al punto 1 del capitolo XIX dell'allegato II all'accordo SEE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (direttiva 83/189/CEE del Consiglio).

(42) Questo capitolo corrisponde al punto 228 dell'ottava relazione sulla politica di concorrenza, relativo al controllo degli aiuti di salvataggio e degli aiuti di accompagnamento (punto 33 dell'allegato XV all'accordo SEE).

(43) Questo capitolo corrisponde alle seguenti lettere della Commissione agli Stati membri: SG(89) D/4328 del 5 aprile 1989 e SG(89) D/12772 del 12 ottobre 1989 (punti 11-12 dell'allegato XV all'accordo SEE).

(44) Questo capitolo corrisponde al punto 253 della sedicesima relazione sulla politica di concorrenza e al punto 280 della ventesima relazione sulla politica di concorrenza, relativi agli aiuti a favore dell'occupazione (punti 35 e 36 dell'allegato XV all'accordo SEE).

(45) Questo capitolo corrisponde al testo pubblicato nel Bollettino CE n. 9-1984 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CEE alla partecipazione delle autorità pubbliche nei capitali delle imprese (punto 9 dell'allegato XV all'accordo SEE).

(46) Sono comprese le imprese pubbliche quali definite dall'articolo 2 dell'atto di cui al punto 1 dell'allegato XV all'accordo SEE (direttiva 80/723/CEE della Commissione, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, GU n. L 195 del 29. 7. 1980, pag. 35).

(47) Escluso il caso dell'acquisto puro e semplice di attività di un'impresa in fallimento o in liquidazione.

(48) Questo capitolo corrisponde alla comunicazione della Commissione CE agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CEE e dell'articolo 5 della direttiva 80/723/CEE della Commissione alle imprese pubbliche dell'industria manifatturiera.

(49) Atto citato al punto 1 dell'allegato XV all'accordo SEE sulla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche.

(50) Cause riunite 188-190/80, Francia, Italia e Regno Unito c/Commissione, Raccolta 1982, pag. 2545.

(51) Si possono citare ad esempio le decisioni Meura (GU n. L 276 del 19. 10. 1984, pag. 34), Leeuwarden (GU n. L 277 del 29. 9. 1982, pag. 15), Intermills I (GU n. L 280 del 2. 10. 1982, pag. 30), Boch/Noviboch (GU n. L 58 del 27. 2. 1985, pag. 21), Boussac (GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 42), Alfa-Fiat (GU n. L 394 del 31. 5. 1989, pag. 9), Pinault-Isoroy (GU n. L 119 del 7. 5. 1988, pag. 38), Fabelta (GU n. L 62, 3. 3. 1984, pag. 18), Ideal Spun (GU n. L 283, 27. 10. 1984, pag. 42), Renault (GU n. L 220 del 11. 8. 1988, pag. 30), ENI-Lanerossi (GU n. L 16 del 20. 1. 1989, pag. 52), Veneziana Vetro (GU n. L 166, 11. 6. 1989, pag. 60), Quimigal (GU n. C 188 del 28. 7. 1990, pag. 3), CDF/Orkam (GU n. C 198 del 7. 8. 1990, pag. 2).

(52) Si vedano in particolare le decisioni CDF/Orkam (op. cit.), Quimigal (op. cit.), Intermills II (Bolletino CE 4-1990, punto 1.1.34) e Ernaelsteen (diciottesima relazione sulla politica di concorrenza, punti 212 e 213).

(53) Causa 40/85 Belgio c/Commissione, Raccolta 1986, pag. 2321.

(54) Cause C 305/89, Italia c/Commissione (Alfa), Raccolta 1991, pag. I-1602 e C 303/88 Lanerossi, Raccolta 1991, pag. 1433.

(55) Questo aspetto può assumere particolare rilievo per le imprese pubbliche che l'azionista pubblico abbia mantenuto in una situazione deliberata di sottocapitalizzazione per motivi indipendenti da ogni considerazione commerciale (per esempio, restrizioni alla spesa pubblica).

(56) È probabile che gli azionisti di minoranza, che non dispongono di informazioni «interne» sulla gestione aziendale, richiedano per l'erogazione di finanziamenti maggiori giustificazioni formali di un proprietario che controlla l'impresa e può di fatto partecipare alle decisioni strategiche del consiglio di amministrazione e dispone già di tutte le informazioni particolareggiate sulla situazione finanziaria.

