Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

6 marzo 2025 (*)

« Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Proprietà intellettuale – Diritto d’autore e diritti connessi – Artisti interpreti o esecutori assunti sulla base di uno statuto di diritto amministrativo – Cessione dei diritti connessi mediante regolamento – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 2, lettera b), e articolo 3, paragrafo 2 – Diritto di riproduzione e diritto di messa a disposizione del pubblico – Direttiva 2006/115/CE – Articoli da 7 a 9 – Diritti di fissazione, di radiodiffusione, di comunicazione al pubblico e di distribuzione – Direttiva (UE) 2019/790 – Articoli da 18 a 23 – Equa remunerazione nell’ambito dei contratti di sfruttamento – Articolo 26 – Applicazione nel tempo – Nozioni di “atti conclusi” e di “diritti acquisiti” »

Nella causa C‑575/23,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Belgio), con decisione del 31 agosto 2023, pervenuta in cancelleria il 15 settembre 2023, nel procedimento

FT,

AL,

ON

contro

État belge,

con l’intervento di:

Orchestre national de Belgique (ONB),

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di presidente della Prima Sezione, T. von Danwitz, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Prima Sezione, A. Kumin, I. Ziemele (relatrice) e O. Spineanu-Matei, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: M. Siekierzyńska, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 giugno 2024,

considerate le osservazioni presentate:

–        per FT, AL e ON, da S. Capiau, avocate;

–        per l’Orchestre national de Belgique (ONB), da C. Bernard, M. Buydens e D. Lagasse, avocats;

–        per il governo belga, da S. Baeyens, P. Cottin e C. Pochet, in qualità di agenti, assistiti da R. Fonteyn e A. Joachimowicz, avocats;

–        per la Commissione europea, da C. Auvret e J. Samnadda, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 24 ottobre 2024,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli da 18 a 23 nonché dell’articolo 26, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU 2019, L 130, pag. 92).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra FT, AL e ON, musicisti assunti sulla base di uno statuto di diritto amministrativo dall’Orchestre national de Belgique (ONB), e l’État belge (Stato belga) in merito alla legittimità dell’arrêté royal relatif aux droits voisins du personnel artistique de l’Orchestre national de Belgique (regio decreto relativo ai diritti connessi del personale artistico dell’Orchestra nazionale del Belgio), del 1º giugno 2021 (Moniteur belge del 4 giugno 2021, pag. 56936; in prosieguo: il «regio decreto del 1º giugno 2021»).

 Contesto normativo

 Diritto internazionale

 Convenzione di Roma

3        La convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione è stata firmata a Roma il 26 ottobre 1961 (in prosieguo: la «convenzione di Roma»).

4        L’Unione europea non è parte di tale convenzione. Tutti gli Stati membri, invece, fatta eccezione per la Repubblica di Malta, ne sono parte.

5        L’articolo 7 di detta convenzione, che riguarda la protezione minima degli artisti interpreti o esecutori, al paragrafo 1 così dispone:

«La protezione prevista dalla presente convenzione a favore degli artisti interpreti o esecutori dovrà consentire di porre ostacolo:

a)      alla radiodiffusione e alla comunicazione al pubblico della loro esecuzione senza il loro consenso, salvo quando l’esecuzione utilizzata per la radiodiffusione o la comunicazione al pubblico sia già essa stessa un’esecuzione radiodiffusa o sia fatta con l’impiego di una fissazione;

b)      alla fissazione senza loro consenso sopra un supporto materiale della loro esecuzione non fissata;

c)      alla riproduzione senza loro consenso di una fissazione della loro esecuzione:

(i)      quando la prima fissazione sia stata fatta essa stessa senza loro consenso;

(ii)      quando la riproduzione sia fatta a fini diversi da quelli per i quali sia stato dato il consenso;

(iii)      quando la prima fissazione sia stata fatta a norma delle disposizioni dell’articolo 15 e sia stata riprodotta a fini diversi da quelli previsti da tali disposizioni».

6        L’articolo 8 della convenzione di Roma, relativo alle esecuzioni collettive, prevede quanto segue:

«Ogni Stato contraente può, con la propria legislazione nazionale, determinare le modalità secondo le quali gli artisti interpreti o esecutori saranno rappresentati, per quanto attiene all’esercizio dei loro diritti, quando molti di essi partecipano ad una stessa esecuzione».

7        L’articolo 12 di tale convenzione, che verte sulle utilizzazioni secondarie di fonogrammi, è del seguente tenore:

«Quando un fonogramma pubblicato a fini di commercio, ovvero una riproduzione di tale fonogramma, è utilizzato direttamente per la radiodiffusione o per una qualunque comunicazione al pubblico, un compenso equo ed unico sarà versato dall’utilizzatore agli artisti interpreti o esecutori, o ai produttori di fonogrammi, ovvero ad entrambi. La legislazione nazionale può determinare, in difetto di accordo tra gli interessati, le condizioni di ripartizione del predetto compenso».

8        L’articolo 15 di detta convenzione contiene le eccezioni alla protezione garantita da quest’ultima.

9        L’articolo 19 della medesima convenzione, che riguarda la protezione degli artisti interpreti o esecutori nelle fissazioni di immagini o di immagini e di suoni, così dispone:

«Nonostante ogni altra disposizione della presente convenzione, l’articolo 7 cesserà di essere applicabile ogni qualvolta un artista interprete o esecutore abbia dato il suo consenso all’inclusione della sua esecuzione in una fissazione di immagini o di immagini e di suoni».

 Il WPPT

10      L’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) ha adottato, il 20 dicembre 1996, il trattato dell’OMPI sul diritto d’autore e il trattato dell’OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (in prosieguo: il «WPPT»). Tali due trattati sono stati approvati a nome della Comunità europea con la decisione 2000/278/CE del Consiglio, del 16 marzo 2000, relativa all’approvazione, in nome della Comunità europea, del trattato dell’OMPI sul diritto d’autore e del trattato dell’OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (GU 2000, L 89, pag. 6), e sono entrati in vigore, per quanto riguarda l’Unione, il 14 marzo 2010.

11      L’articolo 2 del WPPT, intitolato «Definizioni», così dispone:

«Ai sensi del presente trattato, si intende per:

a)      “artisti interpreti o esecutori”, gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano, interpretano o eseguono in qualunque altro modo opere letterarie o artistiche o espressioni di folclore;

(...)».

12      Gli articoli da 6 a 10 di tale trattato riguardano, rispettivamente, le norme che disciplinano i diritti patrimoniali degli artisti interpreti o esecutori sulle loro interpretazioni o esecuzioni non fissate, il diritto di riproduzione, il diritto di distribuzione, il diritto di noleggio nonché il diritto di mettere a disposizione interpretazioni o esecuzioni fissate.

 Diritto dellUnione

 Direttiva 2001/29/CE

13      I considerando 9, 10, 15 e 30 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU 2001, L 167, pag. 10), così recitano:

«(9)      Ogni armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell’interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell’industria e del pubblico in generale. Si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà.

(10)      Per continuare la loro attività creativa e artistica, gli autori e gli interpreti o esecutori debbono ricevere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere, come pure i produttori per poter finanziare tale creazione. (...)

(15)      La conferenza diplomatica tenutasi sotto gli auspici dell[a] [WIPO] ha portato nel dicembre del 1996 all’adozione di due nuovi trattati, il “Trattato della WIPO sul diritto d’autore” e il “Trattato della WIPO sulle interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi”, relativi rispettivamente alla protezione degli autori e alla protezione degli interpreti o esecutori e dei produttori di riproduzioni fonografiche. (...) La presente direttiva serve anche ad attuare una serie di questi nuovi obblighi internazionali.

(...)

(30)      I diritti oggetto della presente direttiva possono essere trasferiti, ceduti o dati in uso in base a contratti di licenza, senza pregiudizio delle disposizioni legislative nazionali applicabili in materia di diritto d’autore e diritti connessi».

14      L’articolo 2 di tale direttiva dispone quanto segue:

«Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

(...)

b)      gli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;

(...)».

