22.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 209/35 |
Ricorso proposto il 23 aprile 2020 — Price / Consiglio
(Causa T-231/20)
(2020/C 209/46)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: David Price (Le Dorat, Francia) (rappresentante: J. Fouchet, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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sospendere il presente procedimento e sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali con procedimento accelerato:
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annullare parzialmente la decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, congiuntamente l’Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, nei limiti in cui l’accordo di recesso non consente di proteggere pienamente il diritto alla salute di tali cittadini e nei limiti in cui tali atti distinguono in maniera automatica e generale, senza il minimo controllo di proporzionalità, i cittadini dell’Unione e i cittadini del Regno Unito a decorrere dal 1o febbraio 2020, e annullare pertanto, in particolare, il punto 6 del preambolo e gli articoli 9, 10 e 127 dell’accordo di recesso; |
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condannare l’Unione europea alla totalità delle spese del procedimento, compresi gli onorari di avvocato a concorrenza di EUR 5 000. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce otto motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla mancanza di controllo di proporzionalità della revoca della cittadinanza europea per talune categorie di cittadini del Regno Unito. Il ricorrente sostiene che, in quanto cittadino europeo che ha esercitato il diritto di libera circolazione nell’Unione e che è stato assente dal territorio del Regno Unito da più di quindici anni, egli non è stato autorizzato a votare in occasione del referendum del 23 giugno 2016 sull’appartenenza del Regno Unito all’Unione europea. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi di democrazia, di parità di trattamento, di libertà di circolazione, di libertà di espressione e di buona amministrazione. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’ordinamento giuridico dell’Unione e del principio della parità di trattamento insito nella cittadinanza europea. Il ricorrente sostiene in particolare che la decisione impugnata è contraria all’ordinamento giuridico dell’Unione, che sancisce il principio della parità di trattamento di tutti i cittadini, nonché alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento. Il ricorrente sostiene in particolare, in proposito, che la decisione impugnata conferma la perdita del suo diritto di soggiorno permanente, acquisito dopo cinque anni di residenza continua in uno Stato membro, senza che siano state previste le conseguenze concrete di tale perdita e soprattutto senza che sia stato esercitato alcun controllo di proporzionalità. |
5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata pregiudica il suo diritto alla vita privata e familiare in quanto lo priva della cittadinanza europea e, pertanto, del diritto di risiedere liberamente nel territorio di uno Stato membro di cui non è cittadino, ma nel quale egli ha costruito la sua vita familiare. |
6. |
Sesto motivo, vertente sulla violazione del diritto di voto attivo e passivo dei cittadini del Regno Unito alle elezioni comunali ed europee. Secondo il ricorrente, l’articolo 127 dell’accordo di recesso violerebbe l’articolo 18 TFUE e gli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La decisione impugnata dovrebbe quindi essere annullata nei limiti in cui ratifica un accordo contenente una disposizione che crea una discriminazione tra cittadini del Regno Unito. |
7. |
Settimo motivo, vertente sulla distinzione automatica e generale, operata dall’accordo di recesso, tra i cittadini dell’Unione e i cittadini del Regno Unito senza controllo di proporzionalità riguardo alla vita privata e familiare dei cittadini del Regno Unito a partire dal 1o febbraio 2020. A sostegno di tale motivo, il ricorrente afferma che la revoca della cittadinanza europea non può essere automatica e generale, che sarebbe stato necessario effettuare una valutazione in concreto delle conseguenze e che, in assenza di tale valutazione, la decisione impugnata dev’essere annullata. |
8. |
Ottavo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali, ossia del diritto alla salute. Il ricorrente ritiene che a causa del fatto che l’accordo di recesso non prevede alcuna azione a tutela del suo diritto alla salute, tale competenza di sostegno venga meno per il Regno Unito e i suoi cittadini, mettendo questi ultimi in pericolo, in particolare in un periodo di pandemia e di crisi sanitaria. |