15.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 18/4


INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2019

PROGRAMMI SEMPLICI

Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

(2019/C 18/04)

1.   Contesto e finalità del presente invito

1.1.   Azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli

Il 22 ottobre 2014 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) n. 1144/2014 (1) relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio. Il regolamento è integrato dal regolamento delegato (UE) 2015/1829 della Commissione (2) e le sue modalità di applicazione sono stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 della Commissione (3).

L’obiettivo generale delle azioni di informazione e di promozione consiste nel rafforzare la competitività del settore agricolo dell’Unione.

Gli obiettivi specifici delle azioni di informazione e di promozione sono i seguenti:

a)

migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell’Unione e degli elevati standard applicabili ai metodi di produzione nell’Unione;

b)

aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari dell’Unione e ottimizzarne l’immagine tanto all’interno quanto all’esterno dell’Unione;

c)

rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell’Unione;

d)

aumentare la quota di mercato dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari dell’Unione, prestando particolare attenzione ai mercati di paesi terzi che presentano il maggior potenziale di crescita;

e)

ripristinare condizioni normali di mercato in caso di turbative gravi del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici.

1.2.   Programma di lavoro annuale della Commissione per il 2019

Il programma di lavoro annuale della Commissione per il 2019, adottato mediante decisione di esecuzione (4) il 14 novembre 2018, stabilisce i dettagli per la concessione del cofinanziamento e le priorità relative ai programmi semplici e ai programmi multipli nel mercato interno e nei paesi terzi. È disponibile al seguente indirizzo:

https://ec.europa.eu/info/promotion-eu-farm-products_en

1.3.   Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare

La Commissione europea ha affidato all’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare (in appresso «Chafea») la gestione di talune parti delle azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi, compresi la pubblicazione degli inviti a presentare proposte e la valutazione delle domande per i programmi semplici.

1.4.   Il presente invito a presentare proposte

Il presente invito a presentare proposte riguarda l’esecuzionedi programmi semplici nel quadro delle sezioni 1.2.1.1 (azioni nell’ambito della priorità tematica 1: programmi semplici nel mercato interno) e 1.2.1.2 (azioni nell’ambito della priorità tematica 2: programmi semplici nei paesi terzi) dell’allegato I del programma di lavoro annuale per il 2019.

2.   Obiettivi, priorità e temi

Le sezioni 1.2.1.1 e 1.2.1.2 dell’allegato I del programma di lavoro annuale per il 2019 definiscono le priorità tematiche per le azioni che devono essere cofinanziate attraverso il presente invito (si veda anche la successiva sezione 6.2 relativa alle attività ammissibili). Le domande presentate in risposta al presente invito devono rientrare nell’ambito di applicazione di uno dei sei temi illustrati in tali sezioni del programma di lavoro annuale; in caso contrario non saranno considerate ai fini del finanziamento. I richiedenti possono presentare più domande per progetti diversi nell’ambito della medesima tematica prioritaria. Inoltre, possono presentare più domande per progetti diversi nell’ambito di diverse priorità tematiche o temi.

3.   Calendario

Il termine ultimo per la presentazione è il 16 aprile 2019, alle ore 17:00 CET (ora dell’Europa centrale).

 

Fasi/Scadenze

Data e ora o periodo indicativo

a)

Pubblicazione dell’invito a presentare proposte

15.1.2019

b)

Termine per la presentazione di quesiti di argomento non informatico

2.4.2019, alle ore 17:00 CET (ora dell’Europa centrale)

c)

Termine per la risposta a quesiti di argomento non informatico

9.4.2019, alle ore 17:00 CET (ora dell’Europa centrale)

d)

Termine per la presentazione delle domande

16.4.2019, alle ore 17:00 CET (ora dell’Europa centrale)

e)

Periodo di valutazione

aprile – agosto 2019

f)

Decisione della Commissione

ottobre 2019

g)

Informazioni ai richiedenti fornite dagli Stati membri

ottobre 2019

h)

Fase di adeguamento della sovvenzione

ottobre 2019 – gennaio 2020

i)

Firma della convenzione di sovvenzione tra gli Stati membri e i beneficiari

< gennaio 2020

j)

Data d’inizio dell’azione

> 1.1.2020

4.   Bilancio disponibile

Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento delle azioni previste dal presente invito a presentare proposte è di 95 000 000 EUR. La ripartizione indicativa dello stanziamento totale tra i vari temi è fornita nella tabella «Attività ammissibili» al successivo punto 6.2.

Tale importo è subordinato alla disponibilità degli stanziamenti previsti nel bilancio generale dell’Unione per il 2019 a seguito della sua adozione da parte dell’autorità di bilancio dell’UE, o degli stanziamenti previsti nei dodicesimi provvisori. Tale importo è inoltre subordinato alla disponibilità degli stanziamenti per i tre anni successivi tenendo conto della natura non dissociata degli stanziamenti.

La Commissione si riserva il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili.

5.   Requisiti di ammissibilità

Le domande devono essere inviate entro il termine per la presentazione di cui alla sezione 3.

Le domande devono essere presentate online dal coordinatore tramite il Finanziamenti e appalti (sistema elettronico di presentazione disponibile all’indirizzo: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/agrip).

Il mancato rispetto delle condizioni suesposte comporterà il rigetto della domanda.

Le proposte possono essere presentate in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’Unione europea. Tuttavia, al momento di preparare le proprie proposte, i richiedenti devono tenere conto del fatto che le convenzioni di sovvenzione saranno gestite dagli Stati membri. Di conseguenza, i richiedenti sono invitati a presentare la loro proposta nella lingua o nelle lingue dello Stato membro di origine dell’organizzazione o delle organizzazioni proponenti, salvo se lo Stato membro interessato ha manifestato il proprio accordo a firmare la convenzione di sovvenzione in inglese (5).

Per facilitare l’esame delle proposte da parte di esperti indipendenti che forniscono un contributo tecnico alla valutazione, la proposta dovrebbe, preferibilmente, essere accompagnata da una traduzione in inglese della parte tecnica (parte B) se è redatta in un’altra lingua ufficiale dell’UE.

