25.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 247/20


Invito a presentare proposte (n. IX-2022/02)

«SOVVENZIONI ALLE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE»

(2021/C 247/04)

Indice

A.

Introduzione e quadro giuridico 20

B.

Obiettivo dell’invito 21

C.

Finalità, categorie e forma di finanziamento 21

D.

Bilancio disponibile 21

E.

Criteri di ammissibilità per le domande di finanziamento 22

F.

Criteri di valutazione delle domande di finanziamento 22

F.1.

Criteri di esclusione 4

F.2.

Criteri di ammissibilità 4

F.3.

Criteri di selezione 5

F.4.

Criteri di concessione e distribuzione dei finanziamenti 5

G.

Controllo condiviso da parte del Parlamento europeo e dell’Autorità 23

H.

Termini e condizioni 24

I.

Calendario 24

J.

Divulgazione e trattamento dei dati personali 24

K.

ALTRE INFORMAZIONI 25

A.   INTRODUZIONE E QUADRO GIURIDICO

1.

Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, «i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell’Unione».

2.

In applicazione dell’articolo 224 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscono i regolamenti che disciplinano i partiti politici a livello europeo e, in particolare, le norme relative al loro finanziamento. Tali norme figurano nel regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (1), e successive modifiche.

3.

A norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, una fondazione politica europea è «un’entità formalmente collegata a un partito politico europeo, che è stata registrata presso l’Autorità alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente regolamento, e che, attraverso le proprie attività, nel rispetto degli obiettivi e dei valori fondamentali dell’Unione, sostiene e integra gli obiettivi del partito politico europeo».

4.

A norma dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, una fondazione politica europea collegata a un partito politico europeo ammesso a presentare domanda di finanziamento ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento, registrata alle condizioni e secondo le procedure di cui al regolamento e che non si trova in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento finanziario, può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione europea, conformemente alle modalità e alle condizioni pubblicate dall’ordinatore del Parlamento europeo in un invito a presentare proposte.

5.

Il Parlamento europeo lancia pertanto questo invito a presentare proposte in vista della concessione di sovvenzioni a fondazioni politiche europee («l’invito»).

6.

Il quadro giuridico di base è definito nei seguenti atti giuridici:

a)

regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014;

b)

decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 1° luglio 2019 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (2) («Decisione dell’Ufficio di presidenza del 1° luglio 2019»);

c)

regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (3) («regolamento finanziario»);

d)

regolamento delegato (UE, Euratom) 2015/2401 della Commissione, del 2 ottobre 2015, relativo al contenuto e al funzionamento del registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (4);

e)

regolamento di esecuzione (UE) 2015/2246 della Commissione, del 3 dicembre 2015, recante disposizioni dettagliate relative al sistema dei numeri di registrazione che deve applicare il registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee e alle informazioni fornite dagli estratti standard del registro (5);

f)

regolamento del Parlamento europeo (6).

B.   OBIETTIVO DELL’INVITO

7.

L’obiettivo del presente invito è quello di invitare le fondazioni politiche europee registrate a presentare domande di finanziamento a titolo del bilancio dell’Unione («domande di finanziamento»).

C.   FINALITÀ, CATEGORIE E FORMA DI FINANZIAMENTO

8.

La finalità del finanziamento è quella di sostenere il programma di lavoro delle fondazioni politiche europee per l’esercizio finanziario che va dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, ai termini e alle condizioni stabiliti nella convenzione di sovvenzione conclusa tra la fondazione politica europea beneficiaria e il Parlamento europeo.

9.

La categoria del finanziamento è quella della sovvenzione alle fondazioni politiche europee a norma del titolo VIII del regolamento finanziario («sovvenzione»). La sovvenzione assume la forma di rimborso di una percentuale delle spese ammissibili effettivamente sostenute.

10.

L’importo massimo versato dal Parlamento europeo al beneficiario non supera il 95 % delle spese ammissibili indicate nel bilancio di previsione, né il 95 % delle spese ammissibili effettivamente sostenute.

D.   BILANCIO DISPONIBILE

11.

