SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

16 novembre 2023 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Lavoratori migranti – Sicurezza sociale – Legislazione applicabile – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articoli 5, 6 e 16 – Certificato A1 – Inesattezza delle indicazioni – Ritiro d’ufficio – Obbligo dell’istituzione emittente di avviare una procedura di dialogo e di conciliazione con l’istituzione competente dello Stato membro ospitante – Insussistenza»

Nella causa C‑422/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia), con decisione del 27 aprile 2022, pervenuta in cancelleria il 22 giugno 2022, nel procedimento

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu

contro

TE,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Prechal, presidente di sezione, F. Biltgen, N. Wahl, J. Passer e M.L. Arastey Sahún (relatrice), giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per lo Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu, da J. Jaźwiec-Blecharczyk, radca prawny;

per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

per il governo belga, da S. Baeyens e L. Van den Broeck, in qualità di agenti;

per il governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

per il governo francese, da R. Bénard e A. Daniel, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da M. Brauhoff e D. Martin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 giugno 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 6 e 16 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2009, L 284, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012 (GU 2012, L 149, pag. 4) (in prosieguo: il «regolamento n. 987/2009»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra lo Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu (Istituto della previdenza sociale, sezione di Toruń, Polonia) (in prosieguo: lo «ZUS») e TE in merito alla decisione dello ZUS di ritirare il certificato A1 rilasciato a TE attestante l’assoggettamento di quest’ultimo alla normativa polacca in materia di sicurezza sociale per il periodo compreso tra il 22 agosto 2016 e il 21 agosto 2017.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Regolamento n. 883/2004

3

Il titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1, e rettifica in GU 2004, L 200, pag. 1), come modificato dal regolamento n. 465/2012 (in prosieguo: il «regolamento n. 883/2004»), intitolato «Determinazione della legislazione applicabile», contiene gli articoli da 11 a 16 di quest’ultimo.

4

L’articolo 11 del regolamento n. 883/2004 prevede quanto segue:

«1.   Le persone alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro. Tale legislazione è determinata a norma del presente titolo.

(...)

3. Fatti salvi gli articoli da 12 a 16:

a)

una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;

(...)».

5

L’articolo 13 di detto regolamento, rubricato «Esercizio di attività in due o più Stati membri», al suo paragrafo 2 enuncia quanto segue:

«La persona che esercita abitualmente un’attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri è soggetta:

a)

alla legislazione dello Stato membro di residenza se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro;

oppure

b)

alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attività, se non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attività».

6

In forza dell’articolo 72, lettera a), di detto regolamento, la commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (in prosieguo: la «commissione amministrativa») è incaricata, in particolare, di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento n. 883/2004 o da quelle del regolamento n. 987/2009.

7

Ai sensi dell’articolo 76 del regolamento n. 883/2004, intitolato «Cooperazione»:

«(...)

4.   Le istituzioni e le persone cui si applica il presente regolamento hanno un obbligo reciproco di informazione e di cooperazione per garantire la corretta applicazione del presente regolamento.

(...)

6.   In caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione del presente regolamento, tali da mettere in causa i diritti di una persona cui esso è applicabile, l’istituzione dello Stato membro competente o dello Stato membro di residenza della persona in causa contatta l’istituzione/le istituzioni dello o degli Stati membri interessati. In assenza di una soluzione entro un termine ragionevole, le autorità interessate possono adire la commissione amministrativa.

(…)».

Regolamento n. 987/2009

8

I considerando 2 e 22 del regolamento n. 987/2009 enunciano quanto segue:

«(2)

L’organizzazione d’una cooperazione più efficace e più stretta tra le istituzioni di sicurezza sociale è un fattore essenziale per permettere alle persone cui si applica il [regolamento n. 883/2004] di esercitare i loro diritti nei tempi più brevi e nelle migliori condizioni possibili.

(...)

(22)

L’informazione delle persone interessate sui loro diritti e i loro obblighi è un elemento essenziale di una relazione di fiducia con le autorità competenti e le istituzioni degli Stati membri. (...)».

