SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

4 ottobre 2024 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articoli 34 e 45 – Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni – Revoca di una dichiarazione di esecutività di decisioni – Motivi di diniego – Ordine pubblico dello Stato membro richiesto – Condanna di un quotidiano e di uno dei suoi giornalisti per lesione della reputazione di un club sportivo – Risarcimento danni – Articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Libertà di stampa»

Nella causa C‑633/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), con decisione del 28 settembre 2022, pervenuta in cancelleria l’11 ottobre 2022, nel procedimento

Real Madrid Club de Fútbol,

AE

contro

EE,

Société Éditrice du Monde SA,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, L. Bay Larsen, vicepresidente, A. Prechal, K. Jürimäe, C. Lycourgos, T. von Danwitz (relatore), F. Biltgen e N. Piçarra, presidenti di sezione, S. Rodin, P.G. Xuereb, L.S. Rossi, N. Wahl, I. Ziemele, J. Passer e D. Gratsias, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: R. Şereş, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 ottobre 2023,

considerate le osservazioni presentate:

per il Real Madrid Club de Fútbol e AE, da C. Angulo Delgado e J.M. Villar Uríbarri, abogados;

per EE e la Société Éditrice du Monde SA, da P. Spinosi, avocat;

per il governo francese, da B. Fodda e E. Timmermans, in qualità di agenti;

per il governo tedesco, da J. Möller, M. Hellmann e J. Simon, in qualità di agenti;

per il governo spagnolo, da A. Gavela Llopis e A. Pérez-Zurita Gutiérrez, in qualità di agenti;

per il governo maltese, da A. Grech, advocate, e D. Sarmiento Ramírez-Escudero, abogado;

per la Commissione europea, da S. Noë, P.J.O. Van Nuffel e W. Wils, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 febbraio 2024,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 34 e 36 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), letti alla luce dell’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, il Real Madrid Club de Fútbol (in prosieguo: il «Real Madrid») e AE e, dall’altro, EE e la Société editrice du Monde SA, in merito all’esecuzione in Francia di una sentenza emessa in Spagna che condanna EE e quest’ultima società a pagare al Real Madrid e ad AE un risarcimento del danno morale subito a causa della pubblicazione sul quotidiano «Le Monde» di un articolo che li riguarda.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Regolamento n. 44/2001

3

I considerando da 16 a 18 del regolamento n. 44/2001 enunciavano quanto segue:

«(16)

La reciproca fiducia nella giustizia in seno alla Comunità implica che le decisioni emesse in un altro Stato membro siano riconosciute di pieno diritto, ossia senza che sia necessario esperire alcun procedimento, salvo che vi siano contestazioni.

(17)

La reciproca fiducia implica altresì che il procedimento inteso a rendere esecutiva, in un determinato Stato membro, una decisione emessa in un altro Stato membro si svolga in modo efficace e rapido. A tal fine la dichiarazione di esecutività di una decisione dovrebbe essere rilasciata in modo pressoché automatico, a seguito di un controllo meramente formale dei documenti prodotti e senza che il giudice possa rilevare d’ufficio i motivi di diniego dell’esecuzione indicati nel presente regolamento.

(18)

Il rispetto dei diritti della difesa esige tuttavia che, contro la dichiarazione di esecutività, il convenuto possa eventualmente proporre ricorso secondo i principi del contraddittorio, ove ritenga che sussista uno dei motivi di non esecuzione. Il diritto al ricorso deve altresì essere riconosciuto al richiedente ove sia stato negato il rilascio della dichiarazione di esecutività».

4

Il capo III del regolamento n. 44/2001, che comprende gli articoli da 32 a 56 del medesimo, stabiliva le regole relative al riconoscimento e all’esecuzione negli Stati membri di decisioni pronunciate in un altro Stato membro.

5

L’articolo 33, paragrafo 1, di tale regolamento così prevedeva:

«Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento».

6

L’articolo 34, punto 1, di detto regolamento disponeva quanto segue:

«Le decisioni non sono riconosciute:

1)

se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto».

7

Ai sensi dell’articolo 36 del regolamento n. 44/2001:

«In nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito».

8

Gli articoli da 38 a 52 del regolamento n. 44/2001, che figurano nella sezione 2 del capo III di tale regolamento, disciplinavano la procedura di exequatur.

9

L’articolo 38, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 era così formulato:

«Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata».

10

L’articolo 43, paragrafo 1, di tale regolamento prevedeva quanto segue:

«Ciascuna delle parti può proporre ricorso contro la decisione relativa all’istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività».

11

L’articolo 44 di detto regolamento così disponeva:

«La decisione emessa sul ricorso può costituire unicamente oggetto del ricorso di cui all’allegato IV».

12

A termini dell’articolo 45 del medesimo regolamento:

«1.   Il giudice davanti al quale è stato proposto un ricorso ai sensi degli articoli 43 o 44 rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dagli articoli 34 e 35. Il giudice si pronuncia senza indugio.

2.   In nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito».

13

L’allegato IV del regolamento n. 44/2001 enunciava quanto segue:

«I ricorsi che possono essere proposti in forza dell’articolo 44 sono i seguenti:

in Belgio, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo e nei Paesi Bassi: ricorso in cassazione;

(...)».

Regolamento (UE) n. 1215/2012

14

Il regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1), ha abrogato e sostituito il regolamento n. 44/2001.

15

L’articolo 66 del regolamento n. 1215/2012 così dispone:

«1.   Il presente regolamento si applica solo alle azioni proposte, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse alla data o successivamente al 10 gennaio 2015.

