SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

15 dicembre 2022 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Regolamento (UE) n. 651/2014 – Esenzione di alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno – Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale – Ambito di applicazione – Esclusioni – Settore della pesca e dell’acquacultura – Settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli – Nozione di “prodotti agricoli” – Regolamento (UE) n. 1379/2013 – Organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacultura – Allegato I – Attività di trasformazione di prodotti della pesca e dell’acquacultura – Merluzzo salato, congelato e dissalato»

Nella causa C‑23/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) [Tribunale arbitrale tributario (centro di arbitrato amministrativo – CAAD), Portogallo], con decisione del 27 dicembre 2021, pervenuta in cancelleria il 10 gennaio 2022, nel procedimento

Caxamar – Comércio e Indústria de Bacalhau SA

contro

Autoridade Tributária e Aduaneira,

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da E. Regan (relatore), presidente della Quinta Sezione, facente funzione di presidente della Decima Sezione, I. Jarukaitis e Z. Csehi, giudici,

avvocato generale: A. Rantos

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la Caxamar – Comércio e Indústria de Bacalhau SA, da T. Fraga, L. Palácios e C. Pereira, advogados;

per il governo portoghese, da P. Barros da Costa, L. Borrego e A. Rodrigues, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da V. Bottka e G. Braga da Cruz, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 1 e 2, punto 11, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE] (GU 2014, L 187, pag. 1), degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014‑2020 (GU 2013, C 209, pag. 1, in prosieguo: gli «orientamenti 2014‑2020»), e del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU 2013, L 354, pag. 1), in combinato disposto con l’allegato I del Trattato FUE.

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Caxamar – Comércio e Indústria de Bacalhau SA (in prosieguo: la «Caxamar») e l’Autoridade Tributária e Aduaneira (Amministrazione fiscale e doganale, Portogallo) (in prosieguo: l’«amministrazione fiscale») in merito alla rettifica dell’imposta sul reddito delle società dovuta da tale società per l’inammissibilità di talune spese di investimento alla concessione di un’agevolazione fiscale.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Il regolamento n. 1379/2013

3

L’articolo 2 del regolamento n. 1379/2013, intitolato «Ambito di applicazione» così dispone:

«L’[organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (OCM)] si applica ai prodotti della pesca e dell’acquacoltura di cui all’allegato I del presente regolamento, commercializzati nell’Unione [europea]».

4

L’articolo 5 di tale regolamento, intitolato «Definizioni», così recita:

«(...) Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a)

“prodotti della pesca”: gli organismi acquatici ottenuti da qualunque attività di pesca o i prodotti da essi derivati quali elencati nell’allegato I;

(...)

d)

“settore della pesca e dell’acquacoltura”: il settore economico che comprende tutte le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca o dell’acquacoltura;

(...)».

5

L’allegato I di detto regolamento, intitolato “Prodotti della pesca e dell’acquacoltura di cui all’OCM”, è così formulato:

Codice NC

 

Designazione delle merci

a)

0301

Pesci vivi

0302

Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce ed altra carne di pesci della voce 0304

0303

Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce ed altra carne di pesci della voce 0304

0304

Filetti di pesce ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati

b)

0305

Pesci secchi, salati o in salamoia; (...)

(...)

(...)

(...)

Il regolamento n. 651/2014

6

Sotto il titolo «Campo di applicazione», l’articolo 1 del regolamento n. 651/2014, che ha abrogato il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU 2008, L 214, pag. 3) al paragrafo 3 prevedeva quanto segue:

«Il presente regolamento non si applica:

a)

agli aiuti concessi nel settore della pesca e dell’acquacoltura, disciplinati dal regolamento [n. 1379/2013], ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti per l’accesso delle PMI ai finanziamenti, degli aiuti a ricerca, sviluppo e innovazione a favore delle PMI e degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità;

(...)

c)

agli aiuti concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti:

i)

quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

ii)

quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

(...)».