Il finanziamento previsto per l’esercizio finanziario 2022 a titolo dell’articolo 403 del bilancio del Parlamento europeo «Finanziamento delle fondazioni politiche europee» ammonta a 23 000 000 EUR, come approvato dal Parlamento europeo nel suo progetto di stato di previsione. Gli stanziamenti disponibili da ripartire saranno stabiliti dall’autorità di bilancio nel bilancio definitivo approvato per l’esercizio 2022.

E.   CRITERI DI AMMISSIBILITÀ PER LE DOMANDE DI FINANZIAMENTO

12.

Le domande di finanziamento saranno ricevibili se:

a)

sono presentate per iscritto tramite il modulo di domanda figurante in allegato al presente invito, compresi tutti i documenti giustificativi richiesti;

b)

contengono l’accettazione da parte del richiedente, espressa per iscritto mediante la firma del modulo per la dichiarazione allegato al presente invito, dei termini e delle condizioni, così come dei criteri di esclusione, riportati nell’allegato 1b della decisione dell’Ufficio di presidenza del 1° luglio 2019;

c)

contengono una lettera di un rappresentante legale attestante l’autorizzazione ad assumere impegni giuridici a nome del richiedente;

d)

sono inviate al Presidente del Parlamento europeo entro il 30 settembre 2021, di preferenza in formato PDF, in copia digitale o come originale in formato digitale (contenente la firma elettronica qualificata), alla seguente casella funzionale di posta elettronica: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu;

I documenti delle domande devono recare firme manoscritte o firme elettroniche qualificate (FEQ), queste ultime in conformità del regolamento sull’identificazione elettronica e i servizi fiduciari (eIDAS) (7).

Qualora le domande siano presentate in modalità elettronica e taluni documenti rechino firme manoscritte, il richiedente conserva ed esibisce gli originali, in toto o in parte, su richiesta dei servizi del Parlamento europeo e li trasmette al seguente indirizzo fisico:

Presidente del Parlamento Europeo

All’attenzione di: Sig. Didier Kléthi, Direttore generale della DG Finanze

ADENAUER 04T003

L-2929 Lussemburgo

LUSSEMBURGO

13.

Qualora, a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione dell’Ufficio di presidenza del 1o luglio 2019, l’ordinatore delegato inviti il richiedente a fornire chiarimenti o a inviare i documenti giustificativi originali in formato cartaceo per quanto riguarda la domanda, quest’ultimo utilizza l’indirizzo fisico indicato al paragrafo 12. Sono accettati anche i documenti elettronici recanti una firma elettronica qualificata, che devono essere inviati alla casella funzionale di posta elettronica: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu.

Per qualsiasi altra corrispondenza relativa alla domanda si utilizza la succitata casella funzionale di posta elettronica.

14.

Le domande ritenute incomplete potranno essere respinte.

F.   CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO

F.1.   Criteri di esclusione

15.

I richiedenti sono esclusi dalla procedura di finanziamento qualora:

a)

si trovino in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 136, paragrafo 1, all’articolo 136, paragrafo 2, o all’articolo 141 del regolamento finanziario;

b)

siano soggetti a una delle sanzioni di cui all’articolo 27, paragrafo 1, e all’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punti v), vi) e vii), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

F.2.   Criteri di ammissibilità

16.

Per essere ammissibili al finanziamento da parte dell’Unione, i richiedenti devono soddisfare le condizioni stabilite agli articoli 17 e 18 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, vale a dire che il richiedente:

a)

deve essere registrato presso l’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee (8) («l’Autorità») conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014;

b)

deve essere affiliato a un partito politico europeo che soddisfi tutti i criteri per ottenere un contributo ai partiti politici europei (9);

c)

deve essere conforme agli obblighi di cui all’articolo 23 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, ovvero deve aver presentato il bilancio d’esercizio (10), la relazione di revisione esterna e l’elenco dei donatori e dei contribuenti, come ivi specificato.

F.3.   Criteri di selezione

17.

A norma dell’articolo 198 del regolamento finanziario «il richiedente deve disporre di fonti di finanziamento stabili e sufficienti per mantenere la sua attività durante il periodo sovvenzionato e partecipare al suo finanziamento (“capacità finanziaria”). Il richiedente deve disporre delle competenze e qualificazioni professionali richieste per portare a termine l’azione o il programma di lavoro oggetto della sua proposta, salvo disposizioni speciali dell’atto di base (“capacità operativa”).»

