SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
15 gennaio 2026 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali – Regolamento (CE) n. 864/2007 – Articolo 4, paragrafo 1 – Ambito di applicazione – Responsabilità da fatto illecito di un organo di una società che organizza giochi d’azzardo online senza disporre della concessione richiesta – Azione di rimborso di perdite di gioco – Luogo in cui si è verificato il danno»
Nella causa C‑77/24 [Wunner] ( i ),
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), con decisione dell’11 gennaio 2024, pervenuta in cancelleria il 1o febbraio 2024, nel procedimento
NM,
OU
contro
TE,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da F. Biltgen (relatore), presidente di sezione, T. von Danwitz, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Prima Sezione, I. Ziemele, S. Gervasoni e N. Fenger, giudici,
avvocato generale: N. Emiliou
cancelliere: I. Illéssy, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 febbraio 2025,
considerate le osservazioni presentate:
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per OU e NM, da C. Leitgeb, Rechtsanwalt; |
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per TE, da O. Peschel, Rechtsanwalt; |
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per il governo austriaco, da C. Hribar e F. Koppensteiner, in qualità di agenti; |
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per il governo belga, da M. Jacobs e M. Van Regemorter, in qualità di agenti, assistite da R. Verbeke e P. Vlaemminck, advocaten; |
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per il governo tedesco, da J. Möller e A. Sahner, in qualità di agenti; |
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per il governo maltese, da A. Buhagiar, in qualità di agente, assistita da J. Baldacchino, advocate at law, e D. Sarmiento Ramírez-Escudero, abogado; |
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per la Commissione europea, da L. Hohenecker e W. Wils, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 giugno 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), e dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II») (GU 2007, L 199, pag. 40). |
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2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, NM e OU, in qualità di amministratori di una società maltese di giochi d’azzardo, e, dall’altro, TE, una persona domiciliata in Austria, in merito al rimborso di perdite subite in occasione della partecipazione a giochi d’azzardo online offerti da tale società in Austria in assenza della concessione richiesta ai sensi del diritto di tale Stato membro. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Regolamento Roma II
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3 |
I considerando 6, 7, 14 e 16 del regolamento Roma II così recitano:
(…)
(…)
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4 |
L’articolo 1 del regolamento Roma II, intitolato «Campo di applicazione», ai paragrafi 1 e 2, prevede quanto segue: «1. Il presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni extracontrattuali in materia civile e commerciale. Esso non si applica, in particolare, alle materie fiscali, doganali o amministrative né alla responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii). 2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento: (…)
(…)». |
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5 |
Il capo II di detto regolamento è dedicato ai fatti illeciti. L’articolo 4 del medesimo regolamento, che figura in tale capo, intitolato «Norma generale», è così formulato: «1. Salvo se diversamente previsto nel presente regolamento, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto. 2. Tuttavia, qualora il presunto responsabile e la parte lesa risiedano abitualmente nello stesso paese nel momento in cui il danno si verifica, si applica la legge di tale paese. 3. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il fatto illecito presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello di cui ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge di quest’altro paese. Un collegamento manifestamente più stretto con un altro paese potrebbe fondarsi segnatamente su una relazione preesistente tra le parti, quale un contratto, che presenti uno stretto collegamento con il fatto illecito in questione». |
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6 |
Al capo V del medesimo regolamento, che comprende le «[n]orme comuni») figura l’articolo 15, intitolato «Ambito della legge applicabile», ai sensi del quale: «La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, a norma del presente regolamento, disciplina in particolare:
(…)
(…)». |
Regolamento n. 1215/2012
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7 |
L’articolo 7 del regolamento n. 1215/2012 così dispone: «Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: (…)
(…)». |
Diritto austriaco
