Edizione provvisoria
ORDINANZA DELLA CORTE (Nona Sezione)
16 luglio 2024 (*)
« Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta che può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o che non dà adito a nessun ragionevole dubbio – Direttiva 92/83/CEE – Articolo 3, paragrafo 1 – Determinazione dell’importo dell’accisa percepita sulla birra – Metodo di calcolo dei gradi Plato – Modifica legislativa volta a precisare tale metodo – Direttiva (UE) 2020/1151 – Articolo 1, punto 1 – Assenza di effetto di tale direttiva sulle situazioni anteriormente acquisite »
Nella causa C‑724/23,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis (Tribunale amministrativo di primo grado di Salonicco, Grecia), con decisione del 29 settembre 2023, pervenuta in cancelleria il 28 novembre 2023, nel procedimento
ATHINAÏKI ZYTHOPOIIA A. E.
contro
Anexartiti Archi Dimosion Esodon,
LA CORTE (Nona Sezione),
composta da O. Spineanu-Matei, presidente di sezione, C. Lycourgos (relatore), presidente della Quarta Sezione, e L.S. Rossi, giudice,
avvocato generale: J. Richard de la Tour,
cancelliere: A. Calot Escobar,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio, del 29 luglio 2020, che modifica la direttiva 92/83/CEE relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche (GU 2020, L 256, pag. 1), nella parte in cui tale disposizione ha modificato l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche (GU 1992, L 316, pag. 21).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’ATHINAÏKI ZYTHOPOIIA A. E. (in prosieguo: l’«Athinaïki Zythopoiia») e l’Anexartiti Archi Dimosion Esodon (Autorità indipendente delle entrate pubbliche, Grecia) (in prosieguo: l’«AADE») in merito alle accise percepite, per l’anno 2019, su una birra aromatizzata prodotta e commercializzata da tale società.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 Nella sua versione originaria, l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 92/83 era così formulato:
«L’accisa percepita dagli Stati membri sulla birra è determinata con riferimento:
– al numero di ettolitri/gradi Plato
o
– al numero di ettolitri/titolo alcolometrico effettivo
di prodotto finito».
4 I considerando 2 e 3 della direttiva 2020/1151 così recitano:
«(2) Al fine di garantire l’applicazione uniforme delle condizioni per determinare l’accisa sulla birra, è necessario stabilire le condizioni relative alla misurazione dei gradi Plato. Più in particolare, per quanto riguarda la misurazione dei gradi Plato delle birre aromatizzate o dolcificate, è importante precisare che gli ingredienti della birra aggiunti dopo la fermentazione devono altresì essere presi in considerazione ai fini di tale misurazione. Tenuto conto delle difficoltà pratiche legate alla determinazione e alla misurazione dell’estratto secco del mosto originario del prodotto finito, detta precisazione è necessaria e giustificata dall’esigenza di fornire un approccio armonizzato che assicuri l’applicazione agevole e corretta di tali norme da parte dei soggetti passivi interessati e delle amministrazioni fiscali, come pure l’efficacia dei controlli fiscali contro i rischi di evasione, frode o abuso.
(3) Al fine di garantire un’agevole transizione verso una metodologia armonizzata per misurare i gradi Plato della birra, è opportuno consentire agli Stati membri che, il 29 luglio 2020, non prendono in considerazione gli ingredienti della birra aggiunti dopo la fermentazione ai fini della misurazione dei gradi Plato di continuare a utilizzare la metodologia attualmente applicata per un periodo transitorio».
5 L’articolo 1, punto 1, di tale direttiva ha aggiunto all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 92/83 un secondo e un terzo comma così formulati:
«Tutti gli ingredienti della birra, compresi quelli aggiunti dopo il completamento della fermentazione, sono presi in considerazione ai fini della misurazione dei gradi Plato.
In deroga al secondo comma, gli Stati membri che, il 29 luglio 2020, non prendono in considerazione gli ingredienti della birra aggiunti dopo la fermentazione ai fini della misurazione dei gradi Plato possono continuare a farlo fino al 31 dicembre 2030».
6 Ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2020/1151, gli Stati membri erano tenuti ad adottare e a pubblicare, entro il 31 dicembre 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva e dovevano applicare tali disposizioni a decorrere dal 1º gennaio 2022.
