SENTENZA DELLA CORTE (Seduta plenaria)

21 aprile 2026 ( *1 )

Indice

 

I. Contesto normativo

 

A. Diritto internazionale

 

B. Diritto dell’Unione

 

1. Diritto primario

 

a) Trattato UE

 

b) Trattato FUE

 

c) Carta dei diritti fondamentali

 

2. Diritto derivato

 

a) Direttiva 2000/31

 

b) Direttiva 2006/123

 

c) Direttiva 2010/13

 

d) Direttiva 2015/1535

 

e) Direttiva 2018/1808

 

f) RGPD

 

C. Diritto ungherese

 

1. Legge fondamentale ungherese

 

2. Codice civile ungherese

 

3. Legge sulla protezione dei minori

 

4. Legge sulla pubblicità commerciale

 

5. Legge sui servizi di media

 

6. Legge sul casellario giudiziale

 

7. Legge sull’istruzione pubblica

 

II. Procedimento precontenzioso e procedimento dinanzi alla Corte

 

III. Sul ricorso

 

A. Sulla prima, sulla seconda, sulla terza e sulla quinta censura, relative a violazioni della direttiva 2000/31, della direttiva 2006/123, della direttiva 2010/13, dell’articolo 56 TFUE, nonché degli articoli 1, 7, 11 e 21 della Carta

 

1. Sulla prima censura, relativa a violazioni della direttiva 2010/13

 

a) Sulla violazione dell’articolo 6 bis, paragrafo 1, della direttiva 2010/13

 

1) Argomenti delle parti

 

2) Giudizio della Corte

 

b) Sulla violazione dell’articolo 2 e dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/13

 

1) Argomenti delle parti

 

2) Giudizio della Corte

 

c) Sulla violazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), ii), della direttiva 2010/13

 

1) Argomenti delle parti

 

2) Giudizio della Corte

 

d) Conclusione

 

2. Sulla seconda censura, relativa a violazioni dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31

 

a) Sull’esistenza di una restrizione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31

 

1) Sull’articolo 6/A della legge sulla protezione dei minori

 

i) Argomenti delle parti

 

ii) Giudizio della Corte

 

2) Sull’articolo 8, paragrafo 1a, della legge sulla pubblicità commerciale

 

i) Argomenti delle parti

 

ii) Giudizio della Corte

 

b) Sulla giustificazione delle restrizioni a titolo dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31

 

1) Argomenti delle parti

 

2) Giudizio della Corte

 

c) Conclusione

 

3. Sulla terza censura, relativa a violazioni degli articoli 16 e 19 della direttiva 2006/123 nonché dell’articolo 56 TFUE

 

a) Sull’esistenza di una restrizione ai sensi degli articoli 16 e 19 della direttiva 2006/123 nonché dell’articolo 56 TFUE

 

1) Sull’articolo 6/A della legge sulla protezione dei minori

 

i) Argomenti delle parti

 

ii) Giudizio della Corte

 

2) Sull’articolo 8, paragrafo 1a, della legge sulla pubblicità commerciale

 

i) Argomenti delle parti

 

ii) Giudizio della Corte

 

3) Sull’articolo 9, paragrafo 12, della legge sull’istruzione pubblica

 

i) Argomenti delle parti

 

ii) Giudizio della Corte

 

b) Sulla giustificazione delle restrizioni ai sensi degli articoli 16 e 19 della direttiva 2006/123 nonché dell’articolo 56 TFUE

 

1) Argomenti delle parti

 

2) Giudizio della Corte

 

c) Conclusione

 

4. Sulla quinta censura, relativa a violazioni degli articoli 1, 7, 11 e 21 della Carta

 

a) Sull’applicabilità della Carta all’articolo 6/A della legge sulla protezione dei minori e all’articolo 9, paragrafo 12, della legge sull’istruzione pubblica

 

b) Sull’esistenza di un inadempimento degli obblighi derivanti dall’articolo 21 della Carta

 

c) Sull’esistenza di limitazioni ai diritti e alle libertà garantiti dagli articoli 7 e 11 della Carta

 

1) Sull’esistenza di una limitazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall’articolo 7 della Carta

 

i) Argomenti delle parti

 

ii) Giudizio della Corte

 

2) Sull’esistenza di una limitazione della libertà di espressione garantita dall’articolo 11 della Carta.

 

i) Argomenti delle parti

 

ii) Giudizio della Corte

 

d) Sulla giustificazione delle limitazioni dei diritti e delle libertà garantiti dagli articoli 7 e 11 della Carta

 

e) Sull’esistenza di una violazione dell’articolo 1 della Carta

 

1) Argomenti delle parti

 

2) Giudizio della Corte

 

f) Conclusione

 

B. Sulla sesta censura, relativa ad una violazione dell’articolo 2 TUE

 

1. Argomenti delle parti

 

2. Giudizio della Corte

 

a) Sul carattere vincolante dell’articolo 2 TUE

 

b) Sulla violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 2 TUE

 

C. Sulla quarta censura, relativa a violazioni dell’articolo 10 del RGPD e dell’articolo 8, paragrafo 2, della Carta

 

1. Argomenti delle parti

 

2. Giudizio della Corte

 

IV. Sulle spese

«Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Normativa nazionale che introduce delle restrizioni per quanto riguarda le divergenze rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, il cambiamento di sesso o l’omosessualità al fine di proteggere i minori – Direttive 2000/31/CE, 2006/123/CE e 2010/13/UE – Regolamento (UE) 2016/679 – Restrizioni all’educazione sessuale – Principio di non discriminazione – Valori dell’Unione europea riconosciuti dall’articolo 2 TUE – Ricorso per inadempimento con il quale si deduce una violazione di tali valori – Articoli 1, 7, 11 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Protezione dei dati personali»

Nella causa C‑769/22,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 19 dicembre 2022,

Commissione europea, rappresentata inizialmente da V. Di Bucci, L. Malferrari, J. Tomkin e K. Talabér‑Ritz, successivamente da D. Calleja Crespo, L. Malferrari, J. Tomkin e K. Talabér‑Ritz, in qualità di agenti,

ricorrente,

sostenuta da:

Regno del Belgio, rappresentato da C. Jacob, M. Jacobs, C. Pochet, A. Van Baelen e L. Van den Broeck, in qualità di agenti;

Regno di Danimarca, rappresentato da D. Elkan, J. Farver Kronborg e C.A.‑S. Maertens, in qualità di agenti;

Repubblica federale di Germania, rappresentata da J. Möller, R. Kanitz e N. Scheffel, in qualità di agenti;

Repubblica di Estonia, rappresentata da H. Hirsik e M. Kriisa, in qualità di agenti;

Irlanda, rappresentata inizialmente da M. Browne, Chief State Solicitor, A. Joyce, M. Lane e D. O’Reilly, in qualità di agenti, successivamente da M. Browne, Chief State Solicitor, R. Fanning, Attorney General, A. Burke e A. Joyce, in qualità di agenti, assistiti da B. Quigley, SC, e S. Brittain, BL;

Repubblica ellenica, rappresentata da K. Boskovits, in qualità di agente;

Regno di Spagna, rappresentato da A. Gavela Llopis e A. Pérez-Zurita Gutiérrez e J. Ruiz Sánchez, in qualità di agenti;

Repubblica francese, rappresentata inizialmente da B. Fodda, E. Leclerc e T. Stéhelin, successivamente da B. Fodda e T. Stéhelin, in qualità di agenti;

Granducato di Lussemburgo, rappresentato da A. Germeaux e T. Schell, in qualità di agenti, assistiti da P.‑E. Partsch, avocat;

Repubblica di Malta, rappresentata da A. Buhagiar, in qualità di agente, assistita da D. Sarmiento Ramírez‑Escudero, abogado;

Regno dei Paesi Bassi, rappresentato da M.K. Bulterman, C.S. Schillemans e J. Langer, in qualità di agenti;

Repubblica d’Austria, rappresentata da A. Posch e J. Schmoll, in qualità di agenti;

Repubblica portoghese, rappresentata da P. Barros da Costa, L. Medeiros e A. Pimenta, in qualità di agenti;

Repubblica di Slovenia, rappresentata da A. Vran, in qualità di agente;

Repubblica di Finlandia, rappresentata da H. Leppo, in qualità di agente,

Regno di Svezia, rappresentato inizialmente da H. Eklinder, F.‑L. Göransson, C. Meyer‑Seitz, A.M. Runeskjöld, M. Salborn Hodgson, R. Shahsavan Eriksson, H. Shev e O. Simonsson, in qualità di agenti, successivamente da H. Eklinder, F.‑L. Göransson, C. Meyer‑Seitz, M. Salborn Hodgson, R. Shahsavan Eriksson e O. Simonsson, in qualità di agenti;

Parlamento europeo, rappresentato da G. Corstens, E. Paladini e A. Tamás, in qualità di agenti,

intervenienti

contro

Ungheria, rappresentata da M.Z. Fehér e K. Szíjjártó, in qualità di agenti,

convenuta,

LA CORTE (Seduta plenaria),

composta da K. Lenaerts, presidente, T. von Danwitz, vicepresidente, F. Biltgen, K. Jürimäe, C. Lycourgos, I. Jarukaitis, M.L. Arastey Sahún (relatrice), I. Ziemele, J. Passer, O. Spineanu‑Matei, M. Condinanzi e F. Schalin, presidenti di sezione, S. Rodin, E. Regan, N. Piçarra, A. Kumin, N. Jääskinen, D. Gratsias, M. Gavalec, B. Smulders, S. Gervasoni, N. Fenger e R. Frendo, giudici,

avvocato generale: T. Ćapeta

cancelliere: I. Illéssy, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 novembre 2024,

sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 5 giugno 2025,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede che la Corte voglia:

a)

constatare che, adottando la a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi LXXIX. törvény (legge n. LXXIX del 2021, recante misure più severe contro i criminali pedofili e modifica di talune leggi per la protezione dei minori), del 15 giugno 2021 (Magyar Közlöny 2021/118.; in prosieguo: la «legge di modifica»), l’Ungheria è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del diritto dell’Unione, in ragione del fatto che:

(1)

introducendo l’articolo 6/A nella a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (legge n. XXXI del 1997 sulla protezione dei minori e sull’amministrazione delle tutele), dell’8 maggio 1997 (Magyar Közlöny 1997/39.), che vieta di mettere a disposizione dei minori contenuti che promuovano o rappresentino la divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, il cambiamento di sesso o l’omosessualità, l’Ungheria ha violato l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU 2000, L 178, pag. 1), gli articoli 16 e 19 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376, pag. 36), l’articolo 56 TFUE e gli articoli 1, 7, 11 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»);

introducendo l’articolo 8, paragrafo 1a, nella a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (legge n. XLVIII del 2008 relativa alle condizioni di base e a talune restrizioni applicabili alle attività di pubblicità commerciale), del 28 giugno 2008 (Magyar Közlöny 2008/95.), che vieta di mettere a disposizione dei minori pubblicità che promuovano o rappresentino la divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, il cambiamento di sesso o l’omosessualità, l’Ungheria ha violato l’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU 2010, L 95, pag. 1), come modificata dalla direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018 (GU 2018, L 303, pag. 69) (in prosieguo: la «direttiva 2010/13»), l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31, gli articoli 16 e 19 della direttiva 2006/123, l’articolo 56 TFUE e gli articoli 1, 7, 11 e 21 della Carta;

introducendo l’articolo 9, paragrafo 6, nella a mediaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (legge n. CLXXXV del 2010 sui servizi dei media e sui mezzi di comunicazione di massa), del 31 dicembre 2010 (Magyar Közlöny 2010/202.), che obbliga i fornitori di servizi di media lineari a classificare nella categoria V qualsiasi programma che abbia come elemento determinante la promozione o la rappresentazione della divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, del cambiamento di sesso o dell’omosessualità e, di conseguenza, a diffonderli solo tra le h 22 e le h 5, nonché adottando l’articolo 32, paragrafo 4a, di tale legge, che esclude dalla classificazione come annuncio di interesse pubblico o come messaggio di sensibilizzazione i programmi aventi come elemento determinante la promozione o la rappresentazione della divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, del cambiamento di sesso o dell’omosessualità, l’Ungheria ha violato l’articolo 6 bis, paragrafo 1, della direttiva 2010/13 e gli articoli 1, 7, 11 e 21 della Carta;

modificando l’articolo 179, paragrafo 2, della legge n. CLXXXV del 2010 sui servizi di media e sui mezzi di comunicazione di massa, che obbliga il Mediatanács (Consiglio dei media, Ungheria) a chiedere allo Stato membro avente giurisdizione sul fornitore di servizi di media di adottare misure efficaci e di intervenire per porre fine agli illeciti individuati dal Consiglio dei media, l’Ungheria ha violato l’articolo 2 e l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/13;

modificando l’articolo 9, paragrafo 12, della a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (legge n. CXC del 2011 sull’istruzione pubblica nazionale), del 29 dicembre 2011 (Magyar Közlöny 2011/162.), che vieta che le attività relative alla cultura sessuale, alla vita sessuale, all’orientamento sessuale e allo sviluppo sessuale mirino a promuovere la divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, il cambiamento di sesso o l’omosessualità, l’Ungheria ha violato gli articoli 16 e 19 della direttiva 2006/123, l’articolo 56 TFUE e gli articoli 1, 7, 11 e 21 della Carta;

(2)

adottando le disposizioni di cui al punto (1), l’Ungheria ha violato l’articolo 2 TUE;

(3)

modificando l’articolo 67, paragrafo 1, lettere da a) a d), della a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény (legge n. XLVII del 2009 sul casellario giudiziale, sul registro delle sentenze pronunciate nei confronti di cittadini ungheresi dagli organi giurisdizionali degli Stati membri dell’Unione europea e sulla registrazione di dati biometrici in materia penale e di contrasto dei reati), del 19 giugno 2009 (Magyar Közlöny 2009/83.), che obbliga l’organismo che ha accesso diretto ai dati registrati a consentire alla persona autorizzata di conoscere i dati registrati delle persone che hanno commesso reati contro la libertà sessuale o reati contro i costumi sessuali in danno di minori, l’Ungheria ha violato l’articolo 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1; in prosieguo: il «RGPD»), e l’articolo 8, paragrafo 2, della Carta, e

b)

condannare l’Ungheria alle spese.

I. Contesto normativo

A. Diritto internazionale

2

L’articolo 4 della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989, prevede quanto segue:

«Le Parti assicurano libertà di espressione e di informazione, in conformità con l’articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei [d]iritti dell’[u]omo e delle [l]ibertà fondamentali [firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la “CEDU”),] ed assicurano libertà di ricezione e non ostacolano la ritrasmissione sul proprio territorio di servizi di programmi televisivi conformi alle disposizioni della presente [c]onvenzione».

3

L’articolo 7, paragrafo 2, di tale convenzione così prevede:

«Gli elementi dei servizi di programmi che sono suscettibili di pregiudicare lo sviluppo fisico, psichico e morale dei fanciulli o degli adolescenti non devono essere trasmessi quando questi ultimi sono suscettibili di guardarli dato l’orario di trasmissione e di ricezione».

B. Diritto dell’Unione

1.   Diritto primario

a)   Trattato UE

4

L’articolo 2 TUE prevede quanto segue:

«L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini».

5

L’articolo 4, paragrafi 2 e 3, TUE stabilisce quanto segue:

«2.   L’Unione rispetta l’uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell’integrità territoriale, di mantenimento dell’ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale. In particolare, la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro.

3.   In virtù del principio di leale cooperazione, l’Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell’adempimento dei compiti derivanti dai trattati.

Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell’Unione.

Gli Stati membri facilitano all’Unione l’adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell’Unione».

6

L’articolo 7 TUE così dispone:

«1.   Su proposta motivata di un terzo degli Stati membri, del Parlamento europeo o della Commissione europea, il Consiglio, deliberando alla maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri previa approvazione del Parlamento europeo, può constatare che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori di cui all’articolo 2. Prima di procedere a tale constatazione il Consiglio ascolta lo Stato membro in questione e può rivolgergli delle raccomandazioni, deliberando secondo la stessa procedura.

Il Consiglio verifica regolarmente se i motivi che hanno condotto a tale constatazione permangono validi.

2.   Il Consiglio europeo, deliberando all’unanimità su proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione europea e previa approvazione del Parlamento europeo, può constatare l’esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei valori di cui all’articolo 2, dopo aver invitato tale Stato membro a presentare osservazioni.

3.   Qualora sia stata effettuata la constatazione di cui al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall’applicazione dei trattati, compresi i diritti di voto del rappresentante del governo di tale Stato membro in seno al Consiglio. Nell’agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche.

Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi che gli derivano dai trattati.

(…)».

7

Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, primo comma, TUE:

«La Corte di giustizia dell’Unione europea comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati. Assicura il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati».

8

L’articolo 49 TUE così dispone:

«Ogni Stato europeo che rispetti i valori di cui all’articolo 2 e si impegni a promuoverli può domandare di diventare membro dell’Unione. (…)

(…)».

b)   Trattato FUE

9

A norma dell’articolo 16, paragrafo 1, TFUE:

«Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano».

10

L’articolo 34 TFUE così dispone:

«Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all’importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente».

11

L’articolo 36 TFUE prevede quanto segue:

«Le disposizioni degli articoli 34 e 35 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all’importazione, all’esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri».

12

Ai sensi dell’articolo 56 TFUE:

«Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono estendere il beneficio delle disposizioni del presente capo ai prestatori di servizi, cittadini di un paese terzo e stabiliti all’interno dell’Unione».

13

L’articolo 57 TFUE stabilisce:

«Ai sensi dei trattati, sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone.

(…)».

14

L’articolo 165 TFUE recita:

«1.   L’Unione contribuisce allo sviluppo di un’istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell’insegnamento e l’organizzazione del sistema di istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche.

(…)».

15

A norma dell’articolo 166, paragrafo 1, TFUE:

«L’Unione attua una politica di formazione professionale che rafforza ed integra le azioni degli Stati membri, nel pieno rispetto della responsabilità di questi ultimi per quanto riguarda il contenuto e l’organizzazione della formazione professionale».

16

L’articolo 258 TFUE così dispone:

«La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia dell’Unione europea».

c)   Carta dei diritti fondamentali

17

L’articolo 1 della Carta è così formulato:

«La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata».

18

L’articolo 7 della Carta enuncia quanto segue:

«Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni».

19

Ai sensi dell’articolo 8 della Carta:

«1.   Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

2.   Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica.

(…)».

20

L’articolo 11 della Carta prevede quanto segue:

«1.   Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.

2.   La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati».

21

L’articolo 14, paragrafo 3, della Carta prevede quanto segue:

«La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all’educazione e all’istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio».

22

Ai sensi dell’articolo 20 della Carta:

«Tutte le persone sono uguali davanti alla legge».

23

L’articolo 21 della Carta è così formulato:

«È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.

(…)».

24

L’articolo 24 della Carta stabilisce quanto segue:

«1.   I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione. Questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.

2.   In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.

(…)».

25

L’articolo 52 della Carta così dispone:

«1.   Eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

(…)

3.   Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla [CEDU], il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa.

(…)».

2.   Diritto derivato

a)   Direttiva 2000/31

26

I considerando 8, 10, 18, 21 e 22 della direttiva 2000/31 recitano:

«(8)

La presente direttiva si prefigge di creare un quadro giuridico inteso ad assicurare la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione tra gli Stati membri, e non di armonizzare il settore del diritto penale in quanto tale.

(…)

(10)

In conformità con il principio di proporzionalità, le misure previste dalla presente direttiva si limitano al minimo necessario per raggiungere l’obiettivo del buon funzionamento del mercato interno. La presente direttiva, nei casi in cui si deve intervenire a livello comunitario per far sì che lo spazio interno sia veramente libero da frontiere per il commercio elettronico, deve garantire un alto livello di tutela degli obiettivi di interesse generale, come la protezione dei minori e della dignità umana, la tutela del consumatore e della sanità pubblica. Secondo l’[articolo 152 CE, divenuto articolo 168 TFUE,] la tutela della salute è una componente essenziale delle altre politiche della Comunità.

(…)

(18)

I servizi della società dell’informazione abbracciano una vasta gamma di attività economiche svolte in linea (on line). Tali attività possono consistere, in particolare, nella vendita in linea di merci. Non sono contemplate attività come la consegna delle merci in quanto tale o la prestazione di servizi non in linea. Non sempre si tratta di servizi che portano a stipulare contratti in linea ma anche di servizi non remunerati dal loro destinatario, nella misura in cui costituiscono un’attività economica, come l’offerta di informazioni o comunicazioni in linea o la fornitura di strumenti per la ricerca, l’accesso e il reperimento di dati. I servizi della società dell’informazione comprendono anche la trasmissione di informazioni mediante una rete di comunicazione, la fornitura di accesso a una rete di comunicazione o lo stoccaggio di informazioni fornite da un destinatario di servizi. La radiodiffusione televisiva, ai sensi della direttiva 89/552/CEE [del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (GU 1989, L 298, pag. 23),] e la radiodiffusione sonora non sono servizi della società dell’informazione perché non sono prestati a richiesta individuale. I servizi trasmessi “da punto a punto”, quali i servizi video a richiesta o l’invio di comunicazioni commerciali per posta elettronica, sono invece servizi della società dell’informazione. L’impiego della posta elettronica o di altre comunicazioni individuali equivalenti, ad esempio, da parte di persone fisiche che operano al di fuori della loro attività commerciale, imprenditoriale o professionale, quand’anche usate per concludere contratti fra tali persone, non costituisce un servizio della società dell’informazione. Le relazioni contrattuali fra lavoratore e datore di lavoro non sostituiscono un servizio della società dell’informazione. Le attività che, per loro stessa natura, non possono essere esercitate a distanza o con mezzi elettronici, quali la revisione dei conti delle società o le consulenze mediche che necessitano di un esame fisico del paziente, non sono servizi della società dell’informazione.

(…)

(21)

Il campo d’applicazione dell’ambito regolamentato lascia impregiudicata un’eventuale armonizzazione futura all’interno della Comunità dei servizi della società dell’informazione e la futura legislazione adottata a livello nazionale in conformità della normativa comunitaria. L’ambito regolamentato comprende unicamente requisiti riguardanti le attività in linea, quali l’informazione in linea, la pubblicità in linea, la vendita in linea, i contratti in linea, e non comprende i requisiti legali degli Stati membri relativi alle merci, quali le norme in materia di sicurezza, gli obblighi di etichettatura e la responsabilità per le merci, o i requisiti degli Stati membri relativi alla consegna o al trasporto delle merci, compresa la distribuzione di prodotti medicinali. L’ambito regolamentato non comprende l’esercizio dei diritti di prelazione su taluni beni, quali le opere d’arte, da parte delle autorità pubbliche.

(22)

Il controllo dei servizi della società dell’informazione deve essere effettuato all’origine dell’attività per garantire una tutela efficace degli obiettivi di interesse generale. A tal fine è necessario garantire che l’autorità competente garantisca tale protezione non solo ai cittadini del proprio paese, ma anche a tutti i cittadini della Comunità. Per migliorare la fiducia reciproca tra gli Stati membri, è indispensabile specificare chiaramente questa responsabilità dello Stato membro in cui i servizi hanno origine. Inoltre, per garantire efficacemente la libera circolazione dei servizi e la certezza del diritto per i prestatori e i loro destinatari, questi servizi devono in linea di principio essere sottoposti alla normativa dello Stato membro nel quale il prestatore è stabilito».

27

L’articolo 1 della direttiva 2000/31 dispone, ai suoi paragrafi 1 e 2, quanto segue:

«1.   La presente direttiva mira a contribuire al buon funzionamento del mercato interno garantendo la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione tra Stati membri.

2.   La presente direttiva ravvicina, nella misura necessaria alla realizzazione dell’obiettivo di cui al paragrafo 1, talune norme nazionali sui servizi della società dell’informazione che interessano il mercato interno, lo stabilimento dei prestatori, le comunicazioni commerciali, i contratti per via elettronica, la responsabilità degli intermediari, i codici di condotta, la composizione extragiudiziaria delle controversie, i ricorsi giurisdizionali e la cooperazione tra Stati membri».

28

L’articolo 2 di tale direttiva prevede quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

a)

“servizi della società dell’informazione”: i servizi ai sensi dell’articolo 1, [paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU 2015, L 241, pag. 1)];

(…)

h)

“ambito regolamentato”: le prescrizioni degli ordinamenti degli Stati membri e applicabili ai prestatori di servizi della società dell’informazione o ai servizi della società dell’informazione indipendentemente dal fatto che siano di carattere generale o loro specificamente destinati.

i)

[L]’ambito regolamentato riguarda le prescrizioni che il prestatore deve soddisfare per quanto concerne:

l’accesso all’attività di servizi della società dell’informazione, quali ad esempio le prescrizioni riguardanti le qualifiche e i regimi di autorizzazione o notifica;

l’esercizio dell’attività di servizi della società dell’informazione, quali ad esempio le prescrizioni riguardanti il comportamento del prestatore, la qualità o i contenuti del servizio, comprese le prescrizioni applicabili alla pubblicità e ai contratti, oppure la responsabilità del prestatore;

ii)

l’ambito regolamentato non comprende le norme quali:

le norme applicabili alle merci in quanto tali,

le norme applicabili alla consegna delle merci,

le norme applicabili ai servizi non prestati per via elettronica».

29

L’articolo 3 della direttiva 2000/31 recita:

«1.   Ogni Stato membro provvede affinché i servizi della società dell’informazione, forniti da un prestatore stabilito nel suo territorio, rispettino le disposizioni nazionali vigenti in [tale] Stato membro nell’ambito regolamentato.

2.   Gli Stati membri non possono, per motivi che rientrano nell’ambito regolamentato, limitare la libera circolazione dei servizi [della] società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro.

3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai settori di cui all’allegato.

4.   Gli Stati membri possono adottare provvedimenti in deroga al paragrafo 2, per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione, in presenza delle seguenti condizioni:

a)

i provvedimenti sono:

i)

necessari per una delle seguenti ragioni:

ordine pubblico, in particolare per l’opera di prevenzione, investigazione, individuazione e perseguimento in materie penali, quali la protezione dei minori e la lotta contro l’incitamento all’odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonché violazioni della dignità umana della persona;

tutela della sanità pubblica,

pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionale,

tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori;

ii)

relativi a un determinato servizio della società dell’informazione lesivo degli obiettivi di cui al punto i) o che costituisca un rischio serio e grave di pregiudizio a tali obiettivi;

iii

proporzionati a tali obiettivi;

b)

prima di adottare i provvedimenti in questione e fatti salvi i procedimenti giudiziari, anche istruttori, e gli atti compiuti nell’ambito di un’indagine penale, lo Stato membro ha:

chiesto allo Stato membro di cui al paragrafo 1 di prendere provvedimenti e questo non li ha presi o essi non erano adeguati;

notificato alla Commissione e allo Stato membro di cui al paragrafo 1 la sua intenzione di prendere tali provvedimenti.

5.   In caso di urgenza, gli Stati membri possono derogare alle condizioni di cui al paragrafo 4, lettera b). I provvedimenti vanno allora notificati al più presto alla Commissione e allo Stato membro di cui al paragrafo 1, insieme ai motivi dell’urgenza.

6.   Salva la possibilità degli Stati membri di procedere con i provvedimenti in questione, la Commissione verifica con la massima rapidità la compatibilità dei provvedimenti notificati con il diritto comunitario; nel caso in cui giunga alla conclusione che i provvedimenti sono incompatibili con il diritto comunitario, la Commissione chiede allo Stato membro in questione di astenersi dall’adottarli o di revocarli con urgenza».

30

L’articolo 4 di detta direttiva prevede quanto segue:

«1.   Gli Stati membri garantiscono che l’accesso all’attività di un prestatore di un servizio della società dell’informazione ed il suo esercizio non siano soggetti ad autorizzazione preventiva o ad altri requisiti di effetto equivalente.

2.   Il paragrafo 1 fa salvi i sistemi di autorizzazione che non riguardano specificatamente ed esclusivamente i servizi della società dell’informazione (…)».

b)   Direttiva 2006/123

31

I considerando 7, 9 e 27 della direttiva 2006/123 enunciano:

«(7)

La presente direttiva istituisce un quadro giuridico generale a vantaggio di un’ampia varietà di servizi pur tenendo conto nel contempo delle specificità di ogni tipo d’attività o di professione e del loro sistema di regolamentazione. Tale quadro giuridico si basa su un approccio dinamico e selettivo che consiste nell’eliminare in via prioritaria gli ostacoli che possono essere rimossi rapidamente e, per quanto riguarda gli altri ostacoli, nell’avviare un processo di valutazione, consultazione e armonizzazione complementare in merito a questioni specifiche grazie al quale sarà possibile modernizzare progressivamente ed in maniera coordinata i sistemi nazionali che disciplinano le attività di servizi, operazione indispensabile per realizzare un vero mercato interno dei servizi entro il 2010. È opportuno prevedere una combinazione equilibrata di misure che riguardano l’armonizzazione mirata, la cooperazione amministrativa, la disposizione sulla libera prestazione di servizi e che promuovono l’elaborazione di codici di condotta su determinate questioni. Questo coordinamento delle legislazioni nazionali dovrebbe garantire un grado elevato d’integrazione giuridica comunitaria ed un livello elevato di tutela degli obiettivi d’interesse generale, in particolare la tutela dei consumatori, che è fondamentale per stabilire la fiducia reciproca tra Stati membri. La presente direttiva prende altresì in considerazione altri obiettivi d’interesse generale, compresa la protezione dell’ambiente, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica nonché la necessità di rispettare il diritto del lavoro.

(…)

(9)

La presente direttiva si applica unicamente ai requisiti che influenzano l’accesso all’attività di servizi o il suo esercizio. Pertanto essa non si applica a requisiti come le norme del codice stradale, le norme riguardanti lo sviluppo e l’uso delle terre, la pianificazione urbana e rurale, le regolamentazioni edilizie nonché le sanzioni amministrative comminate per inosservanza di tali norme che non disciplinano o non influenzano specificatamente l’attività di servizi, ma devono essere rispettate dai prestatori nello svolgimento della loro attività economica, alla stessa stregua dei singoli che agiscono a titolo privato.

(…)

(27)

La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai servizi sociali nel settore degli alloggi, dell’assistenza all’infanzia e del sostegno alle famiglie e alle persone bisognose, forniti dallo Stato a livello nazionale, regionale o locale da prestatori incaricati dallo Stato o da associazioni caritative riconosciute come tali dallo Stato per sostenere persone che si trovano in condizione di particolare bisogno a titolo permanente o temporaneo, perché hanno un reddito familiare insufficiente, o sono totalmente o parzialmente dipendenti e rischiano di essere emarginate. È opportuno che la presente direttiva non incida su tali servizi in quanto essi sono essenziali per garantire i diritti fondamentali alla dignità e all’integrità umana e costituiscono una manifestazione dei principi di coesione e solidarietà sociale».

32

L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva di cui trattasi dispone quanto segue:

«La presente direttiva stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare l’esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori nonché la libera circolazione dei servizi, assicurando nel contempo un elevato livello di qualità dei servizi stessi».

33

L’articolo 2, paragrafi 1 e 2, di detta direttiva così prevede:

«1.   La presente direttiva si applica ai servizi forniti da prestatori stabiliti in uno Stato membro.

2.   La presente direttiva non si applica alle attività seguenti:

a)

i servizi non economici d’interesse generale;

(…)

c)

i servizi e le reti di comunicazione elettronica nonché le risorse e i servizi associati in relazione alle materie disciplinate dalle direttive [2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (GU 2002, L 108, pag. 7], 2002/20/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU 2002, L 108, pag. 21)], 2002/21/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU 2002, L 108, pag. 33], 2002/22/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU 2002, L 108, pag. 51] e 2002/58/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU 2002, L 201, pag. 37)];

(…)

g)

i servizi audiovisivi, ivi compresi i servizi cinematografici, a prescindere dal modo di produzione, distribuzione e trasmissione, e i servizi radiofonici;

(…)

i)

le attività connesse con l’esercizio di pubblici poteri di cui all’[articolo 45 CE, divenuto articolo 51 TFUE];

j)

i servizi sociali riguardanti gli alloggi popolari, l’assistenza all’infanzia e il sostegno alle famiglie ed alle persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno, forniti dallo Stato, da prestatori incaricati dallo Stato o da associazioni caritative riconosciute come tali dallo Stato;

(…)».

34

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva in parola così dispone:

«Se disposizioni della presente direttiva confliggono con disposizioni di altri atti comunitari che disciplinano aspetti specifici dell’accesso ad un’attività di servizi o del suo esercizio in settori specifici o per professioni specifiche, le disposizioni di questi altri atti comunitari prevalgono e si applicano a tali settori o professioni specifiche. Tra tali atti comunitari rientrano:

a)

la direttiva 96/71/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (GU 1997, L 18, pag. 1)];

b)

il regolamento (CEE) n. 1408/71 [del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1)];

c)

la [direttiva 89/552];

d)

la direttiva 2005/36/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU 2005, L 255, pag. 22)]».

35

L’articolo 4 della direttiva 2006/123 definisce, rispettivamente ai punti 1 e 7, un «servizio» come qualsiasi attività economica non salariata di cui all’articolo 57 TFUE fornita normalmente dietro remunerazione, e un «requisito» come, segnatamente, qualsiasi obbligo, divieto, condizione o limite stabilito dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri o derivante dalla giurisprudenza, dalle prassi amministrative, dalle regole degli organismi e ordini professionali o dalle regole collettive di associazioni o organizzazioni professionali adottate nell’esercizio della propria autonomia giuridica.

36

Ai sensi dell’articolo 16 di tale direttiva:

«1.   Gli Stati membri rispettano il diritto dei prestatori di fornire un servizio in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabiliti.

Lo Stato membro in cui il servizio viene prestato assicura il libero accesso a un’attività di servizi e il libero esercizio della medesima sul proprio territorio.

Gli Stati membri non possono subordinare l’accesso a un’attività di servizi o l’esercizio della medesima sul proprio territorio a requisiti che non rispettino i seguenti principi:

a)

non discriminazione: i requisiti non possono essere direttamente o indirettamente discriminatori sulla base della nazionalità o, nel caso di persone giuridiche, della sede,

b)

necessità: i requisiti devono essere giustificati da ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell’ambiente,

c)

proporzionalità: i requisiti sono tali da garantire il raggiungimento dell’obiettivo perseguito e non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo.

2.   Gli Stati membri non possono restringere la libera circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, in particolare, imponendo i requisiti seguenti:

a)

l’obbligo per il prestatore di essere stabilito sul loro territorio;

b)

l’obbligo per il prestatore di ottenere un’autorizzazione dalle autorità competenti, compresa l’iscrizione in un registro o a un ordine professionale sul loro territorio, salvo i casi previsti dalla presente direttiva o da altri strumenti di diritto comunitario;

c)

il divieto imposto al prestatore di dotarsi sul loro territorio di una determinata forma o tipo di infrastruttura, inclusi uffici o uno studio, necessaria all’esecuzione delle prestazioni in questione;

d)

l’applicazione di un regime contrattuale particolare tra il prestatore e il destinatario che impedisca o limiti la prestazione di servizi a titolo indipendente;

e)

l’obbligo per il prestatore di essere in possesso di un documento di identità specifico per l’esercizio di un’attività di servizi rilasciato dalle loro autorità competenti;

f)

i requisiti, a eccezione di quelli in materia di salute e di sicurezza sul posto di lavoro, relativi all’uso di attrezzature e di materiali che costituiscono parte integrante della prestazione del servizio;

g)

le restrizioni alla libera circolazione dei servizi di cui all’articolo 19.

3.   Allo Stato membro in cui il prestatore si reca non può essere impedito di imporre requisiti relativi alla prestazione di un’attività di servizi qualora siano giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o tutela dell’ambiente, e in conformità del paragrafo 1. Allo stesso modo, a quello Stato membro non può essere impedito di applicare, conformemente al diritto comunitario, le proprie norme in materia di condizioni di occupazione, comprese le norme che figurano negli accordi collettivi.

(…)».

37

L’articolo 19 di detta direttiva così dispone:

«Gli Stati membri non possono imporre al destinatario requisiti che limitano l’utilizzazione di un servizio fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, in particolare i requisiti seguenti:

a)

l’obbligo di ottenere un’autorizzazione dalle loro autorità competenti o quello di presentare una dichiarazione presso di esse;

b)

limiti discriminatori alla concessione di aiuti finanziari a causa del fatto che il prestatore è stabilito in un altro Stato membro o in ragione del luogo in cui il servizio è prestato».

c)   Direttiva 2010/13

38

I considerando 11, 18, 31, 33, 41, 60, 83 e 104 della direttiva 2010/13 sono così redatti:

«(11)

È necessario, per evitare distorsioni della concorrenza, rafforzare la certezza del diritto, contribuire al completamento del mercato interno e facilitare la realizzazione di uno spazio unico dell’informazione, applicare almeno un complesso minimo di norme coordinate a tutti i servizi di media audiovisivi, sia ai servizi di radiodiffusione televisiva (cioè ai servizi di media audiovisivi lineari) che ai servizi di media audiovisivi a richiesta (cioè ai servizi di media audiovisivi non lineari).

(…)

(18)

La direttiva [2002/21], conformemente al suo articolo 1, paragrafo 3, non pregiudica le misure adottate al livello dell’Unione o nazionale per perseguire obiettivi di interesse generale relativi, in particolare, alle regolamentazioni dei contenuti e alla politica audiovisiva.

(…)

(31)

La presente direttiva dovrebbe prevedere un’ampia definizione di comunicazioni commerciali audiovisive che, tuttavia, non dovrebbe comprendere gli annunci di servizio pubblico e gli appelli a scopo di beneficenza trasmessi gratuitamente.

(…)

(33)

Il principio del paese di origine dovrebbe essere considerato come base della presente direttiva, in quanto è fondamentale per la creazione di un mercato interno. Tale principio dovrebbe essere applicato a tutti i servizi di media audiovisivi al fine di garantire ai fornitori di servizi di media la certezza giuridica necessaria all’attuazione di nuovi modelli commerciali e alla diffusione di tali servizi. Esso è altresì fondamentale per assicurare la libera circolazione dell’informazione e dei programmi audiovisivi nel mercato interno.

(…)

(41)

Gli Stati membri dovrebbero poter applicare ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione norme più dettagliate o severe nei settori coordinati dalla presente direttiva, assicurandosi che tali norme siano conformi ai principi generali del diritto dell’Unione. (…)

(…)

(60)

Le misure adottate per la tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori e della dignità umana dovrebbero essere attentamente conciliate con il diritto fondamentale alla libertà di espressione sancito nella [Carta]. Lo scopo di tali misure, quali l’uso di numeri di identificazione personale (codici PIN), sistemi di filtraggio o di identificazione, dovrebbe quindi essere di garantire un adeguato livello di tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori e della dignità umana, con particolare riferimento ai servizi di media audiovisivi a richiesta. La raccomandazione relativa alla protezione dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica già riconosceva l’importanza di sistemi di filtraggio e di identificazione e prevedeva una serie di azioni possibili a beneficio dei minori, quali la sistematica messa a disposizione degli utenti, all’atto di sottoscrivere un abbonamento presso un fornitore di accesso, di un sistema di filtraggio efficace, aggiornabile e di semplice utilizzo o la predisposizione di sistemi di filtraggio automatico per l’accesso a servizi specificamente destinati ai bambini.

(…)

(83)

Per garantire un’integrale ed adeguata protezione degli interessi della categoria di consumatori costituita dai telespettatori, è essenziale che la pubblicità televisiva sia sottoposta ad un certo numero di norme minime e di criteri e che gli Stati membri abbiano la facoltà di stabilire norme più rigorose o più particolareggiate e, in alcuni casi, condizioni differenti per le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione.