7

Dal 10 luglio 2017, l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017, che modifica il regolamento n. 651/2014 (GU 2017, L 156, pag. 1), ha sostituito il paragrafo 3, lettere da a) a c), dell’articolo 1 del regolamento n. 651/2014 con le seguenti disposizioni:

«Il presente regolamento non si applica:

a)

agli aiuti concessi nel settore della pesca e dell’acquacoltura, disciplinati dal regolamento [n. 1379/2013], ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti per l’accesso delle PMI ai finanziamenti, degli aiuti alla ricerca e sviluppo, degli aiuti all’innovazione a favore delle PMI, degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità, degli aiuti a finalità regionale agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche e dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento;

(...)

c)

agli aiuti concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti:

i)

quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

ii)

quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari».

8

L’articolo 2 del regolamento n. 651/2014, intitolato «Definizioni», dispone quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento s’intende per:

(...)

9.   “produzione agricola primaria”: la produzione di prodotti del suolo e dell’allevamento, di cui all’allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;

10.   “trasformazione di prodotti agricoli”: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell’azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

11.   “Prodotto agricolo”: i prodotti elencati nell’allegato I del trattato [FUE], ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura elencati nell’allegato I del regolamento [n. 1379/2013];

(...)».

Gli orientamenti 2014‑2020

9

Contenuto nella sezione 1.1. degli orientamenti 2014‑2020, intitolata «Campo di applicazione degli aiuti a finalità regionale», il punto 10 di questi ultimi enuncia quanto segue:

«La Commissione [europea] intende applicare i principi stabiliti nei presenti orientamenti agli aiuti a finalità regionale in tutti i settori di attività economica (...) ad eccezione dei settori della pesca e dell’acquacoltura (...), dell’agricoltura (...) e dei trasporti (...), che sono oggetto di norme specifiche previste da strumenti giuridici ad hoc, in deroga totale o parziale ai presenti orientamenti. La Commissione applicherà detti orientamenti alla lavorazione e commercializzazione di prodotti agricoli trasformati in prodotti non agricoli (...)».

10

La nota 10, alla quale rinvia tale punto 10, precisa che la pesca e l’acquacoltura sono settori disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell’acquacoltura (GU 2000, L 17, pag. 22).

11

La nota11, alla quale rinvia detto punto 10, così recita:

«Gli aiuti di Stato a favore della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato [FUE] e a favore della silvicoltura sono oggetto delle norme stabilite negli orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore agricolo».

Diritto portoghese

Il codice tributario dell’investimento

12

L’articolo 2 del Código Fiscal do Investimento (codice tributario dell’investimento), nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale (in prosieguo: il «codice tributario dell’investimento»), intitolato «Ambito di applicazione materiale» ai paragrafi 2 e 3 così dispone:

«2.   I progetti di investimento di cui al paragrafo precedente devono avere ad oggetto le seguenti attività economiche, nel rispetto dell’ambito di applicazione settoriale degli [orientamenti 2014‑2020]:

a)

Industria estrattiva e industria di trasformazione;

(...)

d)

Attività agricole, acquicole, ittiche, agropastorali e forestali;

(...)

3.   Con decreto ministeriale dei membri del Governo incaricati dei settori delle finanze e dell’economia sono definiti i codici di attività economica (CAE) corrispondenti alle attività di cui al paragrafo precedente».

13

L’articolo 22 di tale codice, intitolato «Ambito di applicazione e definizioni», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Il [regime fiscale di sostegno all’investimento (RFAI)] si applica ai soggetti passivi dell’[imposta sul reddito delle società] che svolgono un’attività nei settori specificamente previsti dall’articolo 2, paragrafo 2, tenendo conto dei codici di attività definiti nel decreto ministeriale di cui al paragrafo 3 del citato articolo, ad eccezione delle attività escluse dall’ambito di applicazione settoriale degli [orientamenti] e del regolamento [n. 651/2014]».

