ORDINANZA DELLA VICEPRESIDENTE DELLA CORTE

20 settembre 2021° ( *1 )

«Procedimento sommario – Articolo 279 TFUE – Ambiente – Attività di estrazione di lignite in una miniera a cielo aperto – Miniera di lignite di Turów (Polonia) – Mancata esecuzione – Mutamento di circostanze – Insussistenza – Penalità»

Nella causa C‑121/21 R,

avente ad oggetto una domanda di provvedimenti provvisori ai sensi dell’articolo 279 TFUE, proposta il 7 giugno 2021,

Repubblica ceca, rappresentata da M. Smolek, J. Vláčil e L. Dvořáková, in qualità di agenti,

ricorrente,

sostenuta da:

Commissione europea, rappresentata da K. Herrmann, M. Van Hoof, G. Gattinara e M. Noll‑Ehlers, in qualità di agenti,

interveniente,

contro

Repubblica di Polonia, rappresentata da B. Majczyna, in qualità di agente,

convenuta,

LA VICEPRESIDENTE DELLA CORTE,

sentito l’avvocato generale P. Pikamäe,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1

Con la sua domanda di provvedimenti provvisori, la Repubblica ceca chiede alla Corte di condannare la Repubblica di Polonia a pagare una penalità giornaliera di importo pari a EUR 5 milioni al bilancio dell’Unione europea per inadempimento degli obblighi ad essa incombenti in forza dell’ordinanza della vicepresidente della Corte del 21 maggio 2021, Repubblica ceca/Polonia (C‑121/21 R; in prosieguo: l’«ordinanza del 21 maggio 2021», EU:C:2021:420).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un ricorso per inadempimento ai sensi dell’articolo 259 TFUE, proposto dalla Repubblica ceca il 26 febbraio 2021 e diretto a far accertare che la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza:

dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 2012, L 26, pag. 1), come modificata dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (GU 2014, L 124, pag. 1) (in prosieguo: la «direttiva VIA»), in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafi da 4 a 6, l’articolo 5, paragrafi 1 e 2, e gli articoli da 6 a 9 di tale direttiva, avendo autorizzato il proseguimento dell’attività di estrazione di lignite per un periodo di sei anni senza procedere a una valutazione dell’impatto ambientale;

dell’articolo 6, paragrafi da 2 a 7, dell’articolo 7, paragrafo 5, degli articoli 8 e 9 nonché dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva VIA, avendo consentito l’esclusione del pubblico interessato dal procedimento di rilascio dell’autorizzazione di esercizio;

dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva VIA, avendo dichiarato immediatamente esecutiva la decisione del direttore regionale della tutela dell’ambiente di Breslavia (Polonia), del 21 gennaio 2020, vertente sulle condizioni ambientali per il progetto di proseguimento dello sfruttamento del giacimento di lignite di Turów (Polonia) fino al 2044 (in prosieguo: la «decisione VIA»);

dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), ii), e lettera b), ii), della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU 2000, L 327, pag. 1), non avendo incluso, nella decisione VIA, un’eventuale procedura in caso di mancata concessione delle deroghe per i corpi idrici interessati ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, di tale direttiva;

dell’articolo 6, paragrafi da 2 al 7, dell’articolo 7, paragrafi 1, 2 e 5, e dell’articolo 8 della direttiva VIA, non avendo consentito la partecipazione del pubblico interessato e della Repubblica ceca al procedimento che ha condotto alla decisione del ministro del Clima della Repubblica di Polonia, del 20 marzo 2020, relativa alla modifica dell’autorizzazione n. 65/94 per estrarre lignite dal giacimento di Turów, con la quale è stata prorogata di sei anni l’autorizzazione all’estrazione di lignite in tale miniera (in prosieguo: l’«autorizzazione all’estrazione di lignite fino al 2026»);

dell’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva VIA, non avendo pubblicato l’autorizzazione all’estrazione di lignite fino al 2026 e non avendola comunicata alla Repubblica ceca in forma intelligibile;

dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva VIA, non avendo permesso il controllo giurisdizionale dell’autorizzazione all’estrazione di lignite fino al 2026;

dell’articolo 7 della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU 2003, L 41, pag. 26), non avendo pubblicato l’autorizzazione all’estrazione di lignite fino al 2026;

del principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, non avendo fornito informazioni complete in relazione al procedimento di concessione dell’autorizzazione all’estrazione di lignite fino al 2026;

dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva VIA, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, della stessa direttiva, non avendo tenuto sufficientemente in conto la decisione VIA nell’autorizzazione all’estrazione di lignite fino al 2026, e

dell’articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera b), della direttiva VIA, non avendo fissato in misura sufficiente l’insieme delle condizioni ambientali nell’autorizzazione all’estrazione di lignite fino al 2026.

