Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
5 settembre 2024 (*)
« Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Esenzioni – Articolo 135, paragrafo 1, lettera g) – Gestione di fondi comuni d’investimento – Nozione – Fondo pensione – Comparabilità con un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) – Rischio degli investimenti sopportato dai partecipanti – Portata – Necessità di un confronto con un fondo pensione considerato un fondo comune d’investimento dallo Stato membro di cui trattasi »
Nelle cause riunite da C‑639/22 a C‑644/22,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal rechtbank Gelderland (Tribunale del Gelderland, Paesi Bassi), con decisioni del 5 e del 6 ottobre 2022, pervenute in cancelleria il 12 ottobre 2022, nei procedimenti
X (C‑639/22),
Stichting BPL Pensioen (C‑643/22),
Stichting Bedrijfstakpensioensfonds voor het levensmiddelenbedrijf (BPFL) (C‑644/22)
contro
Inspecteur van de Belastingdienst Utrecht (C‑639/22, C‑643/22 e C‑644/22),
e
Fiscale Eenheid Achmea BV (C‑640/22),
Y (C‑641/22)
contro
Inspecteur van de Belastingdienst Amsterdam (C‑640/22 e C‑641/22),
e
Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten (C‑642/22)
contro
Inspecteur van de Belastingdienst Maastricht (C‑642/22),
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, O. Spineanu-Matei (relatrice), J.-C. Bonichot, S. Rodin e L.S. Rossi, giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: A. Lamote, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 ottobre 2023,
considerate le osservazioni presentate:
– per X, Y, la Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten e la Stichting BPL Pensioen, da K.R. Carton, E.M. van Kasteren e J.P.A. Vermeer, belastingadviseurs;
– per la Fiscale Eenheid Achmea BV e la Stichting Bedrijfstakpensioensfonds voor het levensmiddelenbedrijf (BPFL), da U.N.C. Boy e G.J. van Norden, belastingadviseurs;
– per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman, A. Hanje e J. Langer, in qualità di agenti;
– per il governo danese, da D. Elkan, J.F. Kronborg e C.A.-S. Maertens, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da J. Jokubauskaitė e W. Roels, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 14 marzo 2024,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1) (in prosieguo: la «direttiva IVA»).
2 Tali domande sono state presentate nell’ambito di sei controversie tra, in primo luogo, da un lato, nella causa C‑639/22, X, un fondo pensione professionale obbligatorio e, nelle cause C‑643/22 e C‑644/22, rispettivamente, la Stichting BPL Pensioen e la Stichting Bedrijfstakpensioensfonds voor het levensmiddelenbedrijf (BPFL), fondi pensione di categoria e, dall’altro, l’Inspecteur van de Belastingdienst Utrecht (ispettore del servizio tributario di Utrecht, Paesi Bassi), in secondo luogo, da un lato, nelle cause C‑640/22 e C‑641/22, rispettivamente, la Fiscale Eenheid Achmea BV, un’impresa che ha fornito prestazioni a un fondo pensione di categoria e Y, un fondo pensione aziendale, e, dall’altro, l’Inspecteur van de Belastingdienst Amsterdam (ispettore del servizio tributario di Amsterdam, Paesi Bassi) e infine, in terzo luogo, nella causa C‑642/22, da un lato, la Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten, un fondo pensione professionale obbligatorio, e, dall’altro, l’Inspecteur van de Belastingdienst Maastricht (ispettore del servizio tributario di Maastricht, Paesi Bassi), in merito all’applicazione dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) prevista all’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA nei confronti di tali fondi pensione.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Direttiva IVA
3 L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA prevede quanto segue:
«1. Sono soggette all’IVA le operazioni seguenti:
(...)
c) le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale».
4 L’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), di tale direttiva così dispone:
«1. Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:
(...)
g) la gestione di fondi comuni d’investimento quali sono definiti dagli Stati membri».
Direttiva OICVM
5 Ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU 2009, L 302, pag. 32) (in prosieguo: la «direttiva OICVM»):
«1. La presente direttiva si applica agli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) stabiliti sul territorio degli Stati membri.
2. Ai fini della presente direttiva e fatto salvo l’articolo 3, si intendono per OICVM gli organismi:
a) il cui oggetto esclusivo è l’investimento collettivo dei capitali raccolti presso il pubblico in valori mobiliari o in altre attività finanziarie liquide di cui all’articolo 50, paragrafo 1, e il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi; e
b) le cui quote sono, su richiesta dei detentori, riacquistate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a valere sul patrimonio dei suddetti organismi. È assimilato a tali riacquisti o rimborsi il fatto che un OICVM agisca per impedire che il valore delle sue quote sul mercato si allontani sensibilmente dal valore patrimoniale netto.
Gli Stati membri possono consentire a un OICVM di essere costituito da più comparti di investimento.
(...)».
Diritto dei Paesi Bassi
6 L’articolo 11, paragrafo 1, lettera i), punto 3, del Wet houdende vervanging van de bestaande omzetbelasting door een omzetbelasting volgens het stelsel van heffing over de toegevoegde waarde (Wet op de omzetbelasting) [legge recante sostituzione dell’esistente imposta sulla cifra d’affari con un’imposta sulla cifra d’affari secondo il sistema d’imposta sul valore aggiunto (legge relativa all’imposta sulla cifra d’affari)], del 28 giugno 1968 (Stb. 1968, n. 329), nella versione applicabile al procedimento principale, enuncia quanto segue:
«1. Alle condizioni stabilite da regolamento, sono esenti:
(...)
i) [i] seguenti (...) servizi:
(...)