F.4.   Criteri di concessione e distribuzione dei finanziamenti

18.

In conformità con l’articolo 19 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, i rispettivi stanziamenti disponibili sono ripartiti annualmente. Essi sono ripartiti tra le fondazioni politiche a livello europeo la cui domanda di finanziamento sia stata accolta alla luce dei criteri di ammissibilità e di esclusione, sulla base della seguente chiave di ripartizione:

a)

il 10 % sarà ripartito in parti uguali tra le fondazioni politiche europee beneficiarie;

b)

il 90 % sarà ripartito tra fondazioni politiche europee beneficiarie, in funzione del numero di deputati eletti al Parlamento europeo dei partiti politici europei beneficiari ai quali i richiedenti sono affiliati.

G.   CONTROLLO CONDIVISO DA PARTE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DELL’AUTORITÀ

19.

L’articolo 24, paragrafi 1 e 2 (11), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, prevede il controllo condiviso da parte del Parlamento europeo e dell’Autorità.

20.

Qualora, a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, l’Autorità sia competente per il controllo del rispetto delle disposizioni di tale regolamento, il Parlamento europeo trasmette la pertinente documentazione all’Autorità.

21.

Nel corso dei controlli e delle verifiche che ne derivano, i richiedenti forniscono all’Autorità, su richiesta, documentazione o chiarimenti, in formato originale o elettronico, comprese parti delle domande originali di finanziamento conservate conformemente al paragrafo 12.

22.

L’Autorità comunicherà al Parlamento europeo l’esito dei controlli e delle verifiche effettuati.

H.   TERMINI E CONDIZIONI

23.

I richiedenti sono tenuti a notificare al Parlamento europeo qualsiasi modifica intervenuta in relazione alla documentazione presentata o a qualsiasi informazione contenuta nella domanda entro due settimane dalla modifica. In mancanza di tale notifica, l’ordinatore può decidere sulla base delle informazioni disponibili, a prescindere da eventuali informazioni trasmesse successivamente o pubblicate attraverso altri canali.

24.

In relazione alla condizione che il richiedente continui a soddisfare i criteri per il finanziamento, l’onere della prova spetta al richiedente.

25.

I termini e le condizioni concernenti il finanziamento dell’Unione da concedere nel quadro del presente invito sono stabiliti all’allegato 1b della decisione dell’Ufficio di presidenza del 1o luglio 2019.

26.

Ciascun richiedente accetta i termini e le condizioni di cui al paragrafo 23 del presente invito firmando il modulo per la dichiarazione allegato allo stesso. I presenti termini e condizioni sono vincolanti per i beneficiari ai quali è concesso il finanziamento e sono stabiliti nella convenzione di sovvenzione.

I.   CALENDARIO

27.

Il temine ultimo per la presentazione delle domande di finanziamento è il 30 settembre 2021.

28.

L’ordinatore del Parlamento europeo adotta una decisione entro tre mesi dalla data di chiusura dell’invito a presentare proposte. A seguito di tale decisione, le decisioni individuali firmate dal Presidente del Parlamento europeo sono notificate ai richiedenti.

29.

Si prevede che i candidati selezionati riceveranno nel gennaio 2022 il progetto di accordo di sovvenzione che dovranno firmare; i candidati esclusi saranno informati contestualmente. L’erogazione del prefinanziamento avviene entro 30 giorni dalla firma dell’accordo di sovvenzione per conto del Parlamento europeo.

J.   DIVULGAZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

30.

Il Parlamento europeo e l’Autorità pubblicano, anche su Internet, le informazioni di cui all’articolo 32 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

31.

I dati di carattere personale raccolti nel contesto del presente invito sono trattati conformemente al disposto del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (12), nonché conformemente all’articolo 33 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

32.