7 Ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2020/1151, quest’ultima è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Diritto greco
8 All’epoca dei fatti di cui al procedimento principale, la direttiva 92/83 era stata trasposta nel diritto greco dalla Nomos 2960/2001 «Ethnikos Teloneiakos Kodikas» (legge 2960/2001 «codice nazionale delle dogane», FEK A’ 265/22.11.2001), nella versione risultante dall’articolo 1, paragrafo 1, della Nomos 3336/2005 (legge 3336/2005, FEK A’ 96/20.04.2005) (in prosieguo: il «codice nazionale delle dogane»).
9 Ai sensi dell’articolo 86 del codice nazionale delle dogane, la nozione di «birra» comprende due tipi di prodotti con un titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5% vol., vale a dire, da un lato, le bevande alcoliche che rientrano nella voce 2203 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1754 della Commissione, del 6 ottobre 2015 (GU 2015, L 285, pag. 1) (in prosieguo: la «NC»), e, dall’altro, i miscugli di birra e di bevande non alcoliche che rientrano nella voce 2206 della NC.
10 L’articolo 87 del codice nazionale delle dogane dispone, al paragrafo 1, lettera a), che l’importo dell’accisa su tali prodotti è determinato con riferimento al numero di ettolitri per grado Plato volumico e autorizza, al paragrafo 1, lettera c), il potere esecutivo a stabilire il metodo di calcolo dei gradi Plato.
11 Sulla base di tale competenza delegata, il Ministro delle Finanze ha adottato la apofasi 3006674/1102/0029/2010 «Tropos ypologismou vathmon PLATO sti byra» (decisione n. 3006674/1102/0029/2010 «modalità di calcolo dei gradi Plato nella birra», FEK B’ 528/27.04.2010) (in prosieguo: la «decisione del Ministro delle Finanze»).
12 Ai sensi dell’allegato I della decisione del Ministro delle Finanze, ai fini di tale calcolo, i gradi Plato sono pari al valore che esprime la massa, in grammi (g), dell’estratto (secco) di malto o di altre materie prime amilacee o zuccherate contenuto in 100 cm³ (ml) o in 100 g del mosto da cui è prodotta la birra, prima dell’inizio della fermentazione.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
13 L’Athinaïki Zythopoiia produce una birra aromatizzata recante il nome commerciale Amstel Radler. Tale prodotto consiste in una miscela di birra e di sostanze non alcoliche, vale a dire succo di limone, succo d’arancia e sciroppo di zucchero. L’aggiunta di tali sostanze avviene dopo il completamento della fermentazione alcolica e non genera un nuovo processo di fermentazione.
14 L’Athinaiki Zythopoiia ha presentato, tra il febbraio 2019 e il gennaio 2020, dodici dichiarazioni fiscali relative alle accise e ad altre imposte dovute in ragione delle vendite di detto prodotto nel corso del 2019.
15 A seguito di tali dichiarazioni, essa ha versato, a cagione di dette vendite, accise per un importo di EUR 1 087 279,10 e altre imposte per un importo di EUR 44 534,96. Tali importi sono stati fissati sulla base di un’analisi, effettuata in un laboratorio dello Stato, di campioni della birra aromatizzata di cui trattasi nel procedimento principale, dopo la fermentazione e l’aggiunta di sostanze analcoliche. Secondo tale analisi, il numero di gradi Plato di tale prodotto era pari a 10,07. Tale cifra è stata arrotondata a 10.
16 Ritenendo che i gradi Plato avrebbero dovuto essere misurati in funzione non già dell’insieme delle sostanze presenti in detta birra aromatizzata, bensì della massa dell’estratto secco del mosto primitivo prima della fermentazione, l’Athinaïki Zythopoiia ha presentato, il 10 aprile 2020, una domanda volta ad ottenere il rimborso della metà delle accise e delle altre imposte versate. Infatti, secondo tale società, un calcolo corretto porterebbe, per detta birra aromatizzata, ad un numero di gradi Plato pari a 5.
17 A sostegno di tale domanda di rimborso parziale, l’Athinaïki Zythopoiia ha invocato segnatamente la sentenza del 17 maggio 2018, Kompania Piwowarska (C‑30/17, EU:C:2018:325), nella quale la Corte ha dichiarato che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 92/83 deve essere interpretato nel senso che, al fine di determinare la base imponibile delle birre aromatizzate secondo la scala Plato, occorre prendere in considerazione l’estratto secco del mosto primitivo senza tener conto degli aromi e dello sciroppo di zucchero aggiunti successivamente al completamento della fermentazione.