15      L’articolo 3, paragrafo 2, di detta direttiva prevede quanto segue:

«Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente:

a)      gli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;

(...)».

16      L’articolo 5 della medesima direttiva elenca i casi in cui gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere eccezioni e limitazioni ai diritti esclusivi previsti agli articoli da 2 a 4 della stessa.

17      L’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2001/29 dispone quanto segue:

«La presente direttiva non si applica agli atti conclusi e ai diritti acquisiti prima del 22 dicembre 2002».

 Direttiva 2006/115/CE

18      Secondo i considerando 4, 5 e 7 della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU 2006, L 376, pag. 28):

«(4)      La protezione offerta dal diritto d’autore e dai diritti connessi deve adeguarsi ai nuovi sviluppi economici, quali le nuove forme di utilizzazione economica.

(5)      Le opere creative e artistiche degli autori e degli artisti interpreti o esecutori richiedono la percezione di un reddito adeguato (...).

(...)

(7)      Occorre ravvicinare la legislazione degli Stati membri in modo che le disposizioni nazionali non entrino in conflitto con quelle contenute nelle convenzioni internazionali, sulle quali in molti Stati membri si basa la legislazione relativa al diritto d’autore e ai diritti connessi».

19      L’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva così dispone:

«Il diritto esclusivo di autorizzare o vietare il noleggio e il prestito spetta alle persone seguenti:

(...)

b)      all’artista interprete o esecutore, per le fissazioni della sua prestazione artistica;

(...)».

20      L’articolo 7, paragrafo 1, di detta direttiva prevede quanto segue:

«Gli Stati membri riconoscono agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la fissazione delle loro esecuzioni».

21      L’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/115 è del seguente tenore:

«1.      Gli Stati membri riconoscono agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la radiodiffusione via etere e la comunicazione al pubblico delle loro prestazioni artistiche, tranne nel caso in cui la prestazione stessa costituisca già di per sé una trasmissione radiotelevisiva o sia ottenuta da una fissazione.

2.      Gli Stati membri prevedono un diritto per garantire che una remunerazione equa e unica sia versata dall’utente allorché un fonogramma pubblicato a scopi commerciali, o una riproduzione del medesimo, è utilizzato per una radiodiffusione via etere o per una qualsiasi comunicazione al pubblico, e che detta remunerazione sia suddivisa tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori del fonogramma in questione. In caso di mancato accordo tra artisti interpreti o esecutori e produttori di fonogrammi, gli Stati membri possono stabilire i criteri per ripartire tra i medesimi questa remunerazione».

22      L’articolo 9, paragrafo 1, di tale direttiva dispone quanto segue:

«Gli Stati membri riconoscono il diritto esclusivo di mettere a disposizione del pubblico, attraverso la vendita o altri mezzi, le realizzazioni di cui alle lettere da a) a d), comprese le copie delle medesime (in appresso denominato “diritto di distribuzione”):

a)      agli artisti interpreti o esecutori, con riferimento alle fissazioni delle loro prestazioni artistiche;

(...)».

23      L’articolo 10 di detta direttiva, che enuncia le limitazioni ai diritti connessi che gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere, al suo paragrafo 2 dispone quanto segue:

«Fatto salvo il paragrafo 1, ogni Stato membro ha la facoltà di prevedere, per quanto riguarda la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi, degli organismi di radiodiffusione e dei produttori delle prime fissazioni di pellicole, limitazioni della stessa natura di quelle previste dalla propria legislazione per quanto attiene alla protezione del diritto d’autore sulle opere letterarie e artistiche.

Non possono tuttavia essere istituite licenze obbligatorie se non nella misura in cui siano compatibili con le disposizioni della convenzione di Roma».

 Direttiva 2019/790

24      I considerando 4 e 72 della direttiva 2019/790 così recitano:

«(4)      La presente direttiva si basa, integrandole, sulle norme stabilite dalle direttive attualmente in vigore in materia, in particolare [la direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU 1996, L 77, pag. 20), nonché le direttive 2001/29 e 2006/115].

(...)

(72)      Gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) si trovano tendenzialmente in una posizione contrattuale più debole quando concedono una licenza o trasferiscono i loro diritti, anche attraverso le proprie società, ai fini dello sfruttamento in cambio di una remunerazione, e tali persone fisiche necessitano della protezione prevista dalla presente direttiva per poter beneficiare appieno dei diritti, armonizzati a norma del diritto dell’Unione. Tale necessità di protezione non sussiste nei casi in cui la controparte contrattuale agisce in qualità di utente finale e non sfrutta l’opera o l’esecuzione in sé, il che potrebbe, ad esempio, verificarsi nel caso di alcuni contratti di lavoro».

25      L’articolo 1 della direttiva 2019/790, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione», dispone quanto segue:

«1.      La presente direttiva stabilisce norme volte ad armonizzare ulteriormente il quadro giuridico dell’Unione applicabile al diritto d’autore e ai diritti connessi nell’ambito del mercato interno (...).

2.      Salvo i casi di cui all’articolo 24, la presente direttiva non modifica e non pregiudica le norme stabilite dalle direttive attualmente in vigore nel settore, in particolare [le direttive 96/9, 2001/29 e 2006/115]».

26      Il titolo IV della direttiva 2019/790, relativo alle misure miranti a garantire il buon funzionamento del mercato per il diritto d’autore, contiene un capo 3, intitolato «Equa remunerazione di autori e artisti (interpreti o esecutori) nei contratti di sfruttamento», nel quale figurano gli articoli da 18 a 23 di tale direttiva.

27      L’articolo 18 della direttiva 2019/790, intitolato «Principio di una remunerazione adeguata e proporzionata», così dispone:

«1.      Gli Stati membri provvedono a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori), se concedono in licenza o trasferiscono i loro diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o altri materiali, abbiano il diritto di ricevere una remunerazione adeguata e proporzionata.

2.      Nel recepire il principio stabilito al paragrafo 1 nel diritto interno, gli Stati membri sono liberi di utilizzare meccanismi di vario tipo e tengono conto del principio della libertà contrattuale e di un giusto equilibrio tra diritti e interessi».

28      L’articolo 19 di tale direttiva, intitolato «Obbligo di trasparenza», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Gli Stati membri provvedono a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) ricevano, almeno una volta all’anno e tenendo conto delle specificità di ciascun settore, informazioni aggiornate, pertinenti e complete sullo sfruttamento delle loro opere ed esecuzioni da parte di coloro ai quali hanno concesso in licenza o trasferito i diritti oppure da parte degli aventi causa, in particolare per quanto riguarda le modalità di sfruttamento, tutti i proventi generati e la remunerazione dovuta».

29      L’articolo 20 di detta direttiva, intitolato «Meccanismo di adeguamento contrattuale», al paragrafo 1 enuncia quanto segue:

«Gli Stati membri garantiscono che, in mancanza di un accordo di contrattazione collettiva applicabile che preveda un meccanismo comparabile a quello stabilito nel presente articolo, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) o i loro rappresentanti abbiano il diritto di rivendicare una remunerazione ulteriore adeguata ed equa dalla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti o gli aventi causa, se la remunerazione inizialmente concordata si rivela sproporzionatamente bassa rispetto a tutti i proventi originati in un secondo tempo dallo sfruttamento delle loro opere o esecuzioni».

30      L’articolo 21 della medesima direttiva, intitolato «Procedura alternativa di risoluzione delle controversie», così dispone:

«Gli Stati membri dispongono che le controversie relative all’obbligo di trasparenza di cui all’articolo 19 e al meccanismo di adeguamento contrattuale di cui all’articolo 20 possano essere oggetto di una procedura alternativa di risoluzione delle controversie, su base volontaria. Gli Stati membri provvedono a che gli organismi rappresentativi degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) possano avviare tali procedure su richiesta specifica di uno o più autori o artisti (interpreti o esecutori)».

31      L’articolo 22 della direttiva 2019/790, intitolato «Diritto di revoca», così dispone:

«1.      Gli Stati membri provvedono a che un autore o artista (interprete o esecutore) che abbia concesso in licenza o trasferito in esclusiva i propri diritti per un’opera o altri materiali protetti possa revocare, in toto o in parte, la licenza o il trasferimento dei diritti in caso di mancato sfruttamento di tale opera o altri materiali protetti.