Il decreto ministeriale n. 282/2014

14

L’articolo 1 della Portaria n. 282/2014, que define os códigos de atividade económica (CAE) correspondentes a várias atividades [decreto ministeriale n. 282/2014, che definisce i codici di attività economica (CAE) corrispondenti a diverse attività], del 30 dicembre 2014 (Diário da República, 1a serie, n. 251, del 30 dicembre 2014; in prosieguo: il «decreto ministeriale n. 282/2014»), intitolato «Quadro comunitario», prevede quanto segue:

«In conformità agli [orientamenti 2014‑2020] e al regolamento [n. 651/2014], non sono ammissibili ai fini della concessione delle agevolazioni fiscali i progetti di investimento aventi ad oggetto le attività economiche nei settori (...) della pesca e dell’acquacoltura, della produzione agricola primaria, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell’allegato I del Trattato [FUE] (...)».

15

L’articolo 2 di tale decreto ministeriale, intitolato «Ambito di applicazione settoriale», così dispone:

«Fatte salve le restrizioni previste dall’articolo precedente, le attività economiche di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del [codice tributario dell’investimento] corrispondono ai seguenti codici della classificazione portoghese delle attività economiche, revisione 3 (CAE Rev3), approvata con decreto legge n. 381/2007, del 14 novembre 2007:

(...)

b)

Industrie di trasformazione - divisioni da 10 a 33;

(...)».

16

Il codice «CAE 10204 Rev3» si riferisce a «salatura, essiccazione e altre attività di trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

17

La Caxamar è una società portoghese che esercita, in particolare, in via principale, le attività di salatura e di essiccamento dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura e, in via secondaria, l’attività di congelamento di tali prodotti.

18

Nel corso degli anni 2016 e 2018, tale società ha effettuato investimenti per ampliare la capacità di uno stabilimento esistente al fine di migliorare ed estendere i processi di salatura, dissalazione e congelamento del merluzzo.

19

Ritenendo che i costi relativi a tali investimenti fossero ammissibili alle agevolazioni fiscali previste dal RFAI di cui all’articolo 22 del codice tributario dell’investimento, la Caxamar ha dedotto, a tal titolo, dal suo reddito imponibile relativo agli anni 2016 e 2018, spese pari rispettivamente a EUR 72775,36 e EUR 41607,67.

20

In esito ad un controllo volto a verificare l’applicazione delle agevolazioni fiscali concesse nell’ambito del RFAI, l’amministrazione fiscale ha rettificato l’imposta sul reddito delle società dovuta dalla Caxamar per tali due esercizi fiscali e, di conseguenza, ha addebitato a tale società un importo aggiuntivo di EUR 126302,62 per tale imposta e interessi compensativi. L’amministrazione fiscale ha infatti ritenuto che l’attività oggetto di tali investimenti fosse inammissibile al RFAI, poiché non rientrava nell’ambito di applicazione di quest’ultimo, ai sensi del codice tributario dell’investimento, in combinato disposto con gli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale n. 282/2014, con il regolamento n. 651/2014 e con l’allegato I del Trattato FUE.

21

In particolare, l’amministrazione fiscale ha rilevato che l’attività di salatura, dissalazione e congelamento del merluzzo, che rientra tra le attività di trasformazione di cui al codice CAE 10204 Rev3, costituisce un’attività dell’«industria di trasformazione», ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del decreto ministeriale n. 282/2014, la quale, poiché il merluzzo salato, il merluzzo congelato e il merluzzo dissalato rientrano nell’ambito di applicazione dei capitoli della nomenclatura di cui all’allegato I del Trattato FUE, rientra nella nozione di «trasformazione di prodotti agricoli» il cui prodotto finale resta pur sempre un prodotto agricolo elencato in tale allegato I. Di conseguenza, tale attività non avrebbe potuto beneficiare del RFAI, ai sensi dell’articolo 1 del decreto ministeriale n. 282/2014 e dell’articolo 22, paragrafo 1, del codice tributario dell’investimento, il quale esclude, nella parte finale, le attività che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento n. 651/2014 e degli orientamenti 2014‑2020.

22

La Caxamar ha adito il Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) [tribunale arbitrale tributario (centro di arbitrato amministrativo – CAAD, Portogallo)], il giudice del rinvio, con un ricorso diretto ad ottenere l’annullamento della rettifica operata.

