21.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 176/13


Invito a presentare proposte IX-2014/01 — «Concessione di sovvenzioni ai partiti politici a livello europeo»

2013/C 176/05

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, i partiti politici a livello europeo contribuiscono alla formazione di una coscienza europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione. Inoltre, l'articolo 224 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sancisce che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano lo statuto dei partiti politici a livello europeo di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, in particolare le norme relative al loro finanziamento.

In tale contesto, il Parlamento lancia un invito a presentare proposte ai fini della concessione di sovvenzioni ai partiti politici a livello europeo.

1.   Atto di base

Regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003 [in appresso «il regolamento (CE) n. 2004/2003»], relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo (1).

Decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 29 marzo 2004, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 (in appresso «la decisione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004») (2).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (in appresso «il regolamento finanziario») (3).

Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (in appresso «le modalità di applicazione») (4).

2.   Obiettivo

A norma dell'articolo 2 della decisione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004, «il Parlamento europeo pubblica ogni anno, entro la fine del primo semestre, un bando per proposte di concessione della sovvenzione per il finanziamento dei partiti e delle fondazioni.»

Il presente invito a presentare proposte riguarda le domande di sovvenzione relative all'esercizio finanziario 2014 per il periodo d'attività compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014. L'obiettivo delle sovvenzioni è sostenere il programma di lavoro annuale dei beneficiari.

3.   Ricevibilità

Verranno prese in considerazione esclusivamente le domande presentate per iscritto mediante il modulo di domanda di sovvenzione che figura all'allegato 1 della summenzionata decisione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004 e trasmesse al Presidente del Parlamento europeo entro il termine ultimo per la loro presentazione.

4.   Criteri e documenti giustificativi

4.1.   Criteri di ammissibilità

Per avere diritto a una sovvenzione, un partito politico a livello europeo deve soddisfare le condizioni previste all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2004/2003, ossia:

a)

avere personalità giuridica nello Stato membro in cui ha sede;

b)

essere rappresentato, in almeno un quarto degli Stati membri, da membri del Parlamento europeo o nei parlamenti nazionali o regionali o nelle assemblee regionali, oppure aver ricevuto, in almeno un quarto degli Stati membri, almeno il 3 % dei voti espressi in ognuno di tali Stati membri in occasione delle ultime elezioni del Parlamento europeo;

c)

rispettare, in particolare nel suo programma e nella sua azione, i principi sui quali è fondata l'Unione europea, vale a dire i principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto;

d)

aver partecipato alle elezioni al Parlamento europeo o averne espresso l'intenzione.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2004/2003, un membro del Parlamento europeo può appartenere a un solo partito politico a livello europeo [articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CE) n. 2004/2003].

Alla luce di quanto precede, si informano i partiti politici che il Parlamento europeo applica il disposto dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), nel senso che un deputato al Parlamento europeo può soltanto essere membro del partito politico a livello europeo di cui è membro il suo partito politico nazionale.

4.2.   Criteri di esclusione

I richiedenti devono inoltre certificare di non trovarsi in alcuna delle situazioni elencate all'articolo 106, paragrafo 1, e all'articolo 107 del regolamento finanziario.

4.3.   Criteri di selezione

I richiedenti devono attestare di essere in possesso dei requisiti giuridici e dei mezzi finanziari necessari per realizzare il programma di lavoro illustrato nella domanda di finanziamento nonché di possedere le capacità tecniche e di gestione necessarie per portare a termine con successo il programma di lavoro per il quale chiedono una sovvenzione.

4.4.   Criteri di attribuzione

Conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2004/2003, i fondi disponibili per l'esercizio finanziario 2014 saranno ripartiti tra i partiti politici a livello europeo la cui domanda di finanziamento sia stata oggetto di una decisione positiva tenendo presenti i criteri di ammissibilità, esclusione e selezione. La ripartizione avverrà nel modo seguente:

a)

il 15 % sarà ripartito in parti uguali;

b)

l'85 % sarà ripartito fra i partiti che hanno membri eletti al Parlamento europeo, proporzionalmente al numero di tali membri.

4.5.   Documenti giustificativi

Per la valutazione dei criteri summenzionati, i candidati dovranno produrre la seguente documentazione:

a)

lettera di copertura originale indicante l'importo della sovvenzione richiesta;

b)

modulo di domanda che figura all'allegato 1 della decisione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004, debitamente compilato e firmato (compresa la dichiarazione sull'onore);

c)

statuto del partito politico, incluso un elenco delle organizzazioni affiliate conformemente all'articolo 122 del regolamento finanziario;

d)

certificato di registrazione ufficiale;

e)

prova recente dell'esistenza del partito politico;

f)

elenco dei direttori/membri del consiglio di amministrazione (cognome, nome, titolo o funzione all'interno del partito richiedente);

g)

documenti attestanti che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2004/2003;

h)

documenti attestanti che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2004/2003 (5);

i)

programma del partito politico;

j)

stato finanziario globale per il 2012 certificato da un organismo esterno di revisione contabile (6);

k)

bilancio di previsione di funzionamento per il periodo interessato (dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014) indicante le spese ammissibili a un finanziamento a carico del bilancio dell'Unione europea.

Per quanto riguarda le lettere c), d), f), h) e i), il richiedente può presentare una dichiarazione sull'onore in cui si precisa che restano valide le informazioni fornite in precedenza.