3

Con l’ordinanza del 21 maggio 2021, la vicepresidente della Corte ha ordinato alla Repubblica di Polonia di cessare immediatamente le attività di estrazione di lignite nella miniera di Turów (Polonia) sino alla pronuncia della sentenza definitiva nella causa C‑121/21.

4

Ritenendo che la Repubblica di Polonia non si sia conformata agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale ordinanza, la Repubblica ceca ha proposto la presente domanda di provvedimenti provvisori diretta a far condannare la Repubblica di Polonia a versare una penalità giornaliera di EUR 5 milioni al bilancio dell’Unione per il mancato adempimento dei suoi obblighi.

5

Nelle osservazioni presentate il 29 giugno 2021, la Repubblica di Polonia ha concluso per il rigetto di tale domanda. Detto Stato membro ha inoltre chiesto che la presente causa sia esaminata dalla Grande Sezione della Corte e che siano sentite nel corso di un’udienza le osservazioni orali delle parti.

6

Con atto separato, depositato presso la cancelleria della Corte lo stesso giorno, la Repubblica di Polonia ha proposto una domanda fondata sull’articolo 163 del regolamento di procedura della Corte, diretta a ottenere la revoca dell’ordinanza del 21 maggio 2021. Tale Stato membro ha inoltre chiesto che la presente causa sia esaminata dalla Grande Sezione della Corte e che siano sentite nel corso di un’udienza le osservazioni orali delle parti.

Sulla domanda della Repubblica di Polonia diretta a ottenere la revoca dell’ordinanza del 21 maggio 2021

Sulla richiesta della Repubblica di Polonia di rinviare la causa dinanzi alla Grande Sezione della Corte e di organizzare un’audizione delle parti

7

La Repubblica di Polonia considera che, tenuto conto del carattere sensibile e dell’estrema importanza degli interessi relativi all’ambiente, alla salute e alla vita umana nonché alla sicurezza, che sarebbero minacciati in caso di mantenimento del provvedimento provvisorio di cui all’ordinanza del 21 maggio 2021, la domanda diretta a ottenere la revoca di tale ordinanza debba essere esaminata dalla Grande Sezione della Corte.

8

La Repubblica di Polonia ritiene inoltre che la complessità della causa imponga di disporre un’audizione delle parti al fine di statuire su detta domanda.

9

A tal riguardo, in primo luogo, si deve rammentare che, conformemente all’articolo 161, paragrafo 1, del regolamento di procedura, in combinato disposto con l’articolo 1 della decisione 2012/671/UE della Corte di giustizia, del 23 ottobre 2012, relativa alle funzioni giurisdizionali del vicepresidente della Corte (GU 2021, L 300, pag. 47), il vicepresidente della Corte provvede personalmente sulle domande di sospensione dell’esecuzione o di provvedimenti provvisori o deferisce senza indugio l’esame di tali domande alla Corte.

10

Pertanto, in forza delle disposizioni summenzionate, il vicepresidente della Corte dispone di una competenza di attribuzione a statuire su qualsiasi domanda di provvedimenti provvisori o, qualora ritenga che circostanze particolari richiedano il rinvio della stessa a un collegio giudicante, a deferire una simile domanda alla Corte.

11

Ne consegue che spetta unicamente al vicepresidente della Corte valutare, caso per caso, se le domande di provvedimenti provvisori di cui è investito richiedano il rinvio dinanzi alla Corte ai fini dell’attribuzione a un collegio giudicante.

12

Nel caso di specie, dalla domanda della Repubblica di Polonia diretta a ottenere la revoca dell’ordinanza del 21 maggio 2021 non emerge alcun elemento tale da richiedere la sua attribuzione a un collegio giudicante, sicché non occorre deferire detta domanda alla Corte.