9

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009:

«Le istituzioni si forniscono o si scambiano senza indugio tutti i dati necessari per accertare e determinare i diritti e gli obblighi delle persone cui si applica il regolamento [n. 883/2004]. La comunicazione di questi dati tra le istituzioni degli Stati membri si effettua direttamente o indirettamente tramite gli organismi di collegamento».

10

L’articolo 3 del regolamento n. 987/2009 è così formulato:

«1.   Gli Stati membri provvedono a che siano messe a disposizione delle persone interessate le informazioni necessarie per segnalare loro i cambiamenti introdotti dal regolamento [n. 883/2004] e dal [presente regolamento] in modo da permettere loro di far valere i loro diritti. Essi forniscono altresì servizi di facile fruizione da parte degli utenti.

2.   La persona cui si applica il regolamento [n. 883/2004] è tenuta a comunicare all’istituzione competente le informazioni, i documenti o le certificazioni necessari per stabilire la sua situazione o quella dei suoi familiari, per stabilire o mantenere i suoi diritti e i suoi obblighi e per determinare la legislazione applicabile e gli obblighi che questa le impone.

(...)

4.   Per quanto necessario all’applicazione del regolamento [n. 883/2004] e del [presente regolamento], le istituzioni competenti inoltrano informazioni e rilasciano documenti agli interessati senza indugio e in ogni caso entro i termini prescritti dal regime di sicurezza sociale dello Stato membro in questione.

(...)».

11

L’articolo 5 del regolamento n. 987/2009, intitolato «Valore giuridico dei documenti e delle certificazioni rilasciati in un altro Stato membro», è così formulato:

«1.   I documenti rilasciati dall’istituzione di uno Stato membro che attestano la situazione di una persona ai fini dell’applicazione del [regolamento n. 883/2004] e del [presente regolamento], nonché le certificazioni su cui si è basato il rilascio dei documenti, sono accettati dalle istituzioni degli altri Stati membri fintantoché essi non siano ritirati o dichiarati non validi dallo Stato membro in cui sono stati rilasciati.

2.   In caso di dubbio sulla validità del documento o sull’esattezza dei fatti su cui si basano le indicazioni che vi figurano, l’istituzione dello Stato membro che riceve il documento chiede all’istituzione emittente i chiarimenti necessari e, se del caso, il ritiro del documento. L’istituzione emittente riesamina i motivi che hanno determinato l’emissione del documento e, se necessario, procede al suo ritiro.

3.   A norma del paragrafo 2, in caso di dubbio sulle informazioni fornite dalla persona interessata, sulla validità del documento o sulle certificazioni o sull’esattezza dei fatti su cui si basano le indicazioni che vi figurano, l’istituzione del luogo di dimora o di residenza procede, qualora le sia possibile, su richiesta dell’istituzione competente, alle verifiche necessarie di dette informazioni o detto documento.

4.   In mancanza di accordo tra le istituzioni interessate, la questione può essere sottoposta alla commissione amministrativa, per il tramite delle autorità competenti, non prima che sia trascorso un mese dalla data in cui l’istituzione che ha ricevuto il documento ha sottoposto la sua richiesta. La commissione amministrativa cerca di conciliare i punti di vista entro i sei mesi successivi alla data in cui la questione le è sottoposta».

12

L’articolo 6 del regolamento n. 987/2009, dal titolo «Applicazione provvisoria di una legislazione e concessione provvisoria di prestazioni», è così formulato:

«1.   Salvo disposizione contraria del [presente regolamento], in caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni o le autorità di due o più Stati membri sulla determinazione della legislazione applicabile, la persona interessata è soggetta in via provvisoria alla legislazione di uno di tali Stati membri (...).

(...)

2.   In caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni o le autorità di due o più Stati membri circa la determinazione dell’istituzione chiamata ad erogare le prestazioni in denaro o in natura, l’interessato che potrebbe avere diritto a prestazioni in assenza di contestazioni fruisce provvisoriamente delle prestazioni previste dalla legislazione applicata dall’istituzione del luogo di residenza o, se l’interessato non risiede nel territorio di uno degli Stati membri in causa, delle prestazioni previste dalla legislazione applicata dall’istituzione a cui la domanda è stata presentata in primo luogo.