18 Poiché la domanda di rimborso parziale dell’Athinaïki Zythopoiia è stata oggetto di un rigetto implicito da parte delle autorità tributarie greche, tale società ha proposto un ricorso contro l’AADE dinanzi al Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis (Tribunale amministrativo di primo grado di Salonicco, Grecia), giudice del rinvio.
19 Dinanzi a tale giudice, l’AADE osserva che, nel 2014, l’Athinaïki Zythopoiia è stata informata che le autorità tributarie interpretavano la normativa greca, ivi compresa la decisione del Ministro delle Finanze, nel senso che, nel caso delle birre aromatizzate, che rientrano nella voce 2206 della NC, occorre calcolare i gradi Plato tenendo conto di tutti gli ingredienti del prodotto finito, e non soltanto della birra tradizionale, rientrante nella voce 2203 della NC, che è integrata nel prodotto finito come ingrediente.
20 Dato che l’Athinaïki Zythopoiia fa riferimento all’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 92/83 fornita dalla Corte nella sentenza del 17 maggio 2018, Kompania Piwowarska (C‑30/17, EU:C:2018:325), l’AADE ritiene che non si debba tenere conto di tale interpretazione, poiché dalla precisazione fornita dalla direttiva 2020/1151 risulta che il metodo di calcolo che occorre adottare non è quello menzionato dalla Corte, bensì quello consistente nel tenere conto di tutti gli ingredienti del prodotto finito.
21 Il giudice del rinvio constata che i fatti della controversia principale sono antecedenti all’entrata in vigore, e persino all’adozione, della direttiva 2020/1151. Esso ne deduce che la nuova versione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 92/83, introdotta dalla direttiva 2020/1151, non è applicabile.
22 Ciò premesso, detto giudice si chiede se la precisazione fornita nel 2020, al termine di un procedimento legislativo avviato nel 2016, secondo la quale i gradi Plato devono essere calcolati tenendo conto di tutti gli ingredienti del prodotto finito, compresi quelli aggiunti dopo la fermentazione, abbia carattere puramente interpretativo e, a tale titolo, debba essere presa in considerazione nei procedimenti, come quello principale, che vertono su fatti anteriori all’entrata in vigore della direttiva 2020/1151.
23 Detto giudice non esclude neppure che la precisazione fornita dalla direttiva 2020/1151 costituisca un «elemento nuovo», idoneo a indurre la Corte a riconsiderare l’interpretazione da essa fornita nella sentenza del 17 maggio 2018, Kompania Piwowarska (C‑30/17, EU:C:2018:325).
24 In tali circostanze, il Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis (Tribunale amministrativo di primo grado di Salonicco) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’articolo 1 della direttiva [2020/1151] – che ha aggiunto all’articolo 3, paragrafo 1, [della direttiva 92/83] il seguente comma: “Tutti gli ingredienti della birra, compresi quelli aggiunti dopo il completamento della fermentazione, sono presi in considerazione ai fini della misurazione dei gradi Plato” – possa considerarsi una disposizione puramente interpretativa, che riflette il vero significato della nozione di “grado Plato” e del suo metodo di calcolo.
2) In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se – allorché, prima dell’adozione della direttiva [2020/1151] e prima della scadenza, avvenuta il 31 dicembre 2021, del termine per la trasposizione di tale direttiva nel diritto nazionale, sia stata presentata una domanda di rimborso di accise versate indebitamente in uno Stato membro che, ai fini della determinazione dell’accisa, calcolava i gradi Plato del “prodotto finito” tenendo conto di tutti gli ingredienti della birra (compresi quelli aggiunti dopo il completamento della fermentazione) – abbia valore vincolante la sentenza del 17 maggio 2018, Kompania Piwowarska (C‑30/17, EU:C:2018:325), che ha interpretato la disposizione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva [92/83] in modo diametralmente opposto.