2.   In deroga all’articolo 80, il [regolamento n. 44/2001] continua ad applicarsi alle decisioni emesse nei procedimenti promossi, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse anteriormente al 10 gennaio 2015 che rientrano nel relativo ambito di applicazione».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

16

Il 7 dicembre 2006 il quotidiano «Le Monde» ha pubblicato un articolo, redatto da EE, giornalista dipendente di tale quotidiano, nel quale si affermava che il Real Madrid e il Fútbol Club Barcelona si erano avvalsi dei servizi di un istigatore di una rete di doping nell’ambiente del ciclismo. Numerosi media, in particolare in Spagna, hanno ripreso tale pubblicazione. Il 23 dicembre 2006 il quotidiano «Le Monde» ha pubblicato, senza commenti, una lettera di smentita che gli era stata fatta pervenire dal Real Madrid.

17

Il 25 maggio 2007 il Real Madrid e AE, un membro della sua equipe medica, hanno proposto un’azione di responsabilità dinanzi allo Juzgado de Primera Instancia de Madrid (Tribunale di primo grado di Madrid, Spagna), fondata sulla lesione del loro onore, contro la Société éditrice du Monde ed EE. Con sentenza del 27 febbraio 2009 tale tribunale ha, da un lato, condannato questi ultimi a pagare, a titolo di risarcimento del danno morale subito, un importo pari a EUR 300000 al Real Madrid e a EUR 30000 ad AE e, dall’altro, ha ordinato la pubblicazione di tale sentenza sul quotidiano «Le Monde» nonché su un quotidiano spagnolo. Tale sentenza è stata sostanzialmente confermata da una sentenza dell’Audiencia Provincial de Madrid (Corte provinciale di Madrid, Spagna). L’impugnazione proposta contro tale sentenza è stata respinta da una sentenza del Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) del 24 febbraio 2014.

18

Con ordinanza dell’11 luglio 2014 lo Juzgado de Primera Instancia de Madrid (Tribunale di primo grado di Madrid) ha disposto l’esecuzione di tale sentenza del Tribunal Supremo (Corte suprema) nonché il pagamento, a favore del Real Madrid, da parte della Société éditrice du Monde e di EE, della somma di EUR 300000 a titolo di capitale e della somma di EUR 90000 a titolo di interessi e spese. Con ordinanza del 9 ottobre 2014 esso ha inoltre ordinato l’esecuzione di detta sentenza nonché il pagamento, a favore di AE, della somma di EUR 30000 a titolo di capitale e della somma di EUR 3000 a titolo di interessi e spese.

19

Il 15 febbraio 2018 il tribunal de grande instance de Paris (Tribunale di primo grado di Parigi, Francia) ha emesso due dichiarazioni di esecutività della sentenza del Tribunal Supremo (Corte suprema) del 24 febbraio 2014 nonché di tali ordinanze.

20

Con sentenze del 15 settembre 2020 la cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi, Francia) ha annullato tali dichiarazioni con la motivazione che, essendo manifestamente contrarie all’ordine pubblico internazionale francese, tale sentenza e le suddette ordinanze non potevano essere eseguite in Francia. Al riguardo, la cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi) ha rilevato, in primo luogo, che i giudici spagnoli hanno condannato i convenuti nel procedimento principale a un risarcimento danni senza che il Real Madrid facesse valere un danno patrimoniale. In secondo luogo, dinanzi al giudice spagnolo, sarebbe stata discussa solo la risonanza mediatica dell’articolo di cui al procedimento principale, che sarebbe stato smentito dai media spagnoli, cosicché il danno subito sarebbe attenuato da tale smentita. In terzo luogo, le condanne al pagamento di un importo di EUR 300000 a titolo di capitale e di un importo di EUR 90000 a titolo di interessi e spese riguarderebbero una persona fisica nonché la società editrice di un giornale e rappresenterebbero il 50% della perdita netta e il 6% dell’importo delle disponibilità di tale società al 31 dicembre 2017. In quarto luogo, le condanne al pagamento della somma di EUR 30000 a titolo di capitale e della somma di EUR 3000 a titolo di interessi e spese a favore di AE si aggiungerebbero alle condanne summenzionate. Infine, sarebbe estremamente raro che, in Francia, il risarcimento danni concesso per lesioni dell’onore o della reputazione di una persona superi l’importo di EUR 30000, in quanto la normativa francese sanziona la diffamazione nei confronti dei singoli con un’ammenda di importo massimo pari a EUR 12000.

21

Tale giudice ha concluso che dette condanne avevano un effetto deterrente sulla partecipazione di un giornalista e di un organo di stampa alla discussione pubblica dei temi che interessano la collettività, tale da ostacolare i media nell’adempimento dei loro compiti di informazione e di controllo, cosicché il riconoscimento o l’esecuzione di tali decisioni di condanna contrastava in maniera inaccettabile con l’ordine pubblico internazionale francese, in quanto integrava una violazione della libertà di espressione.

22

Il Real Madrid e AE hanno impugnato dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), giudice del rinvio, le sentenze della cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi) del 15 settembre 2020, facendo valere che un controllo di proporzionalità del risarcimento danni può aver luogo solo se essi hanno carattere punitivo e non compensativo. Inoltre, sostituendo la propria valutazione relativa al danno a quella del giudice d’origine, la cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi) avrebbe rivisto le decisioni dei giudici spagnoli di cui al procedimento principale, in violazione dell’articolo 34, punto 1, e dell’articolo 36 del regolamento n. 44/2001. Infine, tale giudice non avrebbe tenuto conto della gravità degli illeciti accertati dai giudici spagnoli, né del fatto che la situazione economica delle persone condannate non è pertinente per valutare il carattere sproporzionato del risarcimento concesso, il quale non doveva in ogni caso essere valutato alla luce delle norme nazionali.