I dati sono trattati allo scopo di valutare le domande di finanziamento e di salvaguardare gli interessi finanziari dell’Unione. Ciò non pregiudica l’eventuale comunicazione dei dati agli organi responsabili delle mansioni di controllo e revisione contabile conformemente al diritto dell’Unione, quali i servizi di audit interno del Parlamento europeo, l’Autorità, la Procura europea (EPPO), la Corte dei conti europea o l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

33.

Qualsiasi persona fisica collegata al beneficiario può, su richiesta scritta, ottenere l’accesso ai suoi dati personali e correggere eventuali dati erronei o incompleti. La richiesta concernente il trattamento dei propri dati personali può essere presentata alla Direzione generale delle Finanze del Parlamento europeo e al responsabile della protezione dei dati del Parlamento europeo. Per quanto riguarda il trattamento dei suoi dati personali, l’interessato può presentare denuncia in qualsiasi momento presso il Garante europeo della protezione dei dati.

34.

Qualora il beneficiario si trovi in una delle situazioni di cui all’articolo 136, paragrafo 1, e all’articolo 141 del regolamento finanziario, il Parlamento europeo può registrare i dati personali nel sistema di individuazione precoce e di esclusione.

K.   ALTRE INFORMAZIONI

35.

Eventuali domande in merito al presente invito devono essere inviate per posta elettronica, indicando il riferimento della pubblicazione, alla seguente casella di posta elettronica funzionale: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

36.

La normativa di base di cui al paragrafo 6, lettera b), del presente invito e il modulo di domanda di finanziamento allegato al presente invito sono disponibili sul sito web del Parlamento europeo (https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/it/list-of-notices/).

Allegati: Modulo di domanda di finanziamento, compresi il modulo d’identificazione finanziaria, la dichiarazione sui termini e le condizioni nonché sui criteri di esclusione, il modello di bilancio di previsione e la dichiarazione che la domanda è presentata attraverso il partito politico europeo affiliato.


(1)  GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1. Due modifiche sono state pubblicate rispettivamente nella GU L 114 I del 4.5.2018, pag. 1., e nella GU L 85 I del 27.3.2019, pag. 7.

(2)  GU C 249 del 25.7.2019, pag. 2.

(3)  GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

(4)  GU L 333 del 19.12.2015, pag.50.

(5)  GU L 318 del 4.12.2015, pag. 28.

(6)  Regolamento del Parlamento europeo del gennaio 2021.

(7)  Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

(8)  Istituita a norma dell’articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

(9)  A norma del titolo XI del regolamento finanziario.

(10)  Salvo laddove il richiedente non sia soggetto a controllo a norma dell’articolo 23 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 (ad esempio, di nuova creazione, ecc.).

(11)  Articolo 24, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 - Norme generali in materia di controllo:

«1.

Il controllo dell’osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, dei loro obblighi conformemente al presente regolamento è esercitato in collaborazione dall’Autorità, dall’ordinatore del Parlamento europeo e dagli Stati membri competenti.

2.

L’Autorità controlla l’osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, dei loro obblighi conformemente al presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l’articolo 3, l’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), e da d) a f), l’articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a e) e g), l’articolo 9, paragrafi 5 e 6, e gli articoli 20, 21 e 22.

L’ordinatore del Parlamento europeo controlla l’osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, degli obblighi relativi al finanziamento dell’Unione conformemente al presente regolamento, ai sensi del regolamento finanziario. Nello svolgere tali controlli, il Parlamento europeo adotta le misure necessarie nei settori della prevenzione e della lotta contro la frode lesiva degli interessi finanziari dell’Unione.»

(12)  GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.


ALLEGATO a

MODULO DI DOMANDA DI FINANZIAMENTO

SOVVENZIONI (1) ALLE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE

PER L’ESERCIZIO [INSERIRE]

COMPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO

La tabella seguente intende servire da guida per la preparazione della domanda di finanziamento. Può essere utilizzata come lista di controllo per verificare che siano stati inclusi tutti i documenti richiesti.

Numero del documento

Documenti da fornire

 

 

Documenti che devono essere forniti ma che non sono inclusi nel presente modulo di domanda di finanziamento

 

1.

Lettera di accompagnamento indicante l’importo della sovvenzione richiesta per l’esercizio n, firmata dal rappresentante legale

2.