(...)

5. Gli Stati membri possono disporre che qualsiasi disposizione contrattuale che deroga al meccanismo di revoca di cui al paragrafo 1 sia esecutiva solo se basata su un accordo collettivo».

32      L’articolo 23 di tale direttiva, intitolato «Disposizioni comuni», è così formulato:

«1.      Gli Stati membri provvedono a che qualsiasi disposizione contrattuale che impedisca il rispetto degli articoli 19, 20 e 21 sia inapplicabile in relazione ad autori e artisti (interpreti o esecutori).

2.      Gli Stati membri dispongono che gli articoli da 18 a 22 della presente direttiva non si applichino agli autori di un programma per elaboratore (...)».

33      L’articolo 26 di detta direttiva, intitolato «Applicazione nel tempo», prevede quanto segue:

«1.      La presente direttiva si applica a tutte le opere e altri materiali protetti dal diritto nazionale nel settore del diritto d’autore al 7 giugno 2021 o in data successiva.

2.      La presente direttiva si applica fatti salvi gli atti conclusi e i diritti acquisiti prima del 7 giugno 2021».

34      L’articolo 29 della medesima direttiva, intitolato «Recepimento», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 7 giugno 2021. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri».

 Diritto belga

35      I diritti connessi degli artisti interpreti o esecutori sono stati sanciti dalla loi relative aux droits d’auteur et aux droits voisins (legge sui diritti d’autore e sui diritti connessi), del 30 giugno 1994 (Moniteur belge del 27 luglio 1994, pag. 19297), le cui disposizioni sono state integrate nel Code de droit économique (codice di diritto economico) dalla loi portant insertion du livre XI «Propriété intellectuelle» dans le Code de droit économique, et portant insertion des dispositions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code (legge recante inserimento del libro XI «Proprietà intellettuale» nel codice di diritto economico, e recante inserimento delle disposizioni proprie del libro XI nei libri I, XV e XVII del medesimo codice), del 19 aprile 2014 (Moniteur belge del 12 giugno 2014, pag. 44352).

36      L’articolo XI.205, paragrafo 4, del codice di diritto economico, che figura al libro XI di tale codice, prevede che, nel caso in cui le prestazioni siano effettuate da un artista interprete o esecutore in esecuzione di un contratto di lavoro o di uno statuto, i diritti patrimoniali derivanti dai diritti connessi possano essere ceduti al datore di lavoro purché la cessione dei diritti sia espressamente prevista e la prestazione rientri nell’ambito di applicazione del contratto o dello statuto.

37      Il preambolo del regio decreto del 1º giugno 2021 contiene il seguente passaggio:

«Considerando che l’[ONB] è un organismo di interesse pubblico di categoria B;

considerando che l’articolo XI.205, paragrafo 4, del Code de droit économique (codice di diritto economico) consente, nel caso in cui le prestazioni siano effettuate da un artista interprete o esecutore in esecuzione di un contratto di lavoro o di uno statuto, di cedere al datore di lavoro i diritti patrimoniali derivanti dai diritti connessi purché la cessione dei diritti sia espressamente prevista e la prestazione rientri nell’ambito di applicazione del contratto o dello statuto;

considerando che il buon funzionamento dell’[ONB] esige che le siano ceduti tutti i diritti relativi all’esecuzione e allo sfruttamento delle prestazioni degli artisti interpreti o esecutori dell’[ONB]».

38      L’articolo 1 di tale regio decreto è così formulato:

«Ai sensi del presente decreto, si intende per:

1º      Artista interprete o esecutore: il musicista dell’[ONB] assunto sulla base di uno statuto di diritto amministrativo o in virtù di un contratto di lavoro, ad esclusione di qualsiasi musicista che eserciti il ruolo di direttore d’orchestra o di solista.

(...)».

39      L’articolo 2 di detto regio decreto così dispone:

«L’artista interprete o esecutore cede all’[ONB], in conformità alle disposizioni del presente decreto, i diritti connessi alle sue prestazioni eseguite nell’ambito delle sue funzioni al servizio dell’[ONB]».

40      L’articolo 3, paragrafi 1 e 2, del medesimo regio decreto prevede quanto segue:

«§ 1.      I seguenti diritti connessi sono ceduti all’[ONB] in virtù dell’articolo 2, in cambio delle indennità di cui agli articoli 4 e 6:

a)      Diritto di comunicazione al pubblico

–        Il diritto di comunicare al pubblico le prestazioni degli artisti interpreti o esecutori eseguite nell’ambito delle loro funzioni al servizio dell’[ONB], ai fini della loro diffusione e ritrasmissione sonora per via hertziana, via cavo, via satellite, tramite piattaforme Internet, via streaming o tramite qualsiasi altra tecnica nota o finora sconosciuta;

–        il diritto di comunicare al pubblico le prestazioni degli artisti interpreti o esecutori eseguite nell’ambito delle loro funzioni al servizio dell’[ONB] ai fini della loro diffusione e ritrasmissione audiovisiva, per via hertziana, via cavo, via satellite, tramite piattaforme Internet, via streaming o tramite qualsiasi altra tecnica nota o finora sconosciuta;

b)      Diritto di riproduzione e di distribuzione:

–        Il diritto di riprodurre le prestazioni degli artisti interpreti o esecutori eseguite nell’ambito delle loro funzioni al servizio dell’[ONB], in tutto o in parte, in un numero illimitato di copie, su qualsiasi supporto fonografico, video o multimediale, inclusi i supporti digitali, noti o finora sconosciuti;

–        il diritto di distribuire i supporti che riproducono le prestazioni degli artisti interpreti o esecutori e il diritto di renderli disponibili per poter essere scaricati a fini privati su un servizio accessibile attraverso una rete digitale di trasmissione di dati, in particolare Internet, e, in generale, il diritto di sfruttare o di far sfruttare i supporti, anche attraverso la vendita e il noleggio.

§ 2. I diritti ceduti ai sensi dell’articolo 2 e del paragrafo 1 del presente articolo sono ceduti per l’intera durata dei diritti connessi e a livello mondiale».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

41      Prima dell’adozione del regio decreto del 1º giugno 2021, lo sfruttamento dei diritti connessi dei musicisti dell’ONB era negoziato, caso per caso, nell’ambito di un comitato di concertazione.

42      Tra il 2016 e il 2021, l’ONB e le delegazioni sindacali dei musicisti di tale orchestra hanno condotto negoziati al fine di raggiungere un accordo sulla remunerazione equa da parte dell’ONB delle prestazioni di tali musicisti.

43      Dato che tali negoziati non hanno avuto alcun esito, e che nel maggio 2021 è stato redatto e firmato un «protocollo di disaccordo», lo Stato belga ha adottato il regio decreto del 1º giugno 2021.

44      Secondo il preambolo di tale regio decreto, il buon funzionamento dell’ONB richiede che tutti i diritti connessi all’esecuzione e allo sfruttamento delle prestazioni degli artisti interpreti o esecutori di tale orchestra siano ceduti a quest’ultima.

45      A tal fine, l’articolo 2 di detto regio decreto prevede che l’artista interprete o esecutore ceda all’ONB i diritti connessi alle sue prestazioni eseguite nell’ambito delle sue funzioni al servizio di tale orchestra. Ai sensi dell’articolo 3 del medesimo regio decreto, sono in tal modo ceduti, dietro versamento delle indennità compensative di cui agli articoli 4 e 6 di quest’ultimo, il diritto di comunicazione al pubblico nonché il diritto di riproduzione e di distribuzione, per l’intera durata dei diritti connessi e a livello mondiale.

46      Con ricorso proposto il 26 luglio 2021 dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato, Belgio), giudice del rinvio, FT, AL e ON hanno chiesto l’annullamento del regio decreto del 1º giugno 2021, facendo valere in particolare che le disposizioni di tale regio decreto violano il diritto dell’Unione.