6.   Criteri di ammissibilità

6.1.   Richiedenti ammissibili

Le proposte di programmi semplici possono essere presentate solo da persone giuridiche o da altre entità non aventi personalità giuridica a norma del diritto nazionale applicabile, purché i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere impegni giuridici in nome dell’entità stessa e offrano garanzie per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione equivalenti a quelle offerte dalle persone giuridiche di cui all’articolo 197, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) (in appresso «regolamento finanziario»).

Più in particolare, sono ammissibili le domande presentate dalle seguenti organizzazioni e dai seguenti organismi, quali definiti all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1144/2014:

i)

organizzazioni professionali o interprofessionali, stabilite in uno Stato membro e rappresentative del settore o dei settori interessati in tale Stato membro, e in particolare le organizzazioni interprofessionali di cui all’articolo 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e i gruppi di cui all’articolo 3, punto 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), purché siano rappresentative di un nome protetto ai sensi di quest’ultimo regolamento che è oggetto di tale programma;

ii)

organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori di cui agli articoli 152 e 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e che sono state riconosciute da uno Stato membro;

iii)

organismi del settore agroalimentare il cui obiettivo e la cui attività consistano nel promuovere i prodotti agricoli e nel fornire informazioni sugli stessi, e che siano stati investiti dallo Stato membro interessato di attribuzioni di servizio pubblico chiaramente definite in questo ambito; tali organismi devono essere legalmente stabiliti nello Stato membro in questione almeno due anni prima della data dell’invito a presentare proposte di cui all’articolo 8, paragrafo 2.

Le suddette organizzazioni proponenti possono presentare una proposta purché siano rappresentative del settore o del prodotto interessato dalla proposta conformemente alle condizioni di cui all’articolo 1, paragrafi 1 o 2, del regolamento delegato (UE) 2015/1829, vale a dire:

i)

le organizzazioni professionali o interprofessionali stabilite in uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a) rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1144/2014, sono considerate rappresentative del settore interessato dal programma:

se rappresentano almeno il 50 % dei produttori o il 50 % del volume o del valore commercializzabile della produzione del prodotto/dei prodotti o del settore interessati, nello Stato membro interessato; oppure

se sono organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi dell’articolo 158 del regolamento (UE) n. 1308/2013 o dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9);

ii)

un gruppo, definito all’articolo 3, punto 2), del regolamento (UE) n. 1151/2012, e di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1144/2014, è considerato rappresentativo del nome protetto, ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, e interessato dal programma se rappresenta almeno il 50 % del volume o valore di produzione del prodotto o dei prodotti commerciabili il cui nome è protetto;

iii)

un’organizzazione di produttori o un’associazione di organizzazioni di produttori di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1144/2014 è considerata rappresentativa del prodotto/dei prodotti o del settore interessati dal programma se è riconosciuta dallo Stato membro ai sensi degli articoli 154 o 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013 o dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1379/2013;

iv)

l’organismo del settore agroalimentare di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1144/2014 è considerato rappresentativo del settore/dei settori interessati dal programma se i suoi membri includono rappresentanti del prodotto/dei prodotti o del settore.

In deroga ai precedenti punti i) e ii), si possono accettare soglie più basse se nella proposta presentata l’organizzazione proponente dimostra la presenza di circostanze specifiche, compresi dati concreti sulla struttura del mercato, a giustificazione del trattamento dell’organizzazione proponente come rappresentante del prodotto/dei prodotti o del settore interessati.

Le proposte possono essere presentate da una o più organizzazioni proponenti, tutte provenienti dal medesimo Stato membro dell’UE.

Sono ammesse solo le domande presentate da entità stabilite negli Stati membri dell’UE.

Per i richiedenti del Regno Unito: i criteri di ammissibilità devono essere soddisfatti per l’intera durata della sovvenzione. Se il Regno Unito recederà dall’UE durante il periodo della sovvenzione senza stipulare un accordo con l’UE che assicuri in particolare il mantenimento dell’ammissibilità dei richiedenti britannici, questi ultimi non riceveranno più finanziamenti dell’UE (pur continuando a partecipare, ove possibile) o saranno invitati ad abbandonare il progetto a norma dell’articolo 34.3 della convenzione di sovvenzione.

Entità non ammissibili: i richiedenti che già ricevono finanziamenti dell’Unione per le stesse azioni di informazione e di promozione che fanno parte della proposta o delle proposte non sono ammissibili al finanziamento dell’Unione per tali azioni a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014.

Al fine di valutare l’ammissibilità dei richiedenti, questi ultimi devono presentare i documenti seguenti:

entità privata: estratto della Gazzetta ufficiale, copia dello statuto oppure estratto del registro delle imprese o delle associazioni;

entità pubblica: copia della risoluzione o della decisione che istituisce la società pubblica o altro documento ufficiale che istituisce l’entità di diritto pubblico;

entità prive di personalità giuridica: documenti che attestino la capacità dei rappresentanti di assumere impegni giuridici a loro nome;

inoltre, a tutti i richiedenti è richiesto di presentare documentazione pertinente attestante che il richiedente soddisfa i criteri di rappresentatività stabiliti nell’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2015/1829.

6.2.   Azioni e attività ammissibili

Le proposte soddisfano i criteri di ammissibilità elencati nell’allegato II del programma di lavoro annuale, vale a dire:

a)

le proposte possono riguardare soltanto i prodotti e i regimi di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1144/2014;

b)

le proposte garantiscono che le misure siano attuate tramite gli organismi incaricati dell’esecuzione di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 1144/2014. Le organizzazioni proponenti devono selezionare gli organismi incaricati dell’esecuzione dei programmi che diano prova della massima efficienza e dell’assenza di conflitto d’interessi [cfr. l’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2015/1829]. L’organizzazione proponente si impegna affinché l’organismo responsabile dell’esecuzione del programma sia selezionato al più tardi prima della firma della convenzione di sovvenzione [cfr. l’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831];

c)

se si presta ad attuare alcune parti della proposta, un’organizzazione proponente si assicura che il costo delle misure che la stessa intende realizzare non superi le tariffe praticate correntemente sul mercato;

d)

le proposte sono conformi al diritto dell’Unione applicabile ai relativi prodotti e alla loro commercializzazione, hanno dimensioni significative, hanno una dimensione unionale e sono conformi a tutte le altre disposizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/1829;

e)

se l’informazione trasmessa riguarda l’impatto sulla salute, le proposte rispettano le norme di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/1829;

f)

se intende indicare l’origine o i marchi commerciali, la proposta è conforme alle norme di cui al capo II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831.