3° la gestione, da parte di fondi d’investimento e di società d’investimento, di patrimoni raccolti in vista di un investimento collettivo».
Procedimenti principali e questioni pregiudiziali
7 I ricorrenti nei procedimenti principali nelle cause C‑639/22 e da C‑641/22 a C‑644/22, vale a dire, rispettivamente, X, Y, la Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten, la Stichting BPL Pensioen e la Stichting Bedrijfstakpensioensfonds voor het levensmiddelenbedrijf (BPFL), sono fondi pensione dei Paesi Bassi che hanno acquistato servizi di gestione patrimoniale da un gestore di investimenti stabilito al di fuori di tale paese. Nella causa C‑640/22, la ricorrente nel procedimento principale, la Fiscale Eenheid Achmea, una società di diritto dei Paesi Bassi, ha fornito servizi di gestione patrimoniale a un fondo pensione di categoria.
8 Tali ricorrenti contestano dinanzi al rechtbank Gelderland (tribunale del Gelderland, Paesi Bassi), giudice del rinvio in ciascuna delle cause di cui al punto precedente, l’importo dell’IVA calcolato dagli ispettori dei servizi tributari di Utrecht, di Amsterdam e di Maastricht (in prosieguo: l’«amministrazione tributaria») sull’acquisto di tali servizi di gestione patrimoniale. Esse ritengono che il fondo pensione che ha acquistato detti servizi o a cui questi ultimi sono stati prestati costituisca un «fondo comune d’investimento» ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA. Di conseguenza, l’acquisto o la fornitura degli stessi servizi sarebbe esente in forza dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera i), punto 3, della legge recante sostituzione dell’esistente imposta sulla cifra d’affari con un’imposta sulla cifra d’affari secondo il sistema d’imposta sul valore aggiunto (legge relativa all’imposta sulla cifra d’affari), nella versione applicabile al procedimento principale.
9 Dalle decisioni di rinvio risulta che il sistema pensionistico dei Paesi Bassi comprende tre pilastri, vale a dire la pensione legale di base, i regimi pensionistici organizzati dai datori di lavoro e i regimi pensionistici individuali su base volontaria. Il secondo pilastro, che sarebbe disciplinato dalla Wet houdende regels betreffende pensioenen (legge recante le norme in materia di pensioni; in prosieguo: la «legge sulle pensioni»), comprende fondi pensione aziendali e fondi pensione di categoria. I fondi pensione professionali obbligatori ai sensi del Wet verplichte beroepspensioregeling (legge relativa al regime pensionistico professionale obbligatorio) rientrano parimenti, secondo il giudice del rinvio, in tale secondo pilastro.
10 I fondi pensione di cui trattasi nei procedimenti principali sarebbero, nelle cause C‑639/22 e C‑642/22, fondi pensione professionali obbligatori, nelle cause C‑640/22, C‑643/22 e C‑644/22, fondi pensione di categoria e, nella causa C‑641/22, un fondo pensione aziendale.
11 Il giudice del rinvio spiega, in ciascuno dei rinvii pregiudiziali, che il regime pensionistico istituito dai fondi pensione in esame è fondato su un «contratto sulle prestazioni pensionistiche», caratterizzato dal versamento di prestazioni pensionistiche fisse. Si tratterebbe di uno dei tre tipi di contratti previsti dalla legge sulle pensioni. Tale contratto si distinguerebbe dal «contratto sui contributi», che prevederebbe contributi determinati che sarebbero successivamente convertiti in prestazioni pensionistiche fisse o variabili, e dal «contratto sul capitale», che verterebbe su un capitale determinato, successivamente convertito in prestazioni pensionistiche fisse o variabili.
12 I fondi pensione sarebbero soggetti a una vigilanza statale quanto al rispetto di un tasso strategico di copertura, relativo al rapporto tra gli attivi detenuti da tali fondi e il valore attualizzato delle passività di questi ultimi in materia di pensioni. Il giudice del rinvio precisa che il tasso strategico di copertura e i fondi propri di un fondo pensione determinano la situazione finanziaria di tale fondo nonché, in larga misura, il livello dei contributi e delle eventuali riduzioni degli stessi, al pari della concessione di supplementi condizionati alle prestazioni pensionistiche (indicizzazione) o l’eventuale riduzione di queste ultime e dei diritti a pensione.
13 L’importo dei contributi da versare sarebbe fissato dal fondo pensione in modo da coprire l’aumento dei fondi propri richiesto dall’accrescimento delle passività in materia di pensioni, tenendo conto anche delle previsioni relative al rendimento degli investimenti.
14 Per taluni fondi pensione, vale a dire quelli di cui alle cause C‑640/22, C‑643/22 e C‑644/22, il comitato di gestione di ciascun fondo fisserebbe l’importo dei contributi versati in tale fondo previa concertazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori. I contributi sarebbero versati dal datore di lavoro e prelevati in parte dalla retribuzione del lavoratore. Nel caso del fondo pensione Y, di cui trattasi nella causa C‑641/22, il contributo sarebbe determinato dal partecipante individuale, ma sarebbe tuttavia soggetto a un massimale. In quest’ultima causa, il giudice del rinvio precisa che i datori di lavoro si sono resi garanti, tra il 2014 e il 2020, per un importo fino a 250 milioni di euro, che poteva servire a integrare i contributi nel caso in cui fossero insufficienti per garantire i diritti a pensione previsti. Nelle cause C‑639/22 e C‑642/22, i partecipanti verserebbero contributi in base ai redditi professionali o agli utili della loro impresa.