13

In secondo luogo, per quanto riguarda la domanda di audizione delle parti, si deve rammentare che il giudice del procedimento sommario è il solo competente a valutare la pertinenza di tale domanda rispetto all’oggetto della controversia e alla necessità di ottenere chiarimenti dalle parti al fine di statuire su detta controversia (v., per analogia, ordinanza del 3 marzo 2020, Commissione/Polonia, C‑791/19 R, non pubblicata, EU:C:2020:147, punto 9 e giurisprudenza citata).

14

Nella fattispecie, dal momento che il fascicolo contiene elementi sufficienti per statuire, non occorre organizzare un’audizione delle parti.

Nel merito

Argomenti

15

A sostegno della sua domanda, la Repubblica di Polonia afferma, in primo luogo, che le analisi effettuate in vista dell’esecuzione dell’ordinanza del 21 maggio 2021 hanno permesso di accertare che la cessazione delle attività di estrazione di lignite nella miniera di Turów comporterà necessariamente la chiusura definitiva della centrale elettrica di Turów. Secondo tale Stato membro, detta centrale, data la sua configurazione tecnologica, non può essere riavviata in seguito all’arresto di tutte le sue unità di produzione. Inoltre, la Repubblica di Polonia rileva che ostacoli tecnologici e logistici nonché requisiti ambientali non permettono di bruciare in tale centrale lignite proveniente da altre miniere a cielo aperto. Tali circostanze non sarebbero state prese in considerazione nell’ordinanza del 21 maggio 2021.

16

In secondo luogo, la Repubblica di Polonia sostiene che la sospensione delle attività di estrazione di lignite nella miniera di Turów può comportare rischi per l’ambiente e la sicurezza, quali cedimenti del terreno, che potrebbero provocare la distruzione o il danneggiamento del sistema di drenaggio o dello schermo anti-filtrazione.

17

In terzo luogo, la Repubblica di Polonia considera che è necessario continuare le attività di estrazione di lignite per mettere in sicurezza la miniera di Turów. Non si potrebbe garantire la stabilità dei pendii e dei terreni contro gli effetti negativi dovuti alle infiltrazioni di acqua piovana e delle acque sotterranee senza proseguire tali attività.

18

In quarto luogo, la Repubblica di Polonia sostiene che la cessazione delle attività di estrazione di lignite nella miniera di Turów non consente di prevenire l’abbassamento del livello delle acque sotterranee nel territorio ceco. Secondo detto Stato membro, la sospensione di tali attività per la durata del procedimento principale non potrebbe contribuire al miglioramento dell’approvvigionamento di acqua nel territorio ceco.

19

In quinto luogo, la Repubblica di Polonia sostiene che la sospensione delle suddette attività può anche comportare un rischio reale per la sicurezza del sistema elettro-energetico polacco ed europeo. Un guasto verificatosi il 17 maggio 2021 nella centrale elettrica di Rogowiec (Polonia) avrebbe evidenziato che la sospensione di tali attività estrattive provocherebbe un rischio maggiore per la sicurezza della rete elettrica polacca.

20

In sesto e ultimo luogo, la Repubblica di Polonia sostiene, in sostanza, che la cessazione delle attività di estrazione di lignite nella miniera di Turów può provocare un’interruzione della distribuzione di riscaldamento e acqua potabile nei territori di Bogatynia (Polonia) e di Zgorzelec (Polonia), il che minaccerebbe la salute degli abitanti di detti territori.

Valutazione

21

In limine, si deve rammentare che, ai sensi dell’articolo 162, paragrafo 1, del regolamento di procedura, un’ordinanza di provvedimenti provvisori non è soggetta ad impugnazione.

22

Per contro, conformemente all’articolo 163 di detto regolamento, su richiesta di una parte, un’ordinanza cautelare può essere modificata o revocata in qualsiasi momento, in seguito a un mutamento di circostanze. La nozione di «mutamento di circostanze» indica in particolare la sopravvenienza di qualsiasi elemento di ordine fattuale o giuridico tale da rimettere in discussione le valutazioni del giudice del procedimento sommario sulle condizioni alle quali è subordinata la concessione della sospensione o del provvedimento provvisorio.

23

Occorre quindi esaminare se gli elementi dedotti dalla Repubblica di Polonia a sostegno della sua domanda fondata sull’articolo 163 del regolamento di procedura costituiscano un «mutamento di circostanze» ai sensi di detto articolo.

