6.2.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 33/139


(2004/C 33 E/137)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1599/03

di Caroline Jackson (PPE-DE) alla Commissione

(12 maggio 2003)

Oggetto:   Classificazione USA degli OGM (seguito dell'interrogazione H-0433/98)

A seguito dell'interrogazione 11-0433/98 (1), quali modifiche ha apportato, se vi sono state, il ministero statunitense per l'Agricoltura alle norme sui prodotti biologici in modo da consentire che gli OGM e i prodotti dell'allevamento intensivo possano essere classificati come biologici?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(23 giugno 2003)

Il Programma nazionale in materia di prodotti biologici del ministero americano dell'agricoltura, che definisce i requisiti ufficiali americani in materia di agricoltura biologica, è entrato in vigore il 22 ottobre 2002.

Rispetto alla proposta di Programma nazionale in materia di prodotti biologici cui faceva riferimento l'interrogazione orale H-0433/98 formulata dall'on. parlamentare nel tempo delle interrogazioni durante la seduta plenaria del Parlamento del maggio 1998, il ministero americano dell'agricoltura ha apportato una serie di modifiche alla norma finale.

Per quanto riguarda gli organismi geneticamente modificati, la norma finale del Programma nazionale in materia di prodotti biologici esclude i seguenti metodi: una serie di metodi utilizzati per modificare geneticamente gli organismi o influenzarne la crescita e lo sviluppo con mezzi non possibili in condizioni o processi naturali e che non sono considerati compatibili con la produzione biologica. Tali metodi comprendono la fusione cellulare, la micro e la macroincapsulazione e la tecnologia del DNA ricombinante (comprese delezione di un gene, raddoppiamento di un gene, inserimento di un gene estraneo e cambiamento di posizione dei geni se realizzato con la tecnologia del DNA ricombinante). Tali metodi non comprendono l'utilizzo della selezione tradizionale, della coniugazione, della fermentazione, dell'ibridazione, della cultura in vitro o della coltura dei tessuti (Programma nazionale in materia di prodotti biologici, § 205.2). È fatta eccezione per i vaccini (Programma nazionale in materia di prodotti biologici, § 205.105(e)).

Per quanto riguarda la produzione animale, il Programma nazionale in materia di prodotti biologici impone condizioni di vita che favoriscono la salute e il comportamento naturale degli animali, tra cui disponibilità di spazi aperti, ombra, ricoveri, spazio per muoversi, aria e luce diretta secondo modalità idonee alla specie, alla fase di produzione, al clima e all'ambiente, e accesso al pascolo per i ruminanti (Programma nazionale in materia di prodotti biologici, § 205.239(a)). Inoltre, l'allevatore di bestiame biologico deve gestire il letame in modo tale da non contribuire alla contaminazione delle colture, del suolo o dell'acqua mediante sostanze nutritive per piante, metalli pesanti od organismi patogeni e da ottimizzare il riciclaggio dei nutrienti (Programma nazionale in materia di prodotti biologici, § 205.239(c)).


(1)  Risposta scritta del 12 maggio 1998.