1.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/22


Impugnazione proposta il 25 settembre 2020 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 15 luglio 2020, cause riunite T-778/16 e T-892/16, Irlanda e a. / Commissione

(Causa C-465/20 P)

(2021/C 35/33)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, P.-J. Loewenthal e F. Tomat, agenti)

Altre parti nel procedimento: Irlanda, Apple Sales International (ASI), Apple Operations Europe (AOE), Granducato di Lussemburgo, Repubblica di Polonia, Autorità di vigilanza EFTA

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

respingere i motivi primo, secondo, terzo, quarto e ottavo dedotti nell’ambito della causa T-778/16 nonché i motivi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, ottavo e quattordicesimo dedotti nell’ambito della causa T-892/16;

rinviare la causa al Tribunale per un riesame dei motivi non ancora esaminati; e

riservare le spese relative al giudizio di primo grado e a quello di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

La Commissione deduce due motivi a sostegno dell’impugnazione.

Primo motivo di impugnazione: il Tribunale sarebbe incorso in vari errori di diritto nel respingere l’accertamento in via principale della decisione controversa circa l’esistenza di un vantaggio (1). Tale motivo di impugnazione è suddiviso in tre parti.

In primo luogo, ai punti 125, da 183 a 187, 228, 242, 243 e 249 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato la decisione controversa nel pervenire alla conclusione che l’accertamento in via principale dell’esistenza di un vantaggio era fondato esclusivamente sull’assenza di dipendenti e di presenza fisica nelle sedi dell’ASI e dell’AOE nonché sul fatto che [la Commissione] non avrebbe tentato di dimostrare che le succursali irlandesi dell’ASI e dell’AOE avessero effettivamente esercitato funzioni che giustificavano l’attribuzione a queste ultime delle licenze di PI della Apple. Ai punti da 281 a 305 della decisione controversa vengono analizzate le funzioni effettivamente svolte sia dalle sedi che dalle succursali irlandesi per giustificare l’attribuzione alle succursali irlandesi delle licenze di PI della Apple. Il fatto che il Tribunale non abbia proceduto a un esame adeguato della struttura e del contenuto della decisione controversa, nonché delle spiegazioni della Commissione contenute nei suoi scritti difensivi circa le funzioni esercitate dalle sedi e dalle succursali irlandesi, costituisce un vizio di procedura. La successiva costatazione del Tribunale, ai punti da 268 a 283, 286 e 287 della sentenza impugnata, secondo cui la decisione controversa esamina le funzioni svolte dalle succursali irlandesi per giustificare l’attribuzione a queste ultime delle licenze di PI della Apple, costituirebbe una motivazione contraddittoria, il che comporterebbe un difetto di motivazione.

In secondo luogo, ai paragrafi 267, 269, 273, 274, 275, 277, 281, 283, da 298 a 302 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe violato il criterio dell’entità distinta e il principio di libera concorrenza — il che costituirebbe una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e/o uno snaturamento del diritto nazionale — nell’invocare funzioni esercitate dalla Apple Inc. per respingere l’attribuzione delle licenze di PI della Apple alle succursali irlandesi operata dalla decisione controversa. Il fatto che il Tribunale non abbia preso in considerazione le spiegazioni di cui ai punti da 308 a 318 della decisione controversa nonché gli scritti difensivi della Commissione circa le ragioni per le quali le funzioni esercitate dalla Apple Inc. sono irrilevanti per l’attribuzione degli utili all’interno dell’ASI e dell’AOE costituirebbe un vizio di procedura e un difetto di motivazione.

In terzo luogo, ai punti 301 e da 303 al 309 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe violato il criterio dell’entità distinta e il principio di libera concorrenza — il che costituirebbe una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e/o uno snaturamento del diritto nazionale — nel constatare che gli atti formali adottati dagli amministratori dell’ASI e dell’AOE costituiscono funzioni esercitate dalle sedi in relazione alle licenze di PI della Apple. Il fatto che il Tribunale non abbia preso in considerazione le spiegazioni della Commissione contenute nella decisione controversa e negli scritti difensivi circa le ragioni per le quali tali atti non costituiscono funzioni esercitate dalle sedi per l’applicazione del criterio dell’entità distinta e del principio di libera concorrenza costituirebbe un vizio di procedura e un difetto di motivazione. Il fatto che il Tribunale abbia basato le proprie constatazioni su prove inammissibili costituirebbe un vizio di procedura.

Secondo motivo di impugnazione: il Tribunale avrebbe commesso errori di diritto nel respingere l’accertamento in via subordinata della decisione circa l’esistenza di un vantaggio. Tale motivo di impugnazione è suddiviso in tre parti.

In primo luogo, ai punti 349, 416, 434 e 435 della sentenza impugnata, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nell’applicazione del livello di prova che la Commissione deve soddisfare per dimostrare un vantaggio.

In secondo luogo, ai punti da 315 a 481 della sentenza impugnata, il Tribunale si sarebbe reso responsabile di un vizio di procedura allorché si è basato su argomenti, al fine respingere l’accertamento in via subordinata dell’esistenza di un vantaggio, che né l’Irlanda né la ASI/AOE hanno addotto nei loro ricorsi in primo grado.

In terzo luogo, ai punti da 315 a 481 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato la decisione controversa e avrebbe violato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e/o snaturato il diritto nazionale nel pervenire alla conclusione, nell’ambito del suo ragionamento svolto in via subordinata, che la decisione controversa non ha dimostrato l’esistenza di un vantaggio.


(1)  Decisione (UE) 2017/1283 (UE) della Commissione, del 30 agosto 2016, relativa all’aiuto di Stato SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP) al quale l’Irlanda ha dato esecuzione a favore di Apple (GU 2017, L 187, pag. 1).