91997E1695

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 1695/97 dell'on. Marco CELLAI alla Commissione. Deroga al tetto massimo delle macellazioni per macelli a capacità limitata situati in regioni geograficamente svantaggiate

Gazzetta ufficiale n. C 045 del 10/02/1998 pag. 0084


INTERROGAZIONE SCRITTA E-1695/97 di Marco Cellai (NI) alla Commissione (20 maggio 1997)

Oggetto: Deroga al tetto massimo delle macellazioni per macelli a capacità limitata situati in regioni geograficamente svantaggiate

Si è appreso che vari Stati membri hanno presentato da circa un anno domanda di deroga al tetto massimo delle macellazioni senza avere nessuna risposta da parte della Commissione europea.

Tenuto conto che:

- gli utenti delle strutture sono allevatori e macellai che spesso operano nei territori delle comunità montane;

- molti di questi territori sono inseriti nell'obiettivo 5b del regolamento (CEE) n. 2081/93 ((GU L 193 del 31.7.1993, pag. 5. ));

- sono in corso di realizzazione progetti per la costituzione di marchi a denominazione d'origine finalizzati alla salvaguardia ed alla valorizzazione di produzioni locali, alla tutela delle attività agrozootecniche e agroalimentari e all'aumento dell'occupazione;

può la Commissione far sapere se ha intenzione di sottoporre al Comitato veterinario permanente la richiesta di deroga al tetto massimo delle macellazioni per macelli a capacità limitata situati in regioni geograficamente svantaggiate?

Risposta data dal Sig. Fischler a nome della Commissione (18 giugno 1997)

Al fine di completare il mercato interno, le norme di cui alla direttiva 64/433/CEE ((GU 121 del 29.7.1964. )) (direttiva sulle carni fresche), modificata dalle direttive 91/497/CEE ((GU L 268 del 24.9.1991. )) e 95/23/CE ((GU L 243 dell'11.10.1995. )) del Consiglio, sono state estese ai mercati nazionali di carni fresche. Nella direttiva di cui sopra sono state introdotti provvedimenti particolari, sotto forma di deroghe, per i piccoli stabilimenti artigianali con un volume annuo di produzione non superiore a 1000 capi di bestiame, al fine di evitare difficoltà nell'applicazione delle disposizioni. Tali deroghe riguardano requisiti strutturali.

Nella direttiva è stata inoltre aggiunta una deroga per i macelli che trattano non più di 2000 capi di bestiame all'anno, tenuto conto di situazioni specifiche sul piano geografico e delle infrastrutture negli Stati membri. Questi ultimi possono essere autorizzati, dietro richiesta, ad applicare a tali stabilimenti i requisiti strutturali previsti per i macelli a capacità limitata (1000 capi di bestiame all'anno), purché siano situati in regioni geograficamente svantaggiate o caratterizzate da difficoltà di approvvigionamento.

Le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione un elenco di macelli, chiedendo di proporre al comitato veterinario permanente la concessione di deroghe. L'elenco comprende alcuni punti che devono essere chiariti prima di poter adottare qualunque intervento e per i quali sono state richieste delucidazioni alle autorità italiane. Non appena saranno pervenute, la Commissione esaminerà la richiesta e avvierà gli interventi necessari.