3.   In mancanza di accordo tra le istituzioni o le autorità interessate, la questione può essere sottoposta alla commissione amministrativa, per il tramite delle autorità competenti, non prima che sia trascorso un mese dalla data in cui si è sorta la divergenza dei punti di vista di cui al paragrafo 1 o 2. La commissione amministrativa cerca di conciliare i punti di vista entro i sei mesi successivi alla data in cui la questione le è sottoposta

(...)».

13

L’articolo 15 di tale regolamento prescrive la procedura per l’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, lettere b) e d), dell’articolo 11, paragrafo 4, e dell’articolo 12 del regolamento n. 883/2004.

14

L’articolo 16 del regolamento n. 987/2009, intitolato «Procedura per l’applicazione dell’articolo 13 del regolamento [n. 883/2004]», così dispone:

«1.   La persona che esercita attività in due o più Stati membri ne informa l’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro di residenza.

2.   L’istituzione designata del luogo di residenza determina senza indugio la legislazione applicabile all’interessato, tenuto conto dell’articolo 13 del regolamento [n. 883/2004] e dell’articolo 14 del [presente regolamento]. Tale determinazione iniziale è provvisoria. L’istituzione ne informa le istituzioni designate di ciascuno Stato membro in cui un’attività è esercitata.

3.   La determinazione provvisoria della legislazione applicabile, prevista al paragrafo 2, diventa definitiva entro due mesi dalla data in cui essa è comunicata alle istituzioni designate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati ai sensi del paragrafo 2, salvo che la legislazione sia già stata definitivamente determinata in base al paragrafo 4, o nel caso in cui almeno una delle istituzioni interessate informi l’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro di residenza, entro la fine di tale periodo di due mesi, che non può ancora accettare la determinazione o che ha parere diverso al riguardo.

4.   Quando un’incertezza sull’identificazione della legislazione applicabile richiede contatti tra le istituzioni o le autorità di due o più Stati membri, su richiesta di una o più istituzioni designate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati o delle autorità competenti stesse, la legislazione applicabile all’interessato è determinata di comune accordo, tenuto conto dell’articolo 13 del regolamento [n. 883/2004] e delle pertinenti disposizioni dell’articolo 14 del [presente regolamento].

In caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni o autorità competenti interessate, le stesse cercano un accordo conformemente alle condizioni sopra indicate e si applica l’articolo 6 del [presente regolamento].

(...)».

15

L’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 così recita:

«Su richiesta della persona interessata o del datore di lavoro, l’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile a norma del titolo II del [regolamento n. 883/2004] fornisce un attestato del fatto che tale legislazione è applicabile e indica, se del caso, fino a quale data e a quali condizioni».

16

L’articolo 20 del regolamento n. 987/2009, intitolato «Cooperazione tra istituzioni», così recita:

«1.   Le istituzioni interessate comunicano all’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile alla persona in forza del titolo II del [regolamento n. 883/2004] le informazioni necessarie richieste per determinare la data in cui tale legislazione diventa applicabile e i contributi che la persona e il suo o i suoi datori di lavoro sono tenuti a versare a titolo di tale legislazione.

2.   L’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione diventa applicabile alla persona a norma del titolo II del [regolamento n. 883/2004] rende disponibile l’informazione, indicando la data da cui decorre l’applicazione di tale legislazione, all’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro alla cui legislazione la persona era soggetta da ultimo».

17

L’articolo 60 del regolamento n. 987/2009, intitolato «Procedura per l’applicazione degli articoli 67 e 68 del [regolamento n. 883/2004]», al paragrafo 4 prevede quanto segue:

«In caso di divergenza di pareri tra le istituzioni interessate riguardo alla legislazione applicabile in via prioritaria, si applica l’articolo 6, paragrafi da 2 a 5, del [presente regolamento]. A tal fine l’istituzione del luogo di residenza di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del [presente regolamento] è l’istituzione del luogo di residenza del figlio/dei figli».

Diritto polacco

18

L’articolo 83a, paragrafo 1, dell’ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (legge sull’assicurazione sociale), del 13 ottobre 1998 (Dz. U. del 1998, n. 137, posizione 887), nella versione applicabile ai fatti del procedimento (Dz. U. del 2021, posizione 430), enuncia quanto segue:

«Un diritto o un obbligo che è stato accertato con decisione definitiva dell’[istituto della previdenza sociale] è determinato nuovamente su istanza dell’interessato o d’ufficio se, dopo che la decisione è divenuta definitiva, siano stati addotti nuovi elementi di prova o vengano rivelate circostanze esistenti prima dell’adozione della decisione che pregiudichino tale diritto o tale obbligo».

