ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE

18 dicembre 2020 ( *1 )

«Inadempimento di uno Stato – Istanza d’intervento – Stato terzo, parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo, e Autorità di vigilanza EFTA – Ammissione»

Nella causa C‑328/20,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 22 luglio 2020,

Commissione europea, rappresentata da D. Martin e B.‑R. Killmann, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Repubblica d’Austria, rappresentata da A. Posch, M. Klamert, J. Schmoll e C. Pesendorfer, in qualità di agenti,

convenuta,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE,

vista la proposta di F. Biltgen, giudice relatore,

sentito l’avvocato generale J. Richard de la Tour,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 22 luglio 2020, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che, adeguando l’importo delle prestazioni familiari e delle agevolazioni sociali e fiscali a favore dei figli delle persone aventi diritto a siffatte prestazioni in Austria al costo della vita nello Stato membro di residenza del figlio, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, da un lato, degli articoli 4, 7 e 67 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1), e, dall’altro, dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (GU 2011, L 141, pag. 1).

2

Con atti depositati presso la cancelleria della Corte il 28 ottobre 2020 in forza dell’articolo 40, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 130 del regolamento di procedura della Corte, l’Autorità di vigilanza EFTA e il Regno di Norvegia hanno chiesto di essere ammessi a intervenire nella presente causa in adesione alle conclusioni, rispettivamente, della Commissione e della Repubblica d’Austria.

3

Invitati, a norma dell’articolo 131, paragrafo 1, del regolamento di procedura, a presentare le loro eventuali osservazioni su tali istanze d’intervento, la Repubblica d’Austria non ne ha formulata alcuna, mentre la Commissione, pur precisando di non avere, nel merito, alcuna obiezione a che siano accolte le istanze d’intervento suddette, si interroga sulla ricevibilità delle stesse, dal momento che sono state presentate in un procedimento tra un’istituzione dell’Unione e uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 40, secondo comma, ultima frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Sulle istanze d’intervento

4

Occorre ricordare, in via preliminare, che i primi tre commi dell’articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea prevedono tre distinte categorie d’intervenienti, soggette ciascuna a una specifica disciplina.

5

Conformemente all’articolo 40, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione possono intervenire, senza restrizioni, nelle controversie proposte alla Corte.

6

L’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea prevede che uguale diritto spetta agli organi e agli organismi dell’Unione e ad ogni altra persona, fisica o giuridica, se possono dimostrare di avere un interesse alla soluzione della controversia sottoposta alla Corte, con la precisazione, tuttavia, che le persone fisiche o giuridiche non possono intervenire nelle cause fra Stati membri, fra istituzioni dell’Unione o fra Stati membri da una parte e istituzioni dell’Unione dall’altra.

7

Infine, l’articolo 40, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea presta particolare attenzione agli Stati parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3) (in prosieguo: l’«accordo SEE»), diversi dagli Stati membri, nonché all’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) prevista da detto accordo, precisando che essi possono intervenire nelle controversie proposte alla Corte quando queste riguardano uno dei settori di applicazione dello stesso accordo.

8

Da quest’ultima disposizione risulta che la ricevibilità di un’istanza d’intervento di uno Stato terzo, parte contraente dell’accordo SEE, o dell’Autorità di vigilanza EFTA non può essere assoggettata ad alcun’altra condizione se non quella secondo cui l’oggetto della controversia sulla quale verte l’istanza d’intervento deve rientrare nell’ambito di applicazione di tale accordo. Pertanto, gli Stati e l’Autorità summenzionati devono essere ammessi a intervenire nelle controversie proposte alla Corte, senza dover dimostrare di avere un particolare interesse, qualora tali controversie riguardino uno dei settori di applicazione dell’accordo SEE.

9

Orbene, non è contestato che detta condizione sia soddisfatta nella presente causa. Il ricorso proposto contro la convenuta verte, infatti, sull’asserito inadempimento da parte di quest’ultima degli obblighi ad essa incombenti in forza dei regolamenti n. 883/2004 e n. 492/2011, che sono stati incorporati nell’accordo SEE, rispettivamente, con la decisione del Comitato misto SEE n. 76/2011, del 1o luglio 2011, che modifica l’allegato VI (Sicurezza sociale) e il protocollo 37 dell’accordo SEE (GU 2011, L 262, pag. 33), e con la decisione del Comitato misto SEE n. 52/2012, del 30 marzo 2012, che modifica l’allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) dell’accordo SEE (GU 2012, L 207, pag. 32).

10

Alla luce delle considerazioni che precedono, è opportuno ammettere le istanze d’intervento dell’Autorità di vigilanza EFTA e del Regno di Norvegia in adesione alle conclusioni, rispettivamente, della Commissione e della Repubblica d’Austria.

Sulle spese

11

Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura, si provvede sulle spese con la sentenza o con l’ordinanza che definisce la causa.

12

Nel caso in esame, poiché le istanze d’intervento dell’Autorità di vigilanza EFTA e del Regno di Norvegia sono state accolte, occorre riservare le spese connesse al loro intervento.

 

Per questi motivi, il presidente della Corte così provvede:

 

1)

L’Autorità di vigilanza EFTA e il Regno di Norvegia sono ammessi a intervenire nella causa C‑328/20 in adesione alle conclusioni, rispettivamente, della Commissione europea e della Repubblica d’Austria.

 

2)

Una copia di tutti gli atti processuali sarà notificata all’Autorità di vigilanza EFTA e al Regno di Norvegia a cura del cancelliere.

 

3)

All’Autorità di vigilanza EFTA e al Regno di Norvegia verrà assegnato un termine per presentare una memoria d’intervento.

 

4)

Le spese connesse all’intervento dell’Autorità di vigilanza EFTA e del Regno di Norvegia sono riservate.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.