Avvertenza per i richiedenti che presentano proposte riguardanti il Regno Unito: si fa presente che il recesso del Regno Unito dall’UE potrebbe comportare modifiche all’attuazione dei programmi.

Ai fini di valutare l’ammissibilità delle attività pianificate, devono essere fornite le seguenti informazioni:

le proposte concernenti regimi di qualità nazionali forniscono una documentazione o un riferimento a fonti accessibili pubblicamente che certifichino il riconoscimento ufficiale del regime di qualità da parte dello Stato membro;

le proposte dirette al mercato interno e che trasmettono un messaggio inerente a determinate pratiche alimentari o un consumo di alcol responsabile descrivono in che modo il programma proposto e il suo messaggio o i suoi messaggi rispettano le norme nazionali pertinenti nel settore della salute pubblica dello Stato membro in cui sarà realizzato il programma. La giustificazione contiene riferimenti o una documentazione a sostegno di quanto dichiarato.

Ciascuna proposta è inoltre conforme a una delle priorità tematiche elencate nel programma di lavoro annuale per il 2019 per i programmi semplici. Di seguito figurano estratti del programma di lavoro annuale per il 2019 che illustrano in dettaglio i sei temi per i quali possono essere presentate le domande. Il testo descrive il tema, il relativo importo previsto, gli obiettivi e i risultati attesi.

Azioni nell’ambito della priorità tematica 1: programmi semplici nel mercato interno

Temi

Importo totale previsto

Priorità definite per l’anno, obiettivi perseguiti e risultati attesi

Tema 1

Programmi di informazione e di promozione destinati a rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell’Unione quali definiti all’articolo 5, paragrafo 4, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 1144/2014

12 000 000 EUR

L’obiettivo è di rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell’Unione, vale a dire:

a)

regimi di qualità: denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP), specialità tradizionale garantita (STG) e indicazioni facoltative di qualità;

b)

metodo di produzione biologica;

c)

il simbolo grafico (logo) dei prodotti agricoli di qualità caratteristici delle regioni ultraperiferiche dell’Unione.

I programmi di informazione e di promozione destinati ai regimi di qualità dell’Unione dovrebbero costituire una priorità fondamentale nel mercato interno poiché tali regimi offrono ai consumatori garanzie circa la qualità e le caratteristiche del prodotto o del procedimento di produzione, aggiungono valore ai prodotti interessati e ne ampliano gli sbocchi di mercato.

Uno dei risultati attesi è aumentare i livelli di riconoscimento del logo associato ai regimi di qualità dell’Unione da parte dei consumatori europei. Secondo l’inchiesta speciale Eurobarometro (n. 473), solo il 18 % dei consumatori europei riconosce i loghi dei prodotti che beneficiano di una denominazione di origine protetta (DOP) e di un’indicazione geografica protetta (IGP) e il 15 % quelli dei prodotti che beneficiano delle specialità tradizionali garantite, che costituiscono i principali regimi di qualità dell’Unione. Sebbene la conoscenza del logo dell’agricoltura biologica sia aumentata di 4 punti dal 2015, solo il 27 % dei consumatori europei riconosce il logo UE dell’agricoltura biologica.

L’impatto finale atteso è migliorare la competitività e il consumo dei prodotti registrati nell’ambito di un regime di qualità dell’Unione, ottimizzarne l’immagine e aumentarne la quota di mercato.

Tema 2

Programmi di informazione e di promozione destinati a mettere in evidenza le specificità dei metodi di produzione agricola nell’Unione e le caratteristiche dei prodotti agroalimentari europei e dei regimi di qualità di cui all’articolo 5, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 1144/2014

8 000 000 EUR

L’obiettivo consiste nel mettere in evidenza almeno una delle specificità dei metodi di produzione agricola nell’Unione, in particolare sul piano della sicurezza alimentare, della tracciabilità, dell’autenticità, dell’etichettatura, degli aspetti nutrizionali e sanitari (compresi abitudini alimentari corrette e consumo responsabile delle bevande alcoliche ammissibili), del benessere degli animali, del rispetto dell’ambiente e della sostenibilità, come pure delle caratteristiche intrinseche dei prodotti agricoli e alimentari, specialmente in termini di qualità, sapore, diversità o tradizioni.

L’impatto finale atteso è aumentare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell’Unione da parte dei consumatori europei e migliorare la competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari dell’Unione, ottimizzarne l’immagine e aumentare la loro quota di mercato.

Azioni nell’ambito della priorità tematica 2: programmi semplici nei paesi terzi

I richiedenti possono consultare la sezione 1.2.1 dell’allegato I del programma di lavoro per ulteriori informazioni in merito.

Temi

Importo totale previsto

Priorità definite per l’anno, obiettivi perseguiti e risultati attesi

Tema 3

Azioni di informazione e di promozione destinate a uno o più dei seguenti paesi: Cina (compresi Hong Kong e Macao), Giappone, Corea del Sud, Taiwan, regione del sud-est asiatico o Asia meridionale (10)

25 250 000 EUR

I programmi di informazione e di promozione sono destinati a uno o più paesi identificati nel tema corrispondente.

Gli obiettivi di questi programmi sono conformi agli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) n. 1144/2014.

L’impatto finale atteso è migliorare la competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari dell’Unione, ottimizzarne l’immagine e aumentare la loro quota di mercato nei paesi destinatari.