19

L’articolo 47714a del Kodeks postępowania cywilnego (codice di procedura civile) così recita:

«Il giudice d’appello, quando annulla una sentenza e la decisione dell’ente pensionistico che l’ha preceduta, può rinviare la causa direttamente all’ente pensionistico per riesame».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

20

TE, un imprenditore iscritto nel registro delle imprese polacco e che esercita un’attività autonoma i cui redditi sono tassati in Polonia, ha firmato, l’11 agosto 2016, un contratto con una società con sede a Varsavia (Polonia) in forza del quale egli doveva fornire talune prestazioni di servizi in Francia, nell’ambito di un progetto determinato, a partire dal 22 agosto 2016 e fino alla fine di tale progetto.

21

Sulla base di tale contratto, lo ZUS ha rilasciato un certificato A1, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004, il quale attestava, in applicazione dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009, che TE rientrava nell’ambito di applicazione della normativa polacca in materia di sicurezza sociale per il periodo compreso tra il 22 agosto 2016 e il 21 agosto 2017 (in prosieguo: il «periodo controverso»).

22

A seguito di un riesame d’ufficio, lo ZUS ha constatato che, nel corso del periodo controverso, TE esercitava la sua attività in un solo Stato membro, vale a dire la Repubblica francese. Pertanto, con decisione del 1o dicembre 2017 (in prosieguo: la «decisione controversa»), lo ZUS, da un lato, ha ritirato detto certificato A1 e, dall’altro, ha constatato che, conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 883/2004, TE non era soggetto alla legislazione polacca durante detto periodo. Ritenendo che la disposizione pertinente per determinare la legislazione applicabile a TE fosse non l’articolo 13 del regolamento n. 883/2004, ma l’articolo 11 di quest’ultimo, lo ZUS ha adottato tale decisione senza seguire preliminarmente la procedura di cui all’articolo 16 del regolamento n. 987/2009 al fine di un coordinamento con l’istituzione francese competente quanto alla determinazione della legislazione applicabile a TE

23

TE ha presentato ricorso avverso la decisione controversa dinanzi al Sąd Okręgowy w Toruniu (Tribunale regionale di Toruń, Polonia). Detto giudice ha considerato, da un lato, che, nel periodo controverso, TE non lavorava in un solo Stato membro, cosicché egli ricadeva nell’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004, e, dall’altro, che lo ZUS non aveva esaurito la procedura di coordinamento prevista agli articoli 6, 15 e 16 del regolamento n. 987/2009, benché detta procedura fosse obbligatoria ai fini della determinazione della legislazione applicabile. Così, nel corso del procedimento giudiziario, detto giudice ha chiesto allo ZUS di avviare la suddetta procedura di coordinamento con l’istituzione francese competente, richiesta cui lo ZUS si rifiutava di dare seguito, ritenendo che l’avvio della medesima procedura non fosse giustificato. Al fine di evitare una situazione in cui TE non fosse soggetto ad alcun sistema di sicurezza sociale, il Sąd Okręgowy w Toruniu (Tribunale regionale di Toruń) ha dichiarato che, nel periodo controverso, TE era soggetto alla normativa polacca e, di conseguenza, ha mantenuto in vigore il certificato A1 oggetto del procedimento principale.

24

Con sentenza del 5 febbraio 2020, il Sąd Apelacyjny w Gdańsku (Corte d’appello di Danzica, Polonia) ha respinto l’appello proposto dallo ZUS avverso la sentenza pronunciata dal Sąd Okręgowy w Toruniu (Tribunale regionale di Toruń), confermando così tale sentenza.

