11.9.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 228/32


Ricorso del Parlamento europeo contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 luglio 2004

(Causa C-318/04)

(2004/C 228/67)

Il 27 luglio 2004, il Parlamento europeo, rappresentato dai sigg. H. Duintjer Tebbens e A. Caiola, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il Parlamento europeo chiede che la Corte voglia:

annullare, in applicazione dell'art. 230 CE, la decisione della Commissione delle Comunità europee 14 maggio 2004, 2004/535/CE (1);

condannare la Commissione delle Comunità europee alle totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

Il Parlamento europeo solleva quattro motivi a sostegno del suo ricorso: l'eccesso di potere commesso dalla Commissione; la violazione dei principi fondamentali della direttiva 95/46/CE; la violazione dei diritti fondamentali e la violazione del principio di proporzionalità.

Per quanto riguarda l'eccesso di potere, la decisione della Commissione sarebbe stata adottata ultra vires, senza rispettare le disposizioni emanate con la direttiva di base, 95/46/CE, sulla tutela dei dati personali e violando, in particolare, l'art. 3, n. 2, primo trattino della direttiva 95/46, relativo all'esclusione delle attività che non rientrano nel campo di applicazione del diritto comunitario.

Il Parlamento europeo insiste inoltre sui seguenti aspetti: il CBP (Ufficio delle dogane e della protezione delle frontiere degli Stati Uniti) non è un paese terzo come s'intende all'art. 25 della direttiva 95/46; la decisione di adeguatezza autorizza trasferimenti ad altre autorità del governo americano nonché a paesi terzi; la decisione comporta una violazione dell'art. 13 della direttiva 95/46 per quanto concerne le restrizioni e le deroghe ai principi relativi al trattamento dei dati personali (restrizioni e deroghe riservate agli Stati membri), e in forza della decisione, la CBP gode di un accesso diretto ai dati PNR che non è previsto dalla direttiva. Alla luce dell'interdipendenza tra la decisione di adeguatezza e l'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti, la decisione deve essere considerata alla stregua di una misura non adeguata al raggiungimento del fine perseguito, vale a dire l'imposizione di trasferimenti dei dati PNR.

Nel secondo motivo, il Parlamento europeo sostiene che la decisione di adeguatezza della Commissione viola altresì i principi fondamentali della direttiva 95/46. In particolare, la finalità del trattamento contemplata dalla decisione è incompatibile con la finalità del trattamento iniziale; si constata l'insussistenza di un obbligo legale di trattamento; i principi della direttiva di base sono violati per quel che riguarda il trattamento dei dati sensibili e il diritto di accesso nonché i diritti connessi; il diritto alla tutela giurisdizionale non viene garantito e l'autorizzazione al trasferimento ad altre autorità americane e ad altri paesi, senza alcuna tutela reale ed effettiva, è incompatibile con la direttiva 95/46.

In terzo luogo, il Parlamento europeo afferma che la decisione di adeguatezza della Commissione violerebbe i diritti fondamentali, e in particolare il diritto alla vita privata ed il diritto alla tutela dei dati personali come previsto dall'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nella sua applicazione ad opera della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell'Uomo.

Come quarto motivo, il Parlamento fa valere che la decisione di adeguatezza violerebbe anche il principio di proporzionalità, in particolare perché una quantità eccessiva di dati PNR può essere trasferita e perché tali dati possono essere conservati troppo a lungo dalle autorità americane.


(1)  Decisione della Commissione 14 maggio 2004, 2004/535/CE, relativa al livello di protezione adeguato dei dati personali contenuti nelle schede nominative dei passeggeri aerei trasferiti all'Ufficio delle dogane e della protezione delle frontiere degli Stati Uniti United States Bureau of Customs and Border Protection (GU L 235, pag. 11).