Tema 4

Programmi di informazione e di promozione destinati a uno o più dei seguenti paesi: Canada, Stati Uniti, Messico o Colombia

22 000 000 EUR

Tema 5

Programmi di informazione e di promozione destinati ad altre zone geografiche

25 250 000 EUR

Tema 6 (*1)

Programmi di informazione e di promozione destinati a qualsiasi paese terzo sulle olive da tavola come definite all’allegato I, parte VII, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013

2 500 000 EUR

Nel caso in cui intenda puntare a diverse regioni prioritarie nei paesi terzi, un’organizzazione proponente presenta più domande e una domanda per tema oppure può presentare una domanda nell’ambito del tema «Programmi di informazione e di promozione destinati ad altre zone geografiche». Questo tema riguarda le zone geografiche non comprese nei temi 3 e 4, ma può anche riguardare una combinazione di diverse regioni prioritarie elencate nei temi suddetti.

Tipologie di attività ammissibili

Le azioni di informazione e di promozione possono in particolare consistere delle seguenti attività ammissibili nell’ambito del presente invito:

1.

Gestione del progetto

2.

Relazioni pubbliche

Azioni di PR

Eventi stampa

3.

Sito web, social media

Configurazione, manutenzione, aggiornamento del sito web

Social media (configurazione degli account, pubblicazione regolare di post)

Altro (applicazioni per dispositivi mobili, piattaforme di e-learning, webinar ecc.)

4.

Pubblicità

Stampa

TV

Radio

Online

Attività in ambienti esterni

Cinema

5.

Strumenti di comunicazione

Pubblicazioni, kit mediatici, gadget promozionali

Video promozionali

6.

Eventi

Stand in fiere

Seminari, workshop, incontri tra imprese, formazioni commerciali/corsi di cucina, attività nelle scuole

Settimane dei ristoranti

Sponsorizzazione di eventi

Viaggi di studio in Europa

7.

Promozione presso i punti vendita

Giornate di degustazione

Altro: promozione nelle pubblicazioni destinate ai dettaglianti, pubblicità presso i punti vendita

Le degustazioni e la distribuzione di campioni non sono consentiti nell’ambito di campagne sul consumo responsabile di alcolici condotte nel mercato interno; tuttavia, tali attività sono consentite se hanno funzione accessoria e di sostegno alle misure di informazione sui regimi di qualità e sui metodi di produzione biologica.

Periodo di attuazione

L’azione cofinanziata (programmi di informazione e di promozione) viene realizzata per un periodo minimo di un anno e un periodo massimo di tre anni.

Le proposte dovrebbero specificare la durata dell’azione.

7.   Criteri di esclusione (11)

7.1.   Esclusione dalla partecipazione

Sarà escluso dalla partecipazione al presente invito a presentare proposte il richiedente che si trova in una delle seguenti situazioni:

a)

è in stato di fallimento, è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, è in stato di amministrazione controllata, ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi del diritto e della regolamentazione dell’Unione o nazionali;

b)

è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento d’imposte e tasse o agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo il diritto applicabile;

c)

è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente si è reso colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione dallo stesso esercitata o per aver dimostrato qualsiasi intento doloso o negligenza grave, compreso in particolare nelle ipotesi seguenti:

i)

per aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell’assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di ammissibilità o di selezione o nell’esecuzione di un contratto, di una convenzione o di una decisione di sovvenzione;

ii)

per aver concluso accordi con altri richiedenti allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;

iii)

per aver violato i diritti di proprietà intellettuale;

iv)

per aver tentato di influenzare l’iter decisionale dell’Agenzia nel corso della procedura di aggiudicazione o di attribuzione;

v)

per aver tentato di ottenere informazioni riservate che potessero conferirgli vantaggi illeciti nell’ambito della procedura di aggiudicazione o di attribuzione;

d)

è stato accertato da una sentenza definitiva che il richiedente è colpevole di:

i)

frode ai sensi dell’articolo 3 della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, stabilita dall’atto del Consiglio del 26 luglio 1995;

ii)

corruzione, quale definita all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/1371 o dell’articolo 3 della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea, stabilita dall’atto del Consiglio del 26 maggio 1997, o comportamenti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI (13) del Consiglio, nonché corruzione quale definita nel diritto applicabile;

iii)

comportamenti connessi a un’organizzazione criminale, di cui all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI (14) del Consiglio;

iv)

riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (15);

v)

reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche quali definiti rispettivamente all’articolo 1 e all’articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI (16) del Consiglio, ovvero istigazione, concorso, tentativo di commettere un reato, quali definiti all’articolo 4 di detta decisione quadro;

vi)

lavoro minorile e altri reati relativi alla tratta di esseri umani ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (17);

e)

nell’adempimento dei principali obblighi connessi all’esecuzione di un contratto o di una convenzione o una decisione di sovvenzione finanziati dal bilancio dell’Unione, ha mostrato significative carenze che ne hanno causato la risoluzione anticipata o hanno comportato l’applicazione della clausola penale o di altre penali contrattuali, o che sono state evidenziate da un ordinatore, dall’OLAF o dalla Corte dei conti in seguito a verifiche, audit o indagini;

f)

è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente ha commesso un’irregolarità ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (18);

g)

è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente ha creato un’entità in una giurisdizione diversa con l’intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici di applicazione obbligatoria nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, l’amministrazione centrale o la sede di attività principale;

h)

è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che è stata creata un’entità con l’intento di cui alla lettera g);

i)

per le situazioni di cui alle precedenti lettere dalla c) alla h), il richiedente è soggetto a:

i)

fatti accertati nel contesto di audit o indagini svolti dalla Procura europea dopo la sua istituzione, dalla Corte dei conti, dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode o dal revisore interno, o di altre verifiche, audit o controlli effettuati sotto la responsabilità di un ordinatore di un’istituzione dell’UE, un ufficio europeo o un’agenzia o un organismo dell’UE;

ii)

sentenze o decisioni amministrative non definitive che possono includere misure disciplinari adottate dall’organo di vigilanza competente responsabile della verifica dell’applicazione dei principi di deontologia professionale;

iii)

fatti menzionati nelle decisioni di persone o enti a cui sono stati affidati compiti di esecuzione del bilancio dell’UE;

iv)

informazioni trasmesse dagli Stati membri che eseguono i fondi dell’Unione;

v)

decisioni della Commissione riguardanti la violazione delle norme dell’Unione in materia di concorrenza o di un’autorità nazionale competente concernenti la violazione della legislazione nazionale o dell’Unione in materia di concorrenza; o

vi)

decisioni di esclusione adottate da un ordinatore delegato di un’istituzione dell’UE, un ufficio europeo o un’agenzia o un organismo dell’UE;

7.2.   Esclusione dall’aggiudicazione

I richiedenti verranno esclusi dalla concessione del cofinanziamento se, nel corso della procedura di concessione delle sovvenzioni, rientrano in una delle situazioni di cui all’articolo 141 del regolamento finanziario (19):

a)

si trovano in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 136 del regolamento finanziario;

b)

hanno reso false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della partecipazione alla procedura o non hanno fornito tali informazioni nel corso della procedura di concessione della sovvenzione;

c)

hanno precedentemente partecipato alla preparazione dei documenti utilizzati nella procedura di aggiudicazione, se ciò comporta una violazione del principio di parità di trattamento, inclusa una distorsione della concorrenza non altrimenti risolvibile.