24

A tale proposito, si deve constatare, in primo luogo, che gli argomenti della Repubblica di Polonia esposti ai punti da 15 a 19 della presente ordinanza costituiscono, in sostanza, solo una ripetizione o uno sviluppo di argomenti dedotti da tale Stato membro nelle sue osservazioni scritte sulla domanda di provvedimenti provvisori proposta dalla Repubblica ceca il 26 febbraio 2021. Di conseguenza, siffatti argomenti non possono costituire un «mutamento di circostanze» ai sensi dell’articolo 163 del regolamento di procedura e devono quindi essere respinti.

25

Per quanto riguarda, in secondo luogo, gli argomenti della Repubblica di Polonia esposti al punto 20 della presente ordinanza, è sufficiente constatare che tale Stato membro non dimostra a sufficienza che la cessazione dell’estrazione di lignite nella miniera di Turów comporti un rischio reale di interruzione dell’approvvigionamento di riscaldamento e di acqua potabile nei territori di Bogatynia e di Zgorzelec. Pertanto, neppure tali affermazioni possono essere considerate un «mutamento di circostanze», ai sensi di tale articolo 163, idoneo a rimettere in discussione le valutazioni contenute nell’ordinanza del 21 maggio 2021.

26

In tali circostanze, occorre respingere la domanda della Repubblica di Polonia diretta a ottenere la revoca dell’ordinanza del 21 maggio 2021.

Sulla domanda della Repubblica ceca diretta al pagamento di una penalità

Sulla richiesta della Repubblica di Polonia di rinviare la causa dinanzi alla Grande Sezione della Corte e di organizzare un’audizione delle parti

27

La Repubblica di Polonia considera che, tenuto conto dei provvedimenti provvisori disposti dall’ordinanza del 21 maggio 2021, la domanda di penalità presentata dalla Repubblica ceca debba essere esaminata dalla Grande Sezione della Corte. Inoltre, la Repubblica di Polonia sostiene che la decisione di infliggere una penalità a uno Stato membro non dovrebbe essere assunta da un giudice unico.

28

Inoltre, la Repubblica di Polonia ritiene che la complessità della causa imponga di disporre un’audizione delle parti ai fini della decisione su detta domanda.

29

A tale proposito, occorre ricordare che, come risulta dai punti da 9 a 13 della presente ordinanza, il vicepresidente della Corte può deferire una causa alla Corte affinché quest’ultima la attribuisca a un collegio giudicante.

30

Nella fattispecie, poiché la domanda di penalità proposta dalla Repubblica ceca non contiene alcun elemento tale da richiederne l’attribuzione a un collegio giudicante, non è necessario deferirla alla Corte.

31

Inoltre, come risulta dal punto 13 della presente ordinanza, il giudice del procedimento sommario può organizzare lo svolgimento di un’audizione delle parti qualora ritenga che essa sia necessaria per statuire sulla domanda di cui è investito.

32

Nel caso di specie, dal momento che il fascicolo contiene elementi sufficienti per statuire, non è necessario organizzare un’audizione delle parti.

Sulla ricevibilità

33

La Repubblica di Polonia sostiene, in sostanza, che la domanda di penalità presentata dalla Repubblica ceca è irricevibile in quanto, nell’ambito di un procedimento sommario, solo la Commissione, in quanto custode dei Trattati, può presentare una domanda diretta all’imposizione di una penalità ad uno Stato membro.

34

A tale proposito, si deve rammentare che, nel sistema dei mezzi di ricorso istituito dal Trattato, una parte può non solo chiedere, conformemente all’articolo 278 TFUE, la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato nella causa di merito, ma anche invocare l’articolo 279 TFUE, per sollecitare la concessione di provvedimenti provvisori. In virtù di quest’ultima disposizione, il giudice del procedimento sommario può segnatamente impartire, a titolo provvisorio, le adeguate ingiunzioni all’altra parte (ordinanza del 20 novembre 2017, Commissione/Polonia, C‑441/17 R, EU:C:2017:877, punto 96).

35

L’articolo 279 TFUE conferisce quindi alla Corte la competenza a prescrivere qualsiasi provvedimento provvisorio che ritenga necessario per garantire la piena efficacia della decisione definitiva (ordinanza del 20 novembre 2017, Commissione/Polonia, C‑441/17 R, EU:C:2017:877, punto 97).