15 In tutti i procedimenti principali, ad eccezione della causa C‑639/22, i diritti a pensione e le prestazioni pensionistiche nei regimi pensionistici di cui trattasi sarebbero calcolati sulla base della retribuzione e del numero di anni di lavoro di ciascun lavoratore. Al riguardo, il giudice del rinvio spiega che l’importo di tali diritti a pensione e di tali prestazioni pensionistiche nei regimi pensionistici di cui trattasi in tali cause può subire modifiche. Tale importo potrebbe essere aumentato, ad esempio facendo riferimento all’evoluzione dell’indice dei prezzi al consumo. Il comitato di gestione di ciascun fondo pensione deciderebbe in merito alla concessione di tale supplemento. Nella causa C‑644/22, il giudice del rinvio precisa che la concessione di un eventuale supplemento è interamente finanziata dal rendimento degli investimenti effettuati dal fondo pensione di cui trattasi.
16 Nel regime pensionistico oggetto della causa C‑639/22, il giudice del rinvio indica che la pensione di vecchiaia è fissata in funzione del numero di trimestri di contribuzione. Si tratterebbe di una pensione di riferimento, il cui importo può essere aumentato rispetto all’anno precedente dal comitato di gestione del fondo pensione secondo una formula determinata, se i mezzi finanziari sono sufficienti.
17 Nel regime pensionistico oggetto della causa C‑641/22, il comitato di gestione del fondo pensione deciderebbe annualmente, purché la situazione patrimoniale di tale fondo lo consenta, se e in che misura un supplemento ai diritti a pensione e prestazioni pensionistiche è accordato. Nel regime pensionistico oggetto della causa C‑642/22, è concesso annualmente un supplemento del 2% sui diritti a pensione e sulle prestazioni pensionistiche. A seconda della posizione finanziaria del fondo pensione, il suo comitato di gestione può decidere di accordare un supplemento maggiore, finanziato in parte dai contributi e in parte dal plusvalore del capitale investito.
18 Per contro, un fondo pensione può essere tenuto a ridurre l’importo di tali diritti e prestazioni, come nella causa C‑641/22, per quanto riguarda il tasso di costituzione dei diritti a pensione per l’anno 2020. Simili riduzioni e aumenti sono disciplinati dalla legge sulle pensioni. Al riguardo, il giudice del rinvio rileva che non può essere concesso alcun supplemento se il tasso strategico di copertura è sceso sotto un certo livello. Pertanto, nella causa C‑644/22, il fondo pensione avrebbe potuto concedere un supplemento solo nel 2009. Inoltre, poiché la situazione finanziaria di tale fondo si è deteriorata, è stato presentato un piano di risanamento presso la Nederlandsche Bank (Banca centrale, Paesi Bassi), che avrebbe previsto una diminuzione di 0,85% delle pensioni costituite.
19 Il giudice del rinvio si chiede se i fondi pensione di cui trattasi nei procedimenti principali debbano essere considerati «fondi comuni d’investimento» che possono beneficiare dell’esenzione dall’IVA prevista all’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA.
20 In tale contesto, il giudice del rinvio rileva, facendo riferimento alle sentenze del 7 marzo 2013, Wheels Common Investment Fund Trustees e a. (C‑424/11, EU:C:2013:144), del 13 marzo 2014, ATP PensionService (C‑464/12, EU:C:2014:139) e del 9 dicembre 2015, Fiscale Eenheid X (C‑595/13, EU:C:2015:801), che un fondo pensione che, come i fondi pensione oggetto delle controversie di cui tale giudice è adito, non costituisce un OICVM ai sensi della direttiva OICVM, può tuttavia essere considerato un «fondo comune d’investimento» ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA qualora presenti determinate caratteristiche.
21 Tale giudice si interroga, in particolare, sull’interpretazione di una di tali caratteristiche, vale a dire il requisito relativo al fatto che il rischio degli investimenti sia sopportato dai partecipanti. Esso rileva che, secondo l’amministrazione tributaria, che a tale riguardo fa riferimento a una sentenza dello Hoge Raad (Corte suprema, Paesi Bassi), il rischio legato agli investimenti effettuati dai fondi pensione oggetto delle controversie di cui è adito, rischio che corrono i partecipanti a tali fondi pensione, non ha una rilevanza sufficiente.
22 Il giudice del rinvio ritiene che i regimi pensionistici oggetto delle controversie di cui è adito non siano interamente comparabili ai regimi oggetto delle sentenze del 7 marzo 2013, Wheels Common Investment Fund Trustees e a. (C‑424/11, EU:C:2013:144), e del 13 marzo 2014, ATP PensionService (C‑464/12, EU:C:2014:139), né a quello oggetto della sentenza dello Hoge Raad (Corte suprema) che esso cita nella decisione di rinvio.
23 Infatti, a suo avviso, il livello dei diritti a pensione e delle prestazioni pensionistiche a titolo dei regimi pensionistici oggetto delle controversie di cui è adito sarebbe calcolato sulla base dei redditi professionali e del numero di anni di lavoro dei partecipanti o di una pensione di riferimento.