(…)

(104)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire la creazione di un’area senza frontiere interne per i servizi di media audiovisivi, assicurando nel contempo un elevato livello di protezione di obiettivi di interesse generale, in particolare la tutela dei minori e della dignità umana, nonché la promozione dei diritti delle persone con disabilità, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti della presente direttiva, essere realizzati meglio a livello dell’Unione, l’Unione può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 [TUE]. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo».

39

L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2010/13 dispone:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

a)

“servizio di media audiovisivo”:

i)

un servizio quale definito agli articoli 56 e 57 [TFUE], ove l’obiettivo principale del servizio stesso o di una sua sezione distinguibile sia la fornitura di programmi al grande pubblico, sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media, al fine di informare, intrattenere o istruire, attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva [2002/21]; per siffatto servizio di media audiovisivo si intende o una trasmissione televisiva come definita alla lettera e) del presente paragrafo o un servizio di media audiovisivo a richiesta come definito alla lettera g) del presente paragrafo;

ii)

una comunicazione commerciale audiovisiva;

(…)

d)

“fornitore di servizi di media”, la persona fisica o giuridica che assume la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione;

(…)

h)

“comunicazione commerciale audiovisiva”, le immagini, sonore o non, destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, i beni, i servizi o l’immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un’attività economica; tali immagini accompagnano o sono inserite in un programma o in un video generato dall’utente dietro pagamento o altro compenso o a fini di autopromozione. Tra le forme di comunicazione commerciale audiovisiva figurano, tra l’altro, la pubblicità televisiva, la sponsorizzazione, la televendita e l’inserimento di prodotti;

i)

“pubblicità televisiva”, ogni forma di messaggio televisivo trasmesso dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un’impresa pubblica o privata o da una persona fisica nell’ambito di un’attività commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

(…)».

40

L’articolo 2 della direttiva 2010/13 così prevede:

«1.   Ciascuno Stato membro provvede affinché tutti i servizi di media audiovisivi trasmessi da fornitori di servizi di media soggetti alla sua giurisdizione rispettino le norme dell’ordinamento giuridico applicabili ai servizi di media audiovisivi destinati al pubblico nello Stato membro in questione.

(…)».

41

L’articolo 3, paragrafi 1 e 2, di detta direttiva recita:

«1.   Gli Stati membri assicurano la libertà di ricezione e non limitano la ritrasmissione sul proprio territorio di servizi di media audiovisivi provenienti da altri Stati membri per ragioni pertinenti ai settori coordinati dalla presente direttiva.

2.   Uno Stato membro può derogare in via provvisoria al paragrafo 1 del presente articolo se un servizio di media audiovisivo erogato da un fornitore di servizi di media sotto la giurisdizione di un altro Stato membro viola in maniera evidente, grave e seria l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o l’articolo 6 bis, paragrafo 1, ovvero pregiudica o presenta un rischio serio e grave di pregiudizio per la salute pubblica.

La deroga di cui al primo comma è subordinata alle condizioni seguenti:

a)

nel corso dei 12 mesi precedenti il fornitore di servizi di media ha già tenuto in almeno due occasioni uno o più dei comportamenti descritti al primo comma;

b)

lo Stato membro interessato ha notificato per iscritto al fornitore di servizi di media, allo Stato membro avente giurisdizione su tale fornitore e alla Commissione la presunta violazione e le misure proporzionate che intende adottare in caso di nuove violazioni;

c)

lo Stato membro interessato ha rispettato il diritto di difesa del fornitore di servizi di media e, in particolare, gli ha concesso la possibilità di esprimere le sue opinioni in merito alle presunte violazioni; e

d)

le consultazioni con lo Stato membro avente giurisdizione sul fornitore di servizi di media e con la Commissione non hanno condotto a una soluzione amichevole entro un mese dalla ricezione, da parte della Commissione, della notifica di cui alla lettera b).

Entro tre mesi dalla ricezione della notifica delle misure adottate dallo Stato membro interessato e dopo aver richiesto [al gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA)] di formulare un parere conformemente all’articolo 30 ter, paragrafo 3, lettera d), la Commissione adotta una decisione sulla compatibilità di tali misure con il diritto dell’Unione. (…)».

42

Ai sensi dell’articolo 4 della direttiva in parola:

«1.   Gli Stati membri conservano la facoltà di richiedere ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose nei settori coordinati dalla presente direttiva, purché tali norme siano conformi al diritto dell’Unione.

2.   Ove uno Stato membro:

a)

abbia esercitato la facoltà ai sensi del paragrafo 1 di adottare norme più particolareggiate o più rigorose di interesse pubblico generale; e

b)

ritenga che un fornitore di servizi di media soggetto alla giurisdizione di un altro Stato membro fornisca un servizio di media audiovisivo in tutto o per la maggior parte destinato al suo territorio;

può chiedere allo Stato membro che esercita la giurisdizione di affrontare eventuali problemi individuati in relazione al presente paragrafo. Entrambi gli Stati membri cooperano lealmente e tempestivamente al fine di conseguire una soluzione reciprocamente soddisfacente.

Dopo aver ricevuto una richiesta motivata a norma del primo comma, lo Stato membro che esercita la giurisdizione chiede al fornitore di servizi di media di ottemperare alle norme di interesse pubblico generale in questione. Lo Stato membro che esercita la giurisdizione informa periodicamente lo Stato membro richiedente circa i provvedimenti adottati per affrontare i problemi individuati. Nel caso in cui non sia stata trovata una soluzione, entro due mesi dalla ricezione della richiesta lo Stato membro che esercita la giurisdizione informa lo Stato membro richiedente e la Commissione dei risultati ottenuti e illustra i motivi di tale esito.

Ciascuno [dei due] Stati membri può invitare il comitato di contatto a esaminare il caso in ogni momento.

3.   Lo Stato membro interessato può adottare misure appropriate nei confronti del fornitore dei servizi di media interessato qualora:

a)

ritenga che i risultati conseguiti attraverso l’applicazione del paragrafo 2 non siano soddisfacenti; e

b)

abbia addotto prove da cui risulti che il fornitore di servizi di media in questione si è stabilito nello Stato membro che esercita la giurisdizione per eludere, nei settori coordinati dalla presente direttiva, le norme più rigorose che gli sarebbero applicabili se fosse stabilito nello Stato membro interessato; tali prove consentono di stabilire con ragionevole certezza tale forma di elusione, senza che sia necessario dimostrare l’intenzione del fornitore di servizi di media di eludere tali norme più rigorose.

Siffatte misure devono essere obiettivamente necessarie, applicate in modo non discriminatorio e proporzionate agli obiettivi perseguiti.

4.   Uno Stato membro può adottare misure in applicazione del paragrafo 3 solo se sono rispettate le condizioni seguenti:

a)

ha notificato alla Commissione e allo Stato membro nel quale il fornitore di servizi di media è stabilito la propria intenzione di adottare tali misure, adducendo i motivi sui quali fonda la sua valutazione;

b)

ha rispettato il diritto di difesa del fornitore di servizi di media interessato e, in particolare, gli ha concesso la possibilità di esprimere le sue opinioni in merito alle presunte violazioni e alle misure che lo Stato membro notificante intende adottare; e

c)

previa richiesta all’ERGA di formulare un parere conformemente all’articolo 30 ter, paragrafo 3, lettera d), la Commissione ha deciso che le misure sono compatibili con il diritto dell’Unione e, in particolare, che le valutazioni dello Stato membro che le adotta ai sensi dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono correttamente motivate; la Commissione tiene debitamente informato il comitato di contatto.

5.   Entro tre mesi dalla ricezione della notifica di cui al paragrafo 4, lettera a), la Commissione adotta la decisione sulla compatibilità di tali misure con il diritto dell’Unione. Se decide che le misure in questione non sono compatibili con il diritto dell’Unione, la Commissione chiede allo Stato membro interessato di astenersi dall’adottare le misure previste.

Qualora non disponga delle informazioni necessarie per adottare la decisione a norma del primo comma, la Commissione richiede allo Stato membro interessato, entro un mese dalla ricezione della notifica, tutte le informazioni necessarie per prendere tale decisione. Il termine entro il quale la Commissione deve adottare la decisione è sospeso fino a quando tale Stato membro non abbia fornito le informazioni necessarie. In ogni caso la sospensione del termine non eccede un mese.

6.   Gli Stati membri assicurano, con i mezzi appropriati, nell’ambito del loro diritto interno, che i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione rispettino effettivamente la presente direttiva.

7.   La direttiva [2000/31] si applica fuorché ove altrimenti previsto nella presente direttiva. In caso di conflitto tra la direttiva [2000/31] e la presente direttiva, prevale la presente direttiva, salvo quanto diversamente disposto in quest’ultima».

43

L’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2010/13 così dispone:

«Fermo restando l’obbligo degli Stati membri di rispettare e proteggere la dignità umana, gli Stati membri assicurano mediante appositi mezzi che i servizi di media audiovisivi erogati dai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione non contengano:

a)

istigazione alla violenza o all’odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all’articolo 21 della Carta».

44

L’articolo 6 bis della medesima direttiva prevede quanto segue:

«1.   Gli Stati membri adottano misure atte a garantire che i servizi di media audiovisivi forniti dai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori siano messi a disposizione del pubblico solo in maniera tale da garantire che i minori, di regola, non li vedano o ascoltino. Tali misure possono includere la scelta dell’ora di trasmissione, strumenti per la verifica dell’età o altre misure tecniche. Esse devono essere proporzionate alla potenziale nocività del programma.

I contenuti più nocivi, come la violenza gratuita e la pornografia, sono soggetti alle più rigorose misure.

(…)».

45

L’articolo 9, paragrafo 1, lettere c) e g), della citata direttiva è così formulato:

«Gli Stati membri assicurano che le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione rispettino le seguenti prescrizioni:

(…)

c)

le comunicazioni commerciali audiovisive:

i)

non pregiudicano il rispetto della dignità umana;

ii)

non comportano né promuovono discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, nazionalità, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;

iii)

non incoraggiano comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza;

iv)

non incoraggiano comportamenti gravemente pregiudizievoli per la protezione dell’ambiente;

(…)

g)

le comunicazioni commerciali audiovisive non arrecano pregiudizio fisico, mentale o morale ai minori; non esortano pertanto direttamente i minori ad acquistare o prendere in locazione un prodotto o un servizio sfruttando la loro inesperienza o credulità, né li incoraggiano direttamente a persuadere i loro genitori o altri ad acquistare i beni o i servizi pubblicizzati, né sfruttano la particolare fiducia che i minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone, né mostrano senza motivo minori che si trovano in situazioni pericolose».

46

Ai sensi dell’articolo 28 ter della medesima direttiva:

«1.   Fatti salvi gli articoli da 12 a 15 della [direttiva 2000/31], gli Stati membri assicurano che i fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla loro giurisdizione adottino misure adeguate per tutelare:

a)

i minori da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che possano nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale a norma dell’articolo 6 bis, paragrafo 1;

b)

il grande pubblico da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che istighino alla violenza o all’odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all’articolo 21 della Carta;

c)

il grande pubblico da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che includano contenuti la cui diffusione costituisce un’attività che rappresenta un reato ai sensi del diritto dell’Unione, in particolare la pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo ai sensi dell’articolo 5 della direttiva (UE) 2017/541 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU 2017, L 88, pag. 6)], reati di pedopornografia ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU 2011, L 335, pag. 1),] e reati di stampo razzista o xenofobo ai sensi dell’articolo 1 della decisione quadro 2008/913/GAI [del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (GU 2008, L 328, pag. 55)].

2.   Gli Stati membri assicurano che i fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla loro giurisdizione si conformino ai requisiti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, relativamente alle comunicazioni commerciali audiovisive promosse commercialmente, vendute o organizzate da detti fornitori.

Gli Stati membri assicurano che i fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla loro giurisdizione adottino misure adeguate per conformarsi ai requisiti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, relativamente alle comunicazioni commerciali audiovisive non promosse commercialmente, vendute o organizzate da detti fornitori, tenendo conto del limitato controllo esercitato da tali piattaforme per la condivisione di video su tali comunicazioni commerciali audiovisive.

Gli Stati membri assicurano che i fornitori di piattaforme per la condivisione di video informino chiaramente gli utenti nel caso in cui i programmi e i video generati dagli utenti contengano comunicazioni commerciali audiovisive, a condizione che tali comunicazioni siano dichiarate a norma del paragrafo 3, terzo comma, lettera c), o il fornitore sia a conoscenza di tale fatto.

Gli Stati membri incoraggiano il ricorso alla coregolamentazione e la promozione dell’autoregolamentazione tramite i codici di condotta di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 1, finalizzati a ridurre efficacemente l’esposizione dei bambini alle comunicazioni commerciali audiovisive relative a prodotti alimentari o bevande che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, in particolare i grassi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri, il sodio o il sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata. Tali codici mirano a garantire che queste comunicazioni audiovisive commerciali non accentuino la qualità positiva degli aspetti nutrizionali di tali alimenti e bevande.

3.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2, le misure adeguate sono determinate alla luce della natura del contenuto in questione, del danno che possono causare, delle caratteristiche della categoria di persone da tutelare nonché di tutti i diritti e gli interessi legittimi, compresi quelli dei fornitori della piattaforma per la condivisione di video e degli utenti che hanno creato o caricato contenuti, nonché dell’interesse pubblico generale.

Gli Stati membri assicurano che tutti i fornitori di piattaforme per la condivisione di video sotto la loro giurisdizione applichino tali misure. Tali misure devono essere praticabili e proporzionate, tenendo conto delle dimensioni della piattaforma per la condivisione di video e della natura del servizio offerto. Tali misure non conducono a misure di controllo ex ante o al filtraggio dei contenuti nel momento in cui vengono caricati che non siano conformi all’articolo 15 della [direttiva 2000/31]. Ai fini della tutela dei minori di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, i contenuti maggiormente nocivi sono soggetti alle più rigorose misure di controllo dell’accesso.

Tali misure consistono, a seconda del caso, nelle attività seguenti:

a)

includere e applicare, nei termini e nelle condizioni dei servizi di piattaforme per la condivisione di video, i requisiti di cui al paragrafo 1;

b)

includere e applicare, nei termini e nelle condizioni dei servizi di piattaforme per la condivisione di video, i requisiti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, per le comunicazioni commerciali audiovisive non promosse commercialmente, vendute o organizzate dai fornitori di piattaforme per la condivisione di video;

c)

avere una funzionalità che consente agli utenti che caricano video generati dagli utenti di dichiarare se tali video contengano comunicazioni commerciali audiovisive di cui sono a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere siano a conoscenza;

d)

istituire e applicare meccanismi trasparenti e di facile uso affinché gli utenti delle piattaforme per la condivisione di video possano segnalare o indicare al fornitore di piattaforme per la condivisione di video interessato i contenuti di cui al paragrafo 1 forniti sulla sua piattaforma;

e)

istituire e applicare sistemi mediante i quali i fornitori di piattaforme per la condivisione di video spiegano agli utenti di tali piattaforme quale seguito sia stato dato alla segnalazione e all’indicazione di cui alla lettera d);

f)

istituire e applicare sistemi per verificare l’età degli utenti delle piattaforme di condivisione di video per quanto attiene ai contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori;

g)

istituire e applicare sistemi di facile uso che consentano agli utenti delle piattaforme per la condivisone di video di valutare i contenuti di cui al paragrafo 1;

h)

dotarsi di sistemi di controllo parentale sotto la vigilanza dell’utente finale per quanto attiene ai contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori;

i)

istituire e applicare procedure trasparenti, di facile uso ed efficaci per la gestione e la risoluzione dei reclami degli utenti nei confronti dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video in relazione all’attuazione delle misure di cui alle lettere da d) a h);

j)

predisporre misure e strumenti efficaci di alfabetizzazione mediatica e sensibilizzare gli utenti in merito a tali misure e strumenti.

I dati personali dei minori raccolti o altrimenti generati dai fornitori di piattaforme per la condivisione di video a norma del terzo comma, lettere f) ed h), non sono trattati a fini commerciali, quali marketing diretto, profilazione e pubblicità mirata sulla base dei comportamenti.

4.   Ai fini dell’attuazione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo, gli Stati membri incoraggiano il ricorso alla coregolamentazione come disposto dall’articolo 4 bis, paragrafo 1.

5.   Gli Stati membri si dotano dei meccanismi necessari per valutare l’adeguatezza delle misure di cui al paragrafo 3 adottate dai fornitori di piattaforme per la condivisione di video. Gli Stati membri affidano la valutazione di tali misure alle autorità o agli organismi nazionali di regolamentazione.

6.   Gli Stati membri possono imporre ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video misure più dettagliate o più rigorose di quelle di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Nell’adozione di tali misure gli Stati membri si conformano ai requisiti stabiliti dal diritto dell’Unione applicabile, quali quelli di cui agli articoli da 12 a 15 della [direttiva 2000/31] o all’articolo 25 della [direttiva 2011/93].

7.   Gli Stati membri assicurano che siano disponibili meccanismi di ricorso extragiudiziale per la risoluzione delle controversie fra utenti e fornitori di piattaforme per la condivisione di video concernenti l’applicazione dei paragrafi 1 e 3. Tali meccanismi permettono una composizione imparziale delle controversie e non privano gli utenti della tutela legale loro garantita dal diritto nazionale.

8.   Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti possano far valere i propri diritti dinanzi a un giudice in relazione ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video a norma dei paragrafi 1 e 3.

9.   La Commissione invita i fornitori di piattaforme per la condivisione di video a scambiare le migliori prassi relative ai codici di condotta di coregolamentazione di cui al paragrafo 4.

10.   Gli Stati membri e la Commissione possono promuovere l’autoregolamentazione tramite i codici di condotta dell’Unione di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 2».

d)   Direttiva 2015/1535

47

L’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/1535 definisce come «servizio»«qualsiasi servizio della società dell’informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi».

48

L’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva prevede:

«Fatto salvo l’articolo 7, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto.

All’occorrenza, e a meno che non sia già stato trasmesso in relazione con una comunicazione precedente, gli Stati membri comunicano contemporaneamente alla Commissione il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica.

Gli Stati membri procedono ad una nuova comunicazione alla Commissione del progetto di regola tecnica secondo le modalità stabilite al primo e secondo comma del presente paragrafo qualora essi apportino al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino l’ambito di applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungano o rendano più rigorosi le specificazioni o i requisiti.

(…)

La Commissione comunica senza indugio agli altri Stati membri il progetto di regola tecnica e tutti i documenti che le sono stati trasmessi. Essa può anche sottoporre il progetto al parere del comitato di cui all’articolo 2 della presente direttiva e, se del caso, del comitato competente del settore in questione.

Per quanto concerne le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), secondo comma, punto iii), della presente direttiva, le osservazioni o i pareri circostanziati della Commissione o degli Stati membri possono basarsi unicamente sugli aspetti che costituiscano eventualmente ostacoli agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento dell’operatore di servizi, e non sugli elementi fiscali o finanziari della misura».

e)   Direttiva 2018/1808

49

Il considerando 20 della direttiva 2018/1808 enuncia:

«Le opportune misure per la protezione dei minori applicabili ai servizi di trasmissione televisiva si dovrebbero anche applicare ai servizi di media audiovisivi a richiesta, il che dovrebbe aumentare il livello di protezione. L’approccio di armonizzazione minima consente agli Stati membri di prevedere un livello più elevato di protezione [di fronte ai] contenuti che potrebbero nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori. I contenuti maggiormente nocivi che potrebbero nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori ma che non costituiscono necessariamente reato dovrebbero essere soggetti alle misure più rigorose quali la criptazione e controlli parentali efficaci, ferma restando la possibilità per gli Stati membri di adottare misure più severe».

f)   RGPD

50

I considerando 1, 4, 10 e 154 del RGPD enunciano quanto segue:

«(1)

La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale. L’articolo 8, paragrafo 1, della [Carta] e l’articolo 16, paragrafo 1, [TFUE] stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

(…)

(4)

Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere al servizio dell’uomo. Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità. Il presente regolamento rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva le libertà e i principi riconosciuti dalla Carta, sanciti dai trattati, in particolare il rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, la protezione dei dati personali, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di espressione e d’informazione, la libertà d’impresa, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché la diversità culturale, religiosa e linguistica.

(…)

(10)

Al fine di assicurare un livello coerente ed elevato di protezione delle persone fisiche e rimuovere gli ostacoli alla circolazione dei dati personali all’interno dell’Unione, il livello di protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati dovrebbe essere equivalente in tutti gli Stati membri. È opportuno assicurare un’applicazione coerente e omogenea delle norme a protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali in tutta l’Unione. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali per l’adempimento di un obbligo legale, per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di mantenere o introdurre norme nazionali al fine di specificare ulteriormente l’applicazione delle norme del presente regolamento. In combinato disposto con la legislazione generale e orizzontale in materia di protezione dei dati che attua la direttiva 95/46/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 1995, L 281, pag. 31)] gli Stati membri dispongono di varie leggi settoriali in settori che richiedono disposizioni più specifiche. Il presente regolamento prevede anche un margine di manovra degli Stati membri per precisarne le norme, anche con riguardo al trattamento di categorie particolari di dati personali (“dati sensibili”). In tal senso, il presente regolamento non esclude che il diritto degli Stati membri stabilisca le condizioni per specifiche situazioni di trattamento, anche determinando con maggiore precisione le condizioni alle quali il trattamento di dati personali è lecito.

(…)

(154)

Il presente regolamento ammette, nell’applicazione delle sue disposizioni, che si tenga conto del principio del pubblico accesso ai documenti ufficiali. L’accesso del pubblico ai documenti ufficiali può essere considerato di interesse pubblico. I dati personali contenuti in documenti conservati da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico dovrebbero poter essere diffusi da detta autorità o organismo se la diffusione è prevista dal diritto dell’Unione o degli Stati membri cui l’autorità pubblica o l’organismo pubblico sono soggetti. Tali disposizioni legislative dovrebbero conciliare l’accesso del pubblico ai documenti ufficiali e il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico con il diritto alla protezione dei dati personali e possono quindi prevedere la necessaria conciliazione con il diritto alla protezione dei dati personali, in conformità del presente regolamento. Il riferimento alle autorità pubbliche e agli organismi pubblici dovrebbe comprendere, in tale contesto, tutte le autorità o altri organismi cui si applica il diritto degli Stati membri sull’accesso del pubblico ai documenti. La direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (GU 2003, L 345, pag. 90),] non pregiudica in alcun modo il livello di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ai sensi delle disposizioni di diritto dell’Unione e degli Stati membri e non modifica, in particolare, gli obblighi e i diritti previsti dal presente regolamento. Nello specifico, tale direttiva non dovrebbe applicarsi ai documenti il cui accesso è escluso o limitato in virtù dei regimi di accesso per motivi di protezione dei dati personali, e a parti di documenti accessibili in virtù di tali regimi che contengono dati personali il cui riutilizzo è stato previsto per legge come incompatibile con la normativa in materia di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali».

51

L’articolo 1 del RGPD così dispone:

«1.   Il presente regolamento stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati.

2.   Il presente regolamento protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.

3.   La libera circolazione dei dati personali nell’Unione non può essere limitata né vietata per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali».

52

L’articolo 5 di tale regolamento dispone quanto segue:

«1.   I dati personali sono:

a)

trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato (“liceità, correttezza e trasparenza”);

(…)

f)

trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali (“integrità e riservatezza”).

(…)».

53

L’articolo 6 di tale regolamento prevede quanto segue:

«1.   Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a)

l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;

b)

il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;

c)

il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;

d)

il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica;

e)

il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

f)

il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un minore.

La lettera f) del primo comma non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell’esecuzione dei loro compiti.

(…)».

54

L’articolo 10 del medesimo regolamento ha il seguente tenore:

«Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell’articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell’autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Un eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell’autorità pubblica».

55

Ai sensi dell’articolo 24 del RGPD:

«1.   Tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario.

2.   Se ciò è proporzionato rispetto alle attività di trattamento, le misure di cui al paragrafo 1 includono l’attuazione di politiche adeguate in materia di protezione dei dati da parte del titolare del trattamento.

3.   L’adesione ai codici di condotta di cui all’articolo 40 o a un meccanismo di certificazione di cui all’articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare il rispetto degli obblighi del titolare del trattamento».

56

L’articolo 86 di detto regolamento dispone:

«I dati personali contenuti in documenti ufficiali in possesso di un’autorità pubblica o di un organismo pubblico o privato per l’esecuzione di un compito svolto nell’interesse pubblico possono essere comunicati da tale autorità o organismo conformemente al diritto dell’Unione o degli Stati membri cui l’autorità pubblica o l’organismo pubblico sono soggetti, al fine di conciliare l’accesso del pubblico ai documenti ufficiali e il diritto alla protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento».

C. Diritto ungherese

1.   Legge fondamentale ungherese

57

L’articolo XV, paragrafo 5, della Magyarország Alaptörvénye (Legge fondamentale ungherese), nella versione applicabile alla presente controversia, prevede quanto segue:

«L’Ungheria protegge con misure speciali le famiglie, i bambini, le donne, gli anziani e i disabili».

58

L’articolo XVI di tale legge dispone quanto segue:

«1. Ogni minore ha diritto alla protezione e alle cure necessarie al suo buon sviluppo fisico, mentale e morale. L’Ungheria tutela il diritto dei minori di identificarsi in base al sesso che è il loro alla nascita e garantisce un’istruzione ancorata a valori fondati sull’identità costituzionale della nostra patria e della sua cultura cristiana.

2. I genitori hanno il diritto di scegliere l’istruzione da dare ai loro figli».

2.   Codice civile ungherese

59

L’articolo 4:146 della a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (legge n. V del 2013, recante il codice civile; in prosieguo: il «codice civile ungherese») prevede quanto segue:

«1.   Il minore è soggetto alla potestà genitoriale o alla tutela.

2.   La potestà genitoriale comprende il diritto e l’obbligo di scegliere il nome del figlio minore, di decidere in merito al mantenimento e all’educazione da dargli e alla sua residenza, di gestire i suoi beni e di curarne la rappresentanza legale, nonché il diritto di nominare un tutore e di escludere una persona dalla tutela».

60

L’articolo 4:224 del medesimo codice dispone quanto segue:

«Salvo disposizione contraria della presente legge, il tutore è il custode, l’educatore, l’amministratore dei beni e il rappresentante legale del minore sotto tutela».

61

Ai sensi dell’articolo 8:1, paragrafo 2, di detto codice:

«Ai fini dell’applicazione della presente legge, si deve intendere per:

(…)

2)

“membri della stessa famiglia”: i familiari prossimi congiunti, i partner, i coniugi degli ascendenti e dei discendenti in linea diretta, gli ascendenti e i discendenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle dei coniugi, e i coniugi dei fratelli e delle sorelle.

(…)».

3.   Legge sulla protezione dei minori

62

L’articolo 1, paragrafo 1, della legge n. XXXI del 1997 relativa alla protezione dei minori e all’amministrazione delle tutele, come modificata dalla legge di modifica (in prosieguo: la «legge sulla protezione dei minori»), enuncia quanto segue:

«La presente legge ha lo scopo di stabilire le regole di base secondo le quali lo Stato, gli enti locali, le persone fisiche e giuridiche incaricate della protezione dei minori, nonché altre organizzazioni prive di personalità giuridica contribuiscono, mediante prestazioni e misure specifiche, all’esercizio dei diritti e degli interessi legali dei minori e all’adempimento dei doveri genitoriali, e provvedono a prevenire ed eliminare le situazioni di vulnerabilità dei minori, a supplire alla mancanza di cure genitoriali e a garantire l’integrazione sociale dei giovani adulti che hanno lasciato il regime di protezione dell’infanzia».

63

L’articolo 4 di tale legge è così formulato:

«1.   La presente legge si applica:

a)

purché risiedano nel territorio ungherese, e fatta salva la deroga di cui al paragrafo [3], ai minori, ai giovani adulti e ai loro genitori aventi cittadinanza ungherese, a quelli che, salvo disposizione contraria di un trattato internazionale, hanno lo status di persona stabilita, di immigrato o di persona accolta, e a quelli che sono riconosciuti dalle autorità ungheresi come rifugiati, beneficiari di protezione sussidiaria o apolidi;

b)

a qualsiasi persona beneficiante del diritto di libera circolazione e di soggiorno ai sensi della [a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény] (legge n. I. del 2007 relativa all’ingresso e al soggiorno delle persone che beneficiano del diritto di libera circolazione e di soggiorno)] se, al momento della presentazione della domanda di prestazioni, essa esercita il proprio diritto di libera circolazione e di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi nel territorio ungherese ai sensi della legge n. I del 2007 relativa all’ingresso e al soggiorno ed ha un domicilio legale ai sensi della [a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (legge n. LXVI. del 1992 relativa al registro dei dati personali e degli indirizzi dei cittadini)];

(…)

3.   Oltre alle persone di cui al paragrafo [1], la presente legge si applica anche alla tutela di un minore avente una nazionalità diversa da quella ungherese che soggiorna nel territorio dell’Ungheria nel caso in cui la mancanza di affidamento temporaneo, di collocamento in sorveglianza educativa o di nomina di un tutore metterebbe in pericolo il minore o causerebbe un danno inevitabile».

64

L’articolo 5, lettera s), della legge sulla protezione dei minori definisce la nozione di «gestore» come segue:

«sa)

l’organismo designato con decreto governativo per esercitare le funzioni di gestore statale, l’ente locale e l’associazione degli enti locali (in prosieguo congiuntamente denominati: il “gestore statale”);

sb)

la chiesa riconosciuta, la sua persona giuridica ecclesiastica interna, nonché la Chiesa incorporata, la Chiesa registrata e la loro persona giuridica ecclesiastica interna che, in forza degli articoli 9/D, paragrafo (5), e 9/F, paragrafo (1), della [a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (legge n. CCVI del 2011 sul diritto alla libertà di coscienza e di religione e sullo status giuridico delle chiese, delle confessioni religiose e delle comunità religiose), ha concluso un accordo riguardante anche lo svolgimento di compiti relativi al benessere dei minori, di protezione della gioventù o sociali (…);

sc)

l’imprenditore individuale;

sd)

le persone giuridiche e le imprese individuali stabilite in Ungheria diverse da quelle di cui alle lettere da sa) a sb);

se)

la succursale registrata nel territorio nazionale di un’impresa stabilita in uno Stato parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: lo “Stato SEE”) e – se, in virtù di un trattato internazionale concluso con la Comunità europea e i suoi Stati membri, i prestatori di servizi di tale Stato hanno lo stesso status giuridico dei prestatori di servizi degli Stati SEE per quanto riguarda la libertà di stabilimento – la succursale registrata nel territorio nazionale di un’impresa stabilita in uno Stato diverso da uno Stato SEE [le entità di cui alle lettere da sc) a se), congiuntamente denominate: il “gestore non statale”], se, alle condizioni previste dalla presente legge e da altre normative, assicura le condizioni necessarie per l’esercizio dell’attività di prestazione di servizi per il benessere dei minori e di protezione dell’infanzia».

65

Ai termini dell’articolo 6/A della legge sulla protezione dei minori:

«Al fine di garantire gli obiettivi di tale legge e i diritti dei minori, è vietato mettere a disposizione delle persone di età inferiore ai diciotto anni contenuti pornografici, nonché contenuti che descrivano la sessualità di per sé stessa, o che promuovano o rappresentino la divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, il cambiamento di sesso o l’omosessualità».

4.   Legge sulla pubblicità commerciale

66

L’articolo 8, paragrafi 1 e 1a, della legge n. XLVIII del 2008 relativa alle condizioni di base e a talune restrizioni applicabili alle attività di pubblicità commerciale, come modificata dalla legge di modifica (in prosieguo: la «legge sulla pubblicità commerciale»), enuncia quanto segue:

«1.   È vietata la pubblicità che potrebbe nuocere allo sviluppo fisico, mentale, emotivo o morale dei bambini e dei minori.

1a.   È vietato mettere a disposizione delle persone di età inferiore a diciotto anni pubblicità che descrivano la sessualità di per sé stessa, o che promuovano o rappresentino la divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, il cambiamento di sesso e l’omosessualità».

5.   Legge sui servizi di media

67

Ai sensi dell’articolo 9 della legge n. CLXXXV del 2010 sui servizi di media e sui mezzi di comunicazione di massa, come modificata dalla legge di modifica (in prosieguo: la «legge sui servizi di media»):

«1.   Il fornitore di servizi di media lineari classifica tutti i programmi che intende diffondere, ad eccezione dei programmi d’informazione, dei programmi di informazione politica, dei programmi sportivi, degli annunci di programmi, delle pubblicità politiche, delle televendite, dei messaggi di sensibilizzazione e degli annunci di interesse pubblico, in una delle categorie di cui ai paragrafi da 2 a 7 prima della diffusione.

(…)

6.   I programmi sono classificati nella categoria V se sono tali da esercitare un’influenza negativa sullo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, in particolare per il fatto che essi sono incentrati sulla promozione o sulla rappresentazione della violenza, della divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, del cambiamento di sesso e dell’omosessualità, nonché sulla rappresentazione diretta, naturalistica o gratuita della sessualità. Tali programmi sono valutati come segue: sconsigliato ai minori di diciotto anni.

7.   Le trasmissioni che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, in particolare a causa del loro contenuto pornografico, del loro carattere eccessivamente violento, o del fatto che rappresentano violenza gratuita, devono essere classificate nella categoria VI.

8.   Il Consiglio dei media pubblica, in una raccomandazione, i principi fondamentali della sua prassi nell’applicazione dei criteri dettagliati che disciplinano la classificazione conformemente ai paragrafi da 2 a 7, i segnali da utilizzare prima e durante la pubblicazione di ciascun programma e il modo in cui la classificazione è comunicata, ove ciò sia giustificato dall’interesse pubblico della protezione dei minori o dalla necessità di garantire una protezione uniforme dei minori.

(…)».

68

L’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), di tale legge prevede che un programma di categoria V possa essere trasmesso soltanto tra le h 22.00 e le h 5.00.

69

L’articolo 24, paragrafo 1, di dette legge dispone quanto segue:

«Le comunicazioni commerciali pubblicate nell’ambito dei servizi di media (…) non comportano alcuna discriminazione fondata sul sesso, l’origine razziale o etnica, la cittadinanza, la nazionalità, la religione o le convinzioni filosofiche, gli handicap fisici o mentali, l’età o l’orientamento sessuale, né promuovono tale discriminazione».

70

L’articolo 32, paragrafo 4a, della stessa legge così recita:

«I programmi che possono nuocere al buon sviluppo fisico, mentale e morale dei bambini, in particolare avendo come elemento determinante la rappresentazione della sessualità di per sé stessa, della pornografia, nonché la promozione e la rappresentazione della divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, del cambiamento di sesso e dell’omosessualità, non possono essere qualificati come annuncio di interesse pubblico o come messaggio di sensibilizzazione».

71

L’articolo 179 della legge sui servizi di media recita:

«(…)

2.   In caso di problemi individuati rispetto alle disposizioni del paragrafo 1 e in caso di violazione delle pertinenti disposizioni della presente legge e della [a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (legge n. CIV del 2010 sulla libertà di stampa e sulle norme fondamentali applicabili ai contenuti diffusi dai media)], il Consiglio dei media è tenuto a chiedere l’attuazione di una misura efficace allo Stato membro alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi di media di cui al paragrafo 1. In tale contesto, il Consiglio dei media invita lo Stato membro a intervenire per porre fine alle violazioni segnalate dal Consiglio dei media.

(…)

4.   Il Consiglio dei media può applicare le conseguenze giuridiche di cui all’articolo 187, paragrafi 3, lettere b) e c), e 4, nei confronti del fornitore di servizi di media di cui al paragrafo 1 se:

a)

constata che il provvedimento da lui richiesto a norma del paragrafo 2 allo Stato membro competente non è stato adottato entro due mesi o, pur essendo stato adottato entro questo termine, lo è stato in modo inadeguato,

b)

sulla base degli elementi di prova è possibile constatare che il fornitore di servizi di media si è stabilito al di fuori dell’Ungheria al fine di evitare di essere obbligato a rispettare le norme più rigorose che gli sarebbero applicabili in forza della presente legge o della [legge n. CIV del 2010 sulla libertà di stampa e sulle norme fondamentali applicabili ai contenuti diffusi dai media],

c)

prima di applicare la conseguenza giuridica di cui al paragrafo 1, il Consiglio dei media ha notificato per iscritto allo Stato membro in cui è stabilito il fornitore di servizi di media e alla Commissione europea la conseguenza giuridica da applicare e i motivi delle sue conclusioni,

d)

il Consiglio dei media ha invitato il fornitore di servizi di media interessato a esprimersi in merito alla sua posizione, alle sue osservazioni e ai suoi elementi di prova in relazione all’elusione delle norme e alle conseguenze giuridiche previste,

e)

secondo la decisione della Commissione europea, la conseguenza giuridica prevista è compatibile con il diritto dell’Unione e le constatazioni di cui alla lettera c) sono fondate, nonché

f)

la conseguenza giuridica prevista è proporzionata e necessaria rispetto all’interesse da tutelare».

72

L’articolo 187, paragrafo 3, di tale legge così dispone:

«Il Consiglio dei media e l’Ufficio [dell’Autorità nazionale dei media e delle telecomunicazioni] sono autorizzati ad applicare, tenendo conto dei paragrafi 2 e 8, le seguenti conseguenze giuridiche:

a)

possono escludere il contravventore dalla partecipazione a gare d’appalto del Fondo [di sostegno al servizio dei media e di gestione della proprietà (Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap)] per un periodo determinato,

b)

essi possono chiedere all’autore della violazione la pubblicazione di un avviso o di una decisione sulla pagina di apertura del sito web, in un organo di stampa o in un programma concretamente designato, secondo le modalità e per il periodo specificati nella decisione;

c)

possono sospendere l’esercizio del diritto di fornire servizi di media per un periodo determinato:

(ca)

il periodo di sospensione può variare da 15 minuti a 24 ore,

(cb)

la durata della sospensione può andare da un’ora a 48 ore in caso di infrazione grave,

(cc)

la durata della sospensione può andare da tre ore a una settimana in caso di infrazione grave e ripetuta,

d)

possono cancellare dal registro di cui all’articolo 41, paragrafo 4, il servizio di media mediante il quale è stata commessa la violazione o possono risolvere, con effetto immediato, il contratto amministrativo concluso in relazione al diritto di fornire servizi di media se il fornitore interessato ha ripetutamente commesso una violazione grave. Il servizio di media cancellato dal registro non può essere messo a disposizione del pubblico dopo la sua cancellazione».

6.   Legge sul casellario giudiziale

73

L’articolo 67, paragrafo 1, della legge n. XLVII del 2009 sul casellario giudiziale, sul registro delle sentenze pronunciate nei confronti di cittadini ungheresi da organi giurisdizionali degli Stati membri dell’Unione europea e sulla registrazione di dati biometrici in materia penale e repressiva, come modificata dalla legge di modifica (in prosieguo: la «legge sul casellario giudiziale»), è così formulato:

«Il servizio del casellario giudiziale, a partire dal sistema di informazione sui casellari giudiziari e conformemente alle disposizioni della presente legge:

a)

fornisce alla persona autorizzata un accesso diretto ai dati registrati;

b)

trasmette i dati alla persona autorizzata sulla base di una richiesta in tal senso;

c)

certifica i dati su richiesta della persona autorizzata;

d)

mette a disposizione della persona autorizzata, per via elettronica, i dati registrati relativi alle persone che hanno commesso reati contro la libertà sessuale o contro i buoni costumi in danno di minori; (…)

(…)».

