ORDINANZA DELLA VICEPRESIDENTE DELLA CORTE

6 ottobre 2021 ( *1 )

«Procedimento sommario – Ordinanza vertente su provvedimenti provvisori – Articolo 163 del regolamento di procedura della Corte – Mutamento di circostanze – Insussistenza – Competenza dell’Izba Dyscyplinarna (Sezione disciplinare) del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) – Regime disciplinare applicabile ai giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema), degli organi giurisdizionali ordinari e degli organi giurisdizionali amministrativi – Modalità processuali di controllo delle condizioni di indipendenza di tali giudici – Sospensione dell’applicazione di disposizioni nazionali»

Nella causa C‑204/21 R‑RAP,

avente ad oggetto una domanda diretta a ottenere la revoca di un’ordinanza vertente su provvedimenti provvisori, ai sensi dell’articolo 163 del regolamento di procedura della Corte, presentata il 16 agosto 2021,

Repubblica di Polonia, rappresentata da B. Majczyna, in qualità di agente,

ricorrente,

contro

Commissione europea,

convenuta,

LA VICEPRESIDENTE DELLA CORTE,

sentito l’avvocato generale G.W. Hogan,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1

Con la sua domanda, la Repubblica di Polonia chiede alla Corte di revocare l’ordinanza della vicepresidente della Corte del 14 luglio 2021, Commissione/Polonia (C‑204/21 R; in prosieguo: l’«ordinanza del 14 luglio 2021», EU:C:2021:593).

2

Con l’ordinanza succitata, la vicepresidente della Corte ha ordinato alla Repubblica di Polonia, sino alla pronuncia della sentenza che porrà fine al giudizio nella causa C‑204/21:

a)

di sospendere, da un lato, l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 27, paragrafo 1, punto 1a, dell’ustawa o Sądzie Najwyższym (legge sulla Corte suprema), dell’8 dicembre 2017, come modificata dall’ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (legge recante modifica della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, della legge sulla Corte suprema nonché di altre leggi), del 20 dicembre 2019, e di altre disposizioni, in forza delle quali l’Izba Dyscyplinarna (Sezione disciplinare) del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) è competente a pronunciarsi, sia in primo che in secondo grado di giudizio, sulle domande di autorizzazione ad avviare un procedimento penale contro i giudici o giudici ausiliari, a sottoporli a custodia cautelare o ad arresto e a disporne la comparizione, e, dall’altro lato, gli effetti delle decisioni già adottate dalla Sezione disciplinare sulla base di detto articolo che autorizzano l’avvio di un procedimento penale contro un giudice o il suo arresto, e di astenersi dal rinviare le cause oggetto di detto articolo a un giudice che non soddisfi i requisiti di indipendenza definiti, segnatamente, nella sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a.(Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) (C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982);

b)

di sospendere l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 27, paragrafo 1, punti 2 e 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata, in forza delle quali l’Izba Dyscyplinarna (Sezione disciplinare) del Sąd Najwyższy (Corte suprema) è competente a pronunciarsi sulle cause riguardanti lo status e l’esercizio delle funzioni di giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema), segnatamente, sulle cause in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale e su quelle relative al pensionamento di detti giudici, e di astenersi dal rinviare dette cause a un giudice che non soddisfi i requisiti di indipendenza definiti, segnatamente, nella sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a.(Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) (C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982);

c)

di sospendere l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 107, paragrafo 1, punti 2 e 3, dell’ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych (legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari), del 27 luglio 2001, come modificata dalla legge recante modifica della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, della legge sulla Corte suprema nonché di altre leggi, e dell’articolo 72, paragrafo 1, punti da 1 a 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata, che rende i giudici passibili di sanzioni disciplinari ove esaminino il rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità di un organo giurisdizionale precostituito per legge ai sensi del combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, TUE e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

d)