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L’articolo 1301 dell’Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile generale) è così formulato: «Più persone possono divenire responsabili di un danno causato illecitamente, nella misura in cui esse vi abbiano contribuito congiuntamente, in maniera diretta o indiretta, inducendo, minacciando, ordinando, aiutando, occultando e simili, oppure anche soltanto non adempiendo all’obbligo specifico di prevenire il danno». |
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9 |
L’articolo 1311 di tale codice così prevede: «Il caso fortuito colpisce colui in relazione al cui patrimonio o alla cui persona esso si verifica. Chi tuttavia abbia provocato il caso fortuito per colpa, abbia violato norme di legge volte a prevenire i danni accidentali (…) è responsabile per tutti i danni che non si sarebbero altrimenti verificati». |
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10 |
L’articolo 3 del Glücksspielgesetz (legge sui giochi d’azzardo, in prosieguo: il «GSpG»), così dispone: «Il diritto di organizzare giochi d’azzardo è riservato allo Stato, salvo disposizione contraria contenuta nella presente legge (monopolio dei giochi d’azzardo)». |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
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11 |
La società Titanium Brace Marketing Limited (in prosieguo: la «TBM»), in stato di insolvenza e di cui NM e OU erano gli amministratori, gestiva un casinò online dalla sua sede sociale a Malta, la cui offerta di giochi era accessibile all’intero mercato europeo. Essa era titolare di una concessione per giochi d’azzardo ai sensi del diritto maltese, ma non disponeva di una concessione ai sensi del GSpG. |
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12 |
Tra il 14 novembre 2019 e il 3 aprile 2020, TE, che giocava a giochi d’azzardo online sul sito Internet della TBM, ha subito una perdita di gioco complessiva di EUR 18547,67. |
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13 |
Per poter giocare sul sito Internet della TBM, TE ha aderito alle condizioni generali di tale società e, in tale contesto, è stato indotto ad aprire un «conto di gioco». Al fine di alimentare tale conto di gioco, TE ha effettuato un bonifico dal suo conto bancario austriaco verso un conto bancario aperto presso una banca maltese. Tale conto bancario era un conto in denaro della TBM, aperto per TE e distinto dal patrimonio sociale di detta società. Al momento della partecipazione ad un gioco d’azzardo, la somma giocata era addebitata sul conto di gioco e, in caso di vincita, quest’ultima veniva accreditata su tale conto. |
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14 |
Considerando che, in assenza di concessione attribuita alla TBM in forza del diritto austriaco, il contratto di gioco d’azzardo è nullo, TE ha chiesto a NM e a OU, dinanzi al Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Tribunale del Land competente in materia civile, Vienna, Austria), il rimborso delle perdite subite, fondando la sua domanda sulla responsabilità da fatto illecito di questi ultimi. TE ritiene, al riguardo, che la violazione del monopolio austriaco dei giochi d’azzardo comporti una violazione di una legge di tutela (Schutzgesetz) e che NM e OU siano personalmente e solidalmente responsabili per il fatto che la società TBM offriva giochi d’azzardo illegali in Austria. |
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15 |
Dinanzi a tale giudice, NM e OU hanno eccepito l’assenza di competenza internazionale di quest’ultimo, sostenendo che TE non poteva avvalersi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012. NM e OU non avrebbero avuto la facoltà di decidere se la TBM dovesse ritirarsi dal mercato austriaco, nel quale era già stabilita. Inoltre, essi non avrebbero adottato decisioni strategiche per tale impresa. A loro avviso, i luoghi dell’evento causale e del danno si trovano a Malta. Il diritto sostanziale applicabile non sarebbe quello austriaco, bensì quello maltese, che non conoscerebbe la responsabilità degli organi sociali nei confronti dei creditori della società. |
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16 |
Detto giudice ha respinto il ricorso di TE per difetto di competenza internazionale. Tale decisione è stata annullata in appello dall’Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore del Land, Vienna, Austria), che ha considerato che le condizioni per la competenza dei giudici austriaci ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 erano soddisfatte. |
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17 |
Adito con un ricorso per cassazione (Revision) proposto da NM e OU, l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), giudice del rinvio, considera che l’accertamento della competenza dei giudici austriaci implica, anzitutto, che la disposizione nazionale che può servire da fondamento alla domanda di TE sia applicabile conformemente al regolamento Roma II. In tale contesto, esso si interroga sulla portata dell’eccezione prevista all’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), di tale regolamento. |
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18 |