23

A sostegno di tale ricorso, la Caxamar deduce che l’attività di salatura, di dissalazione e di congelamento del merluzzo rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 651/2014 e degli orientamenti 2014‑2020, cosicché essa è ammissibile al regime di aiuti di cui trattasi. L’amministrazione fiscale avrebbe, a tal riguardo, interpretato erroneamente il codice tributario dell’investimento, il RFAI e il decreto ministeriale n. 282/2014, i regolamenti nn. 651/2014 e 1379/2013 e l’allegato I del Trattato FUE, in quanto tale attività è un’attività di industria di trasformazione, rientrante nell’articolo 2, lettera b), di tale decreto ministeriale, e non un’attività di trasformazione di prodotti agricoli esclusa dagli ambiti di applicazione del regolamento n. 651/2014 e degli orientamenti 2014‑2020. Infatti, il diritto nazionale dovrebbe essere interpretato conformemente al diritto dell’Unione, quale risulta, in particolare, dall’articolo 2, punto 11, del regolamento n. 651/2014, il quale definisce la nozione di «prodotto agricolo» come riguardante i prodotti elencati nell’allegato I del Trattato FUE, esclusi i prodotti della pesca e dell’acquacoltura elencati nell’allegato I del regolamento n. 1379/2013. Orbene, tale allegato menzionerebbe precisamente i pesci freschi, secchi, salati o in salamoia, i pesci congelati, i cascami di pesci e i prodotti ittici. Di conseguenza, i prodotti dell’attività di trasformazione del merluzzo di cui trattasi nel procedimento principale non sarebbero «prodotti agricoli» ai fini del regolamento n. 651/2014.

24

L’amministrazione fiscale sostiene, invece, che dall’articolo 1, paragrafo 3, lettere da a) a c), del regolamento n. 651/2014, in combinato disposto con l’articolo 2 di quest’ultimo, e dagli orientamenti 2014‑2020 si evince che l’attività di salatura, di dissalazione e di congelamento del merluzzo, in quanto costituisce un’attività di trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, è esclusa dall’ambito di applicazione di tale regolamento. Infatti, quest’ultimo e le linee guida 2014‑2020 non si applicherebbero né ai prodotti della pesca e dell’acquacoltura elencati nell’allegato I del regolamento n. 1379/2013 né ai «prodotti agricoli» elencati nell’allegato I del Trattato FUE. È vero che non si può ritenere che detta attività, in senso stretto e letterale, implichi la trasformazione di «prodotti agricoli» in quanto tali. Tuttavia, dall’articolo 38, paragrafo 1, TFUE nonché dai capitoli 3 e 16 dell’allegato I di tale Trattato, che si riferiscono ai pesci, crostacei e molluschi nonché alle loro preparazioni, risulterebbe che la nozione di«prodotti agricoli» include anche i prodotti della pesca. In base a tali disposizioni, l’articolo 1 del decreto ministeriale n. 282/2014 qualificherebbe come inammissibili alla concessione degli aiuti in questione i progetti di investimento aventi ad oggetto un’attività economica nei settori della pesca e dell’acquacoltura nonché della trasformazione dei prodotti agricoli elencati nell’allegato I del Trattato FUE.

25

Il giudice del rinvio ritiene, pertanto, che la questione rilevante ai fini della soluzione della controversia principale sia se l’attività di trasformazione del merluzzo, rispettivamente, in merluzzo salato, congelato e dissalato, che costituisce un’attività dell’industria di trasformazione rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, lettera b), del decreto ministeriale n. 282/2014, sia un’attività di trasformazione di prodotti agricoli, ai sensi delle norme del diritto dell’Unione applicabili, quali risultano dal regolamento n. 651/2014 e dagli orientamenti 2014‑2020 nonché dalla normativa dell’Unione a cui tali atti rinviano.

26

Ciò premesso, il Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) [tribunale arbitrale tributario (centro di arbitrato amministrativo – CAAD] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se la corretta interpretazione degli [orientamenti 2014‑2020], in combinato disposto con quanto previsto dal [regolamento n. 651/2014], in particolare [con] gli articoli 1 e 2, punto 11, dal [regolamento n. 1379/2013] nonché dall’allegato I del [Trattato FUE], consenta di concludere che, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, e all’articolo 22, paragrafo 1, del [codice tributario dell’investimento], e agli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale [n. 282/2014], l’attività di trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura relativa al “merluzzo salato”, al“merluzzo congelato” e al “merluzzo dissalato”, compresa nel codice CAE 10204Rev3, non costituisce un’attività di trasformazione di prodotti agricoli ai fini della concessione degli aiuti fiscali previsti».