5.   Finanziamento a carico del bilancio dell'unione

Gli stanziamenti per l'esercizio 2014 a titolo dell'articolo 402 del bilancio del Parlamento «Contributi ai partiti politici europei» ammontano complessivamente a 27 794 200 EUR. Tali stanziamenti sono subordinati all'approvazione dell'autorità di bilancio.

L'importo massimo degli aiuti finanziari concessi dal Parlamento europeo non deve superare l'85 % dei costi ammissibili iscritti nei bilanci di funzionamento dei partiti politici a livello europeo. L'onere della prova spetta al partito politico interessato.

Il finanziamento avviene sotto forma di sovvenzione di funzionamento come previsto dal regolamento finanziario e dalle modalità di applicazione. Le modalità di pagamento della sovvenzione e gli obblighi relativi al suo utilizzo saranno definiti in una decisione di concessione di sovvenzione, il cui modello figura nell'allegato 2a della decisione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004.

6.   Procedura e termine ultimo per la presentazione delle proposte

6.1.   Termine ultimo e modalità di presentazione delle proposte

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 30 settembre 2013. Le domande inoltrate dopo tale termine non saranno prese in considerazione.

Le domande devono:

a)

essere presentate tramite il modulo di domanda di finanziamento (allegato 1 alla decisione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004);

b)

essere obbligatoriamente firmate dal richiedente o da un suo rappresentante debitamente autorizzato;

c)

essere spedite in busta doppia. Entrambe le buste dovranno essere chiuse. La busta interna dovrà recare, oltre all'indirizzo del servizio destinatario riportato nell'invito a presentare proposte, la seguente menzione:

«CALL FOR PROPOSALS 2014 GRANTS TO POLITICAL PARTIES AT EUROPEAN LEVEL

NOT TO BE OPENED BY THE MAIL SERVICE OR BY ANY UNAUTHORISED PERSON»

Qualora vengano utilizzate buste autoadesive, esse dovranno essere chiuse mediante strisce adesive, sulle quali sarà apposta trasversalmente la firma del mittente. Viene considerato come firma del mittente non soltanto il suo nominativo manoscritto, ma anche il timbro dell'organizzazione cui appartiene.

Sulla busta esterna dovrà figurare l'indirizzo del mittente. L'indirizzo del destinatario da indicare sulla busta esterna è il seguente:

European Parliament

Mail Service

KAD 00D008

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

L'indirizzo da indicare sulla busta interna è il seguente:

President of the European Parliament

Attn. Mr Roger VANHAEREN, Director-General of Finance

SCH 05B031

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

d)

essere spedite entro il termine stabilito nell'invito a presentare proposte tramite raccomandata, timbro postale fidefacente, o mediante servizio di corriere, nel cui caso fa fede la data della ricevuta.

6.2.   Procedura e calendario di massima

Ai fini della concessione di sovvenzioni ai partiti politici a livello europeo si applicano i tempi e le procedure seguenti:

a)

presentazione delle domande al Parlamento europeo (entro il 30 settembre 2013);

b)

esame e selezione da parte dei servizi del Parlamento europeo; verranno esaminate in base ai criteri di ammissibilità, esclusione e selezione riportati nell'invito a presentare proposte solamente le domande ritenute ricevibili;

c)

adozione della decisione di concessione di sovvenzione da parte dell'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo (in linea di principio entro il 1o gennaio 2014, come stabilito all'articolo 4 della decisione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004);

d)

notifica delle decisioni di sovvenzione;

e)

pagamento di un anticipo pari all'80 % (entro 15 giorni dalla decisione di concessione di sovvenzione).

6.3.   Informazioni supplementari

I seguenti documenti sono disponibili sul sito Internet del Parlamento europeo:

http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

a)

regolamento (CE) n. 2004/2003;

b)

decisione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004;

c)

modulo di domanda di finanziamento (allegato 1 della decisione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004).

Eventuali domande riguardo al presente invito a presentare proposte ai fini della concessione di sovvenzioni vanno inviate per posta elettronica, indicando il riferimento della pubblicazione, al seguente indirizzo: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

6.4.   Trattamento dei dati personali

A norma del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), i dati personali contenuti nella domanda di finanziamento e i suoi allegati saranno trattati secondo i principi della correttezza, della liceità e della proporzionalità rispetto alle finalità esplicite e legittime del progetto in questione. Ai fini del trattamento della domanda e della tutela degli interessi finanziari delle Comunità, i dati personali possono essere trattati dai servizi e dagli organi competenti del Parlamento europeo ed essere trasmessi ai servizi interni di revisione contabile, alla Corte dei conti europea, all'istanza specializzata in irregolarità finanziarie o all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

I nomi dei membri e rappresentanti del partito politico europeo che sono comunicati con la domanda di finanziamento per soddisfare il criterio della rappresentanza di cui all'articolo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 2004/2003 possono costituire oggetto di una pubblicazione da parte del Parlamento europeo ed essere divulgati al pubblico in applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo (8). I partiti politici sono invitati ad allegare alla loro domanda una dichiarazione firmata dai membri o rappresentanti interessati del partito, attestante che essi sono stati informati e si dichiarano d'accordo con la divulgazione al pubblico del loro nome.

Gli interessati possono presentare ricorso presso il Garante europeo della protezione dei dati (edps@edps.europa.eu).


(1)  GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1.

(2)  GU C 155 del 12.6.2004, pag. 1.

(3)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)  GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.

(5)  Compresi gli elenchi degli eletti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), primo comma, e all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b).

(6)  Salvo se il partito politico a livello europeo sia stato creato nell'anno in corso.

(7)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(8)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).