Nell’ipotesi in cui l’azione di cui al procedimento principale rientrasse nell’ambito di applicazione del regolamento Roma II, il giudice del rinvio si interroga, inoltre, sulla determinazione del luogo in cui si è verificato il danno, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento, il quale potrebbe essere il luogo, in Austria, a partire dal quale TE ha effettuato bonifici dal suo conto bancario al suo conto di gioco oppure il luogo in cui si trova tale conto di gioco, ossia, a Malta. Se soltanto la perdita definitiva del diritto al versamento di un saldo a credito sul conto di gioco costituisse il danno iniziale, il luogo in cui tale danno si è verificato potrebbe essere ubicato a Malta, dove il conto è gestito, presso il domicilio di TE, nel luogo in cui è situato il suo patrimonio principale, o anche altrove. |
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In tali circostanze, l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
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Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento Roma II debba essere interpretato nel senso che un’azione per responsabilità da fatto illecito intentata contro i dirigenti di una società per violazione di un divieto imposto da una normativa nazionale di offrire al pubblico giochi d’azzardo senza disporre di una concessione a tal fine rientra nella categoria delle obbligazioni extracontrattuali che derivano dal diritto delle società, ai sensi di tale disposizione. |
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21 |
Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento Roma II, tale regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni extracontrattuali in materia civile e commerciale. |
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22 |
Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), di tale regolamento, sono tuttavia escluse dall’ambito di applicazione di quest’ultimo «le obbligazioni extracontrattuali che derivano dal diritto delle società, associazioni e persone giuridiche, su aspetti quali la costituzione, tramite registrazione o altrimenti, la capacità giuridica, l’organizzazione interna e lo scioglimento delle società, associazioni e persone giuridiche, la responsabilità personale dei soci e degli organi per le obbligazioni della società, associazione o persona giuridica nonché la responsabilità personale dei revisori dei conti nei confronti di una società o dei suoi soci nel controllo dei documenti contabili». |
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23 |
Occorre rilevare che il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU 2008, L 177, pag. 6), contiene un’eccezione analoga al suo articolo 1, paragrafo 2, lettera f), in merito alla quale la Corte ha dichiarato che essa riguarda esclusivamente gli aspetti organici delle società, associazioni e persone giuridiche (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2019, Verein für Konsumenteninformation,C‑272/18, EU:C:2019:827, punto 35 e giurisprudenza citata). |
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24 |
Tuttavia, poiché la responsabilità personale dei soci e degli amministratori in quanto tali per i debiti della società, dell’associazione o della persona giuridica, così come quella dei revisori dei conti incaricati del controllo legale dei documenti contabili nei confronti della società o dei suoi organi, di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento Roma II, non costituiscono aspetti organici di tali società, di tali associazioni e di tali persone giuridiche, occorre precisare la portata dell’esclusione prevista da tale disposizione mediante un criterio funzionale (v., in tal senso, sentenza del 10 marzo 2022, BMA Nederland,C‑498/20, EU:C:2022:173, punto 53). |
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25 |
Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 30 delle sue conclusioni, in assenza di rinvio a qualsivoglia legge nazionale, la categoria delle «obbligazioni extracontrattuali che derivano dal diritto delle società» deve essere interpretata in modo autonomo, tenendo conto dell’obiettivo perseguito da tale norma e consentendo di assicurare la piena efficacia del regolamento Roma II (v., in tal senso, sentenza del 15 marzo 2011, Koelzsch,C‑29/10, EU:C:2011:151, punto 32 e giurisprudenza citata). |
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26 |
Poiché l’obiettivo sotteso a tale esclusione è la volontà del legislatore dell’Unione di mantenere sotto lo status unico della lex societatis gli aspetti per i quali esiste una soluzione specifica risultante dal collegamento tra tali aspetti e il funzionamento nonché la gestione di una società, di un’associazione o di una persona giuridica, occorre verificare in ciascun caso se un’obbligazione extracontrattuale dei soci, degli amministratori o dei revisori dei conti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento Roma II, sussista per motivi propri del diritto delle società, oppure estranei a quest’ultimo (sentenza del 10 marzo 2022, BMA Nederland,C‑498/20, EU:C:2022:173, punto 54). |
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27 |