(57) La fornitura di tali informazioni su richiesta rientra nei poteri d'investigazione in materia di aiuti di Stato conferiti all'Autorità di vigilanza EFTA dal combinato disposto degli articoli 3 e 61 dell'accordo SEE, dell'articolo 1 del protocollo 3 e dell'articolo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, e discende anche dall'articolo 1, lettera c) della direttiva sulla trasparenza, in forza del quale gli Stati membri CE e gli Stati EFTA fanno risultare l'utilizzazione effettiva delle risorse pubbliche.

(58) Questo elenco non è esaustivo.

(59) Si tratta dei flussi di cassa futuri scontati in base al costo del capitale per l'impresa (fattore di sconto interno all'azienda).

(60) La rinuncia ad una remunerazione normale delle risorse pubbliche impiegate rientra nel campo d'applicazione della direttiva sulla trasparenza.

(61) Questo capitolo corrisponde alla Comunicazione della Commissione agli Stati membri sulla disciplina comunitaria degli aiuti all'industria tessile (SEC(71) 363 def., luglio 1971) e alla lettera della Commissione agli Stati membri SG(77) D/1190 del 4 febbraio 1977 e relativo allegato (doc. SEC(77) 317, del 25 gennaio 1977): esame della situazione in materia di aiuti all'industria tessile e dell'abbigliamento (punto 13 e 14 dell'allegato XV all'accordo SEE).

(62) Questo capitolo corrisponde alla disciplina comunitaria degli aiuti al settore delle fibre sintetiche (GU n. C 346 del 30. 12. 1992, pag. 2).

(63) Per settore l'Autorità di vigilanza intende le quattro fibre raggruppate e la fibra interessata dall'investimento in questione.

(64) Questo capitolo corrisponde alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato a favore dell'industria automobilistica (GU n. C 123 del 18. 5. 1989, pag. 3 e GU n. C 81 del 26. 3. 1991, pag. 4) (punti 16 e 17 dell'allegato XV all'accordo SEE), modificato dalla Comunicazione della Commissione GU n. C 36 del 10. 2. 1993, pag. 4.

(65) Questo capitolo corrisponde all'inquadramento di taluni settori siderurgici fuori CECA (GU n. C 320 del 13. 12. 1988, pag. 3) (punto 37 dell'allegato XV all'accordo SEE).

(66) I capitoli da 25 a 27 corrispondono alla risoluzione del Consiglio del 20 ottobre 1971 su una disciplina dei regimi generali di aiuto regionale (GU n. C 111 del 4. 11. 1971, pag. 1), alla comunicazione della Commissione sulla risoluzione del Consiglio del 20 ottobre 1971 sulla disciplina dei regimi generali di aiuto regionale (GU n. C 111 del 4. 11. 1971, pag. 7), alla comunicazione della Commissione al Consiglio sui regimi generali di aiuto regionale [COM(75) 77 def.], alla comunicazione della Commissione del 21 dicembre 1978 sui regimi di aiuto regionale (GU n. C 31 del 3. 2. 1979, pag. 9) modificata dalla comunicazione della Commissione sulla revisione della comunicazione del 21 dicembre 1978 (GU n. C 10 del 16. 1. 1990, pag. 8) (punti da 18 a 21 e punto 23 dell'allegato XV all'accordo SEE); il capitolo 28 corrisponde alla Comunicazione della Commissione sul metodo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) agli aiuti regionali (GU n. C 212 del 12. 8. 1988, pag. 2), modificata dalla comunicazione della Commissione sul metodo d'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) agli aiuti regionali (GU n. C 114 del 5. 5. 1992, pag. 4) e dalla comunicazione della Commissione sul metodo d'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) agli aiuti regionali (GU n. C 163 del 4. 7. 1990, pag. 6) (punti 22, 24 e 25 dell'allegato XV all'accordo SEE).

(67) Cfr. il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, sulla classificazione statistica delle attività economiche delle Comunità europee, GU n. L 293 del 24. 10. 1990, pag. 1, modificato dal regolamento (CEE) n. 761/93 della Commissione, del 24 marzo 1993, GU n. L 83 del 3. 4. 1993, pag. 1.

(68) Nomenclatura delle unità territoriali statistiche della Comunità europea.

(69) Comunicazione della Commissione del 21 dicembre 1978 sui regimi di aiuto a finalità regionale, paragrafo 2, lettera i), GU n. C 31 del 3. 2. 1979, pag. 9 (punto 21 dell'allegato XV all'accordo SEE).

(70) Comunicazione della Commissione sui regimi di aiuto a finalità regionale, paragrafo 2, punto ii), GU n. C 31 del 3. 2. 1979, pag. 9 (punto 21 dell'allegato XV all'accordo SEE).

(71) Ibidem, paragrafo 2, lettera iv) (punto 21 dell'allegato XV all'accordo SEE).

(72) Cfr. prima, seconda e ventesima Relazione sulla politica di concorrenza, punti 164, 116-117 e 171.