47      A tal riguardo, detto giudice rileva, in sostanza, che, nell’ambito dell’esame di tale ricorso, si pongono le questioni se la cessione di diritti connessi sorti nell’ambito di un rapporto di lavoro statutario rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2019/790, in particolare dei suoi articoli da 18 a 23, e, in caso affermativo, se lo Stato belga fosse tenuto a rispettare tali disposizioni quando ha adottato il regio decreto del 1º giugno 2021, ossia in una data in cui il termine di recepimento di tale direttiva non era ancora scaduto.

48      Secondo detto giudice, tali questioni riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione e devono, pertanto, essere sottoposte alla Corte.

49      In tali circostanze, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se gli articoli da 18 a 23 della [direttiva 2019/790] debbano essere interpretati nel senso che ostano al trasferimento, mediante regolamento, dei diritti connessi di agenti statutari per quanto riguarda le prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di lavoro.

2)      In caso di risposta affermativa, se le nozioni di “atti conclusi” e di “diritti acquisiti” di cui all’articolo 26, paragrafo 2, della [direttiva 2019/790] debbano essere interpretate nel senso che si riferiscono in particolare al trasferimento di diritti connessi effettuato mediante un atto regolamentare adottato prima del 7 giugno 2021».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla ricevibilità

50      Il governo belga, senza invocare esplicitamente l’irricevibilità della prima questione, afferma, da un lato, che tale questione mira ad ottenere dalla Corte un parere consultivo su una questione generale e, dall’altro, che il giudice del rinvio non espone, nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, né i motivi che l’hanno indotto a interrogarsi sull’interpretazione degli articoli da 18 a 23 della direttiva 2019/790, né il nesso che esso stabilisce tra tali disposizioni e il regio decreto del 1º giugno 2021.

51      A tal riguardo, occorre ricordare, in primo luogo, che, secondo una giurisprudenza costante, le questioni relative al diritto dell’Unione godono di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di statuire su una questione pregiudiziale posta da un giudice nazionale è possibile solo quando appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia nel procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica o anche laddove la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenza del 15 giugno 2021, Facebook Ireland e a., C‑645/19, EU:C:2021:483, punto 115 e giurisprudenza ivi citata).

52      Inoltre, conformemente a una giurisprudenza parimenti costante, la ratio del rinvio pregiudiziale non consiste nell’esprimere pareri a carattere consultivo su questioni generali o ipotetiche, bensì nella necessità di dirimere concretamente una controversia (sentenza del 15 giugno 2021, Facebook Ireland e a., C‑645/19, EU:C:2021:483, punto 116 e giurisprudenza ivi citata).

53      In secondo luogo, come risulta dall’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura della Corte, una domanda di pronuncia pregiudiziale deve contenere, a pena di irricevibilità, l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale.

54      Nel caso di specie, come rilevato al punto 47 della presente sentenza, dalla decisione di rinvio risulta inequivocabilmente che il giudice del rinvio, nell’ambito del ricorso di annullamento del regio decreto del 1º giugno 2021 su cui è chiamato a pronunciarsi, deve accertare se i ricorrenti nei procedimenti principali sostengano correttamente che gli articoli da 18 a 23 della direttiva 2019/790 ostano alla cessione, mediante regolamento, dei diritti connessi dei musicisti dell’ONB assunti sulla base di uno statuto di diritto amministrativo per le prestazioni effettuate nell’ambito delle loro funzioni al servizio di tale orchestra, in assenza del loro previo consenso.

55      Ne consegue che il suddetto giudice ha esposto il collegamento che esso stabilisce tra tali disposizioni e il regio decreto del 1º giugno 2021 e che una risposta alla prima questione è necessaria al fine di consentirgli di statuire sul procedimento principale.

56      In tali circostanze, la prima questione è ricevibile.

 Nel merito

 Considerazioni preliminari

57      Secondo una consolidata giurisprudenza, nell’ambito del procedimento di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituito dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli permetta di risolvere la controversia sottoposta alla sua cognizione. In tale ottica, incombe, eventualmente, alla Corte riformulare le questioni che le vengono sottoposte. Inoltre, la Corte può essere indotta a prendere in considerazione norme di diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nella formulazione della sua questione [sentenza del 22 giugno 2023, K. B. e F. S. (Rilevabilità d’ufficio di una questione in ambito penale), C‑660/21, EU:C:2023:498, punto 26 nonché giurisprudenza ivi citata].

58      Infatti, la circostanza che un giudice nazionale abbia, sul piano formale, formulato una questione pregiudiziale facendo riferimento a determinate disposizioni del diritto dell’Unione non osta a che la Corte fornisca a detto giudice tutti gli elementi di interpretazione che possono essere utili per la decisione della causa di cui è investito, indipendentemente dal fatto che esso vi abbia fatto o no riferimento nell’enunciazione delle sue questioni. Spetta, a questo proposito, alla Corte estrarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale, e in particolare dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi del diritto dell’Unione che richiedono un’interpretazione tenuto conto dell’oggetto della controversia [sentenza del 22 giugno 2023, K. B. e F. S. (Rilevabilità d’ufficio di una questione in ambito penale), C‑660/21, EU:C:2023:498, punto 27 nonché giurisprudenza ivi citata].

59      Nel caso di specie, le questioni pregiudiziali vertono unicamente sull’interpretazione degli articoli da 18 a 23 nonché dell’articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 2019/790, e mirano in particolare a stabilire, in sostanza, se tali articoli da 18 a 23 ostino alla cessione, mediante regolamento, a favore del datore di lavoro, dei diritti connessi dei musicisti di un’orchestra assunti sulla base di uno statuto di diritto amministrativo, per le prestazioni effettuate nell’ambito delle loro funzioni al servizio di tale datore di lavoro, in assenza del loro previo consenso.

60      Tuttavia, è giocoforza constatare che le disposizioni considerate dal giudice del rinvio nelle sue questioni riguardano, rispettivamente, l’equa remunerazione degli autori e degli artisti interpreti o esecutori nell’ambito dei contratti di sfruttamento e l’applicazione nel tempo della direttiva 2019/790.

61      Resta il fatto che, come enunciato dal considerando 4 della direttiva 2019/790, tale direttiva si basa, integrandole, sulle norme stabilite in particolare nelle direttive 2001/29 e 2006/115, che disciplinano siffatta cessione. A tal riguardo, l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2019/790 prevede che, salvo i casi menzionati al suo articolo 24, tale direttiva non pregiudichi le norme stabilite, in particolare, dalle direttive 2001/29 e 2006/115.

62      Orbene, tra tali norme figurano, per quanto riguarda i diritti degli artisti interpreti o esecutori, da un lato, quelle enunciate all’articolo 2, lettera b), e all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29, che prevedono, a favore di tali titolari, e fatte salve le eccezioni e le limitazioni previste da tale direttiva, il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione nonché la messa a disposizione del pubblico delle fissazioni delle loro prestazioni.

63      Tra esse figurano, dall’altro, le norme menzionate all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), all’articolo 7, paragrafo 1, all’articolo 8, paragrafo 1, e all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/115, che conferiscono agli artisti interpreti o esecutori, sempre fatte salve le limitazioni previste da tale direttiva, il diritto esclusivo di autorizzare o vietare il noleggio e il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche, il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la fissazione delle loro esecuzioni, il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico delle loro prestazioni artistiche, nonché il diritto esclusivo di distribuzione delle fissazioni di tali prestazioni artistiche.

64      Siffatte norme sono, pertanto, pertinenti al fine di determinare se il diritto dell’Unione osti alla cessione, mediante regolamento, a favore del datore di lavoro, dei diritti connessi di artisti interpreti o esecutori assunti sulla base di uno statuto di diritto amministrativo, per le prestazioni effettuate nell’ambito delle loro funzioni al servizio di tale datore di lavoro, in assenza del loro previo consenso.