25

Avverso tale sentenza lo ZUS ha proposto ricorso per cassazione dinanzi al Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia), giudice del rinvio, facendo valere che, poiché il ritiro del certificato A1 di cui trattasi nel procedimento principale richiedeva il previo esaurimento della procedura di coordinamento prevista dal regolamento n. 987/2009, la decisione controversa era viziata da un’irregolarità alla quale poteva essere posto rimedio solo nell’ambito del procedimento avviato dinanzi allo ZUS stesso. Le decisioni giudiziarie adottate dal Sąd Okręgowy w Toruniu (Tribunale regionale di Toruń) e dal Sąd Apelacyjny w Gdańsku (Corte d’appello di Danzica) sarebbero pertanto erronee per il motivo che detti giudici avrebbero dovuto rinviare il caso dinanzi allo ZUS affinché quest’ultimo procedesse al riesame del certificato A1 in collaborazione con l’istituzione francese competente, e non pronunciarsi sulla legislazione applicabile.

26

In tale contesto, il Sąd Najwyższy (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’istituzione di uno Stato [membro] che ha emesso un [certificato] A1 e che, d’ufficio – senza richiesta dell’istituzione competente dello Stato membro interessato – intende annullare/revocare o dichiarare nullo il [certificato] emesso, sia tenuta a svolgere una procedura di coordinamento con l’istituzione competente di un altro Stato membro, in analogia con le norme applicabili ai sensi degli articoli 6 e 16 del [regolamento n. 987/2009].

2)

Se la procedura di coordinamento debba essere svolta ancora prima dell’annullamento/della revoca o della dichiarazione di nullità del [certificato] emesso, oppure se tale decisione di annullamento/revoca o di dichiarazione di nullità sia preliminare e provvisoria [ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009] e diventi definitiva nel caso in cui l’istituzione dell[’altro] Stato membro interessato non sollevi obiezioni o non esprima un parere divergente al riguardo».

Sulle questioni pregiudiziali

27

In via preliminare, occorre rilevare che gli articoli 6 e 16 del regolamento n. 987/2009, menzionati dal giudice del rinvio nelle sue questioni, che riguardano, rispettivamente, l’applicazione provvisoria di una legislazione e la concessione provvisoria di prestazioni nonché la procedura per l’applicazione dell’articolo 13 del regolamento n. 883/2004, riproducono, in sostanza, le disposizioni dell’articolo 76, paragrafo 6, di quest’ultimo regolamento, che prevede la procedura di dialogo e di conciliazione tra le istituzioni competenti degli Stati membri interessati (in prosieguo: la «procedura di dialogo e di conciliazione»).

28

Peraltro, la sola disposizione del diritto dell’Unione che fa riferimento al ritiro dei certificati A1 è l’articolo 5 del regolamento n. 987/2009, intitolato «Valore giuridico dei documenti e delle certificazioni rilasciati in un altro Stato membro».

29

A tal riguardo, occorre ricordare che il certificato A1 corrisponde a un formulario rilasciato, conformemente al titolo II del regolamento n. 987/2009, dall’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro la cui legislazione in materia di sicurezza sociale è applicabile per attestare, secondo i termini, segnatamente, dell’articolo 19, paragrafo 2, di tale regolamento, l’assoggettamento dei lavoratori che si trovano in una delle situazioni di cui al titolo II del regolamento n. 883/2004 alla legislazione di tale Stato membro (sentenza del 2 marzo 2023, DRV Intertrans e Verbraeken J. en Zonen, C‑410/21 e C‑661/21, EU:C:2023:138, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

30

Orbene, l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009 prevede che i documenti rilasciati dall’istituzione di uno Stato membro che attestano la situazione di una persona ai fini dell’applicazione dei regolamenti n. 883/2004 e n. 987/2009 nonché le certificazioni su cui si è basato il rilascio dei documenti siano accettati dalle istituzioni degli altri Stati membri fintantoché essi non siano ritirati o dichiarati non validi dallo Stato membro in cui sono stati rilasciati.

31

I paragrafi 2 e 4 dell’articolo 5 del regolamento n. 987/2009 precisano le modalità di applicazione della procedura di dialogo e di conciliazione ai fini della risoluzione delle controversie tra l’istituzione dello Stato membro che riceve i documenti e gli atti di cui al paragrafo 1 di tale articolo 5 e l’istituzione emittente di tali documenti. Più in particolare, i paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo 5 precisano l’iter che tali istituzioni sono chiamate a seguire in caso di dubbio sulla validità di detti documenti e certificazioni o sull’esattezza dei fatti su cui si basano le indicazioni che vi figurano, imponendo all’istituzione emittente di riesaminare la fondatezza del rilascio dei documenti in parola e, se del caso, di ritirarli. Il paragrafo 4 del medesimo articolo 5, a sua volta, dispone che, in mancanza di accordo tra le istituzioni interessate, le autorità competenti possono adire la commissione amministrativa, la quale cerca una conciliazione dei punti di vista entro i sei mesi successivi alla data in cui la questione le è stata sottoposta.