(73) Questo paragrafo corrisponde alla lettera della Commissione agli Stati membri SG (79) D/10478 del 14 settembre 1979 (punto 32 dell'allegato XV all'accordo SEE).

ALLEGATO I

INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA NELLE NOTIFICHE DI AIUTI DI STATO

SEZIONE I

1. Stato EFTA: .

2. Titolo del regime di aiuti/del caso d'aiuto particolare .

(In lingua originale e/o in inglese): .

3. Livello al quale viene gestito il regime di aiuto o caso d'aiuto particolare:

- amministrazione centrale,

- amministrazione regionale,

- amministrazione locale,

- altro.

4. Ministeri o altre unità amministrative responsabili dell'iniziativa legale e dell'applicazione: .

.

Persona(e) con cui prendere contatto: .

.

.

5. Base giuridica: .

ad esempio legge, decreto ministeriale, ecc. (accludere copia del testo o della bozza di testo della base giuridica, se disponibile al momento della notifica):

Titolo: .

(In lingua originale e/o in inglese)

Riferimento: .

.

.

6. Per i regimi:

Si tratta di un regime nuovo? SÌ/NO

Se il regime di aiuto sostituisce un regime esistente, indicare quale: .

.

7. Per i regimi esistenti:

- titolo del regime: .

- notificato all'Autorità di vigilanza EFTA il .

- autorizzato dall'Autorità di vigilanza EFTA il .

- specificare quali regole e modalità sono oggetto di modifica e perché:

.

.

.

.

8. Scopo(i) del regime di aiuto o caso d'aiuto particolare: .

Indicare una sola categoria di obiettivi (menzionare eventualmente gli obiettivi secondari)

Aiuto ad obiettivo orizzontale:

- PMI

- R& S (1)

- ambiente

- risparmio di energia

- salvataggio e ristrutturazione

- occupazione, ecc.

Aiuto ad obiettivo regionale:

- regione/i o zona/e ammissibile/i .

Aiuti ad obiettivo settoriale:

- settore/i ammissibile/i (NACE a 3 cifre o nomenclatura nazionale equivalente, da precisare se del caso) (2) .

.

.

.

9. Strumenti o forma dell'aiuto:

- sovvenzione a fondo perduto

- prestito a tasso agevolato (con indicazioni precise sul tasso d'interesse privilegiato e sulle garanzie)

- contributo in conto interessi

- sgravio fiscale (ad esempio: pagamenti differiti, aliquote ridotte, esenzione del reddito, contributi sociali ridotti)

- partecipazione nel capitale

- fideiussione o garanzia (con indicazioni precise sulle modalità, in particolare di costituzione in pegno e sui relativi oneri eventualmente addebitati)

- aiuti connessi ad un contratto R& S stipulato con imprese industriali (specificare)

- altri (specificare)

Per ciascuno strumento di aiuto dev'essere fornita una precisa descrizione delle regole e delle condizioni di applicazione, comprese in particolare le percentuali di aiuto e il relativo trattamento fiscale.

10. Per ciascuno strumento di aiuto devono essere specificate le spese che possono essere prese in considerazione per il calcolo dell'aiuto (per esempio: terreni, fabbricati, attrezzature, personale, formazione, onorari per consulenze, ecc.).

.

.

.

11. Altre limitazioni od orientamenti dell'aiuto: .

.

Specificare eventuali limiti [numero degli addetti, fatturato, totale dello stato patrimoniale, quota del capitale detenuta da grandi imprese (3) e altri] per poter beneficiare dell'aiuto o eventuali altre condizioni/criteri positivi utilizzati per determinare i beneficiari.

Specificare se l'aiuto è concesso automaticamente laddove determinati criteri obiettivi sono soddisfatti o se vi è un elemento di discrezionalità da parte delle autorità che concedono l'aiuto.

12. Rimborsi e penalità

Per gli aiuti eventualmente rimborsabili in caso di successo dei progetti occorre precisare le modalità di rimborso.

Specificare inoltre le penalità previste qualora il beneficiario non rispetti le condizioni di concessione dell'aiuto.

.

.

13. Cumulo

Qualora sia previsto più di uno strumento di aiuto, indicare se uno stesso beneficiario ha la possibilità di cumulare più strumenti.

Indicare altresì le possibilità di cumulare l'aiuto in questione con eventuali altri regimi di aiuto in vigore.

.

.

14. Durata di applicazione del regime/caso di aiuto:

- Data di entrata in vigore e data di scadenza del caso/regime di aiuto: .

- In caso di regime esistente, indicare se si tratta di una proroga e la relativa durata: .