65      Del resto, dalla decisione di rinvio sembra emergere che le esecuzioni degli artisti interpreti o esecutori, la cui cessione dei diritti all’ONB è operata mediante il regio decreto del 1º giugno 2021, sono destinate a costituire oggetto di sfruttamento da parte di tale orchestra, cosicché l’ONB non agisce in qualità di utente finale di siffatte esecuzioni, ai sensi del considerando 72 della direttiva 2019/790. Infatti, sono interessati da tale cessione tanto i diritti di comunicazione al pubblico delle prestazioni degli artisti interpreti o esecutori ai fini della loro diffusione e ritrasmissione sonora o audiovisiva, con qualsiasi tecnica, quanto i diritti di riproduzione di tali prestazioni, integralmente o parzialmente, in un numero illimitato di esemplari, su qualsiasi supporto e i diritti di distribuzione delle prestazioni in tal modo fissate. Spetta al giudice del rinvio verificare che questa sia effettivamente l’ipotesi che ricorre nel caso di specie.

66      In tali circostanze, si deve ritenere che, con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l’articolo 2, lettera b), e l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29, nonché l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 7, paragrafo 1, l’articolo 8, paragrafo 1, e l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/115, da un lato, e gli articoli da 18 a 23 della direttiva 2019/790, dall’altro lato, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che prevede la cessione, mediante regolamento, ai fini di uno sfruttamento da parte del datore di lavoro, dei diritti connessi di artisti interpreti o esecutori assunti sulla base di uno statuto di diritto amministrativo, per le prestazioni effettuate nell’ambito delle loro funzioni al servizio di tale datore di lavoro, in assenza del loro previo consenso.

 Sull’applicabilità delle direttive 2001/29, 2006/115 e 2019/790

–       Sull’applicabilità ratione temporis della direttiva 2019/790

67      Nelle sue osservazioni scritte, il governo belga fa valere che il regio decreto del 1º giugno 2021 è escluso dall’ambito di applicazione ratione temporis della direttiva 2019/790, in quanto tale decreto sarebbe un «atto concluso» anteriormente alla data di scadenza del termine di recepimento di tale direttiva, il 7 giugno 2021, e che esso avrebbe fatto sorgere, prima di tale data, «diritti acquisiti» a favore dell’ONB, ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, di detta direttiva.

68      Si deve rilevare che, conformemente all’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2019/790, il termine di recepimento di tale direttiva è scaduto il 7 giugno 2021. L’articolo 26 di detta direttiva dispone, al suo paragrafo 1, che essa si applica a tutte le opere e altri materiali protetti dal diritto nazionale nel settore del diritto d’autore al 7 giugno 2021 o in data successiva e, al paragrafo 2, che essa si applica «fatti salvi gli atti conclusi e i diritti acquisiti prima del 7 giugno 2021».

69      Dal combinato disposto di tali disposizioni risulta, da un lato, che la direttiva 2019/790 si applica a tutte le opere e gli altri materiali protetti dal diritto nazionale nel settore del diritto d’autore a decorrere dal 7 giugno 2021.

70      Dall’altro lato, l’applicazione di tale direttiva, secondo la formulazione del suo articolo 26, paragrafo 2, avviene «fatti salvi gli atti conclusi e i diritti acquisiti prima del 7 giugno 2021». Come dichiarato dalla Corte con riferimento all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2001/29, redatto in termini sostanzialmente identici a quelli dell’articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 2019/790, la tutela degli atti menzionati deriva da un principio generale, che garantisce che tale direttiva non abbia effetto retroattivo e non sia applicabile ad atti di utilizzazione delle opere e altri materiali protetti realizzati prima della data prevista per l’attuazione di detta direttiva da parte degli Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 27 giugno 2013, VG Wort e a., da C‑457/11 a C‑460/11, EU:C:2013:426, punto 28). Ne consegue che la direttiva 2019/790 non è destinata ad applicarsi agli atti di sfruttamento verificatisi prima del 7 giugno 2021 e per i quali siano stati validamente acquisiti diritti prima di tale data.

71      È in considerazione di tali disposizioni che occorre stabilire se, come sostiene il governo belga, il regio decreto del 1º giugno 2021 costituisca un «atto concluso» anteriormente al 7 giugno 2021, ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 2019/790, che avrebbe fatto sorgere, prima di tale data, «diritti acquisiti» a favore dell’ONB sui diritti connessi dei musicisti di tale orchestra, indipendentemente dal fatto che tali diritti vertano su esecuzioni effettuate prima dell’entrata in vigore di tale direttiva o successivamente ad essa.

72      A tal riguardo, da una giurisprudenza costante risulta che, in linea di principio, una nuova norma giuridica si applica a partire dall’entrata in vigore dell’atto che la istituisce. Sebbene essa non si applichi alle situazioni giuridiche sorte e definitivamente acquisite in vigenza della vecchia legge, si applica agli effetti futuri di una situazione sorta in vigenza della precedente norma, nonché alle situazioni giuridiche nuove. Ciò non avviene, fatto salvo il principio di irretroattività degli atti giuridici, solo qualora la nuova norma sia accompagnata da disposizioni particolari che determinino specificamente le proprie condizioni di applicazione nel tempo [sentenza del 21 dicembre 2021, Skarb Państwa (Copertura dell’assicurazione autoveicoli), C‑428/20, EU:C:2021:1043, punto 31 e giurisprudenza ivi citata].

73      Pertanto, gli atti adottati per il recepimento di una direttiva devono applicarsi agli effetti futuri delle situazioni sorte in vigenza della legge precedente, a partire dalla data di scadenza del termine di recepimento, salvo disposizioni contrarie della direttiva di cui trattasi [sentenza del 21 dicembre 2021, Skarb Państwa (Copertura dell’assicurazione autoveicoli), C‑428/20, EU:C:2021:1043, punto 32 e giurisprudenza ivi citata].

74      Al fine di verificare l’applicabilità ratione temporis di una nuova norma dell’Unione a una situazione sorta in vigenza della precedente norma che essa sostituisce, occorre determinare se tale situazione abbia esaurito i suoi effetti prima dell’entrata in vigore della nuova norma, nel qual caso essa dovrebbe essere qualificata come situazione acquisita anteriormente a detta entrata in vigore, oppure se tale situazione continui a produrre i suoi effetti dopo detta entrata in vigore [sentenza del 21 dicembre 2021, Skarb Państwa (Copertura dell’assicurazione autoveicoli), C‑428/20, EU:C:2021:1043, punto 34].

75      Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta, in primo luogo, che il regio decreto del 1º giugno 2021 è entrato in vigore il 4 giugno 2021, cosicché si deve ritenere che esso sia stato «concluso» prima della data di scadenza, il 7 giugno 2021, del termine di recepimento di tale direttiva.

76      Ne consegue che tale decreto, nella misura in cui è stato validamente adottato, può aver fatto sorgere, tra il 4 giugno e il 7 giugno 2021, a favore dell’ONB, diritti che non rientrerebbero nell’ambito di applicazione ratione temporis della direttiva 2019/790.

77      Ciò non toglie, in secondo luogo, come risulta altresì dalla decisione di rinvio, che il regio decreto del 1º giugno 2021 non abbia esaurito i suoi effetti giuridici alla data della sua entrata in vigore, il 4 giugno 2021, e non possa, pertanto, essere considerato come riguardante esclusivamente situazioni maturate anteriormente a tale entrata in vigore, ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 74 della presente sentenza, ma che esso è destinato a produrre regolarmente i suoi effetti sulle esecuzioni degli artisti interpreti o esecutori interessati per tutta la durata della sua applicazione, anche dopo la scadenza, il 7 giugno 2021, del termine di recepimento di detta direttiva.

78      Orbene, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 57 delle sue conclusioni, l’acquisizione valida, da parte dell’ONB, di diritti sulle esecuzioni dei musicisti di tale orchestra può riguardare, ai fini dell’applicazione dell’articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 2019/790, solo le esecuzioni che sono state compiute, e che hanno potuto far sorgere siffatti diritti, prima della data di scadenza del termine di recepimento di tale direttiva.