Lettera di un rappresentante legale attestante l’autorizzazione ad assumere impegni giuridici a nome del richiedente

3.

Elenco delle persone con poteri di rappresentanza, decisione o controllo nei confronti dell’organizzazione richiedente, quali il presidente, i membri del consiglio di amministrazione, il segretario generale o il tesoriere (2)

4.

Prova della registrazione da parte dell’Autorità alla data della domanda di finanziamento (solo per i richiedenti per i quali la decisione di registrazione non è ancora pubblicamente disponibile, ossia non è stata ancora pubblicata sul sito web dell’Autorità o nella Gazzetta ufficiale)

5.

Programma di lavoro

6.

Solo nel caso di un nuovo richiedente che non abbia potuto soddisfare le condizioni di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014: il più recente bilancio d’esercizio sottoposto ad audit e redatto da un esperto contabile professionista

 

Documenti che devono essere forniti e che sono inclusi nel presente modulo di domanda di finanziamento

 

7.

Modulo di identificazione finanziaria (solo nel caso di un nuovo richiedente o in caso di cambiamento di nome, indirizzo o conto bancario)

8.

Dichiarazione relativa ai termini e alle condizioni generali nonché ai criteri di esclusione

9.

Bilancio di previsione in pareggio

10.

Dichiarazione che la domanda è presentata attraverso il partito politico europeo affiliato

MODULO DI IDENTIFICAZIONE FINANZIARIA

Image 1

DICHIARAZIONE RELATIVA AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI GENERALI NONCHÉ AI CRITERI DI ESCLUSIONE

Il sottoscritto, rappresentante legale di [inserire il nome del richiedente], dichiara:

di aver letto e di accettare i termini e le condizioni generali stabiliti nel modello di convenzione di sovvenzione,

che il richiedente non si trova in una delle situazioni di cui all’articolo 136, paragrafo 1(*), e all’articolo 141(*) del regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (il «regolamento finanziario») (3),

che il richiedente non è soggetto a una delle sanzioni di cui all’articolo 27, paragrafo 1(*), e all’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punti v), vi) e vii)(*), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 (4) del Parlamento europeo e del Consiglio,

che l’organizzazione richiedente dispone delle capacità finanziarie ed organizzative per attuare la convenzione di sovvenzione,

che le informazioni fornite nella presente domanda e nei suoi allegati sono esatte e nessuna informazione è stata occultata, interamente o parzialmente, al Parlamento europeo.

Firma autorizzata

Titolo (Sig.ra, Sig., Prof. …), cognome e nome:

 

Funzione nell’organizzazione che richiede il finanziamento:

 

Luogo/Data:

 

Firma:

 

(*)

In appresso figurano gli articoli sopra menzionati:

Articolo 136, paragrafo 1, del regolamento finanziario:

 

L’ordinatore responsabile esclude una persona o un’entità di cui all’articolo 135, paragrafo 2, dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione o di attribuzione disciplinate dal presente regolamento o dalla possibilità di essere selezionata per l’esecuzione dei fondi dell’Unione ove tale persona o entità si trovi in una o più delle seguenti situazioni che danno luogo a esclusione:

a)

la persona o l’entità è in stato di fallimento, è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, è in stato di amministrazione controllata, ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale;

b)

è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l’entità non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo il diritto applicabile;

c)

è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l’entità si è resa colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione da essa esercitata o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla sua credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave, compreso in particolare nelle ipotesi seguenti:

i)

per aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell’assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di ammissibilità o di selezione o nell’esecuzione dell’impegno giuridico;

ii)

per aver concluso accordi con altre persone o entità allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;

iii)

per aver violato i diritti di proprietà intellettuale;

iv)

per aver tentato di influenzare l’iter decisionale dell’ordinatore responsabile nel corso della procedura di aggiudicazione o di attribuzione;

v)

per aver tentato di ottenere informazioni riservate che potessero conferirle vantaggi indebiti nell’ambito della procedura di aggiudicazione o di attribuzione;

d)