15. Spese

Indicare le spese in valuta nazionale.

- Stanziamenti totali di bilancio previsti per la durata d'applicazione del regime/caso d'aiuto particolare; se si tratta della modifica di un regime esistente, indicare per gli ultimi tre anni gli impegni di spesa (compresa una stima delle minori entrate in caso di agevolazione fiscale).

- Ripartizione annuale degli stanziamenti.

.

.

.

.

16. Per i regimi di aiuto privi di obiettivi settoriali specifici o di obiettivi regionali specifici precisare rispettivamente le eventuali concentrazioni settoriali o regionali cui potrebbero dar luogo.

.

17. Numero stimato di beneficiari: .

18. Precisare le misure d'informazione e/o di controllo previste per garantire la conformità dei progetti prescelti agli obiettivi stabiliti dalla legge.

.

.

19. Gli Stati EFTA sono invitati a fornire una giustificazione argomentata dei motivi per cui ritengono che il progetto d'aiuto sia da considerarsi compatibile. La giustificazione deve essere corredata, se del caso, della necessaria documentazione statistica.

.

.

20. Altre informazioni utili (ad esempio il numero stimato dei posti di lavoro creati o salvaguardati).

.

SEZIONE II

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI DA FORNIRE NELLE NOTIFICHE DEGLI AIUTI DI STATO A FAVORE DELLA R& S (REGIMI E CASI PARTICOLARI)

1. Obiettivi

Descrizione articolata degli obiettivi della misura di aiuto e del tipo o della natura della R& S che si intende incentivare.

.

.

2. Descrizione delle fasi di R& S che beneficiano dell'aiuto

- Fase di definizione o studi di fattibilità

- Ricerca fondamentale

- Ricerca industriale di base

- Ricerca applicata

- Sviluppo

- Progetti pilota o dimostrativi

3. Indicazione particolareggiata degli elementi di costo che possono beneficiare dell'aiuto

- Spese di personale

- Forniture, materiali (spese correnti), ecc.

- Attrezzature e strumenti

- Terreni e fabbricati

- Servizi di consulenti e simili, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza, ecc.

- Spese per la costituzione di archivi e la conservazione di brevetti e/o diritti d'autore

- Spese generali direttamente imputabili alla R& S

- Nel caso di contratti di ricerca con imprese industriali è ammissibile un margine di profitto nominale

Si prega di specificare i livelli di intensità dell'aiuto, nel caso in cui sia variabile in funzione degli elementi di costo.

.

.

4. Ricerca in cooperazione

- I progetti eseguiti in collaborazione tra più imprese possono beneficiare di un aiuto? Eventualmente a condizioni speciali?

.

- In caso affermativo, indicare tali condizioni.

.

- Il regime prevede una collaborazione tra imprese ed altri organismi, quali istituti di ricerca o università? Sono previste condizioni speciali?

.

- In caso affermativo, indicare tali condizioni.

.

5. Aspetti multinazionali

- Il progetto (caso particolare/regime/programma) presenta aspetti multinazionali (per esempio, progetti Esprit, Eureka)?

.

In caso affermativo:

- Il progetto prevede una cooperazione con partner di altri paesi?

.

In caso affermativo, precisare:

a) con quali altri Stati EFTA: .

b) con quali Stati CE: .

c) con quali Stati non SEE: .

d) con quali imprese di altri paesi: .

- Costo totale del progetto (caso particolare/regime/programma): .

- In che modo il costo è ripartito fra i vari partner?

.

6. Applicazione dei risultati

- A chi apparterranno i risultati della R& S in questione?

.

- La concessione di licenze sui risultati è subordinata a talune condizioni?

.

- Sono previste disposizioni particolari in materia di pubblicazione generale/diffusione dei risultati della R& S?

.

- Quali sono le misure previste per l'utilizzazione/lo sviluppo ulteriore dei risultati?

.

(1) Per i regimi di aiuti alla R& S compilare anche il questionario della sezione II dell'allegato.

(2) NACE è la nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee; cfr. regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, sulla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee, GU n. L 293 del 24. 10. 1990, pag. 1, modificato dal regolamento (CEE) n. 761/93 della Commissione, del 24 marzo 1993, GU n. L 83 del 3. 4. 1993, pag. 1.

(3) Imprese diverse dalle piccole e medie imprese corrispondenti alla definizione contenuta nella disciplina sugli aiuti alle PMI.

ALLEGATO II

MODELLO DI NOTIFICA PER LA PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE ACCELERATA

1. Stato EFTA: .

2. Denominazione del regime di aiuto: .

3. Si tratta di un regime nuovo? .

3.1. Livello dell'amministrazione responsabile: .

- statale: .