24 Ne conseguirebbe, da un lato, che la situazione sarebbe diversa da quella di cui alla sentenza del 7 marzo 2013, Wheels Common Investment Fund Trustees e a. (C‑424/11, EU:C:2013:144), poiché non si potrebbe ritenere che i diritti a pensione e le prestazioni pensionistiche oggetto delle controversie di cui il giudice del rinvio è adito non siano in alcun modo in funzione del valore degli attivi e del rendimento degli investimenti effettuati dai fondi pensione. Sebbene il livello di tali diritti a pensione e prestazioni di vecchiaia non dipenda direttamente dal rendimento degli investimenti, l’importo della pensione previsto non sarebbe garantito. Il rischio di variazione del valore degli attivi si rifletterebbe nel tasso strategico di copertura e determinerebbe quindi, unitamente ad altri parametri di calcolo, se e in quale misura possano essere concessi supplementi o se i diritti a pensione e le prestazioni pensionistiche debbano invece essere ridotti. Pertanto, secondo tale giudice, il rendimento degli investimenti e le modifiche di valore degli attivi sarebbero espressi nel livello dei diritti a pensione e delle prestazioni pensionistiche.
25 Dall’altro lato, i regimi pensionistici oggetto delle controversie di cui il giudice del rinvio è adito si differenzierebbero anche dal regime pensionistico di cui alla sentenza del 13 marzo 2014, ATP PensionService (C‑464/12, EU:C:2014:139), in cui il livello della pensione era determinato dall’importo dei contributi fissi e dai rendimenti realizzati su di essi, il che corrisponderebbe piuttosto, secondo lo stesso giudice, a un regime pensionistico organizzato sulla base di «contratti sui contributi», ai sensi della legge sulle pensioni. Ciò non impedirebbe tuttavia, in tutti i regimi oggetto delle controversie di cui il giudice del rinvio è adito, che il rischio di perdite e di eccedenze sia assunto dall’insieme dei partecipanti, attraverso la diminuzione dei diritti costituiti o l’applicazione di una riduzione, oppure, al contrario, mediante la concessione di supplementi o di una compensazione di riduzioni operate in precedenza.
26 Il giudice del rinvio intende stabilire se il fatto che il rischio degli investimenti sia sopportato dall’insieme dei partecipanti osti a che un fondo pensione come quelli oggetto delle controversie di cui il giudice del rinvio è adito sia considerato un fondo comune d’investimento e se sia sufficiente che i partecipanti sopportino un qualsivoglia rischio al riguardo o se debbano sopportare tale rischio a un livello significativo.
27 Inoltre, dalle decisioni di rinvio risulta che, nelle cause C‑640/22 e C‑644/22, le ricorrenti nei procedimenti principali, la Fiscale Eenheid Achmea e la Stichting Bedrijfstakpensioensfonds voor het levensmiddelenbedrijf (BPFL), sostengono che il principio di neutralità fiscale implica che sia effettuato un confronto con taluni fondi pensione che eseguono contratti sui contributi e che, senza essere OICVM, sono trattati dall’amministrazione tributaria come fondi comuni d’investimento. Al riguardo, il giudice del rinvio osserva che, in forza di una lettera dello Staatssecretaris van Financiën (Segretario di Stato alle Finanze, Paesi Bassi), taluni fondi pensione che istituiscono contratti sui contributi sono trattati da tale amministrazione come fondi comuni d’investimento.
28 Tale giudice nutre tuttavia dubbi relativamente alla necessità di un simile confronto, dato che i criteri formulati nelle sentenze del 7 marzo 2013, Wheels Common Investment Fund Trustees e a. (C‑424/11, EU:C:2013:144), e del 13 marzo 2014, ATP PensionService (C‑464/12, EU:C:2014:139), che consentono di determinare se gli operatori economici effettuano le stesse operazioni che effettuano gli OICVM, sarebbero stati sviluppati alla luce del principio di neutralità fiscale. Inoltre, esso si chiede se, per un singolo lavoratore, che non avrebbe sempre la scelta del tipo di contratto pensionistico, esista una differenza sostanziale tra questi diversi tipi di contratti pensionistici.
29 In tali circostanze, il rechtbank Gelderland (Tribunale del Gelderland) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali nella causa C‑644/22:
«1) Se l’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che si può presumere che i partecipanti in un fondo pensione, come nel procedimento principale, corrano un rischio d’investimento e se ciò implichi che il fondo pensione configuri un “fondo comune d’investimento” ai sensi di tale disposizione. Se al riguardo assuma rilevanza:
– se i partecipanti corrano un rischio d’investimento individuale o se sia sufficiente che i partecipanti congiuntamente, e nessun altro, sopportino le conseguenze dei risultati degli investimenti;
– quale sia la portata del rischio collettivo o individuale;
– in che misura il livello della prestazione pensionistica dipenda anche da altri fattori, quali il numero di anni di accumulo della pensione, il livello della retribuzione e gli interessi di calcolo.
2) Se il principio di neutralità fiscale comporti che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA, in caso di fondi non OICVM, non si deve valutare soltanto se questi siano comparabili a un OICVM, ma anche se, essi, nella prospettiva del consumatore medio, siano comparabili ad altri fondi non OICVM, ma che sono considerati dallo Stato membro fondi comuni d’investimento».
30 Nelle cause C‑639/22, C‑642/22 e C‑643/22, il rechtbank Gelderland (Tribunale del Gelderland) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale identica alla prima questione sollevata nella causa C‑644/22.
31 Nella causa C‑640/22, tale giudice precisa che nessuna costituzione attiva di diritti a pensione ha più avuto luogo dopo il 1° gennaio 2018 nel fondo pensione al quale la ricorrente nel procedimento principale in tale causa ha prestato servizi di gestione patrimoniale, dato che il fondo pensione oggetto della controversia di cui detto giudice è adito era stato costretto a trasferire i propri attivi a motivo della debolezza del tasso strategico di copertura. Pertanto, lo stesso giudice si interroga sulla pertinenza di tale elemento nell’esame del rischio degli investimenti effettuati da tale fondo pensione sopportato dai partecipanti al medesimo.