32

Pertanto, occorre considerare che, con le sue due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 5, 6 e 16 del regolamento n. 987/2009 debbano essere interpretati nel senso che l’istituzione emittente di un certificato A1, la quale, a seguito di un riesame d’ufficio degli elementi che sono alla base del rilascio di tale certificato, constati l’inesattezza di tali elementi, possa ritirare detto certificato senza avviare preliminarmente la procedura di dialogo e di conciliazione con le istituzioni competenti degli Stati membri interessati al fine di determinare la normativa nazionale applicabile.

33

In primo luogo, occorre precisare che un certificato A1 può essere ritirato d’ufficio dall’istituzione emittente, vale a dire senza che la medesima sia investita di una domanda di riesame e di ritiro presentata dall’istituzione competente di un altro Stato membro.

34

Infatti, da un lato, poiché l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009 si riferisce ai certificati A1 «ritirati», senza precisare o limitare le ipotesi di un siffatto ritiro, si deve ritenere che tale disposizione riguardi qualsiasi ipotesi di ritiro di siffatti certificati.

35

Dall’altro lato, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, il carattere vincolante dei certificati A1 nei confronti delle istituzioni degli Stati membri diversi dallo Stato membro emittente si fonda sul principio di leale cooperazione, enunciato all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, il quale presuppone anche il principio di fiducia reciproca. In forza di tali principi, l’ente emittente deve procedere ad una corretta valutazione dei fatti che sono alla base del rilascio di tali certificati e ad un esame diligente dell’applicazione del proprio regime previdenziale al fine di garantire l’esattezza delle indicazioni figuranti in detti certificati e, pertanto, la corretta applicazione del regolamento n. 883/2004, e le istituzioni degli altri Stati membri hanno il diritto di attendersi che l’istituzione emittente si conformi a tale obbligo. (v., in tal senso, sentenza del 6 febbraio 2018, Altun e a., C‑359/16, EU:C:2018:63, punti 37, 4042 e giurisprudenza ivi citata).

36

Orbene, poiché le modalità delle attività del lavoratore interessato possono evolvere rispetto alla situazione presa in considerazione al momento del rilascio di un certificato A1, e gli elementi che sono serviti da base per accertare inizialmente tale situazione possono successivamente rivelarsi inesatti, i principi di leale cooperazione e di fiducia reciproca implicano l’obbligo per l’istituzione emittente di verificare l’esattezza delle indicazioni che vi figurano durante l’esecuzione dell’attività che è alla base del rilascio di un siffatto certificato e di ritirarlo qualora, tenuto conto della situazione reale del lavoratore interessato, esso constati che detto certificato non è conforme alle disposizioni del titolo II del regolamento n. 883/2004.

37

In secondo luogo, sebbene, in forza dell’articolo 5 del regolamento n. 987/2009, la decisione dell’istituzione emittente di revocare un certificato A1, a seguito di una domanda di riesame e di ritiro presentata dall’istituzione competente di un altro Stato membro, debba essere adottata nell’ambito della procedura di dialogo e di conciliazione tra le istituzioni interessate, conformemente alle modalità di applicazione precisate ai paragrafi da 2 a 4 di tale articolo 5, detto articolo non contiene, per contro, alcuna disposizione relativa alle modalità procedurali che devono essere rispettate dall’istituzione emittente che intende revocare d’ufficio un certificato A1.

38

In particolare, l’articolo 5 del regolamento n. 987/2009 non prevede, in un caso del genere, l’obbligo per l’istituzione emittente di adottare la decisione di ritiro rispettando detta procedura di dialogo e di conciliazione.