- regionale: .

- locale: .

- altro: .

3.2. Si tratta di un aiuto:

- generale?

Specificare il/i campo/i (ad esempio: PMI, R& S, ambiente, risparmio energetico, salvataggio e ristrutturazione, occupazione, ecc.): .

.

- regionale?

Specificare la/le regione/i o la/le zona/e: .

.

- settoriale?

Specificare il/i settore/i: .

.

3.3. Natura dell'aiuto (con descrizione precisa delle modalità):

- contributo in conto capitale: .

- prestito agevolato: .

- abbuono di interessi: .

- sgravio fiscale: .

- assunzione di partecipazioni: .

- garanzia: .

- altri: .

3.4. Bilancio: .

.

3.5. Durata: .

3.6. Beneficiari dell'aiuto:

- imprese con un massimo di . . . dipendenti (massimo 250) e con un fatturato annuo massimo di . . . (massimo 20 milioni di ECU) oppure un totale dello stato patrimoniale di . . . (massimo 10 milioni di ECU) e che non fanno capo per più di . . . (massimo un quarto) ad una o più imprese che non rispondono a questa definizione, ad eccezione delle società finanziarie pubbliche, delle società a capitale di rischio o, purché non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali.

3.7. Entità dell'aiuto:

3.7.1. Se si tratta di un regime di aiuto agli investimenti, qual è la sua intensità? (massimo 7,5 % dell'investimento):

.

3.7.2. Se si tratta di un regime di aiuti a favore dell'occupazione, qual è l'importo massimo per posto di lavoro creato? (massimo 3 000 ECU):

.

3.7.3. Negli altri casi, qual è l'importo massimo per impresa? (massimo 200 000 ECU):

.

4. In caso di regime di aiuto già esistente:

- notificato all'Autorità di vigilanza EFTA il:

.

- approvato dall'Autorità di vigilanza EFTA (data e riferimento della lettera, numero dell'aiuto):

.

- modifiche rispetto al provvedimento precedentemente notificato (durata, bilancio, modalità, ecc.):

.

.

5. Altre eventuali osservazioni: .

.

6. Proposta della direzione generale «Aiuti di Stato e monopoli» dell'Autorità di vigilanza EFTA (lasciare in bianco):

.

ALLEGATO III

SCHEMA DELLA RELAZIONE ANNUALE PARTICOLAREGGIATA

1. Titolo del regime: .

2. Data dell'ultima approvazione da parte dell'Autorità di vigilanza EFTA: . . /. . /. . .

3. Spese per il regime di aiuto

Occorre fornire cifre distinte per ciascuno strumento di aiuto previsto dal regime (per esempio: sovvenzioni, prestiti agevolati, garanzie, ecc.). Indicare le cifre relative agli impegni o ai pagamenti effettuati o, rispettivamente, alle minori entrate fiscali e gli altri aspetti finanziari rilevanti per la concessione dell'aiuto (per esempio: durata del prestito, riduzione del tasso di interesse, somme non rimborsate sui prestiti al netto delle somme ricuperate, interventi su garanzie al netto dei premi e delle somme recuperate, ecc.).

I dati relativi alle spese dovrebbero essere presentati sulla base seguente:

3.1. per l'esercizio n indicare le previsioni di spesa o le previsioni di minori entrate, in caso di sgravi fiscali;

3.2. per l'esercizio n-1 indicare:

3.2.1. gli impegni - o le stime del minor gettito in caso di sgravi fiscali - per i nuovi progetti beneficiari degli aiuti e i pagamenti effettivi per i nuovi progetti e per quelli in corso (1),

3.2.2. il numero dei nuovi beneficiari e il numero dei nuovi progetti che hanno ottenuto un aiuto, nonché l'importo globale degli investimenti ammissibili e il numero stimato dei posti di lavoro creati o salvaguardati,

3.2.3. la ripartizione regionale della spesa indicata al punto 3.2.1 (NUTS livello 2 o inferiore) (2),

3.2.4. per ciascun progetto di grande entità (investimento previsto superiore a 3 Mio di ECU) per il quale sono stati contratti impegni ma la cui realizzazione sia stata nel frattempo abbandonata: l'importo dell'investimento e dell'aiuto previsti nonché il numero di posti di lavoro interessati,

3.2.5.1. la ripartizione settoriale della spesa complessiva per settore d'attività del beneficiario (secondo la classificazione NACE a due cifre o nomenclatura nazionale equivalente che va precisata).