32 In tali circostanze, il rechtbank Gelderland (Tribunale del Gelderland) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le stesse questioni pregiudiziali sollevate nella causa C‑644/22, fatta salva una precisazione apportata alla prima questione pregiudiziale nella seguente forma:
«(...) Se al riguardo assuma rilevanza:
(...)
– che dal 1° gennaio 2018 il fondo pensione non accumula più attività e a causa del basso tasso di copertura è tenuto a effettuare un trasferimento collettivo di valore a un assicuratore o a un altro fondo pensione.
(...)».
33 Infine, nella causa C‑641/22, il giudice del rinvio si chiede se la circostanza, già menzionata al punto 14 della presente sentenza, secondo cui i datori di lavoro si sono resi garanti per un certo periodo al fine di assicurare la costituzione di diritti a pensione, incida sull’esistenza di un rischio legato agli investimenti effettuati dal fondo pensione sopportato dai partecipanti al medesimo.
34 In tali circostanze, il rechtbank Gelderland (Tribunale del Gelderland) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale identica alla prima questione sollevata nella causa C‑644/22, fatta salva una precisazione apportata a tale questione nella seguente forma:
«(...) Se al riguardo assuma rilevanza:
(...)
– che il datore di lavoro per il periodo dal 2014 al 2020 si è reso garante per un importo massimo di [250 milioni di euro] per la costituzione della pensione prevista».
35 Con decisione del presidente della Corte del 15 novembre 2022, le cause da C‑639/22 a C‑644/22 sono state riunite ai fini della fase scritta e di quella orale del procedimento, nonché ai fini della sentenza.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
36 Con la sua prima questione, comune a tutte le cause riunite, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che i partecipanti a un fondo pensione che, nell’ambito di un regime pensionistico collettivo, istituisce un contratto pensionistico che prevede diritti a pensione e prestazioni pensionistiche il cui importo, benché definito sulla base di una pensione di riferimento o dei redditi professionali e del numero di anni di lavoro di ciascun partecipante, può variare, a determinate condizioni, in conseguenza dei risultati degli investimenti effettuati da tale fondo pensione, possono essere ritenuti sopportare il rischio degli investimenti. Tale giudice chiede anche se, al riguardo, siano pertinenti l’entità del rischio corso, il fatto che il rischio corso sia individuale o collettivo, il numero di anni in cui si costituiscono i diritti a pensione di un partecipante, il fatto che la costituzione dei medesimi sia stata interrotta in un certo momento per quanto riguarda un fondo pensione o, ancora, il fatto che un datore di lavoro si sia reso garante per un certo periodo per la prevista costituzione dei diritti a pensione.
37 Conformemente all’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA, gli Stati membri esentano dall’IVA la gestione di fondi comuni d’investimento quali sono definiti dagli Stati membri.
38 Al riguardo, occorre ricordare che, sebbene il legislatore dell’Unione abbia affidato agli Stati membri il compito di definire la nozione di «fondi comuni d’investimento», devono essere considerati tali i fondi che costituiscono OICVM, ai sensi della direttiva OICVM (v., in tal senso, sentenza del 13 marzo 2014, ATP PensionService, C‑464/12, EU:C:2014:139, punto 46 e giurisprudenza citata).
39 Come risulta dall’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva, gli OICVM sono organismi il cui oggetto esclusivo è l’investimento collettivo dei capitali raccolti presso il pubblico in valori mobiliari, il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi, e le cui quote sono, su richiesta dei portatori, riacquistate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a carico del patrimonio dei suddetti organismi (sentenza del 9 dicembre 2015, Fiscale Eenheid X, C‑595/13, EU:C:2015:801, punto 36 e giurisprudenza citata).
40 Concretamente, gli OICVM sono organismi nei quali sono raggruppati numerosi investimenti e che comprendono una serie di titoli che possono essere amministrati in modo efficace per ottimizzare i risultati e all’interno dei quali gli investimenti individuali possono essere relativamente modesti. Tali fondi gestiscono i loro investimenti in proprio nome e per proprio conto, mentre ogni investitore detiene una partecipazione nel fondo, ma non gli investimenti del fondo in quanto tali (sentenza del 13 marzo 2014, ATP PensionService, C‑464/12, EU:C:2014:139, punto 50 e giurisprudenza citata).
41 Secondo una giurisprudenza costante, vanno altresì considerati fondi comuni d’investimento i fondi che, pur non costituendo organismi d’investimento collettivo ai sensi della direttiva OICVM, presentano caratteristiche identiche a questi ultimi ed effettuano quindi le stesse operazioni o, quanto meno, presentano tratti comparabili a tal punto da porsi in rapporto di concorrenza con essi (sentenza del 9 dicembre 2015, Fiscale Eenheid X, C‑595/13, EU:C:2015:801, punto 37 e giurisprudenza citata).