Sulla questione pregiudiziale

27

Con la questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1 e l’articolo 2, punti 10 e 11, del regolamento n. 651/2014 nonché gli orientamenti 2014‑2020, in combinato disposto con le disposizioni dell’allegato I del Trattato FUE e del regolamento n. 1379/2013, debbano essere interpretati nel senso che un’attività di trasformazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura, come la produzione di merluzzo salato, di merluzzo congelato e di merluzzo dissalato, costituisca un’attività di trasformazione di prodotti agricoli, che è esclusa dall’ambito di applicazione del regolamento n. 651/2014, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera c), di tale regolamento.

28

In via preliminare, occorre precisare che i fatti della controversia di cui al procedimento principale riguardano gli anni 2016 e 2018, cosicché sono ad esso applicabili le disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento n. 651/2014, sia nella versione anteriore all’entrata in vigore del regolamento 2017/1084 sia nella versione risultante da tale regolamento. Tuttavia, poiché le modifiche introdotte da detto regolamento non incidono sulla sostanza della parte di tali disposizioni rilevante per rispondere alla questione sollevata dal giudice del rinvio, l’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento n. 651/2014, nella sua versione iniziale, è applicabile mutatis mutandis all’articolo 1, paragrafo 3, di tale regolamento, nella versione risultante dal regolamento 2017/1084.

29

A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo l’articolo 1, paragrafo 3, lettera c), il regolamento n. 651/2014 non si applica «gli aiuti concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli», nei casi specificati da tale disposizione. Tale esclusione è ripresa al punto 10 degli orientamenti 2014‑2020 e, in particolare, alla nota 11 cui rinvia tale punto.

30

Per quanto riguarda la nozione di «trasformazione di prodotti agricoli», ai sensi del regolamento n. 651/2014, essa deve essere intesa, a norma dell’articolo 2, punto 10, di tale regolamento, come comprendente, fatta salva un’eccezione che non è rilevante ai fini del procedimento principale, «qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo», laddove la nozione di «prodotto agricolo» è definita all’articolo 2, punto 11, di tale regolamento come riferita ai prodotti elencati nell’allegato I del trattato FUE, «ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura elencati nell’allegato I del regolamento n. 1379/2013».

31

Orbene, quest’ultimo allegato menziona esplicitamente, in particolare, i pesci congelati, i filetti di pesce congelati nonché i pesci essiccati e salati.

32

Ne consegue che, come rilevato da tutti gli interessati che hanno presentato osservazioni scritte, i prodotti derivanti da un’attività di trasformazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura, quali il merluzzo salato, il merluzzo congelato e il merluzzo dissalato, non costituiscono «prodotti agricoli» ai sensi dell’articolo 2, punto 11, del regolamento n. 651/2014.

33

Pertanto, siffatta attività non può essere qualificata come attività di «trasformazione di prodotti agricoli», ai sensi dell’articolo 2, punto 10, di tale regolamento, poiché non dà luogo a un prodotto agricolo.

34

In tale contesto, come giustamente sostenuto dalla Commissione, la questione, sollevata dal giudice del rinvio, se i prodotti di cui trattasi nel procedimento principale rientrino nell’ambito di applicazione dell’allegato I del Trattato FUE è irrilevante, dal momento che il regolamento n. 651/2014 contiene una definizione propria della nozione di «prodotto agricolo» che esclude esplicitamente i prodotti della pesca e dell’acquacoltura disciplinati dall’OCM stabilita dal regolamento n. 1379/2013.