Pertanto, la responsabilità degli organi sociali, ivi compresa quella dei dirigenti, che deriva dalla violazione di un obbligo imposto a causa della loro costituzione o della loro nomina e che è connessa all’amministrazione, alla gestione, e al funzionamento della società, deve essere considerata come derivante dal diritto delle società ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento Roma II. Per contro, l’esclusione prevista da tale disposizione non può ricomprendere la responsabilità di un dirigente societario derivante da un obbligo che si colloca al di fuori della vita della società. |
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28 |
Così, la Corte ha già dichiarato, per quanto riguarda specificamente l’inosservanza del dovere di diligenza, che occorre distinguere a seconda che si tratti del dovere specifico di diligenza derivante dal rapporto tra l’organo e la società, che non rientra nell’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento Roma II, o del dovere generale di diligenza erga omnes, che vi rientra (v., in tal senso, sentenza del 10 marzo 2022, BMA Nederland,C‑498/20, EU:C:2022:173, punto 55). |
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29 |
Per quanto riguarda il ricorso di cui trattasi nel procedimento principale, dal fascicolo di cui dispone la Corte emerge che tale ricorso mira ad azionare la responsabilità di NM e OU a motivo dell’asserita violazione, da parte di una società di cui essi sono amministratori, del divieto imposto dal GSpG a chiunque di offrire al pubblico giochi d’azzardo senza disporre di una concessione a tal fine. |
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30 |
Pertanto, e fatta salva la qualificazione di altre azioni che possono essere intentate nei confronti di tali amministratori a motivo della violazione di un obbligo ad essi incombente nei confronti della società, si deve concludere che l’azione per responsabilità di NM e OU a motivo di un’asserita violazione di un divieto generale di offrire giochi d’azzardo online senza disporre di una concessione a tal fine, non rientra nella categoria delle obbligazioni extracontrattuali che derivano dal diritto delle società, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento Roma II. Una tale azione giudiziaria non riguarda il rapporto tra una società e i suoi amministratori. |
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31 |
Peraltro, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 38 delle sue conclusioni, la questione se tale obbligazione extracontrattuale debba essere imputata agli amministratori della società o alla società stessa non è determinata dalla lex societatis, bensì dalla legge applicabile al fatto illecito, nei limiti in cui tale legge determina, conformemente all’articolo 15 del regolamento Roma II, in particolare, alla lettera a), la base e la portata della responsabilità, compresa la determinazione dei soggetti che possono essere ritenuti responsabili per i propri atti nonché, alla lettera g), la responsabilità per fatto altrui. |
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32 |
Infatti, dal sistema istituito dal regolamento Roma II risulta che occorre anzitutto determinare la legge applicabile a un fatto giuridico per poter successivamente determinare la portata delle norme applicabili in forza di tale normativa (v., in tal senso, sentenza del 10 dicembre 2015, Lazar,C‑350/14, EU:C:2015:802, punto 28). |
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33 |
Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento Roma II deve essere interpretato nel senso che un’azione per responsabilità da fatto illecito intentata nei confronti dei dirigenti di una società per violazione di un divieto imposto da una normativa nazionale di offrire al pubblico giochi d’azzardo senza disporre di una concessione a tal fine non rientra nella categoria delle obbligazioni extracontrattuali che derivano dal diritto delle società, ai sensi di tale disposizione. |
Sulla seconda questione
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34 |
Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II debba essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un’azione di risarcimento per perdite subite in occasione della partecipazione a giochi d’azzardo online offerti da una società in uno Stato membro in cui essa non disponeva della concessione richiesta, il danno subito da un giocatore debba essere considerato come verificatosi nello Stato membro in cui quest’ultimo ha la sua residenza abituale. |
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35 |
Occorre anzitutto ricordare che, per quanto riguarda l’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II, dall’imperativo tanto dell’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto del principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione di diritto dell’Unione che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per determinare il suo senso e della sua portata devono di norma essere oggetto nell’intera Unione di un’interpretazione autonoma e uniforme, basandosi non solo sulla lettera di tale disposizione, ma anche sul suo contesto e sugli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in tal senso, sentenza del 10 dicembre 2015, Lazar,C‑350/14, EU:C:2015:802, punto 21 e giurisprudenza citata). |
