24.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 42/13


Ricorso proposto il 18 dicembre 2006 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione ampliata) 27 settembre 2006, causa T-168/01, GlaxoSmithKline Services Unlimited, già Glaxo Wellcome plc Commissione delle Comunità europee

(Causa C-513/06)

(2007/C 42/22)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: T. Christoforou, F. Castillo de la Torre e E. Gippini Fournier, agenti)

Altre parti nel procedimento: European Association of Euro Pharmaceutical Companies (EAEPC), Bundesverband der Arzneimittel-Importeure eV, Spain Pharma, SA, Asociación de exportadores españoles de productos farmacéuticos (Aseprofar), GlaxoSmithKline Services Unlimited, già Glaxo Wellcome plc

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare i punti 1 e 3-5 del dispositivo della sentenza del Tribunale di primo grado 27 settembre 2006, causa T-168/01, GlaxoSmithKline Services Ltd./Commissione;

statuire definitivamente sulla controversia respingendo, in quanto infondato, il ricorso d'annullamento proposto nella causa T-168/01;

condannare la ricorrente nella causa T-168/01 alle spese sostenute dalla Commissione nei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La Commissione concorda con quanto concluso dal Tribunale di primo grado a proposito delle argomentazioni contenute nella decisione impugnata: l'esistenza di un accordo tra imprese; il preteso abuso di potere e la pretesa violazione del principio di sussidiarietà e dell'art. 43 CE.

Per quanto riguarda la parte della sentenza che si riferisce alla sussistenza di un «effetto» anticoncorrenziale, la Commissione contesta il ragionamento seguito dal Tribunale. Essa sostiene che l'analisi del Tribunale che conferma la sussistenza di «effetti» restrittivi in realtà è un'analisi dell'«oggetto» restrittivo dell'accordo, tenuto debito conto del contesto economico e legale, e avrebbe dovuto indurre il Tribunale a confermare quanto accertato dalla decisione e cioè che l'accordo aveva un oggetto anticoncorrenziale. Per quanto riguarda le altre constatazioni riguardanti gli «effetti», la Commissione solleva importanti obiezioni circa, in particolare, la definizione del mercato rilevante, il rigetto di quanto accertato dalla Commissione a norma dell'art. 81, n. 1, lett. d), con l'argomento giuridicamente errato che venivano praticati prezzi diversi in mercati geograficamente distinti, nonché una serie di affermazioni contenute nella sentenza in cui il Tribunale sostituisce la propria valutazione della documentazione economica e dei fatti a quella della Commissione, operazione vietata in sede di controllo giurisdizionale. Comunque, alla luce del fatto che la Commissione condivide le conclusioni finali cui perviene il Tribunale, cioè il fatto che l'accordo in questione produce effetti anticoncorrenziali, essa non intende in questa fase dedurre motivi d'impugnazione contro tale parte della sentenza.

La presente impugnazione deduce due serie di motivi. La prima serie riguarda quanto accertato a proposito dell'art. 81, n. 1, in particolare gli errori di diritto e l'errata interpretazione e applicazione della nozione di «oggetto» di cui alla norma, nonché le molte distorsioni, errori di diritto, inadeguatezze o contraddizioni del ragionamento per quanto riguarda «il contesto economico e giuridico» dell'accordo. La seconda serie di motivi riguarda le constatazioni a norma dell'art. 81, n. 3. In primo luogo quelle che riguardano la prima condizione contemplata dalla norma, ma anche il fatto di non aver esaminato molte altre condizioni.