23

Il giudice del rinvio osserva in particolare che, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, l’articolo 10, paragrafo 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), lascia poco spazio a restrizioni alla libertà di espressione in due settori, ossia quello del discorso politico e quello delle questioni di interesse generale (Corte EDU, 23 aprile 2015, Morice c. Francia, CE:ECHR:2015:0423JUD002936910, § 125). Una pubblicazione su argomenti sportivi rientrerebbe in quest’ultimo ambito (Corte EDU, 26 aprile 2007, Colaço Mestre e SCI – Sociedade Independente de Comunicação, S.A. c. Portogallo, CE:ECHR:2007:0426JUD001118203, § 28). Inoltre, l’effetto deterrente di una condanna a pagare un risarcimento costituirebbe un parametro di valutazione della proporzionalità di un provvedimento di riparazione del danno subito a causa di affermazioni diffamatorie. Per quanto riguarda, in particolare, la libertà di espressione dei giornalisti, occorrerebbe vigilare affinché l’importo del risarcimento imposto alle società editrici non sia tale da minacciare i loro fondamenti economici (Corte EDU, 26 novembre 2013, Błaja News Sp. z o.o. c. Polonia, CE:ECHR:2013:1126JUD005954510, § 71).

24

In tali circostanze, la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se gli articoli 34 e 36 del regolamento [n. 44/2001] e l’articolo 11 della [Carta] debbano essere interpretati nel senso che una condanna per una lesione della reputazione di un club sportivo, arrecata mediante un’informazione pubblicata in un quotidiano, sia idonea a violare manifestamente la libertà di espressione e a costituire quindi un motivo di diniego di riconoscimento e di esecuzione.

2)

In caso di risposta affermativa, se tali disposizioni debbano essere interpretate nel senso che il giudice richiesto può stabilire il carattere sproporzionato della condanna solo se il risarcimento è qualificato come punitivo dal giudice d’origine o dal giudice richiesto, e non se esso è concesso per la riparazione di un danno morale.

3)

Se tali disposizioni debbano essere interpretate nel senso che il giudice richiesto può basarsi solo sull’effetto deterrente della condanna con riferimento alle risorse della persona condannata o se esso possa prendere in considerazione anche altri elementi quali la gravità della colpa o l’entità del danno.

4)

Se l’effetto deterrente in relazione alle risorse del giornale possa costituire, già di per sé, un motivo di diniego del riconoscimento o dell’esecuzione per violazione manifesta del principio fondamentale della libertà di stampa.

5)

Se l’effetto deterrente debba intendersi nel senso di una messa a repentaglio dell’equilibrio finanziario del giornale o se esso possa consistere soltanto in un effetto intimidatorio.

6)

Se l’effetto deterrente debba essere valutato allo stesso modo nei confronti della società editrice di un giornale e di un giornalista, persona fisica.

7)

Se la situazione economica generale della stampa scritta sia una circostanza rilevante per valutare se, al di là della sorte del giornale di cui trattasi, la condanna possa produrre un effetto intimidatorio su tutti i media».

Sulle questioni pregiudiziali

25

In via preliminare occorre rilevare che il procedimento principale ha ad oggetto un ricorso per cassazione relativo alla revoca, ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, di una dichiarazione di esecutività in Francia di una sentenza e di due ordinanze, emesse in Spagna, per il motivo che la loro esecuzione comporterebbe una violazione manifesta della libertà di espressione, sancita all’articolo 11 della Carta.

26

Per quanto riguarda l’applicabilità ratione temporis del regolamento n. 44/2001, il regolamento n. 1215/2012 dispone, all’articolo 66, paragrafo 2, che il regolamento n. 44/2001 continua ad applicarsi alle azioni proposte prima del 10 gennaio 2015 e, quindi, alle decisioni emesse a seguito di tali azioni. Nel procedimento principale, la sentenza e le ordinanze di cui si discute l’esecuzione sono state emesse a seguito di un’azione intentata in Spagna prima di tale data. Pertanto, il regolamento n. 44/2001, come parimenti rilevato dalla Commissione europea, è applicabile ratione temporis nell’ambito del procedimento principale.

27

Per quanto riguarda le disposizioni pertinenti di tale regolamento ai fini dell’esame delle questioni sollevate, occorre constatare che il ricorso per cassazione di cui è investito il giudice del rinvio costituisce un ricorso ai sensi dell’articolo 44 del regolamento n. 44/2001, in combinato disposto con il suo allegato IV. I motivi di non esecuzione sui quali un giudice nazionale, investito di un ricorso ai sensi di tale articolo 44, può fondare la sua decisione sono previsti all’articolo 45 di tale regolamento, il cui paragrafo 1 rinvia ai motivi di diniego di riconoscimento di cui agli articoli 34 e 35 di detto regolamento, e il cui paragrafo 2 comporta, al pari dell’articolo 36 del medesimo regolamento, un divieto di riesame del merito della decisione straniera della cui esecuzione si tratta.

28

In tali circostanze, occorre considerare che, con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se, ed eventualmente a quali condizioni, debba essere negata l’esecuzione di una sentenza che condanna una società editrice di un quotidiano e uno dei suoi giornalisti a risarcire il danno morale subito da un club sportivo e da uno dei membri della sua equipe medica a causa di una lesione della loro reputazione dovuta a un’informazione che li riguarda pubblicata da tale giornale, in forza del combinato disposto dell’articolo 34, punto 1, e dell’articolo 45 del regolamento n. 44/2001, in quanto idoneo a costituire una violazione manifesta della libertà di stampa, quale sancita all’articolo 11 della Carta, e, pertanto, una minaccia all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto.