3.2.5.2. Da compilare soltanto per i regimi soggetti alla disciplina degli aiuti a favore della R& S:

- ripartizione delle spese totali secondo le varie fasi della R& S (ricerca fondamentale, ricerca industriale di base, ricerca applicata, . . .),

- numero dei progetti oggetto di una cooperazione SEE o internazionale,

- ripartizione delle spese tra imprese, centri di ricerca e università.

3.2.6. Da compilare soltanto per i regimi

- che non sono riservati esclusivamente alle PMI;

- che non prevedono una concessione automatica degli aiuti. Si ha concessione automatica quando per beneficiare dell'aiuto è sufficiente soddisfare tutti i requisiti di ammissibilità o se è provato che l'autorità pubblica non esercita il diritto discrezionale di cui legalmente dispone per selezionare i beneficiari.

Indicare i singoli beneficiari più importanti (in ordine decrescente degli importi ricevuti) tali da rappresentare complessivamente il 30 % degli impegni dell'esercizio n-1 (esclusi gli stanziamenti di bilancio riservati alla ricerca fondamentale svolta da università ed altri istituti scientifici, che non rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 61 dell'accordo SEE a meno che la ricerca non sia svolta su contratto o in collaborazione con il settore privato), specificando per ciascuno:

- nome

- indirizzo

- settore di attività del beneficiario (in base alla classificazione di cui al punto 3.2.5.1)

- importo dell'aiuto impegnato (o autorizzato, per le agevolazioni fiscali)

- costo ammissibile del progetto

- costo totale del progetto

L'elenco deve comprendere non meno di dieci e non più di cinquanta beneficiari: questa regola prevale su quella del 30 %. Qualora nell'anno oggetto della relazione i beneficiari siano stati meno di dieci, occorrerà comprenderli tutti nell'elenco. Qualora uno stesso beneficiario abbia ricevuto aiuti per più di un progetto, le informazioni richieste vanno fornite distintamente per ciascun progetto. Se l'importo degli aiuti è soggetto a massimale e quest'ultimo si applica a più di cinquanta beneficiari, non occorre più fornire per questi ultimi le informazioni sopra specificate (nome, importo dell'aiuto), ma basterà precisare l'ammontare del massimale e il numero dei beneficiari che lo raggiungono.

3.2.7. Modifiche (amministrative o altre) introdotte nel corso dell'anno.

(1) Qualora non si disponga ancora delle cifre sul minor gettito fiscale effettivo, indicare le stime e fornire poi le cifre effettive con la relazione seguente.

(2) L'Autorità di vigilanza si riserva il diritto di chiedere informazioni complementari ad un livello di disaggregazione più elevato.

ALLEGATO IV

SCHEMA DELLA RELAZIONE ANNUALE SEMPLIFICATA

Per i nuovi regimi di aiuti cui si applicano le disposizioni relative agli aiuti oggetto della procedura di approvazione accelerata o la cui dotazione annuale non superi 5 Mio di ECU, completare solamente le rubriche 1, 2.1, 2.2.1 e 2.2.2 (relazione ultrasemplificata).

1. Titolo del regime: .

2. Spese per il regime di aiuto

Occorre fornire cifre distinte per ciascuno strumento di aiuto previsto dal regime (per esempio: sovvenzioni, prestiti agevolati, garanzie, ecc.). Indicare le cifre relative agli impegni o ai pagamenti effettuati o, rispettivamente, alle minori entrate fiscali e gli altri aspetti finanziari rilevanti per la concessione dell'aiuto (per esempio durata del prestito, riduzione del tasso di interesse, somme non rimborsate sui prestiti al netto delle somme ricuperate, interventi su garanzie al netto dei premi e delle somme recuperate, ecc.).

I dati relativi alle spese dovrebbero essere presentati sulla base seguente:

2.1. per l'esercizio n indicare le previsioni di spesa o le previsioni di minori entrate, in caso di sgravi fiscali;

2.2. per l'esercizio n-1 indicare:

2.2.1. gli impegni - o le stime del minor gettito in caso di sgravi fiscali - per i nuovi progetti beneficiari degli aiuti e i pagamenti effettivi per i nuovi progetti e per quelli in corso (1).

2.2.2. il numero dei nuovi beneficiari e il numero dei nuovi progetti che hanno ottenuto un aiuto, nonché il numero stimato dei posti di lavoro creati o salvaguardati.

2.2.3. Da compilare esclusivamente per i regimi soggetti alla disciplina degli aiuti a favore della R& S:

- ripartizione delle spese totali secondo le varie fasi della R& S (ricerca fondamentale, ricerca industriale di base, ricerca applicata, ecc.),

- numero dei progetti oggetto di una cooperazione SEE o internazionale,

- ripartizione delle spese tra imprese, centri di ricerca e università.

