ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE

10 marzo 2023 ( *1 )

«Impugnazione – Intervento – Articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Interesse alla soluzione della controversia – Concorrenza – Concentrazioni – Mercato dell’industria farmaceutica – Decisione della Commissione europea di esaminare un’operazione di concentrazione rinviata dall’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro – Decisione della Commissione che accetta che altri Stati membri aderiscano alla richiesta di rinvio iniziale – Associazione di imprese operanti nel settore interessato avente ad oggetto la tutela degli interessi dei propri membri – Ammissione»

Nella causa C‑611/22 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 22 settembre 2022,

Illumina Inc., con sede in San Diego (Stati Uniti), rappresentata da D. Beard, BL, P. Chappatte, avocat, F. González Díaz, abogado, J. Holmes, barrister, G.C. Rizza, M. Siragusa, avvocati, e L. Wright, advocate,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Commissione europea, rappresentata da G. Conte, N. Khan e C. Urraca Caviedes, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado

Grail LLC, con sede in Menlo Park (Stati Uniti), rappresentata da A. Giraud, avocat, J.M. Jiménez-Laiglesia Oñate, abogado, D. Little, solicitor, J. Ruiz Calzado, abogado, e S. Troch, advocaat,

Repubblica ellenica,

Repubblica francese, rappresentata da T. Stéhelin e N. Vincent, in qualità di agenti,

Regno dei Paesi Bassi, rappresentato da M.K. Bulterman e P.P. Huurnink, in qualità di agenti,

Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da C. Simpson, M. Sánchez Rydelski e M.-M. Joséphidès, in qualità di agenti,

intervenienti in primo grado,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE,

vista la proposta di N. Wahl, giudice relatore,

sentito l’avvocato generale N. Emiliou,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1

Con la sua impugnazione la società Illumina Inc. chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 13 luglio 2022, Illumina/Commissione (T‑227/21; in prosieguo: la sentenza impugnata, EU:T:2022:447), con cui quest’ultimo ha respinto il ricorso diretto all’annullamento, in primo luogo, della decisione C(2021) 2847 final della Commissione, del 19 aprile 2021, che accoglie la richiesta dell’autorità garante della concorrenza francese di esaminare l’operazione di concentrazione diretta all’acquisizione da parte della Illumina Inc. del controllo esclusivo della Grail, Inc. (caso COMP/M.10188 – Illumina/Grail), in secondo luogo, delle decisioni C(2021) 2848 final, C(2021) 2849 final, C(2021) 2851 final, C(2021) 2854 final e C(2021) 2855 final della Commissione, del 19 aprile 2021, che accolgono le richieste delle autorità garanti della concorrenza greca, belga, norvegese, islandese e dei Paesi Bassi di aderire a tale richiesta di rinvio, e, in terzo luogo, della lettera della Commissione dell’11 marzo 2021 che informa la Illumina e la Grail di detta richiesta di rinvio.

2

Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 21 dicembre 2022, la Biocom California, un’associazione di categoria che tutela le imprese del settore economico delle scienze della vita, avente un numero significativo di membri, ha chiesto, sulla base dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e degli articoli 130 e 190 del regolamento di procedura della Corte, di essere ammessa ad intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni dell’Illumina.

3

A seguito della notifica alle parti effettuata dal cancelliere della Corte, ai sensi dell’articolo 131, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 190, paragrafo 1, del medesimo regolamento, dell’istanza di intervento proposta dalla Biocom California, la Illumina, la Grail e la Commissione hanno presentato osservazioni su detta istanza entro il termine impartito.

4

Mentre la Illumina e la Grail hanno dichiarato di essere favorevoli all’istanza di intervento della Biocom California, la Commissione ne ha, dal canto suo, chiesto il rigetto.

Sull’istanza di intervento

5

In forza dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, ogni persona che possa dimostrare di avere un interesse alla soluzione di una controversia sottoposta alla Corte, diversa dalle cause fra Stati membri, fra istituzioni dell’Unione europea o fra Stati membri da una parte e istituzioni dell’Unione dall’altra, può intervenire in detta controversia.