Sull’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001, in combinato disposto con l’articolo 45 del medesimo

29

Il regime di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni giudiziarie previsto dal regolamento n. 44/2001 si basa, come risulta dai suoi considerando 16 e 17, sulla reciproca fiducia nella giustizia in seno all’Unione europea. Una simile fiducia esige che le decisioni giudiziarie emesse in uno Stato membro siano non solo riconosciute di pieno diritto in un altro Stato membro, ma anche che il procedimento inteso a rendere esecutive in detto Stato membro tali decisioni si svolga in modo efficace e rapido. Un simile procedimento deve implicare, conformemente ai termini del considerando 17 di tale regolamento, un controllo meramente formale dei documenti necessari ai fini dell’attribuzione dell’esecutività nello Stato membro richiesto, posto che la dichiarazione di esecutività di una decisione è rilasciata in modo pressoché automatico (v., in tal senso, sentenza del 12 dicembre 2019, Aktiva Finants, C‑433/18, EU:C:2019:1074, punto 23).

30

Pertanto, le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute, in forza dell’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, negli altri Stati membri, senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, e che, conformemente all’articolo 38, paragrafo 1, del medesimo regolamento, esse sono eseguite in un altro Stato membro dopo esservi state dichiarate esecutive su istanza della parte interessata.

31

Il sistema di ricorsi avverso il riconoscimento o l’esecuzione di una decisione previsto da tale regolamento è volto, come risulta dai suoi considerando da 16 a 18, a stabilire un giusto equilibrio tra, da un lato, la reciproca fiducia nella giustizia in seno all’Unione, che giustifica che le decisioni pronunciate in uno Stato membro siano, in linea di principio, riconosciute e dichiarate esecutive di pieno diritto in un altro Stato membro, e, dall’altro, il rispetto dei diritti della difesa, che esige che il convenuto possa eventualmente proporre ricorso secondo i principi del contraddittorio avverso la dichiarazione di esecutività, ove ritenga che sussista uno dei motivi di non esecuzione (sentenze del 28 aprile 2009, Apostolides, C‑420/07, EU:C:2009:271, punto 73, e del 7 luglio 2016, Lebek, C‑70/15, EU:C:2016:524, punto 36).

32

A quest’ultimo riguardo, l’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 circoscrive la possibilità di rifiutare o di revocare la dichiarazione di esecutività di una decisione a uno dei motivi contemplati dagli articoli 34 e 35 di tale regolamento.

33

L’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001 prevede che una decisione non viene riconosciuta qualora il riconoscimento sia manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto.

34

Secondo una giurisprudenza costante della Corte, l’articolo 34 del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato restrittivamente, in quanto configura un ostacolo alla realizzazione di uno degli obiettivi fondamentali di tale regolamento. Esso deve pertanto applicarsi soltanto in casi eccezionali (sentenze del 28 aprile 2009, Apostolides,C‑420/07, EU:C:2009:271, punto 55, e del 20 giugno 2022, London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association, C‑700/20, EU:C:2022:488, punto 77 nonché giurisprudenza citata).

35

Per quanto riguarda, in particolare, il punto 1 di tale articolo 34, sebbene gli Stati membri restino, in linea di principio, liberi di determinare, in forza della riserva contenuta in tale punto, conformemente ai loro diritti e prassi nazionali, le esigenze del proprio ordine pubblico, i confini di tale nozione rientrano nell’interpretazione di tale regolamento. Pertanto, benché non spetti alla Corte definire il contenuto dell’ordine pubblico di uno Stato contraente, essa è, però, tenuta a controllare i limiti entro i quali il giudice di uno Stato membro può ricorrere a tale nozione per non riconoscere una decisione emanata da un giudice di un altro Stato membro (v., in tal senso, sentenze del 28 aprile 2009, Apostolides, C‑420/07, EU:C:2009:271, punti 5657, nonché del 16 luglio 2015, Diageo Brands, C‑681/13, EU:C:2015:471, punto 42).

36

Al riguardo, occorre rilevare che, vietando la revisione della decisione straniera nel merito, l’articolo 36 e l’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001 ostano a che il giudice dello Stato membro richiesto neghi il riconoscimento o l’esecuzione di tale decisione per il solo motivo che esiste una divergenza tra la norma giuridica applicata dal giudice dello Stato membro di origine e quella che avrebbe applicato il giudice dello Stato membro richiesto se fosse stato investito della controversia. Allo stesso modo, il giudice dello Stato membro richiesto non può controllare l’esattezza delle valutazioni di diritto o di fatto operate dal giudice dello Stato membro di origine (sentenze del 28 aprile 2009, Apostolides, C‑420/07, EU:C:2009:271, punto 58, e del 25 maggio 2016, Meroni, C‑559/14, EU:C:2016:349, punto 41).

37

È quindi ammissibile ricorrere alla clausola di ordine pubblico prevista all’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001 solo ove il riconoscimento o l’esecuzione della decisione emessa in un altro Stato membro contrasti in modo inaccettabile con l’ordinamento giuridico dello Stato membro richiesto, in quanto violerebbe un principio fondamentale. Per rispettare il divieto di un riesame nel merito della decisione straniera, la violazione dovrebbe costituire una violazione manifesta di una norma giuridica considerata essenziale nell’ordinamento giuridico dello Stato richiesto o di un diritto riconosciuto come fondamentale in tale ordinamento (sentenze del 28 aprile 2009, Apostolides, C‑420/07, EU:C:2009:271, punto 59, e del 25 maggio 2016, Meroni, C‑559/14, EU:C:2016:349, punto 42).

