11.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 60/7


SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

10 gennaio 2006

nella causa C-344/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale della High Court of Justice): The Queen contro Department for Transport (1)

(Trasporto aereo - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Artt. 5, 6 e 7 - Compensazione ed assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco e cancellazione del volo o ritardo prolungato - Validità - Interpretazione dell'art. 234 CE)

(2006/C 60/14)

Lingua processuale: l'inglese

Nel procedimento C-344/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Regno Unito), con decisione 14 luglio 2004, pervenuta in cancelleria il 12 agosto 2004, nella causa The Queen, ex parte: International Air Transport Association, European Low Fares Airline Association, contro Department for Transport, la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Schiemann e J. Malenovský (relatore), presidenti di sezione, dal sig. C. Gulmann, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. K. Lenaerts, P. Kūris, E. Juhász, G. Arestis e A. Borg Barthet, giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato il 10 gennaio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Un giudice avverso le cui decisioni possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, quando giudica che uno o più motivi di invalidità di un atto comunitario avanzati dalle parti o, se del caso, sollevati d'ufficio sono fondati, deve sospendere la decisione e investire la Corte di giustizia di un procedimento di rinvio pregiudiziale per un giudizio di validità.

2)

L'esame delle questioni sottoposte non ha rivelato alcun elemento tale da pregiudicare la validità degli artt. 5, 6 e 7 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91.


(1)  GU C 251 del 09.10.2004.