3) In caso di risposta negativa alla prima questione, se l’adozione, sulla base del summenzionato ragionamento, dell’articolo 1 della direttiva [2020/1151] possa comunque essere considerata un elemento nuovo che giustifica (o impone) che la Corte di giustizia dell’Unione europea riconsideri l’interpretazione di cui l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva [92/83] è stato oggetto fin dalla sua entrata in vigore (v. ordinanza del 5 marzo 1986, Wünsche, 69/85, EU:C:1986:104, punto 15; sentenza dell’11 giugno 1987, X, 14/86, EU:C:1987:275, punto 12; sentenza del 6 marzo 2003, Kaba, C‑466/00, EU:C:2003:127, punto 39, e ordinanza del 30 giugno 2016, Sokoll-Seebacher e Naderhirn, C‑634/15, EU:C:2016:510, punto 19). In caso affermativo, se l’interpretazione di tale disposizione da parte della Corte, per quanto riguarda il metodo di calcolo dei gradi Plato ai fini della determinazione dell’accisa dovuta, sia diversa da quella adottata nella sua citata sentenza del 17 maggio 2018, Kompania Piwowarska (C‑30/17, EU:C:2018:325)».
Sulle questioni pregiudiziali
25 Ai sensi dell’articolo 99 del suo regolamento di procedura, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata quando, in particolare, la risposta a una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta a tale questione non dà adito a nessun ragionevole dubbio.
26 Tale disposizione va applicata nella presente causa.
Sulla prima questione
27 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, punto 1, della direttiva 2020/1151 costituisca una disposizione puramente interpretativa, vale a dire una disposizione che non modifica il contenuto del diritto applicabile, ma si limita a chiarire il modo in cui tale diritto deve essere inteso.
28 Si deve ritenere che la risposta a tale questione non dia adito ad alcun ragionevole dubbio.
29 A questo proposito, occorre rilevare che dai considerando 2 e 3 della direttiva 2020/1151 risulta che la precisazione introdotta dall’articolo 1, punto 1, di tale direttiva mira a garantire un metodo di calcolo uniforme dei «gradi Plato».
30 Orbene, tale precisazione diverge dall’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 92/83 fornita dalla Corte nella sentenza del 17 maggio 2018, Kompania Piwowarska (C‑30/17, EU:C:2018:325).
31 Ai punti da 26 a 28 di tale sentenza, la Corte, in assenza di definizione, nella normativa dell’Unione, della nozione di «gradi Plato» o del metodo di calcolo di tali gradi, si era basata sul senso abituale di tale nozione nel settore della fabbricazione della birra.
32 In tali punti di detta sentenza, la Corte ha affermato che, in tale settore, la scala Plato serve a calcolare la percentuale di estratto secco nella massa del mosto primitivo, in quanto un grado Plato equivale a 1 g di estratto secco per 100 g di mosto primitivo. Per mosto primitivo si intende, fino al momento d’inizio del processo di fermentazione, la miscela composta d’acqua e d’altri ingredienti della birra preparati per la fermentazione, come il malto d’orzo e il luppolo. L’estratto secco di tale mosto primitivo consiste nell’insieme degli ingredienti di detto mosto diversi dall’acqua, prima della fermentazione. Pertanto, data la nozione di «gradi Plato» come viene intesa nel settore della fabbricazione della birra, i gradi Plato devono essere calcolati senza tenere conto degli aromi e dello sciroppo di zucchero aggiunti successivamente al processo di fermentazione.
33 Ai punti da 31 a 42 della medesima sentenza, la Corte ha affermato che tale metodo di calcolo dei gradi Plato è corroborato tanto dal contesto quanto dalla finalità della direttiva 92/83, dato che quest’ultima mira ad imporre un livello di accise più elevato man mano che aumenta il titolo alcolico. Tenuto conto di tale finalità, le sostanze non alcoliche non incidono nel calcolo dei gradi Plato e, quindi, nel calcolo delle accise.
34 Fornendo, in via pregiudiziale, tale interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 92/83, la Corte ha assicurato a tale disposizione un effetto uniforme in tutti gli Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi, C‑561/19, EU:C:2021:799, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).
35 Aggiungendo a detta disposizione un nuovo comma che impone un’applicazione uniforme diversa da quella che risultava dalla sentenza del 17 maggio 2018, Kompania Piwowarska (C‑30/17, EU:C:2018:325), il legislatore dell’Unione, per quanto riguarda il metodo di calcolo dei gradi Plato, ha modificato lo stato del diritto dell’Unione. Di conseguenza, si deve ritenere che l’articolo 1, punto 1, della direttiva 2020/1151 operi una modifica del diritto applicabile e non si limiti a chiarire il modo in cui tale diritto deve essere inteso.
