30.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 349/17


Impugnazione proposta il 21 maggio 2021 dalla Ryanair DAC avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 14 aprile 2021, causa T-378/20, Ryanair/Commissione (SAS, Danimarca; Covid-19)

(Causa C-321/21 P)

(2021/C 349/21)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair DAC (rappresentanti: E. Vahida e F.-C. Laprévote, avocats, S. Rating, abogado, I.-G. Metaxas-Maranghidis, dikigoros, e V. Blanc, avocate)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regno di Danimarca, Repubblica francese, SAS AB

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

annullare, conformemente agli articoli 263 e 264 TFUE, la decisione C(2020) 2416 final della Commissione, del 15 aprile 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.56795 (2020/N) — Danimarca — Compensazione dei danni causati alla SAS dalla pandemia di COVID-19; e

condannare la Commissione a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla Ryanair, e condannare gli intervenienti in primo grado e, eventualmente, nel presente procedimento di impugnazione a farsi carico delle proprie spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce sei motivi.

Primo motivo: il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto respingendo l’affermazione della ricorrente secondo la quale la Commissione ha violato il requisito secondo cui gli aiuti concessi ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE non sono destinati a ovviare ai danni subìti da una sola vittima.

Secondo motivo: il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto e avrebbe manifestamente snaturato i fatti nell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE e del principio di proporzionalità in relazione ai danni causati alla SAS AB dalla pandemia di COVID-19.

Terzo motivo: il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto respingendo l’affermazione della ricorrente secondo cui il principio di non discriminazione è stato ingiustificatamente violato.

Quarto motivo: il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto e avrebbe manifestamente snaturato i fatti respingendo l’allegazione della ricorrente sulla violazione della libertà di stabilimento della libera prestazione di servizi.

Quinto motivo: il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto e avrebbe manifestamente snaturato i fatti in riferimento al mancato avvio di un procedimento di indagine formale.

Sesto motivo: il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto e avrebbe manifestamente snaturato i fatti in relazione al difetto di motivazione.