38

Pertanto, il giudice dello Stato membro richiesto non può, a pena di rimettere in discussione la finalità del regolamento n. 44/2001, negare il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione promanante da un altro Stato membro per il solo motivo che esso ritiene che, in tale decisione, il diritto nazionale o il diritto dell’Unione sia stato male applicato. Deve invece ritenersi che, in simili ipotesi, il sistema di rimedi giurisdizionali istituito in ciascuno Stato membro, integrato dal meccanismo del rinvio pregiudiziale di cui all’articolo 267 TFUE, fornisca una garanzia sufficiente ai soggetti di diritto. In simili ipotesi la clausola di ordine pubblico assumerebbe rilevanza solo qualora tale errore di diritto implicasse che il riconoscimento o l’esecuzione della decisione nello Stato richiesto sia ritenuta una violazione manifesta di una regola di diritto fondamentale nell’ordinamento giuridico di detto Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2009, Apostolides, C‑420/07, EU:C:2009:271, punto 60).

39

La circostanza che la violazione manifesta di cui trattasi riguardi una norma del diritto dell’Unione, e non una norma di diritto interno dello Stato membro richiesto, non modifica le condizioni di ricorso alla clausola di ordine pubblico, ai sensi dell’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001, che si tratti di una norma di diritto sostanziale o procedurale. Infatti, conformemente a una giurisprudenza costante, spetta al giudice nazionale garantire con la stessa efficacia la tutela dei diritti stabiliti dall’ordinamento giuridico nazionale e quella dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione. La clausola di ordine pubblico assumerebbe quindi rilevanza nel caso in cui il riconoscimento o l’esecuzione della decisione di cui trattasi nello Stato richiesto comporti la violazione manifesta di una norma giuridica essenziale nell’ordinamento giuridico dell’Unione o di un diritto riconosciuto come fondamentale nell’ordinamento giuridico dell’Unione e, dunque, di tale Stato membro (v., in tal senso, sentenze del 16 luglio 2015, Diageo Brands, C‑681/13, EU:C:2015:471, punto 48, e del 7 settembre 2023, Charles Taylor Adjusting, C‑590/21, EU:C:2023:633, punto 36 nonché giurisprudenza citata).

40

La Corte ha già statuito che ciò è vero, in particolare, per i diritti fondamentali riconosciuti a livello dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 28 marzo 2000, Krombach, C‑7/98, EU:C:2000:164, punto 38).

41

Dal momento che l’applicazione del regolamento n. 44/2001 da parte di un giudice nazionale costituisce un’attuazione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, tale giudice deve rispettare le esigenze derivanti dai diritti fondamentali sanciti dalla Carta, segnatamente quando è adito di un ricorso a titolo dell’articolo 43 o dell’articolo 44 del regolamento n. 44/2001, volto a verificare l’esistenza di un motivo di diniego dell’esecuzione (v., in tal senso, sentenze del 25 maggio 2016, Meroni, C‑559/14, EU:C:2016:349, punto 44, e del 7 maggio 2020, Rina, C‑641/18, EU:C:2020:349, punto 55).

42

Ciò posto, occorre ricordare che il principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri riveste, nel diritto dell’Unione, un’importanza fondamentale, dato che consente la creazione e il mantenimento di uno spazio senza frontiere interne. Orbene, tale principio impone a ciascuno di detti Stati, segnatamente per quanto riguarda lo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, di ritenere, tranne in circostanze eccezionali, che tutti gli altri Stati membri rispettino il diritto dell’Unione e, più in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest’ultimo [parere 2/13 (Adesione dell’Unione alla CEDU), del 18 dicembre 2014, EU:C:2014:2454, punto 191].

43

Allorché attuano il diritto dell’Unione, gli Stati membri possono quindi essere tenuti, in forza di quest’ultimo, a presumere il rispetto dei diritti fondamentali da parte degli altri Stati membri, sicché risulta ad essi preclusa non soltanto la possibilità di esigere da un altro Stato membro un livello di tutela nazionale dei diritti fondamentali più elevato di quello garantito dal diritto dell’Unione, ma anche, salvo casi eccezionali, quella di verificare se tale altro Stato membro abbia effettivamente rispettato, in un caso concreto, i diritti fondamentali garantiti dall’Unione [parere 2/13 (Adesione dell’Unione alla CEDU), del 18 dicembre 2014, EU:C:2014:2454, punto 192].

44

Pertanto, è solo nell’ipotesi in cui l’esecuzione di una decisione nello Stato membro richiesto abbia per effetto una violazione manifesta di un diritto fondamentale come sancito dalla Carta che un giudice di tale Stato membro è tenuto, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 189 delle sue conclusioni, in forza dell’articolo 34, punto 1, e dell’articolo 45 del regolamento n. 44/2001, a rifiutare l’esecuzione di tale decisione o, a seconda dei casi, a revocare la dichiarazione di esecutività di quest’ultima.

Sull’articolo 11 della Carta

45

Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della Carta, ogni persona ha diritto alla libertà di espressione, che include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.

46

Qualora si tratti di giornalisti e/o editori e organi di stampa a motivo di una pubblicazione di un articolo di stampa, la libertà di espressione e di informazione è specificamente tutelata dall’articolo 11, paragrafo 2, della Carta, in forza del quale devono essere rispettate la libertà dei media e il loro pluralismo.

47

I diritti e le libertà sanciti all’articolo 11 della Carta non sono prerogative assolute, ma vanno considerati alla luce della loro funzione sociale (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2020, La Quadrature du Net e a., C‑511/18, C‑512/18 e C‑520/18, EU:C:2020:791, punto 120 nonché giurisprudenza citata).