35

Ne consegue che un’attività di trasformazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura, come la produzione di merluzzo salato, merluzzo congelato e merluzzo dissalato, poiché non costituisce «trasformazione di prodotti agricoli» ai sensi dell’articolo 2, punto 10 del regolamento n. 651/2014, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 11, di tale regolamento e con l’allegato I del regolamento n. 1379/2013, non può essere esclusa, in quanto tale, dall’ambito di applicazione del regolamento n. 651/2014 sulla base dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera c), dello stesso.

36

Ciò premesso, al fine di fornire una risposta completa al giudice del rinvio, occorre precisare, al pari del governo portoghese e della Commissione europea, che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 651/2014, quest’ultimo non si applica neppure, fatta salva una serie di eccezioni non rilevanti per il procedimento principale, agli aiuti concessi al «settore della pesca e dell’acquacoltura, disciplinati dal regolamento [n. 1379/2013]». Tale esclusione è, del resto, ricordata al punto 10 degli orientamenti 2014‑2020 nonché alla nota 10 cui rinvia tale punto.

37

Orbene, dall’articolo 2 e dall’articolo 5, lettere a) e d), del regolamento n. 1379/2013, in combinato disposto con l’allegato I di tale regolamento, si evince che quest’ultimo si applica a tutte le attività di trasformazione riguardanti organismi acquatici ottenuti dall’attività della pesca e dell’acquacoltura e, in particolare, come già rilevato, in sostanza, ai punti 30 e 31 della presente sentenza, alle attività di trasformazione che danno luogo alla produzione di merluzzo salato, di merluzzo congelato e di merluzzo dissalato.

38

Risulta quindi che, se i prodotti della pesca e dell’acquacoltura nonché le attività di trasformazione relative a questi ultimi, quali le attività di cui trattasi nel procedimento principale, non sono disciplinati dalla norma sull’esclusione dall’ambito di applicazione del regolamento n. 651/2014, sancita all’articolo 1, paragrafo 3, lettera c), di quest’ultimo, relativa al settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, ciò è dovuto al fatto che tali prodotti e attività sono disciplinati dalla norma sull’esclusione da tale ambito di applicazione prevista al paragrafo 3, lettera a), di tale articolo, relativa al settore della pesca e dell’acquacoltura.

39

Ne consegue che un’attività di trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, come la produzione di merluzzo salato, di merluzzo congelato e di merluzzo dissalato, dal momento che rientra, come del resto sostiene il giudice del rinvio con la sua questione, nel «settore della pesca e dell’acquacoltura», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 651/2014, in combinato disposto con l’articolo 2 e con l’articolo 5, lettere a) e d), nonché con l’allegato I del regolamento n. 1379/2013, è, come tale, esclusa comunque, dall’ambito di applicazione del regolamento n. 651/2014.

40

Di conseguenza, occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 1 e l’articolo 2, punti 10 e 11, del regolamento n. 651/2014, così come gli orientamenti 2014‑2020, in combinato disposto con l’articolo 2 e l’articolo 5, lettere a) e d), e con l’allegato I del regolamento n. 1379/2013, devono essere interpretati nel senso che un’attività di trasformazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura, come la produzione di merluzzo salato, merluzzo congelato e merluzzo dissalato, non costituisce un’attività di trasformazione di prodotti agricoli, che è esclusa dall’ambito di applicazione del regolamento n. 651/2014 a norma dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera c), di tale regolamento, ma un’attività rientrante nel settore della pesca e dell’acquacoltura, che è esclusa dall’ambito di applicazione di tale regolamento a norma dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), dello stesso.

Sulle spese

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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:

 

L’articolo 1 e l’articolo 2, punti 10 e 11, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE], così come gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014‑2020, in combinato disposto con l’articolo 2 e l’articolo 5, lettere a) e d), e con l’allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio,

 

devono essere interpretati nel senso che:

 

un’attività di trasformazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura, come la produzione di merluzzo salato, merluzzo congelato e merluzzo dissalato, non costituisce un’attività di trasformazione di prodotti agricoli, che è esclusa dall’ambito di applicazione del regolamento n. 651/2014 a norma dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera c), di tale regolamento, ma un’attività rientrante nel settore della pesca e dell’acquacoltura, che è esclusa dall’ambito di applicazione di tale regolamento a norma dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), dello stesso.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il portoghese.