79      Inoltre, un’interpretazione secondo la quale tutte le esecuzioni degli artisti interpreti o esecutori di cui al regio decreto del 1º giugno 2021 e successive alla data di scadenza del termine di recepimento della direttiva 2019/790 sarebbero escluse dall’ambito di applicazione di tale direttiva ai sensi del suo articolo 26, paragrafo 2, potrebbe pregiudicare l’effetto utile delle disposizioni di quest’ultima, che mirano, come risulta in particolare dal considerando 72 di detta direttiva, a tutelare gli artisti interpreti o esecutori in occasione di un trasferimento dei loro diritti.

80      Dalle considerazioni che precedono risulta che la direttiva 2019/790 è applicabile ratione temporis alla cessione, effettuata mediante il regio decreto del 1º giugno 2021, dei diritti connessi dei musicisti dell’ONB relativi alle prestazioni effettuate dopo il 7 giugno 2021.

–       Sull’applicabilità ratione personae delle direttive 2001/29, 2006/115 e 2019/790

81      Dalla formulazione della prima questione sollevata dal giudice del rinvio risulta che quest’ultimo si interroga sull’applicabilità degli articoli da 18 a 23 della direttiva 2019/790 alla cessione, mediante regolamento, ai fini dello sfruttamento da parte del datore di lavoro, dei diritti connessi dei musicisti di un’orchestra assunti sulla base di uno statuto di diritto amministrativo, per le prestazioni effettuate nell’ambito delle loro funzioni al servizio di tale datore di lavoro.

82      Tuttavia, come rilevato al punto 64 della presente sentenza, l’articolo 2, lettera b), e l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29, nonché l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 7, paragrafo 1, l’articolo 8, paragrafo 1, e l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/115 sono parimenti pertinenti al fine di rispondere agli interrogativi formulati a tal riguardo dal giudice del rinvio, cosicché occorre accertare, in via preliminare, se la nozione di «artista interprete o esecutore», di cui a tali disposizioni e agli articoli da 18 a 23 della direttiva 2019/790, includa i musicisti di un’orchestra assunti sulla base di uno statuto di diritto amministrativo.

83      Anzitutto, occorre rilevare che, come risulta da una giurisprudenza consolidata, alla luce delle esigenze di unicità e di coerenza dell’ordinamento giuridico dell’Unione, le nozioni utilizzate dalle direttive in vigore nel settore della proprietà intellettuale devono avere lo stesso significato, salva diversa volontà del legislatore dell’Unione espressa in un contesto legislativo preciso (v., per analogia, sentenze del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., C‑403/08 e C‑429/08, EU:C:2011:631, punto 188, nonché del 20 aprile 2023, Blue Air Aviation, C‑775/21 e C‑826/21, EU:C:2023:307, punto 65 e giurisprudenza ivi citata).

84      Orbene, nel caso di specie, nulla consente di affermare che il legislatore dell’Unione abbia inteso conferire alla nozione di «artista interprete o esecutore» un significato diverso nel rispettivo contesto delle direttive 2001/29, 2006/115 e 2019/790 (v., per analogia, sentenza del 31 maggio 2016, Reha Training, C‑117/15, EU:C:2016:379, punto 31).

85      Per quanto riguarda, in particolare, le nozioni contenute nella direttiva 2019/790, occorre sottolineare che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva, quest’ultima stabilisce norme «volte ad armonizzare ulteriormente» il quadro giuridico dell’Unione applicabile al diritto d’autore e ai diritti connessi nell’ambito del mercato interno. Inoltre, come ricordato al punto 61 della presente sentenza, risulta proprio dall’articolo 1, paragrafo 2, e dal considerando 4 della citata direttiva che quest’ultima si basa, integrandole, sulle norme stabilite in particolare nelle direttive 2001/29 e 2006/115.

86      Ne consegue che alla nozione di «artista interprete o esecutore» deve essere attribuito lo stesso significato nel rispettivo contesto delle direttive 2001/29, 2006/115 e 2019/790.

87      A tal riguardo, secondo una giurisprudenza costante, i termini di una disposizione del diritto dell’Unione che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata devono di norma essere oggetto, in tutta l’Unione, di un’interpretazione autonoma e uniforme da effettuarsi tenendo conto del tenore letterale di tale disposizione, del contesto in cui essa si inserisce, in particolare della sua genesi e del diritto internazionale, nonché degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 18 novembre 2020, Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, C‑147/19, EU:C:2020:935, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

88      In primo luogo, per quanto riguarda il tenore letterale delle disposizioni delle direttive 2001/29, 2006/115 e 2019/790, citate al punto 82 della presente sentenza, occorre rilevare che nessuna di esse esclude formalmente dal proprio ambito di applicazione gli artisti interpreti o esecutori assunti sulla base di uno statuto di diritto amministrativo.

89      È vero che gli articoli da 18 a 23 della direttiva 2019/790, che figurano nel capo 3 del titolo IV di tale direttiva, intitolato «Equa remunerazione di autori e artisti (interpreti o esecutori) nei contratti di sfruttamento», si riferiscono, sotto vari profili, a una cessione di diritti mediante contratto. In tal senso, in tali articoli, il legislatore dell’Unione utilizza espressioni come quelle di «principio della libertà contrattuale», «controparte contrattuale», «adeguamento contrattuale», «esclusività di un contratto» o ancora «disposizione contrattuale».

90      Dall’uso di tali espressioni non si può tuttavia dedurre che detti articoli escludano dal loro ambito di applicazione gli artisti interpreti o esecutori assunti sulla base di uno statuto di diritto amministrativo.

91      Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 62 delle sue conclusioni, la nozione di «contratto» utilizzata in questi stessi articoli deve essere intesa in senso ampio, nel senso che riguarda qualsiasi concessione di licenza di sfruttamento o trasferimento dei diritti esclusivi, dato che gli artt. 18, 19 e 22 della direttiva 2019/790 si riferiscono peraltro esplicitamente alla concessione di licenze o al trasferimento di diritti.

92      Parimenti, è irrilevante a tal riguardo la circostanza, sottolineata dall’ONB e dal governo belga, che, trattandosi di artisti interpreti o esecutori assunti sulla base di uno statuto di diritto amministrativo, dai principi di attribuzione delle competenze e di sussidiarietà, di cui agli articoli 4 e 5 TUE, discenderebbe che l’Unione non dispone di alcuna competenza per fissare la retribuzione degli agenti della funzione pubblica degli Stati membri. Infatti, nell’esercizio della loro competenza nei settori non rientranti in quella dell’Unione, quali la determinazione del livello dei diversi elementi costitutivi della retribuzione di un lavoratore, gli Stati membri sono tenuti a rispettare il diritto dell’Unione [v., in tal senso, sentenze del 10 giugno 2010, Bruno e a., C‑395/08 e C‑396/08, EU:C:2010:329, punto 39, nonché del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici), C‑204/21, EU:C:2023:442, punto 125 e giurisprudenza ivi citata].

93      In secondo luogo, per quanto riguarda il contesto in cui si inseriscono le disposizioni delle direttive 2001/29, 2006/115 e 2019/790, citate al punto 82 della presente sentenza, da una giurisprudenza costante della Corte risulta che le disposizioni delle direttive in vigore nel settore della proprietà intellettuale devono essere interpretate alla luce del diritto internazionale, e in particolare del diritto convenzionale che tali strumenti mirano precisamente ad attuare, come espressamente ricordato al considerando 15 della direttiva 2001/29 e al considerando 7 della direttiva 2006/115 (v., in tal senso, sentenze del 19 dicembre 2019, Envids Uitgeversverbond e Groep Algemene Uitgevers, C‑263/18, EU:C:2019:1111, punti 38 e 39, nonché del 18 novembre 2020, Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, C‑147/19, EU:C:2020:935, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

94      In particolare, la Corte ha già avuto occasione di constatare che le nozioni utilizzate dalle direttive 2001/29 e 2006/115 devono essere interpretate nel rispetto delle nozioni equivalenti contenute nel WPPT, poiché le disposizioni di tale trattato costituiscono parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione e vi sono pertanto applicabili (v., in tal senso, sentenze del 19 dicembre 2019, Envids Uitgeversverbond e Groep Algemene Uitgevers, C‑263/18, EU:C:2019:1111, punto 39, nonché del 18 novembre 2020, Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, C‑147/19, EU:C:2020:935, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

95      Orbene, a tal riguardo, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del WPPT, la nozione di «artisti interpreti o esecutori» si riferisce all’insieme delle persone «che rappresentano, cantano, recitano, declamano, interpretano o eseguono in qualunque altro modo opere letterarie o artistiche o espressioni di folclore».