36

In particolare, il giudice del procedimento sommario deve essere in grado di assicurare l’efficacia di un’ingiunzione rivolta a una parte a titolo dell’articolo 279 TFUE, adottando tutte le misure dirette a far osservare da detta parte l’ordinanza cautelare. Una misura di tale tipo può segnatamente consistere nel prevedere l’imposizione di una penalità di mora nel caso in cui la parte interessata non ottemperi a detta ingiunzione (ordinanza del 20 novembre 2017, Commissione/Polonia, C‑441/17 R, EU:C:2017:877, punto 100).

37

Da quanto precede risulta che uno Stato membro può invocare l’articolo 279 TFUE per chiedere la concessione di provvedimenti provvisori, quale l’imposizione di una penalità, nei confronti di una parte in caso di inosservanza da parte di quest’ultima dell’ingiunzione che le è stata rivolta ai sensi di detta disposizione.

38

In tali circostanze, la domanda della Repubblica ceca diretta all’imposizione di una penalità alla Repubblica di Polonia è ricevibile.

Nel merito

Argomenti

39

La Repubblica ceca chiede che la Repubblica di Polonia sia condannata a pagare una penalità giornaliera di un importo di EUR 5 milioni e che tale somma sia versata al bilancio dell’Unione.

40

La Repubblica ceca ricorda che, con l’ordinanza del 21 maggio 2021, la vicepresidente della Corte ha ordinato alla Repubblica di Polonia di cessare immediatamente, e sino alla pronuncia della sentenza definitiva di merito, le attività di estrazione di lignite nella miniera di Turów.

41

Secondo la Repubblica ceca, tale obbligo può, in linea di principio, essere adempiuto immediatamente, al più tardi entro alcuni giorni. Essa ritiene inoltre che la Repubblica di Polonia non possa invocare alcun motivo legittimo per giustificare l’inosservanza di detto obbligo sette giorni dopo la pubblicazione dell’ordinanza del 21 maggio 2021. La Repubblica ceca rileva che, dal 21 maggio 2021, la società che gestisce la miniera di Turów ha pubblicato una dichiarazione nella quale si affermava che l’attività mineraria non sarebbe stata sospesa. Peraltro, il Primo ministro della Repubblica di Polonia avrebbe rilasciato una dichiarazione in tal senso. Inoltre, immagini del 30 maggio 2021 e misurazioni sonore effettuate il 31 maggio e il 1o giugno 2021 dimostrerebbero che l’estrazione di lignite nella miniera di Turów è ancora in corso.

42

In tale contesto, la Repubblica ceca ricorda, in primo luogo, che l’ordinanza del 21 maggio 2021 impone alla Repubblica di Polonia solo di cessare l’estrazione di lignite nella miniera di Turów. Di conseguenza, la Repubblica di Polonia potrebbe svolgere liberamente le attività necessarie alla manutenzione della miniera o delle sue attrezzature. In secondo luogo, la Repubblica ceca rileva che non è stato dimostrato che la cessazione immediata dell’estrazione di lignite della miniera di Turów comporterebbe anche quella del funzionamento della centrale elettrica alimentata dalla miniera. In ogni caso, la Repubblica di Polonia manterrebbe la facoltà di ordinare alle altre centrali elettriche situate sul suo territorio di aumentare la loro produzione di energia elettrica e di ricorrere agli scambi transfrontalieri di elettricità. Infine, in terzo luogo, secondo la Repubblica ceca, la Repubblica di Polonia non può validamente sostenere che sia necessario un termine supplementare per adempiere agli obblighi derivanti dall’ordinanza del 21 maggio 2021, quando essa rifiuta a priori di adempiere i propri obblighi e non ha adottato alcuna misura per conformarvisi.

43

In tali circostanze, la Repubblica ceca considera che l’imposizione di una penalità di importo adeguato consenta di garantire il rispetto, da parte della Repubblica di Polonia, degli obblighi derivanti dall’ordinanza del 21 maggio 2021.

44

La Repubblica ceca sostiene che la Repubblica di Polonia non ha rispettato, intenzionalmente, gli obblighi che le incombono in forza dell’ordinanza del 21 maggio 2021, nemmeno in parte. La Repubblica ceca ritiene che i costi finanziari provocati dalla cessazione delle attività di estrazione nella miniera di Turów ammonteranno a circa EUR 3 miliardi. Pertanto, se tali attività fossero sospese per un intero anno, sul fondamento dell’ordinanza del 21 maggio 2021, il costo finanziario giornaliero di detta sospensione ammonterebbe a circa EUR 8,2 milioni. Per tale motivo la Repubblica ceca ritiene che occorra infliggere alla Repubblica di Polonia una penalità giornaliera di EUR 5 milioni, da destinare al bilancio dell’Unione.