6

Secondo una giurisprudenza costante, la nozione di «interesse alla soluzione della controversia», ai sensi di tale disposizione, deve essere definita con riferimento all’oggetto della controversia ed essere intesa come un interesse diretto e attuale all’esito riservato alle conclusioni stesse, e non come un interesse rispetto ai motivi o agli argomenti dedotti. Infatti, i termini «soluzione della controversia» rinviano alla decisione finale richiesta, quale può risultare dal dispositivo dell’emananda sentenza (ordinanza del presidente della Corte del 7 febbraio 2019, Bayer CropScience e Bayer/Commissione, C‑499/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:107, punto 5 e giurisprudenza ivi citata).

7

A tal proposito, occorre, in particolare, verificare se il soggetto che ha proposto l’istanza di intervento sia direttamente colpito dall’atto impugnato e se il suo interesse alla soluzione della controversia sia certo. Orbene, in linea di principio, un interesse alla soluzione della controversia può ritenersi sufficientemente diretto soltanto nei limiti in cui tale soluzione sia idonea a modificare la posizione giuridica del soggetto che ha chiesto di intervenire (ordinanza del presidente della Corte del 27 febbraio 2019, Uniwersytet Wrocławski e Polonia/REA, C‑515/17 P e C‑561/17 P, non pubblicata, EU:C:2019:174, punto 8 e giurisprudenza ivi citata).

8

Tuttavia, da una giurisprudenza costante emerge altresì che un’associazione di categoria rappresentativa, che ha per oggetto la protezione degli interessi dei suoi membri, può essere ammessa a intervenire quando la controversia solleva questioni di principio idonee a ledere detti interessi (ordinanze del presidente della Corte del 1o ottobre 2019, Commissione/Ville de Paris e a., C‑179/19 P, non pubblicata, EU:C:2019:836, punto 7, e del 1o settembre 2022, Google e Alphabet/Commissione, C‑48/22 P, non pubblicata, EU:C:2022:667, punto 7 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, il requisito della titolarità, da parte di una siffatta associazione, di un interesse diretto e attuale alla soluzione della controversia deve essere considerato soddisfatto qualora detta associazione dimostri di trovarsi in una siffatta situazione, a prescindere dalla questione se la soluzione della controversia sia idonea a modificare la posizione giuridica dell’associazione in quanto tale.

9

Infatti, una tale interpretazione estensiva del diritto di intervento a favore delle associazioni di categoria rappresentative mira a consentire una migliore valutazione del contesto in cui insorgono le controversie sottoposte al giudice dell’Unione evitando una molteplicità di interventi individuali che comprometterebbero l’efficacia e il regolare svolgimento del procedimento [v., in tal senso, ordinanze del presidente della Corte del 17 giugno 1997, National Power e PowerGen/Commissione, C‑151/97 P(I) e C‑157/97 P(I), EU:C:1997:307, punto 66, e del 1o ottobre 2019, Commissione/Ville de Paris e a., C‑179/19 P, non pubblicata, EU:C:2019:836, punto 12]. Orbene, a differenza delle persone fisiche e giuridiche che agiscono per proprio conto, le associazioni di categoria rappresentative possono chiedere di intervenire in una controversia sottoposta alla Corte non per difendere interessi individuali, bensì per difendere gli interessi collettivi dei propri membri. Infatti, l’intervento di una siffatta associazione offre una prospettiva d’insieme di detti interessi collettivi, interessati da una questione di principio da cui dipende la definizione della controversia e può così consentire alla Corte di meglio valutare il contesto in cui una causa le viene sottoposta.