48

Infatti, come risulta dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, quest’ultima ammette limitazioni all’esercizio di tali diritti e libertà, purché tali limitazioni siano previste dalla legge, rispettino il contenuto essenziale di detti diritti e libertà e, nel rispetto del principio di proporzionalità, siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

49

Al riguardo, occorre ricordare che l’articolo 11 della Carta costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica e pluralista, facente parte dei valori sui quali, a norma dell’articolo 2 TUE, l’Unione è fondata (v., in tal senso, sentenze del 21 dicembre 2016, Tele2 Sverige e Watson e a., C‑203/15 e C‑698/15, EU:C:2016:970, punto 93, nonché del 23 aprile 2020, Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI, C‑507/18, EU:C:2020:289, punto 48). Le ingerenze nei diritti e nelle libertà garantiti da tale articolo 11 devono quindi, in un simile contesto, essere limitate allo stretto necessario (v., in tal senso, sentenza del 6 marzo 2001, Connolly/Commissione, C‑274/99 P, EU:C:2001:127, punto 41).

50

Ciò vale, in particolare, per le ingerenze riguardanti giornalisti nonché editori e organi di stampa, tenuto conto dell’importanza della stampa in una società democratica e in uno Stato di diritto (v., in tal senso, sentenze del 1o dicembre 2011, Painer, C‑145/10, EU:C:2011:798, punto 113, e del 29 luglio 2019, Spiegel Online, C‑516/17, EU:C:2019:625, punto 72).

51

Inoltre, conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, i diritti in essa contenuti hanno lo stesso significato e la stessa portata dei corrispondenti diritti garantiti dalla CEDU, senza tuttavia ostare a che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa [sentenza del 22 giugno 2023, K.B. e F.S. (Rilevabilità d’ufficio di una questione in ambito penale), C‑660/21, EU:C:2023:498, punto 41].

52

Ai fini dell’interpretazione dell’articolo 11 della Carta, la Corte deve dunque tener conto dei corrispondenti diritti garantiti dall’articolo 10 della CEDU, così come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, in quanto soglia di protezione minima [v., in tal senso, sentenze del 15 marzo 2022, Autorité des marchés financiers, C‑302/20, EU:C:2022:190, punto 67, e del 12 gennaio 2023, Migracijos departamentas (Motivi di persecuzione basati su opinioni politiche), C‑280/21, EU:C:2023:13, punto 29 nonché giurisprudenza citata].

53

Dalla giurisprudenza costante della Corte europea dei diritti dell’uomo risulta che le eccezioni cui è soggetta la libertà di espressione richiedono un’interpretazione restrittiva e che l’articolo 10, paragrafo 2, della CEDU non lascia spazio a restrizioni alla libertà di espressione nell’ambito del discorso politico e in quello delle questioni di interesse generale (v., in tal senso, Corte EDU, 17 dicembre 2004, Pedersen e Baadsgaard c. Danimarca, CE:ECHR:2004:1217JUD004901799, § 71; Corte EDU, 23 aprile 2015, Morice c. Francia, CE:ECHR:2015:0423JUD002936910, §§ 124 e 125, nonché Corte EDU, 17 gennaio 2017, Tavares de Almeida Fernandes e Almeida Fernandes c. Portogallo, CE:ECHR:2017:0117JUD003156613, § 55).

54

Riguardano un interesse generale le questioni che possono legittimamente interessare il pubblico e quelle che ne suscitano l’attenzione o lo preoccupano in modo significativo, in particolare perché riguardano il benessere dei cittadini o la vita della collettività. Rientrano in tale categoria le questioni relative allo sport professionistico (v., in tal senso, Corte EDU, 22 febbraio 2007, Nikowitz e Verlagsgruppe News GmbH c. Austria, CE:ECHR:2007:0222JUD000526603, § 25, nonché Corte EDU, 27 giugno 2017, Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy c. Finlandia, CE:ECHR:2017:0627JUD000093113, § 171), e, pertanto, quelle relative al doping nello sport professionistico.

55

In tale contesto, la Corte europea dei diritti dell’uomo sottolinea il ruolo fondamentale svolto dalla stampa in una società democratica, cosicché le garanzie da accordare a quest’ultima rivestono un’importanza particolare. Anche se la stampa non deve superare taluni limiti, attinenti in particolare alla tutela della reputazione o dei diritti altrui, essa è tuttavia tenuta a comunicare, nel rispetto dei suoi doveri e delle sue responsabilità, informazioni e idee su tutte le questioni di interesse generale. Se fosse altrimenti, la stampa non potrebbe svolgere il suo ruolo indispensabile di «public watchdog». Pertanto, occorre attribuire un grande peso all’interesse della società democratica ad assicurare e a mantenere la libertà di stampa quando si tratta di determinare, come richiesto dall’articolo 10, paragrafo 2, della CEDU, se l’ingerenza di cui trattasi sia proporzionata allo scopo legittimo perseguito (v., in tal senso, Corte EDU, 23 settembre 1994, Jersild c. Danimarca, CE:ECHR:1994:0923JUD001589089, § 31; Corte EDU, 21 gennaio 1999, Fressoz e Roire c. Francia, CE:ECHR:1999:0121JUD002918395, § 45, nonché Corte EDU, 16 giugno 2015, Delfi AS c. Estonia, CE:ECHR:2015:0616JUD006456909, § 132).

56

Tali principi si applicano non solo ai giornalisti, ma anche agli editori della stampa, i quali partecipano pienamente alla libertà di espressione e condividono i doveri e le responsabilità di cui all’articolo 10, paragrafo 2, della CEDU (v., in tal senso, Corte EDU, 15 gennaio 2009, Orban e altri c. Francia, CE:ECHR:2009:0115JUD002098505, § 47).