74

L’articolo 75/B, paragrafi 1 e 3, di tale legge prevede quanto segue:

«1.   Per garantire la protezione dei minori e prevenire i reati contro la libertà sessuale o contro i costumi sessuali in danno di minori o con lo sfruttamento di minori, al fine di controllare le persone a contatto diretto con minori, alle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 e all’articolo 75/C, l’organismo del casellario giudiziale, mediante un’interfaccia utilizzabile dopo l’identificazione da parte di un servizio di identificazione elettronica obbligatoriamente fornito dal governo conformemente alla legge sulle norme generali relative all’amministrazione elettronica e ai servizi fiduciari (di seguito: interfaccia), dà accesso [ai seguenti dati relativi alla persona interessata:]

(…)

3.   La messa a disposizione dei dati relativi alla persona interessata tramite l’interfaccia può essere avviata se:

a)

l’iniziatore è un adulto che è

(aa)

membro della famiglia o

(ab)

responsabile dell’istruzione, del controllo o del mantenimento di una persona di età inferiore ai diciotto anni (in appresso denominati congiuntamente: persona legittimata ad accedere ai dati della persona interessata);

b)

secondo la persona legittimata ad accedere ai dati della persona interessata, l’accesso ai dati può essere necessario per le finalità di cui al paragrafo 1 e il cui ottenimento con altri mezzi causerebbe difficoltà sproporzionate, nonché

c)

la persona legittimata ad accedere ai dati della persona interessata

(ca)

dichiara che sono soddisfatte le condizioni relative alla necessità di avere accesso ai dati di cui alla lettera b), e

(cb)

indica il nome e il cognome della persona oggetto della richiesta di accesso ai dati».

7.   Legge sull’istruzione pubblica

75

L’articolo 9, paragrafo 12, della legge n. CXC del 2011 sull’istruzione pubblica nazionale, come modificata dalla legge di modifica (in prosieguo: la «legge sull’istruzione pubblica»), così dispone:

«Nelle attività organizzate per gli alunni riguardanti la cultura sessuale, la vita sessuale, l’orientamento sessuale e lo sviluppo sessuale, occorre prestare particolare attenzione alle disposizioni dell’articolo XVI, paragrafo 1, della Legge fondamentale [ungherese]. Tali attività non devono mirare a promuovere la divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, il cambiamento di sesso e l’omosessualità».

II. Procedimento precontenzioso e procedimento dinanzi alla Corte

76

Il 15 giugno 2021 l’Ungheria ha adottato la legge di modifica, che è entrata in vigore l’8 luglio 2021.

77

Il 15 luglio 2021 la Commissione ha inviato una lettera di diffida a tale Stato membro, nella quale ha indicato che quest’ultimo, adottando la legge suddetta, era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 2, dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’articolo 6 bis, dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), ii), e dell’articolo 28 ter della direttiva 2010/13, dell’articolo 3 della direttiva 2000/31, dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2015/1535, degli articoli 16 e 19 della direttiva 2006/123, degli articoli 6 e 10 del RGPD, degli articoli 34, 36 e 56 TFUE, degli articoli 1, 7, 8, 11 e 21 della Carta, nonché dell’articolo 2 TUE.

78

Con lettera del 15 settembre 2021, l’Ungheria ha contestato i presunti inadempimenti.

79

Il 2 dicembre 2021 la Commissione ha emesso un parere motivato nel quale ha ribadito di ritenere che la legge di modifica violasse le disposizioni del diritto dell’Unione menzionate al punto 77 della presente sentenza. Di conseguenza, tale istituzione ha invitato l’Ungheria ad adottare le misure necessarie per conformarsi al parere motivato suddetto entro un termine di due mesi a decorrere dal suo ricevimento.

80

Con lettera del 2 febbraio 2022, l’Ungheria ha risposto a detto parere motivato ribadendo il proprio punto di vista secondo cui la legge di modifica è conforme al diritto dell’Unione.

81

Il 19 dicembre 2022 la Commissione ha proposto il presente ricorso.

82

Con decisioni del presidente della Corte del 20 marzo, del 4 maggio e del 29 giugno 2023, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, nonché il Parlamento europeo, sono stati ammessi a intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.

III. Sul ricorso

83

A sostegno del suo ricorso, la Commissione deduce sei censure, aventi ad oggetto, la prima, violazioni dell’articolo 2, dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’articolo 6 bis, paragrafo 1, e dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), ii), della direttiva 2010/13, la seconda, una violazione dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31, la terza, violazioni degli articoli 16 e 19 della direttiva 2006/123 nonché dell’articolo 56 TFUE, la quarta, una violazione dell’articolo 10 del RGPD nonché dell’articolo 8, paragrafo 2, della Carta, la quinta, violazioni degli articoli 1, 7, 11 e 21 della Carta e, la sesta, una violazione dell’articolo 2 TUE.

A. Sulla prima, sulla seconda, sulla terza e sulla quinta censura, relative a violazioni della direttiva 2000/31, della direttiva 2006/123, della direttiva 2010/13, dell’articolo 56 TFUE, nonché degli articoli 1, 7, 11 e 21 della Carta

84

In via preliminare, occorre rilevare che, sebbene, nell’ambito della quinta censura, la Commissione abbia, in particolare, invocato una violazione dell’articolo 21 della Carta, che sancisce il principio generale di non discriminazione, l’argomentazione da essa dedotta a sostegno delle sue prime tre censure si riferisce parimenti a tale violazione, la quale, a suo avviso, contribuisce alla violazione della direttiva 2000/31, della direttiva 2006/123, della direttiva 2010/13 e dell’articolo 56 TFUE invocata nell’ambito di queste ultime censure. Di conseguenza, occorre esaminare queste ultime alla luce dell’argomentazione complessiva addotta dalla Commissione per dimostrare l’esistenza di una discriminazione diretta vietata dall’articolo 21 della Carta, nonché alla luce dell’argomentazione dell’Ungheria che contesta l’esistenza di una siffatta discriminazione nel caso di specie.

1.   Sulla prima censura, relativa a violazioni della direttiva 2010/13

85

La prima censura si articola in tre parti, vertenti sulla violazione, la prima, dell’articolo 6 bis, paragrafo 1, della direttiva 2010/13, la seconda, dell’articolo 2 e dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, e, la terza, dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), ii), di detta direttiva.

a)   Sulla violazione dell’articolo 6 bis, paragrafo 1, della direttiva 2010/13

1) Argomenti delle parti

86

Con la prima parte della prima censura, la Commissione imputa all’Ungheria di aver violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 6 bis, paragrafo 1, della direttiva 2010/13, ai sensi del quale gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che i servizi di media audiovisivi forniti dai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione, i quali possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, siano messi a disposizione del pubblico solo in maniera tale da garantire che i minori non possano, di regola, vederli o ascoltarli.

87

Detta istituzione rileva al riguardo, da un lato, che, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della legge sui servizi di media, i fornitori di servizi di media lineari sono tenuti a classificare i programmi che essi diffondono conformemente ai paragrafi da 2 a 7 dell’articolo 9 di tale legge. Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 6, di detta legge, l’inquadramento nella categoria V, comprendente i programmi «sconsigliati ai minori di diciotto anni», si applicherebbe ai programmi che possono esercitare un’influenza negativa sullo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, avendo essi, segnatamente, come elemento determinante la promozione o la rappresentazione della divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, il cambiamento di sesso o l’omosessualità. Dall’altro lato, l’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della medesima legge prevedrebbe che un programma della categoria V possa essere diffuso solo tra le h 22.00 e le h 5.00.

88

La Commissione fa valere, in tale contesto, che la limitazione di diffusione prevista dall’articolo 9, paragrafi 1 e 6, della legge sui servizi di media non si applica a talune categorie specifiche di programmi, in particolare agli annunci di interesse pubblico e ai messaggi di sensibilizzazione. Secondo tale istituzione, un annuncio di interesse pubblico è un breve messaggio a carattere informativo destinato ad attirare l’attenzione del pubblico su una questione importante. Analogamente, un messaggio di sensibilizzazione potrebbe essere interpretato nel senso che designa un comunicato o un messaggio concepito nell’interesse del pubblico, che sarebbe diffuso senza interesse commerciale, a fini non pubblicitari, dietro corrispettivo o no, e che sarebbe destinato a influenzare il telespettatore o l’ascoltatore di un servizio di media al fine di conseguire un obiettivo di interesse generale.

89

Tuttavia, l’articolo 32, paragrafo 4a, di tale legge escluderebbe espressamente dalle nozioni di «annuncio di interesse pubblico» e di «messaggio di sensibilizzazione», ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, di quest’ultima, i programmi «che possono nuocere al buon sviluppo fisico, mentale e morale dei bambini, in particolare avendo come elemento determinante (…) la promozione e la rappresentazione della divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, del cambiamento di sesso e dell’omosessualità». L’accesso ai programmi aventi carattere di servizio pubblico sarebbe quindi ampiamente limitato per i programmi che contengono scene che promuovono o rappresentano la divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, il cambiamento di sesso o l’omosessualità.

90

La Commissione ritiene quindi che tali misure costituiscano una restrizione alla fornitura di servizi audiovisivi contraria all’articolo 6 bis, paragrafo 1, della direttiva 2010/13.

91

Secondo detta istituzione, tale restrizione non può essere giustificata dall’obiettivo di prevenire una minaccia per lo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, dato che la semplice rappresentazione dell’omosessualità o della vita non cisgender non nuoce a tale sviluppo. Tali misure non sarebbero idonee a contrastare una siffatta minaccia e non sarebbero neppure proporzionate, in quanto l’Ungheria non avrebbe dimostrato l’esistenza di un nesso di causalità tra le restrizioni in questione e l’interesse generale invocato.

92

A tal riguardo, gli Stati membri non sarebbero completamente liberi, in assenza di prove di un danno potenziale per i minori, di affermare che taluni contenuti sono potenzialmente dannosi. Né il fatto che l’articolo 6 bis, paragrafo 1, della direttiva 2010/13 realizzi un’armonizzazione minima, né il principio di precauzione, né il principio di sussidiarietà porterebbero a una conclusione diversa.

93

La Commissione fa valere, in tale contesto, che una restrizione alla fornitura di servizi audiovisivi non può in alcun caso essere fondata sull’articolo 6 bis, paragrafo 1, della direttiva 2010/13 qualora essa riguardi contenuti con specifico riferimento al sesso o all’orientamento sessuale, dal momento che una siffatta restrizione è, per sua stessa natura, contraria al principio di non discriminazione, che è un principio generale del diritto dell’Unione sancito all’articolo 21 della Carta. Essa ricorda, a tale titolo, la giurisprudenza costante da cui risulta che gli Stati membri non possono fondarsi su un’interpretazione del diritto derivato che sia contraria, in particolare, ai diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento giuridico dell’Unione.

94

A tal riguardo, si dovrebbe constatare che la giurisprudenza risultante dalla sentenza del 27 aprile 2006, Richards (C‑423/04, EU:C:2006:256, punto 24 e giurisprudenza citata), secondo la quale la direttiva 2010/13 si applicherebbe anche alle discriminazioni che traggono origine dal cambiamento di sesso dell’interessato, riguarderebbe anche la discriminazione fondata sulla divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita.

95

Orbene, la restrizione alla diffusione di programmi aventi come elemento determinante la promozione o la rappresentazione della divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, del cambiamento di sesso o dell’omosessualità eliminerebbe la comparsa effettiva, in tali programmi, di persone non cisgender o non eterosessuali nonché del loro stile di vita, sebbene tali persone costituiscano parte integrante di una società caratterizzata dalla diversità e dal pluralismo, conformemente ai valori di cui all’articolo 2 TUE. L’articolo 9, paragrafo 6, della legge sui servizi di media integrerebbe quindi una discriminazione diretta fondata sul sesso o sull’orientamento sessuale, vietata dall’articolo 21, paragrafo 1, della Carta.

96

Contrariamente a quanto sosterrebbe l’Ungheria, tale discriminazione non potrebbe essere giustificata in virtù dell’articolo 24, paragrafo 2, e dell’articolo 14, paragrafo 3, della Carta.

97

In primo luogo, per quanto riguarda l’articolo 24, paragrafo 2, della Carta, la Commissione sostiene che i minori possono essere protetti da contenuti inadatti alla loro età senza che venga operata una discriminazione diretta fondata sul sesso e sull’orientamento sessuale. Inoltre, sarebbe perfettamente possibile presentare la diversità di genere in modo adeguato all’età. Ne conseguirebbe che l’articolo 9, paragrafo 6, della legge sui servizi di media non costituisce uno strumento necessario o appropriato che garantisca la tutela dei minori.

98

Al contrario, la differenza di trattamento fondata sul sesso e sull’orientamento sessuale operata da tale disposizione sarebbe tale da favorire il sentimento di stigmatizzazione e di alienazione delle persone, in particolare dei giovani e degli adolescenti la cui identità sessuale o il cui orientamento sessuale non risponderebbero alle «norme sociali tradizionali», in quanto tali restrizioni causano danni maggiori di quelli che esse preverrebbero, in particolare per quanto riguarda i minori.

99

Quanto alla rilevanza, a tal riguardo, della giurisprudenza risultante dalla sentenza della Corte EDU del 20 giugno 2017, Bayev e altri c. Russia (CE:ECHR:2017:0620JUD006766709), contestata dall’Ungheria, la Commissione sostiene che detta Corte ha, in tale sentenza, respinto la tesi secondo cui la semplice menzione dell’omosessualità o un dibattito pubblico aperto sulle minoranze sessuali nuocerebbe ai minori o agli adulti vulnerabili, sottolineando al contempo i motivi per i quali l’informazione e il dibattito sarebbero realmente vantaggiosi per la coesione sociale. La protezione contro il rischio di sfruttamento e di corruzione dei minori a causa della loro vulnerabilità non potrebbe limitarsi ai rapporti tra persone dello stesso sesso. In linea di principio, tale obbligo positivo dovrebbe essere altrettanto rilevante per i rapporti tra persone di sesso opposto.

100

Detta istituzione aggiunge che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ribadito tale giurisprudenza nella sua sentenza del 23 gennaio 2023, Macatė c. Lituania (CE:ECHR:2023:0123JUD006143519, § 210), nell’ambito della quale essa avrebbe sottolineato che non esistevano prove scientifiche né dati sociologici che suggerissero che un dibattito pubblico aperto sullo status sociale delle minoranze sessuali nuocerebbe ai minori e che, nei limiti in cui i minori che sono testimoni di manifestazioni a favore dei diritti delle persone non cisgender o non eterosessuali sono esposti alle idee di diversità, uguaglianza e tolleranza, l’adozione di tali opinioni non potrebbe che favorire la coesione sociale.

101

Orbene, nel caso di specie, l’articolo 9, paragrafo 6, della legge sui servizi di media implicherebbe che la semplice rappresentazione della divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, del cambiamento di sesso o dell’omosessualità sia altrettanto dannosa della rappresentazione gratuita della violenza, della pornografia o della sessualità. L’Ungheria non avrebbe neppure dimostrato che sarebbe nell’interesse superiore dei minori garantire che la rappresentazione di contenuti o di stili di vita non cisgender sia per loro accessibile solo a partire dall’età di 18 anni.

102

In secondo luogo, per quanto riguarda l’articolo 14, paragrafo 3, della Carta, la Commissione nega che l’articolo 9, paragrafo 6, della legge sui servizi di media preservi la libertà dei genitori di allevare i loro figli conformemente alle loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche personali, in quanto l’Ungheria non ha fornito spiegazioni convincenti quanto al modo in cui tale restrizione, o addirittura l’assenza di restrizioni relative al contenuto, inciderebbe sul diritto dei genitori di allevare liberamente i loro figli.

103

Da un lato, i diritti dei genitori ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, della Carta dovrebbero essere interpretati alla luce delle disposizioni dell’articolo 24 di quest’ultima, nonché della tutela dei diritti del minore. Dall’altro lato, tale articolo 14 sarebbe fondato sul diritto all’istruzione sancito dall’articolo 2 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU.

104

Orbene, il diritto dei genitori di assicurare l’educazione e l’istruzione dei loro figli conformemente alle loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sancito all’articolo 14, paragrafo 3, della Carta, non potrebbe essere interpretato nel senso che esso giustifichi l’adozione, da parte degli Stati membri, di una legislazione che leda, in modo discriminatorio, la libertà di espressione e la dignità umana altrui, compresi i minori.

105

Inoltre, dalla sentenza della Corte EDU del 7 dicembre 1976, Kjeldsen, Busk Madsen e Pedersen c. Danimarca (CE:ECHR:1976:1207JUD000509571, § 50), risulterebbe che la seconda frase dell’articolo 2 del citato protocollo addizionale mira a salvaguardare la possibilità di un pluralismo educativo, essenziale per la salvaguardia della «società democratica» come concepita dalla CEDU.

106

Quanto al resto, la Commissione sottolinea che l’articolo 9, paragrafi 1 e 6, nonché l’articolo 32, paragrafo 4a, della legge sui servizi di media non possono essere considerati «norme più dettagliate o più rigorose», ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2010/13, dal momento che siffatte norme più dettagliate o più rigorose sarebbero autorizzate solo nella misura in cui esse siano conformi al diritto dell’Unione, il che non si verificherebbe nel caso di specie.

107

L’Ungheria rileva, da un lato, che, in forza dell’articolo 7, paragrafo 2, della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, spetta ai fornitori di contenuti mediatici garantire che i programmi che possono arrecare pregiudizio allo sviluppo fisico, mentale e morale dei bambini o degli adolescenti non siano trasmessi quando questi ultimi possono, a causa dell’orario di trasmissione e di ricezione di tali programmi, guardarli. Dall’altro lato, i fornitori dei servizi di media assumerebbero una responsabilità analoga in forza delle disposizioni della direttiva 2010/13. Pertanto, l’articolo 6 bis e il considerando 60 di tale direttiva sottolineerebbero specificamente la necessità e l’importanza della protezione dei minori e prevedrebbero misure a tal fine.

108

A tal riguardo, detto Stato membro contesta la premessa su cui si fonda il ragionamento della Commissione, secondo la quale l’adozione di misure ai sensi dell’articolo 6 bis, paragrafo 1, di detta direttiva presupporrebbe che sia anzitutto dimostrato che i contenuti mediatici di cui trattasi sono effettivamente pregiudizievoli per lo sviluppo dei minori.

109

Infatti, dal momento che sarebbe impossibile valutare l’impatto reale di simili contenuti mediatici, spetterebbe agli Stati membri identificare, tenuto conto del carattere minimo dell’armonizzazione operata dall’articolo 6 bis, paragrafo 1, di detta direttiva e conformemente al principio di precauzione, i contenuti mediatici, gli elementi del programma o le modalità di presentazione che sono potenzialmente nocivi allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori. Per quanto riguarda il principio di precauzione, l’Ungheria rileva che la nozione di «salute umana» include la salute mentale ed uno sviluppo psicologico sano. Tale principio potrebbe pertanto essere invocato per sostenere che non esistono prove scientifiche attendibili che dimostrino che la messa a disposizione dei contenuti potenzialmente dannosi per i minori non è idonea a perturbare il loro sviluppo sano.

110

La determinazione e l’interpretazione di tali contenuti mediatici ritenuti dannosi, effettuate sulla base dei valori e delle percezioni culturali e morali degli Stati membri, nonché il livello di protezione da accordare, non sarebbero tuttavia armonizzati dalla direttiva 2010/13 e rientrerebbero quindi nella competenza esclusiva degli Stati membri.

111

Inoltre, ciascuno Stato membro sarebbe libero, in virtù del principio di sussidiarietà, di determinare e promuovere la protezione dei minori e il diritto dei genitori di allevare i loro figli in funzione delle loro convinzioni personali.

112

In primo luogo, per quanto riguarda il contenuto delle norme che disciplinano, per quanto riguarda la categoria V, la classificazione dei programmi in funzione dell’età, l’Ungheria fa valere che l’articolo 9, paragrafo 6, della legge sui servizi di media non può essere interpretato nel senso che taluni contenuti sarebbero classificati, in modo incondizionato, in tale categoria o che tali contenuti sarebbero considerati nocivi o dannosi per lo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori.

113

Infatti, la classificazione di un programma in detta categoria dipenderebbe dalle condizioni cumulative enunciate in tale disposizione. Da un lato, tale programma dovrebbe poter esercitare un’influenza negativa sullo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori. Dall’altro lato, tale influenza negativa potrebbe esistere solo se gli elementi potenzialmente pregiudizievoli presentassero un carattere determinante di detto programma.

114

In tale contesto, a meno che l’omosessualità o la vita non cisgender costituisca il tema centrale di un programma, la semplice rappresentazione di queste ultime non rivestirebbe un siffatto carattere determinante.

115

In secondo luogo, per quanto riguarda il carattere giustificato e proporzionato delle misure in questione, l’Ungheria ricorda, da un lato, che l’obiettivo fondamentale di interesse generale di queste ultime è quello di proteggere i minori dai contenuti mediatici nocivi di cui non misurano essi stessi i potenziali effetti nefasti.

116

Poiché sarebbe scientificamente riconosciuto che lo sviluppo dell’identità sessuale e dell’orientamento sessuale è influenzato dall’educazione, dalla cultura, dai media e dalla società, occorrerebbe adattare l’insegnamento, l’informazione e l’educazione all’età e allo sviluppo cognitivo ed emotivo della fascia di età interessata.

117

Dall’altro lato, la restrizione derivante dall’articolo 9, paragrafo 6, della legge sui servizi di media non comporterebbe l’esclusione di talune persone o di taluni stili di vita dallo spazio pubblico e non comporterebbe pertanto una discriminazione diretta fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità sessuale. L’Ungheria sottolinea che tale disposizione non mira ad escludere dalle comunicazioni pubbliche «le persone e le vite» che rappresentano l’omosessualità, il cambiamento di sesso o un’identità non corrispondente al sesso alla nascita. La sua ragion d’essere sarebbe la protezione dei minori, ragion per cui nessuna restrizione o nessun divieto sarebbe imposto agli adulti.

118

Per tale ragione, detto Stato membro contesta la rilevanza della sentenza della Corte EDU del 20 giugno 2017, Bayev e a. c. Russia (CE:ECHR:2017:0620JUD006766709), dal momento che non si potrebbe parlare, nel caso di specie, contrariamente alla situazione oggetto di quest’ultima sentenza, di una mancanza di specificità delle misure adottate. Esso sottolinea, in tale contesto, che le misure in questione, in particolare l’articolo 9, paragrafo 6, della legge sui servizi di media, precisano espressamente il loro ambito di applicazione, riferendosi alle relazioni che, nella vita corrente, possono incidere sullo sviluppo sano dei minori, in particolare per quanto riguarda l’ambiente educativo e mediatico. Quanto alla rilevanza della sentenza della Corte EDU del 23 gennaio 2023, Macatė c. Lituania (CE:ECHR:2023:0123JUD006143519), l’Ungheria sostiene che queste stesse misure non vietano in generale l’acquisto di beni o servizi che rappresentano o promuovono i contenuti determinati, e non incidono sul diritto dei genitori o dei tutori di informare i minori di tali questioni e di discuterne.

119

Occorrerebbe quindi prendere in considerazione le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo che riconoscono l’interesse superiore del minore e il margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri nella regolamentazione delle questioni sensibili. Il riconoscimento di tale margine di discrezionalità, come precisato dalla sentenza della Corte EDU del 7 dicembre 1976, Handyside c. Regno Unito (CE:ECHR:1976:1207JUD000549372, § 48), consentirebbe agli Stati membri di stabilire se sussista un’esigenza sociale imperativa di limitare un diritto particolare e, in caso affermativo, le misure che possono essere adottate per rispondervi.

120

L’Ungheria sostiene pertanto che la restrizione alla diffusione di taluni programmi introdotta dall’articolo 9, paragrafo 6, della legge sui servizi di media è giustificata dall’interesse superiore del minore, tutelato dall’articolo 24, paragrafo 2, della Carta, in quanto siffatte misure di protezione dei fanciulli devono essere considerate giustificate alla luce del principio di precauzione in presenza di contenuti che si può presumere abbiano un impatto negativo sul sano sviluppo dei minori.

121

Tale restrizione sarebbe giustificata anche alla luce dell’articolo 14, paragrafo 3, della Carta. Secondo l’Ungheria, dalla giurisprudenza derivante dalla sentenza del 15 luglio 2021, WABE e MH Müller Handel (C‑804/18 e C‑341/19, EU:C:2021:594), risulta al riguardo che il diritto dei genitori di assicurare l’educazione e l’istruzione dei loro figli conformemente alle loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche costituisce una ragione oggettiva idonea a giustificare restrizioni ai diritti sanciti dalla Carta.

122

L’Ungheria aggiunge che le misure in questione nell’ambito della presente parte della prima censura non imporrebbero restrizioni generali alla diffusione di contenuti mediatici per tutti i tipi di media e per tutte le piattaforme comunitarie e pubbliche, ma solo per i servizi di media lineari, cosicché esse non possono avere come effetto l’esclusione dallo spazio pubblico di un tema o di una persona.

123

Per quanto riguarda il divieto di qualificare dei contenuti in discussione come annunci di interesse pubblico e messaggi di sensibilizzazione, conformemente all’articolo 32, paragrafo 4a, della legge sui servizi di media, l’Ungheria sostiene che i messaggi di sensibilizzazione di interesse generale sono una forma di promozione, attraverso la pubblicità, che serve a realizzare gli obiettivi di interesse generale o di politica sociale perseguiti da diversi organismi o organizzazioni sia pubblici che non governativi. Pertanto, un programma avente come elemento determinante la presentazione o la promozione di contenuti potenzialmente dannosi per i minori non può essere considerato come un annuncio di interesse pubblico o un messaggio di sensibilizzazione. Orbene, tale articolo 32, paragrafo 4a, non escluderebbe la qualificazione come annuncio di interesse pubblico o messaggio di sensibilizzazione di programmi che si limiterebbero a presentare o promuovere i contenuti in questione, senza che questi ultimi costituiscano un elemento determinante del programma in questione. Del resto, detto articolo 32, paragrafo 4a, non prevedrebbe un divieto generale di diffusione di detti contenuti.

2) Giudizio della Corte

124

In via preliminare, occorre rilevare, da un lato, che, come risulta dal suo titolo e dal suo considerando 11, la direttiva 2010/13 mira al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi al fine del completamento di un autentico mercato interno di tali servizi. A tal fine, detta direttiva stabilisce un insieme minimo di norme coordinate applicabili a tutti i servizi di media audiovisivi, alcune delle quali, come risulta dal suo considerando 18, riguardano il contenuto di tali servizi (sentenza del 26 giugno 2025, Makeleio e Zougla, C‑555/23 e C‑556/23, EU:C:2025:484, punto 60).

125

Dall’altro lato, come enunciato dal considerando 20 della direttiva 2018/1808, che ha modificato la direttiva 2010/13 integrando in quest’ultima l’articolo 6 bis, paragrafo 1, la cui violazione è invocata nell’ambito della prima parte della prima censura, tale approccio volto a un’armonizzazione minima consente agli Stati membri di istituire un livello più elevato di protezione di fronte ai contenuti che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori.

126

Ai sensi del primo comma di tale articolo 6 bis, paragrafo 1, gli Stati membri adottano misure atte a garantire che i servizi di media audiovisivi forniti dai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione, i quali potrebbero nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, siano messi a disposizione del pubblico solo in maniera tale da garantire che i minori non possano, di regola, ascoltarli o vederli. Tali misure possono includere la scelta dell’ora di diffusione del programma, strumenti per la verifica dell’età o altre misure tecniche. Esse devono essere proporzionate alla potenziale nocività del programma.

127

A tal riguardo, occorre rilevare, da un lato, che, come sottolineato al punto 125 della presente sentenza, tale disposizione mira non ad un’armonizzazione completa, bensì minima. Dall’altro lato, in assenza di armonizzazione, a livello dell’Unione, delle norme applicabili alla classificazione e all’etichettatura dei programmi audiovisivi, spetta agli Stati membri determinare il livello al quale essi intendono garantire la protezione delle persone minori di fronte ai contenuti audiovisivi che possono nuocere al loro benessere e al loro sviluppo. Pertanto, le misure adottate da uno Stato membro al fine di proteggere i minori da contenuti audiovisivi che possono nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale non corrispondono necessariamente a una concezione condivisa da tutti gli Stati membri per quanto riguarda il livello e le modalità di tale protezione, posto che, infatti, tale concezione può variare da uno Stato membro all’altro a seconda in particolare di considerazioni di ordine morale o culturale (v., in tal senso, sentenze del 19 novembre 2020, ZW,C‑454/19, EU:C:2020:947, punto 42 e giurisprudenza citata, nonché del 23 marzo 2023, Booky.fi,C‑662/21, EU:C:2023:239, punti 5657).

128

Pertanto, come sostiene l’Ungheria, gli Stati membri dispongono, nell’attuazione dell’articolo 6 bis, paragrafo 1, della direttiva 2010/13, di un margine di discrezionalità per definire i servizi di media audiovisivi forniti da fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2020, Vivendi,C‑719/18, EU:C:2020:627, punto 47), a condizione, conformemente a tale disposizione, che le misure appropriate che essi adottano su tale base siano proporzionate al danno che il programma interessato potrebbe causare. Quest’ultimo requisito implica che dette misure non vadano al di là di quanto è necessario alla tutela di tale sviluppo e che esse non presentino un carattere sproporzionato rispetto a tale obiettivo (v., per analogia, sentenza del 5 dicembre 2024, Network One Distribution,C‑506/23, EU:C:2024:1003, punto 35 e giurisprudenza citata).

129

Inoltre, secondo una giurisprudenza costante, le prescrizioni inerenti alla tutela dei diritti fondamentali vincolano gli Stati membri quando questi attuano la normativa dell’Unione, di modo che tali Stati sono tenuti ad applicare detta normativa in condizioni che non violino le prescrizioni di cui sopra. In tale contesto, gli Stati membri devono, in particolare, fare in modo di non basarsi su un’interpretazione di un testo di diritto derivato la quale si ponga in conflitto con i summenzionati diritti fondamentali (v., in tal senso, sentenze del 26 giugno 2007, Ordre des barreaux francophones et germanophone e a., C‑305/05, EU:C:2007:383, punto 28; del 29 aprile 2015, Léger,C‑528/13, EU:C:2015:288, punto 41, e del 3 giugno 2025, Kinsa,C‑460/23, EU:C:2025:392, punto 69 nonché giurisprudenza citata).

130

Infatti, la Corte ha ripetutamente statuito che le disposizioni del diritto dell’Unione devono essere interpretate alla luce dei diritti fondamentali, che costituiscono parte integrante dei principi generali del diritto dell’Unione di cui la Corte garantisce il rispetto e che sono ormai iscritti nella Carta (sentenze del 13 maggio 2014, Google Spain e Google, C‑131/12, EU:C:2014:317, punto 68; del 25 maggio 2016, Meroni,C‑559/14, EU:C:2016:349, punto 45, e del 21 dicembre 2021, Bank Melli Iran,C‑124/20, EU:C:2021:1035, punto 70).

131

Ne consegue che, quando adottano misure ai sensi dell’articolo 6 bis, paragrafo 1, della direttiva 2010/13, gli Stati membri non possono violare, in particolare, il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso o sull’orientamento sessuale, sancito dall’articolo 21, paragrafo 1, della Carta, dato che tale divieto riveste carattere imperativo in quanto principio generale del diritto dell’Unione (sentenza del 25 novembre 2025, Wojewoda Mazowiecki,C‑713/23, EU:C:2025:917, punto 70 e giurisprudenza citata). Tale principio generale osta, in particolare, a che situazioni paragonabili siano trattate in maniera differente qualora tale differenza di trattamento non possa essere oggettivamente giustificata (v., in tal senso, sentenza del 1o marzo 2011, Association belge des Consommateurs Test‑Achats e a., C‑236/09, EU:C:2011:100, punto 28 nonché giurisprudenza citata).

132

A tal riguardo, occorre precisare che l’esistenza di una discriminazione vietata può risultare, in particolare, dal carattere offensivo e/o stigmatizzante di disposizioni nazionali nei confronti delle persone interessate (v., per quanto riguarda la discriminazione fondata sull’origine etnica, sentenza del 18 dicembre 2025, Slagelse Almennyttige Boligselskab, Afdeling Schackenborgvænge, C‑417/23, EU:C:2025:1017, punto 126 e giurisprudenza citata).

133

Per quanto riguarda in particolare la discriminazione fondata sul sesso, essa, secondo una giurisprudenza costante, non può essere ridotta alle sole discriminazioni derivanti dall’appartenenza all’uno o all’altro sesso. Tenuto conto del suo oggetto e della natura dei diritti che l’articolo 21, paragrafo 1, della Carta mira a tutelare, tale norma è destinata ad applicarsi non solo alle discriminazioni che trovano la loro origine nel cambiamento di sesso dell’interessato, vale a dire in una conversione di genere, ma anche alla discriminazione fondata sulla divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita [v., in tal senso e per analogia, sentenze del 27 aprile 2006, Richards,C‑423/04, EU:C:2006:256, punto 24; del 26 giugno 2018, MB (Cambiamento di sesso e pensione di fine lavoro), C‑451/16, EU:C:2018:492, punto 35, e del 9 gennaio 2025, Mousse,C‑394/23, EU:C:2025:2, punto 62 nonché giurisprudenza citata].

134

Nel caso di specie, l’articolo 9, paragrafo 6, della legge sui servizi di media, letto in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), di tale legge, dispone che sono classificati nella categoria V, e possono pertanto essere diffusi solo tra le h 22.00 e le h 5.00, i programmi rientranti nell’ambito di applicazione di detta legge che hanno come elemento determinante la promozione o la rappresentazione della divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso della nascita, del cambiamento di sesso o dell’omosessualità. L’articolo 32, paragrafo 4a, della medesima legge precisa inoltre che siffatti programmi non possono essere classificati come annunci di interesse pubblico o messaggi di sensibilizzazione, idonei a sfuggire per tale ragione alla limitazione derivante dal citato articolo 9, paragrafo 6. L’Ungheria sostiene che misure siffatte perseguono l’obiettivo della tutela dello sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, nonché del diritto dei genitori di allevare i loro figli in funzione delle proprie convinzioni personali.

135

Tuttavia, è giocoforza constatare che tali disposizioni della legge sui servizi di media operano una differenziazione direttamente fondata sul sesso e sull’orientamento sessuale, in quanto sottopongono a siffatti orari di diffusione questi soli programmi, ad esclusione dei programmi il cui elemento determinante sia la promozione o la rappresentazione dell’identità sessuale e dell’orientamento sessuale di persone cisgender ed eterosessuali. Una siffatta differenza di trattamento costituisce quindi una discriminazione in linea di principio vietata dall’articolo 21, paragrafo 1, della Carta.

136

In quanto fondate esclusivamente su considerazioni relative alle identità e agli orientamenti sessuali rappresentati in tali programmi, dette disposizioni si basano inoltre sulla premessa secondo cui qualsiasi rappresentazione o promozione della divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, del cambiamento di sesso o dell’omosessualità, quale che sia il suo contenuto specifico, è idonea a ledere l’interesse superiore del minore, il che rivela una preferenza per talune identità e taluni orientamenti sessuali a scapito di altri, e contribuisce così a stigmatizzare questi ultimi (v., per analogia, Corte EDU, 23 gennaio 2023, Macatė c. Lituania, CE:ECHR:2023:0123JUD006143519, §§ da 214 a 216).

137

In tale contesto, non può essere accolto l’argomento dell’Ungheria secondo cui l’articolo 9, paragrafo 6, della legge sui servizi di media, letto in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), di tale legge, nonché l’articolo 32, paragrafo 4a, della medesima legge, non vietano in maniera generale la diffusione dei programmi considerati.

138

Infatti, occorre precisare che l’articolo 21, paragrafo 1, della Carta vieta «qualsiasi» discriminazione fondata, segnatamente, sul sesso o sull’orientamento sessuale.

139

Inoltre, contrariamente a quanto sostiene l’Ungheria, la discriminazione derivante dalle disposizioni di cui trattasi non può essere giustificata né dalla promozione dell’interesse superiore del minore, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, della Carta, né dal diritto dei genitori di provvedere all’educazione e all’istruzione dei propri figli conformemente alle proprie convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sancito all’articolo 14, paragrafo 3, della Carta.

140

Al riguardo va rammentato che, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti da quest’ultima devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate delle limitazioni a tali diritti e libertà solo laddove esse siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

141

Orbene, nel caso di specie, alla luce delle considerazioni esposte al punto 136 della presente sentenza, occorre constatare che, basandosi sulla premessa secondo cui qualsiasi rappresentazione o promozione della divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, del cambiamento di sesso o dell’omosessualità, quale che sia il suo contenuto specifico, è suscettibile di ledere l’interesse superiore del minore, e rivelando così una preferenza per talune identità e taluni orientamenti sessuali a scapito di altri, che sono quindi stigmatizzati, le disposizioni nazionali di cui trattasi sono manifestamente contrarie alle prescrizioni scaturenti, in una società fondata sul pluralismo, dal divieto di discriminazione in base al sesso e all’orientamento sessuale affermato dall’articolo 21, paragrafo 1, della Carta e pregiudicano pertanto il contenuto essenziale di tale disposizione.

142

A tal riguardo, occorre ricordare che, in forza dell’articolo 52, paragrafo 1, prima frase, della Carta, una lesione del contenuto essenziale di un diritto garantito da quest’ultima non può, in nessun caso, essere giustificata (v., in tal senso, sentenze del 26 settembre 2024, Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg,C‑432/23, EU:C:2024:791, punto 74, nonché del 13 marzo 2025, Deldits,C‑247/23, EU:C:2025:172, punti 4550).

143

Inoltre, per quanto riguarda, in primo luogo, l’argomentazione dell’Ungheria vertente sull’articolo 24, paragrafo 2, della Carta, occorre ricordare che tale disposizione afferma il carattere fondamentale dei diritti del minore [v., in tal senso, sentenza del 14 gennaio 2021, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Rimpatrio di un minore non accompagnato), C‑441/19, EU:C:2021:9, punto 45].

144

Come sostiene l’Ungheria, gli Stati membri devono certo tener conto, nell’attuazione dell’articolo 6 bis, paragrafo 1, della direttiva 2010/13, dell’articolo 24 della Carta, il quale prevede, al suo paragrafo 1, che i minori hanno segnatamente diritto alla protezione necessaria al loro benessere, e, al paragrafo 2, che, in tutti gli atti relativi ai minori, compiuti tra l’altro dalle autorità pubbliche, l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente, esigenze che si riflettono nell’obiettivo di tale direttiva consistente, come risulta dai suoi considerando 60 e 104, nel garantire un elevato livello di protezione dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori.

145

Dunque, nel procedere a tale attuazione, spetta agli Stati membri valutare se i programmi dei fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione siano inadatti a tutti o a una parte dei minori, tenuto conto del particolare grado di sensibilità derivante dalla loro età nonché della circostanza che il loro sviluppo fisico, mentale o morale non è ancora completato.

146

Ciò non toglie che i minori possano essere adeguatamente tutelati di fronte a programmi non adatti alla loro età, senza che a tale titolo venga operata una discriminazione diretta fondata sul sesso e sull’orientamento sessuale come quella derivante, nel caso di specie, dall’articolo 9, paragrafo 6, della legge sui servizi di media, letto in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), di tale legge, nonché dall’articolo 32, paragrafo 4a, di quest’ultima.

147

Infatti, la semplice circostanza che dei contenuti promuovano o rappresentino la divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, il cambiamento di sesso o l’omosessualità non è idonea, in quanto tale, a dimostrare il carattere potenzialmente dannoso di tali contenuti.

148

Contrariamente a quanto sostiene l’Ungheria, tale conclusione non può essere rimessa in discussione dal margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri per tutelare i minori di fronte a servizi di media non adatti a loro, ricordato al punto 128 della presente sentenza, dato che tale margine di discrezionalità deve, in applicazione della giurisprudenza ricordata al punto 129 della medesima sentenza, essere esercitato nel rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta.