96      Pertanto, tale disposizione, che fa riferimento senza ulteriori precisazioni agli «artisti interpreti o esecutori», non stabilisce alcun requisito che abbia l’effetto di escludere dal suo ambito di applicazione gli artisti interpreti o esecutori assunti sulla base di uno statuto di diritto amministrativo (v., per analogia, sentenza dell’8 settembre 2020, Recorded Artists Actors Performers, C‑265/19, EU:C:2020:677, punto 61).

97      In terzo luogo, siffatta interpretazione è corroborata dagli obiettivi perseguiti dalle direttive 2001/29, 2006/115 e 2019/790, come esposti nei «considerando» di tali strumenti.

98      Pertanto, sotto un primo profilo, come enunciano, in sostanza, i considerando 9 e 10 della direttiva 2001/29, ogni armonizzazione dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale, poiché gli interpreti o esecutori, per continuare la loro attività creativa e artistica, debbono ricevere un adeguato compenso per l’utilizzo del loro materiale protetto.

99      Sotto un secondo profilo, i considerando 4 e 5 della direttiva 2006/115 ricordano la necessità non solo di adeguare la protezione dei diritti connessi ai nuovi sviluppi economici, quali le nuove forme di utilizzazione economica, ma anche di garantire un reddito adeguato agli artisti interpreti o esecutori, al fine di assicurare le loro opere creative e artistiche.

100    Sotto un terzo profilo, dal considerando 72 della direttiva 2019/790 risulta espressamente che gli artisti interpreti o esecutori si trovano tendenzialmente in una posizione contrattuale più debole quando concedono una licenza o trasferiscono i loro diritti, ai fini dello sfruttamento in cambio di una remunerazione, e tali persone fisiche necessitano della protezione prevista da tale direttiva per poter beneficiare appieno dei diritti, armonizzati a norma del diritto dell’Unione. A questo proposito, il riferimento operato da tale considerando alla nozione di «posizione contrattuale» non può essere interpretato nel senso che esclude una posizione che risulterebbe da un contratto di lavoro stipulato sulla base di uno statuto di diritto amministrativo.

101    È vero che detto considerando aggiunge che tale necessità di protezione non sussiste nei casi in cui la controparte contrattuale agisce in qualità di utente finale e non sfrutta l’esecuzione in sé. Tuttavia, questa non è l’ipotesi che ricorre nel caso di specie, come rilevato al punto 65 della presente sentenza.

102    Dalle considerazioni che precedono risulta che rientrano nella nozione di «artista interprete o esecutore», di cui all’articolo 2, lettera b), e all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29, all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), all’articolo 7, paragrafo 1, all’articolo 8, paragrafo 1, e all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/115, nonché agli articoli da 18 a 23 della direttiva 2019/790, gli artisti interpreti o esecutori assunti sulla base di uno statuto di diritto amministrativo.

 Sulla cessione, mediante regolamento, dei diritti connessi di artisti interpreti o esecutori in assenza del loro previo consenso

103    Come rilevato ai punti da 60 a 64 della presente sentenza, la cessione dei diritti connessi degli artisti interpreti o esecutori è disciplinata specificamente dalle disposizioni delle direttive 2001/29 e 2006/115, che occorre pertanto esaminare anzitutto.

104    In primo luogo, per quanto riguarda la formulazione di tali disposizioni, da un lato, l’articolo 2, lettera b), e l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 prevedono che gli artisti interpreti o esecutori abbiano il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione nonché la messa a disposizione del pubblico delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche. Dall’altro lato, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 7, paragrafo 1, l’articolo 8, paragrafo 1, e l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/115 conferiscono agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare il noleggio e il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche, il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la fissazione delle loro esecuzioni, il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico delle loro prestazioni artistiche, nonché il diritto esclusivo di distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche.

105    Alla tutela che tali disposizioni conferiscono gli artisti interpreti deve essere riconosciuta una portata ampia. Pertanto, tale tutela deve essere intesa nel senso che non si limita al godimento dei diritti garantiti da dette disposizioni, ma si estende anche all’esercizio dei diritti stessi [v., per quanto riguarda l’articolo 2, lettera b), e l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29, sentenza del 14 novembre 2019, Spedidam, C‑484/18, EU:C:2019:970, punti 36 e 37 nonché giurisprudenza ivi citata].

106    Inoltre, i diritti garantiti agli artisti interpreti o esecutori hanno natura preventiva, nel senso che l’utilizzo delle loro esecuzioni richiede il loro previo consenso. Ne deriva che, fatte salve le eccezioni e limitazioni previste dall’articolo 5 della direttiva 2001/29 e in particolare dall’articolo 10 della direttiva 2006/115, qualsivoglia utilizzazione di un’opera effettuata da un terzo in assenza di un siffatto previo consenso deve essere considerata lesiva dei diritti dell’autore di detta opera [v., per quanto riguarda l’articolo 2, lettera b), e l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29, sentenza del 14 novembre 2019, Spedidam, C‑484/18, EU:C:2019:970, punto 38 e giurisprudenza ivi citata].

107    Si deve pertanto considerare, alla luce della formulazione delle disposizioni delle direttive 2001/29 e 2006/115, menzionate al punto 104 della presente sentenza, che tali disposizioni ostano, in assenza di previo consenso dei titolari di diritti, alla cessione, mediante regolamento, dei diritti esclusivi ivi previsti, a meno che una siffatta cessione non rientri in una delle eccezioni o limitazioni previste da tali direttive, che hanno carattere esaustivo (v., per quanto riguarda l’articolo 5 della direttiva 2001/29, sentenza del 24 ottobre 2024, Kwantum Nederland e Kwantum België, C‑227/23, EU:C:2024:914, punto 76 e giurisprudenza ivi citata).

108    Orbene, né la direttiva 2001/29 né la direttiva 2006/115 contengono eccezioni che consentano la cessione, in assenza di previo consenso dei titolari, di tutti i diritti connessi all’esecuzione e allo sfruttamento delle prestazioni degli artisti interpreti o esecutori di un’orchestra, come quella operata mediante il regio decreto 1º giugno 2021 e menzionata ai punti 44 e 45 della presente sentenza.

109    È vero che l’articolo 8 della direttiva 2006/115 prevede, al suo paragrafo 1, un’eccezione al diritto esclusivo degli artisti interpreti o esecutori di autorizzare o vietare la radiodiffusione via etere e la comunicazione al pubblico delle loro prestazioni artistiche, nel caso in cui nel caso in cui la prestazione stessa costituisca già di per sé una trasmissione radiotelevisiva o sia ottenuta da una fissazione. Inoltre, il medesimo articolo 8 riconosce, al paragrafo 2, un diritto, a favore degli artisti interpreti o esecutori, al versamento di una remunerazione equa e unica da parte dell’utente allorché un fonogramma pubblicato a scopi commerciali, o una riproduzione del medesimo, è utilizzato per una radiodiffusione via etere o per una qualsiasi comunicazione al pubblico.

110    Tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 37 delle sue conclusioni, le eccezioni e le limitazioni introdotte in maniera circoscritta dei diritti degli artisti interpreti o esecutori, come previste dalle direttive 2001/29 e 2006/115, non consentono la cessione obbligatoria a carattere generale di tutti i diritti connessi di una categoria di artisti interpreti o esecutori.

111    Tale interpretazione è corroborata, in secondo luogo, dal contesto, in particolare internazionale, nel quale si inserisce la tutela dei diritti connessi degli artisti interpreti o esecutori, e di cui occorre tener conto, conformemente alla giurisprudenza menzionata al punto 93 della presente sentenza.

112    Sotto un primo profilo, come risulta anche dall’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2006/115, per quanto riguarda la protezione degli artisti interpreti o esecutori, non possono essere istituite licenze obbligatorie se non nella misura in cui siano compatibili con le disposizioni della convenzione di Roma.