57

Anche se le persone lese da dichiarazioni diffamatorie o da altri tipi di contenuto illecito devono avere la possibilità di avviare un’azione di responsabilità tale da costituire un ricorso effettivo contro le lesioni della loro reputazione, qualsiasi decisione che conceda un risarcimento per una lesione della reputazione deve presentare un ragionevole rapporto di proporzionalità tra la somma concessa e la lesione di cui trattasi (v., in tal senso, Corte EDU, 15 febbraio 2005, Steel e Morris c. Regno Unito, CE:ECHR:2005:0215JUD006841601, § 96; Corte EDU, 16 giugno 2015, Delfi AS c. Estonia, CE:ECHR:2015:0616JUD006456909, §§ 110 e 131, nonché Corte EDU, 17 gennaio 2017, Tavares de Almeida Fernandes e Almeida Fernandes c. Portogallo, CE:ECHR:2017:0117JUD003156613, § 77).

58

A tale titolo, occorre distinguere la condanna a favore di una persona giuridica da quella a favore di una persona fisica, in quanto una lesione della reputazione di una persona fisica può comportare ripercussioni sulla dignità di quest’ultima, mentre la dignità di una persona giuridica è priva di tale dimensione morale (v., in tal senso, Corte EDU, 15 febbraio 2005, Steel e Morris c. Regno Unito CE:ECHR:2005:0215JUD006841601, § 94; Corte EDU, 19 luglio 2011, UJ c. Ungheria, CE:ECHR:2011:0719JUD002395410, § 22, e Corte EDU, 11 gennaio 2022, Freitas Rangel c. Portogallo, CE:ECHR:2022:0111JUD007887313, §§ 48, 53 e 58).

59

Ciò posto, occorre ricordare che la Corte europea dei diritti dell’uomo procede a valutare la proporzionalità delle ingerenze sulla base degli stessi criteri nei confronti sia di una persona giuridica sia di un individuo (v., in tal senso, Corte EDU, 5 dicembre 2017, Frisk e Jensen c. Danimarca, CE:ECHR:2017:1205JUD001965712, § 55).

60

Per quanto riguarda la proporzionalità di una sanzione, qualsiasi restrizione indebita della libertà di espressione comporta il rischio di ostacolare o di paralizzare, in futuro, la copertura mediatica di questioni analoghe. Ciò che rileva è il fatto stesso della condanna, anche se quest’ultima ha unicamente carattere civile e la sanzione inflitta è di natura minore (v., in tal senso, Corte EDU, 10 novembre 2015, Couderc e Hachette Filipacchi associés c. Francia, CE:ECHR:2015:1110JUD004045407, § 151, nonché Corte EDU, 25 febbraio 2016, Société de conception de presse et d’édition c. Francia, CE:ECHR:2016:0225JUD000468311, § 49).

61

In particolare, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, occorre dar prova della massima prudenza quando le misure o le sanzioni adottate sono tali da dissuadere la stampa dal partecipare alla discussione di questioni che presentano un legittimo interesse generale, e quindi da avere un effetto dissuasivo sull’esercizio della libertà di stampa riguardo a simili questioni (v., in tal senso, Corte EDU, 20 maggio 1999, Bladet Tromsø e Stensaas c. Norvegia, CE:ECHR:1999:0520JUD002198093, § 64, nonché Corte EDU, 17 dicembre 2004, Cumpănă e Mazăre c. Romania, CE:ECHR:2004:1217JUD 003334896, § 111).

62

Al riguardo, si deve considerare che un importo del risarcimento danni di ampiezza imprevedibile o elevata rispetto alle somme concesse in cause di diffamazione analoghe è tale da avere un effetto dissuasivo sull’esercizio della libertà di stampa [v., in tal senso, Corte EDU, 7 dicembre 2010, Público – Comunicação Social, S.A. e altri c. Portogallo, CE:ECHR:2010:1207JUD003932407, § 55, nonché Corte EDU, 15 giugno 2017, Independent Newspapers (Ireland) Limited c. Irlanda, CE:ECHR:2017:0615JUD002819915, §§ 84 e 85].

63

Inoltre, tenuto conto del ruolo fondamentale della stampa in una società democratica e delle garanzie di cui essa deve disporre conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 55 della presente sentenza, ciò avviene, in linea generale, quando la condanna consiste nel concedere alla parte lesa un risarcimento superiore al danno materiale o morale effettivamente subito.

64

Un simile effetto dissuasivo può anche risultare da una condanna a somme relativamente modeste, tenuto conto degli standard applicati in cause di diffamazione comparabili. Ciò si verifica, in linea di principio, quando le somme concesse risultano sostanziali rispetto ai mezzi di cui dispone la persona condannata (v., in tal senso, Corte EDU, 15 febbraio 2005, Steel e Morris c. Regno Unito, CE:ECHR:2005:0215JUD006841601, § 96), sia che si tratti di un giornalista sia che si tratti di un editore di stampa.

65

Inoltre, ai fini di valutare la proporzionalità del risarcimento danni assegnato, si deve tener conto anche delle altre sanzioni inflitte, quali la pubblicazione di una smentita, una rettifica o ancora una scusa formale, nonché le spese giudiziarie imposte alla persona condannata (v., in tal senso, Corte EDU, 11 dicembre 2012, Ileana Constantinescu c. Romania, CE:ECHR:2012:1211JUD003256304, § 49; Corte EDU, 10 novembre 2015, Couderc e Hachette Filipacchi associés c. Francia, CE:ECHR:2015:1110JUD004045407, § 152, nonché Corte EDU, 27 giugno 2017, Ghiulfer Predescu c. Romania, CE:ECHR:2017:0627JUD002975109, § 61).