149

Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’argomentazione dell’Ungheria relativa all’articolo 14, paragrafo 3, della Carta, dalle spiegazioni relative alla Carta risulta che tale articolo 14 è ispirato sia alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri sia all’articolo 2 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU, secondo il quale, da un lato, «[n]essuno può vedersi negare il diritto all’istruzione» e, dall’altro, «[n]ell’esercizio delle funzioni che svolgerà nel settore dell’istruzione e dell’insegnamento, lo Stato rispetterà il diritto dei genitori di assicurare tale educazione e tale insegnamento conformemente alle loro convinzioni religiose e filosofiche». Da tali spiegazioni risulta anche che il diritto dei genitori sancito all’articolo 14, paragrafo 3, della Carta deve essere interpretato in relazione alle disposizioni dell’articolo 24 di quest’ultima.

150

Risulta peraltro dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’articolo 2 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU che il diritto dei genitori enunciato nella seconda frase di tale articolo 2 si innesta sul diritto fondamentale all’istruzione, ma che tale seconda frase mira in particolare a salvaguardare la possibilità di un pluralismo educativo, essenziale alla salvaguardia della «società democratica» come concepita dalla CEDU [Corte EDU, 7 dicembre 1976, Kjeldsen, Busk Madsen e Pedersen c. Danimarca, CE:ECHR:1976:1207JUD000509571, § 50, nonché Corte EDU, 25 giugno 2024, Ucraina c. Russia (Crimea), CE:ECHR:2024:0625JUD002095814, § 138].

151

Per quanto riguarda tale «pluralismo educativo», ai sensi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, occorre sottolineare che da quest’ultima deriva altresì che «sarebbe irrealistico attendersi che le convinzioni religiose o filosofiche dei genitori siano sistematicamente considerate prioritarie indipendentemente dalla situazione, in particolare al di fuori della scuola». La Corte europea dei diritti dell’uomo ha ricordato, in tale contesto, che «la [CEDU] non garantisce il diritto di una persona a non confrontarsi con opinioni contrarie alle proprie convinzioni». Pertanto, «[i]n ambiti così sensibili come il dibattito pubblico sull’educazione sessuale, nei quali occorre bilanciare le opinioni dei genitori, la politica educativa, nonché il diritto dei terzi alla libertà di espressione, le autorità si vedono costrette a ricorrere ai criteri dell’obiettività, del pluralismo, dell’esattezza scientifica e, infine, dell’utilità di un determinato tipo di informazioni per il pubblico giovane» (Corte EDU, 20 giugno 2017, Bayev e altri c. Russia, CE:ECHR:2017:0620JUD006766709, § 81 e 82).

152

Come rilevato, in sostanza, dall’avvocata generale al paragrafo 127 delle sue conclusioni, il diritto dei genitori di provvedere all’educazione e all’istruzione dei loro figli conformemente alle loro convinzioni, sancito all’articolo 14, paragrafo 3, della Carta, costituisce quindi un corollario del diritto all’istruzione, ai sensi di tale articolo 14, che consente ai genitori di provvedere all’educazione e all’istruzione dei loro figli conformemente alle loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche.

153

Ciò premesso, contrariamente a quanto sostenuto dall’Ungheria, tale diritto dei genitori di assicurare l’educazione e l’istruzione dei loro figli conformemente alle loro convinzioni non può essere interpretato come idoneo a giustificare, in generale, che uno Stato membro possa adottare misure configuranti una discriminazione diretta fondata sul sesso o sull’orientamento sessuale limitando la diffusione, nella sfera pubblica, di contenuti caratterizzati dal solo fatto che essi promuovono o rappresentano la divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, il cambiamento di sesso o l’omosessualità. Una siffatta restrizione alla diffusione sarebbe, al contrario, idonea a privare i genitori della loro libertà di scelta per quanto riguarda l’educazione e l’istruzione dei loro figli.

154

Peraltro, il semplice fatto che programmi diffusi da fornitori di servizi di media lineari abbiano come elemento determinante la promozione o la rappresentazione della divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, del cambiamento di sesso o dell’omosessualità, ai sensi di tale articolo 9, paragrafo 6, della legge sui servizi di media, non impedisce affatto ai genitori di esercitare nei confronti dei figli la loro responsabilità in quanto educatori o di orientarli in una direzione conforme alle proprie convinzioni religiose o filosofiche.

155

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, l’articolo 9, paragrafo 6, della legge sui servizi di media, letto in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), di tale legge, nonché l’articolo 32, paragrafo 4a, di detta legge non possono essere considerati misure atte a garantire, ai sensi dell’articolo 6 bis, paragrafo 1, della direttiva 2010/13, letto alla luce dell’articolo 21 della Carta, che dei servizi di media audiovisivi forniti da fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione dell’Ungheria e che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori siano messi a disposizione solo in condizioni tali che questi ultimi non possano normalmente ascoltarli né vederli.

156

Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dal principio di precauzione, invocato dall’Ungheria, poiché tale principio non è, in ogni caso, idoneo a giustificare l’adozione, in violazione del divieto previsto all’articolo 21, paragrafo 1, della Carta, di misure che costituiscano una discriminazione diretta fondata sul sesso e sull’orientamento sessuale.

157

Essa non può neppure essere rimessa in discussione in applicazione del principio di sussidiarietà, invocato dall’Ungheria, in quanto, come osservato dalla Commissione, tale Stato membro non ha contestato, mediante il ricorso di annullamento previsto dall’articolo 263 TFUE, la legittimità di tale articolo 6 bis, paragrafo 1, in base a detto principio per sottrarsi all’applicazione di tale disposizione.

158

Ne consegue che l’articolo 9, paragrafo 6, della legge sui servizi di media, letto in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), di tale legge, nonché l’articolo 32, paragrafo 4a, di detta legge non sono idonei a costituire misure rispondenti ai requisiti previsti dal citato articolo 6 bis, paragrafo 1, letto alla luce dell’articolo 21, paragrafo 1, della Carta.

159

Inoltre, occorre constatare, come sostiene la Commissione, che tale articolo 9, paragrafo 6, letto in combinato disposto con detto articolo 10, paragrafo 1, lettera d), nonché il citato articolo 32, paragrafo 4a, non possono neppure essere considerati quali norme più particolareggiate o più rigorose, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2010/13.

160

Infatti, ai sensi di quest’ultima disposizione, letta alla luce dei considerando 41 e 83 della direttiva di cui sopra, per garantire un’integrale ed adeguata protezione degli interessi della categoria di consumatori costituita dai telespettatori, gli Stati membri hanno la facoltà, per quanto riguarda i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione, di prevedere norme più particolareggiate o più rigorose e, in alcuni casi, condizioni differenti nei settori coordinati da tale direttiva, purché tali norme siano conformi al diritto dell’Unione e, in particolare, ai suoi principi generali (v., in tal senso, sentenza del 26 giugno 2025, Makeleio e Zougla, C‑555/23 e C‑556/23, EU:C:2025:484, punto 77 nonché giurisprudenza citata).

161

Ne consegue che, sebbene l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2010/13 consenta agli Stati membri di prevedere norme più particolareggiate o più rigorose nei settori coordinati da tale direttiva, tali norme devono, in applicazione di detta disposizione, essere conformi al diritto dell’Unione e, in particolare, ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta.

162

Orbene, poiché dalle considerazioni che precedono risulta che l’articolo 9, paragrafo 6, della legge sui servizi di media, letto in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), di tale legge, nonché l’articolo 32, paragrafo 4a, di detta legge violano il contenuto essenziale dell’articolo 21, paragrafo 1, della Carta, tali disposizioni della normativa ungherese non possono, in ogni caso, essere considerate come norme più particolareggiate o più rigorose, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva.

163

Ciò premesso, si deve concludere che la prima parte della prima censura è fondata.

b)   Sulla violazione dell’articolo 2 e dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/13

1) Argomenti delle parti

164

Con la seconda parte della prima censura, la Commissione sostiene che l’Ungheria ha violato il principio del paese d’origine, enunciato all’articolo 2 e all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/13.

165

Essa rileva che l’articolo 179, paragrafo 2, della legge sui servizi di media, che obbliga il Consiglio dei media, in caso di insorgenza di un problema in relazione alle disposizioni di tale legge, a chiedere l’attuazione di una misura efficace allo Stato membro alla cui giurisdizione soggiace il fornitore di servizi di media interessato, e a chiedere allo Stato membro competente di intervenire per porre fine alle violazioni segnalate dal Consiglio dei media, comporta una restrizione della libertà di ricezione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva.

166

In primo luogo, la Commissione fa valere che tale articolo 179, paragrafo 2, modifica in sostanza il principio del paese d’origine, in quanto istituisce un meccanismo mediante il quale lo Stato membro di destinazione tende ad obbligare lo Stato membro di origine a garantire il rispetto delle norme dello Stato membro di destinazione secondo condizioni diverse da quelle previste da detta direttiva.

167

Indubbiamente, l’articolo 3, paragrafo 2, della medesima direttiva fornirebbe un quadro normativo che consente agli Stati membri di derogare eccezionalmente alla libertà di ricevere servizi audiovisivi provenienti da altri Stati membri. Tuttavia, uno Stato membro non potrebbe creare una disposizione specifica parallela nel proprio diritto nazionale al fine di estendere le proprie norme ai fornitori di servizi soggetti alla giurisdizione di un altro Stato membro e di applicare una soglia di intervento inferiore a quella prevista da tale disposizione.

168

L’obbligo generale per il Consiglio dei media, in forza dell’articolo 179, paragrafo 2, della legge sui servizi di media, non può neppure essere validamente considerato come rientrante nella nozione di «norme più particolareggiate o più rigorose», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2010/13, poiché tale disposizione non può essere interpretata nel senso che consenta agli Stati membri di derogare all’obbligo di conformarsi alle disposizioni armonizzate da tale direttiva. Inoltre, tale articolo 4, paragrafo 1, esigerebbe un’analisi caso per caso, mentre l’articolo 179, paragrafo 2, della legge sui servizi di media enuncia un obbligo generale per il Consiglio dei media.

169

La Commissione aggiunge che, nei limiti in cui l’obbligo di azione per il Consiglio dei media ai sensi dell’articolo 179, paragrafo 2, della legge sui servizi di media abbraccia, in particolare, i casi di problemi constatati quanto alla classificazione di programmi in modo conforme all’articolo 9, paragrafo 6, di tale legge, detto obbligo si basa su criteri discriminatori, per un motivo identico a quello esposto al punto 93 della presente sentenza. Detta istituzione precisa al riguardo che le autorità ungheresi avrebbero già applicato in numerosi casi l’articolo 179, paragrafo 2, della legge sui servizi di media.

170

In secondo luogo, la Commissione fa osservare che l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 187, paragrafo 3, della legge sui servizi di media, nell’ipotesi in cui il fornitore di servizi di media non soddisfi la richiesta del Consiglio dei media entro un termine di due mesi, conformemente all’articolo 179, paragrafo 4, di tale legge, è idonea a limitare la libertà di ricezione e di ritrasmissione prevista dalla direttiva 2010/13, in circostanze che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva.

171

In terzo luogo, per quanto riguarda l’argomento dell’Ungheria vertente sull’asserito margine di discrezionalità degli Stati membri risultante dalla sentenza del 22 settembre 2011, Mesopotamia Broadcast e Roj TV (C‑244/10 e C‑245/10, EU:C:2011:607), la Commissione rileva che tale sentenza riguarda l’interpretazione della direttiva 89/552, mentre le misure nazionali in questione rientrano nell’ambito regolamentato dalla direttiva 2010/13, ragion per cui il principio del paese d’origine sarebbe applicabile.

172

La Corte avrebbe precisato, al punto 53 di detta sentenza, che siffatte misure devono rispettare l’obbligo di non impedire la ritrasmissione propriamente detta nel territorio dello Stato membro di ricezione delle trasmissioni televisive realizzate da un organismo di radiodiffusione a partire da un altro Stato membro. Orbene, tale requisito non sarebbe soddisfatto nel caso di specie, dal momento che potrebbero essere adottate sanzioni nei confronti dei fornitori di servizi di media, compresi i fornitori di servizi di media transfrontalieri.

173

L’Ungheria replica che il principio del paese d’origine garantito dalla direttiva 2010/13 non è violato.

174

In primo luogo, il fondamento giuridico della procedura prevista dall’articolo 179 della legge sui servizi di media non sarebbe l’articolo 3, bensì l’articolo 4 di tale direttiva. Tale articolo 179 conterrebbe disposizioni che consentono di contrastare i tentativi di elusione delle norme previste dalla legge sui servizi di media, da parte di fornitori di servizi di media che non sono stabiliti in Ungheria ma che destinano la totalità o la maggior parte dei loro servizi al territorio ungherese.

175

In secondo luogo, la legge di modifica non avrebbe inserito un nuovo articolo 179, paragrafo 2, nella legge sui servizi di media, ma avrebbe soltanto modificato tale disposizione, precisando che, qualora un fornitore di servizi non soggetto alla giurisdizione dell’Ungheria abbia commesso una violazione, il Consiglio dei media ha l’obbligo di chiedere allo Stato membro competente di adottare misure efficaci.

176

Tale articolo 179, paragrafo 2, costituirebbe quindi l’attuazione di un meccanismo di leale cooperazione al fine di trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente, conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2010/13.

177

In terzo luogo, dalla sentenza del 22 settembre 2011, Mesopotamia Broadcast e Roj TV (C‑244/10 e C‑245/10, EU:C:2011:607, punto 37), risulterebbe che gli Stati membri dispongono di un certo margine di manovra, sulla base di considerazioni di ordine pubblico, di buon costume o di pubblica sicurezza, riguardo alle norme generalmente applicabili nel loro territorio per trasmissioni televisive provenienti da un altro Stato membro.

2) Giudizio della Corte

178

In via preliminare, occorre ricordare, da un lato, che l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2010/13 impone a ciascun Stato membro di provvedere affinché tutti i servizi di media audiovisivi trasmessi da fornitori di servizi di media soggetti alla sua giurisdizione rispettino le norme dell’ordinamento giuridico applicabili ai servizi di media audiovisivi destinati al pubblico in questo stesso Stato membro.

179

Dall’altro lato, l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/13 obbliga gli Stati membri ad assicurare la libertà di ricezione e a non ostacolare la ritrasmissione sul proprio territorio di servizi di media audiovisivi provenienti da altri Stati membri per ragioni ricadenti nei settori coordinati da detta direttiva.

180

Nondimeno, il paragrafo 2 del citato articolo 3 permette agli Stati membri di derogare in via provvisoria al paragrafo 1 del medesimo articolo qualora un servizio di media audiovisivo erogato da un fornitore di servizi di media soggetto alla giurisdizione di un altro Stato membro violi in maniera evidente, grave e seria l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o l’articolo 6 bis, paragrafo 1, della medesima direttiva oppure arrechi pregiudizio ovvero presenti un rischio serio e grave di pregiudizio per la salute pubblica.

181

Peraltro, come enunciato dal considerando 33 della direttiva 2010/13, il principio del paese d’origine, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, nonché all’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, riveste un’importanza fondamentale per la creazione di un mercato interno. Tale principio deve essere applicato a tutti i servizi di media audiovisivi al fine di garantire ai fornitori di servizi di media la certezza giuridica necessaria per la realizzazione di nuovi modelli di attività e per la diffusione di tali servizi. Esso è altresì fondamentale per assicurare la libera circolazione dell’informazione e dei programmi audiovisivi nel mercato interno.

182

In primo luogo, occorre verificare se l’articolo 179, paragrafo 2, della legge sui servizi di media ostacoli nel territorio ungherese la ritrasmissione di servizi di media audiovisivi provenienti da altri Stati membri per ragioni che rientrano nei settori coordinati da tale direttiva, in violazione della regola sancita all’articolo 3, paragrafo 1, di quest’ultima.

183

A questo proposito occorre sottolineare che la Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera – che è stata elaborata contemporaneamente alla direttiva 89/552 e alla quale tale direttiva nonché la direttiva 2010/13 fanno riferimento – richiede, al suo articolo 4, che contiene una disposizione simile all’articolo 3, paragrafo 1, di quest’ultima direttiva, che le parti di tale convenzione «assicur[i]no libertà di ricezione» e «non ostacol[i]no la ritrasmissione» sul loro territorio di servizi che rientrano nell’ambito di applicazione di detta convenzione e che sono conformi alle disposizioni di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza del 4 luglio 2019, Baltic Media Alliance, C‑622/17; in prosieguo: la «sentenza Baltic Media Alliance, EU:C:2019:566, punto 69).

184

La Corte ha statuito, in tale contesto, riguardo alla direttiva 89/552, il cui articolo 2 bis, paragrafi 1 e 2, corrisponde, in sostanza, all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/13, che tale prima direttiva stabiliva il principio del riconoscimento, da parte dello Stato membro di ricezione, della funzione di controllo dello Stato membro di origine in riferimento ai servizi di media audiovisivi dei fornitori soggetti alla sua giurisdizione (sentenza Baltic Media Alliance, punto 71 e giurisprudenza citata).

185

La Corte ha inoltre sottolineato in proposito che il controllo dell’applicazione del diritto dello Stato membro di origine applicabile ai servizi di media audiovisivi e dell’osservanza delle disposizioni della direttiva 89/552 compete solo allo Stato membro dal quale provengono tali servizi e che lo Stato membro di ricezione non è autorizzato ad esercitare un proprio controllo per ragioni ricadenti negli ambiti coordinati dalla direttiva in parola (sentenza Baltic Media Alliance, punto 72 e giurisprudenza citata).

186

Invece, la direttiva 2010/13 non osta, in linea di principio, all’applicazione di una normativa nazionale che persegua, in via generale, un obiettivo di interesse generale senza tuttavia istituire un secondo controllo delle trasmissioni televisive in aggiunta a quello che lo Stato membro da cui proviene la trasmissione è tenuto ad effettuare (sentenza Baltic Media Alliance, punto 73 e giurisprudenza citata).

187

Pertanto, una misura nazionale che persegua un obiettivo di interesse generale e disciplini taluni aspetti della diffusione o della distribuzione di servizi di media audiovisivi non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/13, a meno che essa non istituisca un secondo controllo delle trasmissioni di radiodiffusione televisiva che si aggiunge a quello che lo Stato membro di emissione è tenuto ad effettuare (sentenza Baltic Media Alliance, punto 74 e giurisprudenza citata).

188

Così, non costituisce un ostacolo, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, una misura nazionale che, in generale, persegua un obiettivo di ordine pubblico e che disciplini le modalità di distribuzione di un canale televisivo ai consumatori dello Stato membro di ricezione, laddove siffatte modalità non impediscano la ritrasmissione propriamente detta di detto canale e una siffatta misura non possa quindi essere considerata come istitutiva di un secondo controllo della trasmissione del canale di cui trattasi che si aggiunge a quello che lo Stato membro di emissione è tenuto ad effettuare (v., in tal senso, sentenza Baltic Media Alliance, punto 77).

189

Nel caso di specie, occorre constatare che l’articolo 179, paragrafo 2, della legge sui servizi di media introduce un obbligo per il Consiglio dei media, in particolare in caso di violazione delle disposizioni pertinenti di tale legge, di chiedere l’attuazione di una misura efficace allo Stato membro di emissione alla cui giurisdizione soggiace il fornitore di servizi di media interessato. In tale contesto, il Consiglio dei media chiede a tale Stato membro di intervenire per porre fine alle violazioni da esso segnalate.

190

Conformemente all’articolo 179, paragrafo 4, di detta legge, il Consiglio dei media può applicare, in particolare, le conseguenze giuridiche di cui all’articolo 187, paragrafo 3, lettera c), della medesima legge, il che può condurre, in caso di violazione grave e ripetuta, alla sospensione dell’esercizio del diritto di fornire servizi di media per un periodo massimo di una settimana.

191

Inoltre, come rilevato dalla Commissione, tale articolo 179 è destinato ad applicarsi a programmi che possono esercitare un’influenza negativa sullo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 6, della legge sui servizi di media. Una siffatta constatazione è sufficiente a dimostrare che detto articolo 179 rientra nei settori coordinati dalla direttiva 2010/13, come attesta il suo articolo 6 bis, il quale mira appunto a proteggere lo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori premunendoli contro contenuti audiovisivi inadatti alla loro età.

192

Di conseguenza, l’articolo 179, paragrafo 2, della legge sui servizi di media può istituire un secondo controllo delle trasmissioni televisive che si aggiunge a quello che lo Stato membro di emissione è tenuto ad effettuare. Tale secondo controllo è, in linea di principio, in contrasto con la direttiva 2010/13, poiché ostacola la ritrasmissione propriamente detta sul territorio ungherese di servizi di media audiovisivi provenienti da altri Stati membri, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva.

193

In secondo luogo, è giocoforza constatare che la deroga al principio del paese d’origine introdotta dall’articolo 179, paragrafo 2, della legge sui servizi di media non può essere giustificata ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, di detta direttiva.

194

Ai sensi di quest’ultima disposizione, uno Stato membro può derogare in via provvisoria al paragrafo 1 del medesimo articolo 3 se un servizio di media audiovisivi erogato da un fornitore di servizi di media soggetto alla giurisdizione di un altro Stato membro viola in maniera evidente, grave e seria segnatamente l’articolo 6 bis, paragrafo 1, di detta direttiva ovvero arreca un pregiudizio o presenta un rischio serio e grave di pregiudizio per la salute pubblica.

195

Orbene, da un lato, come constatato ai punti da 135 a 155 della presente sentenza, la mera circostanza che dei servizi di media audiovisivi sotto forma di programmi audiovisivi abbiano come elemento determinante la promozione o la rappresentazione della divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, del cambiamento di sesso o dell’omosessualità non può giustificare l’adozione, nei confronti di tali programmi, di misure appropriate, ai sensi dell’articolo 6 bis, paragrafo 1, della direttiva 2010/13, per il motivo che tali programmi potrebbero nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori.

196

Dall’altro lato, conformemente ai principi risultanti dalla giurisprudenza ricordata ai punti da 127 a 133 della presente sentenza, l’espressione «rischio serio e grave di pregiudizio per la salute pubblica», utilizzata all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2010/13, deve essere interpretata in modo conforme, in particolare, all’articolo 21, paragrafo 1, della Carta, che vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata sul sesso o sull’orientamento sessuale. Orbene, per motivi analoghi a quelli esposti, in particolare, ai punti da 135 a 154 della presente sentenza, si deve constatare che neppure servizi di media audiovisivi come quelli di cui all’articolo 9, paragrafo 6, della legge sui servizi di media possono essere all’origine di un siffatto rischio serio e grave di pregiudizio per la salute pubblica, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva, per il solo motivo che essi hanno come elemento determinante la promozione o la rappresentazione della divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, del cambiamento di sesso e dell’omosessualità.

197

In tali circostanze, l’Ungheria non può neppure invocare utilmente considerazioni attinenti all’ordine pubblico, ai buoni costumi o alla pubblica sicurezza per giustificare l’esercizio da parte del Consiglio dei media della competenza conferitagli dall’articolo 179, paragrafo 2, della legge sui servizi di media, letto in combinato disposto con l’articolo 179, paragrafo 4, lettera a), e con l’articolo 187, paragrafo 3, lettera c), di tale legge, al fine di ostacolare la ritrasmissione propriamente detta dei servizi di media audiovisivi provenienti da altri Stati membri che presentino le caratteristiche di cui all’articolo 9, paragrafo 6, di detta legge (v., in tal senso, sentenza del 22 settembre 2011, Mesopotamia Broadcast e Roj TV, C‑244/10 e C‑245/10, EU:C:2011:607, point 37).

198

In terzo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dall’Ungheria, l’articolo 179, paragrafo 2, della legge sui servizi di media non trova maggior fondamento neppure nell’articolo 4 della direttiva 2010/13.

199

Come risulta dal punto 160 della presente sentenza, gli Stati membri hanno la facoltà, conformemente al paragrafo 1 di tale articolo 4, per quanto riguarda i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione, di prevedere norme più particolareggiate o più rigorose e, in taluni casi, condizioni diverse, nei settori disciplinati da tale direttiva, purché tali norme siano conformi al diritto dell’Unione e, in particolare, ai suoi principi generali.

200

Inoltre, l’articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva consente in via eccezionale, in sostanza, che l’applicazione di tali norme più particolareggiate o più rigorose, adottate da uno Stato membro, sia imposta a un fornitore di servizi di media soggetto alla giurisdizione di un altro Stato membro ma che fornisce un servizio di media audiovisivi destinato interamente o principalmente al territorio del primo Stato membro.

201

Tuttavia, la competenza che il Consiglio dei media trae dalle disposizioni della legge sui servizi di media menzionate al punto 197 della presente sentenza, per quanto riguarda programmi che presentino le caratteristiche di cui all’articolo 9, paragrafo 6, della medesima legge, non può, in ogni caso, costituire un’attuazione lecita dell’articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva.

202

Infatti, dalla formulazione stessa di quest’ultima disposizione risulta che uno Stato membro può avvalersene solo qualora abbia esercitato la propria facoltà, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, della medesima direttiva, di adottare norme più particolareggiate o più rigorose di interesse pubblico generale, nel rispetto del diritto dell’Unione.

203

Orbene, al punto 162 della presente sentenza è stato constatato che l’articolo 9, paragrafo 6, della legge sui servizi di media, letto in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), di tale legge, non può costituire una norma rispondente a tale qualificazione, dal momento che detta disposizione viola il contenuto essenziale dell’articolo 21, paragrafo 1, della Carta.

204

Ciò premesso, si deve concludere che la seconda parte della prima censura è fondata.

c)   Sulla violazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), ii), della direttiva 2010/13

1) Argomenti delle parti

205

Con la terza parte della prima censura, la Commissione sostiene che l’Ungheria ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), ii), della direttiva 2010/13.

206

Essa rileva che l’articolo 8, paragrafo 1a, della legge sulla pubblicità commerciale vieta di mettere a disposizione delle persone di età inferiore ai diciotto anni pubblicità che promuovono o rappresentano la divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, il cambiamento di sesso o l’omosessualità.

207

In primo luogo, la Commissione fa valere che tale misura viola il divieto di discriminazione fondata sul sesso o sull’orientamento sessuale previsto all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), ii), della direttiva 2010/13, il quale costituirebbe l’espressione del principio generale del divieto di discriminazioni, in quanto principio generale del diritto dell’Unione attualmente sancito dall’articolo 21 della Carta. Infatti, il divieto delle comunicazioni commerciali che descrivono una divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita o che promuovono o rappresentano il cambiamento di sesso o l’omosessualità porta ad eliminare de facto la rappresentazione, in tali comunicazioni, di persone e di vite non cisgender o non eterosessuali, mentre queste ultime costituiscono parte integrante di una società caratterizzata dalla diversità e dal pluralismo, conformemente ai valori di cui all’articolo 2 TUE.

208

A questo proposito, la Commissione sottolinea che, secondo una giurisprudenza costante relativa all’interpretazione della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24), la discriminazione fondata sul sesso non può essere ridotta alle sole discriminazioni derivanti dall’appartenenza all’uno o all’altro sesso, in quanto tale direttiva è parimenti destinata, tenuto conto del suo oggetto e della natura dei diritti che essa mira a tutelare, ad applicarsi alle discriminazioni che trovano la loro origine nel cambiamento di sesso della persona interessata (sentenza del 27 aprile 2006, Richards,C‑423/04, EU:C:2006:256, punto 24 e giurisprudenza citata). Orbene, tale giurisprudenza dovrebbe applicarsi anche alla discriminazione fondata sulla divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita.

209

In secondo luogo, l’articolo 8, paragrafo 1a, della legge sulla pubblicità commerciale metterebbe in evidenza, o addirittura richiederebbe, una disparità di trattamento in funzione dell’identità sessuale e dell’orientamento sessuale, in quanto prevedrebbe, al di là della disposizione volta a proteggere i minori dall’esposizione a qualsiasi forma di sessualità, un divieto delle pubblicità che promuovono o rappresentano la divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, il cambiamento di sesso o l’omosessualità.

210

In terzo luogo, l’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), ii), della direttiva 2010/13 non costituirebbe una base giuridica che autorizzi a derogare al principio di non discriminazione. Infatti, non esisterebbe alcuna disposizione che consenta agli Stati membri di giustificare una discriminazione diretta fondata, tra l’altro, sul sesso o sull’orientamento sessuale.

211

L’articolo 8, paragrafo 1a, della legge sulla pubblicità commerciale, che introdurrebbe una discriminazione fondata sul sesso o sull’orientamento sessuale, non potrebbe essere giustificato neppure sulla base dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera g), di tale direttiva, in quanto misura volta a prevenire i danni mentali o morali causati ai minori.

212

In quarto luogo, la circostanza che l’articolo 24, paragrafo 1, della legge sui servizi di media vieti i contenuti discriminatori nelle comunicazioni commerciali non può, in quanto tale, legittimare una violazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), ii), della direttiva 2010/13 per effetto dell’articolo 8, paragrafo 1a, della legge sulla pubblicità commerciale.

213

L’Ungheria replica, in primo luogo, che l’articolo 8, paragrafo 1a, della legge sulla pubblicità commerciale non può violare la direttiva 2010/13, poiché la pubblicità accessibile nei servizi di media è considerata una comunicazione commerciale ai sensi delle norme speciali della legge sui servizi di media e, pertanto, i rispettivi ambiti di applicazione sostanziali della legge sulla pubblicità commerciale e di tale direttiva non coinciderebbero.

214

Inoltre, le comunicazioni commerciali nei servizi di media non si distinguerebbero, sotto il profilo della tutela dei minori, da altri contenuti mediatici, cosicché le misure di protezione si applicherebbero allo stesso modo a tutti i programmi. Se così non fosse, l’obiettivo di interesse generale della tutela dei minori non potrebbe essere raggiunto. Orbene, per quanto riguarda i servizi di media, le disposizioni della legge sulla pubblicità commerciale dovrebbero essere interpretate insieme con quelle della legge sui servizi di media e della legge n. CIV del 2010 sulla libertà di stampa e con le norme fondamentali applicabili ai contenuti diffusi dai media. Una siffatta interpretazione congiunta mostrerebbe che solo le norme speciali della legge sui servizi di media si applicano alle comunicazioni commerciali presentate nei servizi di media.

215

In secondo luogo, tale Stato membro sostiene che l’articolo 8, paragrafo 1a, della legge sulla pubblicità commerciale non costituisce un divieto di diffusione, ma deve piuttosto essere considerato, in forza del principio dell’ingerenza proporzionata, come una normativa giustificata e necessaria ai fini della tutela dei minori.

216

In terzo luogo, l’articolo 24, paragrafo 1, della legge sui servizi di media prevedrebbe esso stesso un divieto di discriminazione, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), ii), della direttiva 2010/13.

217

Ne conseguirebbe che l’articolo 8, paragrafo 1a, della legge sulla pubblicità commerciale non è contrario a tale articolo 9, paragrafo 1, lettera c), ii).

2) Giudizio della Corte

218

In via preliminare, occorre ricordare che, ai termini dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), ii), della direttiva 2010/13, le comunicazioni commerciali audiovisive rientrano nella nozione di «servizio di media audiovisivi», ai sensi di tale direttiva.

219

L’articolo 1, paragrafo 1, lettera h), di detta direttiva definisce la nozione di «comunicazione commerciale audiovisiva» in modo ampio, come enunciato dal considerando 31 della medesima direttiva. Tale nozione comprende quindi «immagini, sonore o non, destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, i beni, i servizi o l’immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un’attività economica»; tali immagini «accompagnano o sono inserite in un programma (…) dietro pagamento o altro compenso o a fini di autopromozione» e «[t]ra le forme di comunicazione commerciale audiovisiva figurano, tra l’altro, la pubblicità televisiva, la sponsorizzazione, la televendita e l’inserimento di prodotti».

220

Inoltre, l’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), ii), della direttiva 2010/13 prescrive che gli Stati membri provvedano affinché le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione non contengano discriminazioni fondate sul sesso, sull’origine razziale o etnica, sulla nazionalità, sulla religione o sulle convinzioni personali, sulla disabilità, sull’età o sull’orientamento sessuale.

221

Con tale articolo 9, paragrafo 1, lettera c), ii), il legislatore dell’Unione ha previsto un motivo di divieto vertente, in particolare, su una discriminazione fondata sul sesso o sull’orientamento sessuale, motivo che costituisce il corollario dell’obbligo di rispettare il principio di non discriminazione (v., per analogia, sentenza del 26 giugno 2025, Makeleio e Zougla, C‑555/23 e C‑556/23, EU:C:2025:484, punto 70).

222

Detto articolo 9, paragrafo 1, lettera c), ii), concretizza quindi, nel settore da esso disciplinato, il principio generale di non discriminazione ormai sancito dall’articolo 21 della Carta, che vieta qualsiasi discriminazione fondata, segnatamente, sul sesso o sull’orientamento sessuale, fermo restando che tale divieto, come ricordato al punto 131 della presente sentenza, riveste carattere imperativo in quanto principio generale del diritto dell’Unione.

223

Nel caso di specie, occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1a, della legge sulla pubblicità commerciale, «[è] vietato mettere a disposizione delle persone di età inferiore a diciotto anni pubblicità che descrivano la sessualità di per sé stessa, o che promuovano o rappresentino la divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, il cambiamento di sesso e l’omosessualità».

224

A tal riguardo, e in primo luogo, deve essere respinto l’argomento dell’Ungheria secondo cui la pubblicità accessibile nei servizi di media, quale prevista da tale articolo 8, paragrafo 1a, dovrebbe essere interpretata alla luce della legge sui servizi di media e della legge n. CIV del 2010 sulla libertà di stampa e sulle norme fondamentali applicabili ai contenuti diffusi dai media, cosicché tale disposizione non rientrerebbe nell’ambito di applicazione ratione materiae della direttiva 2010/13.

225

Infatti, tenuto conto della portata molto ampia della nozione di «pubblicità» utilizzata in detto articolo 8, paragrafo 1a, occorre constatare che tale nozione può rientrare in quella di «comunicazione commerciale audiovisiva», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera h), di tale direttiva, nozione che può in particolare, come ricordato al punto 219 della presente sentenza, assumere la forma di una pubblicità televisiva e di un inserimento di prodotti.

226

In tale contesto, l’affermazione dell’Ungheria relativa all’applicazione esclusiva delle norme speciali della legge sui servizi di media alle comunicazioni commerciali presentate nei servizi di media non può essere accolta.

227

In secondo luogo, occorre verificare se l’articolo 8, paragrafo 1a, della legge sulla pubblicità commerciale violi l’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), ii), della direttiva 2010/13.

228

Come risulta da una giurisprudenza costante, ricordata al punto 133 della presente sentenza, la discriminazione fondata sul sesso non può essere ridotta alle sole discriminazioni derivanti dall’appartenenza all’uno o all’altro sesso. Tenuto conto del suo oggetto e della natura dei diritti che quest’ultimo articolo mira a tutelare, tale disposizione è destinata ad applicarsi non solo alle discriminazioni che trovano la loro origine nel cambiamento di sesso dell’interessato, vale a dire in una conversione di genere, ma anche alla discriminazione fondata sulla divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita.

229

Orbene, poiché l’articolo 8, paragrafo 1a, della legge sulla pubblicità commerciale esclude, incondizionatamente, che pubblicità che promuovono o rappresentano la divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, il cambiamento di sesso o l’omosessualità siano messe a disposizione delle persone di età inferiore ai diciotto anni, si deve ritenere che tale disposizione operi una discriminazione direttamente fondata sul sesso e sull’orientamento sessuale. Infatti, il divieto previsto da tale disposizione ha la conseguenza, in pratica, di costringere i fornitori di servizi di media audiovisivi rientranti nel suo ambito di applicazione ad operare una discriminazione fondata sul sesso e sull’orientamento sessuale, poiché li priva di qualsiasi possibilità di procedere a una siffatta messa a disposizione.

230

Di conseguenza, il divieto di mettere a disposizione dei minori siffatte pubblicità, in forza di detto articolo 8, paragrafo 1a, viola l’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), ii), della direttiva 2010/13, interpretato alla luce del divieto di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso o sull’orientamento sessuale previsto dall’articolo 21, paragrafo 1, della Carta.

231

Tale discriminazione non può essere giustificata alla luce dell’obiettivo di interesse generale invocato da tale Stato membro, vale a dire la tutela dei minori contro le pubblicità aventi contenuti asseritamente nocivi.

232

Invero, come risulta dal considerando 104 della direttiva 2010/13, il legislatore dell’Unione ha sottolineato che la protezione dei minori di fronte alla presenza di contenuti audiovisivi che possono essere per loro nocivi costituisce un obiettivo di interesse generale degno di un elevato livello di protezione (v., in tal senso, sentenza del 23 marzo 2023, Booky.fi,C‑662/21, EU:C:2023:239, punto 40).

233

Tuttavia, per analogia con quanto constatato ai punti da 135 a 162 della presente sentenza, i minori possono essere adeguatamente protetti contro contenuti inadatti alla loro età senza che sia operata a tale titolo una discriminazione diretta fondata sul sesso e sull’orientamento sessuale come quella derivante dall’articolo 8, paragrafo 1a, della legge sulla pubblicità commerciale, in quanto tale norma viola il contenuto essenziale dell’articolo 21, paragrafo 1, della Carta.

234

Per gli stessi motivi, tale articolo 8, paragrafo 1a, non può neppure costituire una misura volta a prevenire il verificarsi di danni mentali o morali nei minori, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera g), di detta direttiva.

235

Ciò premesso, si deve concludere che la terza parte della prima censura è fondata.

d)   Conclusione

236

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve dichiarare fondata la prima censura.

2.   Sulla seconda censura, relativa a violazioni dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31

a)   Sull’esistenza di una restrizione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31

1) Sull’articolo 6/A della legge sulla protezione dei minori

i) Argomenti delle parti

237

Con la prima parte della seconda censura, la Commissione addebita all’Ungheria di aver violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31.

238

Essa rileva che l’articolo 6/A della legge sulla protezione dei minori vieta di mettere a disposizione delle persone di età inferiore ai diciotto anni contenuti che promuovono o rappresentano la divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, il cambiamento di sesso o l’omosessualità.

239

In primo luogo, detta istituzione sostiene che tale articolo 6/A ricade sotto il divieto contemplato dall’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31, in quanto quest’ultima disposizione non richiede che la norma nazionale si applichi esplicitamente o esclusivamente ai servizi della società dell’informazione.

240

A tal riguardo, anzitutto, le disposizioni della legge sulla protezione dei minori potrebbero avere un’incidenza diretta sui servizi della società dell’informazione, in quanto l’articolo 2, lettera a), di tale direttiva definisce tali servizi in modo ampio.

241

Poi, come risulterebbe dalla giurisprudenza risultante dalla sentenza del 14 luglio 2022, ASADE (C‑436/20, EU:C:2022:559, punto 63 e giurisprudenza citata), i servizi forniti nell’interesse pubblico e senza scopo di lucro, che si trovino in concorrenza con quelli proposti da operatori che perseguono uno scopo di lucro, sarebbero considerati attività economiche ai sensi dell’articolo 57 TFUE.

242

Quale terzo profilo, sarebbe irrilevante al riguardo la circostanza, invocata dall’Ungheria, che le entità contemplate dall’articolo 6/A della legge sulla protezione dei minori possono parimenti esercitare talune attività non economiche, dal momento che tali entità potrebbero sempre esercitare altre attività che costituirebbero servizi della società dell’informazione. Allo stesso modo, il fatto che dette entità siano prestatori di servizi privati non potrebbe ostare alla qualificazione delle loro attività come prestazioni di servizi.

243

Quale quarto aspetto, alla luce della giurisprudenza derivante dalle sentenze dell’11 settembre 2014, Papasavvas (C‑291/13, EU:C:2014:2209, punto 28), e del 15 settembre 2016, Mc Fadden (C‑484/14, EU:C:2016:689, punto 41), sarebbe parimenti irrilevante la circostanza che il servizio sia remunerato da un terzo e non dal suo destinatario.

244

Infine, quinto rilievo, l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000/31 sarebbe del tutto irrilevante nel caso di specie, dato che l’articolo 6/A della legge sulla protezione dei minori costituirebbe un requisito e non un regime di autorizzazione.