42 Occorre ricordare che la Corte ha considerato che una delle caratteristiche richieste perché si possa ritenere che un’entità presenti caratteristiche comparabili a un OICVM e, pertanto, sia considerata un fondo comune d’investimento che può beneficiare dell’esenzione dall’IVA prevista all’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA, è che i partecipanti abbiano diritto agli utili o sopportino il rischio legato alla gestione del fondo. In altri termini, è necessario che i partecipanti sopportino il rischio degli investimenti (v., in tal senso, sentenze del 7 marzo 2013, Wheels Common Investment Fund Trustees e a., C‑424/11, EU:C:2013:144, punto 27; del 13 marzo 2014, ATP PensionService, C‑464/12, EU:C:2014:139, punto 59, e del 9 dicembre 2015, Fiscale Eenheid X, C‑595/13, EU:C:2015:801, punti 51 e 52).
43 Al riguardo, la Corte ha precisato che i partecipanti a un regime pensionistico non sopportano il rischio legato alla gestione di un fondo d’investimento in cui sono stati raggruppati gli attivi di tale regime, mentre la pensione percepita da un dipendente non dipende affatto dal valore degli attivi del regime e dall’andamento degli investimenti effettuati dai gestori del regime, ma è predefinita in funzione della durata della carriera presso il datore di lavoro e dell’importo dello stipendio, a differenza del rendimento che gli acquirenti di quote di un organismo d’investimento collettivo possono attendersi, che dipende dall’andamento degli investimenti effettuati dal gestore del fondo nel periodo in cui detti acquirenti detengono tali quote (sentenza del 7 marzo 2013, Wheels Common Investment Fund Trustees e a., C‑424/11, EU:C:2013:144, punto 27).
44 Ne consegue che, per constatare che un partecipante a un fondo pensione sopporta il rischio degli investimenti richiesto, è necessario che la pensione percepita da tale partecipante sia in funzione degli investimenti effettuati da tale fondo, e ciò in una misura paragonabile a quella in cui i rendimenti di un detentore di quote di un organismo di investimento collettivo dipendono dagli investimenti effettuati da tale organismo.
45 Pertanto, affinché un fondo pensione possa essere considerato un fondo comune d’investimento che può beneficiare dell’esenzione prevista dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA, il rischio sopportato dai partecipanti a tale fondo pensione in conseguenza degli investimenti effettuati da quest’ultimo deve essere comparabile a quello che corrono i detentori di quote di un organismo di investimento collettivo sugli attivi che hanno depositato presso il medesimo.
46 Poiché un simile rischio deve riflettersi nel livello dei diritti a pensione e delle prestazioni pensionistiche, occorre accertare, al fine di determinare se i partecipanti a un fondo pensione corrano un rischio paragonabile ai titolari di quote di un organismo di investimento collettivo, che i risultati degli investimenti effettuati dal fondo pensione abbiano un’incidenza significativa sull’importo dei diritti a pensione e delle prestazioni pensionistiche.
47 Infatti, poiché il rendimento in cui i detentori di quote di un organismo di investimento collettivo possono sperare dipende essenzialmente dai risultati, nel periodo durante il quale essi detengono tali quote, degli investimenti effettuati da tale organismo, il che incide direttamente sul valore di dette quote, l’applicazione dell’esenzione prevista all’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA a un fondo pensione presuppone che l’importo dei diritti a pensione e delle prestazioni pensionistiche dovute in forza del contratto pensionistico di cui trattasi non sia garantito, ma dipenda, in via principale, in modo positivo o negativo, dai risultati degli investimenti effettuati da tale fondo.
48 Per accertare che un rischio di investimento sopportato dai partecipanti a un fondo pensione è paragonabile a quello sopportato dai detentori di quote di organismi di investimento collettivo, l’importo dei diritti a pensione e delle prestazioni pensionistiche non può quindi essere ampiamente predefinito in funzione della durata della carriera presso il datore di lavoro e dell’importo dello stipendio di ciascun partecipante. Al riguardo, spetta al giudice nazionale stabilire, come sostanzialmente osservato dall’avvocato generale al paragrafo 44 delle sue conclusioni, se i diritti a pensione e le prestazioni pensionistiche dipendano in via principale dai risultati degli investimenti effettuati dal fondo pensione di cui trattasi.
49 Nel caso di specie, il giudice del rinvio rileva che, nei regimi pensionistici di cui trattasi nei procedimenti principali, i diritti a pensione e le prestazioni pensionistiche sono, in linea di principio, calcolati sulla base di una pensione di riferimento o dei redditi professionali e dal numero di anni di lavoro di ciascun partecipante, che il loro livello non dipende direttamente dai risultati degli investimenti del fondo pensione, ma che non è neppure garantito. Il tasso strategico di copertura consentirebbe di determinare se e in quale misura possano essere concessi supplementi ai partecipanti o se i diritti a pensione e le prestazioni pensionistiche debbano invece essere ridotti. Pertanto, secondo il giudice del rinvio, i risultati di tali investimenti si riflettono nell’importo delle pensioni. Inoltre, il rischio di perdite e la possibilità di eccedenze sarebbero ripartiti sull’insieme dei partecipanti.
50 Da tali elementi sembra emergere che l’importo dei diritti a pensione o delle prestazioni pensionistiche è, in larga misura, predefinito in funzione della durata della carriera presso il datore di lavoro e dello stipendio di ciascun partecipante. Inoltre, la modifica di tale importo dipende dal tasso strategico di copertura, definito in particolare con riferimento al valore attualizzato delle passività in materia di pensioni. Pertanto, sebbene detto importo possa essere diminuito o aumentato, e la concessione di supplementi sia, in taluni casi, interamente finanziata dai risultati degli investimenti effettuati dal fondo pensione, lo stesso importo sembra dipendere da diversi fattori, tra i quali i risultati di tali investimenti non sembrano essere il fattore principale, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare, tenendo conto di tutte le caratteristiche dei contratti pensionistici in esame.