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36 |
Conformemente alla regola generale enunciata all’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto. |
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37 |
Come risulta dai considerando 6, 14 e 16 del regolamento Roma II, l’obiettivo del ricorso a una norma di conflitto uniforme consiste in particolare nel favorire la certezza del diritto circa la legge applicabile, quale che sia il paese del giudice adito, nonché nel migliorare la prevedibilità delle decisioni giudiziarie e nell’assicurare un ragionevole equilibrio tra gli interessi del presunto responsabile e quelli della parte lesa. |
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38 |
Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 48 delle sue conclusioni, il danno è definito come una lesione alla vittima o a un interesse giuridicamente protetto di quest’ultima. |
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39 |
Dalla giurisprudenza relativa alla competenza giurisdizionale in materia di illeciti civili dolosi o colposi emerge che il luogo in cui si concretizza il danno può variare in funzione della natura del diritto asseritamente violato e che il fatto che un danno si concretizzi in un determinato Stato membro è subordinato alla circostanza che il diritto del quale si lamenta la violazione sia protetto in tale Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2013, Pinckney,C‑170/12, EU:C:2013:635, punti 32 e 33 nonché giurisprudenza citata). |
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40 |
Conformemente ai requisiti di coerenza previsti al considerando 7 del regolamento Roma II, occorre tener conto di tale giurisprudenza anche ai fini dell’interpretazione di detto regolamento (v., in tal senso, sentenza del 10 marzo 2022, BMA Nederland,C‑498/20, EU:C:2022:173, punti 59 e 60 nonché giurisprudenza citata). |
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41 |
Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte emerge che il luogo della concretizzazione del danno è quello in cui il danno asserito si manifesta concretamente (v., in tal senso, sentenza del 12 maggio 2021, Vereniging van Effectenbezitters,C‑709/19, EU:C:2021:377, punto 31 e giurisprudenza citata). |
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42 |
Da un lato, dalla decisione di rinvio emerge che il fatto illecito asserito consiste in una lesione agli interessi di TE giuridicamente protetti dal divieto applicabile nello Stato membro della sua residenza abituale di offrire al pubblico la partecipazione a giochi d’azzardo online senza disporre di una concessione a tal fine. |
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43 |
Dall’altro lato, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 61 e 69 delle sue conclusioni, il danno asserito da TE si è concretamente manifestato in occasione della sua partecipazione, dall’Austria, ai giochi d’azzardo online proposti in violazione di un divieto applicabile in tale Stato membro. In tali circostanze, si deve ritenere che il danno si sia verificato in Austria. |
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44 |
Tenuto conto della natura stessa dei giochi d’azzardo online che non consente di localizzare facilmente il luogo fisico preciso in cui si svolgono, si deve ritenere che tali giochi si siano tenuti nel luogo della residenza abituale del giocatore. |
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45 |
A tale riguardo, occorre precisare, al pari dell’avvocato generale al paragrafo 64 delle sue conclusioni, che il comportamento della TBM e dei suoi amministratori, i quali, a partire dal loro domicilio a Malta, hanno offerto giochi d’azzardo a persone che hanno la loro residenza abituale in un altro Stato membro, costituisce solo il fatto che ha dato origine al danno asserito da TE. |
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46 |
Orbene, dal punto 36 della presente sentenza emerge che il luogo nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno non è un fattore di collegamento pertinente per determinare la legge applicabile ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II. |
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47 |
Parimenti, per quanto riguarda il danno patrimoniale asseritamente subito sul conto di gioco creato specificamente ai fini della partecipazione di TE ai giochi d’azzardo online, oppure sul conto bancario personale di quest’ultimo a partire dal quale il suo conto di gioco è stato alimentato, occorre rilevare che tale impoverimento costituisce solo una conseguenza indiretta del danno asserito, la quale non può essere presa in considerazione ai fini della determinazione della legge applicabile in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II, come ricordato al punto 36 della presente sentenza. |