245

In secondo luogo, la Commissione fa valere che l’articolo 6/A della legge sulla protezione dei minori rientra della nozione di «ambito regolamentato» di cui all’articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31, norma comprendente i requisiti previsti dagli ordinamenti giuridici degli Stati membri e applicabili ai prestatori dei servizi della società dell’informazione o ai servizi della società dell’informazione, indipendentemente dal fatto che essi abbiano carattere generale o siano stati specificamente concepiti per essi.

246

In terzo luogo, conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, della legge sulla protezione dei minori, quest’ultima riguarderebbe un’ampia gamma di organizzazioni pubbliche o private, persone fisiche e giuridiche incaricate della tutela dei minori, nonché altre organizzazioni prive di personalità giuridica che contribuirebbero all’esercizio dei diritti e degli interessi legali dei minori e all’adempimento dei doveri genitoriali. L’applicazione di tale legge alle organizzazioni private deriverebbe dal suo articolo 5, lettera s), da sc) a se), che si riferirebbe ai gestori «non statali».

247

Ne conseguirebbe che a una vasta platea di organizzazioni pubbliche o private e di persone fisiche e giuridiche sarebbe impedito di fornire o utilizzare servizi della società dell’informazione, come l’acquisto online di libri o media elettronici, se questi ultimi trasmettono contenuti che promuovono o rappresentano la divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, il cambiamento di sesso o l’omosessualità. Tali prestatori dovrebbero o rimuovere tali contenuti da detti servizi o rinunciare completamente a fornire questi ultimi.

248

Pertanto, l’articolo 6/A della legge sulla protezione dei minori sarebbe suscettibile di vietare, ostacolare o rendere meno attraente la fornitura dei servizi della società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro, in violazione dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31.

249

L’Ungheria replica, in primo luogo, che l’ambito di applicazione della legge sulla protezione dei minori non si estende alla fornitura di servizi della società dell’informazione, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31, dal momento che i servizi disciplinati da tale legge non sarebbero di natura economica, in quanto la nozione di «servizio» ai sensi del diritto dell’Unione richiede la fornitura di un siffatto servizio dietro corrispettivo nell’ambito di un’attività economica.

250

In primis, i servizi coperti dalla legge sulla protezione dei minori comprenderebbero prestazioni il cui carattere economico non sarebbe il fattore determinante, in quanto tale legge riguarda servizi forniti dallo Stato nel settore sociale.

251

In secundis, l’articolo 6/A della legge sulla protezione dei minori si applicherebbe a servizi che non sono forniti per via elettronica, vale a dire i servizi di base relativi al benessere dei minori e i servizi specializzati di protezione dei minori, che implicherebbero prestazioni in denaro nonché cure in natura e personali. Orbene, la Commissione non avrebbe né dimostrato l’esistenza di servizi concorrenti ai sensi dell’articolo 57 TFUE, né indicato quale parte dei servizi di base relativi al benessere dei minori e servizi specializzati di tutela dell’infanzia potrebbe rientrare nell’ambito di applicazione di tale disposizione.

252

Pertanto, non esisterebbe alcun nesso tra la direttiva 2000/31 e la legge sulla protezione dei minori, in quanto tale legge limita non già gli acquisti online in quanto servizi della società dell’informazione, bensì la messa a disposizione dei minori di contenuti potenzialmente dannosi nonché l’utilizzo di siffatti contenuti nell’ambito di attività educative. Orbene, l’attività educativa e la definizione del suo contenuto rientrerebbero nella competenza esclusiva degli Stati membri, conformemente all’articolo 165 TFUE. Tale legge non potrebbe quindi né pregiudicare tale direttiva né violare il suo articolo 3, paragrafo 2.

253

In tertiis, la posizione della Commissione secondo cui i divieti che non riguardano specificamente i servizi della società dell’informazione rientrano nell’ambito di applicazione di detta direttiva sarebbe errata. Ciò sarebbe confermato dall’articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva, il quale prevede che il divieto di autorizzazione preventiva enunciato dall’articolo 4, paragrafo 1, di quest’ultima lasci impregiudicati i regimi di autorizzazione che non riguardano specificatamente ed esclusivamente i servizi della società dell’informazione.

254

In secondo luogo, anche supponendo che l’articolo 6/A della legge sulla protezione dei minori comprenda dei «servizi della società dell’informazione», ai sensi della direttiva 2000/31, tale articolo non rientrerebbe nell’ambito regolamentato di tale direttiva.

255

Infatti, conformemente all’articolo 2, lettera h), ii), terzo trattino, di detta direttiva, l’ambito regolamentato non coprirebbe «le norme applicabili ai servizi non prestati per via elettronica». Pertanto, per rientrare nell’ambito di applicazione della medesima direttiva, le restrizioni alla libera circolazione dei servizi della società dell’informazione, ai sensi di quest’ultima, dovrebbero riguardare specificamente ed esclusivamente detti servizi. Orbene, le prestazioni previste da tale articolo 6/A comprenderebbero servizi che non sono forniti per via elettronica.

256

In terzo luogo, l’Ungheria precisa che l’articolo 6/A della legge sulla protezione dei minori non comporta che i prestatori contemplati da tale disposizione debbano rimuovere i contenuti di cui trattasi o rinunciare a fornire tali servizi transfrontalieri, dato che detta disposizione si limita a prevedere che le organizzazioni e le persone rientranti nel suo ambito di applicazione non possano presentare siffatti contenuti ai minori nei rapporti giuridici disciplinati da tale legge.

ii) Giudizio della Corte

257

In via preliminare, occorre ricordare che, conformemente all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/31, letto alla luce del considerando 8 della stessa, quest’ultima ha l’obiettivo di contribuire al buon funzionamento del mercato interno istituendo un quadro giuridico che garantisca la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione tra gli Stati membri, ravvicinando, nella misura necessaria alla realizzazione di tale obiettivo, alcune disposizioni nazionali applicabili a tali servizi.

258

L’articolo 2, lettera a), di tale direttiva, letto in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/1535, definisce i «servizi della società dell’informazione» come «qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi», restando inteso, come risulta dal considerando 18 della direttiva 2000/31, che tali servizi abbracciano una vasta gamma di attività economiche svolte on line.

259

L’articolo 3 della direttiva 2000/31 è, dal canto suo, una disposizione centrale nell’economia e nel sistema istituito da quest’ultima, in quanto sancisce il principio del controllo nello Stato membro d’origine, il quale è altresì menzionato al considerando 22 di tale direttiva, il quale enuncia che «il controllo dei servizi della società dell’informazione deve avvenire all’origine dell’attività» (sentenza del 9 novembre 2023, Google Ireland e a., C‑376/22, EU:C:2023:835, punto 40).

260

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, ciascuno Stato membro provvede affinché i servizi della società dell’informazione forniti da un prestatore stabilito nel suo territorio rispettino le disposizioni nazionali applicabili in tale Stato membro nell’ambito regolamentato, che comprende, come previsto dall’articolo 2, lettera h), della medesima direttiva, le prescrizioni previste dagli ordinamenti giuridici degli Stati membri e applicabili ai prestatori di servizi della società dell’informazione o ai servizi della società dell’informazione, indipendentemente dal fatto che esse abbiano carattere generale o siano specificamente destinate agli stessi.

261

Conformemente all’articolo 2, lettera h), i), secondo trattino, della direttiva 2000/31, l’«ambito regolamentato» riguarda le prescrizioni connesse all’esercizio dell’attività di un servizio della società dell’informazione, quali le prescrizioni riguardanti, in particolare, il comportamento del prestatore, la qualità o il contenuto del servizio, «comprese le prescrizioni applicabili alla pubblicità».

262

Peraltro, l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31 dispone che gli Stati membri non possono, per motivi attinenti all’ambito regolamentato, limitare la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro.

263

Pertanto, la direttiva 2000/31 si fonda sull’applicazione del principio del controllo nello Stato membro di origine e del principio del mutuo riconoscimento, cosicché, nel quadro dell’ambito regolamentato definito all’articolo 2, lettera h), di tale direttiva, i servizi della società dell’informazione sono disciplinati unicamente nello Stato membro nel cui territorio sono stabiliti i prestatori di tali servizi (sentenza del 9 novembre 2023, Google Ireland e a., C‑376/22, EU:C:2023:835, punto 42 e giurisprudenza citata).

264

Nel caso di specie, l’articolo 6/A della legge sulla protezione dei minori stabilisce che, «[a]l fine di garantire gli obiettivi di tale legge e i diritti dei minori, è vietato mettere a disposizione delle persone di età inferiore ai diciotto anni contenuti pornografici, nonché contenuti che descrivano la sessualità di per sé stessa, o che promuovano o rappresentino la divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, il cambiamento di sesso o l’omosessualità».

265

Al fine di valutare se tale disposizione introduca una restrizione alla libera circolazione dei servizi della società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31, occorre verificare, in primo luogo, se le prestazioni di cui a tale articolo 6/A rientrino nella nozione di «servizi della società dell’informazione», ai sensi dell’articolo 2, lettera a), di tale direttiva.

266

A tal riguardo, non vi è dubbio, da un lato, che i contenuti di cui a tale articolo 6/A possono essere forniti a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi, ai sensi di tale articolo 2, lettera a), letto in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/1535.

267

Per quanto riguarda, dall’altro lato, la condizione secondo cui tali contenuti devono essere forniti «normalmente dietro retribuzione», occorre ricordare che le prestazioni di servizi fornite normalmente dietro retribuzione costituiscono attività economiche, dato che la caratteristica essenziale della retribuzione risiede nel fatto che quest’ultima costituisce il corrispettivo economico della prestazione di cui trattasi, senza tuttavia che essa debba essere pagata dal beneficiario della prestazione stessa (v., in tal senso, sentenze del 15 settembre 2016, Mc Fadden,C‑484/14, EU:C:2016:689, punto 41, e del 14 luglio 2022, ASADE,C‑436/20, EU:C:2022:559, punto 60 nonché giurisprudenza citata).

268

In aggiunta, possono essere considerate attività economiche i servizi forniti a fronte di una remunerazione che, senza rientrare nell’esercizio di pubblici poteri, sono garantiti nell’interesse pubblico e senza scopo di lucro e che si trovano in concorrenza con quelli proposti da operatori che perseguono uno scopo di lucro (sentenza del 14 luglio 2022, ASADE,C‑436/20, EU:C:2022:559, punto 63 e giurisprudenza citata).

269

Peraltro, come rilevato dall’avvocata generale al paragrafo 323 delle sue conclusioni, la libera prestazione dei servizi della società dell’informazione va a beneficio sia del prestatore che del destinatario di servizi (v., per analogia, sentenze del 6 ottobre 2009, Commissione/Spagna,C‑153/08, EU:C:2009:618, punto 29, e del 2 marzo 2023, Recreatieprojecten Zeeland e a., C‑695/21, EU:C:2023:144, punto 13 nonché giurisprudenza citata).

270

Nel caso di specie, tenuto conto dell’ampia gamma di soggetti ai quali può applicarsi l’articolo 6/A della legge sulla protezione dei minori, non si può escludere, contrariamente a quanto afferma l’Ungheria, che alcuni di essi forniscano servizi aventi natura economica nell’ambito di attività ai sensi di tale articolo 6/A e che siffatti servizi rientrino dunque nella nozione di «servizi della società dell’informazione» ai sensi della direttiva 2000/31.

271

Non può quindi essere accolto l’argomento di tale Stato membro, secondo cui la legge sulla protezione dei minori riguarda anche contenuti utilizzati nell’ambito di attività educative, che rientrerebbero nella competenza esclusiva degli Stati membri, conformemente all’articolo 165 TFUE.

272

In proposito, risulta dalla giurisprudenza della Corte che, sebbene il diritto dell’Unione non pregiudichi la competenza degli Stati membri per quanto riguarda, da una parte, il contenuto dell’insegnamento e l’organizzazione del sistema di istruzione, nonché le loro diversità culturali e linguistiche e, dall’altra, il contenuto e l’organizzazione della formazione professionale, come risulta dall’articolo 165, paragrafo 1, e dall’articolo 166, paragrafo 1, TFUE, resta il fatto che, nell’esercizio di tale competenza, gli Stati membri devono rispettare il diritto dell’Unione, in particolare le disposizioni relative alla libertà di prestazione dei servizi [v., in tal senso e per analogia, sentenze del 25 luglio 2018, A (Aiuto per una persona con disabilità), C‑679/16, EU:C:2018:601, punto 58, nonché del 7 settembre 2022, Cilevičs e a., C‑391/20, EU:C:2022:638, punto 59 nonché giurisprudenza citata].

273

Inoltre, l’articolo 6/A della legge sulla protezione dei minori può avere l’effetto di impedire alle persone rientranti nel suo ambito di applicazione di utilizzare, ad esempio a fini educativi, servizi della società dell’informazione nell’ambito delle prestazioni previste da tale disposizione, anche se esse non forniscono in prima persona tali servizi. Alla luce della giurisprudenza ricordata al punto 269 della presente sentenza, siffatti servizi devono essere considerati «servizi della società dell’informazione», ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31, e dunque rientranti nell’ambito di applicazione di tale direttiva.

274

In secondo luogo, occorre esaminare se l’articolo 6/A della legge sulla protezione dei minori rientri nella nozione di «ambito regolamentato», ai sensi dell’articolo 2, lettera h), di detta direttiva.

275

Come risulta dai punti 260 e 261 della presente sentenza, l’ambito regolamentato, ai sensi dell’articolo 2, lettera h), della medesima direttiva, letto alla luce del considerando 21 di quest’ultima, comprende le prescrizioni previste dagli ordinamenti giuridici degli Stati membri e applicabili ai prestatori dei servizi della società dell’informazione o ai servizi della società dell’informazione, indipendentemente dal fatto che esse abbiano carattere generale o siano specificamente destinate agli stessi, purché tali prescrizioni soddisfino le condizioni previste da tale articolo.

276

Conformemente all’articolo 2, lettera h), i), secondo trattino, della direttiva 2000/31, l’«ambito regolamentato» riguarda prescrizioni relative all’esercizio dell’attività di un servizio della società dell’informazione, quali le prescrizioni relative al comportamento del prestatore, ovvero alla qualità o al contenuto del servizio.

277

A questo proposito, occorre precisare che le prescrizioni dettate dall’articolo 6/A della legge sulla protezione dei minori, che escludono la presentazione di taluni contenuti ai minori e devono, pertanto, essere considerate nel senso che impongono limitazioni ai contenuti di servizi che possono essere forniti in quanto servizi della società dell’informazione, riguardano l’esercizio dell’attività di un servizio della società dell’informazione, quali i requisiti relativi al contenuto del servizio, conformemente a tale articolo 2, lettera h), i), secondo trattino. Esse rientrano quindi nell’ambito regolamentato, ai sensi di detto articolo 2, lettera h).

278

Da un lato, tale considerazione non è rimessa in discussione dalla circostanza invocata dall’Ungheria, secondo la quale tale legge non riguarderebbe specificamente la regolamentazione di servizi della società dell’informazione. Infatti, tale circostanza è irrilevante, tenuto conto del carattere generale delle prescrizioni dettate dalla legge suddetta che, come indicato al punto precedente, rientrano nell’ambito di applicazione del medesimo articolo 2, lettera h).

279

Dall’altro lato, non può essere accolto neppure l’argomento addotto da tale Stato membro, secondo cui le prestazioni contemplate dalla legge sulla protezione dei minori comprenderebbero servizi forniti non già per via elettronica, bensì mediante cure in natura e cure personali, dovendosi considerare che il suddetto Stato membro non ha dimostrato che, nonostante la formulazione molto ampia dell’articolo 6/A di tale legge, tali prestazioni non possano in alcun caso essere fornite per via elettronica.

280

Pertanto, si deve ritenere che l’ampia gamma delle prestazioni oggetto del divieto previsto da detto articolo 6/A possa applicarsi anche a servizi forniti per via elettronica.

281

In terzo luogo, è giocoforza constatare che tale divieto limita la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31, poiché detto divieto riduce la possibilità per i prestatori di servizi stabiliti in un altro Stato membro di fornire servizi recanti contenuti contemplati dal medesimo divieto presso la loro potenziale clientela residente in Ungheria, e rende così meno attraente l’attività consistente nell’offrire siffatti servizi in quest’ultimo Stato membro.

2) Sull’articolo 8, paragrafo 1a, della legge sulla pubblicità commerciale

i) Argomenti delle parti

282

Con la seconda parte della seconda censura, la Commissione contesta all’Ungheria di non aver adempiuto agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 3 paragrafo 2, della direttiva 2000/31.

283

Essa rileva che l’articolo 8, paragrafo 1a, della legge sulla pubblicità commerciale vieta di mettere a disposizione delle persone di età inferiore ai diciotto anni pubblicità che promuovano o rappresentino la divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, il cambiamento di sesso o l’omosessualità.

284

Tale disposizione imporrebbe agli inserzionisti, compresi quelli stabiliti in altri Stati membri, nuovi obblighi che restringono la loro libertà di prestazione di servizi. A tal riguardo, per stabilire una restrizione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31, sarebbe sufficiente che la normativa si applichi ai servizi della società dell’informazione e che essa sia idonea a vietare, ostacolare o rendere meno attraente l’esercizio della libera prestazione dei servizi. Orbene, una normativa nazionale che vieti taluni contenuti, anche se non sancisce un divieto di pubblicità, potrebbe limitare la libera circolazione dei servizi per i prestatori e i destinatari.

285

Nel caso di specie, da un lato, l’articolo 8, paragrafo 1a, della legge sulla pubblicità commerciale si applicherebbe ai servizi della società dell’informazione, ai sensi di tale direttiva.

286

Dall’altro lato, poiché l’articolo 2, lettera h), i), secondo trattino, di detta direttiva riguarda espressamente le prescrizioni «applicabili alla pubblicità», tale articolo 8, paragrafo 1a, della legge sulla pubblicità commerciale rientrerebbe anch’esso nell’ambito regolamentato ai sensi della medesima direttiva.

287

Vero è che la direttiva 2000/31 armonizzerebbe solo taluni aspetti per quanto riguarda la fornitura di servizi della società dell’informazione. Tuttavia, si applicherebbe il principio del paese d’origine enunciato all’articolo 3 di tale direttiva, comprese le sue norme procedurali e sostanziali. Un’applicazione alle sole materie disciplinate dagli articoli da 6 a 8 di detta direttiva, relativi alle comunicazioni commerciali, sarebbe contraria al tenore letterale, all’obiettivo e al sistema del divieto generale di restrizioni alla libera circolazione dei servizi della società dell’informazione previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, di detta direttiva.

288

L’Ungheria ricorda, in primo luogo, che la direttiva 2000/31 realizza, come risulta dal suo considerando 10, soltanto un’armonizzazione minima, che non inciderebbe sul livello di tutela degli obiettivi di interesse generale, in particolare quello della tutela dei minori previsto dalla legge sulla pubblicità commerciale.

289

Il fatto che la pubblicità sia soggetta, in numerosi Stati membri, a norme e divieti specifici per i minori dimostrerebbe che tali norme non sono idonee a rendere meno attraente la fornitura transfrontaliera di servizi nel settore dell’informazione e della comunicazione, considerando, del resto, che l’articolo 3, paragrafo 4, di tale direttiva conferma una siffatta interpretazione.

290

In secondo luogo, la nozione di «ambito regolamentato», ai sensi dell’articolo 2, lettera h), di detta direttiva, non si estenderebbe alle prescrizioni relative ai servizi della società dell’informazione che non si trovino in un rapporto accessorio e inscindibile con tali servizi. Pertanto, la stessa direttiva non potrebbe impedire agli Stati membri di adottare misure volte alla tutela dei minori.

ii) Giudizio della Corte

291

In primo luogo, occorre constatare che l’Ungheria non contesta, nel caso di specie, che i servizi pubblicitari di cui all’articolo 8, paragrafo 1a, della legge sulla pubblicità commerciale possono costituire «servizi della società dell’informazione», ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31, letto in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/1535, e che rientrano quindi nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/31.

292

In secondo luogo, occorre sottolineare, alla luce della portata della nozione di «ambito regolamentato», ai sensi dell’articolo 2, lettera h), i), secondo trattino, della direttiva 2000/31, ricordata al punto 261 della presente sentenza, che il divieto di offerta a minorenni di pubblicità che promuovono o rappresentano la divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, il cambiamento di sesso o l’omosessualità, conformemente a tale articolo 8, paragrafo 1a, rientra effettivamente in tale nozione, in quanto quest’ultima riguarda espressamente «le prescrizioni riguardanti (…) la qualità o i contenuti del servizio, comprese le prescrizioni applicabili alla pubblicità».

293

Non può essere accolto, in tale contesto, l’argomento dell’Ungheria secondo cui detto articolo 8, paragrafo 1a, non riguarda specificamente i servizi della società dell’informazione e non fa parte dell’«ambito regolamentato», in quanto tale settore non si estenderebbe alle prescrizioni relative ai servizi della società dell’informazione che non si trovino in un rapporto accessorio e inscindibile con tali servizi.

294

Infatti, in base al tenore letterale dell’articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31, nella nozione di «ambito regolamentato» rientrano le prescrizioni previste dagli ordinamenti degli Stati membri e applicabili ai prestatori di servizi della società dell’informazione o ai servizi della società dell’informazione, indipendentemente dal fatto che esse abbiano carattere generale o siano specificamente destinate agli stessi.

295

In proposito risulta dalla giurisprudenza della Corte che non è richiesto che «la finalità e l’obiettivo specifici» di una prescrizione siano quelli di disciplinare determinati servizi della società dell’informazione, poiché è sufficiente che tale prescrizione persegua la finalità o l’obiettivo di cui sopra in alcune sue disposizioni (v., per analogia, sentenza del 12 settembre 2019, VG Media,C‑299/17, EU:C:2019:716, punto 32 e giurisprudenza citata).

296

In terzo luogo, occorre precisare che l’articolo 8, paragrafo 1a, della legge sulla pubblicità commerciale limita la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva, in quanto tale disposizione rende meno attraente l’esercizio della libera prestazione dei servizi, vietando di mettere a disposizione dei minori pubblicità che promuovono o rappresentano la divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, il cambiamento di sesso o l’omosessualità.

b)   Sulla giustificazione delle restrizioni a titolo dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31

1) Argomenti delle parti

297

La Commissione sostiene che l’Ungheria non può derogare, in virtù dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31, al divieto, previsto al paragrafo 2 di tale articolo, delle restrizioni ai servizi della società dell’informazione provenienti da altri Stati membri.

298

Il divieto di mettere a disposizione dei minori contenuti o pubblicità che promuovono o rappresentano la divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, il cambiamento di sesso e l’omosessualità, quale previsto dall’articolo 6/A della legge sulla protezione dei minori, da un lato, e dall’articolo 8, paragrafo 1a, della legge sulla pubblicità commerciale, dall’altro, non può essere considerato necessario alla luce degli obiettivi di interesse generale contemplati da tale articolo 3, paragrafo 4.

299

Sebbene la protezione del minore o la tutela del diritto del genitore ad educare il proprio figlio sia un interesse pubblico legittimo, il richiamo a quest’ultimo non sarebbe di per sé sufficiente a giustificare una deroga al divieto di restrizione alla libera circolazione dei servizi della società dell’informazione, dato che le nozioni di «ordine pubblico», di «pubblica sicurezza» o di «sanità pubblica» non possono essere definite dagli Stati membri in modo discrezionale. Alla luce della sentenza del 14 febbraio 2019, Milivojević (C‑630/17, EU:C:2019:123), occorrerebbe provare concretamente in rapporto alle circostanze del caso di specie l’esistenza di una minaccia reale e sufficientemente grave per uno degli interessi fondamentali della società.

300

L’Ungheria sostiene che la Commissione stessa ha ammesso, nel suo ricorso introduttivo, che l’obiettivo della tutela dei minori figura espressamente tra gli obiettivi di interesse generale che possono giustificare una restrizione alla fornitura di servizi della società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro, in linea di principio vietata dall’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31. Orbene, tale obiettivo non potrebbe essere efficacemente raggiunto mediante misure meno restrittive.

301

La legge sulla protezione dei minori e la legge sulla pubblicità commerciale sarebbero necessarie per conseguire l’obiettivo di interesse generale della protezione dei minori e del diritto dei genitori di prendere decisioni in materia di educazione dei figli.

302

Per quanto riguarda l’esistenza di una minaccia reale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società, l’Ungheria osserva che gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità riguardo sia alle misure adottate per tutelare l’obiettivo in questione, sia al rigore di tali misure.

2) Giudizio della Corte

303

In via preliminare, occorre ricordare che, in virtù dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2000/31, gli Stati membri possono, per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione, adottare provvedimenti in deroga al paragrafo 2 di questo stesso articolo, purché essi, anzitutto, siano necessari al fine di garantire l’ordine pubblico, la tutela della salute pubblica, la pubblica sicurezza o la tutela dei consumatori, poi, vengano adottati in riferimento ad un servizio della società dell’informazione che arreca effettivamente pregiudizio ai suddetti obiettivi o costituisce un rischio serio e grave di pregiudizio per questi ultimi e, infine, siano proporzionati a tali obiettivi (sentenza del 27 febbraio 2025, Apothekerkammer Nordrhein,C‑517/23, EU:C:2025:122, punto 78 e giurisprudenza citata).

304

Secondo la formulazione stessa di tale articolo 3, paragrafo 4, lettera a), i), primo trattino, la nozione di «ordine pubblico» ivi contenuta riguarda segnatamente «la tutela dei minori», il che corrisponde all’obiettivo principalmente invocato nel caso di specie dall’Ungheria al fine di giustificare le restrizioni alla libera circolazione dei servizi della società dell’informazione di cui trattasi nell’ambito della seconda censura.

305

Tuttavia, conformemente alla giurisprudenza ricordata ai punti da 129 a 133 della presente sentenza, uno Stato membro non può basarsi su un’interpretazione di tale disposizione della direttiva 2000/31 che violi il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso o sull’orientamento sessuale, sancito all’articolo 21, paragrafo 1, della Carta, dato che tale divieto riveste carattere imperativo in quanto principio generale del diritto dell’Unione.

306

Orbene, per motivi analoghi a quelli esposti ai punti da 135 a 162 nonché ai punti da 229 a 233 della presente sentenza, occorre constatare che tanto l’articolo 6/A della legge sulla protezione dei minori quanto l’articolo 8, paragrafo 1a, della legge sulla pubblicità commerciale operano una discriminazione direttamente fondata sul sesso e sull’orientamento sessuale, considerando che tali disposizioni violano il contenuto essenziale dell’articolo 21, paragrafo 1, della Carta.

307

Pertanto, le restrizioni alla libera circolazione dei servizi della società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro, stabilite rispettivamente dall’articolo 6/A della legge sulla protezione dei minori e dall’articolo 8, paragrafo 1a, della legge sulla pubblicità commerciale, non possono essere considerate necessarie, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), i), della direttiva 2000/31, per garantire la realizzazione dell’obiettivo legittimo della tutela dei minori.

308

Inoltre, e ad ogni modo, occorre sottolineare che, come risulta dalla formulazione stessa dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), ii), di detta direttiva, possono rientrare nell’ambito di applicazione di tale disposizione soltanto i provvedimenti «relativi a un determinato servizio della società dell'informazione».

309

Orbene, detta disposizione deve essere interpretata nel senso che dei provvedimenti generali e astratti, riguardanti una categoria di determinati servizi della società dell’informazione descritta in termini generali, e applicabili indistintamente a qualsiasi prestatore di tale categoria di servizi, non rientrano nella nozione di provvedimenti «relativi a un determinato servizio della società dell'informazione», ai sensi di tale disposizione (sentenza del 30 maggio 2024, Airbnb Ireland e Amazon Services Europe, C‑662/22 e C‑667/22, EU:C:2024:432, punto 70 e giurisprudenza citata).

310

Nel caso di specie, l’articolo 6/A della legge sulla protezione dei minori e l’articolo 8, paragrafo 1a, della legge sulla pubblicità commerciale sono provvedimenti generali e astratti, cosicché essi non soddisfano la condizione enunciata all’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), ii), della direttiva 2000/31.

c)   Conclusione

311

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve concludere che la seconda censura è fondata.

3.   Sulla terza censura, relativa a violazioni degli articoli 16 e 19 della direttiva 2006/123 nonché dell’articolo 56 TFUE

a)   Sull’esistenza di una restrizione ai sensi degli articoli 16 e 19 della direttiva 2006/123 nonché dell’articolo 56 TFUE

1) Sull’articolo 6/A della legge sulla protezione dei minori

i) Argomenti delle parti

312

Con la prima parte della terza censura, la Commissione contesta all’Ungheria di essere venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 16 e 19 della direttiva 2006/123 nonché dell’articolo 56 TFUE.

313

Essa ricorda, in tale contesto, che l’articolo 6/A della legge sulla protezione dei minori prevede il divieto di mettere a disposizione delle persone di età inferiore ai diciotto anni contenuti che promuovono o rappresentano la divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, il cambiamento di sesso o l’omosessualità e che, pertanto, tale articolo 6/A può incidere sulla prestazione transfrontaliera di servizi.

314

Tale articolo 6/A si applicherebbe alla prestazione di servizi della società dell’informazione e riguarderebbe non solo i servizi forniti da organismi pubblici, ma anche i servizi forniti da persone fisiche e giuridiche, nonché da organizzazioni prive di personalità giuridica. Detto articolo 6/A si rivolgerebbe infatti agli organismi pubblici o privati che contribuiscono all’esercizio dei diritti e alla tutela degli interessi legali dei minori, nonché all’adempimento dei doveri genitoriali.

315

Poiché potrebbero anche essere forniti dietro corrispettivo, tali servizi rientrerebbero nella nozione di «servizio», ai sensi del Trattato FUE e della direttiva 2006/123. A tal riguardo, il carattere non lucrativo di una prestazione rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 6/A della legge sulla protezione dei minori, anche fornita da entità private, non osterebbe a che essa sia qualificata come «servizio» ai sensi del diritto dell’Unione. Ciò risulterebbe altresì dalla chiara formulazione dell’articolo 5, lettera s), se), della legge sulla protezione dei minori, che riguarda «le condizioni necessarie per l’esercizio dell’attività di prestazione di servizi per il benessere dei minori e di protezione dell’infanzia».

316

Pertanto, i prestatori di servizi stabiliti in un altro Stato membro potrebbero offrire servizi di assistenza all’infanzia in Ungheria a qualsiasi persona, sotto forma di asili nido, scuola materna, corsi particolari, assistenza familiare alla pari o corsi di formazione.

317

Inoltre, i cittadini di altri Stati membri beneficerebbero dei servizi ai quali si applica tale articolo 6/A durante il loro soggiorno in Ungheria, in quanto l’articolo 4, paragrafo 1, della legge sulla protezione dei minori riguarda anche i figli di cittadini stranieri che esercitano il loro diritto alla libera circolazione in tale Stato membro per un periodo superiore a tre mesi.

318

La natura transfrontaliera di tali servizi non sarebbe smentita dal considerando 114 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65), in quanto tale considerando non ha la funzione di definire l’ambito di applicazione della direttiva 2006/123 o dell’articolo 56 TFUE.

319

Inoltre, l’articolo 6/A della legge sulla protezione dei minori non potrebbe essere oggetto di un’eccezione in forza dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2006/123, in quanto tale articolo 6/A limiterebbe, al contempo, la libertà di fornire servizi transfrontalieri e quella di riceverli, ai sensi degli articoli 16 e 19 di tale direttiva e dell’articolo 56 TFUE.

320

In particolare, detto articolo 6/A non potrebbe rientrare nell’eccezione prevista dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera j), di detta direttiva, che esenterebbe dall’applicazione di quest’ultima i servizi sociali relativi all’assistenza all’infanzia forniti dallo Stato. Tale eccezione non si applicherebbe, da un lato, a servizi forniti da organismi privati in tale settore e, dall’altro, all’assistenza all’infanzia in generale.

321

L’Ungheria replica, da un lato, che l’articolo 6/A della legge sulla protezione dei minori si applica solo nell’ambito del sistema istituzionale della protezione dei minori. Dall’altro lato, le prestazioni e le misure dirette a tutelare i fanciulli non sarebbero servizi di natura economica forniti dietro remunerazione e rientrerebbero, in ogni caso, nell’eccezione prevista dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera j), della direttiva 2006/123.

322

Il fatto che tali servizi siano forniti da persone fisiche e giuridiche nonché da altre organizzazioni prive di personalità giuridica non modificherebbe il loro carattere non lucrativo, in quanto l’articolo 5, lettera s), della legge sulla protezione dei minori designa le persone e le organizzazioni che dispongono di un’autorizzazione ad esercitare attività di promozione del benessere dei minori e di protezione di questi ultimi.

323

Pertanto, anche se detti servizi fossero forniti da prestatori incaricati dallo Stato o da associazioni caritative riconosciute dallo Stato, tale fornitura di servizi rientrerebbe nell’eccezione prevista dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera j), della direttiva 2006/123. Tale fornitura è infatti, secondo l’Ungheria, equivalente a quella relativa ai servizi sociali nei settori dell’assistenza all’infanzia e del sostegno alle famiglie, ai sensi di tale direttiva. Detto Stato membro aggiunge che organizzazioni private che esercitano attività a carattere sociale al di fuori dell’ambito di tale legge non sono quindi interessate dall’articolo 6/A di detta legge. Non si può peraltro parlare di una violazione dell’articolo 19 di tale direttiva, vale a dire di una restrizione all’utilizzo di un servizio fornito da un prestatore avente sede in un altro Stato membro, poiché le prestazioni previste dalla legge sulla protezione dei minori potrebbero essere fornite solo in Ungheria.

324

A questo proposito, bisognerebbe tener conto del considerando 114 della direttiva 2014/24, nel quale viene ricordato che «[c]erte categorie di servizi, per la loro stessa natura, continuano ad avere una dimensione limitatamente transfrontaliera, segnatamente i cosiddetti servizi alla persona quali taluni servizi sociali, sanitari e scolastici».

325

In ogni caso, l’articolo 6/A di tale legge non inciderebbe sulla libertà di accesso dei prestatori al mercato ungherese, ma limiterebbe, nell’ambito di prestazioni ricadenti nell’ambito di applicazione della medesima legge, l’accesso dei minori ai contenuti contemplati da tale disposizione.

ii) Giudizio della Corte

326

In via preliminare, per quanto riguarda la libera prestazione dei servizi, di cui all’articolo 56 TFUE, occorre ricordare che la portata di tale libertà viene concretamente specificata, segnatamente, dalla direttiva 2006/123 (v., in tal senso, sentenza del 30 maggio 2024, Airbnb Ireland e Amazon Services Europe, C‑662/22 e C‑667/22, EU:C:2024:432, punto 47).

327

Secondo la giurisprudenza della Corte, da un lato, dal considerando 7 di tale direttiva risulta, in sostanza, che quest’ultima opera un’armonizzazione mirata per stabilire un quadro giuridico generale che vada a vantaggio di una vasta gamma di servizi, pur tenendo conto delle specificità di ciascun tipo di attività e del loro sistema di regolamentazione. Dall’altro lato, occorre ricordare che, quando un settore è oggetto di armonizzazione, qualsiasi misura nazionale che vi rientri deve essere valutata alla luce delle disposizioni di tale misura di armonizzazione [sentenza del 19 giugno 2025, Commissione/Polonia (Pubblicità delle farmacie), C‑200/24, EU:C:2025:459, punto 65 e giurisprudenza citata].

328

Come enuncia l’articolo 1, paragrafo 1, di detta direttiva, quest’ultima stabilisce le disposizioni generali che consentono, in particolare, di agevolare l’esercizio della libera circolazione dei servizi, garantendo nel contempo un elevato livello di qualità dei servizi.

329

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/123, quest’ultima si applica ai servizi forniti da prestatori stabiliti in uno Stato membro, laddove la nozione di «servizio» è definita all’articolo 4, punto 1, di tale direttiva come «qualsiasi attività economica non salariata di cui all’articolo [57 TFUE] fornita normalmente dietro retribuzione».

330

Il paragrafo 2 di tale articolo 2 esclude tuttavia un insieme di attività dall’ambito di applicazione della direttiva 2006/123, in particolare, ai sensi delle lettere a), i) e j) di tale disposizione, i servizi non economici di interesse generale, le attività che partecipano all’esercizio di pubblici poteri, nonché i servizi sociali relativi all’assistenza all’infanzia e al sostegno alle famiglie.

331

Peraltro, a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2006/123, tale direttiva non è applicabile se le sue disposizioni confliggono con disposizioni di altri atti dell’Unione che disciplinano aspetti specifici dell’accesso a un’attività di servizi o del suo esercizio in settori specifici o per professioni specifiche (sentenza del 3 dicembre 2020, Star Taxi App,C‑62/19, EU:C:2020:980, punto 78 e giurisprudenza citata). Ne consegue, come rilevato dall’avvocata generale al paragrafo 330 delle sue conclusioni, che detta direttiva impone norme generali che consentono l’applicazione del reciproco riconoscimento nel settore dei servizi diversi dai servizi audiovisivi o dai servizi della società dell’informazione.

332

L’articolo 16, paragrafo 1, di detta direttiva prevede, inoltre, nei suoi primi due commi, da un lato, che gli Stati membri rispettino il diritto dei prestatori di fornire servizi in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabiliti e, dall’altro, che lo Stato membro in cui il servizio è prestato garantisca, segnatamente, il libero esercizio dell’attività di servizi nel suo territorio. Ai sensi del terzo comma di tale articolo 16, paragrafo 1, gli Stati membri non possono subordinare l’accesso ad un’attività di servizi o il suo esercizio sul loro territorio a requisiti che non soddisfino i principi di non discriminazione, di necessità e di proporzionalità.

333

Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, della medesima direttiva, lo Stato membro in cui il prestatore si reca per fornire un servizio ha la facoltà di imporre requisiti relativi alla prestazione dell’attività di servizi qualora tali requisiti siano giustificati, segnatamente, da motivi di ordine pubblico, in conformità del paragrafo 1 di detto articolo 16.

334

Conformemente all’articolo 19 della direttiva 2006/123, gli Stati membri non possono imporre al destinatario di un servizio requisiti che limitino l’utilizzo di un servizio fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, e segnatamente, in forza di tale articolo 19, lettera a), non possono imporgli l’obbligo di ottenere un’autorizzazione dalle loro autorità competenti o quello di rendere una dichiarazione presso queste ultime.

335

In primo luogo, occorre verificare, in virtù dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva e alla luce della giurisprudenza derivante dalla sentenza del 3 dicembre 2020, Star Taxi App (C‑62/19, EU:C:2020:980), se la circostanza che l’articolo 6/A della legge sulla protezione dei minori costituisca, come statuito ai punti da 266 a 273 della presente sentenza, una normativa applicabile a dei «servizi della società dell’informazione», ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31, sia tale da escludere l’applicazione a tale articolo 6/A delle prescrizioni scaturenti dalla direttiva 2006/123 e quella dell’articolo 56 TFUE, tenendo presente che la direttiva 2000/31 disciplina specificamente la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione.

336

A tal riguardo, è giocoforza constatare, come risulta dagli stessi punti della presente sentenza citati sopra, che, tenuto conto dell’ampia gamma di soggetti ai quali si applica l’articolo 6/A della legge sulla protezione dei minori, includente non solo prestatori, ma anche destinatari di servizi utilizzati nel quadro di attività rientranti nell’ambito di applicazione di tale articolo, non si può escludere, come indicato in sostanza dall’avvocata generale al paragrafo 331 delle sue conclusioni, che il divieto di messa a disposizione dei contenuti contemplati dal medesimo articolo si imponga nell’ambito della fornitura di servizi diversi dai servizi della società dell’informazione, ai sensi della direttiva 2000/31.

337

Alla luce dell’articolo 4, punto 1, della direttiva 2006/123, secondo il quale la nozione di «servizio» comprende qualsiasi attività economica non salariata, fornita normalmente dietro remunerazione, di cui all’articolo 57 TFUE, tali servizi potrebbero consistere in prestazioni di base in materia di protezione dei minori in Ungheria, come delle attività di custodia di bambini durante la giornata.