51 Inoltre, al fine di determinare se un rischio di investimento paragonabile a quello affrontato dai detentori di quote di un organismo di investimento collettivo sia sopportato dai partecipanti ai fondi pensione oggetto del procedimento principale, non è sufficiente constatare che i partecipanti sopportano, individualmente o collettivamente, il rischio degli investimenti effettuati da un simile fondo pensione, a esclusione di altre persone o entità. Infatti, se tali investimenti hanno un’incidenza solo marginale sull’importo dei diritti a pensione e delle prestazioni pensionistiche, il rischio corso dai partecipanti non è paragonabile a quello dei titolari di quote di un organismo d’investimento collettivo sugli attivi che hanno depositato presso il medesimo.
52 Per contro, qualora il rischio degli investimenti effettuati da un fondo pensione abbia un’incidenza significativa sull’importo dei diritti a pensione e delle prestazioni pensionistiche dovuti in forza del contratto pensionistico, poco importa che tale rischio sia ripartito sull’insieme dei partecipanti al fondo pensione e che il suo impatto sia, per tale motivo, moderato. Infatti, tale circostanza risulta dalla messa in comune di tale fondo e non impedisce che detto rischio sia ripercuota individualmente sui diritti di tutti i partecipanti allo stesso fondo.
53 Parimenti, non rilevano il numero di anni necessari per costituire i diritti a pensione di un partecipante o il fatto che il periodo in cui essi si costituiscono sia stato interrotto in un certo momento per quanto riguarda un fondo pensione, come avverrebbe nella causa C‑640/22. Infatti, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 46 delle sue conclusioni, ciò che rileva è unicamente il modo in cui sono concepiti i diritti a pensione e le prestazioni pensionistiche nel contratto pensionistico del partecipante e la misura in cui tali diritti e tali prestazioni dipendono dai risultati degli investimenti effettuati dal fondo pensione. Il fatto che il fondo pensione abbia cessato di esistere o che, a motivo della sua situazione finanziaria, sia obbligato a trasferire i suoi attivi a un’altra entità, non incide sull’esistenza di un rischio degli investimenti sopportato dai partecipanti a tale fondo, a meno che tale trasferimento implichi il trasferimento del rischio a un’entità terza.
54 Ciò potrebbe accadere in caso di fallimento di un fondo pensione, che costituisce un rischio collettivo che occorre distinguere dalla possibilità di modifiche dell’importo dei diritti a pensione e delle prestazioni pensionistiche. In tal caso, spetta al giudice nazionale verificare se, per il fondo pensione di cui trattasi, sia stata istituita una forma di garanzia statale o un sistema di riassicurazione, al fine di stabilire se anche i partecipanti sopportano il rischio che il fallimento di tale fondo comporta.
55 Inoltre, non è escluso che il fatto che un datore di lavoro si sia reso garante per un certo periodo per la prevista costituzione dei diritti a pensione possa incidere sui diritti a pensione e sulle prestazioni pensionistiche, in quanto, in tal caso, i contributi versati possono dar luogo a un importo di pensione garantito, indipendente dai risultati degli investimenti effettuati dal fondo pensione di cui trattasi, il che potrebbe escludere l’esistenza del rischio richiesto affinché si possa ritenere che tale fondo presenti tratti comparabili a un OICVM. Tuttavia, salvo nel caso in cui una simile garanzia sia totale, il giudice nazionale deve verificare in quale misura i risultati di tali investimenti abbiano un’incidenza sull’importo totale di tali pensioni.
56 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che i partecipanti a un fondo pensione che, nell’ambito di un regime pensionistico collettivo, istituisce un contratto pensionistico che prevede diritti a pensione e prestazioni pensionistiche il cui importo, benché definito sulla base di una pensione di riferimento o dei redditi professionali e del numero di anni di lavoro di ciascun partecipante, può variare, a determinate condizioni, in conseguenza dei risultati degli investimenti effettuati da tale fondo pensione, possono essere ritenuti sopportare il rischio degli investimenti solo qualora tale importo dipenda, in via principale, dai risultati di tali investimenti. Per effettuare una simile valutazione, non rilevano né il numero di anni in cui si costituiscono i diritti a pensione di un partecipante né il fatto che la costituzione dei medesimi sia stata interrotta in un certo momento per quanto riguarda un fondo pensione. Il fatto che il rischio sia sopportato individualmente o collettivamente, in particolare in caso di fallimento, o che un datore di lavoro si sia reso garante per un certo periodo per la prevista costituzione dei diritti a pensione rappresentano da parte loro fattori pertinenti, senza però essere, in quanto tali, determinanti.
Sulla seconda questione nelle cause C‑640/22 e C‑644/22
57 Con la sua seconda questione nelle cause C‑640/22 e C‑644/22, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA, letto alla luce del principio di neutralità fiscale, debba essere interpretato nel senso che, al fine di determinare se un fondo pensione che non sia un OICVM possa beneficiare dell’esenzione prevista da tale disposizione, non solo è necessario effettuare un confronto con un simile organismo, ma anche valutare se, tenuto conto della situazione giuridica e finanziaria del partecipante rispetto al fondo pensione, detto fondo pensione sia comparabile ad altri fondi che, senza costituire OICVM, sono considerati dallo Stato membro di cui trattasi fondi comuni d’investimento ai sensi di tale disposizione.
