31.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 418/27


Sentenza del Tribunale del 7 settembre 2022 — KTM Fahrrad/EUIPO — KTM (R2R)

(Causa T-353/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedura di decadenza - Marchio dell’Unione europea denominativo R2R - Dichiarazione di decadenza - Uso effettivo del marchio - Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 - Prova dell’uso effettivo - Motivo legittimo per il mancato uso»)

(2022/C 418/35)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: KTM Fahrrad GmbH (Mattighofen, Austria) (rappresentante: V. Hoene, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Schäfer e D. Hanf, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: KTM AG (Mattighofen) (rappresentante: R. Erfurt, avvocato)

Oggetto

Con il suo ricorso basato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 20 aprile 2021 (procedimento R 261/2020-5).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La KTM Fahrrad GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 320 del 9.8.2021.