338

Indubbiamente, l’articolo 6/A della legge sulla protezione dei minori riguarda anche gli organismi pubblici o privati che contribuiscono all’esercizio dei diritti e alla tutela degli interessi legali dei minori nonché all’adempimento dei doveri genitoriali.

339

Tuttavia, come sostiene la Commissione, tali servizi possono anche essere forniti dietro corrispettivo.

340

Orbene, oltre alla giurisprudenza della Corte di cui ai punti 267 e 268 della presente sentenza, occorre ricordare, a tal riguardo, che non è escluso che un ente pubblico possa esercitare più attività, sia economiche che non economiche, purché sia escluso qualsiasi rischio di sovvenzione «incrociata» delle sue attività economiche mediante fondi pubblici di cui beneficia a titolo delle sue attività non economiche (v., in tal senso, sentenza del 27 giugno 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania,C‑74/16, EU:C:2017:496, punto 51).

341

Siffatti servizi economici, contemplati dall’articolo 6/A della legge sulla protezione dei minori, rientrano quindi nella nozione di «servizio», ai sensi dell’articolo 4, punto 1, della direttiva 2006/123.

342

In secondo luogo, occorre esaminare se tali servizi siano esclusi dall’ambito di applicazione di tale direttiva ai sensi del suo articolo 2, paragrafo 2, lettera j), secondo il quale quest’ultima non si applica, segnatamente, ai servizi sociali relativi all’assistenza all’infanzia.

343

Invero, da una lettura congiunta di tale disposizione nonché del considerando 27 di detta direttiva risulta che solo i «servizi sociali» che soddisfano due condizioni cumulative rientrano in una siffatta nozione. Mentre il primo requisito attiene alla natura delle attività esercitate, il secondo riguarda lo status del prestatore dei servizi, i quali possono essere assicurati dallo Stato stesso, da un’associazione caritativa riconosciuta come tale dallo Stato o da un prestatore di servizi privato incaricato da quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2013, Femarbel, C‑57/12, EU:C:2013:517, punti da 42 a 44).

344

A tal riguardo, un prestatore di servizi privato deve essere considerato incaricato dallo Stato qualora abbia l’«obbligo» di fornire i servizi sociali che gli sono stati affidati (sentenza dell’11 luglio 2013, Femarbel, C‑57/12, EU:C:2013:517, punto 46).

345

Orbene, l’Ungheria non ha dimostrato che tutte le prestazioni e le misure specifiche rientranti nell’ambito di applicazione della legge sulla protezione dei minori sono assicurate dallo Stato, da un’associazione di beneficenza riconosciuta come tale dallo Stato o da un prestatore di servizi privato incaricato da quest’ultimo.

346

In terzo luogo, occorre esaminare se il divieto previsto dall’articolo 6/A della legge sulla protezione dei minori debba essere considerato come un requisito idoneo a restringere la libera circolazione dei servizi, ai sensi della direttiva 2006/123.

347

La nozione di «requisito» viene definita all’articolo 4, punto 7, della direttiva di cui sopra, a mente del quale tale nozione include qualsiasi obbligo, divieto, condizione o limite stabilito dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri o derivante dalla giurisprudenza, dalle prassi amministrative, dalle regole degli ordini professionali o dalle regole collettive di associazioni o organizzazioni professionali adottate nell’esercizio della loro autonomia giuridica.

348

Tale definizione deve essere letta alla luce del considerando 9 di detta direttiva, secondo il quale quest’ultima si applica unicamente ai requisiti che influenzano l’accesso ad un’attività di servizi o il suo esercizio e dunque non si applica ai requisiti che non disciplinano o non influenzano specificatamente l’attività di servizi, ma che devono essere rispettati dai prestatori di tali servizi alla stessa stregua dei soggetti che agiscono a titolo privato (v., in tal senso, sentenze del 30 gennaio 2018, X e Visser, C‑360/15 e C‑31/16, EU:C:2018:44, punto 123, e del 22 settembre 2020, Cali Apartments,C‑724/18 e C‑727/18, EU:C:2020:743, punto 40).

349

Inoltre, secondo una giurisprudenza costante, devono essere considerati restrizioni alla libera prestazione dei servizi tutti i requisiti che vietino, ostacolino o rendano meno attraente l’esercizio di tale libertà [v., in tal senso, sentenza del 19 giugno 2025, Commissione/Polonia (Pubblicità delle farmacie), C‑200/24, EU:C:2025:459, punto 71 e giurisprudenza citata).

350

La nozione di «restrizione», ai sensi della direttiva 2006/123, comprende i requisiti adottati da uno Stato membro che, per quanto indistintamente applicabili, pregiudichino l’accesso al mercato per gli operatori economici di altri Stati membri [sentenza del 19 giugno 2025, Commissione/Polonia (Pubblicità delle farmacie), C‑200/24, EU:C:2025:459, punto 72 e giurisprudenza citata], vietando, ostacolando o rendendo meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro ove fornisce legittimamente servizi analoghi (sentenza del 12 settembre 2013, Konstantinides,C‑475/11, EU:C:2013:542, punto 44 e giurisprudenza citata).

351

Alla luce della giurisprudenza ricordata ai punti da 348 a 350 della presente sentenza, occorre constatare che l’articolo 6/A della legge sulla protezione dei minori non solo riduce la possibilità per i prestatori stabiliti in un altro Stato membro di fornire servizi recanti i contenuti di cui a detto articolo presso la loro potenziale clientela residente in Ungheria, ma rende la ricezione di tali servizi meno attraente per i destinatari dei servizi rientranti nell’ambito di applicazione di tale articolo.

352

Ne consegue che il divieto enunciato in tale disposizione costituisce un requisito idoneo a limitare la libera circolazione dei servizi, ai sensi della direttiva 2006/123.

2) Sull’articolo 8, paragrafo 1a, della legge sulla pubblicità commerciale

i) Argomenti delle parti

353

Con la seconda parte della terza censura, la Commissione contesta all’Ungheria di essere venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 16 e 19 della direttiva 2006/123 nonché dell’articolo 56 TFUE.

354

Essa rileva che l’articolo 8, paragrafo 1a, della legge sulla pubblicità commerciale vieta di mettere a disposizione delle persone di età inferiore a diciotto anni pubblicità che promuovano o rappresentino la divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, il cambiamento di sesso o l’omosessualità e, pertanto, restringe la libera prestazione transfrontaliera di servizi pubblicitari.

355

In primo luogo, la Commissione sostiene che tale articolo 8, paragrafo 1a, riguarda non solo i servizi di pubblicità offline, quali la progettazione e la pubblicazione di manifesti, di annunci sulla stampa o di volantini, ma anche tutte le attività commerciali in generale che ricorrono alla pubblicità per promuovere beni e servizi.

356

Detto articolo 8, paragrafo 1a, riguarderebbe quindi sia la pubblicità per via elettronica sia la pubblicità fisica nonché la pubblicità con altri mezzi, come ad esempio per via telefonica.

357

Pertanto, i servizi di cui all’articolo 8, paragrafo 1a, rientrerebbero nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/123 nonché dell’articolo 56 TFUE. A tal riguardo, né l’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, né l’eccezione enunciata all’articolo 2, paragrafo 2, lettere c) e g), di quest’ultima si applicherebbero nel caso di specie.

358

In secondo luogo, per quanto riguarda l’esistenza di una restrizione alla libera circolazione dei servizi, la Commissione rileva, in primis, che, sebbene lo stesso articolo 8, paragrafo 1a, non vieti, in generale, la diffusione delle pubblicità con contenuti sensibili, tale disposizione comporta un divieto di qualsiasi pubblicità che faccia riferimento o allusione a contenuti che promuovono o rappresentano la divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, il cambiamento di sesso e l’omosessualità.

359

Orbene, dalla sentenza del 12 settembre 2013, Konstantinides (C‑475/11, EU:C:2013:542, punto 56), risulterebbe che una normativa nazionale che vieta la pubblicità avente un determinato contenuto costituisce un ostacolo alla libera prestazione di servizi.

360

A tal riguardo, effetti restrittivi potenziali sarebbero sufficienti per dimostrare l’esistenza di una restrizione, tenendo presente che quest’ultima comprende anche le misure idonee a scoraggiare o a rendere meno attraente la prestazione transfrontaliera di servizi, come risulterebbe dalle sentenze del 17 luglio 2008, Corporación Dermoestética (C‑500/06, EU:C:2008:421, punti 3334), nonché del 19 dicembre 2012, Commissione/Belgio (C‑577/10, EU:C:2012:814, punto 38).

361

In secundis, l’articolo 8, paragrafo 1a, della legge sulla pubblicità commerciale inciderebbe anche sui servizi transfrontalieri che non costituiscono, di per sé, una pubblicità, ma che sono accompagnati da una pubblicità che rappresenta o promuove l’omosessualità, il cambiamento di sesso o la divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, vale a dire una «pubblicità di accompagnamento».

362

L’Ungheria sostiene che la restrizione dei servizi di pubblicità offline, in forza di tale articolo 8, paragrafo 1a, non consente, di per sé, di concludere che l’esercizio di un’attività commerciale verrebbe ostacolato o diventerebbe meno attraente.

363

Tale Stato membro precisa che detto articolo 8, paragrafo 1a, non mira a stabilire un divieto generale, bensì a limitare l’accessibilità alla pubblicità che promuove o rappresenta la divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, il cambiamento di sesso e l’omosessualità, per il pubblico di riferimento costituito dalle persone di età inferiore ai diciotto anni. Una promozione di siffatti contenuti implicherebbe che questi tipi di comportamento vengano presentati in modo più favorevole o più vantaggioso rispetto alle regole sessuali generalmente ammesse nella società interessata. Ciò si verificherebbe, ad esempio, se la pubblicità incoraggiasse espressamente i minori a diventare omosessuali o a cambiare sesso.

364

Lo stesso articolo 8, paragrafo 1a, conterrebbe quindi solo un divieto di taluni contenuti per la pubblicità rivolta ai minori, ma non implicherebbe un divieto di ordinare, acquistare o offrire servizi transfrontalieri di pubblicità che promuovano o rappresentino la divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, il cambiamento di sesso o l’omosessualità.

ii) Giudizio della Corte

365

In primo luogo, occorre ricordare che dal punto 291 della presente sentenza risulta che i servizi pubblicitari di cui all’articolo 8, paragrafo 1a, della legge sulla pubblicità commerciale possono costituire «servizi della società dell’informazione», ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31, letto in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/1535, rientrando così siffatti servizi nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/31.

366

Orbene, come sottolineato dall’avvocata generale al paragrafo 333 delle sue conclusioni, non si può escludere, alla luce dell’ambito di applicazione particolarmente ampio del divieto enunciato in tale articolo 8, paragrafo 1a, riguardante «pubblicità (…) che promuovono o rappresentano la divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, il cambiamento di sesso e l’omosessualità», che sotto tale disposizione ricadano pubblicità effettuate altrimenti che a mezzo di un servizio di media audiovisivo o per via elettronica, ad esempio mediante affissioni, nonché altre forme di pubblicità, come la pubblicità di accompagnamento.

367

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2006/123, i servizi di pubblicità di cui a detto articolo 8, paragrafo 1a, possono così rientrare nella nozione di «servizio», ai sensi dell’articolo 4, punto 1, di tale direttiva, nella misura in cui tali servizi non sono disciplinati da una disposizione di un altro atto del diritto dell’Unione che regoli aspetti specifici dell’accesso a un’attività di servizi o del suo esercizio in settori specifici e che confligga con detta direttiva.

368

In secondo luogo, occorre precisare che i servizi di pubblicità diversi da quelli audiovisivi o per via elettronica, quali contemplati al punto 366 della presente sentenza, non possono rientrare nelle eccezioni previste dall’articolo 2, paragrafo 2, lettere c) e g), della medesima direttiva, che riguardano i servizi e le reti di comunicazioni elettroniche nonché i servizi audiovisivi.

369

In terzo luogo, occorre esaminare se il divieto previsto all’articolo 8, paragrafo 1a, della legge sulla pubblicità commerciale debba essere considerato come un requisito idoneo a restringere la libera circolazione dei servizi, ai sensi della direttiva 2006/123, e, per estensione, come comportante una restrizione a tale libera circolazione ai sensi dell’articolo 56 TFUE.

370

Occorre ricordare che dalla giurisprudenza della Corte risulta, da un lato, che una normativa nazionale che vieti, in modo generale e assoluto, qualsiasi pubblicità per una determinata attività è suscettibile di limitare la possibilità, per le persone che esercitano tale attività, di farsi conoscere presso la loro potenziale clientela e di promuovere i servizi che si propongono di offrire a quest’ultima. Di conseguenza, si deve ritenere che una siffatta normativa nazionale comporti una restrizione alla libera prestazione dei servizi [sentenza del 19 giugno 2025, Commissione/Polonia (Pubblicità delle farmacie), C‑200/24, EU:C:2025:459, punto 73 e giurisprudenza citata].

371

Dall’altro lato, secondo tale giurisprudenza, anche se una normativa nazionale non sancisce un siffatto divieto generale e assoluto di pubblicità o di una forma specifica di pubblicità, una siffatta normativa può costituire un ostacolo alla libertà di prestazione di servizi di pubblicità di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2013, Konstantinides,C‑475/11, EU:C:2013:542, punto 56 e giurisprudenza citata).

372

Contrariamente a quanto sostiene l’Ungheria, l’articolo 8, paragrafo 1a, della legge sulla pubblicità commerciale è quindi suscettibile di limitare l’ordine, l’acquisto o la prestazione a carattere transfrontaliero dei servizi di pubblicità.

373

Alla luce della giurisprudenza ricordata ai punti 370 e 371 della presente sentenza, il divieto enunciato in tale articolo 8, paragrafo 1a, costituisce un requisito che limita la libera prestazione dei servizi, ai sensi della direttiva 2006/123, in quanto tale disposizione limita la possibilità, per le persone che prestano servizi di pubblicità, di promuovere tali servizi in Ungheria, qualora le pubblicità che esse propongono, comprendenti contenuti contemplati da detto articolo, possano, eventualmente, essere viste o ascoltate da un minore.

374

Non può peraltro essere accolto l’argomento dell’Ungheria secondo cui la pubblicità non rientra in un settore armonizzato, ragion per cui gli Stati membri beneficerebbero di un ampio potere discrezionale per determinare i requisiti che la tutela dei minori comporta.

375

Infatti, dal considerando 7 della direttiva 2006/123 risulta, in sostanza, che quest’ultima opera un’armonizzazione mirata per stabilire un quadro giuridico generale che vada a vantaggio di un’ampia varietà di servizi, pur tenendo conto delle specificità di ciascun tipo di attività e del loro sistema di regolamentazione.

376

Pertanto, poiché tale direttiva stabilisce, come risulta dal suo articolo 1, paragrafo 1, disposizioni generali dirette ad eliminare le restrizioni alla libera circolazione dei servizi tra gli Stati membri al fine di contribuire alla realizzazione di un mercato interno dei servizi libero e concorrenziale, questi ultimi sono tenuti, come osserva la Commissione, ad esercitare il loro potere discrezionale entro i limiti fissati da detta direttiva.

3) Sull’articolo 9, paragrafo 12, della legge sull’istruzione pubblica

i) Argomenti delle parti

377

Con la terza parte della terza censura, la Commissione contesta all’Ungheria di essere venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 16 e 19 della direttiva 2006/123 nonché dell’articolo 56 TFUE.

378

Essa rileva che l’articolo 9, paragrafo 12, della legge sull’istruzione pubblica prevede che le attività organizzate per gli alunni riguardanti la cultura sessuale, la vita sessuale, l’orientamento sessuale e lo sviluppo sessuale non devono mirare a promuovere la divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, il cambiamento di sesso o l’omosessualità.

379

In primo luogo, la Commissione ritiene che i servizi educativi di cui trattasi rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/123 e dell’articolo 56 TFUE.

380

A tal riguardo, detta istituzione indica che i servizi forniti da organismi privati sono disciplinati da tale direttiva e da tale articolo, così come i servizi educativi forniti da prestatori stabiliti in altri Stati membri. Analogamente, gli istituti di istruzione pubblica le cui attività principali non rientrano nell’ambito di applicazione di detta direttiva potrebbero esercitare attività complementari, generalmente fornite dietro corrispettivo, come l’organizzazione di conferenze.

381

Tuttavia, nel caso di specie, non sarebbe in discussione l’insegnamento pubblico ungherese, bensì le attività economiche disciplinate dalle norme del mercato interno dell’Unione, in particolare nel settore dell’istruzione.

382

Nella misura in cui l’articolo 9, paragrafo 12, della legge sull’istruzione pubblica si estenderebbe alle attività riguardanti «la cultura sessuale, la vita sessuale, l’orientamento sessuale e lo sviluppo sessuale», organizzate in istituti di istruzione pubblica, tale disposizione colpirebbe i prestatori di servizi esterni privati legati agli istituti pubblici, come dei terzi che organizzino corsi di formazione, conferenze o rappresentazioni artistiche. L’ambito di applicazione di tale disposizione non si limiterebbe quindi all’insegnamento, ma comprenderebbe anche altre attività organizzate nelle scuole.

383

Orbene, in occasione di tali attività, delle organizzazioni della società civile nell’Unione sarebbero disposte a proporre, spesso dietro corrispettivo, servizi in Ungheria o verso l’Ungheria che sarebbero essenzialmente vietati in forza di tale articolo 9, paragrafo 12.

384

In secondo luogo, detto articolo 9, paragrafo 12, sarebbe sproporzionato, in quanto non sarebbe idoneo a garantire la realizzazione dell’obiettivo della legge sull’istruzione pubblica, vale a dire quello di istituire un sistema di istruzione pubblica che favorisca lo sviluppo mentale, fisico e intellettuale armonioso dei bambini e dei giovani, ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1. Tale disposizione non promuoverebbe lo sviluppo di tutti gli alunni, ma opererebbe una discriminazione nei confronti di una parte della popolazione ungherese ed europea. Pertanto, stabilendo un divieto così generale, lo stesso articolo 9, paragrafo 12, andrebbe al di là di quanto è necessario.

385

L’Ungheria replica, in primo luogo, che l’articolo 9, paragrafo 12, della legge sull’istruzione pubblica riguarda solo le attività di istruzione pubblica, comprese le attività scolastiche nonché altre attività proposte nell’ambito dell’istruzione, cosicché tale disposizione non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 56 TFUE e della direttiva 2006/123.

386

Inoltre, neppure i servizi educativi e culturali forniti da organizzazioni private rientrerebbero nell’ambito di applicazione della legge sull’istruzione pubblica, in quanto l’articolo 9, paragrafo 12, di tale legge non si applica a detti servizi.

387

Tale articolo rientrerebbe invece nell’ambito di applicazione dell’articolo 165, paragrafo 1, TFUE, in quanto esso disciplinerebbe il contenuto dell’insegnamento, il che rientra tuttavia nella competenza degli Stati membri. A tal riguardo, il fatto che una scuola impartisca un insegnamento in più lingue sarebbe irrilevante ai fini dell’appartenenza di quest’ultima al sistema di istruzione pubblico.

388

In secondo luogo, l’articolo 9, paragrafo 12, della legge sull’istruzione pubblica vieterebbe non già la rappresentazione della divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, del cambiamento di sesso e dell’omosessualità, bensì la promozione di tali contenuti. Inoltre, la Commissione sosterrebbe erroneamente che talune organizzazioni non sono autorizzate a fornire servizi alle scuole in Ungheria. Dei servizi rappresentanti una siffatta divergenza potrebbero infatti essere forniti da persone diverse dai dipendenti dell’istituto di istruzione, a condizione che tali persone siano registrate dall’organismo designato dalla legge.

ii) Giudizio della Corte

389

In primo luogo, occorre verificare se i servizi di istruzione pubblica di cui all’articolo 9, paragrafo 12, della legge sull’istruzione pubblica rientrino nella nozione di «servizio», ai sensi dell’articolo 4, punto 1, della direttiva 2006/123 e, in caso affermativo, se le disposizioni di tale direttiva non siano in conflitto con una disposizione di un altro atto di diritto dell’Unione che disciplina aspetti specifici connessi all’accesso a tale attività di servizi o al suo esercizio, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva.

390

A tal riguardo, risulta invero dalla giurisprudenza della Corte che la caratteristica essenziale di tale nozione di «servizio», vale a dire la remunerazione che costituisce il corrispettivo economico della prestazione di cui trattasi, manca quando l’insegnamento è dispensato nell’ambito del sistema di istruzione pubblica, in quanto lo Stato non si impegna in attività remunerate tale titolo (v., in tal senso, sentenze del 27 settembre 1988, Humbel e Edel, 263/86, EU:C:1988:451, punti 1718, nonché del 7 dicembre 1993, Wirth,C‑109/92, EU:C:1993:916, punto 15 e giurisprudenza citata).

391

Per contro, risulta dalla giurisprudenza della Corte che i corsi impartiti da istituti di insegnamento finanziati essenzialmente con fondi privati, provenienti in particolare dagli alunni o dai loro genitori, costituiscono «servizi» ai sensi del diritto dell’Unione, dato che, in effetti, lo scopo perseguito da tali istituti consiste nell’offrire un servizio in cambio di un corrispettivo (sentenza del 20 maggio 2010, Zanotti,C‑56/09, EU:C:2010:288, punto 32 e giurisprudenza citata).

392

Rientrano quindi nella nozione di «servizio», ai sensi dell’articolo 4, punto 1, della direttiva 2006/123 nonché dell’articolo 56 TFUE, le attività di insegnamento di una congregazione non finanziate dallo Stato membro interessato, che fanno parte dell’insegnamento prescolare, extrascolare e post‑obbligatorio (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 27 giugno 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania,C‑74/16, EU:C:2017:496, punto 57).

393

Nel caso di specie, è giocoforza constatare, come sostiene la Commissione, che l’articolo 9, paragrafo 12, della legge sull’istruzione pubblica copre un’ampia gamma di servizi educativi, dal momento che esso prevede, in termini molto generali, che le attività organizzate per gli alunni riguardanti la cultura sessuale, la vita sessuale, l’orientamento sessuale e lo sviluppo sessuale non devono mirare a promuovere la divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, il cambiamento di sesso e l’omosessualità.

394

Pertanto, come rilevato dall’avvocata generale al paragrafo 337 delle sue conclusioni, tale disposizione risulta applicabile a dei servizi educativi, vale a dire, nel caso di specie, servizi di educazione o di informazione dei minori sulla cultura sessuale, sulla vita sessuale, sull’orientamento sessuale o sullo sviluppo sessuale che, qualora siano forniti dietro corrispettivo al di fuori del sistema di istruzione pubblica, oppure nell’ambito di tale sistema ma da prestatori di servizi esterni, rientrano nella nozione di «servizio», ai sensi dell’articolo 4, punto 1, della direttiva 2006/123.

395

È irrilevante al riguardo l’argomento dell’Ungheria secondo cui l’articolo 9, paragrafo 12, della legge sull’istruzione pubblica rientrerebbe nell’ambito di applicazione dell’articolo 165, paragrafo 1, TFUE, in quanto tale articolo 9 disciplina il contenuto dell’insegnamento.

396

Come risulta dalla giurisprudenza ricordata al punto 272 della presente sentenza, se gli Stati membri sono certamente competenti, in forza del citato articolo 165, paragrafo 1, per quanto riguarda il contenuto dell’insegnamento e l’organizzazione dei loro rispettivi sistemi di istruzione, essi devono esercitare tale competenza nel rispetto del diritto dell’Unione e, segnatamente, delle disposizioni del Trattato FUE relative alla libera circolazione dei servizi, in particolare dell’articolo 56 TFUE.

397

In secondo luogo, occorre far presente che, nella misura in cui tali servizi possono anche essere forniti altrimenti che a mezzo di un servizio di media audiovisivo o per via elettronica, l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2006/123 non trova applicazione.

398

In terzo luogo, tali servizi educativi non possono rientrare nell’eccezione prevista dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera j), di tale direttiva, secondo cui quest’ultima non si applica, in particolare, ai «servizi sociali» relativi all’assistenza all’infanzia.

399

Infatti, non rientrano in tale nozione di «servizi sociali» i servizi educativi che sono forniti abitualmente agli alunni, come quelli di cui all’articolo 9, paragrafo 12, della legge sull’istruzione pubblica, in quanto detta nozione riguarda attività essenziali per garantire il diritto fondamentale alla dignità umana evitando un rischio di emarginazione delle persone che ne sono beneficiarie, e che costituiscono, in tal senso, una manifestazione dei principi di coesione sociale e di solidarietà (sentenze dell’11 luglio 2013, Femarbel,C‑57/12, EU:C:2013:517, punto 43, e del 18 dicembre 2025, Slagelse Almennyttige Boligselskab, Afdeling Schackenborgvænge, C‑417/23, EU:C:2025:1017, punto 64).

400

In quarto luogo, tale articolo 9, paragrafo 12, costituisce un requisito idoneo a limitare la libera circolazione dei servizi garantita dagli articoli 16 e 19 della direttiva 2006/123, qualora tali servizi, che riguardano attività organizzate per gli alunni riguardanti la cultura sessuale, la vita sessuale, l’orientamento sessuale e lo sviluppo sessuale, siano forniti dietro remunerazione al di fuori del sistema di istruzione pubblica, oppure nell’ambito di tale sistema ma da prestatori di servizi esterni.

401

Tenuto conto della giurisprudenza citata al punto 349 della presente sentenza, si deve quindi ritenere che detto articolo 9, paragrafo 12, renda meno attraente l’esercizio di tale libertà.

b)   Sulla giustificazione delle restrizioni ai sensi degli articoli 16 e 19 della direttiva 2006/123 nonché dell’articolo 56 TFUE

1) Argomenti delle parti

402

La Commissione ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte, le misure nazionali restrittive devono rispondere a motivi imperativi di interesse generale, devono essere idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non devono eccedere quanto è necessario per raggiungerlo.

403

Orbene, né l’articolo 6/A della legge sulla protezione dei minori, né l’articolo 8, paragrafo 1a, della legge sulla pubblicità commerciale, né l’articolo 9, paragrafo 12, della legge sull’istruzione pubblica, possono essere considerati giustificati e proporzionati.

404

L’ordine pubblico, la sanità pubblica, la sicurezza pubblica o la tutela dell’ambiente non possono essere invocati per giustificare tali restrizioni, in quanto l’Ungheria non ha dimostrato l’esistenza di una minaccia effettiva e sufficientemente grave per l’interesse fondamentale della società che essa invoca, vale a dire la protezione dei minori.

405

Pertanto, le disposizioni di cui al punto 403 della presente sentenza non sarebbero conformi ai principi di necessità e di proporzionalità enunciati all’articolo 16 della direttiva 2006/123, che si applicherebbero anche ai requisiti di cui all’articolo 19 di tale direttiva, e violerebbero altresì l’articolo 56 TFUE.

406

L’Ungheria sostiene che tali disposizioni sono idonee a conseguire l’obiettivo di interesse generale rappresentato dalla tutela del diritto dei minori a uno sviluppo fisico, mentale, emotivo o morale sano, dal momento che la tendenza dei minori ad essere influenzati da contenuti nocivi, in assenza di un approccio critico, sarebbe molto più ampia di quella degli adulti. Inoltre, dette disposizioni non eccederebbero quanto è necessario per conseguire l’obiettivo di protezione dei minori.

407

In particolare, l’articolo 8, paragrafo 1a, della legge sulla pubblicità commerciale prevedrebbe che la pubblicità che include i contenuti contemplati da tale disposizione possa continuare a essere diffusa in luoghi non frequentati da bambini o in pubblicazioni alle quali i minori non hanno accesso, cosicché le condizioni ricordate, in sostanza, nella sentenza del 17 luglio 2008, Corporación Dermoestética (C‑500/06, EU:C:2008:421, punto 35), sarebbero soddisfatte.

2) Giudizio della Corte

408

Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2006/123, lo Stato membro in cui il prestatore si reca per fornire il suo servizio ha la facoltà di imporre requisiti relativi alla prestazione dell’attività di servizi qualora essi siano giustificati, in particolare, da motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, conformemente al paragrafo 1 di detto articolo 16.

409

Conformemente all’articolo 16, paragrafo 1, terzo comma, lettera c), di tale direttiva, i suddetti requisiti devono rispettare il principio di proporzionalità, il che implica che essi devono essere idonei a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non devono andare oltre quanto è necessario per raggiungerlo.

410

Inoltre, spetta allo Stato membro interessato dimostrare che tali condizioni sono soddisfatte [v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2020, Commissione/Ungheria (Insegnamento superiore), C‑66/18, EU:C:2020:792, punto 179 e giurisprudenza citata].

411

Nel caso di specie, l’Ungheria invoca a tale titolo lo sviluppo fisico, mentale, emotivo o morale sano dei minori.

412

Tale obiettivo non può tuttavia giustificare i requisiti e le restrizioni constatati ai punti 352, 373 e 400 della presente sentenza.

413

Infatti, conformemente alla giurisprudenza ricordata ai punti da 129 a 133 della presente sentenza, uno Stato membro non può basarsi su un’interpretazione dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2006/123 che violi il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso o sull’orientamento sessuale, sancito dall’articolo 21, paragrafo 1, della Carta, dato che tale divieto riveste carattere imperativo in quanto principio generale del diritto dell’Unione.

414

Orbene, come si è già constatato al punto 306 della presente sentenza, sia l’articolo 6/A della legge sulla protezione dei minori sia l’articolo 8, paragrafo 1a, della legge sulla pubblicità commerciale operano una discriminazione direttamente fondata sul sesso e sull’orientamento sessuale, incompatibile con tale divieto. Dette disposizioni violano pertanto il contenuto essenziale dell’articolo 21, paragrafo 1, della Carta. Inoltre, per motivi analoghi a quelli menzionati nello stesso punto, occorre constatare che l’articolo 9, paragrafo 12, della legge sull’istruzione pubblica opera una discriminazione direttamente fondata sul sesso e sull’orientamento sessuale, che è anch’essa incompatibile con l’articolo 21, paragrafo 1, della Carta.

415

Pertanto, occorre considerare che i requisiti stabiliti rispettivamente dall’articolo 6/A della legge sulla protezione dei minori, dall’articolo 8, paragrafo 1a, della legge sulla pubblicità commerciale, nonché dall’articolo 9, paragrafo 12, della legge sull’istruzione pubblica non possono essere giustificati alla luce dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2006/123, interpretato alla luce dell’articolo 21, paragrafo 1, della Carta.

c)   Conclusione

416

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve concludere che la terza censura è fondata, laddove tale conclusione, tenuto conto di quanto esposto ai punti da 326 a 352, da 365 a 376 e da 389 a 401 della presente sentenza, non può essere rimessa in discussione dall’affermazione dell’Ungheria secondo cui la terza censura non soddisferebbe i requisiti in materia di produzione della prova applicabili ai ricorsi per inadempimento.

4.   Sulla quinta censura, relativa a violazioni degli articoli 1, 7, 11 e 21 della Carta

417

Con la sua quinta censura, che occorre esaminare in quarto luogo, la Commissione contesta all’Ungheria di essere venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 1, 7, 11 e 21 della Carta.

418

Essa rileva che l’articolo 6/A della legge sulla protezione dei minori, l’articolo 8, paragrafo 1a, della legge sulla pubblicità commerciale, l’articolo 9, paragrafi 1 e 6, e l’articolo 32, paragrafo 4a, della legge sui servizi di media, nonché l’articolo 9, paragrafo 12, della legge sull’istruzione pubblica (in prosieguo, congiuntamente: le «disposizioni controverse») violano gli articoli 1, 7, 11 e 21 della Carta in quanto limitano l’accesso per le persone di età inferiore a diciotto anni ai contenuti mediatici o alle comunicazioni commerciali che promuovono o rappresentano la divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, il cambiamento di sesso o l’omosessualità.

a)   Sull’applicabilità della Carta all’articolo 6/A della legge sulla protezione dei minori e all’articolo 9, paragrafo 12, della legge sull’istruzione pubblica

419

Occorre anzitutto respingere l’argomento dell’Ungheria vertente sulla giurisprudenza derivante dalla sentenza del 30 aprile 2014, Pfleger e a. (C‑390/12, EU:C:2014:281, punto 34), secondo cui, poiché la definizione del contenuto dell’istruzione pubblica rientra nella competenza degli Stati membri, la legge sulla protezione dei minori e la legge sull’istruzione pubblica non rientrerebbero nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, cosicché tali leggi non sarebbero soggette al rispetto della Carta.

420

A tale riguardo, occorre ricordare che l’ambito di applicazione della Carta, per quanto riguarda l’operato degli Stati membri, è definito all’articolo 51, paragrafo 1, della Carta stessa, ai sensi del quale le disposizioni di quest’ultima si applicano agli Stati membri esclusivamente quando questi attuano il diritto dell’Unione. È sufficiente constatare su tale punto che risulta segnatamente dai punti 281, 352 e 400 della presente sentenza che l’articolo 6/A della legge sulla protezione dei minori, da un lato, e l’articolo 9, paragrafo 12, della legge sull’istruzione pubblica, dall’altro, costituiscono requisiti idonei a limitare la libera circolazione dei servizi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31 o degli articoli 16 e 19 della direttiva 2006/123.

421

Orbene, secondo una giurisprudenza consolidata, siffatte misure devono essere conformi alla Carta, il che implica, segnatamente, che esse non apportino limitazioni ai diritti e alle libertà sanciti da quest’ultima o, in caso affermativo, che tali limitazioni siano giustificate alla luce dei requisiti enunciati all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta [sentenza del 18 giugno 2020, Commissione/Ungheria (Trasparenza associativa), C‑78/18, EU:C:2020:476, punto 103 e giurisprudenza citata].

b)   Sull’esistenza di un inadempimento degli obblighi derivanti dall’articolo 21 della Carta

422

Occorre accogliere anzitutto la quinta censura nella parte in cui riguarda un inadempimento, da parte dell’Ungheria, degli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 21, paragrafo 1, della Carta. Infatti, un siffatto inadempimento deriva necessariamente dai punti da 135 a 162, 196, 203, 230, 306, 414 e 415 della presente sentenza, in cui si constata in sostanza che ciascuna delle disposizioni della normativa ungherese oggetto delle prime tre censure viola il contenuto essenziale di detta disposizione.

c)   Sull’esistenza di limitazioni ai diritti e alle libertà garantiti dagli articoli 7 e 11 della Carta

423

Occorre anzitutto valutare se, come sostiene la Commissione, le disposizioni controverse limitino i diritti e le libertà garantiti dagli articoli 7 e 11 della Carta e, in caso affermativo, se, come sostiene l’Ungheria, tali limitazioni possano essere giustificate alla luce dei requisiti enunciati all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta.

1) Sull’esistenza di una limitazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall’articolo 7 della Carta

i) Argomenti delle parti

424

La Commissione sostiene che le disposizioni controverse, che limitano, per quanto riguarda le persone di età inferiore ai diciotto anni, i contenuti o le pubblicità che promuovono o rappresentano la divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, il cambiamento di sesso e l’omosessualità, violano il diritto al rispetto della vita privata e familiare delle persone non cisgender o non eterosessuali, sancito dall’articolo 7 della Carta.

425

In forza dell’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, il diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dal citato articolo 7 dovrebbe essere interpretato conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’articolo 8 della CEDU.

426

Conformemente a tale giurisprudenza, la nozione di «vita privata», ai sensi di tale articolo 8, che non potrebbe essere oggetto di una definizione esaustiva, dovrebbe essere intesa in senso ampio, come comprendente l’integrità fisica e morale di una persona nonché il diritto allo «sviluppo personale» o all’autodeterminazione.

427

Peraltro, sempre secondo tale giurisprudenza, anche l’identità o l’identificazione sessuale, il nome, l’orientamento sessuale e la vita sessuale rientrerebbero nella sfera personale tutelata da tale articolo 8, avendo dunque quest’ultimo essenzialmente lo scopo di premunire l’individuo contro le ingerenze arbitrarie dei poteri pubblici.

428

Per stabilire se dichiarazioni riguardanti un determinato gruppo raggiungano la soglia di applicazione del medesimo articolo 8, la Corte europea dei diritti dell’uomo prenderebbe in considerazione, da un lato, le caratteristiche delle persone che compongono tale gruppo e, dall’altro, il contenuto preciso delle dichiarazioni negative formulate riguardo a detto gruppo, nonché la forma e la portata delle dichiarazioni e il contesto generale nel quale esse sarebbero state rese.

429

Alla luce di tali criteri, la Commissione ritiene che le disposizioni controverse e la soppressione della rappresentazione delle persone e delle vite non cisgender o non eterosessuali risultante dalla loro applicazione possano avere, di per sé, un effetto stigmatizzante. Tale stigmatizzazione sarebbe rafforzata dal fatto che un testo di legge prevede che i minori debbano essere protetti di fronte alle rappresentazioni della divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, del cambiamento di sesso o dell’omosessualità. Essa sarebbe amplificata dal contesto in cui si inserisce la legge di modifica, che potrebbe creare un nesso tra, da un lato, i pericoli posti dalla pedofilia e, dall’altro, il rischio generato dalla mera esistenza di persone non cisgender o non eterosessuali, dato che il messaggio implicito sarebbe che tali persone sono pericolose quanto i pedofili.

430

Tali disposizioni, che discriminano direttamente le persone non cisgender o non eterosessuali, comporterebbero l’emarginazione e la stigmatizzazione di dette persone, in violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall’articolo 7 della Carta.

431

L’Ungheria replica che le disposizioni controverse non possono essere interpretate nel senso che esse lederebbero il diritto al rispetto della vita privata e familiare delle persone non cisgender o non eterosessuali. Tali disposizioni non avrebbero un obiettivo né discriminatorio né stigmatizzante e non potrebbero essere interpretate nel senso che tali persone debbano essere considerate dannose o costituenti un pericolo per la società.

432

L’Ungheria riconosce certo che la nozione di «vita privata», ai sensi dell’articolo 7 della Carta, è ampia e include il diritto allo sviluppo personale e all’autodeterminazione.

433

Tuttavia, la Commissione non avrebbe dimostrato che le disposizioni controverse ledono il diritto al rispetto della vita privata e familiare, ai sensi di tale articolo, delle persone non cisgender o non eterosessuali, in quanto tali disposizioni riguardano la tutela dei minori in situazioni specifiche, senza che esse abbiano un impatto a livello sociale.

ii) Giudizio della Corte

434

In via preliminare, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 7 della Carta, ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni.

435

La Corte ha avuto occasione di sottolineare che tale disposizione tutela l’identità sessuale e l’orientamento sessuale di una persona in quanto elemento costitutivo e uno degli aspetti più intimi della sua vita privata. Pertanto, tale disposizione include il diritto di ciascuno di stabilire i dettagli della propria identità di essere umano, il che comprende il diritto delle persone transessuali allo sviluppo personale e all’integrità fisica e morale, nonché al rispetto e al riconoscimento del loro orientamento e della loro identità sessuali (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2024, Mirin,C‑4/23, EU:C:2024:845, punto 64 e giurisprudenza citata).

436

L’articolo 7 della Carta impone, a tal fine, agli Stati membri, oltre ad obblighi negativi finalizzati a premunire le persone non cisgender, comprese le persone transgender, o non eterosessuali contro le ingerenze arbitrarie dei poteri pubblici, anche obblighi positivi, il che implica altresì l’attuazione di procedimenti efficaci e accessibili che garantiscano un rispetto effettivo del loro diritto all’identità sessuale. Inoltre, tenuto conto della particolare importanza di tale diritto, gli Stati membri dispongono solo di un margine di discrezionalità limitato in tale settore (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2024, Mirin,C‑4/23, EU:C:2024:845, punto 65 e giurisprudenza citata).

