30.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 35/12 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 1o dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie — Polonia) — X sp. z o.o., sp. k. / Z
(Causa C-419/21) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2011/7/UE - Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - Articolo 2, punto 1 - Nozione di «transazioni commerciali» - Risarcimento per le spese di recupero sostenute dal creditore in caso di ritardo di pagamento del debitore - Articolo 6 - Importo minimo forfettario pari a EUR 40 - Ritardo di più pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo di forniture di merci o di prestazioni di servizi realizzate in esecuzione di un solo e medesimo contratto)
(2023/C 35/13)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: X sp. z o.o., sp. k.
Convenuto: Z
Dispositivo
1) |
L’articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, deve essere interpretato nel senso che: la nozione di «transazioni commerciali» ivi contenuta comprende ciascuna delle forniture di merci o prestazioni di servizi in successione, effettuate in esecuzione di un solo e medesimo contratto. |
2) |
L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7, in combinato disposto con l’articolo 4 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che: qualora un solo e medesimo contratto preveda forniture di merci o prestazioni di servizi in successione, ciascuna da pagare entro un determinato termine, l’importo forfettario minimo di EUR 40 a titolo di risarcimento per i costi di recupero è dovuto al creditore per ciascun ritardo di pagamento. |