8.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 211/34


Ricorso presentato il 31 maggio 2007 — KEK DIAGLOS/Commissione delle Comunità europee

(Causa T-190/07)

(2007/C 211/66)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: KEK DIAGLOS (Peristeri dell'Attica, Grecia) (Rappresentante: avv. D. Chatzimichalis)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare, per i motivi esposti, l'impugnata decisione della Commissione delle Comunità europee n. 23/II/2006 e qualsiasi altro atto e/o decisione della Commissione delle Comunità europee ad essa connessi;

condannare la Commissione delle Comunità europee convenuta alle spese del ricorso e spese e al pagamento degli onorari.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto contro la decisione della Commissione delle Comunità europee 23 febbraio 2006, COM(2006) 465 def., con cui si chiede alla ricorrente di pagare la somma di EUR 71 981, a titolo di restituzione degli acconti che la «KEK XINI» (1) ha percepito come sovvenzione nell'ambito del programma di informazione del cittadino europeo «PRINCE», maggiorata degli interessi per l'ingiustificato ritardo e per la mancanza di attestati di realizzazione del piano. La ricorrente afferma che la decisione impugnata è infondata, viziata da errori e da eccesso di potere e che contiene una motivazione carente e erronea.

Contrariamente a quanto ha dichiarato la Commissione — erroneamente e ingiustificatamente secondo la ricorrente — quest'ultima sostiene di aver adempiuto gli obblighi derivanti dalla convenzione di sovvenzione da essa sottoscritta per partecipare al programma di cui trattasi e che, quando erano stati notati ritardi a causa di difficoltà oggettive, essa ne aveva tempestivamente informato i competenti organi dell'UE.

La ricorrente sostiene parimenti che la «KEK XINI» non ha mai riscosso l'importo restante della sovvenzione dopo l'anticipo inizialmente riscosso di EUR 71 981 e considera invece che i lavori e le spese che ha sostenuto in relazione al detto progetto superino tale importo.

Per questo motivo, la ricorrente sostiene che occorre annullare la decisione impugnata, che è stata adottata a causa del mancato aggiornamento, da parte del personale della società, degli organi dell'UE che hanno effettuato i controlli in loco. Infatti, a causa del rinnovamento del personale responsabile del programma, non è stato inizialmente possibile aggiornare pienamente i nuovi dipendenti in modo che essi potessero raccogliere le informazioni richieste e fornire immediatamente risposte esaustive.


(1)  In seguito alla modifica dello statuto della società avvenuta il 12 aprile 2006, la KEK XINI ha mutato la propria denominazione in «KEK DIAGLOS».