437

Inoltre, conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, che mira a garantire la necessaria coerenza tra i diritti contenuti in quest’ultima e i corrispondenti diritti garantiti dalla CEDU senza pregiudicare l’autonomia del diritto dell’Unione, e in particolare senza impedire che tale diritto conceda una protezione più estesa, la Corte tiene conto, nell’interpretazione che essa effettua dei diritti garantiti dall’articolo 7 della Carta, segnatamente dei corrispondenti diritti garantiti dall’articolo 8, paragrafo 1, della CEDU, come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, in quanto soglia di protezione minima (v., in tal senso, sentenze dell’8 dicembre 2022, Orde van de Vlaamse Balies e a., C‑694/20, EU:C:2022:963, punto 26 nonché giurisprudenza citata, e del 25 novembre 2025, Wojewoda Mazowiecki,C‑713/23, EU:C:2025:917, punto 64 nonché giurisprudenza citata).

438

A questo proposito, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo risulta che la nozione di «vita privata», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della CEDU, è una nozione ampia, non suscettibile di una definizione esaustiva. Tale nozione comprende l’integrità fisica e morale della persona e talvolta comprende aspetti dell’identità fisica e sociale di un individuo, tra cui il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con i suoi simili, il diritto alla «crescita personale» o il diritto all’autodeterminazione in quanto tale. Inoltre, anche l’identità sessuale, il nome, l’orientamento sessuale e la vita sessuale rientrano nella sfera personale tutelata da tale articolo 8, paragrafo 1 (v., in tal senso, Corte EDU, 23 settembre 2010, Schüth c. Germania, CE:ECHR:2010:0923JUD000162003, § 53 e giurisprudenza citata).

439

L’articolo 8 della CEDU comprende e garantisce altresì il diritto a una «vita privata sociale», vale a dire la possibilità per l’individuo di sviluppare la propria identità sociale (v., in tal senso, Corte EDU, 5 settembre 2017, Bărbulescu c. Romania, CE:ECHR:2017:0905JUD006149608, § 70).

440

Alla luce di tale giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’articolo 8 della CEDU, il diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito dall’articolo 7 della Carta presenta quindi una rilevanza specifica per quanto riguarda la tutela dell’identità sessuale e dell’orientamento sessuale, e ciò tanto nella sfera personale quanto in quella sociale (v., in tal senso, sentenza del 25 gennaio 2018, F,C‑473/16, EU:C:2018:36, punto 49 e giurisprudenza citata).

441

Nel caso di specie, le disposizioni controverse, nella parte in cui limitano l’accesso dei minori ai contenuti o alle comunicazioni commerciali che promuovono o rappresentano la divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, il cambiamento di sesso o l’omosessualità, rientrano nell’ambito di applicazione della nozione di «vita privata», ai sensi dell’articolo 7 della Carta.

442

Infatti, tali disposizioni riguardano lo sviluppo dell’identità sessuale individuale di una persona in quanto elemento costitutivo ed uno degli aspetti più intimi della sua vita privata, ai sensi della giurisprudenza menzionata al punto 435 della presente sentenza.

443

Orbene, tenuto conto del fatto che dette disposizioni limitano l’accesso dei minori ai soli contenuti o comunicazioni commerciali che promuovono o rappresentano la divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, il cambiamento di sesso o l’omosessualità, si deve ritenere che una siffatta restrizione presenti un carattere offensivo e stigmatizzante nei confronti dei membri della società interessati dalle medesime disposizioni.

444

In primo luogo, tale carattere offensivo e stigmatizzante deriva dal fatto che tali membri della società, vale a dire le persone non cisgender, comprese le persone transgender, oppure non eterosessuali, sono considerati nocivi allo sviluppo fisico, mentale e morale dei minori sulla sola base della loro identità sessuale o del loro orientamento sessuale.

445

In secondo luogo, la limitazione dei contenuti o delle comunicazioni commerciali che promuovono o rappresentano la divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, il cambiamento di sesso o l’omosessualità, conformemente alle disposizioni controverse, non solo marginalizza le persone non cisgender, ivi comprese le persone transgender, o non eterosessuali, ma rafforza nella sfera pubblica la percezione stigmatizzante della loro identità sessuale o del loro orientamento sessuale.

446

In terzo luogo, come fa valere in sostanza la Commissione, il fatto che un atto legislativo, come la legge di modifica, affermi, secondo il suo titolo, che esso introduce «misure più severe nei confronti dei delinquenti pedofili», prevedendo al contempo che i minori debbano essere protetti di fronte alle rappresentazioni della divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, del cambiamento di sesso o dell’omosessualità, è parimenti idoneo ad accrescere l’effetto offensivo e stigmatizzante delle disposizioni controverse, o addirittura a suscitare lo sviluppo di comportamenti improntati all’odio nei confronti delle persone non cisgender o non eterosessuali, dal momento che queste ultime potrebbero così essere associate a delinquenti sessuali.

447

In quarto luogo, sebbene gli Stati membri abbiano un obbligo positivo di garantire il rispetto effettivo del diritto di ogni persona allo sviluppo di un’identità sessuale, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 436 della presente sentenza, tali disposizioni lasciano trasparire, come già constatato in sostanza al punto 136 della presente sentenza, una preferenza per certi tipi di identità personali o sessuali, di relazioni o di famiglie rispetto ad altri, contribuendo alla stigmatizzazione delle identità, delle relazioni o delle famiglie che non fanno parte di tali tipi.

448

Di conseguenza, il divieto previsto da dette disposizioni di mettere a disposizione dei minori contenuti o pubblicità che promuovono o rappresentano la divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, il cambiamento di sesso e l’omosessualità costituisce una limitazione particolarmente grave del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito all’articolo 7 della Carta, delle persone non cisgender, ivi comprese le persone transgender, oppure non eterosessuali.

2) Sull’esistenza di una limitazione della libertà di espressione garantita dall’articolo 11 della Carta.

i) Argomenti delle parti

449

La Commissione sostiene che le disposizioni controverse, che limitano, per quanto riguarda le persone di età inferiore ai diciotto anni, l’accesso ai contenuti o alle pubblicità che promuovono o rappresentano la divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, il cambiamento di sesso e l’omosessualità, violano il diritto alla libertà di espressione, sancito dall’articolo 11 della Carta. Tale violazione non sarebbe limitata alle persone non cisgender o non eterosessuali, dal momento che essa limita il diritto di ogni cittadino, indipendentemente dal sesso o dall’orientamento sessuale, di comunicare e di ricevere i contenuti di cui trattasi.

450

Più precisamente, detta istituzione fa valere che tali disposizioni limitano il diritto dei fornitori di servizi di media, dei fornitori di servizi pubblicitari, dei fornitori che utilizzano la pubblicità nell’ambito delle loro attività commerciali, nonché dei fornitori di servizi educativi, di diffondere taluni contenuti in funzione dei loro obiettivi, delle loro convinzioni o delle loro scelte personali.

451

Inoltre, dette disposizioni avrebbero un’incidenza negativa sulla capacità delle persone, comprese le persone non cisgender oppure non eterosessuali, di esprimere o di ricevere informazioni nello stesso modo in cui ciò avverrebbe se esse intendessero comunicare in merito a relazioni o a questioni riguardanti persone cisgender od eterosessuali.

452

Le stesse disposizioni sarebbero state formulate in termini estensivi e vaghi, coprendo così un’ampia gamma di contenuti e lasciando un ampio margine di discrezionalità per decidere il tipo di contenuto che costituisce la promozione di un orientamento sessuale.

453

L’Ungheria sostiene che le disposizioni controverse non incidono direttamente sul diritto alla libertà di espressione delle persone non cisgender o non eterosessuali, in quanto tali persone non sono destinatarie di tali disposizioni e queste ultime limitano solo la rappresentazione o la promozione dei contenuti di cui trattasi in alcuni settori specifici della vita dei minori.

454

Occorrerebbe sottolineare, in tale contesto, che i minori sono più vulnerabili degli adulti, in quanto la loro personalità sarebbe ancora immatura, e che, a causa della loro età, essi necessiterebbero di una protezione speciale nei confronti della promozione o della rappresentazione di alcuni contenuti sensibili. Dette disposizioni mirerebbero quindi a limitare la ricezione, da parte di un minore, di informazioni da parte di fonti indipendenti dai suoi genitori, e al di fuori di qualsiasi controllo di questi ultimi.

455

Le stesse disposizioni non potrebbero quindi essere interpretate nel senso che limitino il diritto di ogni cittadino di comunicare e di ricevere i contenuti di cui trattasi, in quanto la restrizione della comunicazione riguarderebbe solo situazioni specifiche e riguarderebbe solo i minori.

456

L’Ungheria precisa che la libertà di espressione non è un diritto fondamentale assoluto, in quanto quest’ultimo conosce numerose limitazioni, in particolare quando si tratta di tutelare i diritti di altri, vale a dire, nel caso di specie, i minori nonché i loro genitori o tutori, i quali disporrebbero del diritto di poter decidere in autonomia della loro educazione.

ii) Giudizio della Corte

457

In via preliminare, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della Carta, ogni persona ha diritto alla libertà di espressione, la quale comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.

458

Il paragrafo 2 del medesimo articolo 11 dispone che la libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.

459

Come risulta dal punto 437 della presente sentenza, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, la Corte, nell’interpretazione che essa effettua dei diritti garantiti dall’articolo 11 della Carta, tiene conto segnatamente dei corrispondenti diritti garantiti dall’articolo 10 della CEDU, come interpretati nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in quanto soglia di protezione minima.

460

La libertà di espressione costituisce una delle condizioni basilari del progresso di una società democratica e della realizzazione di ciascun individuo ed essa protegge, in linea di principio, non soltanto le «informazioni» o le «idee» accolte favorevolmente o considerate innocue o indifferenti, ma anche quelle offensive, scioccanti o inquietanti, e ciò al fine di garantire il pluralismo, la tolleranza e lo spirito di apertura senza i quali non vi è società democratica [v., in tal senso, sentenza del 12 gennaio 2023, Migracijos departamentas (Motivi di persecuzione basati su opinioni politiche), C‑280/21, EU:C:2023:13, punto 30 nonché giurisprudenza citata].

461

Alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, pertinente ai fini dell’interpretazione di tale articolo 11, occorre adottare un’interpretazione estensiva delle nozioni di «informazioni» o di «idee», ai sensi di tale disposizione [v., in tal senso, sentenza del 12 gennaio 2023, Migracijos departamentas (Motivi di persecuzione basati su opinioni politiche), C‑280/21, EU:C:2023:13, punto 32].

462

Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, l’articolo 10 della CEDU garantisce la libertà di espressione e di informazione a chiunque e riguarda non soltanto il contenuto delle informazioni, ma anche i mezzi della loro diffusione, dovendosi considerare che qualsiasi limitazione apportata a tali mezzi incide sul diritto di ricevere e di comunicare informazioni (sentenza del 26 aprile 2022, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑401/19, EU:C:2022:297, punto 46 nonché giurisprudenza citata).

463

Tale libertà si applica in particolare alla diffusione, da parte di un imprenditore, di informazioni a carattere commerciale, segnatamente sotto forma di messaggi pubblicitari (sentenza del 3 febbraio 2021, Fussl Modestraße Mayr,C‑555/19, EU:C:2021:89, punto 81 e giurisprudenza citata).

464

A complemento della libertà fondamentale di ricevere informazioni, garantita dall’articolo 11, paragrafo 1, della Carta, il paragrafo 2 del medesimo articolo 11 mira a promuovere il pluralismo nella produzione e nella programmazione delle informazioni nell’Unione (sentenza del 22 gennaio 2013, Sky Österreich,C‑283/11, EU:C:2013:28, punto 51).

465

Dalla giurisprudenza risulta quindi che una misura nazionale, in quanto limiti le possibilità di diffusione o vieti l’accesso a determinati contenuti o pubblicità che promuovono o rappresentano la divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, il cambiamento di sesso e l’omosessualità, costituisce una violazione, in capo ai fornitori interessati, della libertà di espressione sancita dall’articolo 11 della Carta (v., in tal senso, sentenza del 3 febbraio 2021, Fussl Modestraße Mayr,C‑555/19, EU:C:2021:89, punto 82 e giurisprudenza citata).

466

Nel caso di specie, è giocoforza constatare, in primo luogo, che le disposizioni controverse limitano il diritto dei fornitori di servizi di media, dei fornitori di servizi pubblicitari, dei fornitori che utilizzano la pubblicità nell’ambito delle loro attività commerciali, nonché dei fornitori di servizi educativi di diffondere contenuti o pubblicità che promuovono o rappresentano la divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, il cambiamento di sesso o l’omosessualità. Tali disposizioni limitano quindi il diritto di comunicare «informazioni» garantito dall’articolo 11 della Carta e, per estensione, il pluralismo nella produzione e nella programmazione delle informazioni nell’Unione.

467

In secondo luogo, dette disposizioni hanno altresì l’effetto di limitare il diritto di ogni persona, garantito dall’articolo 11 della Carta, di ricevere informazioni che promuovano o rappresentino la divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, il cambiamento di sesso o l’omosessualità.

468

Pertanto, le disposizioni controverse limitano la libertà di espressione e di informazione non solo nei confronti dei minori, ma anche nei confronti del grande pubblico che desidera ricevere siffatti contenuti, nonché nei confronti dei fornitori di servizi che diffondono tali contenuti sotto forma di pubblicità, di annunci di interesse pubblico o di messaggi di sensibilizzazione diffusi nella sfera pubblica.

469

In terzo luogo, non può essere accolto, in tale contesto, l’argomento dell’Ungheria secondo cui tali disposizioni non incidono direttamente sul diritto alla libertà di espressione delle persone non cisgender o non eterosessuali, in quanto tali persone non sono destinatarie di dette disposizioni.

470

Infatti, l’articolo 11 della Carta si applica, come risulta dai punti da 466 a 468 della presente sentenza, a qualsiasi divieto o limitazione della diffusione o della ricezione dei contenuti contemplati da queste stesse disposizioni e non soltanto alle condizioni alle quali possono esprimersi le persone non cisgender, comprese le persone transgender, oppure non eterosessuali.

471

Di conseguenza, il divieto di mettere a disposizione dei minori contenuti o pubblicità che promuovono o rappresentano la divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, il cambiamento di sesso e l’omosessualità, quale previsto dalle disposizioni controverse, costituisce un’ingerenza particolarmente grave nella libertà di espressione e di informazione, garantita dall’articolo 11 della Carta.

d)   Sulla giustificazione delle limitazioni dei diritti e delle libertà garantiti dagli articoli 7 e 11 della Carta

472

La Commissione sostiene, per motivi sostanzialmente analoghi a quelli esposti ai punti da 96 a 105 della presente sentenza, che le limitazioni dei diritti e delle libertà garantiti agli articoli 7 e 11 della Carta non possono essere considerate giustificate o proporzionate alla luce dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta. L’Ungheria sostiene, dal canto suo, per motivi sostanzialmente analoghi a quelli esposti ai punti da 115 a 122 della presente sentenza, che tali limitazioni sono necessarie e proporzionate agli obiettivi da esse perseguiti, vale a dire, da un lato, l’interesse superiore del minore, che l’articolo 24, paragrafo 2, della Carta impone di perseguire, e, dall’altro, la tutela del diritto dei genitori di assicurare l’educazione dei propri figli conformemente alle proprie convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sancito dall’articolo 14, paragrafo 3, della Carta.

473

Orbene, tenuto conto delle constatazioni effettuate ai punti da 135 a 162 della presente sentenza, che sono pienamente trasponibili all’esame delle ingerenze particolarmente gravi nei diritti e nelle libertà garantiti dagli articoli 7 e 11 della Carta che derivano dalle disposizioni in questione della legge di modifica, si deve ritenere che tali ingerenze non possano essere giustificate dal perseguimento di tali obiettivi.

e)   Sull’esistenza di una violazione dell’articolo 1 della Carta

474

Spetta ancora alla Corte, nell’ambito dell’esame della quinta censura, valutare se le disposizioni controverse violino anche l’articolo 1 della Carta.

1) Argomenti delle parti

475

La Commissione sostiene che le disposizioni controverse violano l’articolo 1 della Carta, in quanto non solo costituiscono una discriminazione fondata sul sesso e sull’orientamento sessuale, ma assoggettano anche la promozione o la rappresentazione dell’omosessualità o della divergenza rispetto al sesso alla nascita o del cambiamento di sesso alle stesse norme e restrizioni che si applicano alla diffusione della pedofilia, della violenza e della pornografia ai minori.

476

Dette disposizioni assocerebbero quindi l’omosessualità, la divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita e il cambiamento di sesso a reati gravi, ivi compresi reati che implicano atti di crudeltà.

477

La conseguenza di una siffatta qualificazione sarebbe che le persone non eterosessuali, o il cui sesso o la cui identità sessuale non corrispondono al sesso assegnato alla nascita, sono considerate «equivalenti», sul piano morale e giuridico, a persone che costituiscono una minaccia fondamentale per la società.

478

Associare le persone non cisgender o non eterosessuali alla pedofilia, alla violenza e alla pornografia in atti giuridici aventi forza vincolante avrebbe l’effetto di rendere tali persone «detestabili» dalla società o meritevoli di ostracismo o di messa al bando.

479

A questo proposito, la lesione della dignità umana, ai sensi dell’articolo 1 della Carta, sarebbe aggravata dal contesto in cui le disposizioni controverse sono state adottate. La Commissione sottolinea sul punto che tali disposizioni sono state proposte e adottate dagli organi di uno Stato membro e hanno forza di legge, il che rafforzerebbe il loro effetto ostracizzante e stigmatizzante, conformemente alla giurisprudenza risultante dalla sentenza della Corte EDU del 23 gennaio 2023, Macatė c. Lituania (CE:ECHR:2023:0123JUD006143519).

480

Inoltre, l’argomento dell’Ungheria, secondo cui il titolo della legge di modifica, vale a dire «legge n. LXXIX del 2021 che introduce misure più severe nei confronti dei delinquenti pedofili e modifica talune leggi al fine di proteggere i minori», è solo un titolo sintetico conforme ai requisiti di tecnica legislativa ungheresi, che indica i settori e i testi normativi interessati dalle modifiche cui la legge fa riferimento, costituirebbe un’obiezione fallace. Infatti, le disposizioni di tale legge porrebbero l’accento sulla regolamentazione e sulla restrizione di contenuti riguardanti le persone e gli stili di vita non cisgender o non eterosessuali.

481

Alla luce di tali considerazioni, l’adozione di misure che discriminerebbero e stigmatizzerebbero una persona sulla base di uno o più motivi tra quelli elencati all’articolo 21 della Carta potrebbe essere interpretata nel senso che costituisce una lesione della dignità di tale persona.

482

L’Ungheria contesta, da un lato, che i contenuti oggetto delle disposizioni controverse siano soggetti alle stesse restrizioni che si applicano alla diffusione della violenza e della pornografia presso i minori. Infatti, tale diffusione rientrerebbe non già nella categoria V, contemplata dall’articolo 9, paragrafo 6, della legge sui servizi di media, bensì nella categoria VI, conformemente al paragrafo 7 di tale articolo.

483

Dall’altro lato, tale Stato membro fa valere, riferendosi all’argomento vertente sul titolo della legge di modifica indicato al punto 480 della presente sentenza, che non vi è fondamento per concludere che i contenuti potenzialmente dannosi per i minori, oggetto delle disposizioni controverse, rifletterebbero un giudizio di valore negativo dell’Ungheria, ovvero un’intenzione o una concezione stigmatizzante, o una volontà di ledere la dignità umana.

484

Inoltre, per quanto riguarda la sentenza della Corte EDU del 23 gennaio 2023, Macatė c. Lituania (CE:ECHR:2023:0123JUD006143519), detto Stato membro replica che non se ne può trarre alcuna conclusione di merito per quanto riguarda la conformità delle disposizioni controverse alla Carta, in quanto tali disposizioni non vietano di mettere a disposizione dei minori talune informazioni, in generale, ma soltanto una siffatta messa a disposizione in contesti specifici e per ragioni determinate. Il loro ambito di applicazione sarebbe quindi molto più ristretto della norma nazionale che veniva in questione in quest’ultima sentenza.

2) Giudizio della Corte

485

L’articolo 1 della Carta afferma che la dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.

486

Dalle spiegazioni relative alla Carta risulta che la dignità della persona umana, ai sensi del citato articolo 1, non è soltanto un diritto fondamentale in sé, ma costituisce la base stessa dei diritti fondamentali. A tal riguardo, le spiegazioni suddette si riferiscono in particolare alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, che ha iscritto la dignità umana nel suo preambolo, dove viene precisato che «il riconoscimento della dignità insita in tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti uguali e inalienabili costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo». Ne consegue, secondo dette spiegazioni, che nessuno dei diritti sanciti nella Carta può essere usato per recare pregiudizio alla dignità altrui e che la dignità della persona umana fa parte della sostanza stessa dei diritti sanciti nella Carta medesima. Essa non può pertanto subire pregiudizio, neanche in caso di limitazione di un diritto.

487

Nel caso di specie, come risulta dai punti 444 e 445 della presente sentenza, è giocoforza constatare che le disposizioni controverse hanno la conseguenza di stigmatizzare ed emarginare le persone non cisgender, comprese le persone transgender, o non eterosessuali, che formano un gruppo minoritario di persone, per il solo motivo della loro identità sessuale o del loro orientamento sessuale.

488

Per le stesse ragioni esposte al punto 446 della presente sentenza, risulta inoltre dal titolo della legge di modifica, combinato con l’effetto stigmatizzante ed emarginante delle disposizioni controverse, che l’Ungheria ha proceduto, nell’ambito di un atto legislativo avente forza vincolante, a un’associazione tra, da un lato, il fatto di non essere cisgender o di non essere eterosessuale e, dall’altro, la delinquenza pedofila. Orbene, una siffatta associazione, per il suo effetto offensivo e stigmatizzante per le persone non cisgender, ivi comprese le persone transgender, o non eterosessuali, la quale è, per di più, idonea a suscitare lo sviluppo di comportamenti improntati all’odio nei confronti di tali persone, lede la dignità umana di queste ultime, ai sensi dell’articolo 1 della Carta.

489

Come sostiene la Commissione, tale associazione e tale stigmatizzazione portano al trattamento di un gruppo di persone, le quali costituiscono parte integrante di una società caratterizzata dal pluralismo, come una minaccia per tale società meritevole di un trattamento giuridico particolare che porta a introdurre, mantenere o rafforzare la loro «invisibilità» sociale, in violazione dell’articolo 1 della Carta.

490

Tali constatazioni non possono essere rimesse in discussione dall’argomento dell’Ungheria, secondo cui la diffusione della violenza e della pornografia tra i minori, in forza dell’articolo 9, paragrafo 6, della legge sui servizi di media, rientrerebbe non nella categoria V, bensì nella categoria VI, conformemente al paragrafo 7 di tale articolo.

491

A tal riguardo, è sufficiente constatare che tale distinzione tra categorie di diffusione non influisce sulla constatazione secondo cui l’associazione delle persone non cisgender, comprese le persone transgender, o non eterosessuali ai delinquenti pedofili deriva dal titolo della legge di modifica, combinato con l’effetto stigmatizzante ed emarginante delle disposizioni controverse.

492

Di conseguenza, il divieto di mettere a disposizione dei minori contenuti o pubblicità che promuovono o rappresentano la divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, il cambiamento di sesso e l’omosessualità, quale previsto dalle disposizioni controverse, viola la dignità umana, tutelata dall’articolo 1 della Carta, delle persone non cisgender o non eterosessuali.

f)   Conclusione

493

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve concludere che la quinta censura è fondata, laddove tale conclusione non può, tenuto conto di quanto esposto ai punti da 434 a 448, da 457 a 471 e da 485 a 492 della presente sentenza, essere rimessa in discussione dall’affermazione dell’Ungheria secondo cui la quinta censura non soddisferebbe i requisiti in materia di produzione della prova applicabili ai ricorsi per inadempimento.

B. Sulla sesta censura, relativa ad una violazione dell’articolo 2 TUE

1.   Argomenti delle parti

494

Con la sua sesta censura, che occorre esaminare in quinto luogo, la Commissione imputa all’Ungheria di avere, con l’adozione della legge di modifica, violato gli obblighi ad essa incombenti a titolo dell’articolo 2 TUE, in quanto le disposizioni di tale legge che costituiscono l’oggetto della prima, della seconda, della terza e della quinta censura ledono i valori del rispetto della dignità umana, dell’uguaglianza e del rispetto dei diritti dell’uomo contemplati da tale articolo.

495

Detta legge sarebbe il riflesso e l’espressione di una politica deliberata e coordinata volta a marginalizzare e ad escludere uno specifico gruppo sociale facente parte integrante della società ungherese e della società europea, vale a dire le persone non cisgender o non eterosessuali, in diretta contraddizione con i valori fondanti dell’Unione, contemplati da tale articolo 2, in quanto le violazioni commesse sono particolarmente gravi, numerose e flagranti.

496

Tenuto conto della portata della violazione del diritto dell’Unione, in particolare delle violazioni combinate degli articoli 1, 7, 11 e 21 della Carta, la Commissione ritiene che tali violazioni riflettano una chiara intenzione di stigmatizzare le persone appartenenti a tale gruppo sociale, il che non sarebbe compatibile con i suddetti valori.

497

La Commissione ricorda che gli Stati membri sono tenuti, in virtù del principio di leale cooperazione enunciato all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, TUE, ad assicurare, nei loro rispettivi territori, l’applicazione e il rispetto del diritto dell’Unione e ad adottare, a tal fine, ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dai Trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell’Unione.

498

L’articolo 49 TUE, che prevede la possibilità per ogni Stato europeo di domandare di diventare membro dell’Unione, preciserebbe anche che l’Unione riunisce Stati che hanno liberamente e volontariamente aderito ai valori comuni attualmente previsti dall’articolo 2 TUE, che rispettano tali valori e che si impegnano a promuoverli.

499

Pertanto, poiché detti valori definiscono l’identità stessa dell’Unione quale ordinamento giuridico comune, la Commissione ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte, l’Unione deve quindi essere in grado, nei limiti delle sue attribuzioni previste dai Trattati, di difendere gli stessi valori.

500

Orbene, la procedura prevista dall’articolo 7 TUE non costituirebbe l’unico mezzo per proteggere tali valori.

501

La Corte avrebbe così constatato che, oltre a tale procedura, numerose disposizioni dei Trattati, frequentemente concretizzate da atti di diritto derivato, conferirebbero alle istituzioni dell’Unione la competenza ad esaminare, constatare e, se del caso, far sanzionare eventuali violazioni di tali valori commesse in uno Stato membro.

502

Inoltre, detta procedura differirebbe dalle procedure di infrazione nel senso che, in primo luogo, i requisiti previsti dalle disposizioni pertinenti dei Trattati dell’Unione non coinciderebbero, in quanto l’articolo 7, paragrafo 2, TUE prevede, per la sua applicazione, che uno Stato membro abbia commesso una violazione «grave e persistente» dei valori di cui all’articolo 2 TUE. In secondo luogo, l’articolo 7 TUE autorizzerebbe la sospensione dei diritti derivanti dall’applicazione di tali trattati, compresi i diritti di voto in seno al Consiglio, mentre tale sanzione non potrebbe essere imposta dalla Corte in una sentenza che constata un inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE.

503

La Corte dovrebbe quindi essere competente a garantire il rispetto, da parte degli Stati membri, dei valori sanciti dall’articolo 2 TUE. Orbene, in mancanza di qualsiasi disposizione specifica ed espressa in tal senso, una limitazione della competenza della Corte non potrebbe essere ammessa.

504

La Commissione ritiene altresì che l’articolo 4, paragrafo 2, TUE non possa essere invocato per derogare all’applicazione dell’articolo 2 TUE. L’«identità nazionale», ai sensi di tale articolo 4, paragrafo 2, non sarebbe un motivo generale di deroga ai principi e ai diritti fondamentali applicabili nell’ordinamento giuridico dell’Unione.

505

Detta istituzione fa quindi valere, facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte, che uno Stato membro può invocare tale articolo 4, paragrafo 2, solo se può dimostrare che la sua identità nazionale è effettivamente compromessa e che le sue norme sono fondate su considerazioni obiettive, sono debitamente giustificate e proporzionate e rispettano i diritti fondamentali sanciti dalla Carta e i principi generali del diritto dell’Unione.

506

La Commissione aggiunge che, affermando che i minori devono essere protetti di fronte alla rappresentazione e alla promozione di persone non cisgender o non eterosessuali nonché del loro stile di vita, la legge di modifica partirebbe dalla premessa che siffatti contenuti sono nocivi e costituiscono, per la loro natura e per la loro esistenza, un pericolo per la società. L’invocazione del principio di precauzione rifletterebbe l’approccio secondo cui la diversità di genere equivale a un «prodotto» potenzialmente pericoloso.

507

Inoltre, per quanto riguarda gli obblighi giuridici derivanti dall’articolo 2 TUE, detta istituzione è del parere che nulla nella formulazione di tale articolo suggerisca che questo non è giuridicamente vincolante.

508

Anzitutto, dal preambolo del Trattato UE risulterebbe che tale articolo 2 non è puramente programmatico. È in tale contesto che la Corte avrebbe statuito che il citato articolo 2 non costituisce una mera enunciazione di orientamenti o di intenti di natura politica, ma conterrebbe valori che fanno parte dell’identità stessa dell’Unione quale ordinamento giuridico comune.

509

Inoltre, i principi generali del diritto dell’Unione sarebbero definiti in modo generale e sarebbero spesso concretizzati da altre disposizioni del diritto primario o del diritto derivato, senza che essi siano privi di forza vincolante o di chiarezza.

510

Oltre a ciò, dalla giurisprudenza della Corte risulterebbe che il carattere giuridicamente vincolante dell’articolo 2 TUE è coerente con la fiducia reciproca che deve esistere tra gli Stati membri, ciascuno dei quali condivide con tutti gli altri Stati membri i valori comuni sui quali l’Unione si fonda, come precisato in tale articolo 2.

511

In aggiunta, la Commissione fa notare che, contrariamente a quanto afferma l’Ungheria, detto articolo 2 le consente unicamente di constatare le violazioni delle norme del diritto dell’Unione aventi una certa gravità o un carattere orizzontale, vale a dire, come nel caso di specie, le violazioni degli articoli 1, 7, 11 e 21 della Carta.

512

Per quanto riguarda l’asserita violazione del principio del ne bis in idem, parimenti lamentata dall’Ungheria, la Commissione rileva che non è in discussione la pronuncia di una sanzione nel caso di specie, in quanto la sentenza che constata un inadempimento di Stato ai sensi dell’articolo 258 TFUE è puramente dichiarativa. In ogni caso, detta istituzione sostiene, facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte, che il beneficio di tale principio è limitato ai singoli.

513

L’Ungheria replica che l’articolo 2 TUE è una disposizione di natura generale che non può fungere da base giuridica per un ricorso per inadempimento, poiché esso elenca i valori comuni dell’Unione. Tale articolo neppure attribuirebbe alla Commissione una competenza che le consenta di controllare in modo illimitato gli ordinamenti giuridici degli Stati membri.

514

Il fatto che tale articolo abbia forza vincolante non significherebbe che la sua violazione possa essere oggetto di un procedimento per inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE. La procedura prevista all’articolo 7 TUE costituirebbe la via principale per far rispettare i valori sanciti dall’articolo 2 TUE.

515

Dalla sentenza del 16 febbraio 2022, Ungheria/Parlamento e Consiglio (C‑156/21, EU:C:2022:97, punti 157158), risulterebbe che talune disposizioni della Carta e del Trattato FUE precisano la portata dei valori sanciti dall’articolo 2 TUE, disposizioni che possono, se del caso, essere oggetto di un procedimento per inadempimento, a differenza di tale articolo 2 considerato isolatamente. Pertanto, solo l’articolo 7 TUE riguarderebbe le gravi violazioni dei valori enunciati in detto articolo 2 in quanto tale.

516

Inoltre, l’Ungheria sostiene di non aver invocato il rispetto della sua identità nazionale al fine di giustificare l’inosservanza dei Trattati dell’Unione, in quanto la legge di modifica non viola né tali trattati né le disposizioni del diritto derivato dell’Unione. Essa sostiene, per contro, che gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità per determinare il livello di tutela degli interessi fondamentali della società per quanto riguarda le questioni strettamente connesse alla loro identità nazionale, margine che è stato messo in evidenza dall’avvocato generale Collins nelle sue conclusioni presentate nella causa Commune d’Ans (C‑148/22, EU:C:2023:378, paragrafo 45).

517

Infine, il fatto che uno Stato membro venga condannato per una violazione sia dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta sia dell’articolo 2 TUE potrebbe essere contrario al principio del ne bis in idem.

518

In ogni caso, la legge di modifica non mirerebbe a stigmatizzare le persone non cisgender o non eterosessuali né ad escluderle dalla società.

519

Alla luce delle considerazioni che precedono, la sesta censura sarebbe irricevibile o, in subordine, infondata.

2.   Giudizio della Corte

a)   Sul carattere vincolante dell’articolo 2 TUE

520

In primo luogo, per quanto riguarda l’argomento dell’Ungheria secondo cui l’articolo 2 TUE non contiene prescrizioni concrete che, di per sé, possano costituire il fondamento di un ricorso per inadempimento, occorre ricordare, in via preliminare, che l’Unione è dotata di un quadro costituzionale che le è proprio. Rientrano in tale quadro i valori fondanti enunciati in detto articolo 2, ai sensi del quale l’Unione «si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze», i principi generali del diritto dell’Unione, le disposizioni della Carta, nonché le disposizioni dei Trattati UE e FUE [v., in tal senso, parere 1/17 (Accordo CETA UE‑Canada), del 30 aprile 2019, EU:C:2019:341, punto 110 e giurisprudenza citata].

521

Conformemente all’articolo 49 TUE, il rispetto di tali valori costituisce una condizione preliminare per l’adesione all’Unione di qualsiasi Stato europeo che chieda di diventare membro dell’Unione, raggruppando così Stati che hanno liberamente e volontariamente aderito a detti valori e che si impegnano costantemente a promuoverli (v., in tal senso, sentenze del 16 febbraio 2022, Ungheria/Parlamento e Consiglio, C‑156/21, EU:C:2022:97, punto 124; del 16 febbraio 2022, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:98, punto 142, nonché del 29 marzo 2022, Getin Noble Bank,C‑132/20, EU:C:2022:235, punto 104 e giurisprudenza citata).

522

Infatti, diventando uno Stato membro, uno Stato candidato aderisce ad una costruzione giuridica che si fonda sulla premessa fondamentale secondo cui ciascuno Stato membro condivide con tutti gli altri Stati membri, e riconosce che questi condividono con esso, gli stessi valori comuni contenuti in tale articolo, sui quali si fonda l’Unione. Tale premessa fa parte delle caratteristiche specifiche ed essenziali del diritto dell’Unione, attinenti alla sua stessa natura, che risultano dall’autonomia di cui gode detto diritto nei confronti dei diritti degli Stati membri nonché del diritto internazionale. Questa premessa implica e giustifica l’esistenza della fiducia reciproca tra gli Stati membri quanto al riconoscimento di tali valori e, dunque, al rispetto del diritto dell’Unione che li attua (v., in tal senso, sentenze del 16 febbraio 2022, Ungheria/Parlamento e Consiglio, C‑156/21, EU:C:2022:97, punto 125, nonché del 16 febbraio 2022, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:98, punto 143 nonché giurisprudenza citata).

523

Ne consegue che il rispetto, da parte di uno Stato membro, dei valori sanciti dall’articolo 2 TUE costituisce una condizione per il godimento di tutti i diritti derivanti dall’applicazione dei Trattati a tale Stato membro. Infatti, il rispetto di tali valori non può essere ridotto a un obbligo cui uno Stato candidato è tenuto al fine di aderire all’Unione e al quale potrebbe sottrarsi dopo la sua adesione (sentenze del 16 febbraio 2022, Ungheria/Parlamento e Consiglio, C‑156/21, EU:C:2022:97, punto 126, nonché del 16 febbraio 2022, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:98, punto 144 nonché giurisprudenza citata).

524

Peraltro, uno Stato membro non può modificare la propria legislazione in modo da determinare una regressione della tutela dei valori sanciti dal citato articolo 2. Gli Stati membri sono quindi tenuti a fare in modo di evitare qualsiasi regressione, con riguardo a tali valori (v., in tal senso, sentenza del 20 aprile 2021, Repubblika,C‑896/19, EU:C:2021:311, punti 6364 nonché giurisprudenza citata).

525

Ne consegue che il suddetto articolo 2 non costituisce una semplice enunciazione di orientamenti o di intenti di natura politica, ma contiene dei valori che fanno parte dell’identità stessa dell’Unione quale ordinamento giuridico comune, e che impongono agli Stati membri di attivarsi per preservarli e promuoverli. Tali valori sono concretizzati in principi e in disposizioni che contengono obblighi giuridicamente vincolanti più precisi per gli Stati membri (v., in tal senso, sentenze del 16 febbraio 2022, Ungheria/Parlamento e Consiglio, C‑156/21, EU:C:2022:97, punto 232, nonché del 16 febbraio 2022, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:98, punto 264).

526

Invero, il preambolo della Carta ricorda, segnatamente, che l’Unione si basa sui principi di democrazia e dello Stato di diritto e riconosce i diritti, le libertà e i principi enunciati nella stessa Carta. Gli articoli 1, 6, 7, 10, 11, 20, 21 e 23 di quest’ultima precisano segnatamente la portata dei valori della dignità umana, della libertà, dell’uguaglianza, del rispetto dei diritti umani, della non discriminazione e della parità tra donne e uomini, contenuti nell’articolo 2 TUE (v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2022, Ungheria/Parlamento e Consiglio, C‑156/21, EU:C:2022:97, punto 157).

527

Tuttavia, il fatto invocato dall’Ungheria che i valori enunciati in tale articolo 2 sono concretizzati in altri principi e disposizioni del diritto dell’Unione contenenti obblighi giuridicamente vincolanti più precisi per gli Stati membri, ai sensi della giurisprudenza di cui al punto 525 della presente sentenza, non può rimettere in discussione il carattere giuridicamente vincolante per gli Stati membri di tali valori.

528

Una siffatta interpretazione di detto articolo 2 deriva non solo dalla lettera di quest’ultimo, ma anche dal suo contesto e dalla sua genesi.

529

In primis, per quanto riguarda il tenore letterale dell’articolo 2 TUE, occorre ricordare come risulti dai termini di quest’ultimo che l’Unione è fondata sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto nonché del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.

530

È quindi giocoforza constatare che tale articolo 2 circoscrive i valori fondanti dell’Unione che gli Stati membri, vincolati da tali valori in ragione della loro appartenenza all’Unione, si impegnano reciprocamente a rispettare, mantenere e promuovere.

531

In secundis, per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce il citato articolo 2, anche l’economia generale del Trattato UE depone a favore di un siffatto carattere vincolante dei valori sanciti da tale articolo.

532

A tal riguardo, il preambolo del Trattato UE contiene già un riferimento generale ai «valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza e dello Stato di diritto», valori coincidenti così, almeno parzialmente, con i valori comuni sanciti dal citato articolo 2 TUE. Tuttavia, tale preambolo non ha valore giuridico vincolante. Per contro, l’inserimento di tale articolo 2 nel corpo stesso del Trattato UE, nel titolo I «Disposizioni comuni», tende a suffragare la constatazione relativa al carattere vincolante di tale disposizione.

533

L’articolo 49 TUE depone parimenti, in quanto elemento di contesto, a favore di un’interpretazione di detto articolo 2 nel senso che tale disposizione è dotata di carattere giuridicamente vincolante per gli Stati membri. Infatti, come ricordato al punto 521 della presente sentenza, l’articolo 49 TUE implica che il rispetto dei valori sanciti dal medesimo articolo 2 costituisce una condizione preliminare per l’adesione all’Unione di qualsiasi Stato europeo che chieda di diventare membro dell’Unione, raggruppando così Stati che hanno liberamente e volontariamente aderito agli stessi valori e che si impegnano costantemente a promuoverli.