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48 |
La localizzazione del luogo in cui si è verificato il danno asserito nella residenza abituale del giocatore, in cui si può ritenere che la partecipazione ai giochi d’azzardo online si sia svolta, è conforme all’obiettivo di prevedibilità ricordato al punto 37 della presente sentenza, dato che la TBM e i suoi amministratori potevano ragionevolmente attendersi che, offrendo giochi d’azzardo online a persone residenti in un altro Stato membro, di cui essi non rispettavano gli obblighi di legge, tali persone partecipassero a detti giochi d’azzardo e subissero pertanto lesioni ai loro interessi giuridicamente protetti. |
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49 |
La determinazione di tale luogo come luogo in cui si è verificato il danno è avvalorata dalla giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012. |
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50 |
Infatti, nell’ambito della determinazione della nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire», di cui all’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, non è indicato il luogo del domicilio dell’attore in cui sarebbe localizzato il centro del proprio patrimonio, per il solo motivo che egli avrebbe ivi subito un danno economico derivante dalla perdita di elementi del suo patrimonio avvenuta e subita in un altro Stato membro, a meno che tale luogo non costituisca effettivamente il luogo del fatto che ha dato origine al danno o quello della sua concretizzazione (v., in tal senso, sentenza del 12 maggio 2021, Vereniging van Effectenbezitters,C‑709/19, EU:C:2021:377, punti 28 e 29 e giurisprudenza citata). |
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51 |
Nel caso di specie, simili esigenze militano parimenti a favore della designazione del luogo in cui si è concretizzato il danno asserito nel luogo della residenza abituale del giocatore, che conduce, in tal modo, ad una concordanza tra il diritto applicabile e la competenza giurisdizionale. |
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52 |
Ad ogni buon fine, occorre rilevare che la legge designata conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II può essere esclusa a favore della legge applicabile conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, di tale regolamento, se dal complesso delle circostanze del caso risulta che il fatto illecito presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello di cui al paragrafo 1. |
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53 |
Come risulta dal considerando 14 del regolamento Roma II, l’obiettivo di una siffatta norma derogatoria consiste nel consentire al giudice adito di trattare con la necessaria flessibilità le diverse fattispecie al fine di garantire che la legge applicabile sia quella che presenti effettivamente il collegamento più stretto con il fatto illecito. |
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54 |
Tuttavia, in quanto norma derogatoria, la sua interpretazione deve essere restrittiva e la legge designata conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II dovrebbe essere esclusa solo eccezionalmente, vale a dire qualora, sulla base di un’analisi globale delle circostanze del caso di specie, il fatto illecito presenti collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello in cui si è verificato il danno, in modo da garantire la prevedibilità e la certezza del diritto perseguite da tale regolamento. |
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55 |
Sebbene, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, di detto regolamento, un collegamento manifestamente più stretto con un altro paese possa fondarsi, in particolare, su una relazione preesistente tra le parti, quale un contratto, che presenti uno stretto collegamento con il fatto illecito in questione, occorre tuttavia precisare che l’esistenza di una simile relazione non è sufficiente, di per sé, ad escludere l’applicazione della legge applicabile in forza dell’articolo 4, paragrafo 1 o 2, e non consente l’applicazione automatica della legge del contratto alla responsabilità extracontrattuale, atteso che il giudice adito dispone di un margine di discrezionalità in merito all’esistenza di un collegamento significativo tra l’obbligazione extracontrattuale e il paese la cui legge disciplina la relazione preesistente (v., in tal senso, sentenza del 10 marzo 2022, BMA Nederland,C‑498/20, EU:C:2022:173, punti da 63 a 65). |
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56 |
Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un’azione di risarcimento per perdite subite in occasione della partecipazione a giochi d’azzardo online offerti da una società in uno Stato membro in cui essa non disponeva della concessione richiesta, il danno subito da un giocatore si considera verificatosi nello Stato membro in cui quest’ultimo ha la sua residenza abituale. |
Sulle spese
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57 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.
( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.