22.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 318/12


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 30 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad — Bulgaria) — Profi Credit Bulgaria / T.I.T.

(Causa C-170/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 93/13/CEE - Credito al consumo - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Articolo 6, paragrafo 1 - Esame d’ufficio - Diniego di emissione di un’ingiunzione di pagamento in caso di pretesa fondata su una clausola abusiva - Conseguenze relative al carattere abusivo di una clausola contrattuale - Diritto al rimborso - Principi di equivalenza e di effettività - Compensazione d’ufficio)

(2022/C 318/16)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski rayonen sad

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Profi Credit Bulgaria

Convenuto: T.I.T.

Dispositivo

1)

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che il giudice nazionale, investito di una domanda di emissione di un’ingiunzione di pagamento, laddove il debitore consumatore non partecipa al procedimento fino all’emissione di tale ingiunzione di pagamento, è tenuto a disapplicare d’ufficio una clausola abusiva del contratto di credito al consumo, stipulato tra tale consumatore e il professionista interessato, su cui una parte del credito fatto valere è fondata. In tale ipotesi, il giudice dispone della facoltà di respingere parzialmente detta domanda, a condizione che il contratto possa sussistere senza nessun’altra modifica o revisione o integrazione, circostanza che spetta a detto giudice verificare.

2)

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, benché tale disposizione obblighi il giudice nazionale, investito di una domanda d’ingiunzione di pagamento, a trarre tutte le conseguenze che secondo il diritto nazionale derivano dall’accertamento del carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto di credito al consumo concluso tra un consumatore e un professionista, al fine di assicurarsi che tale consumatore non sia vincolato da tale clausola, essa non obbliga, in linea di principio, tale giudice a procedere alla compensazione d’ufficio tra il pagamento effettuato sulla base di tale clausola e il saldo dovuto ai sensi di tale contratto, fatto salvo tuttavia il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.

3)

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi in cui, in forza di tale disposizione, letta alla luce dei principi di equivalenza e di effettività, il giudice nazionale, investito di una domanda d’ingiunzione di pagamento, sia obbligato a procedere a una compensazione d’ufficio tra il pagamento effettuato sulla base di una clausola abusiva contenuta in un contratto di credito al consumo e il saldo dovuto in forza di tale contratto, detto giudice è tenuto a disapplicare la giurisprudenza in senso contrario di un organo giurisdizionale superiore.


(1)  GU C 206 del 31.5.2021.