10

Così, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 8 della presente ordinanza e, più precisamente, come risulta dalla giurisprudenza del Tribunale (v. ordinanza del presidente della Terza Sezione ampliata del Tribunale del 6 ottobre 2021, Illumina/Commissione, T‑227/21, non pubblicata, EU:T:2021:672, punto 24 e giurisprudenza ivi citata), un’associazione può essere ammessa a intervenire in una causa se, in primo luogo, essa è rappresentativa di un numero significativo di aziende operanti nel settore interessato, se, in secondo luogo, tra i suoi obiettivi rientra quello della tutela degli interessi dei suoi membri, se, in terzo luogo, la causa può sollevare questioni di principio che si ripercuotono sul funzionamento del settore considerato e se, pertanto, in quarto luogo, l’emananda sentenza può incidere in misura considerevole sugli interessi dei suoi membri.

11

È alla luce di tali condizioni, che è opportuno confermare, che occorre esaminare la fondatezza dell’istanza di intervento proposta dalla Biocom California.

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Nella specie va osservato, in primo luogo, che detta associazione rappresenta un numero considerevole di imprese attive nel settore dei dispositivi farmaceutici e medici. Orbene, la concentrazione oggetto della presente causa riguarda il settore delle analisi del sangue dirette alla diagnosi precoce dei tumori e che si avvalgono del sequenziamento del genoma di nuova generazione (next-generation sequencing, detto «NGS») e, più in generale, il settore farmaceutico e/o il settore dei dispositivi medici.

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A tal proposito, nella sua istanza di intervento, la Biocom California ha affermato che essa conta più di 1365 membri attivi nel settore dei dispositivi farmaceutici e medici, di cui 155 imprese specializzate nella genomica e nella diagnostica e numerose imprese coinvolte nel settore dei test per la diagnosi dei tumori effettuati sul sangue con l’ausilio del sequenziamento del genoma di nuova generazione. La Biocom California rappresenta, pertanto, un numero significativo di imprese attive nel settore economico interessato dalla concentrazione di cui trattasi nella presente causa e può, quindi, essere considerata come un’associazione di categoria rappresentativa ai sensi di quanto stabilito al punto 10 della presente ordinanza.

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In secondo luogo, dall’istanza di intervento della Biocom California e dai documenti ad essa allegati emerge che essa è dotata di personalità giuridica e che il suo statuto l’autorizza ad «adottare tutte le misure lecite necessarie o auspicabili per realizzare il suo obiettivo specifico», vale a dire far progredire, agevolare e incoraggiare il settore delle scienze della vita. Lo statuto della Biocom California, che indica che essa ha per oggetto la tutela dei propri membri, le consente quindi di agire al fine di difendere gli interessi dei suoi membri.

15

In terzo luogo va osservato che, nella presente causa, la Corte può, in particolare, pronunciarsi sulla questione se, in forza dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU 2004, L 24, pag. 1), la Commissione sia competente ad accettare una richiesta di rinvio di un caso di concentrazione proveniente da uno Stato membro che dispone di un sistema nazionale di controllo delle concentrazioni qualora la concentrazione interessata non ricada nell’ambito di applicazione di detto sistema nazionale.

16

Come osserva la Biocom California, detta causa solleva, quindi, una questione di principio che potrebbe risultare essenziale per il settore delle scienze della vita e, in particolare, per le imprese farmaceutiche, tra le quali figurano i membri della Biocom California che rientrano in detto settore. Infatti, come emerge dagli orientamenti della Commissione sull’applicazione del meccanismo di rinvio di cui all’articolo 22 del regolamento [n. 139/2004] per determinate categorie di casi (GU 2021, C 113, pag. 1), il settore farmaceutico è uno dei settori economici specifici per i quali la Commissione intende incoraggiare e accettare più rinvii da parte delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri ai sensi dell’articolo 22 di detto regolamento. Pertanto, se la Corte dovesse confermare l’interpretazione accolta nella sentenza impugnata, le operazioni di concentrazione nel settore farmaceutico, che ricadono al di sotto delle soglie di competenza previste da detto regolamento e dai sistemi nazionali di controllo delle concentrazioni, avrebbero ancor più probabilità di essere assoggettate all’attento controllo di dette autorità e di essere oggetto di un rinvio ai sensi della disposizione di cui trattasi.