113    A tal riguardo, sebbene le disposizioni di tale convenzione non facciano parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione, dal momento che l’Unione non ne è parte, la Corte ha già avuto occasione di rilevare che detta convenzione produce effetti indiretti all’interno dell’Unione. In particolare, dalla genesi della direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU 1992, L 346, pag. 61), risulta che, ai sensi di tale direttiva e, pertanto, della direttiva 2006/115 che l’ha nel frattempo sostituita, occorre riferirsi ai concetti contenuti segnatamente in detta convenzione (v., in tal senso, sentenza del 18 novembre 2020, Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, C‑147/19, EU:C:2020:935, punti 35 e 36 nonché giurisprudenza ivi citata).

114    Orbene, l’articolo 7, paragrafo 1, della convenzione di Roma stabilisce che la protezione da essa prevista a favore degli artisti interpreti o esecutori deve consentire, in linea di principio, di porre ostacolo, in particolare, alla radiodiffusione e alla comunicazione al pubblico della loro esecuzione senza il loro consenso, alla fissazione senza loro consenso sopra un supporto materiale della loro esecuzione non fissata, nonché alla riproduzione senza loro consenso di una fissazione della loro esecuzione.

115    È vero che tale convenzione comporta, ai suoi articoli 12, 15 e 19, limitazioni ai diritti esclusivi dei titolari di diritti connessi, in particolare nei casi di utilizzazioni secondarie di fonogrammi, di utilizzazioni private, di utilizzazione di corti frammenti in occasione del resoconto di un avvenimento di attualità o di utilizzazione unicamente a fini di insegnamento o di ricerca scientifica, o quando l’artista interprete o esecutore abbia dato il suo consenso all’inclusione della sua esecuzione in una fissazione di immagini o di immagini e di suoni.

116    Tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 40 delle sue conclusioni, nessuna di tali disposizioni consente una cessione obbligatoria di carattere generale di tutti i diritti connessi di una categoria di artisti interpreti o esecutori.

117    Sotto un secondo profilo, come ricordato al punto 94 della presente sentenza, la direttiva 2001/29 deve essere interpretata anche nel rispetto delle disposizioni del WPPT.

118    A tal riguardo, occorre rilevare che è vero che gli articoli da 6 a 10 di tale trattato sanciscono, a favore degli artisti interpreti o esecutori, il diritto esclusivo di autorizzare, rispettivamente, la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico delle loro interpretazioni o esecuzioni non fissate, salvo quando si tratti di un’esecuzione radiodiffusa, nonché la fissazione della loro esecuzione non fissata (articolo 6), la riproduzione diretta o indiretta delle loro esecuzioni fissate in fonogrammi (articolo 7), la messa a disposizione del pubblico dell’originale delle loro esecuzioni fissate in fonogrammi o di esemplari dello stesso, mediante vendita o altra cessione dei diritti di proprietà (articolo 8), il noleggio a scopo di lucro dell’originale delle loro esecuzioni fissate in fonogrammi o di esemplari dello stesso (articolo 9), nonché la messa a disposizione del pubblico delle loro esecuzioni fissate in fonogrammi (articolo 10). Ciò premesso, né tali disposizioni né alcun’altra disposizione del detto trattato autorizzano una cessione obbligatoria a carattere generale di tutti i diritti connessi di una categoria di artisti interpreti o esecutori.

119    Sotto un terzo profilo, in forza dell’articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2019/790, gli Stati membri tengono conto, nel recepire il principio di una remunerazione adeguata e proporzionata di cui al paragrafo 1 di tale articolo 18, del principio della libertà contrattuale e di un giusto equilibrio tra diritti e interessi. Orbene, tale requisito non è rispettato in caso di cessione dei diritti connessi di una categoria di artisti interpreti o esecutori, in assenza del previo consenso dei loro titolari.

120    In terzo luogo, una siffatta interpretazione è corroborata dagli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2001/29 e dalla direttiva 2006/115, che, come ricordato ai punti 98 e 99 della presente sentenza, mirano ad assicurare un elevato livello di protezione dei diritti degli artisti interpreti o esecutori nonché a garantire un reddito adeguato a questi ultimi.

121    Ne consegue che le disposizioni di cui al punto 104 della presente sentenza devono essere interpretate nel senso che ostano, in assenza di previo consenso dei titolari di diritti, alla cessione, mediante regolamento, dei diritti esclusivi ivi previsti.

122    Quanto alla forma che deve assumere il previo consenso degli artisti interpreti o esecutori, la Corte ha già rilevato che le direttive 2001/29 e 2006/115 non precisano il modo in cui esso deve manifestarsi (v., in tal senso, in particolare, sentenza del 14 novembre 2019, Spedidam, C‑484/18, EU:C:2019:970, punto 40).

123    Ne consegue che gli Stati membri sono competenti, da un lato, come risulta altresì dal considerando 30 della direttiva 2001/29, a definire le modalità di tale consenso, il quale, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 48 delle sue conclusioni, deve essere ottenuto nell’ambito di trattative individuali o collettive o essere formalizzato, nel caso di artisti interpreti o esecutori assunti sulla base di uno statuto di diritto amministrativo, in un atto regolamentare. Dall’altro lato, tali Stati sono altresì liberi di determinare le modalità secondo le quali gli artisti interpreti o esecutori che partecipano ad una stessa esecuzione sono rappresentati ai fini dell’esercizio dei loro diritti, conformemente all’articolo 8 della convenzione di Roma.

124    Ciò non toglie che tali modalità debbano essere definite in senso restrittivo, al fine di non privare di contenuto il principio stesso del previo consenso (v., in tal senso, sentenza del 14 novembre 2019, Spedidam, C‑484/18, EU:C:2019:970, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

125    Nel caso di specie, è pacifico che i ricorrenti nel procedimento principale non hanno dato il loro previo consenso allo sfruttamento dei diritti esclusivi di cui sono titolari, la cui cessione all’ONB è stata effettuata mediante il regio decreto del 1º giugno 2021 successivamente alla loro assunzione al servizio di tale orchestra, in violazione delle disposizioni di cui al punto 104 della presente sentenza. In particolare, come rilevato al punto 43 di quest’ultima, l’assenza di un accordo tra l’ONB e i suoi musicisti è stata specificamente oggetto di un «protocollo di disaccordo», redatto e firmato prima dell’adozione di tale regio decreto.

126    Ne consegue che le direttive 2001/29 e 2006/115, in assenza di consenso degli artisti interpreti o esecutori interessati, ostano ad una cessione dei diritti connessi di tali artisti, come quella operata mediante il regio decreto 1º giugno 2021.

127    In tali condizioni, non occorre più esaminare se gli articoli da 18 a 23 della direttiva 2019/790, che riguardano l’equa remunerazione che deve essere versata agli artisti interpreti o esecutori per lo sfruttamento delle esecuzioni protette dai diritti connessi di cui sono titolari, debbano essere interpretati nel senso che ostano parimenti a siffatta cessione.

128    Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alle questioni sollevate sottoposte che l’articolo 2, lettera b), e l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 nonché l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 7, paragrafo 1, l’articolo 8, paragrafo 1, e l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/115 devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che prevede la cessione, mediante regolamento, ai fini di uno sfruttamento da parte del datore di lavoro, dei diritti connessi di artisti interpreti o esecutori assunti sulla base di uno statuto di diritto amministrativo, per le prestazioni effettuate nell’ambito delle loro funzioni al servizio di tale datore di lavoro, in assenza di previo consenso di questi ultimi.

 Sulle spese

129    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 2, lettera b), e l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, nonché l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 7, paragrafo 1, l’articolo 8, paragrafo 1, e l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale,

devono essere interpretati nel senso che:

ostano a una normativa nazionale che prevede la cessione, mediante regolamento, ai fini di uno sfruttamento da parte del datore di lavoro, dei diritti connessi di artisti interpreti o esecutori assunti sulla base di uno statuto di diritto amministrativo, per le prestazioni effettuate nell’ambito delle loro funzioni al servizio di tale datore di lavoro, in assenza di previo consenso di questi ultimi.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.