8.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 211/50


Ricorso presentato il 16 luglio 2007 — People's Mojahedin Organisation of Iran/Consiglio

(Causa T-256/07)

(2007/C 211/94)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: People's Mojahedin Organisation of Iran (Auvers sur Oise, Francia) (Rappresentanti: avv. J. P. Spitzer e D. Vaughan, QC)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione del Consiglio 2007/445/CE per la parte in cui si applica alla ricorrente

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede un parziale annullamento della decisione del Consiglio 28 giugno 2007, 2007/445/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga le decisioni 2006/379/CE e 2006/1008/CE (1), per la parte in cui essa mantiene la ricorrente nell'elenco delle persone, gruppi e entità ai quali si applica il congelamento di fondi e di altre risorse finanziarie.

A sostegno della sua domanda, la ricorrente fa valere che la decisione del Consiglio impugnata dovrebbe essere annullata perché il Consiglio ha continuato a basarsi sulla presenza del nome della ricorrente sull'elenco della decisione 2006/379/CE, che dovrebbe essere stata annullata in seguito alla sentenza del Tribunale di primo grado 12 dicembre 2006, causa T-228/02, Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran/Consiglio dell'Unione europea, Racc. pag. II-00000. Secondo la ricorrente, il Consiglio era tenuto a a rimuovere il nome della ricorrente dalla detta lista.

La ricorrente sostiene inoltre che la decisione impugnata è stata adottata in violazione del suo diritto di essere sentita e senza una vera motivazione.

Secondo la ricorrente, poi, la decisione impugnata è stata adottata sulla base di elementi precedenti il 2001 e senza prendere in considerazione gli elementi successivi a tale anno prodotti dalla ricorrente.

La ricorrente sostiene infine che tutte le dette circostanze costituiscono un abuso o uno sviamento di potere.


(1)  GU L 169, pag. 58.