di sospendere l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 42a, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 55, paragrafo 4, della legge sugli organi giurisdizionali ordinari, come modificata, dell’articolo 26, paragrafo 3, e dell’articolo 29, paragrafi 2 e 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata, dell’articolo 5, paragrafi 1a e 1b, dell’ustawa – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (legge relativa all’organizzazione degli organi giurisdizionali amministrativi), del 25 luglio 2002, come modificata dalla legge recante modifica della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, della legge sulla Corte suprema nonché di altre leggi, e dell’articolo 8 della legge recante modifica della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, della legge sulla Corte suprema nonché di altre leggi, nella misura in cui vietano ai giudici nazionali di verificare il rispetto dei requisiti dell’Unione europea relativi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, TUE e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali;

e)

di sospendere l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 26, paragrafi 2 e da 4 a 6, e dell’articolo 82, paragrafi da 2 a 5, della legge sulla Corte suprema, come modificata, e dell’articolo 10 della legge recante modifica della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, della legge sulla Corte suprema nonché di altre leggi, che stabiliscono la competenza esclusiva dell’Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Nawyższego (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche) del Sąd Najwyższy (Corte suprema) ad esaminare le censure concernenti la mancanza di indipendenza di un giudice o di un organo giurisdizionale, e

f)

di comunicare alla Commissione europea, entro un mese dalla notifica dell’ordinanza del 14 luglio 2021, tutte le misure adottate per conformarsi pienamente a detta ordinanza.

3

La Repubblica di Polonia, ritenendo che si sia verificato un mutamento di circostanze dopo la pronuncia dell’ordinanza del 14 luglio 2021, ha presentato, ai sensi dell’articolo 163 del regolamento di procedura della Corte, la domanda di cui trattasi. Inoltre, tale Stato membro ha chiesto che tale domanda sia esaminata dalla Grande Sezione della Corte.

Sulla domanda della Repubblica di Polonia di rinviare la causa dinanzi alla Grande Sezione della Corte

4

La Repubblica di Polonia ritiene che, in considerazione dell’importanza della presente causa e del fatto che essa costituirà un precedente, la domanda di revoca dell’ordinanza del 14 luglio 2021 debba essere esaminata dalla Grande Sezione della Corte.

5

A tale riguardo, si deve ricordare che, conformemente al combinato disposto dell’articolo 161, paragrafo 1, del regolamento di procedura e dell’articolo 1 della decisione 2012/671/UE della Corte di giustizia, del 23 ottobre 2012, relativa alle funzioni giurisdizionali del vicepresidente della Corte (GU 2012, L 300, pag. 47), il vicepresidente della Corte provvede personalmente all’esame delle domande di sospensione dell’esecuzione o di provvedimenti provvisori o deferisce senza indugio l’esame di tali domande alla Corte.

6

Pertanto, in forza delle disposizioni summenzionate, il vicepresidente della Corte dispone di una competenza di attribuzione a statuire su qualsiasi domanda di provvedimenti provvisori o, qualora ritenga che circostanze particolari richiedano il rinvio della stessa a un collegio giudicante, a deferire una simile domanda alla Corte (ordinanza della vicepresidente della Corte del 20 settembre 2021, Repubblica ceca/Polonia, C‑121/21 R, EU:C:2021:752, punto 10).

7

Ne consegue che spetta unicamente al vicepresidente della Corte valutare, caso per caso, se le domande di provvedimenti provvisori di cui è investito richiedano il rinvio dinanzi alla Corte ai fini dell’attribuzione a un collegio giudicante (ordinanza della vicepresidente della Corte del 20 settembre 2021, Repubblica ceca/Polonia, C‑121/21 R, EU:C:2021:752, punto 11).

8

Nel caso di specie, dalla domanda della Repubblica di Polonia diretta a ottenere la revoca dell’ordinanza del 14 luglio 2021 non emerge alcun elemento tale da richiedere la sua attribuzione a un collegio giudicante, sicché non occorre deferire tale domanda alla Corte.

Nel merito

Argomenti

9

A sostegno della sua domanda, la Repubblica di Polonia deduce un mutamento di circostanze risultante dalla sentenza del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale, Polonia) del 14 luglio 2021, pronunciata nella causa P 7/20 [in prosieguo: la «sentenza del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale)»].