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Il fatto che la presente causa darà luogo a una sentenza avente una particolare incidenza sulla modalità con cui determinate concentrazioni nel settore delle scienze della vita potranno essere trattate in futuro ai sensi dell’articolo 22 del regolamento n. 139/2004 è sufficiente per dichiarare che detta causa solleva questioni di principio che si ripercuotono sul funzionamento del settore specifico in cui operano determinati membri della Biocom California.

18

Occorre del pari constatare, in quarto luogo, che la risposta che potrà essere data alle questioni di principio sollevate nel caso di specie presenta un interesse per i membri della Biocom California. In particolare, come ricordato da quest’ultima, l’interpretazione dell’articolo 22 del regolamento n. 139/2004 sostenuta dalla Commissione ha maggiori probabilità di riguardare le operazioni di concentrazione di imprese non europee e, in particolare, di imprese attive in settori come quello delle scienze della vita, che sono caratterizzati dalla presenza sul mercato di un gran numero di imprese in fase di avviamento (start-up). Inoltre, le società coinvolte in queste operazioni hanno, di norma, maggiori probabilità di collocarsi, in ragione sia del loro luogo di stabilimento sia del limitato fatturato da esse realizzato nell’Unione, al di sotto delle soglie di fatturato per la notifica di tali operazioni, a livello sia europeo che nazionale.

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A tal riguardo, la Biocom California ha sostenuto che essa rappresenta principalmente imprese del settore delle scienze della vita aventi la propria sede negli Stati Uniti, e più in particolare in California, comprese imprese in fase di avviamento (start-up) alla ricerca di finanziamenti e grandi imprese in cerca di opportunità commerciali di investimento in tali start-up.

20

Dall’insieme delle suesposte considerazioni emerge che, tenuto conto dell’interpretazione estensiva del diritto di intervento riconosciuto alle associazioni di categoria rappresentative di imprese del settore interessato da una determinata controversia, si deve ritenere che, nella specie, la Biocom California abbia sufficientemente dimostrato di avere un interesse diretto e attuale all’esito riservato alle conclusioni della Illumina dirette all’annullamento della sentenza impugnata e, quindi, un interesse alla soluzione della controversia sottoposta alla Corte nell’ambito della presente impugnazione, ai sensi dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

21

Di conseguenza, conformemente a detta disposizione e all’articolo 131, paragrafo 3, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 190, paragrafo 1, di detto regolamento, occorre autorizzare l’intervento della Biocom California a sostegno delle conclusioni della Illumina.

Sui diritti procedurali dell’interveniente

22

Posto che l’istanza di intervento è accolta, la Biocom California riceverà comunicazione, in applicazione dell’articolo 131, paragrafo 3, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 190, paragrafo 1, di quest’ultimo, di tutti gli atti processuali notificati alle parti, salvo che queste ultime chiedano che taluni atti o documenti siano esclusi da detta comunicazione.

23

Poiché tale istanza è stata proposta entro il termine di un mese di cui all’articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la Biocom California potrà depositare una memoria di intervento entro il termine di un mese dalla comunicazione di cui al punto precedente, conformemente all’articolo 132, paragrafo 1, del suddetto regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 190, paragrafo 1, del medesimo.

24

Infine, la Biocom California potrà presentare osservazioni orali qualora venga fissata un’udienza di discussione.

Sulle spese

25

Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di tale regolamento, si provvede sulle spese con la sentenza o con l’ordinanza che definisce la causa.

26

Nella fattispecie, poiché l’istanza di intervento della Biocom California è stata accolta, occorre riservare le spese relative al suo intervento.

 

Per questi motivi, il presidente della Corte così provvede:

 

1)

La Biocom California è ammessa a intervenire nella causa C‑611/22 P a sostegno delle conclusioni della Illumina Inc.

 

2)

Alla Biocom California sarà notificata, a cura del cancelliere, una copia di tutti gli atti processuali.

 

3)

Alla Biocom California è concesso un termine di un mese a decorrere dalla data della notifica di cui al punto 2 del presente dispositivo per presentare una memoria d’intervento.

 

4)

Le spese connesse all’intervento della Biocom California sono riservate.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.