è stato accertato da una sentenza definitiva che la persona o l’entità è colpevole di:

i)

frode, ai sensi dell’articolo 3 della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, stabilita dall’atto del Consiglio del 26 luglio 1995;

ii)

corruzione, quale definita all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/1371 o corruzione attiva ai sensi dell’articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea, stabilita dall’atto del Consiglio del 26 maggio 1997, o condotte, quali definite all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, o corruzione, quale definita in altre legislazioni vigenti;

iii)

comportamenti connessi a un’organizzazione criminale, di cui all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

iv)

riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

v)

reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all’articolo 1 e all’articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere tali reati, quali definiti all’articolo 4 di detta decisione;

vi)

lavoro minorile e altri reati relativi alla tratta di esseri umani di cui all’articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

e)

la persona o l’entità ha mostrato significative carenze nell’adempiere ai principali obblighi ai fini dell’esecuzione di un impegno giuridico finanziato dal bilancio, che:

i)

hanno causato la risoluzione anticipata di un impegno giuridico;

ii)

hanno comportato l’applicazione della clausola penale o di altre penali contrattuali o

iii)

sono state evidenziate da un ordinatore, dall’OLAF o dalla Corte dei conti in seguito a verifiche, audit o indagini;

f)

è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l’entità ha commesso un’irregolarità ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio;

g)

è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l’entità ha creato un’entità in una giurisdizione diversa con l’intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, l’amministrazione centrale o la sede di attività principale;

h)

è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che è stata creata un’entità con l’intento di cui alla lettera g).

Articolo 141, paragrafo 1, del regolamento finanziario:

 

Nell’ambito di una procedura di aggiudicazione o di attribuzione, l’ordinatore responsabile respinge un partecipante che:

a)

si trovi in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 136;

b)

abbia reso false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della partecipazione alla procedura o non abbia fornito tali informazioni;

c)

abbia precedentemente partecipato alla preparazione dei documenti utilizzati nella procedura di aggiudicazione o di attribuzione, se ciò comporta una violazione del principio di parità di trattamento, inclusa una distorsione della concorrenza non altrimenti risolvibile.

In conformità dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, il richiedente non può essere soggetto a una delle sanzioni di cui all’articolo 27, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera a), punti v), vi) e vii) del medesimo regolamento.

Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 – articolo 27, paragrafo 1:

 

Conformemente all’articolo 16, l’Autorità decide di cancellare un partito politico europeo o una fondazione politica europea dal registro, a titolo di sanzione, in una delle situazioni seguenti:

a)

qualora il partito o la fondazione in questione sia stato/a condannato/a con sentenza passata in giudicato per avere intrapreso un’attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 1, del regolamento finanziario;

b)

qualora, secondo le procedure di cui all’articolo 10, paragrafi da 2 a 5, si constati che non soddisfa più una o più delle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafi 1 o 2;

b bis)

qualora la decisione di registrare il partito o la fondazione in questione si basi su informazioni errate o fuorvianti di cui è responsabile il richiedente o qualora la decisione sia stata ottenuta con frode; oppure

c)

quando una richiesta di cancellazione dal registro presentata da uno Stato membro per motivi di grave inadempimento di obblighi a norma del diritto nazionale soddisfa i requisiti di cui all’articolo 16, paragrafo 3, lettera b).

Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 – Articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punti v), vi) e vii):

 

L’Autorità irroga sanzioni pecuniarie nelle situazioni seguenti:

a)

violazioni non quantificabili:

v)

qualora un partito politico europeo o una fondazione politica europea sia stato/a condannato/a con sentenza passata in giudicato per aver intrapreso un’attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 1, del regolamento finanziario;

vi)

qualora il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione abbia, in qualsiasi momento, intenzionalmente omesso di fornire informazioni o abbia intenzionalmente fornito informazioni erronee o fuorvianti, o qualora gli organismi autorizzati dal presente regolamento a effettuare revisioni contabili o controlli sui beneficiari di un finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione europea individuino inesattezze nei bilanci annuali che sono considerate omissioni gravi o dichiarazioni scorrette di voci secondo principi i contabili internazionali di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1606/2002;

vii)

qualora, in conformità della procedura di verifica di cui all’articolo 10 bis, venga accertato che un partito politico europeo o una fondazione politica europea ha deliberatamente influenzato o tentato di influenzare l’esito delle elezioni del Parlamento europeo sfruttando una violazione delle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali.