39

Tenuto conto dell’assenza di previsione specifica di un siffatto obbligo procedurale nel caso in cui l’istituzione emittente intenda ritirare d’ufficio un certificato A1, si deve ritenere che la procedura prevista all’articolo 5, paragrafi da 2 a 4, del regolamento n. 987/2009 non costituisca un presupposto obbligatorio ai fini del ritiro d’ufficio di un certificato A1 da parte dell’istituzione emittente che ha constatato l’inesattezza degli elementi che sono alla base del rilascio di tale certificato.

40

Tale interpretazione risultante dalla formulazione dell’articolo 5 del regolamento n. 987/2009 è, peraltro, coerente alla luce della natura, della finalità e delle condizioni di attuazione della procedura di dialogo e di conciliazione.

41

Infatti, come risulta dall’articolo 76, paragrafo 6, del regolamento n. 883/2004, letto alla luce dell’articolo 72, lettera a), di tale regolamento, tale procedura costituisce un mezzo istituito dal legislatore dell’Unione per risolvere le controversie tra le istituzioni competenti degli Stati membri interessati in merito, in particolare, all’interpretazione o all’applicazione di detto regolamento.

42

Ne consegue che il ricorso alla procedura di dialogo e di conciliazione risulta dall’esistenza di una divergenza di punti di vista tra le istituzioni competenti di due o più Stati membri, il che è corroborato dalle disposizioni del regolamento n. 987/2009 che prevedono il ricorso a una siffatta procedura.

43

Infatti, gli articoli 5 e 6 di detto regolamento prevedono il ricorso a detta procedura, rispettivamente, quando l’istituzione che riceve un certificato A1 mette in discussione la sua validità o l’esattezza dei fatti che sono alla base del rilascio di tale certificato e chiede, di conseguenza, all’istituzione emittente di ritirarlo e quando le istituzioni o le autorità di più Stati membri hanno pareri diversi quanto alla determinazione della legislazione applicabile o dell’istituzione chiamata a erogare le prestazioni di cui trattasi.

44

Dal canto loro, gli articoli 16 e 60 del regolamento n. 987/2009, che definiscono le procedure per l’applicazione degli articoli 13 e 68 del regolamento n. 883/2004, prevedono il ricorso alla medesima procedura, conformemente alle modalità di applicazione precisate all’articolo 6 del regolamento n. 987/2009, in caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni interessate riguardo alla legislazione applicabile.

45

Orbene, il ritiro d’ufficio di un certificato A1 da parte dell’istituzione emittente trae origine non dall’esistenza di una controversia tra l’istituzione emittente e l’istituzione di un altro Stato membro che metterebbe in discussione l’esattezza di detto certificato, bensì dalla constatazione da parte dell’istituzione emittente, a seguito delle verifiche che essa è tenuta ad effettuare al fine di rispettare gli obblighi ad essa incombenti in forza dei principi di leale cooperazione e di fiducia reciproca, quali enunciati ai punti 35 e 36 della presente sentenza, che le indicazioni figuranti in detto certificato non corrispondono alla realtà.

46

Infine, l’interpretazione richiamata al punto 39 della presente sentenza non pregiudica né i diritti che il lavoratore interessato dal certificato A1 oggetto della revoca trae dal regolamento n. 883/2004 né l’obiettivo perseguito da tale regolamento.

47

Infatti, da un lato, occorre ricordare che, col rilascio di un siffatto certificato, l’istituzione competente di uno Stato membro si limita a dichiarare che il lavoratore interessato è soggetto alla normativa di tale Stato membro (v., per analogia, sentenza del 30 marzo 2000, Banks e a., C‑178/97, EU:C:2000:169, punto 53).

48

Pertanto, poiché il certificato A1 non è un atto costitutivo di diritti, bensì un atto dichiarativo, il suo ritiro non può comportare la perdita di tali diritti.

49

Dall’altro lato, a seguito del ritiro del certificato A1, la legislazione applicabile al lavoratore interessato sarà determinata conformemente alle disposizioni del titolo II del regolamento n. 883/2004, ricorrendo, se del caso, ove sia applicabile l’articolo 6 del regolamento n. 987/2009, alla procedura di dialogo e di conciliazione.