10

Nella sentenza succitata, il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) avrebbe dichiarato, in particolare, che l’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 279 TFUE, è incompatibile con gli articoli 2 e 7, con l’articolo 8, paragrafo 1, e con l’articolo 90, paragrafo 1, della Costituzione polacca, letti congiuntamente all’articolo 4, paragrafo 1, della medesima, per il motivo che la Corte avrebbe travalicato le proprie competenze, ossia avrebbe statuito ultra vires, avendo ordinato alla Repubblica di Polonia, considerata nella sua qualità di Stato membro dell’Unione, provvedimenti provvisori relativi all’organizzazione e alla competenza degli organi giurisdizionali polacchi, nonché alla procedura da seguire dinanzi a tali organi giurisdizionali; sicché i principi del primato e di applicazione diretta del diritto dell’Unione sanciti dall’articolo 91, paragrafi da 1 a 3, di detta Costituzione non si applicherebbero a tali provvedimenti.

11

Secondo la Repubblica di Polonia, alla luce della sentenza del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale), l’ordinanza del 14 luglio 2021 è contraria all’ordinamento costituzionale polacco.

12

A tale riguardo, la Repubblica di Polonia ricorda che il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) ha dichiarato che esso è preposto alla tutela della Costituzione polacca, la quale, conformemente al suo articolo 8, è il diritto supremo di tale Stato membro, e che, di conseguenza, nelle cause di principio attinenti all’ordinamento costituzionale, esso deve essere considerato il «giudice che ha l’ultima parola».

13

La Repubblica di Polonia sostiene che l’interpretazione secondo la quale le corti costituzionali degli Stati membri sono competenti a sindacare gli atti ultra vires dell’Unione, ivi comprese le sentenze della Corte, è stata accolta dalle corti costituzionali di numerosi Stati membri. Tali organi giurisdizionali avrebbero unanimemente ritenuto che i loro rispettivi ordinamenti giuridici dispongano di un’identità costituzionale che è compito loro definire sulla base delle loro disposizioni costituzionali e che, quindi, l’Unione sia tenuta a rispettare una simile identità.

14

Nel corso della presentazione orale della motivazione della sentenza del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale), il giudice relatore avrebbe affermato che la funzione giurisdizionale affidata dagli Stati membri alla Corte termina allorché un’interpretazione dei trattati cessa di essere intelligibile e diviene oggettivamente arbitraria. Secondo tale organo giurisdizionale, ciò è per l’appunto quanto avveniva per l’ordinanza dell’8 aprile 2020, Commissione/Polonia (C‑791/19 R, EU:C:2020:277). A tale riguardo, il giudice relatore avrebbe precisato che il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) ha constatato che la Corte aveva ecceduto i limiti della propria competenza in quanto né il Trattato sull’Unione europea né il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea conferiscono all’Unione una qualsivoglia competenza in materia di organizzazione, istituzione e funzionamento del potere giudiziario di uno Stato membro, ambito che resta di competenza sovrana esclusiva degli Stati membri.

15

Secondo la Repubblica di Polonia, l’ordinanza del 14 luglio 2021 è stata adottata in violazione del principio di attribuzione, sancito dall’articolo 5 TUE, cosicché la sentenza del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) è applicabile anche in relazione a tale ordinanza.

Giudizio

16

Conformemente all’articolo 163 del regolamento di procedura, su richiesta di una parte, un’ordinanza di provvedimenti provvisori può essere modificata o revocata in qualsiasi momento, in seguito a un mutamento di circostanze. La nozione di «mutamento di circostanze» si riferisce in particolare alla sopravvenienza di qualsiasi elemento di fatto o di diritto idoneo a rimettere in discussione le valutazioni del giudice dei procedimenti sommari circa le condizioni alle quali è subordinata la concessione della sospensione o del provvedimento provvisorio (ordinanza della vicepresidente della Corte del 20 settembre 2021, Repubblica ceca/Polonia, C‑121/21 R, EU:C:2021:752, punto 22).