2.2.4. Da compilare soltanto per i regimi

- che non sono riservati esclusivamente alle PMI;

- che non prevedono una concessione automatica degli aiuti. Si ha concessione automatica quando per beneficiare dell'aiuto è sufficiente soddisfare tutti i requisiti di ammissibilità o se è provato che l'autorità pubblica non esercita il diritto discrezionale di cui legalmente dispone per selezionare i beneficiari.

Per ciascuno dei cinque beneficiari che, sulla base degli impegni, hanno ricevuto gli aiuti d'importo più elevato specificare:

- nome

- indirizzo

- settore di attività del beneficiario (in base alla classificazione di cui al punto 3.2.5.1)

- importo dell'aiuto impegnato (o autorizzato, per le agevolazioni fiscali).

- costo ammissibile del progetto

- costo totale del progetto

Qualora nell'anno oggetto della relazione i beneficiari siano stati meno di cinque, occorrerà comprenderli tutti nell'elenco. Qualora uno stesso beneficiario abbia ricevuto aiuti per più di un progetto, le informazioni richieste vanno fornite distintamente per ciascun progetto. Se l'importo degli aiuti è soggetto a massimale e quest'ultimo si applica a più di cinque beneficiari, non occorre più fornire per questi ultimi le informazioni sopra specificate (nome, importo dell'aiuto), ma basterà precisare l'ammontare del massimale e il numero dei beneficiari che lo raggiungono.

2.2.5. Modifiche (amministrative o altre) introdotte nel corso dell'anno.

(1) Qualora non si disponga ancora delle cifre sul minor gettito fiscale effettivo, indicare le stime e fornire poi le cifre effettive con la relazione seguente.

ALLEGATO V

AIUTI ALLE PMI CHE POSSONO ESSERE AUTORIZZATI, DISTINTI IN BASE ALLE DIMENSIONI E ALL'UBICAZIONE DELL'IMPRESA (non applicabile ai settori disciplinati da norme comunitarie specifiche in materia di aiuti di Stato)

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO VI

MODELLO PER LA NOTIFICA ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA DI UN PROGETTO CHE BENEFICIA DI AIUTI PUBBLICI NEL SETTORE AUTOMOBILISTICO

1. Stato EFTA: .

2. Beneficiario

Nome della società: .

Sede: .

Assetto proprietario (1): .

Campi principali di attività (2): .

Numero addetti (3): .

Risultato finanziario:

>SPAZIO PER TABELLA>

Ripartizione delle vendite: mercato nazionale . . . %

altri paesi SEE . . . %

paesi non SEE . . . %

3. Aiuto pubblico

Denominazione del regime o progetto di aiuto: .

Base giuridica: .

Soggetto pubblico erogatore:

- governo centrale

- autorità regionali

- autorità locali

- altri: .

a) Forma e ammontare delle misure di aiuto proposte (4):

Ammontare

Sovvenzione .

Interessi agevolati .

Crediti d'imposta, agevolazioni fiscali .

Riduzione aliquote .

Riduzione contributi di sicurezza sociale .

Assunzione di partecipazioni .

Conversione o cancellazioni di debiti .

Prestito agevolato .

Prestito con partecipazione .

Anticipi rimborsabili .

Differimenti di imposte .

Importi coperti da presentazioni di garanzia .

Perdite su prestazioni di garanzia .

Altri: .

Condizioni per l'erogazione degli aiuti: .

Stima dell'equivalente sovvenzione (5):

- prima delle tasse: .

- dopo le tasse: .

b) Finalità delle misure di aiuto:

Ristrutturazione o salvataggio

Investimenti generali

Sviluppo regionale

Innovazione

Ricerca e sviluppo

Commercio/esportazione

Protezione dell'ambiente

Risparmio energetico

Aiuto alla formazione all'interno di un'impresa

Altri: .

c) Giustificazione delle misure di aiuto: .

d) Cumulo con altre misure pubbliche di aiuto (6): .

4. Progetto beneficiario dell'aiuto

Ubicazione: .

Durata: .

Costo: .

Altre imprese interessate dal progetto (7): .

a) Tipo di progetto:

Nuove installazioni

Estensioni di capacità

Razionalizzazione fondamentale

Introduzione di innovazioni

Ristrutturazione delle attività

Cessione delle attività

Ricerca e sviluppo

Protezione dell'ambiente

Risparmio energetico

Formazione del personale (all'interno dell'impresa)

Chiusura di impianti

Operazioni di salvataggio

Altri: .

b) Descrizione del progetto:

c) Ripartizione del costo del progetto (8):

d) Fonti di finanziamento dei costi del progetto:

>SPAZIO PER TABELLA>

Fondi propri

Contributi in conto capitale

Fondi attinti al credito

Contributi pubblici

e) Effetti del progetto:

Sulle capacità (9): .