50

A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, le disposizioni del titolo II del regolamento n. 883/2004 costituiscono un sistema completo ed uniforme di norme di conflitto di leggi volte non soltanto ad evitare l’applicazione simultanea di diverse normative nazionali e le complicazioni che possono derivarne, ma anche di impedire che le persone che ricadono nell’ambito di applicazione di tale regolamento restino senza protezione in materia di sicurezza sociale per mancanza di una normativa che sia loro applicabile (sentenza dell’8 maggio 2019, Inspecteur van de Belastingdienst, C‑631/17, EU:C:2019:381, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

51

In tale contesto, occorre ricordare che l’articolo 6 del regolamento n. 987/2009 prevede l’applicazione provvisoria di una legislazione e la concessione provvisoria di prestazioni, in caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni di due o più Stati membri quanto alla determinazione della legislazione applicabile o dell’istituzione chiamata ad erogare le prestazioni.

52

Di conseguenza, l’applicazione del sistema istituito dal regolamento n. 883/2004, al fine di determinare la legislazione applicabile, in seguito al ritiro d’ufficio di un certificato A1 da parte dell’istituzione emittente, consente di assicurare non solo che la tutela del lavoratore interessato sia garantita in qualsiasi momento, anche in caso di controversia tra le istituzioni interessate circa la legislazione applicabile, ma anche che detto lavoratore sia soggetto, in qualsiasi momento, anche in un siffatto caso di controversia, ad un’unica legislazione nazionale.

53

In terzo e ultimo luogo, occorre ricordare che, come risulta dall’articolo 76, paragrafo 4, del regolamento n. 883/2004 e dai considerando 2 e 22 del regolamento n. 987/2009, il buon funzionamento del sistema istituito dal regolamento n. 883/2004 richiede una cooperazione efficace e stretta sia tra le istituzioni competenti dei diversi Stati membri sia tra tali istituzioni e le persone che rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento. Tale cooperazione è necessaria per determinare i diritti e gli obblighi delle persone interessate e per consentire a queste ultime di far valere i loro diritti nel più breve tempo possibile e nelle migliori condizioni possibili.

54

Detta cooperazione impone all’insieme di tali istituzioni e persone lo scambio delle informazioni necessarie all’accertamento e alla determinazione dei diritti e degli obblighi di dette persone, come risulta dagli articoli 2 e 3 del regolamento n. 987/2009, che delimitano la portata e le modalità degli scambi tra tali istituzioni e tra queste ultime e le persone interessate, nonché dall’articolo 20 di tale regolamento, che precisa il dovere di cooperazione tra le istituzioni competenti dei diversi Stati membri.

55

Pertanto, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 53 delle sue conclusioni, se l’istituzione emittente che intende ritirare d’ufficio un certificato A1, a causa dell’inesattezza delle indicazioni ivi contenute, non deve avviare previamente la procedura di dialogo e di conciliazione con le istituzioni competenti degli Stati membri interessati, le disposizioni menzionate ai punti 53 e 54 della presente sentenza obbligano, per contro, detta istituzione, una volta effettuato il ritiro, ad informare di quest’ultimo, senza indugio, tanto tali istituzioni quanto la persona interessata e a comunicare loro tutte le informazioni e i dati necessari ai fini dell’accertamento e della determinazione dei diritti di tale persona.

56

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che gli articoli 5, 6 e 16 del regolamento n. 987/2009 devono essere interpretati nel senso che l’istituzione emittente di un certificato A1, la quale, a seguito di un riesame d’ufficio degli elementi che sono alla base del rilascio di tale certificato, constati l’inesattezza di tali elementi, può ritirare detto certificato senza avviare preliminarmente la procedura di dialogo e di conciliazione con le istituzioni competenti degli Stati membri interessati al fine di determinare la legislazione nazionale applicabile.

Sulle spese

57

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

 

Gli articoli 5, 6 e 16 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012,

 

devono essere interpretati nel senso che:

 

l’istituzione emittente di un certificato A1, la quale, a seguito di un riesame d’ufficio degli elementi che sono alla base del rilascio di tale certificato, constati l’inesattezza di tali elementi, può ritirare detto certificato senza avviare preliminarmente la procedura di dialogo e di conciliazione prevista dall’articolo 76, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento n. 465/2012, con le istituzioni competenti degli Stati membri interessati al fine di determinare la legislazione nazionale applicabile.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il polacco.