36 Ne consegue che occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 1, punto 1, della direttiva 2020/1151 deve essere interpretato nel senso che esso non costituisce una disposizione puramente interpretativa.
Sulla seconda questione
37 Tenuto conto della risposta negativa fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda questione.
Sulla terza questione
38 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, punto 1, della direttiva 2020/1151 costituisca un elemento nuovo che giustifica o impone che la Corte riconsideri l’interpretazione da essa fornita della versione precedente dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 92/83, che è applicabile nel procedimento principale.
39 La risposta a tale questione può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza.
40 Infatti, risulta da costante giurisprudenza che una nuova norma giuridica si applica a partire dall’entrata in vigore dell’atto che la introduce e, quindi, non si applica alle situazioni giuridiche sorte e definitivamente acquisite anteriormente a tale entrata in vigore. Essa si applica agli effetti futuri di una situazione sorta in vigenza della norma precedente nonché alle situazioni giuridiche nuove. Quanto sopra non vale, fatto salvo il principio di irretroattività degli atti giuridici, soltanto se la nuova norma sia accompagnata da disposizioni particolari che determinano specificamente le sue condizioni di applicazione nel tempo (sentenza del 14 maggio 2020, Azienda Municipale Ambiente, C‑15/19, EU:C:2020:371, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).
41 Quanto sopra può non valere, a titolo eccezionale, anche qualora lo esiga uno scopo di interesse generale e purché il legittimo affidamento degli interessati sia debitamente rispettato (sentenza del 25 gennaio 2022, VYSOČINA WIND, C‑181/20, EU:C:2022:51, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).
42 Nel caso di specie, né la direttiva 2020/1151 né la nuova versione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 92/83 che ne è derivata contengono disposizioni che consentano di applicare tale nuova versione ad una situazione giuridica sorta anteriormente e definitivamente acquisita, come quella del prelievo di accise per l’anno 2019.
43 Al contrario, dall’articolo 2 della direttiva 2020/1151 risulta che gli Stati membri disponevano di un termine di recepimento, che scadeva in una data successiva a quella dell’entrata in vigore di tale direttiva, per conformarsi alle modifiche apportate da quest’ultima. Inoltre, dal terzo comma dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 92/83, nella versione derivante dalla direttiva 2020/1151, risulta che il metodo di calcolo dei gradi Plato, quale precisato al secondo comma di tale articolo 3, paragrafo 1, sarà vincolante solo a decorrere dal 1º gennaio 2031 per gli Stati membri che, alla data di adozione della direttiva 2020/1151, si basavano su un altro metodo.
44 Ne consegue che la direttiva 2020/1151 non può essere interpretata nel senso che essa consente di applicare il secondo comma aggiunto dall’articolo 1, punto 1, di tale direttiva all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 92/83 ad una situazione giuridica, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che è sorta e definitivamente acquisita prima della data di scadenza del termine di recepimento della direttiva 2020/1151.
45 Quindi, l’interpretazione contenuta nella sentenza del 17 maggio 2018, Kompania Piwowarska (C‑30/17, EU:C:2018:325), in merito all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 92/83, nella versione applicabile al procedimento principale, è vincolante per le autorità tributarie greche e per il giudice del rinvio.
46 Pertanto, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 1, punto 1, della direttiva 2020/1151 deve essere interpretato nel senso che esso non costituisce un elemento nuovo che giustifica o impone che la Corte riconsideri l’interpretazione da essa fornita della versione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 92/83, anteriore all’entrata in vigore della direttiva 2020/1151.
Sulle spese
47 Nei confronti delle parti nel procedimento principale, la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:
1) L’articolo 1, punto 1, della direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio, del 29 luglio 2020, che modifica la direttiva 92/83/CEE relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche,
deve essere interpretato nel senso che:
esso non costituisce una disposizione puramente interpretativa.
2) L’articolo 1, punto 1, della direttiva 2020/1151
deve essere interpretato nel senso che:
esso non costituisce un elemento nuovo che giustifica o impone che la Corte di giustizia dell’Unione europea riconsideri l’interpretazione da essa fornita della versione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 92/833/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche, anteriore all’entrata in vigore della direttiva 2020/1151.
Firme
* Lingua processuale: il greco.