45

La Repubblica di Polonia rileva, in primo luogo, che, dopo la pronuncia dell’ordinanza del 21 maggio 2021, essa ha adottato una serie di provvedimenti per determinare le condizioni oggettive nelle quali potesse essere eseguita tale ordinanza. Dalle consultazioni e dagli studi condotti al fine di dare esecuzione a detta ordinanza risulterebbe che la cessazione improvvisa delle attività di estrazione di lignite nella miniera di Turów provocherebbe un rischio per la vita e la salute umane nonché per la sicurezza pubblica e l’ambiente.

46

In secondo luogo, la Repubblica di Polonia sostiene, in sostanza, che l’importo della penalità proposta dalla Repubblica ceca, ossia EUR 5 milioni al giorno, è manifestamente sproporzionato rispetto alle circostanze del caso di specie e non è conforme alla giurisprudenza della Corte in materia. Inoltre, la Repubblica di Polonia afferma che, proponendo tale importo, la Repubblica ceca commette un abuso di diritto.

Valutazione

47

Occorre rammentare che, con l’ordinanza del 21 maggio 2021, la vicepresidente della Corte ha ordinato alla Repubblica di Polonia di cessare immediatamente le attività di estrazione di lignite nella miniera di Turów sino alla pronuncia della sentenza definitiva nella causa C‑121/21.

48

Orbene, risulta inequivocabilmente dai documenti del fascicolo che la Repubblica di Polonia non ha rispettato tale ordinanza.

49

In tali circostanze, si rivela quindi necessario rafforzare l’efficacia dei provvedimenti provvisori disposti dall’ordinanza del 21 maggio 2021 prevedendo l’imposizione di una penalità alla Repubblica di Polonia al fine di dissuadere tale Stato membro dal ritardare l’adeguamento del suo comportamento a detta ordinanza.

50

Per quanto riguarda l’ammontare di tale penalità, si deve rilevare che le proposte formulate dalla Repubblica ceca non possono vincolare il giudice del procedimento sommario, il quale è libero di fissare la penalità inflitta nell’importo e nella forma che ritiene appropriati per indurre la Repubblica di Polonia a porre fine all’inosservanza degli obblighi ad essa incombenti in forza dell’ordinanza del 21 maggio 2021, mentre la penalità fissata deve essere, da un lato, adeguata alle circostanze e, dall’altro, proporzionata all’inadempimento accertato nonché alla capacità finanziaria di tale Stato membro [v., per analogia, sentenza del 12 novembre 2020, Commissione/Belgio (Redditi immobiliari stranieri), C‑842/19, non pubblicata, EU:C:2020:915, punti 6364 e giurisprudenza citata].

51

Alla luce delle circostanze del caso di specie, e tenuto conto, in particolare, del fatto che l’ordinanza del 21 maggio 2021 verte su provvedimenti provvisori il cui rispetto è necessario al fine di evitare un danno grave e irreparabile all’ambiente e alla salute umana, occorre ordinare alla Repubblica di Polonia di pagare alla Commissione una penalità di EUR 500000 al giorno a decorrere dalla data di notifica della presente ordinanza alla Repubblica di Polonia e sino al momento in cui tale Stato membro rispetti l’ordinanza del 21 maggio 2021.

 

Per questi motivi, la vicepresidente della Corte così provvede:

 

1)

La domanda diretta a ottenere la revoca dell’ordinanza della vicepresidente della Corte del 21 maggio 2021, Repubblica ceca/Polonia (C‑121/21 R, EU:C:2021:420), è respinta.

 

2)

La Repubblica di Polonia è condannata a pagare alla Commissione europea una penalità di EUR 500000 al giorno a decorrere dalla data di notifica della presente ordinanza alla Repubblica di Polonia e sino al momento in cui tale Stato membro rispetti l’ordinanza della vicepresidente della Corte del 21 maggio 2021, Repubblica ceca/Polonia (C‑121/21 R, EU:C:2021:420).

 

3)

Le spese sono riservate.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il polacco.