534

Lo stesso vale per le altre disposizioni del Trattato UE che si riferiscono espressamente ai valori dell’Unione e che corroborano così il carattere giuridicamente vincolante dell’articolo 2 TUE, vale a dire l’articolo 3, paragrafi 1 e 5, l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, l’articolo 8, paragrafo 1, l’articolo 13, paragrafo 1, l’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), l’articolo 32, primo comma, nonché l’articolo 42, paragrafo 5, TUE.

535

Quale terzo elemento da considerare, i lavori preparatori di tale articolo 2 confermano l’interpretazione di cui sopra. Come rilevato dall’avvocata generale al paragrafo 169 delle sue conclusioni, il Trattato UE, nella sua versione anteriore al Trattato di Lisbona, non si riferiva ai «valori», bensì ai «principi» menzionati in detto articolo 2. La nozione di «valori» è stata introdotta da questo trattato riprendendo la formulazione adottata nella Convenzione sul futuro dell’Europa, secondo la quale i valori fondamentali europei «devono avere un contenuto giuridico di base chiaro e non controverso, in modo che gli Stati membri possano individuare gli obblighi sanzionabili che ne derivano» (Segretariato della Convenzione europea, CONV 528/03, pag. 11).

536

Ne consegue che i valori sanciti da detto articolo 2 hanno, di per sé, carattere giuridicamente vincolante, da cui discende l’obbligo, per gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione, di rispettare tali valori nonché quello di preservarli e di promuoverli.

537

In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento dell’Ungheria secondo cui un inadempimento di tali obblighi ai sensi dell’articolo 2 TUE non può essere oggetto di un procedimento per inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE, poiché solo la procedura prevista dall’articolo 7 TUE consente di constatare l’inosservanza dei valori sanciti da tale articolo 2, occorre ricordare che dalla giurisprudenza risulta che l’Unione deve essere in grado, nei limiti delle sue attribuzioni previste dai Trattati, di difendere i valori enunciati in detto articolo 2 (sentenze del 16 febbraio 2022, Ungheria/Parlamento e Consiglio, C‑156/21, EU:C:2022:97, punto 127, e del 16 febbraio 2022, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:98, punto 145).

538

A tal riguardo, la Corte ha dichiarato che, per garantire la premessa fondamentale su cui si fonda tale ordinamento giuridico comune così creato, i Trattati hanno istituito un sistema giurisdizionale destinato ad assicurare la coerenza e l’unità nell’interpretazione del diritto dell’Unione. Conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, primo comma, TUE, la Corte garantisce il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei Trattati nell’ambito dei procedimenti da questi istituiti, tra i quali figura il procedimento per inadempimento disciplinato dagli articoli da 258 a 260 TFUE [v., in tal senso, parere 1/17 (Accordo CETA UE‑Canada), del 30 aprile 2019, EU:C:2019:341, punto 111 e giurisprudenza citata].

539

L’obiettivo perseguito da tale procedimento per inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE è la constatazione obiettiva dell’inosservanza, da parte di uno Stato membro, degli obblighi impostigli dal diritto dell’Unione [sentenza del 6 ottobre 2020, Commissione/Ungheria (Insegnamento superiore), C‑66/18, EU:C:2020:792, punto 56 e giurisprudenza citata].

540

In assenza di una deroga alla regola della competenza generale che l’articolo 19 TUE conferisce alla Corte a garantire il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei Trattati, la Corte resta competente per il controllo del rispetto, da parte degli Stati membri, nell’ambito di un procedimento per inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE, degli obblighi derivanti dall’articolo 2 TUE.

541

Non può quindi essere accolto l’argomento dell’Ungheria secondo cui solo la procedura prevista dall’articolo 7 TUE consente di constatare la violazione dei valori enunciati all’articolo 2 TUE.

542

In tal senso, occorre ricordare che la Corte ha statuito che, contrariamente a quanto sostenuto da tale Stato membro, oltre alla procedura prevista dall’articolo 7 TUE, numerose disposizioni dei Trattati, frequentemente concretizzate da diversi atti di diritto derivato, conferiscono alle istituzioni dell’Unione la competenza ad esaminare, a constatare e, se del caso, a far sanzionare violazioni di tali valori che sono enunciati nell’articolo 2 TUE, commesse in uno Stato membro (sentenze del 16 febbraio 2022, Ungheria/Parlamento e Consiglio, C‑156/21, EU:C:2022:97, punto 159, nonché del 16 febbraio 2022, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:98, punto 195).

543

Ne consegue, necessariamente, che detti valori non possono essere considerati tutelabili dall’Unione solo nell’ambito della procedura prevista dall’articolo 7 TUE (v., in tal senso, sentenze del 16 febbraio 2022, Ungheria/Parlamento e Consiglio, C‑156/21, EU:C:2022:97, punto 163, nonché del 16 febbraio 2022, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:98, punto 199).

b)   Sulla violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 2 TUE

544

In via preliminare, occorre ricordare che, oltre alle violazioni delle disposizioni del diritto dell’Unione constatate ai punti 163, 204, 235, 311 e 416 della presente sentenza, l’Ungheria ha, con l’adozione della legge di modifica, violato anche gli articoli 1, 7, 11 e 21 della Carta, come risulta dai punti 422 e 493 della presente sentenza.

545

Spetta quindi alla Corte valutare se l’insieme di tali violazioni sia idoneo a fondare una violazione dell’articolo 2 TUE.

546

In primo luogo, come risulta in sostanza dalle considerazioni esposte al punto 536 della presente sentenza, i valori enunciati in tale articolo 2 impongono obblighi giuridicamente vincolanti di carattere trasversale nell’Unione e definiscono l’identità stessa di quest’ultima quale ordinamento giuridico comune.

547

Tuttavia, dal carattere giuridicamente vincolante proprio dell’articolo 2 TUE non discende che qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell’Unione che concretizza direttamente o indirettamente tali valori implichi necessariamente una violazione del medesimo articolo 2.

548

Indubbiamente, la violazione di più diritti fondamentali garantiti dalla Carta, che concretizzano i valori sanciti dall’articolo 2 TUE, può essere un indizio di una violazione di tali valori.

549

Infatti, la fiducia reciproca tra gli Stati membri si fonda sul riconoscimento dei valori sanciti da tale articolo 2, il che implica che, dal momento dell’adesione, nessuno di tali Stati esercita le proprie competenze in modo contrario a tali valori che definiscono l’identità stessa dell’Unione quale ordinamento giuridico comune, accettato dagli Stati membri su una base di reciprocità [v., in tal senso e per analogia, sentenza del 29 aprile 2025, Commissione/Malta (Cittadinanza tramite investimento), C‑181/23, EU:C:2025:283, punti 9395]. Occorre sottolineare, in tale contesto, che l’Unione raggruppa Stati che, come ricordato al punto 521 della presente sentenza, hanno liberamente e volontariamente aderito a detti valori, in particolare ai diritti fondamentali sanciti dalla Carta, li rispettano e si impegnano a promuoverli [v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici), C‑204/21, EU:C:2023:442, punto 66 e giurisprudenza citata].

550

Tuttavia, un’interpretazione di detto articolo 2 che andasse oltre quella rispecchiata al punto 547 della presente sentenza rischierebbe di privare di qualsiasi effettività i limiti imposti all’ambito di applicazione delle altre disposizioni del diritto dell’Unione e, in particolare, delle disposizioni della Carta, che si applicano agli Stati membri soltanto quando questi danno attuazione al diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta stessa.

551

Possono quindi dar luogo alla constatazione, nell’ambito di un ricorso per inadempimento, di una violazione da parte di uno Stato membro degli obblighi giuridicamente vincolanti derivanti dal medesimo articolo 2 solo violazioni manifeste e particolarmente gravi di uno o più valori comuni agli Stati membri, in quanto siffatte violazioni sono incompatibili con l’identità stessa dell’Unione quale ordinamento giuridico comune di una società caratterizzata dal pluralismo.

552

Dal momento che la constatazione di una violazione dell’articolo 2 TUE è soggetta a condizioni specifiche derivanti dalla portata propria di tale disposizione e dagli obblighi ad essa connessi, non può essere accolto l’argomento dell’Ungheria secondo cui una violazione dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta e, al contempo, da tale articolo 2 porterebbe al risultato di imporle una doppia sanzione per un’unica infrazione, dato che nulla osterebbe a che la Corte, investita di un ricorso per inadempimento, possa constatare violazioni distinte degli obblighi derivanti per gli Stati membri dalla Carta e da detto articolo 2.

553

In secondo luogo, occorre sottolineare che, nel caso di specie, come rilevato in sostanza dall’avvocata generale al paragrafo 258 delle sue conclusioni, la legge di modifica istituisce un insieme coordinato di misure discriminatorie che riflettono la concezione del legislatore ungherese secondo la quale qualsiasi contenuto che promuova o rappresenti la divergenza rispetto all’identità personale corrispondente al sesso alla nascita, il cambiamento di sesso o l’omosessualità sarebbe dannoso per lo sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, il che giustificherebbe la limitazione o il divieto di accesso di tali minori a siffatti contenuti.

554

Ne consegue che tale legge conduce, come risulta dai punti da 487 a 491 della presente sentenza, alla stigmatizzazione e all’emarginazione delle persone non cisgender o non eterosessuali, per il solo motivo della loro identità sessuale o del loro orientamento sessuale, conseguenze aggravate dal fatto che detta legge procede, inoltre, a un’associazione tra il fatto di non essere cisgender o di non essere eterosessuale e la delinquenza pedofila, suggerendo che le persone non cisgender o non eterosessuali costituiscono una minaccia fondamentale per la società ungherese e la società europea, dovendosi considerare che tale associazione può dar luogo allo sviluppo di comportamenti improntati all’odio nei confronti di tali persone.

555

Una stigmatizzazione ed una emarginazione siffatte, che equivalgono a stabilire, mantenere o rafforzare l’«invisibilità» sociale di una parte dei membri della società, sono contrarie ai valori della dignità umana, dell’uguaglianza e del rispetto dei diritti umani, ivi compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, ai sensi dell’articolo 2 TUE.

556

Ciò premesso, occorre considerare che la legge di modifica viola, in modo manifesto e particolarmente grave, i diritti delle persone non cisgender, ivi comprese le persone transgender, o non eterosessuali, nonché i valori del rispetto della dignità umana, dell’uguaglianza e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze ai sensi di tale articolo 2, cosicché essa è contraria all’identità stessa dell’Unione quale ordinamento giuridico comune in una società caratterizzata dal pluralismo.

557

Tale conclusione non può essere rimessa in discussione, in terzo luogo, dall’argomento dell’Ungheria secondo cui gli Stati membri dispongono, in forza dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE, di un margine di discrezionalità per determinare il livello di tutela degli interessi fondamentali della società per quanto riguarda le questioni strettamente connesse alla loro identità nazionale.

558

Ai sensi del citato articolo 4, paragrafo 2, l’Unione rispetta segnatamente l’uguaglianza degli Stati membri davanti ai Trattati nonché l’identità nazionale di tali Stati, inerente alle loro strutture fondamentali politiche e costituzionali, anche per quanto riguarda il sistema delle autonomie locali e regionali.

559

Secondo la giurisprudenza della Corte, anche se l’Unione è tenuta a rispettare l’identità nazionale degli Stati membri, conformemente a detto articolo 4, paragrafo 2, di modo che tali Stati dispongono di un certo margine di discrezionalità per garantire l’attuazione dei valori contemplati dall’articolo 2 TUE e dei principi del diritto dell’Unione che li concretizzano, da ciò non consegue affatto che gli obblighi risultanti da tale articolo 2 possano variare da uno Stato membro all’altro (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 16 febbraio 2022, Ungheria/Parlamento e Consiglio, C‑156/21, EU:C:2022:97, punto 233, nonché del 16 febbraio 2022, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:98, punto 265).

560

Infatti, pur disponendo di identità nazionali distinte, inerenti alle loro strutture fondamentali politiche e costituzionali, che l’Unione rispetta, gli Stati membri aderiscono a valori comuni che essi condividono, in virtù del citato articolo 2, e che essi si sono impegnati a rispettare in modo continuativo (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 16 febbraio 2022, Ungheria/Parlamento e Consiglio, C‑156/21, EU:C:2022:97, punto 234, nonché del 16 febbraio 2022, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑157/21, EU:C:2022:98, punto 266).

561

Inoltre, l’articolo 4, paragrafo 2, TUE dev’essere letto tenendo conto delle disposizioni di pari rango, e segnatamente di questo stesso articolo 2, e non può dispensare gli Stati membri dal rispetto delle prescrizioni scaturenti dalle suddette disposizioni [v., in tal senso, sentenze del 19 novembre 2024, Commissione/Repubblica ceca (Eleggibilità e qualità di membro di un partito politico), C‑808/21, EU:C:2024:962, punto 158, nonché del 19 novembre 2024, Commissione/Polonia (Eleggibilità e qualità di membro di un partito politico), C‑814/21, EU:C:2024:963, punto 155 nonché giurisprudenza citata].

562

Pertanto, tale articolo 4, paragrafo 2, protegge soltanto una concezione delle identità nazionali, ai sensi di tale articolo, che sia conforme ai valori sanciti dall’articolo 2 TUE.

563

Orbene, come risulta dal punto 556 della presente sentenza, poiché la legge di modifica viola i valori del rispetto della dignità umana, dell’uguaglianza e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, ai sensi del citato articolo 2, l’Ungheria non può validamente invocare la propria identità nazionale per giustificare l’adozione della legge suddetta.

564

Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve concludere che la sesta censura è fondata.

C. Sulla quarta censura, relativa a violazioni dell’articolo 10 del RGPD e dell’articolo 8, paragrafo 2, della Carta

1.   Argomenti delle parti

565

Con la sua quarta censura, che occorre esaminare da ultimo, la Commissione contesta all’Ungheria di essere venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 10 del RGPD e dell’articolo 8, paragrafo 2, della Carta.

566

Essa rileva che l’articolo 67, paragrafo 1, lettere da a) a d), della legge sul casellario giudiziale prevede l’obbligo per il servizio del casellario giudiziale di fornire a qualsiasi «persona autorizzata» un accesso diretto ai dati registrati, di trasmettere i dati alla persona autorizzata sulla base di una richiesta in tal senso, di certificare dati su richiesta della persona autorizzata e di mettere a disposizione della persona autorizzata, per via elettronica, i dati registrati relativi alle persone che hanno commesso reati contro la libertà sessuale o reati contro i costumi sessuali ai danni di minori.

567

Detta istituzione sostiene, in primo luogo, che l’articolo 67, paragrafo 1, lettera d), della legge sul casellario giudiziale non offre garanzie sufficienti per i diritti e le libertà degli interessati per quanto riguarda le condizioni di accesso ai loro dati personali, in quanto tale disposizione non precisa chi sarebbe «autorizzato» ad accedere ai dati dei casellari giudiziali per via elettronica («interfaccia»).

568

A tal riguardo, una designazione così ampia e imprecisa come quella prevista da tale articolo 67, paragrafo 1, lettere da a) a d), comporterebbe un’incertezza giuridica per quanto riguarda le persone che hanno accesso ai registri, in violazione dell’articolo 10 del RGPD.

569

Infatti, in forza di tale articolo 10, l’accesso ai dati personali dovrebbe essere effettuato sulla base di criteri oggettivi e solo nella misura in cui tale accesso sia giustificato e necessario. Orbene, per quanto riguarda l’articolo 75/B, paragrafo 3, lettera a), ab), della legge sul casellario giudiziale, anche le persone che assicurano solo brevemente la custodia di un minore potrebbero essere considerate come aventi uno stretto legame con il minore e, pertanto, rientrare nell’ambito di applicazione di tale disposizione.

570

Alla luce del criterio della necessità dell’accesso ai dati di cui trattasi in forza del paragrafo 1 di tale articolo 75/B, dette persone potrebbero legittimamente voler garantire la protezione dei minori e prevenire i reati contro la libertà sessuale o contro i costumi sessuali commessi ai danni di minori o attraverso lo sfruttamento di minori.

571

Tuttavia, dalla sentenza del 22 giugno 2021, Latvijas Republikas Saeima (Punti di penalità) (C‑439/19, EU:C:2021:504, punto 110 e giurisprudenza citata), risulterebbe che il criterio della necessità non è soddisfatto quando l’obiettivo di interesse generale può essere ragionevolmente raggiunto in modo altrettanto efficace con altri mezzi meno restrittivi.

572

In secondo luogo, la Commissione fa valere che i criteri di accesso ai dati registrati nel casellario giudiziale, nell’ambito della legge sul casellario giudiziale, non offrono «garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati», ai sensi dell’articolo 10 del RGPD, poiché tali criteri non possono garantire che il trattamento dei dati penali soddisfi i requisiti generali di necessità e proporzionalità.

573

Essa precisa al riguardo che, conformemente agli articoli 5 e 6 del RGPD, l’accesso del pubblico ai dati personali contenuti nei documenti ufficiali può essere concesso solo se è dimostrata la necessità della divulgazione. Orbene, nel caso di specie, non sarebbe istituito alcun meccanismo per valutare la necessità dell’accesso sulla base di criteri oggettivi.

574

In terzo luogo, la Commissione sostiene che neppure l’articolo 86 del RGPD, che riguarda la divulgazione di dati personali contenuti in documenti ufficiali in possesso di un’autorità pubblica o di un organismo pubblico o privato per l’esecuzione di un compito svolto nell’interesse pubblico, prevede esenzioni e deroghe alle norme in materia di protezione dei dati.

575

L’Ungheria replica che le garanzie richieste dagli articoli 10 e 86 del RGPD sono assicurate dall’articolo 67, paragrafo 1, lettere da a) a d), della legge sul casellario giudiziale e sono rafforzate da misure di sicurezza dei dati corrispondenti al livello di protezione dei dati personali previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), nonché dall’articolo 24 del RGPD.

576

L’articolo 67, paragrafo 1, lettera d), della legge sul casellario giudiziale determinerebbe con sufficiente precisione le persone autorizzate ad accedere ai dati delle persone che hanno commesso reati contro la libertà sessuale o contro i costumi sessuali ai danni di minori.

577

Dall’articolo 75/B, paragrafo 3, di tale legge risulterebbe che la procedura di accesso ai dati personali del casellario giudiziale della persona interessata può essere avviata solo da una persona maggiorenne che sia un membro della stessa famiglia o che assicuri l’educazione, la custodia o il mantenimento del minore.

578

L’Ungheria sostiene che, in applicazione dell’articolo 8:1, paragrafo 1, punto 2, del codice civile ungherese, la nozione di «membro della stessa famiglia» comprende i coniugi, gli ascendenti in linea diretta, i figli adottivi, i figli dei coniugi e i minori in affidamento, i genitori adottivi, i genitori del coniuge e i genitori affidatari, i fratelli e le sorelle, nonché i partner, i coniugi degli ascendenti in linea diretta, gli ascendenti in linea diretta e i fratelli e le sorelle dei coniugi, e i coniugi dei fratelli e delle sorelle.

579

Inoltre, dall’articolo 4:146, paragrafo 1, e dall’articolo 4:224 di tale codice risulterebbe che il minore è soggetto alla potestà genitoriale o alla tutela, la quale potestà consente, tra l’altro, di gestire i suoi beni e di assicurarne la rappresentanza legale, il che implicherebbe il diritto di chiedere l’accesso a dati in forza della legge sul casellario giudiziale.

580

Ai sensi dell’articolo 75/B, paragrafo 1, della legge sul casellario giudiziale, l’accesso ai dati in questione dovrebbe essere necessario, considerando che la necessità e la proporzionalità dell’accesso ai dati registrati nel casellario giudiziale si baserebbero su criteri oggettivi e soggettivi.

581

L’Ungheria aggiunge che il funzionamento dell’interfaccia elettronica utilizzata nell’ambito dell’accesso ai dati personali del casellario giudiziale dell’interessato fornisce garanzie adeguate, conformemente all’articolo 10 del RGPD. Prima di richiedere dei dati su tale persona, il richiedente dovrebbe presentare una dichiarazione riguardante gli obiettivi della domanda, fondata su «rigorose condizioni di ricerca».

582

Dal considerando 4 del RGPD risulterebbe anche che il diritto alla protezione dei dati personali non è assoluto, ma va considerato alla luce della sua funzione nella società ed essere messo in bilanciamento con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità. La garanzia dei diritti del minore sanciti dall’articolo 24 della Carta dovrebbe prevalere sul diritto alla protezione dei dati personali. Tale obiettivo non potrebbe neppure essere conseguito con altri mezzi ragionevoli ed altrettanto efficaci della limitazione necessaria e proporzionata del diritto alla protezione dei dati personali.

583

Per quanto riguarda la divulgazione di dati penali, ai sensi dell’articolo 86 del RGPD, l’Ungheria osserva che, nel caso di specie, non si tratta né di una divulgazione né di una rivelazione del contenuto di un documento ufficiale.

2.   Giudizio della Corte

584

In via preliminare, occorre ricordare che l’obiettivo perseguito dal RGPD, quale risulta dall’articolo 1 nonché dai considerando 1 e 10 di quest’ultimo, consiste, segnatamente, nel garantire un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, e in particolare del loro diritto al rispetto della vita privata sotto il profilo del trattamento dei dati personali, sancito dall’articolo 8, paragrafo 1, della Carta e dall’articolo 16, paragrafo 1, TFUE (sentenza del 9 gennaio 2025, Mousse,C‑394/23, EU:C:2025:2, punto 21 e giurisprudenza citata).

585

Conformemente a tale obiettivo, qualsiasi trattamento di dati personali deve, in particolare, essere conforme ai principi applicabili al trattamento di tali dati enunciati all’articolo 5 del regolamento summenzionato e soddisfare le condizioni di liceità elencate all’articolo 6 del medesimo regolamento (sentenza del 9 gennaio 2025, Mousse,C‑394/23, EU:C:2025:2, punto 22 e giurisprudenza citata).

586

L’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del RGPD dispone che i dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato.

587

Per quanto riguarda le condizioni di liceità del trattamento, come statuito dalla Corte, l’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, del RGPD prevede un elenco esaustivo e tassativo dei casi nei quali un trattamento di dati personali può essere considerato lecito. Pertanto, per poter essere considerato legittimo, un trattamento deve rientrare in uno dei casi previsti da detta disposizione (sentenza del 9 gennaio 2025, Mousse,C‑394/23, EU:C:2025:2, punto 25 e giurisprudenza citata).

588

Come la Corte ha statuito, qualora si possa constatare che un trattamento di dati personali è necessario alla luce di una delle giustificazioni previste dall’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettere da b) a f), del RGPD, non occorre stabilire se tale trattamento rientri anche in un’altra di tali giustificazioni [sentenza del 4 luglio 2023, Meta Platforms e a. (Condizioni generali di utilizzo di un social network), C‑252/21, EU:C:2023:537, punto 94 nonché giurisprudenza citata].

589

In tale contesto, le giustificazioni previste dal citato articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettere da b) ad f), in quanto consentono di rendere lecito un trattamento di dati personali effettuato in assenza del consenso dell’interessato, devono essere interpretate restrittivamente (sentenza del 9 gennaio 2025, Mousse,C‑394/23, EU:C:2025:2, punto 27 e giurisprudenza citata).

590

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera e), del RGPD, il trattamento è lecito se e nella misura in cui è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

591

Va poi osservato che, in materia di accesso del pubblico ai documenti ufficiali, l’articolo 86 del RGPD prevede che i dati personali contenuti in documenti ufficiali in possesso di un’autorità pubblica o di un organismo pubblico o privato per l’esecuzione di un compito svolto nell’interesse pubblico possano essere comunicati da tale autorità od organismo conformemente al diritto dell’Unione o dello Stato membro cui l’autorità pubblica o l’organismo pubblico sono soggetti, al fine di conciliare il diritto d’accesso del pubblico ai documenti ufficiali e il diritto alla protezione dei dati personali.

592

Tale articolo deve essere letto alla luce, in primo luogo, del considerando 4 del RGPD, il quale enuncia in particolare che il diritto alla protezione dei dati personali non è un diritto assoluto, e, in secondo luogo, del considerando 154 di tale regolamento, da cui risulta segnatamente che l’accesso del pubblico ai documenti ufficiali può essere considerato come rientrante nell’interesse pubblico [v., in tal senso, sentenza del 3 aprile 2025, Ministerstvo zdravotnictví (Dati riguardanti il rappresentante di una persona giuridica]C‑710/23, EU:C:2025:231, punto 39 e giurisprudenza citata).

593

Nel caso di specie, l’articolo 67, paragrafo 1, della legge sul casellario giudiziale dispone che il servizio del casellario giudiziale, a partire dal sistema di informazione sui casellari giudiziali e conformemente alle disposizioni di tale legge, fornisce alla persona autorizzata, conformemente alla sua lettera a), un accesso diretto ai dati registrati; trasmette, conformemente alla sua lettera b), i dati alla persona autorizzata sulla base di una richiesta in tal senso; certifica, conformemente alla sua lettera c), i dati su richiesta della persona autorizzata; e, conformemente alla sua lettera d), mette a disposizione della persona autorizzata, per via elettronica, i dati registrati relativi alle persone che hanno commesso reati contro la libertà sessuale o reati contro i costumi sessuali ai danni di minori.

594

Orbene, il trattamento dei dati relativi alle condanne penali contemplato, in particolare, dall’articolo 67, paragrafo 1, lettera d), di tale legge, può rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera e), del RGPD.

595

Tuttavia, per quanto riguarda i dati relativi alle condanne penali e ai reati, l’articolo 10 del RGPD sottopone il loro trattamento a restrizioni supplementari. Ai sensi di tale articolo, il trattamento dei dati suddetti «deve avvenire soltanto sotto il controllo dell’autorità pubblica», a meno che esso non sia «autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati». Qualsiasi registro completo delle condanne penali può essere tenuto solo sotto il controllo dell’autorità pubblica (sentenza del 7 marzo 2024, Endemol Shine Finland,C‑740/22, EU:C:2024:216, punto 47 e giurisprudenza citata).

596

La Corte ha già statuito che né l’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera e), del RGPD, né l’articolo 10 di tale regolamento, vietano in maniera generale e assoluta che un’autorità pubblica sia autorizzata, o addirittura costretta, a comunicare dati personali alle persone che ne fanno richiesta (sentenza del 7 marzo 2024, Endemol Shine Finland,C‑740/22, EU:C:2024:216, punto 48 e giurisprudenza citata).

597

Pertanto, il RGPD non osta in linea di principio a che dei dati personali siano messi a disposizione della persona autorizzata qualora tale messa a disposizione sia necessaria per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera e), di tale regolamento. Lo stesso vale qualora i dati in questione ricadano sotto il citata articolo 10, purché la normativa che autorizza tale comunicazione preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati (sentenza del 7 marzo 2024, Endemol Shine Finland,C‑740/22, EU:C:2024:216, punto 49 e giurisprudenza citata).

598

Nel caso di specie, spetta quindi alla Corte verificare se l’articolo 67, paragrafo 1, lettera d), della legge sul casellario giudiziale, segnatamente la designazione della «persona autorizzata», ai sensi di tale disposizione, soddisfi i requisiti previsti dal summenzionato articolo 10, alla luce del principio di proporzionalità, effettuando un bilanciamento tra il diritto di accesso ai dati in parola da parte di detta «persona autorizzata» e il diritto alla protezione dei dati personali, sancito all’articolo 8 della Carta.

599

Al riguardo, occorre ricordare che, come indicato dal considerando 4 del RGPD, i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali non sono prerogative assolute, ma vanno considerati alla luce della loro funzione sociale e messi in bilanciamento con altri diritti fondamentali. Delle limitazioni possono quindi essere apportate, a condizione che, conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, esse siano previste dalla legge e rispettino il contenuto essenziale dei diritti fondamentali nonché il principio di proporzionalità. In forza di tale principio, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. Esse devono essere effettuate nei limiti dello stretto necessario e la normativa che comporta l’ingerenza deve prevedere norme chiare e precise disciplinanti la portata e l’applicazione della misura in questione (sentenza del 7 marzo 2024, Endemol Shine Finland, C‑740/22, EU:C:2022:216, punto 52 e giurisprudenza citata).

600

A tale riguardo, l’articolo 8, paragrafo 2, della Carta precisa che i dati personali devono, segnatamente, essere trattati secondo il principio di lealtà, «per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge».

601

Al fine di stabilire se una messa a disposizione di dati personali relativi a condanne penali sia necessaria per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera e), del RGPD, e se la normativa nazionale che autorizza una simile messa a disposizione preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati, ai sensi dell’articolo 10 di tale regolamento, occorre verificare in particolare se, alla luce della gravità dell’ingerenza nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali causata dal trattamento in questione, quest’ultimo appaia giustificato, e segnatamente proporzionato, ai fini della realizzazione degli obiettivi perseguiti (v., per analogia, sentenza del 7 marzo 2024, Endemol Shine Finland,C‑740/22, EU:C:2024:216, punto 53 e giurisprudenza citata).

602

Quanto alla gravità dell’ingerenza in tali diritti, la Corte ha già statuito che il trattamento dei dati relativi alle condanne penali e ai reati o alle connesse misure di sicurezza può, a causa della particolare sensibilità di tali dati, costituire un’ingerenza particolarmente grave nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta. Infatti, dal momento che simili dati riguardano condotte che suscitano la disapprovazione della società, la concessione di un accesso a simili dati può stigmatizzare la persona interessata e costituire, in tal modo, una grave ingerenza nella sua vita privata o professionale (sentenza del 7 marzo 2024, Endemol Shine Finland,C‑740/22, EU:C:2024:216, punto 54 e giurisprudenza citata).

603

Alla luce della giurisprudenza di cui al punto 601 della presente sentenza, occorre constatare, in primo luogo, come rilevato dall’avvocata generale al paragrafo 348 delle sue conclusioni, che l’obiettivo perseguito dall’articolo 67, paragrafo 1, lettera d), della legge sul casellario giudiziale, vale a dire la protezione dei minori e la prevenzione dei reati contro la libertà sessuale o contro i costumi sessuali commessi ai danni di minori o mediante sfruttamento di minori, costituisce un obiettivo di interesse generale riconosciuto dall’Unione, ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 599 della presente sentenza, idoneo a fondare l’esecuzione di un compito di interesse pubblico in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera e), del RGPD.

604

Ciò premesso, sebbene l’accesso del pubblico ai documenti ufficiali, ai sensi dell’articolo 86 del RGPD, come il sistema dei casellari giudiziali contemplato nella specie dalla legge sul casellario giudiziale, nel quale sono registrate le condanne penali, costituisca, come risulta dal considerando 154 di tale regolamento, un interesse pubblico idoneo a legittimare la comunicazione di dati personali contenuti in tali documenti, tale accesso deve tuttavia essere conciliato con i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, come peraltro espressamente richiesto dall’articolo 86 del RGPD (sentenza del 7 marzo 2024, Endemol Shine Finland,C‑740/22, EU:C:2024:216, punto 55 e giurisprudenza citata).

605

Occorre quindi verificare, in secondo luogo, se la messa a disposizione di tali dati, sulla base dell’articolo 67, paragrafo 1, lettera d), della legge sul casellario giudiziale, sia necessaria per l’esecuzione di tale compito di interesse pubblico, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera e), del RGPD, vale a dire se tale messa a disposizione appaia giustificata, e in particolare proporzionata.

606

La Commissione sostiene che tale articolo 67, paragrafo 1, lettera d), non offre garanzie sufficienti per i diritti e le libertà degli interessati, per quanto riguarda le condizioni di accesso ai loro dati personali, in quanto tale disposizione non precisa con chiarezza le persone autorizzate ad accedere ai dati dei casellari giudiziali.

607

L’Ungheria è però del parere che detta disposizione determini con sufficiente precisione tali persone autorizzate.

608

Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, una normativa nazionale che concede l’accesso ai dati personali deve prevedere, per soddisfare il requisito di proporzionalità, norme chiare e precise che disciplinino la portata e l’applicazione della misura di cui trattasi e impongano requisiti minimi, di modo che le persone dei cui dati personali si tratta dispongano di garanzie sufficienti che consentano di proteggere efficacemente tali dati contro i rischi di abuso. Tale normativa deve indicare in quali circostanze e a quali condizioni una misura che prevede il trattamento di siffatti dati possa essere adottata, garantendo così che l’ingerenza sia limitata allo stretto necessario [v., in tal senso, sentenze del 2 marzo 2021, Prokuratuur (Condizioni di accesso ai dati relativi alle comunicazioni elettroniche), C‑746/18, EU:C:2021:152, punto 48, e del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda Síochána e a., C‑140/20, EU:C:2022:258, punto 54 nonché giurisprudenza citata].

609

Orbene, in primo luogo, non si può ritenere che l’articolo 67, paragrafo 1, lettera d), della legge sul casellario giudiziale preveda siffatte norme chiare e precise. In particolare, la nozione di «persona autorizzata», ai sensi di tale disposizione, riguardante le persone legittimate a presentare una domanda di accesso in forza della medesima disposizione, non è definita in modo sufficientemente circoscritto, né dalla legge sul casellario giudiziale né dal codice civile ungherese.

610

Infatti, tali leggi non possono essere interpretate nel senso che esse circoscrivano, con sufficiente precisione, la persona qualificabile come «persona autorizzata», ai sensi di tale articolo 67, paragrafo 1, lettera d).

611

A tenore dell’articolo 75/B, paragrafo 3, lettera a), della legge sul casellario giudiziale, letto alla luce dell’articolo 8:1, paragrafo 1, punto 2, del codice civile ungherese, la messa a disposizione dei dati può essere attivata da una persona maggiorenne che sia un membro della stessa famiglia o che sia responsabile dell’educazione, della custodia o del mantenimento di un minore.

612

Orbene, una siffatta definizione non rispetta l’esigenza di limitare allo stretto necessario l’ingerenza nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, come imposto dalla giurisprudenza citata al punto 608 della presente sentenza, poiché la cerchia delle persone potenzialmente legittimate a presentare una domanda di accesso ai dati ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1, lettera d), della legge sul casellario giudiziale ha una portata troppo ampia, per quanto riguarda in particolare le persone maggiorenni responsabili dell’educazione, della custodia o del mantenimento di un minore, ai sensi dell’articolo 75/B, paragrafo 3, lettera a), di tale legge.

613

Come sottolineato, in sostanza, dall’avvocata generale al paragrafo 354 delle sue conclusioni, occorre rilevare che il trattamento di dati personali relativi alle condanne penali e ai reati, ai sensi dell’articolo 10 del RGPD, deve essere prevedibile. Orbene, tale requisito è violato nel caso di specie, tenuto conto della definizione della nozione di «persona autorizzata», ai sensi di tale articolo 67, paragrafo 1, lettera d), ad opera della normativa nazionale applicabile.

614

In secondo luogo, le condizioni sostanziali per l’accesso a tali dati non possono neppure essere considerate sufficientemente precise affinché sia rispettato il requisito di «garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati», ai sensi dell’articolo 10 del RGPD, in quanto tali garanzie soddisfino i requisiti generali di necessità e proporzionalità.

615

Nel caso di specie, l’articolo 75/B, paragrafo 3, lettera b), della legge sul casellario giudiziale, letto in combinato disposto con il paragrafo 1 di tale articolo, prevede la messa a disposizione di tali dati qualora l’accesso sia necessario ai fini della protezione dei minori e della prevenzione dei reati contro la libertà sessuale e contro i costumi sessuali commessi in danno o con lo sfruttamento di minori.

616

È quindi giocoforza constatare, come rilevato dall’avvocata generale al paragrafo 357 delle sue conclusioni, che tale articolo 75/B, paragrafo 3, lettera b), affida al solo richiedente l’accesso, mediante una semplice dichiarazione, la valutazione della necessità e della proporzionalità di un siffatto accesso, anziché all’autorità competente che controlla l’accesso al casellario giudiziale.

617

Orbene, tenuto conto della sensibilità dei dati relativi alle condanne penali e della gravità dell’ingerenza nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali delle persone interessate, causata dalla divulgazione di tali dati, occorre considerare che una siffatta autodichiarazione del richiedente quanto alla necessità della domanda di accesso ai suddetti dati non è manifestamente idonea a limitare tale ingerenza allo stretto necessario.

618

Date tali circostanze, l’articolo 67, paragrafo 1, lettera d), letto in combinato disposto con l’articolo 75/B, paragrafo 3, lettera b), della legge sul casellario giudiziale, non prevede garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati, ai sensi dell’articolo 10 del RGPD, e non può pertanto giustificare un trattamento dei dati personali contenuti nel casellario giudiziale degli interessati per il fatto che esso sarebbe necessario per l’esecuzione del compito di interesse pubblico, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera e), del RGPD.

619

Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve concludere che la quarta censura è fondata.

IV. Sulle spese

620

A norma dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Nel caso di specie, poiché l’Ungheria è rimasta soccombente, deve essere condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, anche di quelle sostenute dalla Commissione, conformemente alle conclusioni formulate da quest’ultima.

621

Ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 1, del citato regolamento, le spese sostenute dagli Stati membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico. Di conseguenza, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, nonché il Parlamento europeo, sopporteranno ciascuno le proprie spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Seduta plenaria) dichiara e statuisce:

 

1)

Introducendo l’articolo 6/A nella a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (legge n. XXXI del 1997 sulla protezione dei minori e sull’amministrazione delle tutele), dell’8 maggio 1997, l’Ungheria ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»), degli articoli 16 e 19 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e degli articoli 1, 7, 11 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

 

2)

Introducendo l’articolo 8, paragrafo 1a, nella a gazdasági reklámtevékenység Alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (legge n. XLVIII del 2008 relativa alle condizioni di base e a talune restrizioni applicabili alle attività di pubblicità commerciale), del 28 giugno 2008, l’Ungheria ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), ii), della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), come modificata dalla direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31, degli articoli 16 e 19 della direttiva 2006/123, nonché degli articoli 1, 7, 11 e 21 della Carta dei diritti fondamentali.

 

3)

Introducendo l’articolo 9, paragrafo 6, nella a mediaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (legge n. CLXXXV del 2010 sui servizi di media e sui mezzi di comunicazione di massa), del 31 dicembre 2010, nonché adottando l’articolo 32, paragrafo 4a, di tale legge, l’Ungheria ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 6 bis, paragrafo 1, della direttiva 2010/13, nonché degli articoli 1, 7, 11 e 21 della Carta dei diritti fondamentali.

 

4)

Modificando l’articolo 179, paragrafo 2, della legge n. CLXXXV del 2010 sui servizi di media e sui mezzi di comunicazione di massa, l’Ungheria ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 2 e dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/13.

 

5)

Modificando l’articolo 9, paragrafo 12, della a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (legge n. CXC del 2011 sull’istruzione pubblica nazionale), del 29 dicembre 2011, l’Ungheria ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 16 e 19 della direttiva 2006/123, nonché degli articoli 1, 7, 11 e 21 della Carta dei diritti fondamentali.

 

6)

Adottando le disposizioni della a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi LXXIX. törvény (legge n. LXXIX del 2021 che introduce misure più severe nei confronti dei delinquenti pedofili e modifica alcune leggi al fine di proteggere i minori), del 15 giugno 2021, che ha operato le modifiche legislative contemplate ai punti da 1) a 5) del presente dispositivo, l’Ungheria ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 2 TUE.

 

7)

Modificando l’articolo 67, paragrafo 1, lettere da a) a d), della a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény (legge n. XLVII del 2009 sul casellario giudiziale, sul registro delle sentenze pronunciate nei confronti di cittadini ungheresi dagli organi giurisdizionali degli Stati membri dell’Unione europea e sulla registrazione di dati biometrici in materia penale e di contrasto), del 19 giugno 2009, l’Ungheria ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), nonché dell’articolo 8, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali.

 

8)

L’Ungheria è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, anche di quelle sostenute dalla Commissione europea.

 

9)

Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, nonché il Parlamento europeo, si fanno carico ciascuno delle proprie spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’ungherese.