Sulla produzione (10): .

Sull'occupazione: .

Sulla distribuzione delle vendite: .

- sul mercato nazionale in %: . . .

- in altri Stati SEE in %: . . .

- in Stati non SEE in %: . . .

Sul livello delle qualifiche:

Sugli acquisti di componenti presso terzi: .

Sulla struttura dei costi (costo unitario): .

5. Altre osservazioni

6. Identificazione del progetto

Data della notifica: . ./. ./. . . .

Numero della notifica (11): . . . ./19 . .

7. Coordinamento degli aiuti pubblici

Autorità incaricata della pratica: .

Persona da contattare per ulteriori informazioni: .

(1) Identità e quota di partecipazione dei principali azionisti.

(2) Indicare i prodotti principali e il numero di unità prodotte nell'esercizio precedente.

(3) Se l'impresa opera in più di uno Stato SEE, indicare il numero degli occupati in ciascun paese.

(4) Le 13 categorie di aiuto sono le stesse che figurano nella relazione annuale.

(5) Indicare se l'equivalente sovvenzione è calcolato al netto o al lordo e, eventualmente, le ragioni dell'assenza di una stima.

(6) Indicare eventualmente le date e i numeri delle altre notifiche.

(7) Indicare le altre imprese eventualmente interessate qualora del progetto beneficino direttamente o indirettamente altre imprese nell'ambito di una joint venture, fusione, take-over, cessione di quote azionarie o attività.

(8) Se si tratta di un progetto di investimento, fornire una ripartizione dettagliata che specifichi tutte le attività.

Se si tratta di un progetto di ristrutturazione, indicare dettagliatamente le spese a carico della società come segnalate nella relazione annuale (risorse e impieghi) con distinta indicazione dei costi sociali e di altre spese di ristrutturazione straordinarie.

Se si tratta di un progetto di R& S, indicare la ripartizione delle spese riferendosi alla disciplina degli aiuti R& S (cfr. capitolo 14 della presente guida).

(9) Indicare le capacità e la produzione espresse in unità per ogni prodotto principale interessato dal progetto.

(10) In ordine cronologico.

ALLEGATO VII

RELAZIONE ANNUALE PER GLI AIUTI ALL'INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA

La relazione annuale reca indicazione di tutti i flussi di aiuto concessi da autorità pubbliche (nazionali, regionali o locali) durante l'anno di riferimento alle imprese che operano nel settore.

1. Beneficiari

Nome dell'impresa che beneficia dell'aiuto. Se l'impresa è filiale di altra impresa si deve indicare la società madre.

2. Categorie di aiuto

Tutte le misure pubbliche di aiuto di cui fruisce ciascun beneficiario durante l'anno di riferimento debbono essere classificate in base alle seguenti categorie:

(1) sovvenzioni

(2) interessi agevolati

(3) crediti, sgravi, esoneri fiscali, riduzione delle aliquote

(4) riduzione dei contributi di sicurezza sociale

(5) assunzioni di partecipazioni

(6) conversione o cancellazione di debiti

(7) prestiti agevolati

(8) prestiti con partecipazione

(9) anticipi rimborsabili connessi ai risultati economici

(10) differimenti di imposta (accantonamenti e riserve, ammortamenti liberi o accelerati)

(11) importi coperti da prestazioni di garanzia

(12) perdite su prestazioni di garanzia

(13) altri

3. Spiegazione delle modalità degli aiuti

Per gli aiuti di cui ai punti ad 7 ad 11 e al punto 13 è richiesta una spiegazione supplementare sulle modalità operative di ciascuna misura onde poter calcolare l'equivalente sovvenzione di ogni elemento costituente aiuto (ad esempio durata, abbuono d'interessi, impatti del trattamento fiscale sull'equivalente sovvenzione, ecc.).

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Schema della relazione annuale per gli aiuti all'industria automobilistica

(importi in moneta nazionale)

Stato EFTA:

Esercizio:

Misure pubbliche di aiuto (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Nome della società Società madre Sovvenzioni Interessi agevolati Crediti, sgravi, esoneri fiscali, riduzione delle aliquote Riduzione dei contributi di sicurezza sociale Assunzioni di partecipazioni Conversione o cancellazione di debiti Prestiti agevolati Prestiti con participazione Anticipi rimborsabili connessi ai risultati economici Differimenti di imposta (accantonamenti e riserve, ammortamenti liberi o accelerati) Importi coperti da prestazioni di garanzia Perdite su prestazioni di garanzia Altri Totale >FINE DI UN GRAFICO>