58 Dai punti 38 e 41 della presente sentenza risulta che, nell’ambito dell’applicazione di tale esenzione, gli Stati membri sono tenuti a trattare i fondi che costituiscono OICVM ai sensi della direttiva OICVM come fondi comuni d’investimento e che devono essere considerati fondi comuni d’investimento anche fondi che, senza costituire organismi d’investimento collettivo ai sensi di tale direttiva, effettuano le stesse operazioni o, quanto meno, presentano tratti paragonabili a quelli di tali organismi al punto da porsi in rapporto di concorrenza con essi.
59 Infatti, anche se l’esenzione prevista dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA deve essere interpretata in modo restrittivo, il principio di neutralità fiscale nonché l’obiettivo di agevolare gli investitori nell’investimento in titoli per mezzo di organismi di investimento richiedono che le sia data piena attuazione (v., in tal senso, sentenza del 17 giugno 2021, K e DBKAG, C‑58/20 e C‑59/20, EU:C:2021:491, punto 38 nonché giurisprudenza citata).
60 In particolare, il principio di neutralità fiscale osta a che beni o prestazioni di servizi simili, che si trovino in concorrenza gli uni con gli altri, siano trattati diversamente ai fini dell’IVA (v., in tal senso, sentenza del 3 febbraio 2022, Finanzamt A, C‑515/20, EU:C:2022:73, punto 43 e giurisprudenza citata).
61 Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, in forza di una lettera del Segretario di Stato alle Finanze, taluni fondi pensione che istituiscono contratti sui contributi devono essere trattati dall’amministrazione tributaria come fondi comuni d’investimento ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA.
62 In tale lettera, il Segretario di Stato alle Finanze avrebbe considerato che un regime pensionistico a contributi definiti di carattere individuale costituiva un fondo comune d’investimento, in quanto sostanzialmente, in un simile regime pensionistico, i partecipanti sopportano il rischio degli investimenti. Inoltre, alcuni regimi pensionistici collettivi a contribuzione definita potrebbero essere considerati fondi comuni d’investimento anche quando la costituzione dei diritti a pensione avviene in modo analogo alla costituzione di tali diritti in regimi pensionistici a contribuzione definita di carattere individuale.
63 In tale contesto, il partecipante a un fondo pensione deve essere ritenuto il consumatore medio al quale fa riferimento il giudice del rinvio. Nel caso di specie, spetta quindi a tale giudice procedere a un esame concreto al fine di determinare se, tenuto conto della situazione giuridica e finanziaria di tale partecipante rispetto al fondo pensione, i diritti a pensione maturati in forza di contratti pensionistici istituiti da un fondo pensione come quelli di cui ai procedimenti principali, che costituiscono, secondo la domanda di pronuncia pregiudiziale, «contratti sulle prestazioni pensionistiche», siano comparabili a diritti a pensione maturati in forza di un contratto pensionistico «sui contributi» istituiti da un fondo pensione qualificato da uno Stato membro come fondo comune d’investimento, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA, caratterizzato in particolare dal fatto che i partecipanti sopportano il rischio degli investimenti.
64 Alla luce dei suesposti motivi, occorre rispondere alla seconda questione nelle cause C‑640/22 e C‑644/22 dichiarando che l’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA, letto alla luce del principio di neutralità fiscale, deve essere interpretato nel senso che, al fine di determinare se un fondo pensione che non sia un OICVM possa beneficiare dell’esenzione prevista da tale disposizione, non solo è necessario effettuare un confronto con un simile organismo, ma anche valutare se, tenuto conto della situazione giuridica e finanziaria del partecipante rispetto al fondo pensione, detto fondo pensione sia comparabile ad altri fondi che, senza costituire OICVM, sono considerati dallo Stato membro di cui trattasi fondi comuni d’investimento ai sensi di tale disposizione.
Sulle spese
65 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
1) L’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto,
deve essere interpretato nel senso che:
i partecipanti a un fondo pensione che, nell’ambito di un regime pensionistico collettivo, istituisce un contratto pensionistico che prevede diritti a pensione e prestazioni pensionistiche il cui importo, benché definito sulla base di una pensione di riferimento o dei redditi professionali e del numero di anni di lavoro di ciascun partecipante, può variare, a determinate condizioni, in conseguenza dei risultati degli investimenti effettuati da tale fondo pensione, possono essere ritenuti sopportare il rischio degli investimenti solo qualora tale importo dipenda, in via principale, dai risultati di tali investimenti. Per effettuare una simile valutazione, non rilevano né il numero di anni in cui si costituiscono i diritti a pensione di un partecipante né il fatto che la costituzione dei medesimi sia stata interrotta in un certo momento per quanto riguarda un fondo pensione. Il fatto che il rischio sia sopportato individualmente o collettivamente, in particolare in caso di fallimento, o che un datore di lavoro si sia reso garante per un certo periodo per la prevista costituzione dei diritti a pensione rappresentano da parte loro fattori pertinenti, senza però essere, in quanto tali, determinanti.
2) L’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112, letto alla luce del principio di neutralità fiscale,
deve essere interpretato nel senso che:
al fine di determinare se un fondo pensione che non sia un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari possa beneficiare dell’esenzione prevista da tale disposizione, non solo è necessario effettuare un confronto con un simile organismo, ma anche valutare se, tenuto conto della situazione giuridica e finanziaria del partecipante rispetto al fondo pensione, detto fondo pensione sia comparabile ad altri fondi che, senza costituire organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari, sono considerati dallo Stato membro di cui trattasi fondi comuni d’investimento ai sensi di tale disposizione.
Firme
* Lingua processuale: il neerlandese.