Sul combinato disposto dell’articolo 34, punto 1, e dell’articolo 45 del regolamento n. 44/2001 con l’articolo 11 della Carta

66

Dalle considerazioni che precedono risulta che, in forza dell’articolo 34, punto 1, e dell’articolo 45 del regolamento n. 44/2001, l’esecuzione di una sentenza che condanna una società editrice di un quotidiano nonché uno dei suoi giornalisti a risarcire il danno morale subito da un club sportivo e da uno dei membri della sua equipe medica a causa di una lesione della loro reputazione dovuta alla pubblicazione in detto quotidiano di un’informazione che li riguarda, deve essere negata qualora abbia come effetto una violazione manifesta dei diritti e delle libertà sanciti dall’articolo 11 della Carta.

67

Infatti, una simile violazione manifesta dell’articolo 11 della Carta rientra nell’ordine pubblico dello Stato membro richiesto e costituisce, pertanto, il motivo di diniego di esecuzione di cui all’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001, in combinato disposto con l’articolo 45 del medesimo.

68

Spetta al giudice del rinvio valutare, tenendo conto di tutte le circostanze del caso di specie, tra le quali figurano non solo le risorse delle persone condannate, ma anche la gravità del loro illecito e la portata del danno quali accertate nelle decisioni di cui al procedimento principale, se l’esecuzione di tali decisioni avrebbe come effetto, alla luce dei criteri enunciati ai punti da 53 a 64 della presente sentenza, una violazione manifesta dei diritti e delle libertà sanciti all’articolo 11 della Carta.

69

A tal fine, spetta a detto giudice verificare se il risarcimento danni assegnato nelle suddette decisioni risulti manifestamente sproporzionato rispetto alla lesione della reputazione di cui trattasi e rischi quindi di avere un effetto dissuasivo nello Stato membro richiesto sulla copertura mediatica di questioni analoghe in futuro o, più in generale, sull’esercizio della libertà di stampa, quale sancita all’articolo 11 della Carta.

70

In tale contesto, occorre precisare che, sebbene il giudice del rinvio possa prendere in considerazione le somme concesse nello Stato membro richiesto per una lesione comparabile, un’eventuale divergenza tra tali somme e l’importo del risarcimento danni assegnato in dette decisioni non è, di per sé, sufficiente per ritenere, in modo automatico e senza ulteriori verifiche, che tale risarcimento danni sia manifestamente sproporzionato rispetto alla lesione della reputazione di cui trattasi.

71

Inoltre, poiché la verifica che il giudice del rinvio deve effettuare mira unicamente a individuare una violazione manifesta dei diritti e delle libertà sanciti all’articolo 11 della Carta, essa non può implicare un controllo delle valutazioni di merito effettuate dai giudici dello Stato membro d’origine, dato che un simile controllo costituisce un riesame nel merito, che è espressamente vietato dall’articolo 36 e dall’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001. Pertanto, nel caso di specie, il giudice del rinvio non può in particolare esaminare se EE e la Société editrice du Monde, pubblicando l’articolo di cui trattasi nel procedimento principale, abbiano agito nel rispetto dei loro doveri e responsabilità o rimettere in discussione le constatazioni della sentenza del Tribunal Supremo (Corte suprema) del 24 febbraio 2014 per quanto riguarda la gravità dell’illecito commesso da EE o della Société editrice du Monde o l’entità del danno subito dal Real Madrid e da AE.

72

Tenuto conto degli interrogativi del giudice del rinvio, occorre ancora osservare che, come risulta dai punti 58 e 63 della presente sentenza, non si può escludere che quest’ultimo sia indotto, alla luce di tutte le circostanze del caso di specie, a constatare l’esistenza di una violazione manifesta della libertà di stampa risultante da un’esecuzione delle decisioni di cui trattasi nel procedimento principale solo per quanto riguarda uno dei due ricorrenti o uno dei due convenuti interessati da tali decisioni.

73

Nell’ipotesi in cui constatasse l’esistenza di una violazione manifesta della libertà di stampa, tale giudice dovrebbe limitare il diniego di esecuzione di dette decisioni alla parte manifestamente sproporzionata, nello Stato membro richiesto, del risarcimento danni concesso.

74

Da tutto quanto precede risulta che occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 34, paragrafo 1, e l’articolo 45 del regolamento n. 44/2001, in combinato disposto con l’articolo 11 della Carta, devono essere interpretati nel senso che l’esecuzione di una sentenza che condanna una società editrice di un quotidiano e uno dei suoi giornalisti al risarcimento del danno morale subito da un club sportivo e da uno dei membri della sua equipe medica a causa di una lesione della loro reputazione dovuta a un’informazione che li riguarda pubblicata da tale quotidiano deve essere negata qualora comporti una violazione manifesta della libertà di stampa, quale sancita all’articolo 11 della Carta e, quindi, una violazione dell’ordine pubblico dello Stato membro richiesto.

Sulle spese

75

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

 

L’articolo 34, punto 1, e l’articolo 45 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, letto in combinato disposto con l’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

 

devono essere interpretati nel senso che:

 

l’esecuzione di una sentenza che condanna una società editrice di un quotidiano e uno dei suoi giornalisti al risarcimento del danno morale subito da un club sportivo e da uno dei membri della sua equipe medica a causa di una lesione della loro reputazione dovuta a un’informazione che li riguarda pubblicata da tale quotidiano deve essere negata qualora comporti una violazione manifesta della libertà di stampa, quale sancita all’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali e, quindi, una violazione dell’ordine pubblico dello Stato membro richiesto.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.