Al fine di dimostrare la conformità ai criteri il cui mancato rispetto comporta l’esclusione, il coordinatore è tenuto a selezionare la casella pertinente nel presentare la sua domanda online. Se selezionati per il cofinanziamento, tutti i beneficiari (in caso di sovvenzione a più beneficiari) devono firmare una dichiarazione sull’onore in cui dichiarino di non trovarsi in una delle situazioni di cui all’articolo 136, paragrafi 1 e 2, e agli articoli 141 e 142 del regolamento finanziario. I richiedenti dovrebbero attenersi alle istruzioni riportate nel portale Finanziamenti e appalti.

8.   Criteri di selezione

8.1.   Capacità finanziaria

I richiedenti devono disporre di fonti di finanziamento solide e sufficienti a mantenere l’attività per tutto il periodo di esecuzione dell’azione e a partecipare al finanziamento della stessa.

La capacità finanziaria di tutti i richiedenti sarà valutata in linea con i requisiti del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Tale valutazione non sarà effettuata se:

il contributo dell’UE richiesto dal richiedente è pari o inferiore a 60 000 EUR;

il richiedente è un organismo pubblico.

I documenti giustificativi da allegare alla domanda online per consentire la valutazione della capacità finanziaria comprendono:

i conti annuali (compreso lo stato patrimoniale e il conto profitti e perdite) per l’ultimo esercizio finanziario per il quale sono stati chiusi i conti (per le persone giuridiche di nuova costituzione, il piano economico in sostituzione dei conti);

un modulo di capacità finanziaria precompilato che sintetizzi i dati necessari provenienti dai conti annuali che contribuiscono alla valutazione della capacità finanziaria del richiedente.

Inoltre, per un coordinatore o altro beneficiario che richieda un contributo UE pari o superiore a 750 000 EUR (soglia applicabile per ciascun beneficiario):

una relazione di revisione redatta da un revisore esterno accreditato, che certifichi la situazione contabile dell’ultimo esercizio finanziario disponibile. Tale disposizione non si applica agli enti pubblici.

8.2.   Capacità operativa

I richiedenti devono possedere le qualifiche professionali adeguate necessarie per portare a termine le azioni proposte.

I richiedenti dimostrano che almeno una persona fisica assunta dal richiedente con contratto d’impiego o assegnata all’azione sulla base di un atto di nomina equivalente, distacco retribuito o altra tipologia di contratto diretto (per esempio, contratto per la fornitura di servizi) sarà nominata coordinatore del progetto. Il coordinatore del progetto possiede almeno tre anni di esperienza nella gestione di progetti. A titolo di prova, le seguenti informazioni devono essere fornite nell’allegato «CV»:

curriculum vitae (qualifiche ed esperienze professionali) delle persone principalmente responsabili della gestione e dell’esecuzione dell’azione proposta (20).

Nel caso in cui le organizzazioni proponenti intendano attuare determinate parti della proposta, si presentano le prove di un’esperienza di almeno tre anni nell’esecuzione di azioni di informazione e di promozione. A titolo di prova, le seguenti informazioni devono essere fornite nell’allegato «Informazioni supplementari»:

una relazione delle attività dell’organizzazione proponente o una descrizione delle attività svolte in relazione alle attività ammissibili al cofinanziamento descritte al punto 6 che precede.

9.   Criteri di aggiudicazione

La parte B della domanda consente di valutare la proposta in base ai criteri di aggiudicazione.

Le domande devono proporre una struttura di gestione efficiente e fornire una descrizione chiara e precisa della strategia e dei risultati attesi.

Il contenuto di ciascuna proposta sarà valutato in base ai criteri e sottocriteri esposti di seguito.

Criteri

Punteggio massimo

Soglia di ammissione

1.

Dimensione unionale

20

14

2.

Qualità della proposta tecnica

40

24

3.

Qualità della gestione di progetto

10

6

4.

Bilancio e rapporto costi/benefici

30

18

TOTALE

100

62

Le proposte che non ottengono i punteggi minimi richiesti per il totale e per ciascuno dei punti individuali di cui alla tabella precedente sono respinte.

Nella valutazione di ciascuno dei criteri di aggiudicazione principali si considerano i sottocriteri esposti di seguito.

1.

Dimensione unionale:

a)

pertinenza delle azioni di informazione e di promozione proposte in relazione agli obiettivi generali e specifici di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1144/2014, agli scopi di cui all’articolo 3 del medesimo regolamento, e alle priorità, agli obiettivi e ai risultati attesi enunciati nell’ambito della priorità tematica pertinente;

b)

messaggio dell’Unione della campagna;

c)

impatto del progetto a livello unionale.

2.

Qualità della proposta tecnica:

a)

qualità e pertinenza dell’analisi di mercato;

b)

coerenza della strategia del programma, degli obiettivi e dei messaggi chiave;

c)

scelta adeguata delle attività per quanto riguarda gli obiettivi e la strategia del programma, formula comunicativa adeguata, sinergia tra le attività;

d)

descrizione sintetica delle attività e dei prodotti/servizi da fornire;

e)

qualità dei metodi di valutazione e degli indicatori proposti.

3.

Qualità della gestione di progetto:

a)

organizzazione del progetto e struttura della gestione;

b)

meccanismi di controllo della qualità e gestione del rischio.

4.

Bilancio e rapporto costi/benefici:

a)

giustificazione del livello complessivo dell’investimento;

b)

ripartizione adeguata del bilancio in relazione agli obiettivi e al campo di applicazione delle attività;

c)

chiara descrizione dei costi stimati e accuratezza del bilancio;

d)

coerenza tra i costi stimati e i prodotti/servizi da fornire;

e)

stima realistica dei costi di coordinamento del progetto e delle attività realizzate dall’organizzazione proponente, compresi il numero di persona/giorni e la relativa tariffa.

Sulla base della valutazione, tutte le proposte ammissibili sono classificate secondo il punteggio totale ottenuto. Le sovvenzioni sono concesse alle proposte che hanno ottenuto il punteggio più alto fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Per ciascuno dei temi prioritari elencati al punto 6.2 del presente invito a presentare proposte è stabilita una graduatoria distinta.

Se due (o più) proposte figurano nella medesima graduatoria con lo stesso numero di punti, viene data priorità alla proposta o alle proposte che consentono la massima diversificazione in termini di prodotti o mercati interessati. Ciò significa che, in presenza di proposte con pari punteggio, la Commissione seleziona per prima la proposta il cui contenuto (in primo luogo in termini di prodotti, in secondo luogo in termini di mercato interessato) non è ancora rappresentato nelle proposte con punteggio più alto. Se questo criterio non può essere applicato, la Commissione seleziona in primo luogo il programma che ha ottenuto il punteggio più elevato per i singoli criteri di aggiudicazione. La Commissione confronterà innanzitutto i punteggi riferiti alla «Dimensione unionale», quindi quelli relativi alla «Qualità della proposta tecnica» e infine i punteggi assegnati per «Bilancio e rapporto costi/benefici».

Qualora per un dato tema non vi siano sufficienti proposte in graduatoria per l’utilizzo di tutti i fondi disponibili, l’ammontare non utilizzato può essere riassegnato ad altri temi secondo i seguenti criteri:

a)

il totale dei fondi rimanenti per i due temi relativi al mercato interno è riassegnato ai progetti destinati al mercato interno con il punteggio di qualità più elevato, a prescindere dal tema per cui hanno concorso;

b)

si segue lo stesso approccio per proposte relative ai paesi terzi (temi 3-6);

c)

qualora anche successivamente a ciò risultasse un’eccedenza, le somme restanti stanziate sia per il mercato interno sia per i paesi terzi sono sommate e assegnate ai progetti con il più alto punteggio qualitativo, a prescindere dalla priorità e dal tema per cui hanno concorso.

Si segue rigorosamente l’ordine delle graduatorie.

10.   Impegni giuridici

Sulla base della valutazione, la Chafea redige un elenco delle proposte per le quali si raccomanda il finanziamento, classificate secondo il punteggio totale ottenuto.

A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1144/2014, la Commissione europea decide, mediante un atto di esecuzione, in merito ai programmi semplici selezionati, alle modifiche eventuali da apportarvi e alle relative dotazioni finanziarie (decisione di aggiudicazione).

Tale decisione della Commissione stabilirà l’elenco dei programmi selezionati cui viene concesso un contributo finanziario dell’Unione a norma dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1144/2014 e sarà indirizzata agli Stati membri competenti. Gli Stati membri interessati sono responsabili della corretta esecuzione dei programmi semplici selezionati e dei relativi pagamenti.

Non appena adotta il suddetto atto di esecuzione, la Commissione trasmette copia dei programmi selezionati agli Stati membri interessati. Gli Stati membri comunicano senza indugio alle organizzazioni proponenti l’esito positivo o negativo della loro domanda.

Gli Stati membri concludono convenzioni di sovvenzione per l’esecuzione dei programmi con le organizzazioni proponenti selezionate conformemente ai requisiti di cui all’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831. In particolare, le convenzioni di sovvenzione specificano le condizioni e il livello di finanziamento, nonché i rispettivi obblighi delle parti.

11.   Disposizioni finanziarie

11.1.   Principi generali relativi alle sovvenzioni (21)

a)

Divieto di cumulo

Un’azione può ricevere un’unica sovvenzione a carico del bilancio dell’Unione europea.

In nessun caso il bilancio dell’Unione finanzia due volte i medesimi costi.

I richiedenti indicano le fonti e gli importi dei finanziamenti dell’Unione ricevuti o chiesti per la stessa azione o parte di azione ovvero per il loro funzionamento (sovvenzioni di funzionamento) nonché ogni altro finanziamento ricevuto o chiesto per la stessa azione.

b)

Non retroattività

È esclusa la sovvenzione retroattiva per azioni già concluse.

c)

Il principio di cofinanziamento

La formula del cofinanziamento implica che le risorse necessarie per svolgere l’azione non provengono interamente dalla sovvenzione dell’Unione.

Le spese restanti sono a carico esclusivo dell’organizzazione proponente.

I contributi finanziari erogati a un beneficiario dai suoi membri, in particolare allo scopo di coprire spese ammissibili nel quadro dell’azione, sono autorizzati e saranno considerati come introiti.

11.2.   Bilancio in pareggio

Il bilancio stimato dell’azione deve essere presentato nella parte A del modulo di domanda. Esso deve presentare una situazione di pareggio tra entrate e spese e

deve essere espresso in euro.

I richiedenti che prevedono di sostenere spese in valute diverse dall’euro sono invitati ad utilizzare il tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

11.3.   Esecuzione dei contratti/subappalti

Laddove l’esecuzione dell’azione richieda l’aggiudicazione di appalti (appalti di esecuzione), il beneficiario deve aggiudicare l’appalto all’offerta economicamente più vantaggiosa o con il prezzo più basso (a seconda dei casi), evitando conflitti di interesse (22).

Il beneficiario è tenuto a documentare in modo chiaro la procedura di appalto e a conservare la documentazione ai fini di un eventuale audit.

Qualora l’organizzazione proponente sia un organismo di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (23), questa deve selezionare i subappaltatori in conformità della normativa nazionale che recepisce tale direttiva.

Il subappalto, ossia l’esternalizzazione di compiti o attività specifici che formano parte dell’azione quale descritta nella proposta, deve soddisfare, in aggiunta alle condizioni applicabili a tutti gli appalti di esecuzione (secondo quanto sopra specificato), le condizioni seguenti:

deve essere giustificato tenendo conto della natura dell’azione e degli elementi necessari alla sua esecuzione;

i compiti principali delle azioni (ossia il coordinamento tecnico e finanziario dell’azione e la gestione della strategia) non possono essere subappaltati né delegati;

i costi stimati dei subappalti devono essere chiaramente indicati nella parte tecnica e nella parte finanziaria della proposta;

l’eventuale ricorso a subappaltatori, se non previsto nella descrizione dell’azione, è comunicato dal beneficiario e approvato dallo Stato membro. Lo Stato membro può concedere l’approvazione:

i)

prima del ricorso al subappalto, se i beneficiari richiedono una modifica;

ii)

dopo il ricorso al subappalto se tale procedura:

è motivata specificamente nella relazione tecnica intermedia o finale e

non comporta modifiche della convenzione di sovvenzione tali da mettere in discussione la decisione di concessione della sovvenzione o che siano in contrasto con la parità di trattamento tra i richiedenti;

i beneficiari assicurano che le specifiche condizioni che si applicano ai beneficiari, elencate nella convenzione di sovvenzione (per esempio, visibilità, riservatezza ecc.) sono applicabili anche ai subappaltatori.

Subappalto a entità aventi un legame strutturale con il beneficiario

I subappalti possono essere concessi anche alle entità che hanno un legame strutturale con il beneficiario, ma solo se il prezzo è limitato ai costi effettivi sostenuti dall’entità (vale a dire senza alcun margine di profitto).

I compiti che devono essere attuati da tali entità vanno chiaramente indicati nella parte tecnica della proposta.

11.4.   Forme di finanziamento, costi ammissibili e non ammissibili

Il cofinanziamento prende la forma di rimborso di una determinata percentuale dei costi ammissibili effettivamente sostenuti; esso comprende inoltre un tasso forfettario che copre i costi indiretti (pari al 4 % dei costi ammissibili per il personale) connessi all’esecuzione dell’azione (24).

—   Importo massimo richiesto

La sovvenzione dell’UE è limitata ai seguenti tassi massimi di cofinanziamento:

per i programmi semplici nel mercato interno: 70 % dei costi ammissibili;

per i programmi semplici nei paesi terzi: 80 % dei costi ammissibili;

per i programmi semplici nel mercato interno dei beneficiari stabiliti in uno degli Stati membri che, al 1o gennaio 2014 o dopo tale data, beneficiano di assistenza finanziaria in conformità degli articoli 136 e 143 del TFUE (25): 75 % dei costi ammissibili del programma;

per i programmi semplici nei paesi terzi dei beneficiari stabiliti in uno degli Stati membri che, al 1o gennaio 2014 o dopo tale data, beneficiano di assistenza finanziaria in conformità degli articoli 136 e 143 del TFUE: 85 % dei costi ammissibili del programma.

Gli ultimi due tassi si applicano solo ai programmi decisi dalla Commissione prima della data in cui lo Stato membro interessato cessa di ricevere tale assistenza finanziaria.

Di conseguenza, una parte delle spese totali ammissibili incluse nel bilancio di previsione deve essere finanziata da fonti diverse dalla sovvenzione dell’UE (principio di cofinanziamento).

—   Costi ammissibili

I costi ammissibili sono i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario della sovvenzione e che soddisfano tutti i criteri di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del modello di convenzione di sovvenzione e all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/1829.

—   Costi non ammissibili

I costi non ammissibili sono i costi che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/1829. Questi sono elencati all’articolo 6, paragrafo 4, del modello di convenzione di sovvenzione.

—   Calcolo della sovvenzione finale

L’importo finale della sovvenzione è calcolato al termine del programma, previa approvazione della domanda di pagamento.

L’importo finale della sovvenzione dipende dalla misura effettiva in cui il programma viene attuato in conformità dei termini e delle condizioni della convenzione di sovvenzione.

Tale importo è calcolato dallo Stato membro – al momento del pagamento del saldo – conformemente all’articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831.

11.5.   Modalità di pagamento

L’organizzazione proponente può presentare una domanda di anticipo allo Stato membro interessato conformemente all’articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831.

Le domande di pagamenti intermedi del contributo finanziario dell’Unione sono presentate dall’organizzazione proponente agli Stati membri conformemente all’articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831.

Le domande di pagamenti del saldo sono presentate dall’organizzazione proponente agli Stati membri conformemente all’articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831.

11.6.   Garanzie preliminari

Conformemente all’articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831, l’anticipo è subordinato alla costituzione, da parte dell’organizzazione proponente, di una cauzione a favore dello Stato membro di importo pari a quello dell’anticipo, alle condizioni stabilite dal capo IV del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (26).

12.   Pubblicazione

I beneficiari sono tenuti a indicare chiaramente il contributo dell’Unione europea in tutte le attività per le quali è impiegata la sovvenzione.

A questo proposito essi provvedono a far comparire il nome e l’emblema dell’Unione europea su tutte le pubblicazioni, i manifesti, i programmi e gli altri prodotti realizzati nel quadro del progetto cofinanziato.

Le norme per la riproduzione grafica dell’emblema europeo sono raccolte nel Manuale interistituzionale di convenzioni redazionali (27).

Inoltre, tutto il materiale visivo prodotto nel quadro di un programma di promozione cofinanziato dall’Unione europea deve recare lo slogan «Enjoy it’s from Europe». Gli orientamenti sull’uso dello slogan nonché di tutti i file grafici possono essere scaricati dalla pagina dedicata alla promozione sul sito web Europa (28).

Infine, tutto il materiale scritto, ossia opuscoli, poster, pieghevoli, manifesti, striscioni, pubblicità su stampa, articoli sui giornali, pagine web (con l’eccezione dei piccoli gadget), dovrebbe includere una clausola di esclusione della responsabilità secondo quanto specificato nella convenzione di sovvenzione, che spieghi che il contenuto rappresenta le opinioni dell’autore. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per l’uso che potrebbe essere fatto delle informazioni contenute in tale materiale.

13.   Protezione dei dati

La risposta a un invito a presentare proposte comporta la registrazione e il trattamento di dati personali (quali nome, indirizzo e curriculum vitae delle persone che partecipano all’azione cofinanziata). Tali dati saranno trattati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (29). Salvo diversa indicazione, i quesiti posti e i dati personali richiesti sono necessari a valutare la domanda conformemente alle specifiche dell’invito a presentare proposte e saranno soggetti a trattamento esclusivamente a detto fine da parte dell’Agenzia esecutiva/della Commissione o terza parte che agisce per conto e sotto la responsabilità dell’Agenzia esecutiva/della Commissione. Gli interessati possono essere informati circa ulteriori dettagli delle operazioni di trattamento, sui loro diritti e su come possono essere applicati, con riferimento all’informativa sulla privacy pubblicata sul portale Finanziamenti e appalti:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/legalnotice

e sul sito web dell’Agenzia:

http://ec.europa.eu/chafea/about/data_protection.html

I richiedenti sono invitati a consultare la pertinente informativa sulla privacy a intervalli regolari, in modo da essere debitamente informati su eventuali aggiornamenti apportati prima del termine per la presentazione delle proposte o a posteriori. I beneficiari si assumono l’obbligo giuridico di informare il proprio personale sulle pertinenti operazioni di trattamento che devono essere svolte dall’Agenzia; a tal fine, devono fornire al personale le informative sulla privacy pubblicate dall’Agenzia nel portale Finanziamenti e appalti prima di trasmetterne i dati all’Agenzia. I dati personali possono essere registrati nel sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES) della Commissione europea di cui agli articoli 135 e 142 del regolamento finanziario dell’UE in conformità delle disposizioni applicabili.

14.   Procedura di presentazione delle proposte

Le proposte devono essere presentate entro il termine fissato nella sezione 3 tramite il sistema elettronico di presentazione:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Prima di presentare una proposta:

1.

Trovare un invito:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/agrip

2.

Creare un account per presentare una proposta:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/beneficiary-register

3.

Registrare tutti i partner tramite il registro dei beneficiari:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/beneficiary-register

I richiedenti saranno informati per iscritto sull’esito del processo di selezione.

I richiedenti rispettano il limite di pagine e i requisiti di formattazione per la proposta tecnica (parte B) indicati nel sistema di presentazione.

La presentazione della proposta implica l’accettazione, da parte del richiedente, delle procedure e delle condizioni descritte nell’invito e nei documenti a cui viene fatto riferimento.

Una volta scaduto il termine per la presentazione delle domande, non sono consentite modifiche. Tuttavia, qualora fosse necessario chiarire alcuni aspetti o correggere errori materiali, la Commissione/l’Agenzia potrà contattare il richiedente a tal fine nel corso del processo di valutazione (30).

Contatti

Per eventuali domande relative agli strumenti di presentazione online si prega di contattare l’helpdesk informatico istituito a tal fine tramite il sito web del portale Finanziamenti e appalti:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks

Per le questioni non informatiche è disponibile un helpdesk presso la Chafea al seguente indirizzo e-mail: CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu. Il termine per la presentazione di domande di chiarimenti è il 2.4.2019 alle ore 17:00 CET (ora dell’Europa centrale). Le risposte alle domande pertinenti saranno pubblicate sulla pagina web http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html entro il 9.4.2019 alle ore 17:00 CET (ora dell’Europa centrale).

Le domande più frequenti sono pubblicate sul sito web della Chafea: http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html.

In tutta la corrispondenza relativa al presente invito (per esempio, richiesta di informazioni o presentazione di una domanda), deve essere fatto esplicito riferimento al medesimo. Il numero identificativo assegnato a una proposta dal sistema di scambio elettronico deve essere utilizzato dal richiedente in tutta la corrispondenza successiva.

Documenti collegati

Guida per i richiedenti e relativi allegati

Modulo di domanda

Modello di convenzione di sovvenzione (versione per uno o più beneficiari)


(1)  Regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 56).

(2)  Regolamento delegato (UE) 2015/1829 della Commissione, del 23 aprile 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi (GU L 266 del 13.10.2015, pag. 3).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 della Commissione, del 7 ottobre 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi (GU L 266 del 13.10.2015, pag. 14).

(4)  Decisione di esecuzione della Commissione, del 14 novembre 2018, relativa all’adozione del programma di lavoro per il 2019 di azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi, C(2018) 7451.

(5)  Queste informazioni sono disponibili all’indirizzo https://ec.europa.eu/chafea/agri/funding-opportunities/simple-and-multi-programmes

(6)  Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE; Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(8)  Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1)

(9)  Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 dicembre 2013 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1)

(10)  La composizione delle regioni ricalca la classificazione dei paesi e delle regioni delle Nazioni Unite. Per maggiori informazioni sull’elenco dei paesi compresi nelle varie zone geografiche cfr.: http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm.

(*1)  I programmi sulle olive da tavola destinati ai paesi terzi si applicano nell’ambito del tema 6. Non rientrano nell’ambito dei temi 3, 4 o 5, a meno che le olive da tavola non siano associate a uno o più prodotti diversi

(11)  Articoli 136, 137 e 142 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

(12)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(13)  Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54).

(14)  Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell’11.11.2008, pag. 42).

(15)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

(16)  Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3).

(17)  Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

(18)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(19)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046

(20)  I richiedenti sono invitati a presentare i curriculum vitae utilizzando il modello Europass. Modello disponibile al seguente indirizzo: http://europass.cedefop.europa.eu/it

(21)  Articolo 188 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046

(22)  Per orientamenti sulla procedura di gara, si prega di consultare la seguente pagina web:

https://ec.europa.eu/chafea/agri/sites/chafea/files/agri-2016-61788-00-00_it.pdf

(23)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

(24)  Si richiama l’attenzione del richiedente sul fatto che, nel caso in cui riceva una sovvenzione di funzionamento, i costi indiretti non sono ammissibili.

(25)  Alla data di pubblicazione del presente invito a presentare proposte: nessuno Stato membro beneficia di assistenza finanziaria.

(26)  Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).

(27)  http://publications.europa.eu/code/it/it-5000100.htm

(28)  http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_it.htm

(29)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(30)  Considerando 89 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.