17

Occorre dunque verificare se la sentenza del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) costituisca un «mutamento di circostanze», ai sensi di tale articolo.

18

A tale proposito, va ricordato che, secondo giurisprudenza costante della Corte, il principio del primato del diritto dell’Unione sancisce la preminenza del diritto dell’Unione sul diritto degli Stati membri. Tale principio impone pertanto a tutte le istituzioni degli Stati membri di dare pieno effetto alle varie norme dell’Unione, dato che il diritto degli Stati membri non può sminuire l’efficacia riconosciuta a tali differenti norme nel territorio dei suddetti Stati (sentenza del 18 maggio 2021, AsociaţiaForumul Judecătorilor Din România e a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19, EU:C:2021:393, punto 244 e giurisprudenza ivi citata).

19

Orbene, come la Corte ha in più occasioni rilevato, a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, ogni Stato membro deve segnatamente garantire che gli organi che fanno parte, in quanto «organi giurisdizionali» nel senso definito dal diritto dell’Unione, del suo sistema di rimedi giurisdizionali nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione e che, pertanto, possono trovarsi a dover statuire in tale qualità sull’applicazione o sull’interpretazione del diritto dell’Unione soddisfino i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva [sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorso), C‑824/18, EU:C:2021:153, punto 112 e giurisprudenza ivi citata].

20

Tale disposizione pone quindi a carico degli Stati membri un obbligo di risultato chiaro e preciso e non accompagnato da alcuna condizione con riferimento ai requisiti che devono caratterizzare i giudici chiamati a interpretare e ad applicare il diritto dell’Unione (sentenza del 18 maggio 2021, AsociaţiaForumul Judecătorilor Din România e a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19, EU:C:2021:393, punto 250 e giurisprudenza ivi citata).

21

Pertanto, sebbene l’organizzazione della giustizia negli Stati membri rientri nella competenza di questi ultimi, nell’esercizio di tale competenza, gli Stati membri sono tuttavia tenuti a rispettare gli obblighi per essi derivanti dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

22

Ne consegue che le disposizioni nazionali riguardanti l’organizzazione della giustizia negli Stati membri possono essere sottoposte a un controllo ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, nel quadro di un ricorso per inadempimento e, di conseguenza, essere oggetto nello stesso contesto di provvedimenti provvisori disposti dalla Corte ai sensi dell’articolo 279 TFUE e diretti, segnatamente, a sospendere le suddette disposizioni (ordinanza della vicepresidente della Corte del 14 luglio 2021, Commissione/Polonia, C‑204/21 R, EU:C:2021:593, punto 54).

23

Il fatto che una corte costituzionale nazionale dichiari che provvedimenti provvisori di questo tipo sono contrari all’ordinamento costituzionale dello Stato membro interessato non modifica in alcun modo la valutazione di cui al punto precedente.

24

È sufficiente ricordare, infatti, che, in forza del principio del primato del diritto dell’Unione, il fatto che uno Stato membro invochi disposizioni di diritto nazionale, quand’anche di rango costituzionale, non può pregiudicare l’unità e l’efficacia del diritto dell’Unione (sentenza del 18 maggio 2021, AsociaţiaForumul Judecătorilor Din România e a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19, EU:C:2021:393, punto 245 e giurisprudenza ivi citata).

25

Da quanto precede risulta che la sentenza del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) non costituisce un «mutamento di circostanze», ai sensi dell’articolo 163 del regolamento di procedura, idoneo a rimettere in discussione le valutazioni contenute nell’ordinanza del 14 luglio 2021.

26

Di conseguenza, occorre respingere la domanda della Repubblica di Polonia diretta a ottenere la revoca dell’ordinanza del 14 luglio 2021.

 

Per questi motivi, la vicepresidente della Corte così provvede:

 

1)

La domanda diretta a ottenere la revoca dell’ordinanza della vicepresidente della Corte del 14 luglio 2021, Commissione/Polonia (C‑204/21 R, EU:C:2021:593), è respinta.

 

2)

Le spese sono riservate.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il polacco.