(1)  La categoria del finanziamento è la sovvenzione di funzionamento, a norma del titolo VIII del regolamento finanziario (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(2)  Ad esempio con riferimento alle pertinenti disposizioni dello statuto del richiedente, se del caso.

(3)  GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

(4)  GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1.


ALLEGATO b

BILANCIO DI PREVISIONE

Costi

 

Entrate

Costi ammissibili

Bilancio

Reale

 

Bilancio

Reale

A.1:

Costi di personale

1.

Retribuzioni

2.

Oneri sociali

3.

Formazione professionale

4.

Spese di missione del personale

5.

Altre spese di personale

 

 

D.1

Dissoluzione dell’«Accantonamento per coprire le spese ammissibili del primo trimestre dell’esercizio N»

non pertinente

 

D.2

Finanziamento del Parlamento europeo concesso per l’esercizio N

 

 

D.3

Contributi dei membri

 

 

3.1

delle organizzazioni membri

3.2

dei singoli membri

 

 

A.2:

Spese d’infrastruttura e di gestione

1.

Affitti, oneri e spese di manutenzione

2.

Spese di installazione, gestione e manutenzione delle attrezzature

3.

Spese di ammortamento dei beni mobili e immobili

4.

Cancelleria e forniture per ufficio

5.

Affrancatura e telecomunicazioni

6.

Spese di stampa, traduzione e riproduzione

7.

Altre spese d’infrastruttura

 

 

D.4

Donazioni

 

 

 

 

 

D.5

Altre risorse proprie

 

 

(specificare)

 

 

A.3:

Spese amministrative

1.

Spese di documentazione (quotidiani, agenzie di stampa, basi di dati)

2.

Spese per studi e ricerche

3.

Spese legali

4.

Spese di contabilità e di revisione contabile

5.

Spese amministrative varie

6.

Sostegno a favore di terzi

 

 

A.4:

Riunioni e spese di rappresentanza

1.

Spese per riunioni

2.

Partecipazione a seminari e conferenze

3.

Spese di rappresentanza

4.

Spese per inviti

5.

Altre spese per riunioni

 

 

A.5:

Spese d’informazione e pubblicazione

1.

Spese per pubblicazioni

2.

Creazione e gestione di siti Internet

3.

Spese di pubblicità

4.

Materiale di comunicazione (gadget)

5.

Seminari e mostre

6.

Altre spese d’informazione

 

 

A.6:

Assegnazione all’«Accantonamento per coprire le spese ammissibili del primo trimestre dell’esercizio N+1»

 

 

A.

TOTALE DELLE SPESE AMMISSIBILI

 

 

Spese non ammissibili

1.

Dotazioni ad altri accantonamenti

2.

Oneri finanziari

3.

Perdite di cambio

4.

Crediti dubbi

5.

Altri (da specificare)

6.

Contributi in natura

 

 

B.

TOTALE DELLE SPESE NON AMMISSIBILI

 

 

C.

COSTI TOTALI

 

 

D.6.

Interessi generati da prefinanziamenti

 

 

D.7.

Conferimenti in natura

 

 

 

D.

TOTALE DELLE ENTRATE

 

 

E.

Conto profitti e perdite (D-C)

 

 

 

F.

Dotazione di risorse proprie al conto di riserva

 

 

G.

Conto profitti e perdite per verificare la conformità alla norma dell’assenza di profitto (E-F)

 

 

DICHIARAZIONE CHE LA DOMANDA È PRESENTATA ATTRAVERSO IL PARTITO POLITICO EUROPEO AFFILIATO

Il sottoscritto, rappresentante legale di [inserire il nome del partito], dichiara che, a norma dell’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, la presente domanda di finanziamento di [inserire il nome del richiedente] per l’esercizio 2022 è presentata attraverso il suo partito politico affiliato [inserire nome del partito politico europeo affiliato].

Firma autorizzata

Titolo (Sig.ra, Sig., Prof. …), cognome e nome:

 

Funzione nel partito politico europeo:

 

Luogo/Data:

 

Firma: