31.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 395/3


INVITO A PRESENTARE PROPOSTE

Sostegno a favore di misure di informazione riguardanti la politica agricola comune (PAC) per il 2019

(2018/C 395/03)

1.   INTRODUZIONE - CONTESTO

Il presente invito a presentare proposte relativo a misure di informazione si basa sull’articolo 45 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1).

Al presente invito a presentare proposte si applica inoltre il regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (2) (regolamento finanziario).

Una misura di informazione è un insieme autonomo e coerente di attività di informazione, organizzato sulla base di un unico bilancio.

2.   OBIETTIVI, TEMI E PUBBLICO DESTINATARIO

2.1.   Obiettivi

L’obiettivo generale dell’invito a presentare proposte è creare una relazione di fiducia all’interno dell’Unione europea e tra tutti i cittadini, siano essi agricoltori o no. La politica agricola comune (PAC) è una politica per tutti i cittadini dell’UE e i benefici che essa offre loro devono essere dimostrati chiaramente.

Le questioni e i messaggi fondamentali dovrebbero essere pienamente coerenti con l’obbligo legale della Commissione di mettere in atto misure di informazione sulla PAC ai sensi dell’articolo 45 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Per il pubblico in generale, l’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica in merito all’importanza del sostegno dell’UE all’agricoltura e allo sviluppo rurale attraverso la PAC.

Per i portatori di interessi, l’obiettivo è collaborare con i portatori di interessi (soprattutto gli agricoltori e gli altri soggetti attivi nelle zone rurali), allo scopo di migliorare la comunicazione sulla PAC con le loro circoscrizioni e con il pubblico in generale.

2.2.   Temi

Le proposte di misure di informazione devono illustrare in che modo la PAC debba continuare a contribuire alla realizzazione delle priorità politiche della Commissione.

La PAC è una delle principali politiche dell’UE. Si tratta di un partenariato tra agricoltura e società e tra l’Europa e i suoi agricoltori, nonché di una politica comune per tutti i paesi dell’UE. Tra gli obiettivi della PAC vi sono: sostenere gli agricoltori e migliorare la produzione agricola, preservare le zone e i paesaggi rurali, mantenere viva l’economia rurale e contribuire a combattere i cambiamenti climatici e a gestire le risorse naturali in modo sostenibile.

Tenuto conto di tali obiettivi, in particolare della crescente importanza attribuita alla sostenibilità della produzione, all’ambiente e alle zone rurali, le proposte di misure di informazione dovrebbero concentrarsi soprattutto sulle dimensioni economica, ambientale e sociale di una PAC sostenibile.

2.3.   Pubblico destinatario

I destinatari per i temi di cui al punto 2.2. sono il pubblico in generale (in particolare i giovani nelle aree urbane) e/o gli agricoltori e altri soggetti attivi nel mondo rurale. Nel fornire informazioni sulla PAC verrà posto principalmente l’accento sulla percezione (talvolta scorretta) dell’agricoltura europea, sul ruolo dell’agricoltura nella società e sulla necessità di una maggior comprensione dell’enorme contributo che il settore agroalimentare dell’UE dà all’economia dell’UE nel suo complesso.

In particolare:

per gli allievi delle scuole, gli insegnanti e gli studenti universitari: è opportuno adottare nuovi approcci per dialogare con i giovani e sensibilizzarli alla PAC e al contributo che essa apporta in molti settori, quali la lotta contro i cambiamenti climatici, i prodotti alimentari, un’alimentazione sana e di elevata qualità intesa come stile di vita, nel contesto anche del nuovo programma dell’UE per la distribuzione di latte, frutta e verdura nelle scuole, in vigore dal 1o agosto 2017 (3);

per i portatori di interessi: occorre garantire che vi sia una maggiore consapevolezza del contributo della PAC al sostegno della crescita sostenibile delle zone rurali.

3.   CALENDARIO INDICATIVO

 

Fasi

Data o periodo indicativo

a)

Pubblicazione dell’invito a presentare proposte

ottobre 2018

b)

Termine per la presentazione delle domande

14 dicembre 2018

c)

Periodo di valutazione

febbraio 2019

d)

Informazione ai richiedenti

aprile 2019

e)

Firma delle convenzioni di sovvenzione

giugno 2019

Le misure di informazione non devono superare la durata di 12 mesi.

4.   BILANCIO DISPONIBILE

Il bilancio totale riservato al cofinanziamento delle misure di informazione è stimato a 4 000 000 di EUR.

Tale importo è subordinato alla disponibilità degli stanziamenti previsti nel progetto di bilancio 2019 in seguito all’adozione del bilancio 2019 da parte dell’autorità di bilancio o degli stanziamenti previsti nei dodicesimi provvisori.

L’importo della sovvenzione sarà di minimo 75 000 EUR e massimo 500 000 EUR.

La Commissione si riserva il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili.

5.   CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le domande devono essere inviate entro il termine per la presentazione di cui al punto 3.

Le domande devono essere inviate all’indirizzo di cui alla sezione 14.

Le domande devono essere presentate per iscritto (cfr. sezione 14) mediante l’apposito modulo e gli allegati accessibili alla pagina http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/.

Le proposte devono essere redatte in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea. Tuttavia, per facilitare il rapido spoglio delle proposte, si invitano i richiedenti a presentarle in inglese.

Con riguardo al presente invito a presentare proposte i richiedenti possono presentare una sola domanda.

Il mancato rispetto di tali condizioni comporterà il rigetto della domanda.

6.   CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

6.1.   Richiedenti ammissibili

Il richiedente ed eventuali entità affiliate devono essere persone giuridiche costituite in uno Stato membro dell’Unione.

I soggetti che non hanno personalità giuridica a norma del pertinente diritto nazionale possono essere richiedenti ammissibili, a condizione che i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere impegni giuridici in loro nome e offrano garanzie per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione equivalenti a quelle offerte dalle persone giuridiche.

Al modulo di domanda devono essere allegati i documenti giustificativi.

Non sono richiedenti ammissibili le persone fisiche né gli enti costituiti al solo fine di attuare una misura di informazione nell’ambito del presente invito a presentare proposte.

Esempi di organizzazioni ammissibili:

organizzazioni senza scopo di lucro (private o pubbliche),

autorità pubbliche (nazionali, regionali, locali),

associazioni europee,

università,

istituti di insegnamento,

centri di ricerca,

società (ad esempio, società di mezzi di comunicazione).

Entità affiliate

Le persone giuridiche aventi con i richiedenti un rapporto giuridico o di capitale che non è limitato alla misura di informazione né instaurato al solo scopo della sua attuazione (ad esempio, aderenti a reti, federazioni, sindacati) possono partecipare a tale misura in qualità di entità affiliate e possono dichiarare costi ammissibili secondo quanto specificato alla sezione 11.1.

Il rapporto giuridico e di capitale non deve essere né limitato alla misura di informazione né instaurato al solo scopo della sua attuazione.

Il rapporto giuridico e di capitale che definisce l’affiliazione comprende tre concetti:

i)

il controllo, quale definito nella direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle pertinenti relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (4).

Le entità affiliate a un beneficiario possono quindi essere:

entità controllate direttamente o indirettamente dal beneficiario (società figlie o controllate di primo livello). Possono anche essere entità controllate da un’entità controllata dal beneficiario (società «nipoti» o controllate di secondo livello) e lo stesso dicasi per gli ulteriori livelli di controllo;

entità che, direttamente o indirettamente, controllano il beneficiario (società madri). Analogamente, possono essere entità che controllano un’entità che controlla il beneficiario;

entità sotto lo stesso controllo diretto o indiretto cui è soggetto il beneficiario (società «sorelle»);

ii)

la partecipazione, ossia il beneficiario è giuridicamente definito come, ad esempio, una rete, una federazione, un’associazione cui partecipano anche le entità affiliate proposte oppure il beneficiario partecipa alla stessa entità (ad esempio rete, federazione, associazione) delle entità affiliate proposte;

iii)

il caso specifico degli organismi pubblici e degli enti pubblici.

Gli enti pubblici e gli organismi pubblici (enti istituiti a norma del diritto nazionale, europeo o internazionale) non sono sempre considerati entità affiliate (ad esempio, università o centri di ricerca pubblici).

La nozione di affiliazione nella sfera pubblica copre:

i diversi livelli della struttura amministrativa in caso di gestione decentrata, ad esempio ministeri nazionali, regionali o locali (nel caso di persone giuridiche distinte), possono essere considerati affiliati allo Stato;

un organismo pubblico istituito da un’autorità pubblica per fini amministrativi e che è soggetto al controllo dell’autorità pubblica. Questa condizione deve essere verificata sulla base degli statuti o altri atti che istituiscono l’organismo pubblico. Non significa necessariamente che l’organismo pubblico sia finanziato, in tutto o in parte, mediante il bilancio statale (ad esempio scuole nazionali affiliate allo Stato).

Le seguenti non sono entità affiliate a un beneficiario:

entità che hanno stipulato un contratto o un subcontratto (di appalto) con il beneficiario o agiscono in qualità di concessionari o delegati per i servizi pubblici per il beneficiario;

entità che ricevono sostegno finanziario dal beneficiario;

entità che cooperano regolarmente con il beneficiario sulla base di un memorandum d’intesa o condividono alcuni attivi;

entità che hanno firmato un accordo consortile ai sensi della convenzione di sovvenzione;

entità che hanno firmato un accordo di cooperazione per progetti di gemellaggio.

Qualora entità affiliate partecipino alla misura di informazione, la domanda deve:

identificare nel modulo di domanda le suddette entità;

contenere l’accordo scritto delle suddette entità;

essere corredata dei documenti giustificativi che consentono la verifica della loro conformità ai criteri di ammissibilità e di non esclusione.

Al fine di valutare l’ammissibilità dei richiedenti, questi ultimi e le rispettive entità affiliate devono presentare i documenti seguenti:

ente privato: estratto della Gazzetta ufficiale, copia dello statuto, estratto del registro delle imprese o delle associazioni, certificato di assoggettamento all’IVA (se, come in taluni paesi, il numero del registro delle imprese corrisponde al numero di partita IVA, basta fornire uno di questi due documenti);

ente pubblico: copia della risoluzione o della decisione o altro documento ufficiale che istituisce l’ente di diritto pubblico;

entità prive di personalità giuridica: documenti che attestino la capacità dei rappresentanti di assumere impegni giuridici a loro nome.

Per i richiedenti appartenenti al Regno Unito: si ricorda che si deve essere in possesso dei requisiti di ammissibilità per l’intera durata della sovvenzione. Se il Regno Unito lascerà l’Unione europea durante il periodo di concessione della sovvenzione senza concludere un accordo con l’UE che garantisca in particolare il mantenimento dell’ammissibilità per i richiedenti appartenenti al Regno Unito, tali richiedenti non riceveranno più i finanziamenti UE (pur continuando a partecipare, se possibile) o saranno invitati a ritirarsi dal progetto sulla base dell’articolo II.17 (risoluzione della convenzione da parte della Commissione) della convenzione di sovvenzione.

6.2.   Attività ammissibili e periodo di attuazione dell’invito a presentare proposte

A.

Le misure di informazione devono comprendere una o più attività quali:

produzione e distribuzione di materiale multimediale o audiovisivo;

campagne in Internet e sui social media

eventi mediatici;

conferenze, seminari, gruppi di lavoro e studi su questioni inerenti alla PAC.

B.

Le misure di informazione devono essere attuate:

a livello multiregionale o nazionale di uno Stato membro dell’Unione europea o

a livello dell’Unione europea (in almeno due Stati membri).

C.

Non sono ammissibili le seguenti attività:

le misure previste per legge;

le assemblee generali o le riunioni statutarie;

il sostegno finanziario a terzi.

D.

Periodo per l’attuazione delle misure di informazione:

la durata massima delle misure di informazione è di 12 mesi.

Saranno respinte le domande per progetti di durata superiore a quella specificata nel presente invito a presentare proposte.

7.   CRITERI DI ESCLUSIONE

7.1.   Esclusione

L’ordinatore deve esclude dalla partecipazione al presente invito a presentare proposte un richiedente che si trovi in una delle situazioni seguenti:

a)

è in stato di fallimento, è soggetto a una procedura di insolvenza o di liquidazione, è in stato di amministrazione controllata, ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi di leggi o regolamenti nazionali;

b)

è stato stabilito con sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali e assistenziali conformemente al diritto del paese in cui è stabilito, del paese in cui ha sede l’ordinatore o del paese di esecuzione del contratto;

c)

è stato stabilito con sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente è colpevole di gravi illeciti professionali, avendo violato le leggi o i regolamenti applicabili ovvero le norme deontologiche della categoria professionale cui il richiedente appartiene, o avendo dimostrato un comportamento scorretto che incide sulla sua credibilità professionale, ove tale comportamento indichi dolo o colpa grave, compresi, in particolare, i seguenti comportamenti:

i)

rendere, in modo doloso o colposo, false informazioni ai fini della verifica dell’assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di selezione oppure nell’esecuzione di un contratto, una convenzione di sovvenzione o una decisione di sovvenzione;

ii)

sottoscrivere con altri richiedenti un accordo inteso a falsare la concorrenza;

iii)

violare diritti di proprietà intellettuale;

iv)

tentare di influenzare il procedimento decisionale della Commissione nel corso della procedura di attribuzione;

v)

tentare di ottenere informazioni confidenziali che possono conferirgli vantaggi indebiti rispetto alla procedura di attribuzione;

d)

è stato stabilito con sentenza definitiva che il richiedente è colpevole dei seguenti reati:

i)

frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, elaborata con atto del Consiglio del 26 luglio 1995;

ii)

corruzione, quale definita all’articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea, elaborata con atto del Consiglio del 26 maggio 1997, e all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio (5), nonché corruzione come definita nelle disposizioni giuridiche del paese in cui ha sede l’amministrazione aggiudicatrice, del paese in cui il richiedente è stabilito o del paese di esecuzione del contratto;

iii)

partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio (6);

iv)

riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7);

v)

reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche quali definiti rispettivamente all’articolo 1 e all’articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio (8), ovvero istigazione, concorso, tentativo di commettere tali reati, quali definiti all’articolo 4 di detta decisione quadro;

vi)

lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite all’articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9);

e)

il richiedente ha dimostrato carenze significative nel rispettare gli obblighi principali inerenti all’esecuzione di un contratto, una convenzione di sovvenzione o una decisione di sovvenzione finanziati dal bilancio dell’Unione, con conseguente cessazione anticipata o imposizione di un risarcimento danni o altre sanzioni contrattuali, ovvero emerse a seguito di controlli, revisioni contabili o indagini a opera di un ordinatore, dell’OLAF o della Corte dei conti;

f)

è stato stabilito con sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente ha commesso un’irregolarità ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (10);

g)

per le situazioni di gravi illeciti professionali, frode, corruzione, altri reati, gravi carenze nell’esecuzione del contratto o irregolarità, al richiedente si applicano:

i)

fatti accertati nel contesto di audit o indagini svolti dalla Corte dei conti, dall’OLAF o dal servizio di revisione contabile interna, o di altre verifiche, audit o controlli effettuati sotto la responsabilità dell’ordinatore di un’istituzione dell’UE, di un ufficio europeo o di un’agenzia o un organismo dell’UE;

ii)

decisioni amministrative non definitive che possono includere misure disciplinari adottate dall’organo di vigilanza competente responsabile della verifica dell’applicazione dei principi di deontologia professionale;

iii)

decisioni della BCE, della BEI, del Fondo europeo per gli investimenti o di organizzazioni internazionali;

iv)

decisioni della Commissione concernenti la violazione delle norme in materia di concorrenza dell’Unione o decisioni di un’autorità nazionale competente concernenti la violazione del diritto della concorrenza dell’Unione o nazionale;

v)

decisioni di esclusione adottate da un ordinatore di un’istituzione dell’UE, di un ufficio europeo o di un’agenzia o un organismo dell’UE.

7.2.   Misure correttive

Se un richiedente dichiara una delle situazioni di esclusione sopra elencate (cfr. sezione 7.1.), deve indicare le misure adottate per porre rimedio alla situazione di esclusione, dimostrando così la sua affidabilità. Può trattarsi ad esempio di misure tecniche, organizzative o riguardanti il personale volte a evitare il ripetersi della situazione, oppure di un risarcimento o del pagamento di una multa. In allegato alla dichiarazione devono essere fornite le pertinenti prove documentali a illustrazione delle misure correttive adottate. Il presente paragrafo non si applica alle situazioni di cui alla lettera d) della sezione 7.1.

7.3.   Esclusione dall’invito a presentare proposte

L’ordinatore non potrà concedere una sovvenzione a un richiedente che:

a.

si trovi in una situazione di esclusione stabilita conformemente alla sezione 7.1.;

b.

abbia dichiarato il falso nel fornire le informazioni richieste ai fini della partecipazione alla procedura o non abbia fornito tali informazioni;

c.

abbia precedentemente partecipato alla preparazione dei documenti per inviti a presentare proposte se ciò comporta una distorsione della concorrenza non altrimenti risolvibile.

Gli stessi criteri di esclusione si applicano alle entità affiliate.

Ai richiedenti o, se del caso, alle entità affiliate colpevoli di false dichiarazioni possono essere imposte sanzioni amministrative e pecuniarie.

7.4.   Documenti giustificativi

I richiedenti e le entità affiliate sono tenuti a presentare una dichiarazione sull’onore che attesti che non si trovano in alcuna delle situazioni di cui all’articolo 136, paragrafo 1, e all’articolo 141 del regolamento finanziario, mediante la compilazione del relativo modulo allegato alla domanda che accompagna l’invito a presentare proposte, disponibile sul sito web: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Tale obbligo può essere soddisfatto tramite una delle seguenti modalità:

i)

il richiedente firma una dichiarazione in nome proprio e per conto delle sue entità affiliate OPPURE

ii)

il richiedente e le sue entità affiliate firmano singolarmente una dichiarazione separata in nome proprio.

8.   CRITERI DI SELEZIONE

8.1.   Capacità finanziaria

I richiedenti devono disporre di fonti di finanziamento stabili e sufficienti a mantenere le loro attività per tutta la durata del progetto sovvenzionato e a partecipare al suo finanziamento. La capacità finanziaria dei richiedenti deve essere valutata sulla base dei seguenti documenti giustificativi, da presentare unitamente alla domanda:

una dichiarazione sull’onore e

ALTERNATIVAMENTE

il conto profitti e perdite e lo stato patrimoniale dell’ultimo esercizio finanziario per il quale sono stati chiusi i conti;

per le entità di nuova costituzione: il piano economico in sostituzione dei documenti succitati;

OPPURE

la tabella di cui è corredato il modulo di domanda, compilata con i relativi dati contabili di carattere obbligatorio al fine di calcolare gli indici come indicato nel modulo.

Qualora, sulla base dei documenti trasmessi, l’ordinatore sottodelegato ritenga che la capacità finanziaria sia debole, può richiedere ulteriori informazioni.

Se ritiene che la capacità finanziaria è insufficiente, l’ordinatore sottodelegato respinge la domanda.

8.2.   Capacità operativa

I richiedenti devono possedere le competenze professionali e le qualifiche necessarie a portare a termine la misura di informazione proposta. A tale riguardo devono presentare una dichiarazione sull’onore, unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

un curriculum vitae o una descrizione del profilo delle persone principalmente responsabili della gestione e dell’attuazione dell’azione (corredati, se del caso, come nel campo dell’istruzione, di un elenco di pubblicazioni pertinenti). In particolare, il responsabile della misura di informazione, deve avere almeno 5 anni di esperienza in progetti simili;

le relazioni sulle attività dell’organizzazione;

un elenco dei progetti precedenti e delle attività realizzate e connesse al settore del presente invito a presentare proposte o alle misure di informazione da realizzare (cfr. modulo di domanda 1: massimo 4 progetti/attività).

9.   CRITERI DI ATTRIBUZIONE

Gli strumenti e le diverse attività di comunicazione compresi nella misura di informazione devono essere collegati tra loro e chiari sotto il profilo dell’impostazione concettuale e dei risultati perseguiti.

Le attività nell’ambito di una misura di informazione devono raggiungere risultati concreti entro il periodo di durata della misura.

La misura di informazione deve identificare, nella fase di candidatura, i risultati attesi (cfr. modulo di domanda 3).

Nella proposta deve essere incluso un elenco di indicatori pertinenti (qualitativi/quantitativi) per misurare i risultati attesi/gli impatti della misura di informazione (cfr. modulo di domanda 3).

Le domande ammissibili sono valutate in base ai seguenti criteri:

1.

la pertinenza della misura: analisi ex ante delle necessità e degli obiettivi specifici, misurabili, conseguibili e pertinenti e del carattere innovativo (25 punti; punteggio minimo richiesto: 12,5 punti);

2.

l’efficacia della misura: temi, messaggi e pubblico destinatario, programma dettagliato, calendario e metodologia della valutazione ex post (25 punti; punteggio minimo richiesto: 12,5 punti);

3.

l’efficacia della misura: analisi costi/benefici in termini di risorse proposte (25 punti; punteggio minimo richiesto: 12,5 punti);

4.

la qualità della gestione del progetto: qualità delle procedure, assegnazione dei compiti ai fini dell’attuazione delle varie attività della misura proposta (25 punti; punteggio minimo richiesto: 12,5 punti).

Un massimo di 100 punti sarà attribuito per la qualità della proposta. È richiesto un punteggio complessivo minimo di 60 punti e un punteggio minimo del 50 % per ciascun criterio.

10.   IMPEGNI GIURIDICI

Qualora la Commissione attribuisca una sovvenzione, al richiedente viene trasmessa una convenzione di sovvenzione, espressa in euro e recante nel dettaglio le condizioni e il livello di finanziamento, unitamente alle informazioni sulla procedura intesa a formalizzare l’accordo delle parti.

Le due copie della convenzione di sovvenzione originale devono essere firmate in primo luogo dal beneficiario ed essere immediatamente ritrasmesse alla Commissione. La Commissione firma per ultima.

La concessione di una sovvenzione non conferisce alcun diritto per gli anni successivi.

11.   DISPOSIZIONI FINANZIARIE

11.1.   Costi ammissibili

I costi ammissibili devono essere conformi a tutti i seguenti criteri:

sono sostenuti dal beneficiario;

sono sostenuti nel corso della durata della misura di informazione, ad eccezione dei costi relativi alle relazioni finali e ai certificati di audit; il loro periodo di ammissibilità prende inizio secondo quanto specificato nella convenzione di sovvenzione;

se un beneficiario è in grado di dimostrare la necessità di avviare la misura di informazione prima della firma della convenzione, il periodo di ammissibilità dei costi può iniziare prima di tale firma. La data di inizio del periodo di ammissibilità delle spese non potrà comunque essere anteriore a quella di presentazione della domanda di sovvenzione;

sono indicati nel bilancio di previsione;

sono necessari per l’esecuzione della misura di informazione oggetto della sovvenzione;

sono identificabili e verificabili, in particolare sono iscritti nei registri contabili del beneficiario e sono determinati secondo i principi contabili vigenti nello Stato nel quale risiede il beneficiario e secondo le consuete prassi di contabilità del beneficiario stesso;

soddisfano le disposizioni della legislazione tributaria e sociale applicabili;

sono ragionevoli, giustificati e conformi ai requisiti della sana gestione finanziaria, in particolare per quanto riguarda l’efficienza e l’economicità.

Le procedure di contabilità e di controllo interno del beneficiario devono permettere un raffronto diretto dei costi e delle entrate dichiarati in relazione alla misura di informazione con i conti e i documenti giustificativi corrispondenti.

Gli stessi criteri si applicano ai costi sostenuti dalle entità affiliate.

I costi ammissibili possono essere diretti o indiretti.

11.1.1.   Costi diretti ammissibili

I costi diretti ammissibili della misura di informazione sono i costi che:

tenuto debitamente conto delle condizioni di ammissibilità sopraindicate, possono essere identificati come costi specifici direttamente legati alla realizzazione della misura di informazione e possono essere direttamente imputati ad essa, quali:

a)

i costi del personale impegnato nella misura in forza di un contratto di lavoro subordinato con il richiedente o di un atto di nomina equivalente, purché tali costi corrispondano alla normale prassi retributiva del beneficiario.

Tali costi comprendono le retribuzioni reali più gli oneri sociali e gli altri costi stabiliti dalla legge come facenti parte della remunerazione; possono inoltre comprendere retribuzioni aggiuntive, tra cui pagamenti sulla base di contratti integrativi a prescindere dalla natura dei contratti stessi, purché i pagamenti siano effettuati in modo coerente ogniqualvolta sia richiesto lo stesso tipo di attività o di consulenza, indipendentemente dalla fonte di finanziamento cui si attinge.

Anche i costi inerenti a persone fisiche impegnate in forza di un contratto con il beneficiario diverso da un contratto di lavoro subordinato o distaccate presso il beneficiario da un terzo a titolo oneroso possono essere inclusi nei suddetti costi del personale, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

i)

la persona svolga l’attività in condizioni analoghe a quelle di un dipendente (in particolare per quanto riguarda le modalità organizzative, le mansioni da svolgere e i locali in cui svolgerle);

ii)

il risultato dell’attività appartenga al beneficiario (salvo diversamente concordato in via eccezionale);

iii)

i costi non si differenzino significativamente dai costi del personale che svolge mansioni analoghe in forza di un contratto di lavoro subordinato con il beneficiario;

I metodi di calcolo raccomandati per i costi diretti del personale sono indicati nell’appendice.

b)

le spese di viaggio e le relative indennità di soggiorno, purché tali costi corrispondano alle prassi consuete del beneficiario in materia di trasferte;

c)

costi di locazione dei locali o di noleggio delle attrezzature;

d)

i costi derivanti da subappalti, purché siano soddisfatte le condizioni specifiche in materia di subappalti fissate nella convenzione di sovvenzione;

e)

i costi derivanti direttamente dalle prescrizioni della convenzione (diffusione d’informazioni, valutazione specifica della misura, revisioni contabili, traduzioni, riproduzione), compresi i costi delle garanzie finanziarie richieste, purché i corrispondenti servizi siano acquistati conformemente alle norme sugli appalti di esecuzione stabilite nella convezione di sovvenzione;

f)

diritti, imposte e oneri versati dal beneficiario, segnatamente l’imposta sul valore aggiunto (IVA), purché siano compresi nei costi diretti ammissibili e salvo diversamente specificato nella convenzione di sovvenzione.

11.1.2.   Costi indiretti ammissibili (spese generali)

I costi indiretti sono i costi non direttamente connessi all’attuazione della misura di informazione e quindi non direttamente attribuibili ad essa.

Un importo forfettario pari al 7 % del totale dei costi diretti ammissibili della misura di informazione è ammissibile a titolo dei costi indiretti e rappresenta le spese amministrative generali del beneficiario che possono essere considerate imputabili alla misura di informazione.

I costi indiretti non possono comprendere i costi iscritti in un’altra rubrica del bilancio.

Si richiama l’attenzione dei richiedenti sul fatto che se ricevono una sovvenzione di funzionamento finanziata dal bilancio UE o Euratom, non possono dichiarare costi indiretti per i periodi compresi nella sovvenzione di funzionamento, tranne nel caso in cui possano dimostrare che tale sovvenzione non copre alcun costo della misura di informazione.

Per dimostrarlo, in linea di principio il beneficiario deve:

a.

utilizzare un sistema di contabilità analitica dei costi che consenta di separare tutti i costi (comprese le spese generali) imputabili alla sovvenzione di funzionamento e alla sovvenzione della misura di informazione. A tal fine il beneficiario utilizza criteri di ripartizione e codici contabili affidabili e garantisce che la ripartizione dei costi sia effettuata in modo equo, obiettivo e realistico;

b.

registrare separatamente:

tutti i costi sostenuti per le sovvenzioni di funzionamento (ad esempio costi di personale, costi di gestione generale e altri costi di funzionamento legati a una parte delle sue consuete attività annuali) e

tutti i costi sostenuti per le sovvenzioni della misura (compresi i costi indiretti effettivi legati alla misura di informazione).

Se la sovvenzione di funzionamento copre tutto il bilancio e la consueta attività annuale del beneficiario, quest’ultimo non ha diritto a ricevere alcun costo indiretto a titolo della sovvenzione dell’azione.

11.2.   Costi non ammissibili

a)

La remunerazione del capitale e i dividendi versati dal beneficiario;

b)

i debiti e gli oneri di servizio del debito;

c)

gli accantonamenti per perdite o debiti;

d)

gli interessi passivi;

e)

i crediti dubbi;

f)

le perdite connesse alle operazioni di cambio;

g)

i costi dei bonifici effettuati dalla Commissione addebitati dalla banca del beneficiario;

h)

i costi dichiarati dal beneficiario nel quadro di un’altra misura destinataria di una sovvenzione finanziata dal bilancio dell’Unione, ivi comprese le sovvenzioni attribuite da uno Stato membro e finanziate dal bilancio dell’Unione e le sovvenzioni attribuite da organismi diversi dalla Commissione ai fini dell’esecuzione del bilancio dell’Unione. In particolare, il beneficiario che riceve una sovvenzione di funzionamento finanziata dal bilancio dell’Unione o di Euratom non può dichiarare costi indiretti per il o i periodi oggetto della sovvenzione di funzionamento, tranne qualora possa dimostrare che tale sovvenzione non copre nessun costo della misura di informazione;

i)

i contributi in natura da parte di terzi;

j)

le spese eccessive o sconsiderate;

k)

l’IVA detraibile;

l)

l’acquisto di attrezzature.

11.3.   Forma della sovvenzione

11.3.1.   Rimborso dei costi effettivamente sostenuti

La sovvenzione sarà definita applicando un tasso di cofinanziamento massimo del 60 % ai costi ammissibili effettivamente sostenuti e dichiarati dal beneficiario e dalle sue entità affiliate.

11.3.2.   Importo forfettario

Un importo forfettario pari al 7 % dei costi diretti ammissibili a copertura dei costi indiretti, corrispondente ai costi amministrativi generali del beneficiario che possono essere considerati imputabili alla misura di informazione. L’importo forfettario è versato dopo l’approvazione dei costi in base ai quali è calcolato.

Condizioni di conformità delle prassi consuete di contabilità analitica del beneficiario

Il beneficiario deve garantire che le prassi di contabilità analitica utilizzate ai fini della dichiarazione dei costi ammissibili sono conformi alle seguenti condizioni:

a)

le prassi di contabilità analitica utilizzate devono costituire le prassi consuete di contabilità analitica del beneficiario. Il beneficiario deve applicare tali prassi in modo coerente, in base a criteri oggettivi, indipendentemente dalla fonte di finanziamento (finanziamenti dell’UE o altri);

b)

i costi dichiarati possono essere raffrontati direttamente con gli importi riportati nella sua contabilità generale e

c)

le categorie di costi utilizzate per la determinazione dei costi dichiarati escludono costi non ammissibili o coperti da altre forme di sovvenzione.

11.4.   Bilancio in pareggio

Il bilancio di previsione della misura di informazione deve essere allegato al modulo di domanda e presentare una situazione di pareggio tra entrate e spese.

Il bilancio deve essere redatto in euro.

I richiedenti che sostengono spese in valute diverse dall’euro devono utilizzare il tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o sul sito web Inforeuro all’indirizzo: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

Il richiedente deve garantire che le risorse necessarie per svolgere le misure non provengono interamente dalla sovvenzione dell’Unione.

Il cofinanziamento della misura di informazione può avvenire sotto forma di:

risorse proprie del beneficiario;

entrate generate dalla misura di informazione;

contributi finanziari provenienti da terzi.

Il cofinanziamento generale può comprendere anche contributi in natura da parte di terzi, ossia fonti non finanziarie messe gratuitamente a disposizioni del beneficiario da terzi. I costi corrispondenti dei terzi non sono ammissibili nell’ambito della sovvenzione, ad esempio il lavoro volontario, sale riunioni a disposizione gratuita ecc.

Il valore del contributo in natura non deve superare:

i costi effettivamente sostenuti e debitamente giustificati da documenti contabili;

oppure, in mancanza di tali documenti, i costi generalmente accettati sul mercato in questione.

I contributi in natura devono essere presentati separatamente nel bilancio di previsione in modo da rispecchiare il totale delle risorse destinate alla misura. Il loro valore unitario è stimato nel bilancio di previsione e non deve essere modificato successivamente.

I contributi in natura devono essere conformi alla normativa nazionale in materia tributaria e di previdenza sociale.

11.5.   Calcolo della sovvenzione finale

L’importo definitivo della sovvenzione è calcolato dalla Commissione al momento del pagamento finale. Il calcolo prevede le seguenti fasi.

Fase 1 — Applicazione del tasso di rimborso ai costi ammissibili e aggiunta del contributo forfettario

L’importo della fase 1 è ottenuto applicando il tasso di rimborso specificato nella sezione 11.3.1 ai costi ammissibili accettati dalla Commissione e aggiungendo il contributo forfettario in conformità alla sezione 11.3.2.

Fase 2 — Limitazione all’importo massimo della sovvenzione

L’importo complessivo versato al beneficiario dalla Commissione non può in alcun caso superare l’importo massimo della sovvenzione indicato nella convenzione di sovvenzione. Se l’importo determinato nella fase 1 supera tale importo massimo, l’importo definitivo della sovvenzione è limitato a quest’ultimo importo.

Fase 3 — Riduzione dovuta al principio del divieto del fine di lucro

Per «lucro» si intende la differenza positiva tra l’importo ottenuto svolgendo le fasi 1 e 2, cui si aggiungono gli introiti complessivi della misura di informazione, e i costi ammissibili totali della misura di informazione.

L’importo totale dei costi ammissibili della misura di informazione sono i costi ammissibili totali consolidati approvati dalla Commissione. Gli introiti totali della misura di informazione sono gli introiti totali consolidati accertati, generati o confermati alla data in cui il beneficiario redige la domanda di pagamento del saldo.

Si considerano introiti:

a)

entrate generate dalla misura di informazione;

In caso di lucro, questo sarà detratto in proporzione al tasso finale di rimborso dei costi ammissibili reali della misura di informazione approvati dalla Commissione.

Fase 4 — Riduzione per attuazione inadeguata o violazione di altri obblighi

La Commissione può ridurre l’importo massimo della sovvenzione se la misura di informazione non è stata realizzata adeguatamente (cioè in caso di mancata attuazione o di attuazione carente, parziale o tardiva) o in caso di violazione di un altro obbligo previsto dalla convenzione.

L’importo della riduzione sarà proporzionale al grado di attuazione inadeguata della misura di informazione o alla gravità della violazione.

11.6.   Rendicontazione e modalità di pagamento

11.6.1.   Il beneficiario può chiedere il pagamento, purché siano soddisfatte le condizioni della convenzione di sovvenzione (ad esempio, termini di pagamento, massimali ecc.). La richiesta di pagamento deve essere accompagnata dai documenti indicati in appresso e descritti dettagliatamente nella convenzione di sovvenzione:

Richiesta di pagamento

Documenti di accompagnamento

Pagamento del saldo

 

La Commissione stabilisce l’importo del pagamento sulla base del calcolo dell’importo definitivo della sovvenzione (cfr. sezione 11.5).

a)

Relazione tecnica finale

b)

Rendiconto finanziario finale

11.7.   Altre condizioni finanziarie

a)   Divieto di cumulo e di doppio finanziamento

Una singola misura di informazione può ricevere un’unica sovvenzione a carico del bilancio dell’Unione.

In nessun caso il bilancio dell’Unione finanzia due volte i medesimi costi. Per garantire ciò i richiedenti indicano nella domanda di sovvenzione le fonti e gli importi dei finanziamenti dell’Unione ricevuti o chiesti per la stessa misura di informazione o parte di misura di informazione ovvero per il suo (del richiedente) funzionamento nel corso dello stesso esercizio, nonché ogni altro finanziamento ricevuto o chiesto per la stessa misura.

b)   Non retroattività

È esclusa la concessione retroattiva di sovvenzioni per misure di informazione già concluse.

Può essere concessa una sovvenzione per misure di informazione già avviate solo se il richiedente può provare nella domanda di sovvenzione la necessità di avviare la misura prima della firma della convenzione di sovvenzione.

In questi casi i costi ammissibili al finanziamento non possono essere stati sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione.

c)   Appalti/subappalti di esecuzione

Laddove l’esecuzione della misura di informazione richieda l’aggiudicazione di appalti (appalti di esecuzione), il beneficiario deve aggiudicare l’appalto all’offerta economicamente più vantaggiosa o con il prezzo più basso (a seconda dei casi), evitando conflitti di interesse.

Nel caso di un appalto di esecuzione di valore superiore a 60 000 EUR, il beneficiario deve attenersi alle norme aggiuntive previste dal modello di convenzione di sovvenzione allegato all’invito a presentare proposte.

Il beneficiario è tenuto a documentare in modo chiaro la procedura di appalto e a conservare la documentazione ai fini di un eventuale audit.

Le entità che agiscono in qualità di amministrazioni aggiudicatrici ai sensi della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (11) o in qualità di enti aggiudicatori ai sensi della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12) si attengono alle norme nazionali applicabili in materia di appalti pubblici.

I beneficiari possono subappaltare prestazioni facenti parte di una misura di informazione. In tal caso essi devono garantire che, oltre alle suddette condizioni relative all’offerta economicamente più vantaggiosa e all’assenza di conflitti di interesse, siano soddisfatte anche le condizioni seguenti:

a)

il subappalto non comprende prestazioni fondamentali della misura;

b)

il ricorso al subappalto è giustificato tenuto conto della natura della misura di informazione e degli elementi necessari alla sua esecuzione;

c)

i costi stimati del subappalto sono chiaramente identificabili nel bilancio di previsione;

d)

qualsiasi ricorso al subappalto che non sia previsto nella descrizione della misura di informazione è comunicato dal beneficiario e approvato dalla Commissione. La Commissione può concedere l’approvazione:

i)

prima di ogni ricorso al subappalto, se i beneficiari chiedono una modifica;

ii)

dopo il ricorso al subappalto, se quest’ultimo:

è specificamente giustificato nella relazione tecnica finale e

non comporta modifiche della convenzione di sovvenzione che potrebbero rimettere in questione la decisione di attribuzione della sovvenzione o violare il principio della parità di trattamento dei richiedenti;

e)

i beneficiari garantiscono che determinate condizioni applicabili ai beneficiari, elencate nella convenzione di sovvenzione (ad esempio visibilità, riservatezza ecc.) siano applicabili anche ai subappaltatori.

d)   Sostegno finanziario a terzi

Le domande non possono prevedere un sostegno finanziario a terzi.

12.   PUBBLICITÀ

12.1.   Da parte dei beneficiari

I beneficiari sono tenuti a indicare chiaramente il contributo dell’Unione europea in tutte le pubblicazioni o nell’ambito delle attività per le quali è impiegata la sovvenzione.

A questo proposito, i beneficiari provvedono inoltre a dare visibilità sufficiente al nome e all’emblema della Commissione europea in tutte le pubblicazioni, i manifesti, i programmi e le altre attività realizzati nel quadro del progetto cofinanziato.

A tal fine essi devono far uso del testo e dell’avvertenza disponibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Qualora detta condizione non sia rispettata, la sovvenzione attribuita al beneficiario potrà essere ridotta conformemente alle disposizioni della convenzione di sovvenzione.

12.2.   Da parte della Commissione

Ad eccezione delle borse di studio corrisposte alle persone fisiche e degli altri aiuti diretti versati a persone fisiche estremamente bisognose, tutte le informazioni relative alle sovvenzioni attribuite nel corso di un esercizio finanziario sono pubblicate su un sito web delle istituzioni dell’Unione europea entro il 30 giugno dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario a titolo del quale le sovvenzioni sono state attribuite.

La Commissione pubblicherà le seguenti informazioni:

il nome del beneficiario;

l’indirizzo del beneficiario se si tratta di una persona giuridica, la regione se il beneficiario è una persona fisica, quale definita al livello NUTS 2, se è domiciliato all’interno dell’UE o l’equivalente se è domiciliato al di fuori dell’UE;

l’oggetto della sovvenzione;

l’importo concesso.

Su richiesta motivata e debitamente documentata del beneficiario, la Commissione può rinunciare alla pubblicazione se la divulgazione rischia di ledere i diritti e le libertà delle persone fisiche coinvolte, protetti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, o gli interessi commerciali dei beneficiari.

13.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La risposta a un invito a presentare proposte comporta la registrazione e il trattamento di dati personali (quali nome, indirizzo e curriculum vitae). Tali dati saranno trattati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (13). Salvo indicazione contraria, i quesiti posti e i dati personali richiesti sono necessari a valutare la domanda conformemente all’invito a presentare proposte, e saranno soggetti a trattamento esclusivamente a detto fine da parte dell’unità 5 della direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale.

I dati personali possono essere registrati nel sistema di individuazione precoce e di esclusione della Commissione qualora il richiedente si trovi in una delle situazioni menzionate all’articolo 136, paragrafo 1, e all’articolo 141 del regolamento finanziario. Per maggiori informazioni cfr. la dichiarazione sulla privacy su:

http://ec.europa.eu/budget/library/explained/management/protecting/privacy_statement_edes_en.pdf

14.   PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

Le proposte devono essere presentate entro il 14 dicembre 2018.

Non è consentita alcuna modifica della domanda una volta trascorso il termine di presentazione. Se tuttavia dovesse essere necessario chiarire alcuni aspetti o correggere errori materiali, la Commissione può contattare il richiedente durante la procedura di valutazione.

Il termine per l’invio dei quesiti è il 4 dicembre 2018.

I richiedenti sono informati per iscritto in merito ai risultati della procedura di selezione.

Invio su supporto cartaceo

I moduli di domanda sono accessibili alla pagina http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Le domande devono essere presentate utilizzando il modulo appropriato, debitamente compilato e datato. Devono essere firmate dalla persona autorizzata ad assumere impegni giuridicamente vincolanti a nome dell’organizzazione candidata.

Se del caso, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie dal richiedente possono essere incluse su fogli separati.

Le domande devono essere inviate al seguente indirizzo:

Commissione europea, Unità AGRI B.1

Invito a presentare proposte 2018/C 395/03

All’attenzione del Capo unità

L130 4/053

1049 Bruxelles

BELGIQUE/BELGIË

per posta (farà fede il timbro postale);

tramite un servizio di corriere (farà fede la data di ricevimento da parte del corriere).

depositandole di persona (farà fede la data della ricevuta), al presente indirizzo

Consegna a mano/Posta espressa:

Commissione europea

Central Mail Service

Avenue du Bourget, no 1/Bourgetlaan 1

B-1140 Bruxelles/Brussels

BELGIQUE/BELGIË

Il deposito dell’offerta sarà provato mediante il rilascio di una ricevuta datata e firmata dal funzionario del servizio di smistamento della corrispondenza della Commissione al quale saranno stati consegnati i documenti. Tale servizio è aperto dalle ore 8:00 alle 17:00 dal lunedì al giovedì e dalle 8:00 alle 16:00 il venerdì. È chiuso il sabato, la domenica e i giorni festivi della Commissione.

Non saranno accettate le domande inviate per fax o posta elettronica.

Oltre alla presentazione su supporto cartaceo, il richiedente è tenuto a presentare una copia elettronica della proposta e tutti i suoi allegati su CD-ROM o chiave USB nella stessa busta della versione cartacea. In caso di dubbio fa fede la copia cartacea. L’ammissibilità delle domande sarà valutata sulla base della presentazione su supporto cartaceo.

Contatti

Punto di contatto per eventuali quesiti: agri-grants@ec.europa.eu

Le domande frequenti e le relative risposte saranno pubblicate sulla pagina https://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Allegati

Modulo di domanda comprese le tabelle del bilancio di previsione (con l’elenco dei documenti da fornire), disponibile al seguente indirizzo

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Modello di convenzione di sovvenzione, compreso il modello di relazione finanziaria e tecnica, disponibile al seguente indirizzo

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Modulo «Soggetto di diritto», disponibile al seguente indirizzo

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm

Modulo di identificazione finanziaria, disponibile al seguente indirizzo

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_en.cfm


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE) 2016/791 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte negli istituti scolastici (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 1).

(4)  GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19.

(5)  GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54.

(6)  GU L 300 dell’11.11.2008, pag. 42.

(7)  GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

(8)  GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3.

(9)  GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1.

(10)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(11)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

(12)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

(13)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.